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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/03/2025, n. 1336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1336 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3488/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 3488 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 - ter c.p.c. del 09.07.2024 e vertente
T R A
(C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Manno P.IVA_1
APPELLANTE
E
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), rappresentate e difese dagli avv.ti Giuseppe Perica e C.F._2
Chiara Perica
APPELLATE
E
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Laura Romano
APPELLATA
r.g. n. 3488/2020 1 CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dell'appello proposto dall' riformare la predetta sentenza e dichiarare del tutto Pt_1
infondate le domande proposte dalle due ricorrenti e con vittoria di CP_2 CP_1
spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi”.
Per le appellate e CP_1 CP_2
“Voglia la Corte: 1) preliminarmente dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art.
348 bis cpc non avendo la impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta per la mancanza di interesse ex art. 100 c.p.c.; 2) in via subordinata dichiarare inammissibile l'appello per il mancato rispetto delle forme di cui all'art. 342 c.p.c. : 3) in via ulteriormente subordinata dichiarare infondato l'appello in fatto ed in diritto con vittoria di spese”.
Per l'appellata : Controparte_3
“In via principale: respingersi ogni eventuale contestazione avanzata nei confronti del
, ribadendone la correttezza dell'operato e manlevandolo da ogni CP_4
conseguenza pregiudizievole, compresa l'eventuale condanna alle spese di lite, con conferma integrale della pretesa creditizia portata negli atti impositivi contestati.
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
Con separati ricorsi ex art. 615 c.p.c., poi riuniti, e Controparte_1 CP_2
chiedevano fosse accertata l'inesistenza del diritto di e di Equitalia
[...] Pt_1
Servizi di Riscossione S.p.A., poi divenuta , Controparte_3
a procedere ad esecuzione per gli importi indicati nelle cartelle di pagamento notificate loro il 19.10.2017, pari rispettivamente ad Euro 676.392,83 per la e ad Euro 696.684,61 per la L' titolare dei crediti, che a CP_1 CP_2 Pt_1
decorrere dal mese di settembre 2016 aveva operato sul trattamento r.g. n. 3488/2020 2 pensionistico della una trattenuta pari a 1/5 del totale (Euro 422,53 CP_1
mensili), agiva in esecuzione della sentenza n. 76/2016 della Corte dei Conti -
Sezione Giurisdizionale per il Lazio, che aveva condannato la in solido CP_1
con la a pagare a detto Ente previdenziale la somma di Euro CP_2
677.322,00 a titolo di risarcimento danni, per avere le odierne appellanti concorso nella redazione di n. 522 domande di rimborso all' materialmente Pt_1
false.
La responsabilità contabile della e della era emersa nel corso CP_1 CP_2
di un procedimento penale (n. 7456/2014 RGNR) istruito dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Velletri, nell'ambito del quale il 06.10.2011 era stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex artt. 640quater
e 322ter c.p., poi tramutatosi in confisca, dei depositi bancari intestati a
[...]
sino alla concorrenza della somma di Euro 93.377,36 e di beni CP_1
immobili in danno della stessa del valore di Euro 122.700,00 ed in danno CP_1
di del valore di Euro 271.000,00. Nel corso dello stesso Controparte_2
procedimento penale le odierne appellanti avevano versato a titolo di risarcimento danni causati all' la somma complessiva di Euro 222.800,00, Pt_1
anch'essa sottoposta dapprima a sequestro e poi a confisca.
Nei ricorsi ex art. 615 c.p.c. la e la sostenevano di non essere CP_1 CP_2
più debitrici dell' per avere corrisposto in denaro la somma di Euro Pt_1
316.177,36, alla quale doveva sommarsi il valore degli immobili sequestrati in loro danno, pari ad Euro 393.700,00.
Il Tribunale di Velletri adito dapprima sospendeva l'esecuzione dei titoli in attesa della decisione di merito, quindi sospendeva le procedure esecutive in attesa della decisione della Corte di Cassazione penale adita dall' la cui Pt_1
domanda di restituzione dei beni confiscati era stata rigettata dal Giudice dell'Esecuzione penale presso il Tribunale di Velletri. A seguito della decisione della Suprema Corte che respingeva il ricorso dell' le procedure esecutive Pt_1
venivano riassunte e l' previdenziale riattivava la ritenuta di 1/5 della CP_5
pensione nei confronti di , la quale proponeva nuova Controparte_1
opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., poi riunita alle precedenti.
Con sentenza n. 700/2000 il Tribunale di Velletri accoglieva le tre opposizioni riunite, revocando le due cartelle di pagamento sopra menzionate, dichiarando r.g. n. 3488/2020 3 l'estinzione della procedura di recupero nei confronti della e disponendo CP_1
la restituzione in favore di quest'ultima delle trattenute già operate dall' Pt_1
negli anni 2016 – 2019. Ad avviso del Tribunale, le due ricorrenti avevano operato attribuzioni a titolo risarcitorio in favore dell per oltre 677.000,00 Pt_1
Euro, compresi i beni immobili che erano stati confiscati pur in assenza dei requisiti di legge (essendo stata emessa nei confronti di e CP_1 CP_2
sentenza di applicazione concordata della pena), dovendosi semmai verificare se all'esito della vendita degli immobili confiscati residuasse ancora credito in capo all' discendente dall'accertata responsabilità contabile e non Pt_1
potendosi nelle more essere esercitata alcuna attività esecutiva da parte dell'Ente previdenziale e dell'agente della riscossione.
Avverso l'indicata sentenza, pubblicata il 06.05.2020, ha interposto tempestivamente appello l' che ha formulato le conclusioni riportate in Pt_1
epigrafe, contestando la pronuncia appellata per avere il tribunale pronunciato al di fuori della sua sfera cognitiva, che era limitata all'accertamento della legittimità o meno delle cartelle di pagamento emesse e delle trattenute sul trattamento pensionistico operate in forza della surrichiamata sentenza della
Corte dei Conti, e per avere sostenuto la destinazione risarcitoria delle somme e Parte degli immobili confiscati, che sono stati incamerati dal , trascurando di considerare che la confisca ha natura sanzionatoria e non risarcitoria e che quanto confiscato non può essere scomputato dalla pretesa risarcitoria azionata dall' la quale vanta un titolo per procedere ad esecuzione forzata nei Pt_1
confronti delle appellanti, rappresentato per l'appunto dalla sentenza della
Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per il Lazio n. 76/2016.
In data 09.02.2021 si sono costituite e , le Controparte_1 Controparte_2
quali hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello per la carenza di interesse ad agire dell'appellante e per la mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c. e nel merito hanno richiesto il rigetto del gravame in quanto infondato.
In data 10.02.2021 si è invece costituita , Controparte_3
rimasta contumace nel giudizio di primo grado, che ha chiesto la conferma integrale della pretesa creditizia portata negli atti impositivi contestati ed ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
L'appello è fondato nei termini di seguito indicati.
r.g. n. 3488/2020 4 Deve in via preliminare respingersi l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione sollevata dalle appellate e atteso che CP_1 CP_2
nell'atto di appello, proprio come prescritto dall'art. 342 c.p.c., sono indicati i capi della sentenza oggetto di gravame, gli argomenti diretti ad inficiare l' iter logico – giuridico seguito dal Giudice di prime cure e le norme ed i principi trasgrediti.
Sempre in via preliminare, deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell'appellata , tenuto conto che le Controparte_3
questioni oggetto delle opposizioni proposte dalle esecutate attengono esclusivamente alla formazione del titolo sotteso agli atti impositivi e dunque all'attività dell'Ente previdenziale titolare del credito risarcitorio, mentre l'agente della riscossione nel caso in esame si è limitato a svolgere solo una funzione di notifica, di trasmissione alle destinatarie del titolo esecutivo, sicché deve escludersi pure sussista un litisconsorzio necessario, sostanziale o processuale, tra l'Ente impositore e l'agente della riscossione.
Venendo invece al merito dell'appello, occorre innanzitutto rilevare che le doglianze mosse nei ricorsi ex art. 615 c.p.c. erano già state avanzate da
[...]
e nell'appello da costoro proposto avverso la CP_1 Controparte_2
sentenza n. 76/2016 della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per il Lazio ed erano state respinte dalla Corte dei Conti Sezione Terza Giurisdizionale
Centrale d'Appello, che aveva tra l'altro rilevato come le somme di denaro e gli immobili confiscati fossero “ontologicamente e finalisticamente diversi dalle somme” oggetto della pretesa risarcitoria dell' in quanto “la confisca ha natura Pt_1
sanzionatoria e non risarcitoria”, trattandosi di “strumento avente natura punitiva e dissuasiva che prescinde totalmente da ogni aspetto inerente la presenza di danni di natura patrimoniale”, al punto che quanto confiscato “è introitato direttamente dall'Amministrazione statale e non già dall'Ente direttamente danneggiato dalla condotta dolosa degli appellanti”.
Ed invero la confisca del profitto del reato di cui all'art. 640bis c.p., quello per il quale la e la sono state tratte a giudizio e hanno poi riportato CP_1 CP_2
sentenza di applicazione concordata della pena, oltre a dover essere sempre ordinata anche nel caso in cui il procedimento sia stato definito con sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 322ter c.p., come richiamato dall'art.
r.g. n. 3488/2020 5 640quater c.p.), pur se la sua statuizione non rientra nell'accordo delle parti (v.
Cass. pen. n. 28921/2020), ha natura eminentemente sanzionatoria, venendo ad assolvere ad una funzione sostanzialmente ripristinatoria della situazione economica, modificata in favore del reo dalla commissione del fatto illecito, mediante l'imposizione di un sacrificio patrimoniale di corrispondente valore
(v. Cass. pen. n. 16103/2020, n. 18311/2014, n. 5553/2014).
Quando, come nel caso di specie, la condanna penale (o la sentenza di patteggiamento) con relativa confisca del profitto del reato si accompagna ad una condanna risarcitoria del danno erariale, “la misura della confisca per equivalente costituisce uno strumento ablatorio ripristinatorio dal carattere affittivo, strettamente dipendente e conseguente alla commissione del reato, che viene imposta nell'interesse collettivo e con funzione socialpreventiva (…) (e) differisce nettamente dalla condanna al risarcimento del danno, pronunciata nel giudizio amministrativo in favore dell'ente pubblico depauperato per effetto di condotte criminose già accertate in sede penale, che persegue l'effetto di reintegrare il patrimonio del soggetto leso da tali condotte mediante l'erogazione da parte del responsabile dell'importo pecuniario necessario” (così, Cass. pen. n. 39874/2018). Non ricorre, dunque, alcuna duplicazione di sanzioni, perché la confisca, diretta o per equivalente, disposta nel procedimento penale “incide sul patrimonio dell'imputato condannato e trasferisce utilità all'Erario” (Cass. pen. n. 39874/2018 cit.), mentre la condanna al risarcimento del danno “rimedia alla lesione patrimoniale subita dal danneggiato, ha natura compensativa ed è strumento del diritto civile, privo di carattere sanzionatorio”
(così, Cass. pen. n. 28672/2021). Né tanto meno è predicabile una lesione del divieto del ne bis in idem sancito dall'art. 7 della Convenzione EDU, come interpretato dalla Corte di Giustizia EDU, avendo solo la confisca, e non già la condanna al risarcimento del danno erariale emessa dalla giustizia contabile, natura sostanzialmente punitiva.
Nel ribadire, dunque, l'autonomia tra la misura ablatoria di cui all'art. 322ter
c.p., come richiamato dall'art. 640quater c.p., e il risarcimento in favore della persona offesa dal reato o, come nel caso di specie, il risarcimento del danno contabile patito dall' e l'autonomia tra i relativi procedimenti, va tuttavia Pt_1
evidenziato come gli esiti decisori di questi ultimi non siano reciprocamente indifferenti. Infatti, nel determinare l'ammontare pecuniario sino a concorrenza r.g. n. 3488/2020 6 del quale confiscare i beni del condannato si deve tener conto della già avvenuta totale o parziale restituzione o corresponsione al danneggiato di eventuali somme di denaro, da scomputare dal totale del profitto del reato (v.
Cass. pen. n. 38974/2018 cit., conf. Cass. pen. n. 44446/2013, Cass. pen. n.
44189/2022). Soluzione questa che ha un suo addentellato normativo nell'art. 19 comma 1 D.L.vo n.231/2001, secondo il quale, in caso di responsabilità degli enti, la confisca deve essere disposta soltanto per quella parte del profitto del reato presupposto che non possa essere restituito al danneggiato.
Senonché, nel caso di specie, si osserva che la sentenza di applicazione concordata della pena che ha definito il procedimento penale ha disposto (e non poteva fare diversamente) la confisca ai sensi degli artt. 322ter e 640quater c.p. di tutte le somme di denaro, comprese quelle versate dalla e dalla CP_1
a fini risarcitori del danno patito dall' e dei beni immobili CP_2 Pt_1
sequestrati e che dunque alcunché è stato introitato dall'Ente previdenziale odierno appellante a titolo risarcitorio. Ente previdenziale che non ha impugnato la sentenza penale che aveva disposto la confisca e le cui pretese restitutorie dei beni confiscati sono state respinte dal Giudice dell'Esecuzione penale.
Non essendo dunque intervenuto alcun risarcimento del danno patito dall' prima che fosse disposta la confisca (obbligatoria) dell'intero Pt_1
compendio sequestrato ed essendo l'irrogazione della pena accessoria divenuta irretrattabile, appare evidente che non possa trovare applicazione il principio precedentemente richiamato, frutto della recente elaborazione giurisprudenziale, secondo il quale nella determinazione dell'ammontare da sottoporre a confisca occorre tener conto della restituzione del profitto del reato al danneggiato.
Poiché, infine, l' dispone di un titolo esecutivo, la sentenza di condanna Pt_1
al risarcimento dei danni pronunciata dalla Corte dei Conti – Sezione
Giurisdizionale per il Lazio (v. art. 212 comma 1 Codice Giustizia Contabile), detto Ente è legittimato a procedere nei confronti di e Controparte_1 CP_2
per l'intero importo portato dalle cartelle di pagamento loro notificate.
[...]
Le opposizioni proposte vanno dunque respinte e la sentenza appellata deve essere integralmente riformata.
r.g. n. 3488/2020 7 La regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello, così provvede:
1) In totale riforma della sentenza appellata, respinge le opposizioni all'esecuzione proposte da e e accerta il Controparte_1 Controparte_2
diritto dell'INPS di procedere esecutivamente nei confronti di
[...]
per la somma di Euro 676.392,83 oltre interessi e nei confronti di CP_1
per la somma di Euro 696.684,61 oltre interessi;
Controparte_2
2) Dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_3
;
[...]
3) Condanna e a rifondere all le spese di Controparte_1 Controparte_2 Pt_1
lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in Euro 27.000,00 per onorari oltre accessori di legge per il giudizio di primo grado e in Euro 24.064,00 per onorari oltre accessori di legge per il giudizio di appello ed a rifondere ad le spese di lite da questa anticipate per il Controparte_3
presente giudizio, che liquida in Euro 24.064,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del
28.02.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 3488/2020 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 3488 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 - ter c.p.c. del 09.07.2024 e vertente
T R A
(C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Manno P.IVA_1
APPELLANTE
E
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), rappresentate e difese dagli avv.ti Giuseppe Perica e C.F._2
Chiara Perica
APPELLATE
E
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Laura Romano
APPELLATA
r.g. n. 3488/2020 1 CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dell'appello proposto dall' riformare la predetta sentenza e dichiarare del tutto Pt_1
infondate le domande proposte dalle due ricorrenti e con vittoria di CP_2 CP_1
spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi”.
Per le appellate e CP_1 CP_2
“Voglia la Corte: 1) preliminarmente dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art.
348 bis cpc non avendo la impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta per la mancanza di interesse ex art. 100 c.p.c.; 2) in via subordinata dichiarare inammissibile l'appello per il mancato rispetto delle forme di cui all'art. 342 c.p.c. : 3) in via ulteriormente subordinata dichiarare infondato l'appello in fatto ed in diritto con vittoria di spese”.
Per l'appellata : Controparte_3
“In via principale: respingersi ogni eventuale contestazione avanzata nei confronti del
, ribadendone la correttezza dell'operato e manlevandolo da ogni CP_4
conseguenza pregiudizievole, compresa l'eventuale condanna alle spese di lite, con conferma integrale della pretesa creditizia portata negli atti impositivi contestati.
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
Con separati ricorsi ex art. 615 c.p.c., poi riuniti, e Controparte_1 CP_2
chiedevano fosse accertata l'inesistenza del diritto di e di Equitalia
[...] Pt_1
Servizi di Riscossione S.p.A., poi divenuta , Controparte_3
a procedere ad esecuzione per gli importi indicati nelle cartelle di pagamento notificate loro il 19.10.2017, pari rispettivamente ad Euro 676.392,83 per la e ad Euro 696.684,61 per la L' titolare dei crediti, che a CP_1 CP_2 Pt_1
decorrere dal mese di settembre 2016 aveva operato sul trattamento r.g. n. 3488/2020 2 pensionistico della una trattenuta pari a 1/5 del totale (Euro 422,53 CP_1
mensili), agiva in esecuzione della sentenza n. 76/2016 della Corte dei Conti -
Sezione Giurisdizionale per il Lazio, che aveva condannato la in solido CP_1
con la a pagare a detto Ente previdenziale la somma di Euro CP_2
677.322,00 a titolo di risarcimento danni, per avere le odierne appellanti concorso nella redazione di n. 522 domande di rimborso all' materialmente Pt_1
false.
La responsabilità contabile della e della era emersa nel corso CP_1 CP_2
di un procedimento penale (n. 7456/2014 RGNR) istruito dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Velletri, nell'ambito del quale il 06.10.2011 era stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex artt. 640quater
e 322ter c.p., poi tramutatosi in confisca, dei depositi bancari intestati a
[...]
sino alla concorrenza della somma di Euro 93.377,36 e di beni CP_1
immobili in danno della stessa del valore di Euro 122.700,00 ed in danno CP_1
di del valore di Euro 271.000,00. Nel corso dello stesso Controparte_2
procedimento penale le odierne appellanti avevano versato a titolo di risarcimento danni causati all' la somma complessiva di Euro 222.800,00, Pt_1
anch'essa sottoposta dapprima a sequestro e poi a confisca.
Nei ricorsi ex art. 615 c.p.c. la e la sostenevano di non essere CP_1 CP_2
più debitrici dell' per avere corrisposto in denaro la somma di Euro Pt_1
316.177,36, alla quale doveva sommarsi il valore degli immobili sequestrati in loro danno, pari ad Euro 393.700,00.
Il Tribunale di Velletri adito dapprima sospendeva l'esecuzione dei titoli in attesa della decisione di merito, quindi sospendeva le procedure esecutive in attesa della decisione della Corte di Cassazione penale adita dall' la cui Pt_1
domanda di restituzione dei beni confiscati era stata rigettata dal Giudice dell'Esecuzione penale presso il Tribunale di Velletri. A seguito della decisione della Suprema Corte che respingeva il ricorso dell' le procedure esecutive Pt_1
venivano riassunte e l' previdenziale riattivava la ritenuta di 1/5 della CP_5
pensione nei confronti di , la quale proponeva nuova Controparte_1
opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., poi riunita alle precedenti.
Con sentenza n. 700/2000 il Tribunale di Velletri accoglieva le tre opposizioni riunite, revocando le due cartelle di pagamento sopra menzionate, dichiarando r.g. n. 3488/2020 3 l'estinzione della procedura di recupero nei confronti della e disponendo CP_1
la restituzione in favore di quest'ultima delle trattenute già operate dall' Pt_1
negli anni 2016 – 2019. Ad avviso del Tribunale, le due ricorrenti avevano operato attribuzioni a titolo risarcitorio in favore dell per oltre 677.000,00 Pt_1
Euro, compresi i beni immobili che erano stati confiscati pur in assenza dei requisiti di legge (essendo stata emessa nei confronti di e CP_1 CP_2
sentenza di applicazione concordata della pena), dovendosi semmai verificare se all'esito della vendita degli immobili confiscati residuasse ancora credito in capo all' discendente dall'accertata responsabilità contabile e non Pt_1
potendosi nelle more essere esercitata alcuna attività esecutiva da parte dell'Ente previdenziale e dell'agente della riscossione.
Avverso l'indicata sentenza, pubblicata il 06.05.2020, ha interposto tempestivamente appello l' che ha formulato le conclusioni riportate in Pt_1
epigrafe, contestando la pronuncia appellata per avere il tribunale pronunciato al di fuori della sua sfera cognitiva, che era limitata all'accertamento della legittimità o meno delle cartelle di pagamento emesse e delle trattenute sul trattamento pensionistico operate in forza della surrichiamata sentenza della
Corte dei Conti, e per avere sostenuto la destinazione risarcitoria delle somme e Parte degli immobili confiscati, che sono stati incamerati dal , trascurando di considerare che la confisca ha natura sanzionatoria e non risarcitoria e che quanto confiscato non può essere scomputato dalla pretesa risarcitoria azionata dall' la quale vanta un titolo per procedere ad esecuzione forzata nei Pt_1
confronti delle appellanti, rappresentato per l'appunto dalla sentenza della
Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per il Lazio n. 76/2016.
In data 09.02.2021 si sono costituite e , le Controparte_1 Controparte_2
quali hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello per la carenza di interesse ad agire dell'appellante e per la mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c. e nel merito hanno richiesto il rigetto del gravame in quanto infondato.
In data 10.02.2021 si è invece costituita , Controparte_3
rimasta contumace nel giudizio di primo grado, che ha chiesto la conferma integrale della pretesa creditizia portata negli atti impositivi contestati ed ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
L'appello è fondato nei termini di seguito indicati.
r.g. n. 3488/2020 4 Deve in via preliminare respingersi l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione sollevata dalle appellate e atteso che CP_1 CP_2
nell'atto di appello, proprio come prescritto dall'art. 342 c.p.c., sono indicati i capi della sentenza oggetto di gravame, gli argomenti diretti ad inficiare l' iter logico – giuridico seguito dal Giudice di prime cure e le norme ed i principi trasgrediti.
Sempre in via preliminare, deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell'appellata , tenuto conto che le Controparte_3
questioni oggetto delle opposizioni proposte dalle esecutate attengono esclusivamente alla formazione del titolo sotteso agli atti impositivi e dunque all'attività dell'Ente previdenziale titolare del credito risarcitorio, mentre l'agente della riscossione nel caso in esame si è limitato a svolgere solo una funzione di notifica, di trasmissione alle destinatarie del titolo esecutivo, sicché deve escludersi pure sussista un litisconsorzio necessario, sostanziale o processuale, tra l'Ente impositore e l'agente della riscossione.
Venendo invece al merito dell'appello, occorre innanzitutto rilevare che le doglianze mosse nei ricorsi ex art. 615 c.p.c. erano già state avanzate da
[...]
e nell'appello da costoro proposto avverso la CP_1 Controparte_2
sentenza n. 76/2016 della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per il Lazio ed erano state respinte dalla Corte dei Conti Sezione Terza Giurisdizionale
Centrale d'Appello, che aveva tra l'altro rilevato come le somme di denaro e gli immobili confiscati fossero “ontologicamente e finalisticamente diversi dalle somme” oggetto della pretesa risarcitoria dell' in quanto “la confisca ha natura Pt_1
sanzionatoria e non risarcitoria”, trattandosi di “strumento avente natura punitiva e dissuasiva che prescinde totalmente da ogni aspetto inerente la presenza di danni di natura patrimoniale”, al punto che quanto confiscato “è introitato direttamente dall'Amministrazione statale e non già dall'Ente direttamente danneggiato dalla condotta dolosa degli appellanti”.
Ed invero la confisca del profitto del reato di cui all'art. 640bis c.p., quello per il quale la e la sono state tratte a giudizio e hanno poi riportato CP_1 CP_2
sentenza di applicazione concordata della pena, oltre a dover essere sempre ordinata anche nel caso in cui il procedimento sia stato definito con sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 322ter c.p., come richiamato dall'art.
r.g. n. 3488/2020 5 640quater c.p.), pur se la sua statuizione non rientra nell'accordo delle parti (v.
Cass. pen. n. 28921/2020), ha natura eminentemente sanzionatoria, venendo ad assolvere ad una funzione sostanzialmente ripristinatoria della situazione economica, modificata in favore del reo dalla commissione del fatto illecito, mediante l'imposizione di un sacrificio patrimoniale di corrispondente valore
(v. Cass. pen. n. 16103/2020, n. 18311/2014, n. 5553/2014).
Quando, come nel caso di specie, la condanna penale (o la sentenza di patteggiamento) con relativa confisca del profitto del reato si accompagna ad una condanna risarcitoria del danno erariale, “la misura della confisca per equivalente costituisce uno strumento ablatorio ripristinatorio dal carattere affittivo, strettamente dipendente e conseguente alla commissione del reato, che viene imposta nell'interesse collettivo e con funzione socialpreventiva (…) (e) differisce nettamente dalla condanna al risarcimento del danno, pronunciata nel giudizio amministrativo in favore dell'ente pubblico depauperato per effetto di condotte criminose già accertate in sede penale, che persegue l'effetto di reintegrare il patrimonio del soggetto leso da tali condotte mediante l'erogazione da parte del responsabile dell'importo pecuniario necessario” (così, Cass. pen. n. 39874/2018). Non ricorre, dunque, alcuna duplicazione di sanzioni, perché la confisca, diretta o per equivalente, disposta nel procedimento penale “incide sul patrimonio dell'imputato condannato e trasferisce utilità all'Erario” (Cass. pen. n. 39874/2018 cit.), mentre la condanna al risarcimento del danno “rimedia alla lesione patrimoniale subita dal danneggiato, ha natura compensativa ed è strumento del diritto civile, privo di carattere sanzionatorio”
(così, Cass. pen. n. 28672/2021). Né tanto meno è predicabile una lesione del divieto del ne bis in idem sancito dall'art. 7 della Convenzione EDU, come interpretato dalla Corte di Giustizia EDU, avendo solo la confisca, e non già la condanna al risarcimento del danno erariale emessa dalla giustizia contabile, natura sostanzialmente punitiva.
Nel ribadire, dunque, l'autonomia tra la misura ablatoria di cui all'art. 322ter
c.p., come richiamato dall'art. 640quater c.p., e il risarcimento in favore della persona offesa dal reato o, come nel caso di specie, il risarcimento del danno contabile patito dall' e l'autonomia tra i relativi procedimenti, va tuttavia Pt_1
evidenziato come gli esiti decisori di questi ultimi non siano reciprocamente indifferenti. Infatti, nel determinare l'ammontare pecuniario sino a concorrenza r.g. n. 3488/2020 6 del quale confiscare i beni del condannato si deve tener conto della già avvenuta totale o parziale restituzione o corresponsione al danneggiato di eventuali somme di denaro, da scomputare dal totale del profitto del reato (v.
Cass. pen. n. 38974/2018 cit., conf. Cass. pen. n. 44446/2013, Cass. pen. n.
44189/2022). Soluzione questa che ha un suo addentellato normativo nell'art. 19 comma 1 D.L.vo n.231/2001, secondo il quale, in caso di responsabilità degli enti, la confisca deve essere disposta soltanto per quella parte del profitto del reato presupposto che non possa essere restituito al danneggiato.
Senonché, nel caso di specie, si osserva che la sentenza di applicazione concordata della pena che ha definito il procedimento penale ha disposto (e non poteva fare diversamente) la confisca ai sensi degli artt. 322ter e 640quater c.p. di tutte le somme di denaro, comprese quelle versate dalla e dalla CP_1
a fini risarcitori del danno patito dall' e dei beni immobili CP_2 Pt_1
sequestrati e che dunque alcunché è stato introitato dall'Ente previdenziale odierno appellante a titolo risarcitorio. Ente previdenziale che non ha impugnato la sentenza penale che aveva disposto la confisca e le cui pretese restitutorie dei beni confiscati sono state respinte dal Giudice dell'Esecuzione penale.
Non essendo dunque intervenuto alcun risarcimento del danno patito dall' prima che fosse disposta la confisca (obbligatoria) dell'intero Pt_1
compendio sequestrato ed essendo l'irrogazione della pena accessoria divenuta irretrattabile, appare evidente che non possa trovare applicazione il principio precedentemente richiamato, frutto della recente elaborazione giurisprudenziale, secondo il quale nella determinazione dell'ammontare da sottoporre a confisca occorre tener conto della restituzione del profitto del reato al danneggiato.
Poiché, infine, l' dispone di un titolo esecutivo, la sentenza di condanna Pt_1
al risarcimento dei danni pronunciata dalla Corte dei Conti – Sezione
Giurisdizionale per il Lazio (v. art. 212 comma 1 Codice Giustizia Contabile), detto Ente è legittimato a procedere nei confronti di e Controparte_1 CP_2
per l'intero importo portato dalle cartelle di pagamento loro notificate.
[...]
Le opposizioni proposte vanno dunque respinte e la sentenza appellata deve essere integralmente riformata.
r.g. n. 3488/2020 7 La regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello, così provvede:
1) In totale riforma della sentenza appellata, respinge le opposizioni all'esecuzione proposte da e e accerta il Controparte_1 Controparte_2
diritto dell'INPS di procedere esecutivamente nei confronti di
[...]
per la somma di Euro 676.392,83 oltre interessi e nei confronti di CP_1
per la somma di Euro 696.684,61 oltre interessi;
Controparte_2
2) Dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_3
;
[...]
3) Condanna e a rifondere all le spese di Controparte_1 Controparte_2 Pt_1
lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in Euro 27.000,00 per onorari oltre accessori di legge per il giudizio di primo grado e in Euro 24.064,00 per onorari oltre accessori di legge per il giudizio di appello ed a rifondere ad le spese di lite da questa anticipate per il Controparte_3
presente giudizio, che liquida in Euro 24.064,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del
28.02.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
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