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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 27/03/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA SECONDA SEZIONE CIVILE n. 2844/2023 R.G. VERBALE DI CAUSA
Oggi 27 marzo 2025 alle ore 12.15 innanzi al Giudice, dott. Alberto Stocco, sono comparsi: per l'avv. Gambaretto Parte_1 per l'avv. Piras in sostituzione Controparte_1 dell'avv. Schiavone
L'avv. Gambaretto precisa le conclusioni come da foglio depositato in telematico in data di ieri, con distrazione delle spese.
L'avv. Piras precisa le conclusioni rassegnate in comparsa di risposta.
Segue discussione orale della causa. Il Giudice si ritira, quindi, in camera di consiglio. All'esito, rilevato che nessuno è presente per la lettura della sentenza, il Giudice ne dà lettura, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale.
Il Giudice
Alberto Stocco
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA II SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Alberto Stocco ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2844/2023 R.G. promossa da (C.F. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. GAMBARETTO ALBERTO ATTORE OPPONENTE contro (C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio degli avv.ti SCHIAVONE ANTONIO e GALATI GIULIA CONVENUTO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale della odierna udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 367/2023 emesso dal Tribunale di Padova in favore di , con Controparte_1 il quale gli è stato ingiunto, in qualità di socio accomandatario, il pagamento di euro 43.191,29 (oltre a interessi e spese) a titolo di saldo passivo, e relativi interessi di mora, del conto corrente n. 0740/923127, acceso in data 23.9.2003 dalla
[...] presso la sede di Controparte_2 Venezia dell'allora Controparte_3
(oggi ed assistito da
[...] Controparte_4 apertura di credito a partire dal 2.5.2005, credito successivamente ceduto a Controparte_1 2. A sostegno dell'opposizione Parte_1
ha eccepito:
[...]
- l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria;
pagina 2 di 6 - l'usurarietà del tasso di interesse moratorio pattuito nel contratto di apertura di credito del 2005;
- l'applicazione di interessi anatocistici illegittimi;
- l'avvenuta estinzione del credito nell'ambito di alcuni procedimenti di esecuzione immobiliare promossi da Intesa San Paolo s.p.a. nonché tramite il versamento di euro 125.000,00 direttamente in favore di Controparte_1
3. L'opposizione è in parte fondata, nei limiti che seguono.
4. Preliminarmente va osservato che il procedimento di mediazione è stato correttamente instaurato dopo la decisione sulla istanza ex art. 648 c.p.c. ed ha avuto esito negativo (cfr. verbale allegato alla II memoria di parte convenuta). La condizione di procedibilità risulta quindi soddisfatta.
5. Nel merito deve osservarsi che l'eccezione di avvenuto pagamento del credito per cui è causa non risulta fondata, in quanto il “saldo a debito del c/c di finanziamento” di cui alla nota di precisazione dei crediti nella esecuzione immobiliare RG 589/2015 (cfr all 5 di parte attrice), non è riferito al conto corrente oggetto di causa (c/c n. 923127 intestato alla , ma Parte_2 al diverso conto corrente di finanziamento accessorio n. 255001 aperto dopo la rinegoziazione del contratto di mutuo fondiario sottoscritto da Parte_1
, conto su cui veniva addebitata la
[...] differenza tra la rata dovuta secondo il piano di ammortamento originario e quello risultante per effetto della rinegoziazione (cfr. all. 10 di parte attrice).
6. In ordine alla prova del credito va osservato che la convenuta opposta ha prodotto tutti gli estratti conto relativi al rapporto di c/c n. 0740/923127 acceso in data 23.9.2003 e chiuso per passaggio a sofferenza il 17.11.2014, nonché il contratto di apertura del conto corrente ed i successivi contratti di affidamento. Tale documentazione risulta pienamente sufficiente a dimostrare l'an e il quantum del credito ingiunto. Va poi osservato che la titolarità del credito in capo a – cessionaria di Intesa San Controparte_1 Paolo s.p.a. - non è in contestazione.
7. L'opponente ha dedotto l'applicazione sul saldo del conto corrente, da parte di Intesa San Paolo s.p.a., di interessi di mora superiori al tasso soglia usura pro tempore vigente.
pagina 3 di 6 Sul punto va osservato che l'allegazione attorea - oltre ad essere del tutto generica in ordine a tempi, modi e misura del superamento del TEGM da parte del TEG - si basa sulla sommatoria tra il tasso di interesse e la commissione di massimo scoperto, da un lato, e, dall'altro, non tiene conto dell'aumento del 2,1% indicato da Cass SU 19597/2020. Tale contestazione, generica e fondata su presupposti erronei, non può dunque trovare approfondimento istruttorio né essere accolta.
8. Quanto all'anatocismo, sino all'1.1.2014 lo stesso deve ritenersi validamente applicato, in quanto il contratto di conto corrente contiene la clausola di capitalizzazione trimestrale specificamente approvata per iscritto dalla correntista. Per il periodo successivo all'1.1.2014 deve invece ritenersi operante il divieto di anatocismo bancario, a seguito della modifica del testo dell'art. 120, comma 2, T.U.B. ad opera della l. n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) nei seguenti termini: «Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale». Tale disposizione - volta a introdurre il divieto di anatocismo bancario nell'ordinamento, come si desume dai lavori preparatori della legge di stabilità - deve ritenersi operante sin dalla data della sua entrata in vigore, a prescindere dalla emanazione della delibera CICR cui l'art. 120, comma 2, T.U.B. fa riferimento (delibera che, di fatto, mai è stata emanata): infatti, la disposizione in parola presentava un contenuto precettivo già chiaramente definito, che non necessitava di essere ulteriormente specificato dalla delibera attuativa del CICR, la quale, in quanto fonte subordinata, avrebbe in ogni caso dovuto collocarsi nel solco dell'art. 120 T.U.B., rispettando il divieto di anatocismo ivi sancito. Gli effetti della capitalizzazione illegittima vanno quindi espunti dal saldo del conto corrente a far data dall'1.1.2014.
9. Come rilevato d'ufficio dal Tribunale con ordinanza del 16 maggio 2024, il contratto di conto pagina 4 di 6 corrente del 23.9.2003, la modifica contrattuale del 28.4.2005 e il contratto di apertura di credito del 2.5.2005 contengono la pattuizione di una commissione di massimo scoperto nulla, perché indeterminata. Va infatti evidenziato che la commissione di massimo scoperto, per potersi ritenere validamente pattuita, deve essere stata prevista per iscritto con indicazione dei criteri di determinazione e delle modalità di calcolo, così da consentire al cliente di comprenderne la reale entità e di verificarne la corretta applicazione da parte della banca. In particolare, la clausola può ritenersi determinata quando - nel contratto ove la stessa sia stata pattuita - siano espressamente indicati sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo, sia la periodicità di tale calcolo (cfr., tra le molte sentenze sul punto, Corte App. Milano 14.1.2019; Trib. Lucca 11.8.2017; Trib. Piacenza 12.4.2011); in caso contrario, la c.m.s. deve ritenersi nulla per indeterminatezza ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2 c.c. Nel caso di specie la c.m.s. è stata indicata nei contratti in atti soltanto in misura percentuale, sicché i relativi addebiti vanno espunti dal saldo del conto corrente. 10. Al fine di determinare il saldo del c/c, depurato dagli addebiti illegittimi per c.m.s. e interessi anatocistici, è stata disposta c.t.u., assegnata alla dott.ssa . Persona_1 All'esito della propria indagine peritale il CTU ha così concluso: « L'analisi condotta sul conto corrente n. 923127, come emerge dal prospetto di calcolo allegato, ha portato alla quantificazione di un saldo ricalcolato al 17.11.2014 pari ad euro 530,27, a credito della società correntista, a fronte di un originario saldo passivo, in pari data, prima del passaggio a sofferenza del saldo stesso, di euro 20.571,48». Gli esiti della c.t.u. possono essere integralmente recepiti;
la consulenza risulta, infatti, motivata in modo logico, coerente ed approfondito, anche con riguardo alle puntuali risposte fornite dal CTU alle osservazioni dei consulenti di parte, ragion per cui non si ravvisano motivi per discostarsi dagli esiti ivi espressi. 11. L'opposizione va quindi accolta e il decreto ingiuntivo va revocato, nulla essendo dovuto a
[...] dall'odierno opponente in relazione al CP_1 saldo del conto corrente n. 923127.
pagina 5 di 6 12. Le spese di lite vanno poste a carico della convenuta opposta, rimasta soccombente in giudizio per avere azionato un credito poi rivelatosi inesistente. Tali spese vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 (e successive modifiche) per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione e secondo i parametri minimi per la fase decisoria, attesa l'assenza di scritti defensionali conclusivi e vanno distratte in favore del procuratore antistatario Alberto Gambaretto. Parimenti, vanno poste a carico della convenuta opposta le spese di c.t.u., in forza del principio di soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa o assorbita ogni diversa istanza:
1. ACCOGLIE l'opposizione proposta da
[...]
e per l'effetto revoca il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 367/2023 emesso dal Tribunale di Padova in favore di Controparte_1
2. CONDANNA al rimborso delle spese Controparte_1 di lite in favore di Parte_1 che si liquidano in: euro 259,00 per spese specifiche;
euro 6.164,00 per compensi;
oltre a spese generali pari al quindici per cento dei compensi come liquidati. Infine IVA e Cassa professionale, come per legge. Spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario Alberto Gambaretto.
3. PONE definitivamente a carico di Controparte_1 le spese di c.t.u. Padova, 27 marzo 2025
Il Giudice
Alberto Stocco
pagina 6 di 6
Oggi 27 marzo 2025 alle ore 12.15 innanzi al Giudice, dott. Alberto Stocco, sono comparsi: per l'avv. Gambaretto Parte_1 per l'avv. Piras in sostituzione Controparte_1 dell'avv. Schiavone
L'avv. Gambaretto precisa le conclusioni come da foglio depositato in telematico in data di ieri, con distrazione delle spese.
L'avv. Piras precisa le conclusioni rassegnate in comparsa di risposta.
Segue discussione orale della causa. Il Giudice si ritira, quindi, in camera di consiglio. All'esito, rilevato che nessuno è presente per la lettura della sentenza, il Giudice ne dà lettura, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale.
Il Giudice
Alberto Stocco
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA II SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Alberto Stocco ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2844/2023 R.G. promossa da (C.F. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. GAMBARETTO ALBERTO ATTORE OPPONENTE contro (C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio degli avv.ti SCHIAVONE ANTONIO e GALATI GIULIA CONVENUTO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale della odierna udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 367/2023 emesso dal Tribunale di Padova in favore di , con Controparte_1 il quale gli è stato ingiunto, in qualità di socio accomandatario, il pagamento di euro 43.191,29 (oltre a interessi e spese) a titolo di saldo passivo, e relativi interessi di mora, del conto corrente n. 0740/923127, acceso in data 23.9.2003 dalla
[...] presso la sede di Controparte_2 Venezia dell'allora Controparte_3
(oggi ed assistito da
[...] Controparte_4 apertura di credito a partire dal 2.5.2005, credito successivamente ceduto a Controparte_1 2. A sostegno dell'opposizione Parte_1
ha eccepito:
[...]
- l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria;
pagina 2 di 6 - l'usurarietà del tasso di interesse moratorio pattuito nel contratto di apertura di credito del 2005;
- l'applicazione di interessi anatocistici illegittimi;
- l'avvenuta estinzione del credito nell'ambito di alcuni procedimenti di esecuzione immobiliare promossi da Intesa San Paolo s.p.a. nonché tramite il versamento di euro 125.000,00 direttamente in favore di Controparte_1
3. L'opposizione è in parte fondata, nei limiti che seguono.
4. Preliminarmente va osservato che il procedimento di mediazione è stato correttamente instaurato dopo la decisione sulla istanza ex art. 648 c.p.c. ed ha avuto esito negativo (cfr. verbale allegato alla II memoria di parte convenuta). La condizione di procedibilità risulta quindi soddisfatta.
5. Nel merito deve osservarsi che l'eccezione di avvenuto pagamento del credito per cui è causa non risulta fondata, in quanto il “saldo a debito del c/c di finanziamento” di cui alla nota di precisazione dei crediti nella esecuzione immobiliare RG 589/2015 (cfr all 5 di parte attrice), non è riferito al conto corrente oggetto di causa (c/c n. 923127 intestato alla , ma Parte_2 al diverso conto corrente di finanziamento accessorio n. 255001 aperto dopo la rinegoziazione del contratto di mutuo fondiario sottoscritto da Parte_1
, conto su cui veniva addebitata la
[...] differenza tra la rata dovuta secondo il piano di ammortamento originario e quello risultante per effetto della rinegoziazione (cfr. all. 10 di parte attrice).
6. In ordine alla prova del credito va osservato che la convenuta opposta ha prodotto tutti gli estratti conto relativi al rapporto di c/c n. 0740/923127 acceso in data 23.9.2003 e chiuso per passaggio a sofferenza il 17.11.2014, nonché il contratto di apertura del conto corrente ed i successivi contratti di affidamento. Tale documentazione risulta pienamente sufficiente a dimostrare l'an e il quantum del credito ingiunto. Va poi osservato che la titolarità del credito in capo a – cessionaria di Intesa San Controparte_1 Paolo s.p.a. - non è in contestazione.
7. L'opponente ha dedotto l'applicazione sul saldo del conto corrente, da parte di Intesa San Paolo s.p.a., di interessi di mora superiori al tasso soglia usura pro tempore vigente.
pagina 3 di 6 Sul punto va osservato che l'allegazione attorea - oltre ad essere del tutto generica in ordine a tempi, modi e misura del superamento del TEGM da parte del TEG - si basa sulla sommatoria tra il tasso di interesse e la commissione di massimo scoperto, da un lato, e, dall'altro, non tiene conto dell'aumento del 2,1% indicato da Cass SU 19597/2020. Tale contestazione, generica e fondata su presupposti erronei, non può dunque trovare approfondimento istruttorio né essere accolta.
8. Quanto all'anatocismo, sino all'1.1.2014 lo stesso deve ritenersi validamente applicato, in quanto il contratto di conto corrente contiene la clausola di capitalizzazione trimestrale specificamente approvata per iscritto dalla correntista. Per il periodo successivo all'1.1.2014 deve invece ritenersi operante il divieto di anatocismo bancario, a seguito della modifica del testo dell'art. 120, comma 2, T.U.B. ad opera della l. n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) nei seguenti termini: «Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale». Tale disposizione - volta a introdurre il divieto di anatocismo bancario nell'ordinamento, come si desume dai lavori preparatori della legge di stabilità - deve ritenersi operante sin dalla data della sua entrata in vigore, a prescindere dalla emanazione della delibera CICR cui l'art. 120, comma 2, T.U.B. fa riferimento (delibera che, di fatto, mai è stata emanata): infatti, la disposizione in parola presentava un contenuto precettivo già chiaramente definito, che non necessitava di essere ulteriormente specificato dalla delibera attuativa del CICR, la quale, in quanto fonte subordinata, avrebbe in ogni caso dovuto collocarsi nel solco dell'art. 120 T.U.B., rispettando il divieto di anatocismo ivi sancito. Gli effetti della capitalizzazione illegittima vanno quindi espunti dal saldo del conto corrente a far data dall'1.1.2014.
9. Come rilevato d'ufficio dal Tribunale con ordinanza del 16 maggio 2024, il contratto di conto pagina 4 di 6 corrente del 23.9.2003, la modifica contrattuale del 28.4.2005 e il contratto di apertura di credito del 2.5.2005 contengono la pattuizione di una commissione di massimo scoperto nulla, perché indeterminata. Va infatti evidenziato che la commissione di massimo scoperto, per potersi ritenere validamente pattuita, deve essere stata prevista per iscritto con indicazione dei criteri di determinazione e delle modalità di calcolo, così da consentire al cliente di comprenderne la reale entità e di verificarne la corretta applicazione da parte della banca. In particolare, la clausola può ritenersi determinata quando - nel contratto ove la stessa sia stata pattuita - siano espressamente indicati sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo, sia la periodicità di tale calcolo (cfr., tra le molte sentenze sul punto, Corte App. Milano 14.1.2019; Trib. Lucca 11.8.2017; Trib. Piacenza 12.4.2011); in caso contrario, la c.m.s. deve ritenersi nulla per indeterminatezza ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2 c.c. Nel caso di specie la c.m.s. è stata indicata nei contratti in atti soltanto in misura percentuale, sicché i relativi addebiti vanno espunti dal saldo del conto corrente. 10. Al fine di determinare il saldo del c/c, depurato dagli addebiti illegittimi per c.m.s. e interessi anatocistici, è stata disposta c.t.u., assegnata alla dott.ssa . Persona_1 All'esito della propria indagine peritale il CTU ha così concluso: « L'analisi condotta sul conto corrente n. 923127, come emerge dal prospetto di calcolo allegato, ha portato alla quantificazione di un saldo ricalcolato al 17.11.2014 pari ad euro 530,27, a credito della società correntista, a fronte di un originario saldo passivo, in pari data, prima del passaggio a sofferenza del saldo stesso, di euro 20.571,48». Gli esiti della c.t.u. possono essere integralmente recepiti;
la consulenza risulta, infatti, motivata in modo logico, coerente ed approfondito, anche con riguardo alle puntuali risposte fornite dal CTU alle osservazioni dei consulenti di parte, ragion per cui non si ravvisano motivi per discostarsi dagli esiti ivi espressi. 11. L'opposizione va quindi accolta e il decreto ingiuntivo va revocato, nulla essendo dovuto a
[...] dall'odierno opponente in relazione al CP_1 saldo del conto corrente n. 923127.
pagina 5 di 6 12. Le spese di lite vanno poste a carico della convenuta opposta, rimasta soccombente in giudizio per avere azionato un credito poi rivelatosi inesistente. Tali spese vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 (e successive modifiche) per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione e secondo i parametri minimi per la fase decisoria, attesa l'assenza di scritti defensionali conclusivi e vanno distratte in favore del procuratore antistatario Alberto Gambaretto. Parimenti, vanno poste a carico della convenuta opposta le spese di c.t.u., in forza del principio di soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa o assorbita ogni diversa istanza:
1. ACCOGLIE l'opposizione proposta da
[...]
e per l'effetto revoca il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 367/2023 emesso dal Tribunale di Padova in favore di Controparte_1
2. CONDANNA al rimborso delle spese Controparte_1 di lite in favore di Parte_1 che si liquidano in: euro 259,00 per spese specifiche;
euro 6.164,00 per compensi;
oltre a spese generali pari al quindici per cento dei compensi come liquidati. Infine IVA e Cassa professionale, come per legge. Spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario Alberto Gambaretto.
3. PONE definitivamente a carico di Controparte_1 le spese di c.t.u. Padova, 27 marzo 2025
Il Giudice
Alberto Stocco
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