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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 19/02/2026, n. 1472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1472 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1472/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI DA, Presidente
AR IGNAZIO, Relatore
STORACI GIUSEPPINA, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 1554/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 3576/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale SICILIA sez. 4 e pubblicata il
26/04/2022
Atti impositivi: - DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 280/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I Contribuenti Ricorrente_1 e Ricorrente_2 hanno proposto ricorso per ottemperanza della sentenza n. 3576/04/2022 emessa in data 06.07.2021 dalla Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia, sez. distaccata di Siracusa e depositata il 26.04.2022.
Hanno dedotto (in estrema sintesi) che la Commissione Tributaria Regionale di Palermo sez. distaccata di
Siracusa in data 06.07.2021 ha pronunciato la Sentenza n. 3576/04/2022, depositata il 26.04.2022, all'esito del procedimento Rga n. 4759/2016, confermando la Sentenza di primo grado n. 1074/01/16 del 25.01.2016 con la quale era stato accolto il ricorso contro il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate di Siracusa al rimborso delle imposte eccedenti pagate negli anni 1990/1991/1992 a seguito del cd. “Sisma '90”.
Le citate sentenze hanno condannato l'Agenzia delle Entrate a rimborsare il 90% di quanto versato dai ricorrenti (coniugi tra loro) nelle annualità in parola, per un importo complessivo di € 50.754,60 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
La sentenza è stata munita di passaggio in giudicato in data 03.07.2023, è stata notificata all'Agenzia delle
Entrate a mezzo pec in data 12.10.2023 unitamente alla nota di diffida e messa in mora, in data 21.12.2023.
Tuttavia, soltanto il ricorrente Ricorrente_1 ha ottenuto un parziale pagamento di € 16.114,41 (€ 12.688,50 di capitale e € 3.425,91 di interessi) ed un ulteriore pagamento il 21.12.2024 € 16.368,18 (12.688,50 di capitale ed € 3.679,68) per un rimborso complessivo a titolo di capitale di € 25.377,00.
Pertanto, i ricorrenti, risultano ancora creditori della somma di € 25.377,60: corrispondente al 50% del dovuto in base alla Sentenza in parola.
Hanno, inoltre, rilevato che è decorso il termine previsto dall'art. 70 c. 2 previsto dal D. Lgs. 546/1992 per il pagamento.
Hanno concluso chiedendo l'ottemperanza (art. 70 d.lvo 546 del 1992) della sentenza n. 3576/04/2022 emessa in data 06.07.2021 dalla Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia, sez. distaccata di Siracusa
e depositata il 26.04.2022.
L'Agenzia delle entrate di Siracusa ha versato in atti documentazione afferente “interrogazione dell'Anagrafe Tributaria riferita al provvedimento di liquidazione del saldo relativo al 1991 a favore di Ricorrente_2, assegno riscosso il 2 dicembre 2025.” (cfr. documentazione in atti).
Il ricorso – a seguito di plurimi rinvii al fine di consentire l'adempimento richiesto (cfr. verbali ed Ordinanze in atti) è stato sottoposto all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ragione della documentazione versata in atti comprovante l'avvenuto pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate delle somme dovute va dichiarata l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere (cfr. documentazione in atti).
In considerazione dell'avvenuta liquidazione successivamente alla proposizione del ricorso per ottemperanza ed ai molteplici rinvii disposti al fine di consentire il pagamento di quanto dovuto va disposta la condanna alle spese dell'Agenzia in favore della parte ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio.
Condanna l'Agenzia delle entrate alle spese di questo giudizio di ottemperanza, in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) otre accessori, in favore del Difensore distrattario.
Siracusa, 16 febbraio 2025
IL GIDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
GN NN AV CC
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI DA, Presidente
AR IGNAZIO, Relatore
STORACI GIUSEPPINA, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 1554/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 3576/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale SICILIA sez. 4 e pubblicata il
26/04/2022
Atti impositivi: - DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 280/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I Contribuenti Ricorrente_1 e Ricorrente_2 hanno proposto ricorso per ottemperanza della sentenza n. 3576/04/2022 emessa in data 06.07.2021 dalla Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia, sez. distaccata di Siracusa e depositata il 26.04.2022.
Hanno dedotto (in estrema sintesi) che la Commissione Tributaria Regionale di Palermo sez. distaccata di
Siracusa in data 06.07.2021 ha pronunciato la Sentenza n. 3576/04/2022, depositata il 26.04.2022, all'esito del procedimento Rga n. 4759/2016, confermando la Sentenza di primo grado n. 1074/01/16 del 25.01.2016 con la quale era stato accolto il ricorso contro il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate di Siracusa al rimborso delle imposte eccedenti pagate negli anni 1990/1991/1992 a seguito del cd. “Sisma '90”.
Le citate sentenze hanno condannato l'Agenzia delle Entrate a rimborsare il 90% di quanto versato dai ricorrenti (coniugi tra loro) nelle annualità in parola, per un importo complessivo di € 50.754,60 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
La sentenza è stata munita di passaggio in giudicato in data 03.07.2023, è stata notificata all'Agenzia delle
Entrate a mezzo pec in data 12.10.2023 unitamente alla nota di diffida e messa in mora, in data 21.12.2023.
Tuttavia, soltanto il ricorrente Ricorrente_1 ha ottenuto un parziale pagamento di € 16.114,41 (€ 12.688,50 di capitale e € 3.425,91 di interessi) ed un ulteriore pagamento il 21.12.2024 € 16.368,18 (12.688,50 di capitale ed € 3.679,68) per un rimborso complessivo a titolo di capitale di € 25.377,00.
Pertanto, i ricorrenti, risultano ancora creditori della somma di € 25.377,60: corrispondente al 50% del dovuto in base alla Sentenza in parola.
Hanno, inoltre, rilevato che è decorso il termine previsto dall'art. 70 c. 2 previsto dal D. Lgs. 546/1992 per il pagamento.
Hanno concluso chiedendo l'ottemperanza (art. 70 d.lvo 546 del 1992) della sentenza n. 3576/04/2022 emessa in data 06.07.2021 dalla Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia, sez. distaccata di Siracusa
e depositata il 26.04.2022.
L'Agenzia delle entrate di Siracusa ha versato in atti documentazione afferente “interrogazione dell'Anagrafe Tributaria riferita al provvedimento di liquidazione del saldo relativo al 1991 a favore di Ricorrente_2, assegno riscosso il 2 dicembre 2025.” (cfr. documentazione in atti).
Il ricorso – a seguito di plurimi rinvii al fine di consentire l'adempimento richiesto (cfr. verbali ed Ordinanze in atti) è stato sottoposto all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ragione della documentazione versata in atti comprovante l'avvenuto pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate delle somme dovute va dichiarata l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere (cfr. documentazione in atti).
In considerazione dell'avvenuta liquidazione successivamente alla proposizione del ricorso per ottemperanza ed ai molteplici rinvii disposti al fine di consentire il pagamento di quanto dovuto va disposta la condanna alle spese dell'Agenzia in favore della parte ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio.
Condanna l'Agenzia delle entrate alle spese di questo giudizio di ottemperanza, in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) otre accessori, in favore del Difensore distrattario.
Siracusa, 16 febbraio 2025
IL GIDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
GN NN AV CC