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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 23/07/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
sezione civile composta dai seguenti Magistrati:
Dott.Simone Salcerini Presidente
Dott.sa Paola De Lisio Consigliere
Dott.Enrico Cerulli Giudice relatore
§ § §
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 187/2022 del ruolo generale promossa da:
Parte_1
Appellante
(Avv.Mario Busiri Vici)
Contro
, e Controparte_1 CP_2 CP_3
Appellato
(Avv.Virginia Marchesini) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel giudizio qui gravato la conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
, e premettendo che tali società erano proprietarie di Controparte_1 CP_2 CP_3 terreni confinanti in loc.Fontignano di Perugia interessati da lottizzazione. Dette parti nell'anno
2002 sottoscrivevano una scrittura nella quale si conveniva che per l'accesso alla lottizzazione da realizzare sarebbe stato utilizzato quello già in essere di proprietà dell' La Pevaiola CP_1 ed a fronte dell'asservimento la stessa avrebbe contribuito a concorrere alle spese di ideazione ed attuazione della lottizzazione con €.7.746,85, importo da versare al termine dei lavori, mentre il residuo costo avrebbe dovuto far carico alla soc. Pt_1
Le indicate società, nell'anno 2006, presentavano al erugia il piano di lottizzazione CP_4 ed all'esito positivo della procedura, nell'anno 2011, stipulavano con l'Ente la convenzione di lottizzazione prestando garanzia fideiussoria – l'onere di realizzazione veniva assunto dalla soc.Calzoni, proprietaria maggioritaria dei terreni da lottizzare. Nell'anno 2012 la CP_5
notificava alle parti l'avvio della procedura espropriativa relativa all'adeguamento
[...]
viario per il raggiungimento dell'area oggetto di lottizzazione che trovava attuazione nell'anno
2018 allorchè la Provincia concludeva con la Conferenza dei Servizi il nuovo percorso della ss. . Stanti le modifiche introdotte con la nuova variante stradale, la soc. Parte_2 Pt_1
interrompeva ogni attività connessa alla lottizzazione a causa delle modificazioni della variante ritenute incompatibili con le originarie previsioni di urbanizzazione. La Soc.Calzoni, preso atto della comune volontà di non proseguire nell'intento di lottizzazione, si assumeva creditrice pro quota (1/5) delle spese da essa anticipate per l'attività sin allora posta in essere;
di qui la domanda giudiziale per la condanna dell' al pagamento in suo favore di Controparte_1
€.6.846,,69 e ciò non sull'accordo inter partes del 2002 bensì ai sensi dell'art 1101 2° Co cc.
D'altro canto l' nel contestare la domanda attorea poneva in evidenza che Controparte_1
non vi era stato alcun accordo neppure tacito afferente la sospensione dell'attività di urbanizzazione dell'area in questione e che comunque la Soc.Calzoni non aveva eseguito alcuna opera e che quindi non poteva pretendere alcunchè. Spiegava anche eccezione di prescrizione dell'asserito diritto di rimborso delle spese sostenute.
La controversia veniva istruita con l'acquisizione della documentazione versata dalle parti e, sulle conclusioni precisate come in atti, la domanda attorea veniva respinta col gravame delle spese.
Si duole di detta pronuncia la Soc.Calzoni rivolgendo all'intestata Corte le seguenti contestazioni al giudizio del Tribunale.
2 1)-Errata applicazione dell'istituto della “presupposizione”; errata interpretazione delle risultanze documentali.
Parte appellante denuncia sostanzialmente l'interpretazione offerta dal Tribunale circa la scrittura privata intercorsa tra le parti nell'anno 2002, evidenziando che solo l'effettiva realizzazione della lottizzazione, con l'utilizzo dell'ambito di proprietà di Controparte_1
quale accesso/uscita, costituiva la conditio sin qua non affinché la Società appellata
[...]
potesse concorrere in minima parte alle spese di lottizzazione e comunque non in proporzione alla quota di proprietà della complessiva lottizzazione, e ciò stante il venir meno dei presupposti per ritenere ancora valido ed efficace l'accordo sottoscritto nel 2002 che derogava all'ordinario criterio di ripartizione di spese, come quelle di che trattasi, sancito dall'art. 1101, comma 2, c.c.
2)-Errata applicazione/interpretazione dell'art. 1463 c.c.; errata interpretazione delle risultanze probatorie. Parte appellante deduce in particolare che la viabilità prevista dalla CP_5
consentiva, un accesso autonomo dai lotti di titolarità delle parti in causa alla viabilità
[...]
principale così da rendere non necessario, né attuabile, né opportuno un unico accesso/uscita alla/dalla lottizzazione, come progettato nel piano di lottizzazione predisposto dall'Ing. nell'interesse di entrambe le parti e di qui l'impossibilità sopravvenuta Persona_1 della prestazione riferita all'originario accordo.
Resiste al gravame l' che rileva l'infondatezza degli assunti spiegati da Controparte_1
parte appellante in particolare reitera l'inesistenza di qualsivoglia risoluzione della scrittura inter parte del 2002, come pure l'inapplicabilità dell'impossibilità sopravvenuta alla prestazione e di qui l'infondatezza della pretesa creditoria spiegata.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come riportate in atti.
La Corte osserva preliminarmente che l'appellante ha correttamente adempiuto ai dettami afferenti all'indicazione delle parti del provvedimento che intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado;
nonché le indicazioni delle circostanze da cui deriva la violazione, donde la sua ammissibilità.
Sul primo punto di gravame si osserva come la presupposizione consiste in una situazione di fatto o di diritto, comune a entrambe le parti, ovvero ad una soltanto di esse, ma con riconoscimento da parte dell'altra, non accolta all'interno delle clausole contrattuali elaborate dai contraenti, dal carattere certo ed oggettivo, che assume per i paciscenti valore determinate al fine del mantenimento del vincolo contrattuale, caducandolo ove essa venga meno. In altri termini la presupposizione, non attinendo né all'oggetto né alla causa né ai motivi del contratto,
3 consiste in una circostanza ad esso esterna, che pur se non specificamente dedotta come condizione ne costituisce specifico ed oggettivo presupposto di efficacia in base al significato proprio del medesimo, assumendo per entrambe le parti, o anche per una sola di esse, ma con riconoscimento da parte dell'altra, valore determinante ai fini del mantenimento del vicolo contrattuale;
dì l'univoco orientamento della Suprema Corte che stabilisce che la figura della presupposizione, nei termini suesposti, è da considerarsi quale specifico presupposto oggettivo da tenersi distinto sia dai cosiddetti presupposti causali che dai cosiddetti risultati dovuti, la cui mancanza legittima l'esercizio del recesso. Nel caso che ci occupa la realizzazione da parte della di una strada di allaccio alle proprietà delle parti non solo non ha fatto venir CP_5
meno la possibilità di lottizzazione dei terreni delle parti ma ne ha agevolato la realizzazione rendendola meno gravosa in quanto non più necessario l'asservimento del terreno di parte appellata per la realizzazione dell'accesso alla via pubblica. Sulla base del significato del contratto, il Primo Giudice ha correttamente escluso che le parti abbiano assegnato rilievo, quale specifico presupposto oggettivo, alla realizzazione dell'intera lottizzazione dell'area. La doglianza è quindi disattesa.
Sull'ulteriore punto di gravame afferente l'impossibilità alla prestazione si osserva che l'eccessiva onerosità sopravvenuta trova fondamento nell'esigenza di contenere entro limiti di normalità l'alea dell'aggravio economico della prestazione, dovuto a gravi cause di turbamento dei rapporti socio-economici.
Ai sensi dell'art. 1467 c.c., l'eccessiva onerosità sopravvenuta dà diritto alla risoluzione del contratto quando è conseguenza di eventi straordinari e imprevedibili. Nel caso che ci occupa l'evento addotto da parte appellante quale straordinario ed imprevedibile è rappresentato dalla realizzazione di una accesso autonomo alla via pubblica da parte della che, CP_5 CP_5
nel realizzare una rotatoria stradale ha previsto ed attuato uno specifico accesso all'area oggetto di lottizzazione;
accesso viario che ha reso superflua una parte marginale della lottizzazione, peraltro rappresentando un'oggettivo vantaggio connesso agli oneri delle opere di urbanizzazione del comparto a sicuro favore economico dei compartecipi ben potendo il contratto essere conservato con una semplice revisione del progetto attuativo e conseguente rinegoziazione di riparto delle rispettive contribuzioni percentuali.
Ogni ulteriore rilievo è assorbito sulla scorta del principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in base al quale la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita
4 diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno e, in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle ulteriori domande
Cass.11547/2013).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo nei valori medi professionali con riduzione per assenza di questioni di fatto e diritto, opportunamente valutati il pregio dell'attività, la natura e difficoltà della prestazione professionale.
PQM
Respinge l'appello e conferma la pronuncia gravata.
Condanna l'appellante a rifondere a parte appellata le spese di questo grado di giudizio che si liquidano per competenze professionali in €.3.553,90 oltre rimborso forfettario 15%, Iva e CA come per legge.
Dichiara parte appellante sottoponibile al pagamento della somma pari al contributo unificato ex art 13 comma 1 quater DPR 30/5/2002 n.115.
Così deciso in Perugia il 22/7/2025
Il Presidente
Dott.Simone Salcerini
Il Giudice relatore
Dott. Enrico Cerulli
5
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
sezione civile composta dai seguenti Magistrati:
Dott.Simone Salcerini Presidente
Dott.sa Paola De Lisio Consigliere
Dott.Enrico Cerulli Giudice relatore
§ § §
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 187/2022 del ruolo generale promossa da:
Parte_1
Appellante
(Avv.Mario Busiri Vici)
Contro
, e Controparte_1 CP_2 CP_3
Appellato
(Avv.Virginia Marchesini) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel giudizio qui gravato la conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
, e premettendo che tali società erano proprietarie di Controparte_1 CP_2 CP_3 terreni confinanti in loc.Fontignano di Perugia interessati da lottizzazione. Dette parti nell'anno
2002 sottoscrivevano una scrittura nella quale si conveniva che per l'accesso alla lottizzazione da realizzare sarebbe stato utilizzato quello già in essere di proprietà dell' La Pevaiola CP_1 ed a fronte dell'asservimento la stessa avrebbe contribuito a concorrere alle spese di ideazione ed attuazione della lottizzazione con €.7.746,85, importo da versare al termine dei lavori, mentre il residuo costo avrebbe dovuto far carico alla soc. Pt_1
Le indicate società, nell'anno 2006, presentavano al erugia il piano di lottizzazione CP_4 ed all'esito positivo della procedura, nell'anno 2011, stipulavano con l'Ente la convenzione di lottizzazione prestando garanzia fideiussoria – l'onere di realizzazione veniva assunto dalla soc.Calzoni, proprietaria maggioritaria dei terreni da lottizzare. Nell'anno 2012 la CP_5
notificava alle parti l'avvio della procedura espropriativa relativa all'adeguamento
[...]
viario per il raggiungimento dell'area oggetto di lottizzazione che trovava attuazione nell'anno
2018 allorchè la Provincia concludeva con la Conferenza dei Servizi il nuovo percorso della ss. . Stanti le modifiche introdotte con la nuova variante stradale, la soc. Parte_2 Pt_1
interrompeva ogni attività connessa alla lottizzazione a causa delle modificazioni della variante ritenute incompatibili con le originarie previsioni di urbanizzazione. La Soc.Calzoni, preso atto della comune volontà di non proseguire nell'intento di lottizzazione, si assumeva creditrice pro quota (1/5) delle spese da essa anticipate per l'attività sin allora posta in essere;
di qui la domanda giudiziale per la condanna dell' al pagamento in suo favore di Controparte_1
€.6.846,,69 e ciò non sull'accordo inter partes del 2002 bensì ai sensi dell'art 1101 2° Co cc.
D'altro canto l' nel contestare la domanda attorea poneva in evidenza che Controparte_1
non vi era stato alcun accordo neppure tacito afferente la sospensione dell'attività di urbanizzazione dell'area in questione e che comunque la Soc.Calzoni non aveva eseguito alcuna opera e che quindi non poteva pretendere alcunchè. Spiegava anche eccezione di prescrizione dell'asserito diritto di rimborso delle spese sostenute.
La controversia veniva istruita con l'acquisizione della documentazione versata dalle parti e, sulle conclusioni precisate come in atti, la domanda attorea veniva respinta col gravame delle spese.
Si duole di detta pronuncia la Soc.Calzoni rivolgendo all'intestata Corte le seguenti contestazioni al giudizio del Tribunale.
2 1)-Errata applicazione dell'istituto della “presupposizione”; errata interpretazione delle risultanze documentali.
Parte appellante denuncia sostanzialmente l'interpretazione offerta dal Tribunale circa la scrittura privata intercorsa tra le parti nell'anno 2002, evidenziando che solo l'effettiva realizzazione della lottizzazione, con l'utilizzo dell'ambito di proprietà di Controparte_1
quale accesso/uscita, costituiva la conditio sin qua non affinché la Società appellata
[...]
potesse concorrere in minima parte alle spese di lottizzazione e comunque non in proporzione alla quota di proprietà della complessiva lottizzazione, e ciò stante il venir meno dei presupposti per ritenere ancora valido ed efficace l'accordo sottoscritto nel 2002 che derogava all'ordinario criterio di ripartizione di spese, come quelle di che trattasi, sancito dall'art. 1101, comma 2, c.c.
2)-Errata applicazione/interpretazione dell'art. 1463 c.c.; errata interpretazione delle risultanze probatorie. Parte appellante deduce in particolare che la viabilità prevista dalla CP_5
consentiva, un accesso autonomo dai lotti di titolarità delle parti in causa alla viabilità
[...]
principale così da rendere non necessario, né attuabile, né opportuno un unico accesso/uscita alla/dalla lottizzazione, come progettato nel piano di lottizzazione predisposto dall'Ing. nell'interesse di entrambe le parti e di qui l'impossibilità sopravvenuta Persona_1 della prestazione riferita all'originario accordo.
Resiste al gravame l' che rileva l'infondatezza degli assunti spiegati da Controparte_1
parte appellante in particolare reitera l'inesistenza di qualsivoglia risoluzione della scrittura inter parte del 2002, come pure l'inapplicabilità dell'impossibilità sopravvenuta alla prestazione e di qui l'infondatezza della pretesa creditoria spiegata.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come riportate in atti.
La Corte osserva preliminarmente che l'appellante ha correttamente adempiuto ai dettami afferenti all'indicazione delle parti del provvedimento che intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado;
nonché le indicazioni delle circostanze da cui deriva la violazione, donde la sua ammissibilità.
Sul primo punto di gravame si osserva come la presupposizione consiste in una situazione di fatto o di diritto, comune a entrambe le parti, ovvero ad una soltanto di esse, ma con riconoscimento da parte dell'altra, non accolta all'interno delle clausole contrattuali elaborate dai contraenti, dal carattere certo ed oggettivo, che assume per i paciscenti valore determinate al fine del mantenimento del vincolo contrattuale, caducandolo ove essa venga meno. In altri termini la presupposizione, non attinendo né all'oggetto né alla causa né ai motivi del contratto,
3 consiste in una circostanza ad esso esterna, che pur se non specificamente dedotta come condizione ne costituisce specifico ed oggettivo presupposto di efficacia in base al significato proprio del medesimo, assumendo per entrambe le parti, o anche per una sola di esse, ma con riconoscimento da parte dell'altra, valore determinante ai fini del mantenimento del vicolo contrattuale;
dì l'univoco orientamento della Suprema Corte che stabilisce che la figura della presupposizione, nei termini suesposti, è da considerarsi quale specifico presupposto oggettivo da tenersi distinto sia dai cosiddetti presupposti causali che dai cosiddetti risultati dovuti, la cui mancanza legittima l'esercizio del recesso. Nel caso che ci occupa la realizzazione da parte della di una strada di allaccio alle proprietà delle parti non solo non ha fatto venir CP_5
meno la possibilità di lottizzazione dei terreni delle parti ma ne ha agevolato la realizzazione rendendola meno gravosa in quanto non più necessario l'asservimento del terreno di parte appellata per la realizzazione dell'accesso alla via pubblica. Sulla base del significato del contratto, il Primo Giudice ha correttamente escluso che le parti abbiano assegnato rilievo, quale specifico presupposto oggettivo, alla realizzazione dell'intera lottizzazione dell'area. La doglianza è quindi disattesa.
Sull'ulteriore punto di gravame afferente l'impossibilità alla prestazione si osserva che l'eccessiva onerosità sopravvenuta trova fondamento nell'esigenza di contenere entro limiti di normalità l'alea dell'aggravio economico della prestazione, dovuto a gravi cause di turbamento dei rapporti socio-economici.
Ai sensi dell'art. 1467 c.c., l'eccessiva onerosità sopravvenuta dà diritto alla risoluzione del contratto quando è conseguenza di eventi straordinari e imprevedibili. Nel caso che ci occupa l'evento addotto da parte appellante quale straordinario ed imprevedibile è rappresentato dalla realizzazione di una accesso autonomo alla via pubblica da parte della che, CP_5 CP_5
nel realizzare una rotatoria stradale ha previsto ed attuato uno specifico accesso all'area oggetto di lottizzazione;
accesso viario che ha reso superflua una parte marginale della lottizzazione, peraltro rappresentando un'oggettivo vantaggio connesso agli oneri delle opere di urbanizzazione del comparto a sicuro favore economico dei compartecipi ben potendo il contratto essere conservato con una semplice revisione del progetto attuativo e conseguente rinegoziazione di riparto delle rispettive contribuzioni percentuali.
Ogni ulteriore rilievo è assorbito sulla scorta del principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in base al quale la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita
4 diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno e, in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle ulteriori domande
Cass.11547/2013).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo nei valori medi professionali con riduzione per assenza di questioni di fatto e diritto, opportunamente valutati il pregio dell'attività, la natura e difficoltà della prestazione professionale.
PQM
Respinge l'appello e conferma la pronuncia gravata.
Condanna l'appellante a rifondere a parte appellata le spese di questo grado di giudizio che si liquidano per competenze professionali in €.3.553,90 oltre rimborso forfettario 15%, Iva e CA come per legge.
Dichiara parte appellante sottoponibile al pagamento della somma pari al contributo unificato ex art 13 comma 1 quater DPR 30/5/2002 n.115.
Così deciso in Perugia il 22/7/2025
Il Presidente
Dott.Simone Salcerini
Il Giudice relatore
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