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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/08/2025, n. 2382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2382 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2312/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marianna Galioto Presidente dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel. dott.ssa Cristina Ravera Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2312/2023 R.G. promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Graziano Ruiu, con Parte_1 P.IVA_1 studio in Alghero alla via Oristano n°7 (PEC , presso il Email_1 quale elegge domicilio digitale, come da procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa, dall'avv. Luca Giacobbe Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso la PEC dell'Avv. Luca Giacobbe, con studio in Roma Via Po,
n. 10 (PEC , presso il quale elegge domicilio digitale, come da Email_2 procura in atti.
APPELLATA
OGGETTO: altri contratti atipici pagina 1 di 18 CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza n° 2355/2023 emessa in data 22/03/2023 dal Tribunale Civile di Milano e depositata in Cancelleria il successivo 23.03.2023
In via principale revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare per le causali in espositiva, previa ogni necessaria e richiesta statuizione anche in relazione alla disapplicazione del decreto Contr direttoriale del 15.01.2015, n. 4076/RU, inammissibile e comunque rigettare l'avversa domanda, dichiarando non dovute le somme richieste ed assolvendo in ogni caso l'appellante n persona del legale rappresentante pro tempore da ogni avversa pretesa;
Parte_1
Con vittoria di compensi e spese del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria
Si insiste altresì affinché l' Ecc.ma Corte di Appello adita voglia ammettere ad istruzione della causa, senza inversione degli oneri probatori, l'interrogatorio formale del legale rappresentante sui seguenti capi di prova preceduti dalla locuzione “Vero che” già dedotti e non ammessi nel giudizio di primo grado.
1- la , nell'anno 2015 era titolare di 2.567 apparecchiature VLT ex art 110 Controparte_1 comma 6 lett b) , installate in varie sale giochi nel territorio italiano, con stipula dei CP_3 relativi contratti di noleggio con i rispettivi gestori (esercenti) delle stesse sale giochi;
2- le giocate effettuate dagli utenti nell'anno 2015 sulle apparecchiature da gioco di cui al precedente capo di prova costituiscono circa il 60 % dell'ammontare delle giocate complessive effettuate dagli utenti sugli apparecchi ex art 110 comma 6 lett a) (AWP) e lett b
(VLT) in capo alla . Controparte_1
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione ex adverso formulata:
In via principale:
pagina 2 di 18 1) Rigettare integralmente l'appello proposto dalla società (C.F. e P.IVA Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, in quanto inammissibile, P.IVA_1 manifestamente infondato, e carente dei presupposti di legge;
2) Per l'effetto, confermare integralmente (i) la sentenza del Tribunale di Milano n. 2355/2022 del 22.03.2023, pubblicata in data 23.03.2023, e (ii) il decreto ingiuntivo n. 5856/2019 del
13.03.2019, (R.G.N. 8741/2019), emesso da parte del Tribunale di Milano;
3) Condannare, quindi, parte appellante al pagamento della somma ingiunta con decreto ingiuntivo (€ 252.686,44), oltre interessi, spese, IVA e CPA;
4) Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.
In via subordinata:
5) Rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate, in quanto inammissibili, irrilevanti e vertenti su fatti già documentalmente accertati.
IN FATTO E IN DIRITTO
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Parte_1
2355/2023, pubblicata in data 23/3/2023, con la quale, nell'ambito di una causa di opposizione proposta dalla stessa odierna appellante, contro un decreto Parte_1 ingiuntivo emesso a favore di - con il quale era stato ingiunto a Controparte_1 [...] il pagamento dell'importo di euro 252.686,44, oltre accessori - è stata rigettata Parte_1
l'opposizione, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
Vicende processuali
1) , quale concessionaria dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli di Stato Controparte_1 per l'attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante gli apparecchi con vincita di denaro previsti dall'art. 110, comma 6, lett. a) e lett. b) nonché per le attività e le funzioni connesse, aveva ottenuto dal Tribunale di CP_3
Milano un decreto ingiuntivo con cui veniva ingiunto a - quale gestore Parte_1
(proprietario degli apparecchi installati presso alcuni esercenti) con il quale in data
14/11/2014 aveva stipulato un “contratto per il collegamento di apparecchi di CP_1
pagina 3 di 18 divertimento e intrattenimento” - il pagamento dell'importo di euro 252.686,44, quale quota gravante sul gestore predetto per il prelievo forzoso, previsto per il complessivo importo di euro 500 milioni di euro ed imposto dall'art. 1 comma 649 L. 190/2014 (legge stabilità 2015) nei confronti dei concessionari e dei soggetti che operavano nella gestione e raccolta del gioco mediante apparecchi.
L'importo oggetto dell'ingiunzione era stato determinato sulla base del numero degli apparecchi del gestore collegati alla rete di (n. 216), dell'importo di Parte_1 CP_1 euro 1.207,27 (determinato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) per ciascun apparecchio e della percentuale di corrispettivo contrattualmente pattuita nel rapporto tra
[...]
e . Pt_1 CP_1
La richiesta monitoria si era resa necessaria in virtù dell'inerzia di al pagamento Parte_1 delle somme dovute alla ricorrente per l'anno 2015 in base a quanto stabilito dal combinato disposto dell'artt. 1, comma 649, della L. 23.12.2014 n.190 e dell'art. 1, comma 921, della L.
28.12.2015, n.208.
2) Avverso tale decreto ingiuntivo proponeva opposizione l'ingiunta Parte_1 chiedendone la revoca, eccependo e deducendo: a) l'inidoneità dei rendiconti contabili prodotti dalla parte opposta;
b) il fatto che le parti avevano concluso il contratto solo nel novembre dell'anno 2014 e già in data 23.12.2014, facendo presente che la Parte_1 previsione dell'addizionale costituiva fatto ostativo al proseguimento del rapporto, aveva formalizzato il recesso dal contratto;
c) il fatto che l'art. 1 comma 649 della legge 190/2014 faceva riferimento alla delega fiscale che non era mai stata attuata;
d) il fatto che non sarebbe stato possibile inquadrare l'art. 1 comma 921 della legge di Stabilità nell'ambito dell'esercizio di un corretto potere di interpretazione autentica resa dal Governo;
e) la carenza di legittimazione attiva di;
f) l' erroneità del metodo utilizzato dalla società concessionaria CP_1 per la determinazione delle somme;
g) il fatto che il prelievo imposto dall'art. 1, comma 649, della L. 190/2014, presupponeva che la distribuzione tra tutti gli operatori della filiera del gioco lecito fosse frutto di una rinegoziazione dei contratti tra il concessionario dei giochi e gli altri operatori;
e) il difetto di progressività del contributo imposto, non proporzionale alla effettiva redditività dell'apparecchio.
pagina 4 di 18 3) Costituendosi in giudizio l'opposta contestando gli assunti e le eccezioni Controparte_1 dell'opponente, chiedeva il rigetto dell'opposizione con la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
L'opposta , in particolare, deduceva quanto segue: a) che la parte opponente, CP_1 nell'ambito della filiera del gioco lecito, si occupava della gestione degli apparecchi da divertimento e intrattenimento ex art. 110 comma 6 lett. a T.U.L.PS. nonché della raccolta delle giocate e ciò in forza del contratto intercorso la concessionaria del gioco;
b) che, come chiarito dalla Corte Costituzionale, a seguito dell'introduzione del comma 921 dell'art. 1 della
L. 208/2015, il criterio di riparto, tra i diversi operatori della filiera del gioco lecito mediante apparecchi da intrattenimento, del prelievo forzoso introdotto dalla precedente L. 190/2014 non era più affidato ad un incerto meccanismo di rinegoziazione degli accordi contrattuali ma era stato fissato direttamente, ex lege, in misura proporzionale alla partecipazione di ciascun operatore della filiera alla distribuzione del compenso sulla base dei relativi accordi contrattuali per l'anno 2015; c) che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sulla scorta del numero complessivo degli apparecchi da gioco esistenti al 31/12/2014, aveva determinato in euro 1.207,27 la somma dovuta per ciascun apparecchio;
d) che, conseguentemente, , CP_1 in applicazione del predetto criterio di legge, aveva determinato quanto dovuto dalla
[...] semplicemente moltiplicando l'importo di euro 1.207,27 per il numero di apparecchi di Pt_1 proprietà di quest'ultima, collegati alla rete alla data del 31.12.2014 e ripartendo, poi, il relativo risultato tra il gestore e se stessa secondo la percentuale di compenso spettante al gestore medesimo sulla scorta del contratto in essere;
e) che il recesso comunicato era da ritenersi inefficace, in quanto non rispettava il termine di preavviso previsto nella clausola 10, era stato esercitato al fine di eludere il prelievo forzoso disposto sulla filiera e, comunque,
[...]
nonostante il recesso, aveva continuato ad operare fino ad ottobre 2018; f) che il Pt_1 concessionario era obbligato a versare le somme dovute a titolo di prelievo forzoso, in quanto l'Amministrazione aveva, di fatto, imposto a di agire per il recupero delle somme;
g) che CP_1 la circostanza che le legge delega non fosse stata attuata non faceva venir meno la vigenza dell'art. 1 comma 649 della legge 190/2014, come del tutto irrilevante era sia la natura degli apparecchi, sia l'assenza di una rinegoziazione dei contratti.
4) Il Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata in questa sede, dopo aver analizzato la normativa applicabile alla fattispecie in esame e dopo aver svolto ampi richiami alla sentenza pagina 5 di 18 della C.G.U.E del 22/9/2022 - con la quale la C.G.U.E. si era pronunciata sul rinvio pregiudiziale da parte del Consiglio di Stato nell'ambito del giudizio R.G. 2201/2020, ovvero del giudizio d'appello relativo al preteso annullamento del decreto del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 15.1.2015 che aveva dato attuazione all'art. 1, comma 649, della L. 190/2014, definendo il numero degli apparecchi da intrattenimento riferibili a ciascun concessionario del gioco e ripartendo, in proporzione al predetto numero di apparecchi,
l'intero ammontare della misura economica di cui si tratta, pari ad euro 500 milioni) – avendo ritenuto infondate tutte le eccezioni sollevate dall'opponente, ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto.
Con tale sentenza il giudice di primo grado ha conclusivamente ritenuto quanto segue:
- che “secondo il disposto normativo derivante dalle leggi di stabilità 2015 e 2016, dunque, il complessivo prelievo erariale di cui si discute, e pari a 500 milioni di euro, va ripartito, a monte, tra i diversi concessionari, sulla scorta del numero di apparecchi appartenenti a ciascun di essi al 31.12.2014 ed, a valle, tra i diversi operatori della filiera, “in misura proporzionale alla”…“partecipazione” di ciascuno di essi “alla distribuzione del compenso, sulla base dei relativi accordi contrattuali” e conseguentemente, avuto riguardo, in concreto, per un verso, nuovamente al numero di apparecchi riferibile, al 31.12.2014, a ciascun operatore della filiera e, per altro verso, alle previsioni dei singoli contratti di diritto privato che regolano la distribuzione, tra i vari operatori, del compenso derivante dalla raccolta del gioco lecito”;
- che, nel caso, aveva fatto applicazione del criterio di legge, “avendo determinato CP_1 quanto dovuto dall'ingiunta, partendo dalla quota del complessivo prelievo erariale riferibile a ciascun apparecchio collegato alla rete alla data 31.12.2014, come evincibile dal decreto del
Direttore dell'Agenzia delle Doganee dei Monopoli del 15.1.2015, ossia euro 1.207,27, moltiplicando, poi, tale importo per il numero di apparecchi appartenenti, alla medesima data, alla LA AS (216), ed applicando, infine, al relativo risultato la percentuale di compenso spettante all'odierna opponente sulla scorta degli accordi contrattuali in essere, ossia il
96,90%”.
5) Avverso tale sentenza ha proposto impugnazione l'appellante la quale, Parte_1 riproponendo le difese già svolte in primo grado, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previa riforma della sentenza impugnata per i seguenti motivi di appello:
pagina 6 di 18 i) erroneità della sentenza per violazione degli artt. 49 e 56 del TFUE per gli effetti discriminatori dell'art. art. 1, comma 921 della L. n. 208/2015;
ii) erroneità del rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva e passiva;
iii) erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione di mancata attuazione della legge delega 23/2014; iv) erroneità della sentenza nella parte in cui non ha ritenuto di disapplicare l'iniquo ed illegittimo decreto interdirettoriale con cui è stato applicato lo stesso criterio di imposizione senza aver accertato l'effettiva redditività dei diversi apparecchi;
v) erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto applicabile a il prelievo Parte_1
(introdotto con la normativa emanata in data 23/12/2014 e valevole per il 2015) quantunque questa avesse esercitato il recesso entro il 31/12/2014 e benchè l'introduzione del prelievo forzoso configurasse una circostanza sopravvenuta e imprevedibile tale da motivare il recesso;
vi) erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la parte opponente non aveva specificamente contestato, in punto di fatto, il numero dei propri apparecchi di gioco collegati alla rete alla data del 31/12/2014; vii) erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l'opposta avesse correttamente determinato l'ammontare del prelievo addizionale dovuto da in violazione del Parte_1 comma 921 dell'art 1 della legge 208 del 2015 e del criterio di proporzionalità nella determinazione del prelievo addizionale;
viii) erroneità della sentenza nella parte in cui ha attribuito valore probatorio agli estratti conto prodotti dal concessionario.
6) Si è costituita in giudizio l'appellata che, eccepita l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., lamentando la genericità dei motivi di appello, comunque infondati, ha chiesto il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata, segnalando, peraltro, che, sulla questione di causa, si era ormai formato un consolidato orientamento condiviso da più Tribunali, i quali avevano confermato la debenza delle somme dovute, in base alla legge di Stabilità 2015, dai gestori delle attività di gioco, come l'odierna appellante, nei confronti dei Concessionari di Stato, tenuti, a loro volta, a riversare dette somme all'erario.
7) Sulle conclusioni delle parti, in epigrafe riportate, la causa è stata trattenuta in decisione.
pagina 7 di 18 Motivi della decisione
8) Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c., eccezione sollevata dalla parte appellata sul rilievo che le censure svolte dalla parte appellante “consistono in una mera riproposizione di quanto già articolato e dedotto in primo grado”.
Tale eccezione deve essere disattesa.
Al riguardo, va richiamato che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, alla quale questo Collegio intende aderire, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (ex multis, Cass. civ. n.
7675/2019; Cass. civ. n. 13535/2018; Cass. civ. SS.UU. 27199/2017).
La nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c., intervenuta con il D. Lgs. n. 149/2022 (c.d.
“Riforma Cartabia”), applicabile ratione temporis all'appello in esame, non pare comportare una significativa novità dei principi giurisprudenziali appena richiamati in ordine alla specificità dei motivi d'appello.
Ebbene, nell'atto di appello proposto risultano essere state individuate in modo sufficientemente chiaro le statuizioni contestate della sentenza impugnata così come risultano essere state esposte le argomentazioni a contrasto delle valutazioni del primo giudice ed a sostegno delle richieste di riforma della decisione del Tribunale.
Quanto al merito, ad avviso della Corte l'appello è infondato e va rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata, per i motivi di seguito esposti.
pagina 8 di 18 9) Prima di esaminare il merito dei motivi di appello, pare opportuno richiamare il particolare contesto normativo in cui si colloca la vicenda per cui è causa.
Nell'ambito della Legge di stabilità 2015 (L. 190/2014), il Legislatore, al comma 649 dell'art. 1, ha così statuito:
“A fini di concorso al miglioramento degli obiettivi di finanza pubblica e in anticipazione del più organico riordino della misura degli aggi e dei compensi spettanti ai concessionari e agli altri operatori di filiera nell'ambito delle reti di raccolta del gioco per conto dello Stato, in attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettera g), della legge 11 marzo 2014, n. 23, è stabilita in 500 milioni di euro su base annua la riduzione, a decorrere dall'anno 2015, delle risorse statali a disposizione, a titolo di compenso, dei concessionari e dei soggetti che, secondo le rispettive competenze, operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Conseguentemente, dal 1° gennaio 2015:
a) ai concessionari è versato dagli operatori di filiera l'intero ammontare della raccolta del gioco praticato mediante i predetti apparecchi, al netto delle vincite pagate. I concessionari comunicano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli i nominativi degli operatori di filiera che non effettuano tale versamento, anche ai fini dell'eventuale successiva denuncia all'autorità giudiziaria competente;
b) i concessionari, nell'esercizio delle funzioni pubbliche loro attribuite, in aggiunta a quanto versato allo Stato ordinariamente, a titolo di imposte ed altri oneri dovuti a legislazione vigente e sulla base delle convenzioni di concessione, versano altresì annualmente la somma di 500 milioni di euro, entro i mesi di aprile e di ottobre di ogni anno, ciascuno in quota proporzionale al numero di apparecchi ad essi riferibili alla data del 31 dicembre 2014. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, adottato entro il 15 gennaio 2015, previa ricognizione, sono stabiliti il numero degli apparecchi di cui all'articolo
110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, riferibili a ciascun concessionario, nonché le modalità di effettuazione del versamento. Con analogo provvedimento si provvede, a decorrere dall'anno 2016, previa periodica ricognizione, all'eventuale modificazione del predetto numero di apparecchi;
c) i concessionari, nell'esercizio delle funzioni pubbliche loro attribuite, ripartiscono con gli altri operatori di filiera le somme residue, disponibili per aggi e compensi, rinegoziando i relativi
pagina 9 di 18 contratti e versando gli aggi e compensi dovuti esclusivamente a fronte della sottoscrizione dei contratti rinegoziati.”
Con provvedimento in data 15/1/2015 l'Agenzia delle Dogane e Monopoli, individuato il numero complessivo degli apparecchi di gioco sul territorio nazionale, ha stabilito che la somma per ciascuno di essi fosse di euro 1.207,27.
Successivamente, il Legislatore, nell'ambito della Legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), è nuovamente intervenuto sulla misura economica introdotta l'anno precedente, per un verso, disponendo, al comma 920 dell'art. 1, l'abrogazione del comma 649 dell'art. 1 della L.
190/2014 e, per altro verso, così statuendo al successivo comma 921:
“Il comma 649 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si interpreta nel senso che la riduzione su base annua delle risorse statali a disposizione, a titolo di compenso, dei concessionari e dei soggetti che, secondo le rispettive competenze, operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applica a ciascun operatore della filiera in misura proporzionale alla sua partecipazione alla distribuzione del compenso, sulla base dei relativi accordi contrattuali, tenuto conto della loro durata nell'anno 2015”.
10) Va, poi, anche chiarito:
- che, come segnalato anche dalla parte appellata, nelle more del presente giudizio, sulla medesima questione per cui è causa, risultano essere state pronunciate diverse sentenze dalla Corte d'Appello di Milano (ad es.: C. Appello Milano, sez. II, sentenza n. 1188/2024; C.
Appello Milano, sez. III, sentenza n. 1502/2024; C. Appello Milano, sez. IV, sentenza n.
2971/2024; C. Appello Milano, sez. III, sentenza n. 3004/2024);
- che tali sentenze sono state tutte pronunciate in giudizi di appello proposti da gestori di attività di gioco (come l'odierna appellante) contro sentenze del Tribunale di Milano emesse in cause di opposizione a decreti ingiuntivi ottenuti da una concessionaria di Stato per la gestione del gioco lecito tramite apparecchi di divertimento e intrattenimento direttamente collegati alla rete telematica gestita dalla medesima e con i quali veniva ingiunto il pagamento di determinati importi quali somme dovute a titolo di quota gravante sul gestore della filiera di gioco per il prelievo forzoso, per complessivi 500 milioni di euro, imposto dall'art. 1 comma
649 L. 190/2014 (legge stabilità 2015);
pagina 10 di 18 - che in tutte le precedenti cause, già decise dalla Corte con tali sentenze, le parti appellanti hanno svolto i medesimi motivi di impugnazione dedotti dall' appellante nella Parte_1 presente causa;
- che in tutte le predette sentenze della Corte d'Appello è stato respinto l'appello;
- che questo collegio intende dare continuità al condivisibile indirizzo giurisprudenziale formatosi presso questa Corte sulle questioni oggetto di contrasto tra le parti e di seguito esaminate.
11) Con il proprio primo motivo di appello la parte appellante ha censurato la Parte_1 sentenza impugnata per violazione degli artt. 49 e 56 del TFUE per gli effetti discriminatori dell'art. art. 1, comma 921 della L. n. 208/2015: l'appellante, in particolare, ha criticato la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che, anche alla luce della decisione della
CGUE resa in data 22/9/2022, la previsione del prelievo forzoso sarebbe compatibile con il diritto comunitario.
11.1) Tale motivo di appello deve ritenersi infondato, in quanto il Tribunale di Milano ha deciso la causa facendo corretta applicazione dei principi sanciti dalla CGUE nella sentenza del 22.9.2012 con la quale (a seguito di rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato nell'ambito del giudizio promosso dai concessionari e diretto all'annullamento del decreto del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che, in attuazione della legge stabilità aveva determinato il numero di apparecchi riferibili a ciascun concessionario e ripartito, in proporzione agli stessi, l'importo complessivo di euro 500 milioni che, in base alla predetta legge, doveva essere corrisposto allo Stato dai soggetti della filiera del gioco attraverso apparecchi elettronici) è stata esclusa la sussistenza di un trattamento discriminatorio tra operatori interni a causa della norma.
In particolare, il Consiglio di Stato aveva sottoposto alla CGUE la seguente questione pregiudiziale: “Se sia compatibile con l'esercizio della libertà di stabilimento garantita dall'articolo 49 TFUE e con l'esercizio della libera prestazione di servizi garantita dall'articolo
56 TFUE l'introduzione di una normativa quale quella contenuta nell'articolo 1, comma 649, delle legge [di stabilità per il 2015], la quale riduca aggi e compensi solo nei confronti di una limitata e specifica categoria di operatori, ovvero solo nei confronti degli operatori del gioco con apparecchi da intrattenimento, e non nei confronti di tutti gli operatori del settore del gioco”.
pagina 11 di 18 Con tale questione, il giudice del rinvio aveva chiesto se gli articoli 49 e 56 TFUE ostino ad una normativa nazionale, come quella in discussione nei procedimenti principali, la quale riduca di EUR 500 milioni, per l'anno 2015, i compensi di una sola categoria di operatori del settore dei giochi d'azzardo, ossia gli operatori del settore dei giochi praticati mediante apparecchi da intrattenimento eroganti vincite in denaro (concessionari ed esercenti).
La CGUE ha, anzitutto, chiarito, in generale, che, per quanto una normativa nazionale, la quale riduca una tantum le risorse statali messe a disposizione dei concessionari di giochi d'azzardo mediante apparecchi da intrattenimento eroganti vincite in denaro, possa costituire una restrizione della libertà di stabilimento o della libera prestazione dei servizi garantite rispettivamente dagli articoli 49 e 56 TFUE, “tuttavia, una restrizione siffatta può essere giustificata in virtù di motivi imperativi di interesse generale … come quelli di prevenire la diffusione di giochi illegali e di proteggere le fasce più deboli della popolazione dal rischio di dipendenza dal gioco, tenendo presente che il semplice fatto che una restrizione delle attività di gioco d'azzardo persegua l'obiettivo del risanamento delle finanze pubbliche non impedisce che tale restrizione possa essere considerata come anzitutto intesa effettivamente alla realizzazione di obiettivi di interesse generale quali quelli sopra indicati e che essa li persegua in maniera coerente e sistematica”.
La CGUE, con la citata pronuncia ha, inoltre, rilevato:
i) che la legge di stabilità 2015 (della quale si discute) ha le caratteristiche di una misura tributaria;
ii) che “in assenza di un'armonizzazione a livello dell'Unione, gli svantaggi che possono derivare dall'esercizio parallelo delle competenze tributarie dei diversi Stati membri non costituiscono restrizioni delle libertà di circolazione, purché tale esercizio di competenze non abbia carattere discriminatorio”;
iii) “ che non risulta che il prelievo del 2015 abbia determinato una discriminazione tra i concessionari del settore dei giochi praticati mediante apparecchi da gioco, riservando un trattamento meno favorevole alle situazioni transfrontaliere rispetto a quelle interne, né consta, del resto, in quale misura il suddetto prelievo potrebbe aver causato una discriminazione alla rovescia, nel presupposto che discriminazioni siffatte siano vietate dal diritto nazionale, riservando un trattamento meno favorevole alle situazioni interne rispetto alle situazioni transfrontaliere.”
pagina 12 di 18 12) Con il secondo motivo di appello la parte appellante ha censurato l'errato Parte_1 rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva (di ) e passiva (di . CP_1 Parte_1
12.1) Tale motivo deve ritenersi infondato, posto che, come già rilevato nelle precedenti pronunce di questa Corte, “l'appellata è concessionaria dell'Agenzia dei Monopoli, e come tale gestisce la rete telematica per il gioco lecito: fra le sue funzioni v'è quella di assicurare che la rete contabilizzi le giocate, le vincite e la trasmissione periodica delle predette informazioni al sistema centrale: essa è un organo diretto della PA, con funzioni di agente contabile e di addetto alla riscossione, relativamente a tutte le somme provento del gioco lecito mediante apparecchi di gioco collegati alla rete telematica, in quanto il denaro oggetto del gioco è denaro pubblico (cfr. Cass SU n. 14697/19)…Ne discende che anche la somma destinata al c.d. prelievo forzoso in applicazione della legge di Stabilità 2015 costituisce denaro pubblico che il concessionario è legittimato – ed anzi tenuto – ad esigere. La legittimazione passiva dell'appellante (anche qui nel senso di titolarità del debito, poi, deriva dai compiti di scassettamento, cioè di recupero delle somme giocate al netto delle vincite”.
(cfr. C. Appello Milano, sez. III, sentenza n. 3004/2024).
13) Con il terzo motivo di appello la parte appellante ha censurato la sentenza del Parte_1
Tribunale nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione di mancata attuazione della legge delega 23/2014 che avrebbe dovuto portare ad una ripartizione del prelievo forzoso “secondo un criterio di progressività legata ai volumi di raccolta delle giocate”.
13.1) Anche tale motivo deve ritenersi infondato, dovendosi condividere la valutazione svolta dal Tribunale laddove ha rilevato: i) che l'eccezione sulla mancata attuazione della legge delega (ci si riferisce al testo dell'art. 1 comma 649 della legge 190/2014 ove è previsto che
“A fini di concorso al miglioramento degli obiettivi di finanza pubblica e … in attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettera g), della legge 11 marzo 2014, n. 23, è stabilita in 500 milioni di euro su base annua la riduzione, a decorrere dall'anno 2015, delle risorse statali a disposizione, a titolo di compenso, dei concessionari e dei soggetti che, secondo le rispettive competenze, operano nella gestione e raccolta del gioco…”) “non priva di efficacia le disposizioni della Legge di Stabilità del 2015, né il provvedimento attuativo assunto dall'Agenzia dei Monopoli”; ii) che, del resto, “l'art.1, comma 649, della legge n. 190/2014 e
l'art. 14, comma 2, lett. g), della legge n. 23/2014 hanno pari rango e che pertanto il legislatore, nel ritenere di circoscrivere la riduzione dell'aggio al segmento del gioco lecito con
pagina 13 di 18 apparecchi, nella sua discrezionalità, ha stabilito un criterio più oggettivo e di più agevole applicazione”.
Sul punto, questa Corte ha già rilevato che “la decisione del Tribunale è pienamente condivisibile in quanto, se è vero che il riferimento al criterio di progressività è effettivamente contenuto nel richiamato art. 14, c. 2, lett. g, della L. 23/2014 tra i principi di delega cui improntare “la revisione degli aggi e dei compensi spettanti ai concessionari e agli altri operatori”, tuttavia la misura economica di cui si tratta è stata introdotta non dal legislatore delegato, ma con norma che, pur contenendo un riferimento alla predetta lettera g) dell'art. 14, ha pari rango legislativo, risultando ben possibile l'introduzione del diverso criterio legato al numero di apparecchi” (cfr. C. Appello Milano, sez. III, sentenza n. 1502/2024).
14) Con il quarto motivo di appello la parte appellante ha censurato la mancata Parte_1 disapplicazione da parte del giudice di primo grado dell'iniquo ed illegittimo decreto interdirettoriale con cui è stato applicato lo stesso criterio di imposizione senza aver accertato l'effettiva redditività dei diversi apparecchi.
14.1) Anche tale motivo deve ritenersi infondato per le considerazioni già svolte in sede di esame del precedente motivo, in quanto “la validità e la vigenza dell'art. 1 comma 649 L. n.
190/2014 e dei provvedimenti attuativi assunti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non può essere inficiata o posta in dubbio, come preteso dall'appellante, dalla mancata emanazione dei decreti legislativi in attuazione della richiamata legge delega. Ne consegue che non può nemmeno essere accolta la domanda dell'appellante di disapplicazione del
Decreto Direttoriale di ADM n. 407/RU del 15/1/2015, proprio perché il sistema di riparto da esso introdotto è attualmente in vigore ed è pienamente valido ed efficace essendo stato emesso in attuazione di una norma di rango primario” (cfr. C. Appello Milano, sez. III, sentenza n. 1502/2024).
15) Con il quinto motivo di appello la parte appellante ha censurato la sentenza Parte_1 impugnata nella parte in cui ha ritenuto applicabile a il prelievo (introdotto con la Parte_1 normativa emanata in data 23/12/2014 e valevole per il 2015) quantunque questa avesse esercitato il recesso entro il 31/12/2014 e quantunque l'introduzione del prelievo forzoso configurasse una circostanza sopravvenuta e imprevedibile tale da motivare il recesso: secondo l'appellante, il fatto di richiedere ad essa l'addizionale per l'intero anno si porrebbe in pagina 14 di 18 contrasto con lo stesso art. 1 comma 649 della legge di Stabilità 2015 (L 190/2014) e con l'art. 1 comma 921 della legge di Stabilità 2016.
15.1) Anche tale motivo deve ritenersi infondato.
Da un lato, va detto che l'appellante non ha mosso alcuna specifica contestazione alla valutazione svolta dal Tribunale laddove ha rilevato che il recesso è stato esercitato in violazione della clausola 10.2 del contratto, senza preavviso di sei mesi, con conseguente differimento del termine di efficacia dello stesso;
che, inoltre, l'opponente aveva Parte_1 continuato a svolgere l'attività di gioco sino al 2018 (alla data della comunicazione di risoluzione contrattuale inoltrata da ); che l'opponente non aveva mai specificato quali e CP_1 quanti apparecchi essa non avrebbe più utilizzato.
Da un altro lato, va richiamato che il previsto obbligo di rinegoziazione del contratto, quale condizione per ripartire tra ciascun operatore della filiera di gioco lecito il prelievo erariale di cui si discute, è stato sostituito, in forza dei c. 920 e 921 dell'art. 1 della L. n. 208/2015, dal criterio della partecipazione alla distribuzione del compenso cui ha diritto ciascun operatore della filiera secondo i relativi accordi contrattuali (in questo senso si è già espressa questa
Corte, ad es. con C. Appello Milano, sez. III, sentenza n. 1502/2024).
16) Con il sesto motivo di appello la parte appellante ha censurato la sentenza Parte_1 impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la parte opponente non avesse specificamente contestato, in punto di fatto, il numero dei propri apparecchi di gioco collegati alla rete alla data del 31/12/2014: al riguardo l'appellante ha ribadito che essa aveva sempre contestato l'idoneità della documentazione prodotta da controparte al fine di supportare probatoriamente la pretesa azionata.
16.1) Anche tale motivo deve ritenersi infondato, posto che è del tutto generica la contestazione relativa al numero degli apparecchi;
che il numero degli apparecchi in esercizio ed il relativo codice identificativo, infatti, è stato analiticamente riportato all'interno degli estratti conto che hanno regolato il rapporto tra le parti;
che tali estratti conto sono rimasti sempre incontestati;
che, del resto, dai medesimi parametri numerici presenti nei medesimi estratti conto, l'appellante, nel corso del rapporto, ha sempre trattenuto i propri compensi in quota parte.
17) Con il settimo motivo di appello la parte appellante ha censurato la sentenza Parte_1 nella parte in cui ha ritenuto che l'opposta avesse correttamente determinato l'ammontare del pagina 15 di 18 prelievo addizionale dovuto da in violazione del comma 921 dell'art 1 della legge Parte_1
208 del 2015 e del criterio di proporzionalità nella determinazione del prelievo addizionale.
L'appellante, in particolare, ha lamentato l'erronea ripartizione, rispetto all'importo da corrispondere a titolo di contributo forzoso, tra quanto dovuto dal concessionario e quanto ad essa richiesto.
17.1) Anche tale motivo deve ritenersi infondato.
In generale, va richiamato che il compenso per la filiera si determina dal numero complessivo delle giocate - raccolta o coin-in - detratte le somme dovute a titolo di vincite (coin out), di
PREU (prelievo erariale unico) e di canone di concessione: l'importo che residua (c.d. cassetto netto) è la somma che deve essere ripartita fra Concessionario, Gestore ed
Esercente a titolo di rispettivi compensi.
Come rilevato dal giudice di primo grado, “ ha fatto applicazione al criteriodi legge, CP_1 avendo determinato quanto dovuto dall'ingiunta, partendo dalla quota del complessivo prelievo erariale riferibile a ciascun apparecchio collegato alla rete alla data 31.12.2014, come evincibile dal decreto del Direttore dell'Agenzia delle Doganee dei Monopoli del
15.1.2015, ossia euro 1.207,27, moltiplicando, poi, tale importo per il numero di apparecchi appartenenti, alla medesima data, alla (216), ed applicando, infine, al relativo Parte_1 risultato la percentuale di compenso spettante all'odierna opponente sulla scorta degli accordi contrattuali in essere, ossia il 96,90%”.
Risulta, quindi, rispettato il criterio previsto dal c. 649 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016 che prevede che il prelievo forzoso si applica a ciascun operatore della filiera in misura proporzionale alla sua partecipazione alla distribuzione del compenso.
Come già evidenziato da questa Corte in precedenti pronunce, “risulta, inoltre, del tutto astratta la doglianza relativa alla distinzione tra apparecchi VLT asseritamente produttivi di una più alta redditività e apparecchi AWP, in quanto non supportata di alcun dato concreto a sostegno di quanto affermato. Inoltre, la doglianza è anche inconferente in quanto il criterio legislativamente previsto per la ripartizione del prelievo concerne unicamente il numero degli apparecchi in possesso del gestore al 31/12/2014 senza distinzione di tipologia” (cfr. C.
Appello Milano, sez. II, sentenza 1188/2024).
pagina 16 di 18 18) Con l'ottavo motivo di appello la parte appellante ha censurato la sentenza Parte_1 impugnata nella parte in cui ha attribuito valore probatorio agli estratti conto prodotti dal concessionario.
18.1) Anche tale motivo deve ritenersi infondato, posto che la contestazione del tutto generica in proposito svolta dall'appellante non vale a porre in discussione sia la ricostruzione operata dal sia la documentazione probatoria di supporto che è stata fornita nel corso CP_4 del giudizio di primo grado.
Al riguardo, merita di essere condivisa la valutazione svolta dal giudice di primo grado, il quale, quanto al valore tra le parti degli estratti, pur ribadendo la genericità delle contestazioni, ha richiamato la clausola 7.1. del contratto Concessionario/Gestore, accettato e sottoscritto da la quale prevede espressamente che “A partire dal momento in Parte_1 cui avviene il collegamento in rete, Concessionario, per ogni Apparecchio, comunicherà a
Gestore a mezzo posta elettronica e/o fax, entro il settimo giorno successivo alla chiusura di ogni Periodo Contabile, gli importi indicati all'art. 6 e relativi alle somme giocate nel periodo di riferimento (…) A tal riguardo il Gestore riconosce, ai fini della destinazione delle somme giocate da ciascun Apparecchio, secondo quanto previsto dall'art. 6, la validità ed efficacia all'estratto conto elaborato da Concessionario sulla base delle letture effettuate in via telematica dei contatori degli Apparecchi, nonché in applicazione della normativa prevista per il PREU forfettario qualora non fosse possibile detta lettura”.
A fronte di tale previsione, il giudice di primo grado ha rilevato che “l'opponente, nel corso del rapporto, ricevuti gli estratti conto del periodo 01.01.2014-31.12.2014 e del periodo
01.01.2015-31.12.2015 - preordinati alla liquidazione dei compensi - non contestò mai i risultati ricavabili dai documenti in esame”; che, inoltre, “ ha omesso di allegare, Parte_1 quale fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto di credito azionato, entro il termine perentorio della preclusione assertiva, un'alternativa di calcolo rispetto a quella prospettata dal concessionario, limitandosi a contestare, genericamente, i calcoli da quest'ultimo effettuati, senza mai prospettare alcunché in merito alla quota parte avrebbe dovuto corrispondere al concessionario”.
Su tale questione, peraltro, questa Corte ha già avuto modo di rimarcare che “i rendiconti contabili da cui risulta il numero delle somme raccolte da ogni singolo apparecchio e, conseguentemente, la ripartizione delle stesse fra vincite, Preu, canoni e compensi per i pagina 17 di 18 soggetti della filiera hanno pieno valore probatorio. Infatti, essi sono emessi dal concessionario in forza della concessione governativa che gli ha trasmesso le pubbliche funzioni di agente contabile e, quindi, di incarico di pubblico servizio” (cfr. C. Appello Milano, sez. II, sentenza 1188/2024).
19) Per le considerazioni svolte l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Secondo il criterio della soccombenza, l'appellante va condannata a Parte_1 rimborsare all'appellata le spese di lite relative al presente grado, come Controparte_1 liquidate in dispositivo sulla base dei criteri previsti dal D.M. n. 147/2022, con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa e con esclusione dei compensi riferibili alla fase istruttoria-trattazione, non tenutasi in questa sede.
Infine, sussistono, per la parte appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater
D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'appellante avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Milano n. 2355/2023, pubblicata in data 23/3/2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese Parte_1 Controparte_1 di lite del presente grado di giudizio liquidate in complessivi euro 9.991,00 per compensi, oltre
15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante
[...] dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 Parte_1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17 della L. 24/12/2012 n.
228
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 30/4/2025.
Il consigliere est. Il presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott.ssa Marianna Galioto
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marianna Galioto Presidente dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel. dott.ssa Cristina Ravera Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2312/2023 R.G. promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Graziano Ruiu, con Parte_1 P.IVA_1 studio in Alghero alla via Oristano n°7 (PEC , presso il Email_1 quale elegge domicilio digitale, come da procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa, dall'avv. Luca Giacobbe Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso la PEC dell'Avv. Luca Giacobbe, con studio in Roma Via Po,
n. 10 (PEC , presso il quale elegge domicilio digitale, come da Email_2 procura in atti.
APPELLATA
OGGETTO: altri contratti atipici pagina 1 di 18 CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza n° 2355/2023 emessa in data 22/03/2023 dal Tribunale Civile di Milano e depositata in Cancelleria il successivo 23.03.2023
In via principale revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare per le causali in espositiva, previa ogni necessaria e richiesta statuizione anche in relazione alla disapplicazione del decreto Contr direttoriale del 15.01.2015, n. 4076/RU, inammissibile e comunque rigettare l'avversa domanda, dichiarando non dovute le somme richieste ed assolvendo in ogni caso l'appellante n persona del legale rappresentante pro tempore da ogni avversa pretesa;
Parte_1
Con vittoria di compensi e spese del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria
Si insiste altresì affinché l' Ecc.ma Corte di Appello adita voglia ammettere ad istruzione della causa, senza inversione degli oneri probatori, l'interrogatorio formale del legale rappresentante sui seguenti capi di prova preceduti dalla locuzione “Vero che” già dedotti e non ammessi nel giudizio di primo grado.
1- la , nell'anno 2015 era titolare di 2.567 apparecchiature VLT ex art 110 Controparte_1 comma 6 lett b) , installate in varie sale giochi nel territorio italiano, con stipula dei CP_3 relativi contratti di noleggio con i rispettivi gestori (esercenti) delle stesse sale giochi;
2- le giocate effettuate dagli utenti nell'anno 2015 sulle apparecchiature da gioco di cui al precedente capo di prova costituiscono circa il 60 % dell'ammontare delle giocate complessive effettuate dagli utenti sugli apparecchi ex art 110 comma 6 lett a) (AWP) e lett b
(VLT) in capo alla . Controparte_1
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione ex adverso formulata:
In via principale:
pagina 2 di 18 1) Rigettare integralmente l'appello proposto dalla società (C.F. e P.IVA Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, in quanto inammissibile, P.IVA_1 manifestamente infondato, e carente dei presupposti di legge;
2) Per l'effetto, confermare integralmente (i) la sentenza del Tribunale di Milano n. 2355/2022 del 22.03.2023, pubblicata in data 23.03.2023, e (ii) il decreto ingiuntivo n. 5856/2019 del
13.03.2019, (R.G.N. 8741/2019), emesso da parte del Tribunale di Milano;
3) Condannare, quindi, parte appellante al pagamento della somma ingiunta con decreto ingiuntivo (€ 252.686,44), oltre interessi, spese, IVA e CPA;
4) Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.
In via subordinata:
5) Rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate, in quanto inammissibili, irrilevanti e vertenti su fatti già documentalmente accertati.
IN FATTO E IN DIRITTO
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Parte_1
2355/2023, pubblicata in data 23/3/2023, con la quale, nell'ambito di una causa di opposizione proposta dalla stessa odierna appellante, contro un decreto Parte_1 ingiuntivo emesso a favore di - con il quale era stato ingiunto a Controparte_1 [...] il pagamento dell'importo di euro 252.686,44, oltre accessori - è stata rigettata Parte_1
l'opposizione, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
Vicende processuali
1) , quale concessionaria dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli di Stato Controparte_1 per l'attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante gli apparecchi con vincita di denaro previsti dall'art. 110, comma 6, lett. a) e lett. b) nonché per le attività e le funzioni connesse, aveva ottenuto dal Tribunale di CP_3
Milano un decreto ingiuntivo con cui veniva ingiunto a - quale gestore Parte_1
(proprietario degli apparecchi installati presso alcuni esercenti) con il quale in data
14/11/2014 aveva stipulato un “contratto per il collegamento di apparecchi di CP_1
pagina 3 di 18 divertimento e intrattenimento” - il pagamento dell'importo di euro 252.686,44, quale quota gravante sul gestore predetto per il prelievo forzoso, previsto per il complessivo importo di euro 500 milioni di euro ed imposto dall'art. 1 comma 649 L. 190/2014 (legge stabilità 2015) nei confronti dei concessionari e dei soggetti che operavano nella gestione e raccolta del gioco mediante apparecchi.
L'importo oggetto dell'ingiunzione era stato determinato sulla base del numero degli apparecchi del gestore collegati alla rete di (n. 216), dell'importo di Parte_1 CP_1 euro 1.207,27 (determinato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) per ciascun apparecchio e della percentuale di corrispettivo contrattualmente pattuita nel rapporto tra
[...]
e . Pt_1 CP_1
La richiesta monitoria si era resa necessaria in virtù dell'inerzia di al pagamento Parte_1 delle somme dovute alla ricorrente per l'anno 2015 in base a quanto stabilito dal combinato disposto dell'artt. 1, comma 649, della L. 23.12.2014 n.190 e dell'art. 1, comma 921, della L.
28.12.2015, n.208.
2) Avverso tale decreto ingiuntivo proponeva opposizione l'ingiunta Parte_1 chiedendone la revoca, eccependo e deducendo: a) l'inidoneità dei rendiconti contabili prodotti dalla parte opposta;
b) il fatto che le parti avevano concluso il contratto solo nel novembre dell'anno 2014 e già in data 23.12.2014, facendo presente che la Parte_1 previsione dell'addizionale costituiva fatto ostativo al proseguimento del rapporto, aveva formalizzato il recesso dal contratto;
c) il fatto che l'art. 1 comma 649 della legge 190/2014 faceva riferimento alla delega fiscale che non era mai stata attuata;
d) il fatto che non sarebbe stato possibile inquadrare l'art. 1 comma 921 della legge di Stabilità nell'ambito dell'esercizio di un corretto potere di interpretazione autentica resa dal Governo;
e) la carenza di legittimazione attiva di;
f) l' erroneità del metodo utilizzato dalla società concessionaria CP_1 per la determinazione delle somme;
g) il fatto che il prelievo imposto dall'art. 1, comma 649, della L. 190/2014, presupponeva che la distribuzione tra tutti gli operatori della filiera del gioco lecito fosse frutto di una rinegoziazione dei contratti tra il concessionario dei giochi e gli altri operatori;
e) il difetto di progressività del contributo imposto, non proporzionale alla effettiva redditività dell'apparecchio.
pagina 4 di 18 3) Costituendosi in giudizio l'opposta contestando gli assunti e le eccezioni Controparte_1 dell'opponente, chiedeva il rigetto dell'opposizione con la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
L'opposta , in particolare, deduceva quanto segue: a) che la parte opponente, CP_1 nell'ambito della filiera del gioco lecito, si occupava della gestione degli apparecchi da divertimento e intrattenimento ex art. 110 comma 6 lett. a T.U.L.PS. nonché della raccolta delle giocate e ciò in forza del contratto intercorso la concessionaria del gioco;
b) che, come chiarito dalla Corte Costituzionale, a seguito dell'introduzione del comma 921 dell'art. 1 della
L. 208/2015, il criterio di riparto, tra i diversi operatori della filiera del gioco lecito mediante apparecchi da intrattenimento, del prelievo forzoso introdotto dalla precedente L. 190/2014 non era più affidato ad un incerto meccanismo di rinegoziazione degli accordi contrattuali ma era stato fissato direttamente, ex lege, in misura proporzionale alla partecipazione di ciascun operatore della filiera alla distribuzione del compenso sulla base dei relativi accordi contrattuali per l'anno 2015; c) che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sulla scorta del numero complessivo degli apparecchi da gioco esistenti al 31/12/2014, aveva determinato in euro 1.207,27 la somma dovuta per ciascun apparecchio;
d) che, conseguentemente, , CP_1 in applicazione del predetto criterio di legge, aveva determinato quanto dovuto dalla
[...] semplicemente moltiplicando l'importo di euro 1.207,27 per il numero di apparecchi di Pt_1 proprietà di quest'ultima, collegati alla rete alla data del 31.12.2014 e ripartendo, poi, il relativo risultato tra il gestore e se stessa secondo la percentuale di compenso spettante al gestore medesimo sulla scorta del contratto in essere;
e) che il recesso comunicato era da ritenersi inefficace, in quanto non rispettava il termine di preavviso previsto nella clausola 10, era stato esercitato al fine di eludere il prelievo forzoso disposto sulla filiera e, comunque,
[...]
nonostante il recesso, aveva continuato ad operare fino ad ottobre 2018; f) che il Pt_1 concessionario era obbligato a versare le somme dovute a titolo di prelievo forzoso, in quanto l'Amministrazione aveva, di fatto, imposto a di agire per il recupero delle somme;
g) che CP_1 la circostanza che le legge delega non fosse stata attuata non faceva venir meno la vigenza dell'art. 1 comma 649 della legge 190/2014, come del tutto irrilevante era sia la natura degli apparecchi, sia l'assenza di una rinegoziazione dei contratti.
4) Il Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata in questa sede, dopo aver analizzato la normativa applicabile alla fattispecie in esame e dopo aver svolto ampi richiami alla sentenza pagina 5 di 18 della C.G.U.E del 22/9/2022 - con la quale la C.G.U.E. si era pronunciata sul rinvio pregiudiziale da parte del Consiglio di Stato nell'ambito del giudizio R.G. 2201/2020, ovvero del giudizio d'appello relativo al preteso annullamento del decreto del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 15.1.2015 che aveva dato attuazione all'art. 1, comma 649, della L. 190/2014, definendo il numero degli apparecchi da intrattenimento riferibili a ciascun concessionario del gioco e ripartendo, in proporzione al predetto numero di apparecchi,
l'intero ammontare della misura economica di cui si tratta, pari ad euro 500 milioni) – avendo ritenuto infondate tutte le eccezioni sollevate dall'opponente, ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto.
Con tale sentenza il giudice di primo grado ha conclusivamente ritenuto quanto segue:
- che “secondo il disposto normativo derivante dalle leggi di stabilità 2015 e 2016, dunque, il complessivo prelievo erariale di cui si discute, e pari a 500 milioni di euro, va ripartito, a monte, tra i diversi concessionari, sulla scorta del numero di apparecchi appartenenti a ciascun di essi al 31.12.2014 ed, a valle, tra i diversi operatori della filiera, “in misura proporzionale alla”…“partecipazione” di ciascuno di essi “alla distribuzione del compenso, sulla base dei relativi accordi contrattuali” e conseguentemente, avuto riguardo, in concreto, per un verso, nuovamente al numero di apparecchi riferibile, al 31.12.2014, a ciascun operatore della filiera e, per altro verso, alle previsioni dei singoli contratti di diritto privato che regolano la distribuzione, tra i vari operatori, del compenso derivante dalla raccolta del gioco lecito”;
- che, nel caso, aveva fatto applicazione del criterio di legge, “avendo determinato CP_1 quanto dovuto dall'ingiunta, partendo dalla quota del complessivo prelievo erariale riferibile a ciascun apparecchio collegato alla rete alla data 31.12.2014, come evincibile dal decreto del
Direttore dell'Agenzia delle Doganee dei Monopoli del 15.1.2015, ossia euro 1.207,27, moltiplicando, poi, tale importo per il numero di apparecchi appartenenti, alla medesima data, alla LA AS (216), ed applicando, infine, al relativo risultato la percentuale di compenso spettante all'odierna opponente sulla scorta degli accordi contrattuali in essere, ossia il
96,90%”.
5) Avverso tale sentenza ha proposto impugnazione l'appellante la quale, Parte_1 riproponendo le difese già svolte in primo grado, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previa riforma della sentenza impugnata per i seguenti motivi di appello:
pagina 6 di 18 i) erroneità della sentenza per violazione degli artt. 49 e 56 del TFUE per gli effetti discriminatori dell'art. art. 1, comma 921 della L. n. 208/2015;
ii) erroneità del rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva e passiva;
iii) erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione di mancata attuazione della legge delega 23/2014; iv) erroneità della sentenza nella parte in cui non ha ritenuto di disapplicare l'iniquo ed illegittimo decreto interdirettoriale con cui è stato applicato lo stesso criterio di imposizione senza aver accertato l'effettiva redditività dei diversi apparecchi;
v) erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto applicabile a il prelievo Parte_1
(introdotto con la normativa emanata in data 23/12/2014 e valevole per il 2015) quantunque questa avesse esercitato il recesso entro il 31/12/2014 e benchè l'introduzione del prelievo forzoso configurasse una circostanza sopravvenuta e imprevedibile tale da motivare il recesso;
vi) erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la parte opponente non aveva specificamente contestato, in punto di fatto, il numero dei propri apparecchi di gioco collegati alla rete alla data del 31/12/2014; vii) erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l'opposta avesse correttamente determinato l'ammontare del prelievo addizionale dovuto da in violazione del Parte_1 comma 921 dell'art 1 della legge 208 del 2015 e del criterio di proporzionalità nella determinazione del prelievo addizionale;
viii) erroneità della sentenza nella parte in cui ha attribuito valore probatorio agli estratti conto prodotti dal concessionario.
6) Si è costituita in giudizio l'appellata che, eccepita l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., lamentando la genericità dei motivi di appello, comunque infondati, ha chiesto il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata, segnalando, peraltro, che, sulla questione di causa, si era ormai formato un consolidato orientamento condiviso da più Tribunali, i quali avevano confermato la debenza delle somme dovute, in base alla legge di Stabilità 2015, dai gestori delle attività di gioco, come l'odierna appellante, nei confronti dei Concessionari di Stato, tenuti, a loro volta, a riversare dette somme all'erario.
7) Sulle conclusioni delle parti, in epigrafe riportate, la causa è stata trattenuta in decisione.
pagina 7 di 18 Motivi della decisione
8) Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c., eccezione sollevata dalla parte appellata sul rilievo che le censure svolte dalla parte appellante “consistono in una mera riproposizione di quanto già articolato e dedotto in primo grado”.
Tale eccezione deve essere disattesa.
Al riguardo, va richiamato che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, alla quale questo Collegio intende aderire, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (ex multis, Cass. civ. n.
7675/2019; Cass. civ. n. 13535/2018; Cass. civ. SS.UU. 27199/2017).
La nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c., intervenuta con il D. Lgs. n. 149/2022 (c.d.
“Riforma Cartabia”), applicabile ratione temporis all'appello in esame, non pare comportare una significativa novità dei principi giurisprudenziali appena richiamati in ordine alla specificità dei motivi d'appello.
Ebbene, nell'atto di appello proposto risultano essere state individuate in modo sufficientemente chiaro le statuizioni contestate della sentenza impugnata così come risultano essere state esposte le argomentazioni a contrasto delle valutazioni del primo giudice ed a sostegno delle richieste di riforma della decisione del Tribunale.
Quanto al merito, ad avviso della Corte l'appello è infondato e va rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata, per i motivi di seguito esposti.
pagina 8 di 18 9) Prima di esaminare il merito dei motivi di appello, pare opportuno richiamare il particolare contesto normativo in cui si colloca la vicenda per cui è causa.
Nell'ambito della Legge di stabilità 2015 (L. 190/2014), il Legislatore, al comma 649 dell'art. 1, ha così statuito:
“A fini di concorso al miglioramento degli obiettivi di finanza pubblica e in anticipazione del più organico riordino della misura degli aggi e dei compensi spettanti ai concessionari e agli altri operatori di filiera nell'ambito delle reti di raccolta del gioco per conto dello Stato, in attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettera g), della legge 11 marzo 2014, n. 23, è stabilita in 500 milioni di euro su base annua la riduzione, a decorrere dall'anno 2015, delle risorse statali a disposizione, a titolo di compenso, dei concessionari e dei soggetti che, secondo le rispettive competenze, operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Conseguentemente, dal 1° gennaio 2015:
a) ai concessionari è versato dagli operatori di filiera l'intero ammontare della raccolta del gioco praticato mediante i predetti apparecchi, al netto delle vincite pagate. I concessionari comunicano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli i nominativi degli operatori di filiera che non effettuano tale versamento, anche ai fini dell'eventuale successiva denuncia all'autorità giudiziaria competente;
b) i concessionari, nell'esercizio delle funzioni pubbliche loro attribuite, in aggiunta a quanto versato allo Stato ordinariamente, a titolo di imposte ed altri oneri dovuti a legislazione vigente e sulla base delle convenzioni di concessione, versano altresì annualmente la somma di 500 milioni di euro, entro i mesi di aprile e di ottobre di ogni anno, ciascuno in quota proporzionale al numero di apparecchi ad essi riferibili alla data del 31 dicembre 2014. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, adottato entro il 15 gennaio 2015, previa ricognizione, sono stabiliti il numero degli apparecchi di cui all'articolo
110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, riferibili a ciascun concessionario, nonché le modalità di effettuazione del versamento. Con analogo provvedimento si provvede, a decorrere dall'anno 2016, previa periodica ricognizione, all'eventuale modificazione del predetto numero di apparecchi;
c) i concessionari, nell'esercizio delle funzioni pubbliche loro attribuite, ripartiscono con gli altri operatori di filiera le somme residue, disponibili per aggi e compensi, rinegoziando i relativi
pagina 9 di 18 contratti e versando gli aggi e compensi dovuti esclusivamente a fronte della sottoscrizione dei contratti rinegoziati.”
Con provvedimento in data 15/1/2015 l'Agenzia delle Dogane e Monopoli, individuato il numero complessivo degli apparecchi di gioco sul territorio nazionale, ha stabilito che la somma per ciascuno di essi fosse di euro 1.207,27.
Successivamente, il Legislatore, nell'ambito della Legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), è nuovamente intervenuto sulla misura economica introdotta l'anno precedente, per un verso, disponendo, al comma 920 dell'art. 1, l'abrogazione del comma 649 dell'art. 1 della L.
190/2014 e, per altro verso, così statuendo al successivo comma 921:
“Il comma 649 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si interpreta nel senso che la riduzione su base annua delle risorse statali a disposizione, a titolo di compenso, dei concessionari e dei soggetti che, secondo le rispettive competenze, operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applica a ciascun operatore della filiera in misura proporzionale alla sua partecipazione alla distribuzione del compenso, sulla base dei relativi accordi contrattuali, tenuto conto della loro durata nell'anno 2015”.
10) Va, poi, anche chiarito:
- che, come segnalato anche dalla parte appellata, nelle more del presente giudizio, sulla medesima questione per cui è causa, risultano essere state pronunciate diverse sentenze dalla Corte d'Appello di Milano (ad es.: C. Appello Milano, sez. II, sentenza n. 1188/2024; C.
Appello Milano, sez. III, sentenza n. 1502/2024; C. Appello Milano, sez. IV, sentenza n.
2971/2024; C. Appello Milano, sez. III, sentenza n. 3004/2024);
- che tali sentenze sono state tutte pronunciate in giudizi di appello proposti da gestori di attività di gioco (come l'odierna appellante) contro sentenze del Tribunale di Milano emesse in cause di opposizione a decreti ingiuntivi ottenuti da una concessionaria di Stato per la gestione del gioco lecito tramite apparecchi di divertimento e intrattenimento direttamente collegati alla rete telematica gestita dalla medesima e con i quali veniva ingiunto il pagamento di determinati importi quali somme dovute a titolo di quota gravante sul gestore della filiera di gioco per il prelievo forzoso, per complessivi 500 milioni di euro, imposto dall'art. 1 comma
649 L. 190/2014 (legge stabilità 2015);
pagina 10 di 18 - che in tutte le precedenti cause, già decise dalla Corte con tali sentenze, le parti appellanti hanno svolto i medesimi motivi di impugnazione dedotti dall' appellante nella Parte_1 presente causa;
- che in tutte le predette sentenze della Corte d'Appello è stato respinto l'appello;
- che questo collegio intende dare continuità al condivisibile indirizzo giurisprudenziale formatosi presso questa Corte sulle questioni oggetto di contrasto tra le parti e di seguito esaminate.
11) Con il proprio primo motivo di appello la parte appellante ha censurato la Parte_1 sentenza impugnata per violazione degli artt. 49 e 56 del TFUE per gli effetti discriminatori dell'art. art. 1, comma 921 della L. n. 208/2015: l'appellante, in particolare, ha criticato la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che, anche alla luce della decisione della
CGUE resa in data 22/9/2022, la previsione del prelievo forzoso sarebbe compatibile con il diritto comunitario.
11.1) Tale motivo di appello deve ritenersi infondato, in quanto il Tribunale di Milano ha deciso la causa facendo corretta applicazione dei principi sanciti dalla CGUE nella sentenza del 22.9.2012 con la quale (a seguito di rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato nell'ambito del giudizio promosso dai concessionari e diretto all'annullamento del decreto del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che, in attuazione della legge stabilità aveva determinato il numero di apparecchi riferibili a ciascun concessionario e ripartito, in proporzione agli stessi, l'importo complessivo di euro 500 milioni che, in base alla predetta legge, doveva essere corrisposto allo Stato dai soggetti della filiera del gioco attraverso apparecchi elettronici) è stata esclusa la sussistenza di un trattamento discriminatorio tra operatori interni a causa della norma.
In particolare, il Consiglio di Stato aveva sottoposto alla CGUE la seguente questione pregiudiziale: “Se sia compatibile con l'esercizio della libertà di stabilimento garantita dall'articolo 49 TFUE e con l'esercizio della libera prestazione di servizi garantita dall'articolo
56 TFUE l'introduzione di una normativa quale quella contenuta nell'articolo 1, comma 649, delle legge [di stabilità per il 2015], la quale riduca aggi e compensi solo nei confronti di una limitata e specifica categoria di operatori, ovvero solo nei confronti degli operatori del gioco con apparecchi da intrattenimento, e non nei confronti di tutti gli operatori del settore del gioco”.
pagina 11 di 18 Con tale questione, il giudice del rinvio aveva chiesto se gli articoli 49 e 56 TFUE ostino ad una normativa nazionale, come quella in discussione nei procedimenti principali, la quale riduca di EUR 500 milioni, per l'anno 2015, i compensi di una sola categoria di operatori del settore dei giochi d'azzardo, ossia gli operatori del settore dei giochi praticati mediante apparecchi da intrattenimento eroganti vincite in denaro (concessionari ed esercenti).
La CGUE ha, anzitutto, chiarito, in generale, che, per quanto una normativa nazionale, la quale riduca una tantum le risorse statali messe a disposizione dei concessionari di giochi d'azzardo mediante apparecchi da intrattenimento eroganti vincite in denaro, possa costituire una restrizione della libertà di stabilimento o della libera prestazione dei servizi garantite rispettivamente dagli articoli 49 e 56 TFUE, “tuttavia, una restrizione siffatta può essere giustificata in virtù di motivi imperativi di interesse generale … come quelli di prevenire la diffusione di giochi illegali e di proteggere le fasce più deboli della popolazione dal rischio di dipendenza dal gioco, tenendo presente che il semplice fatto che una restrizione delle attività di gioco d'azzardo persegua l'obiettivo del risanamento delle finanze pubbliche non impedisce che tale restrizione possa essere considerata come anzitutto intesa effettivamente alla realizzazione di obiettivi di interesse generale quali quelli sopra indicati e che essa li persegua in maniera coerente e sistematica”.
La CGUE, con la citata pronuncia ha, inoltre, rilevato:
i) che la legge di stabilità 2015 (della quale si discute) ha le caratteristiche di una misura tributaria;
ii) che “in assenza di un'armonizzazione a livello dell'Unione, gli svantaggi che possono derivare dall'esercizio parallelo delle competenze tributarie dei diversi Stati membri non costituiscono restrizioni delle libertà di circolazione, purché tale esercizio di competenze non abbia carattere discriminatorio”;
iii) “ che non risulta che il prelievo del 2015 abbia determinato una discriminazione tra i concessionari del settore dei giochi praticati mediante apparecchi da gioco, riservando un trattamento meno favorevole alle situazioni transfrontaliere rispetto a quelle interne, né consta, del resto, in quale misura il suddetto prelievo potrebbe aver causato una discriminazione alla rovescia, nel presupposto che discriminazioni siffatte siano vietate dal diritto nazionale, riservando un trattamento meno favorevole alle situazioni interne rispetto alle situazioni transfrontaliere.”
pagina 12 di 18 12) Con il secondo motivo di appello la parte appellante ha censurato l'errato Parte_1 rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva (di ) e passiva (di . CP_1 Parte_1
12.1) Tale motivo deve ritenersi infondato, posto che, come già rilevato nelle precedenti pronunce di questa Corte, “l'appellata è concessionaria dell'Agenzia dei Monopoli, e come tale gestisce la rete telematica per il gioco lecito: fra le sue funzioni v'è quella di assicurare che la rete contabilizzi le giocate, le vincite e la trasmissione periodica delle predette informazioni al sistema centrale: essa è un organo diretto della PA, con funzioni di agente contabile e di addetto alla riscossione, relativamente a tutte le somme provento del gioco lecito mediante apparecchi di gioco collegati alla rete telematica, in quanto il denaro oggetto del gioco è denaro pubblico (cfr. Cass SU n. 14697/19)…Ne discende che anche la somma destinata al c.d. prelievo forzoso in applicazione della legge di Stabilità 2015 costituisce denaro pubblico che il concessionario è legittimato – ed anzi tenuto – ad esigere. La legittimazione passiva dell'appellante (anche qui nel senso di titolarità del debito, poi, deriva dai compiti di scassettamento, cioè di recupero delle somme giocate al netto delle vincite”.
(cfr. C. Appello Milano, sez. III, sentenza n. 3004/2024).
13) Con il terzo motivo di appello la parte appellante ha censurato la sentenza del Parte_1
Tribunale nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione di mancata attuazione della legge delega 23/2014 che avrebbe dovuto portare ad una ripartizione del prelievo forzoso “secondo un criterio di progressività legata ai volumi di raccolta delle giocate”.
13.1) Anche tale motivo deve ritenersi infondato, dovendosi condividere la valutazione svolta dal Tribunale laddove ha rilevato: i) che l'eccezione sulla mancata attuazione della legge delega (ci si riferisce al testo dell'art. 1 comma 649 della legge 190/2014 ove è previsto che
“A fini di concorso al miglioramento degli obiettivi di finanza pubblica e … in attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettera g), della legge 11 marzo 2014, n. 23, è stabilita in 500 milioni di euro su base annua la riduzione, a decorrere dall'anno 2015, delle risorse statali a disposizione, a titolo di compenso, dei concessionari e dei soggetti che, secondo le rispettive competenze, operano nella gestione e raccolta del gioco…”) “non priva di efficacia le disposizioni della Legge di Stabilità del 2015, né il provvedimento attuativo assunto dall'Agenzia dei Monopoli”; ii) che, del resto, “l'art.1, comma 649, della legge n. 190/2014 e
l'art. 14, comma 2, lett. g), della legge n. 23/2014 hanno pari rango e che pertanto il legislatore, nel ritenere di circoscrivere la riduzione dell'aggio al segmento del gioco lecito con
pagina 13 di 18 apparecchi, nella sua discrezionalità, ha stabilito un criterio più oggettivo e di più agevole applicazione”.
Sul punto, questa Corte ha già rilevato che “la decisione del Tribunale è pienamente condivisibile in quanto, se è vero che il riferimento al criterio di progressività è effettivamente contenuto nel richiamato art. 14, c. 2, lett. g, della L. 23/2014 tra i principi di delega cui improntare “la revisione degli aggi e dei compensi spettanti ai concessionari e agli altri operatori”, tuttavia la misura economica di cui si tratta è stata introdotta non dal legislatore delegato, ma con norma che, pur contenendo un riferimento alla predetta lettera g) dell'art. 14, ha pari rango legislativo, risultando ben possibile l'introduzione del diverso criterio legato al numero di apparecchi” (cfr. C. Appello Milano, sez. III, sentenza n. 1502/2024).
14) Con il quarto motivo di appello la parte appellante ha censurato la mancata Parte_1 disapplicazione da parte del giudice di primo grado dell'iniquo ed illegittimo decreto interdirettoriale con cui è stato applicato lo stesso criterio di imposizione senza aver accertato l'effettiva redditività dei diversi apparecchi.
14.1) Anche tale motivo deve ritenersi infondato per le considerazioni già svolte in sede di esame del precedente motivo, in quanto “la validità e la vigenza dell'art. 1 comma 649 L. n.
190/2014 e dei provvedimenti attuativi assunti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non può essere inficiata o posta in dubbio, come preteso dall'appellante, dalla mancata emanazione dei decreti legislativi in attuazione della richiamata legge delega. Ne consegue che non può nemmeno essere accolta la domanda dell'appellante di disapplicazione del
Decreto Direttoriale di ADM n. 407/RU del 15/1/2015, proprio perché il sistema di riparto da esso introdotto è attualmente in vigore ed è pienamente valido ed efficace essendo stato emesso in attuazione di una norma di rango primario” (cfr. C. Appello Milano, sez. III, sentenza n. 1502/2024).
15) Con il quinto motivo di appello la parte appellante ha censurato la sentenza Parte_1 impugnata nella parte in cui ha ritenuto applicabile a il prelievo (introdotto con la Parte_1 normativa emanata in data 23/12/2014 e valevole per il 2015) quantunque questa avesse esercitato il recesso entro il 31/12/2014 e quantunque l'introduzione del prelievo forzoso configurasse una circostanza sopravvenuta e imprevedibile tale da motivare il recesso: secondo l'appellante, il fatto di richiedere ad essa l'addizionale per l'intero anno si porrebbe in pagina 14 di 18 contrasto con lo stesso art. 1 comma 649 della legge di Stabilità 2015 (L 190/2014) e con l'art. 1 comma 921 della legge di Stabilità 2016.
15.1) Anche tale motivo deve ritenersi infondato.
Da un lato, va detto che l'appellante non ha mosso alcuna specifica contestazione alla valutazione svolta dal Tribunale laddove ha rilevato che il recesso è stato esercitato in violazione della clausola 10.2 del contratto, senza preavviso di sei mesi, con conseguente differimento del termine di efficacia dello stesso;
che, inoltre, l'opponente aveva Parte_1 continuato a svolgere l'attività di gioco sino al 2018 (alla data della comunicazione di risoluzione contrattuale inoltrata da ); che l'opponente non aveva mai specificato quali e CP_1 quanti apparecchi essa non avrebbe più utilizzato.
Da un altro lato, va richiamato che il previsto obbligo di rinegoziazione del contratto, quale condizione per ripartire tra ciascun operatore della filiera di gioco lecito il prelievo erariale di cui si discute, è stato sostituito, in forza dei c. 920 e 921 dell'art. 1 della L. n. 208/2015, dal criterio della partecipazione alla distribuzione del compenso cui ha diritto ciascun operatore della filiera secondo i relativi accordi contrattuali (in questo senso si è già espressa questa
Corte, ad es. con C. Appello Milano, sez. III, sentenza n. 1502/2024).
16) Con il sesto motivo di appello la parte appellante ha censurato la sentenza Parte_1 impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la parte opponente non avesse specificamente contestato, in punto di fatto, il numero dei propri apparecchi di gioco collegati alla rete alla data del 31/12/2014: al riguardo l'appellante ha ribadito che essa aveva sempre contestato l'idoneità della documentazione prodotta da controparte al fine di supportare probatoriamente la pretesa azionata.
16.1) Anche tale motivo deve ritenersi infondato, posto che è del tutto generica la contestazione relativa al numero degli apparecchi;
che il numero degli apparecchi in esercizio ed il relativo codice identificativo, infatti, è stato analiticamente riportato all'interno degli estratti conto che hanno regolato il rapporto tra le parti;
che tali estratti conto sono rimasti sempre incontestati;
che, del resto, dai medesimi parametri numerici presenti nei medesimi estratti conto, l'appellante, nel corso del rapporto, ha sempre trattenuto i propri compensi in quota parte.
17) Con il settimo motivo di appello la parte appellante ha censurato la sentenza Parte_1 nella parte in cui ha ritenuto che l'opposta avesse correttamente determinato l'ammontare del pagina 15 di 18 prelievo addizionale dovuto da in violazione del comma 921 dell'art 1 della legge Parte_1
208 del 2015 e del criterio di proporzionalità nella determinazione del prelievo addizionale.
L'appellante, in particolare, ha lamentato l'erronea ripartizione, rispetto all'importo da corrispondere a titolo di contributo forzoso, tra quanto dovuto dal concessionario e quanto ad essa richiesto.
17.1) Anche tale motivo deve ritenersi infondato.
In generale, va richiamato che il compenso per la filiera si determina dal numero complessivo delle giocate - raccolta o coin-in - detratte le somme dovute a titolo di vincite (coin out), di
PREU (prelievo erariale unico) e di canone di concessione: l'importo che residua (c.d. cassetto netto) è la somma che deve essere ripartita fra Concessionario, Gestore ed
Esercente a titolo di rispettivi compensi.
Come rilevato dal giudice di primo grado, “ ha fatto applicazione al criteriodi legge, CP_1 avendo determinato quanto dovuto dall'ingiunta, partendo dalla quota del complessivo prelievo erariale riferibile a ciascun apparecchio collegato alla rete alla data 31.12.2014, come evincibile dal decreto del Direttore dell'Agenzia delle Doganee dei Monopoli del
15.1.2015, ossia euro 1.207,27, moltiplicando, poi, tale importo per il numero di apparecchi appartenenti, alla medesima data, alla (216), ed applicando, infine, al relativo Parte_1 risultato la percentuale di compenso spettante all'odierna opponente sulla scorta degli accordi contrattuali in essere, ossia il 96,90%”.
Risulta, quindi, rispettato il criterio previsto dal c. 649 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016 che prevede che il prelievo forzoso si applica a ciascun operatore della filiera in misura proporzionale alla sua partecipazione alla distribuzione del compenso.
Come già evidenziato da questa Corte in precedenti pronunce, “risulta, inoltre, del tutto astratta la doglianza relativa alla distinzione tra apparecchi VLT asseritamente produttivi di una più alta redditività e apparecchi AWP, in quanto non supportata di alcun dato concreto a sostegno di quanto affermato. Inoltre, la doglianza è anche inconferente in quanto il criterio legislativamente previsto per la ripartizione del prelievo concerne unicamente il numero degli apparecchi in possesso del gestore al 31/12/2014 senza distinzione di tipologia” (cfr. C.
Appello Milano, sez. II, sentenza 1188/2024).
pagina 16 di 18 18) Con l'ottavo motivo di appello la parte appellante ha censurato la sentenza Parte_1 impugnata nella parte in cui ha attribuito valore probatorio agli estratti conto prodotti dal concessionario.
18.1) Anche tale motivo deve ritenersi infondato, posto che la contestazione del tutto generica in proposito svolta dall'appellante non vale a porre in discussione sia la ricostruzione operata dal sia la documentazione probatoria di supporto che è stata fornita nel corso CP_4 del giudizio di primo grado.
Al riguardo, merita di essere condivisa la valutazione svolta dal giudice di primo grado, il quale, quanto al valore tra le parti degli estratti, pur ribadendo la genericità delle contestazioni, ha richiamato la clausola 7.1. del contratto Concessionario/Gestore, accettato e sottoscritto da la quale prevede espressamente che “A partire dal momento in Parte_1 cui avviene il collegamento in rete, Concessionario, per ogni Apparecchio, comunicherà a
Gestore a mezzo posta elettronica e/o fax, entro il settimo giorno successivo alla chiusura di ogni Periodo Contabile, gli importi indicati all'art. 6 e relativi alle somme giocate nel periodo di riferimento (…) A tal riguardo il Gestore riconosce, ai fini della destinazione delle somme giocate da ciascun Apparecchio, secondo quanto previsto dall'art. 6, la validità ed efficacia all'estratto conto elaborato da Concessionario sulla base delle letture effettuate in via telematica dei contatori degli Apparecchi, nonché in applicazione della normativa prevista per il PREU forfettario qualora non fosse possibile detta lettura”.
A fronte di tale previsione, il giudice di primo grado ha rilevato che “l'opponente, nel corso del rapporto, ricevuti gli estratti conto del periodo 01.01.2014-31.12.2014 e del periodo
01.01.2015-31.12.2015 - preordinati alla liquidazione dei compensi - non contestò mai i risultati ricavabili dai documenti in esame”; che, inoltre, “ ha omesso di allegare, Parte_1 quale fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto di credito azionato, entro il termine perentorio della preclusione assertiva, un'alternativa di calcolo rispetto a quella prospettata dal concessionario, limitandosi a contestare, genericamente, i calcoli da quest'ultimo effettuati, senza mai prospettare alcunché in merito alla quota parte avrebbe dovuto corrispondere al concessionario”.
Su tale questione, peraltro, questa Corte ha già avuto modo di rimarcare che “i rendiconti contabili da cui risulta il numero delle somme raccolte da ogni singolo apparecchio e, conseguentemente, la ripartizione delle stesse fra vincite, Preu, canoni e compensi per i pagina 17 di 18 soggetti della filiera hanno pieno valore probatorio. Infatti, essi sono emessi dal concessionario in forza della concessione governativa che gli ha trasmesso le pubbliche funzioni di agente contabile e, quindi, di incarico di pubblico servizio” (cfr. C. Appello Milano, sez. II, sentenza 1188/2024).
19) Per le considerazioni svolte l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Secondo il criterio della soccombenza, l'appellante va condannata a Parte_1 rimborsare all'appellata le spese di lite relative al presente grado, come Controparte_1 liquidate in dispositivo sulla base dei criteri previsti dal D.M. n. 147/2022, con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa e con esclusione dei compensi riferibili alla fase istruttoria-trattazione, non tenutasi in questa sede.
Infine, sussistono, per la parte appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater
D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'appellante avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Milano n. 2355/2023, pubblicata in data 23/3/2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese Parte_1 Controparte_1 di lite del presente grado di giudizio liquidate in complessivi euro 9.991,00 per compensi, oltre
15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante
[...] dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 Parte_1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17 della L. 24/12/2012 n.
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Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 30/4/2025.
Il consigliere est. Il presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott.ssa Marianna Galioto
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