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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 18/02/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 370/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Giulia COe Consigliere Estensore
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 370/2021 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio di se stessa Parte_1 C.F._1
APPELLANTE contro
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. COroparte_1 P.IVA_1
FERNANDO CARANGELO, elettivamente domiciliata come da procura in atti
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASSIMO COroparte_2
COLIVA, elettivamente domiciliata come da procura in atti
(C.F. , contumace COroparte_3 P.IVA_2
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Piaccia alla On. Corte di Appello adita, cosi decidere e provvedere:
a) riformare l'ordinanza del 02/02/2021, emessa dal Tribunale di Livorno in composizione monocratica a definizione del procedimento art. 702 bis c.p.c segnato con n. R.G.:
1417/2020, per i motivi di cui in narrativa;
1 b) per effetto della riforma rigettare la domanda della società COroparte_4
nei confronti dell'appellante, perché priva di ogni fondamento sia in
[...] fatto che in diritto e mandare esente da ogni addebito l'Avv.to . Parte_1
c) Con vittoria delle spese e compensi di lite, oltre spese generali nella misura di legge di entrambi gradi di giudizio oltre IVA e CNAP, in sentenza immediatamente esecutiva.” CO Per parte appellata
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza disattesa e previa dichiarazione di contumacia della COroparte_3 in via preliminare, rilevata la violazione dell'art. 342 n. 1) e n. 2) c.p.c. e/o l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 348 bis c.p.c., dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario;
nel merito e, dunque, per la denegata ipotesi in cui non venga dichiarata l'inammissibilità dell'appello avversario, comunque respingerlo perché privi di qualsivoglia fondamento tutti i motivi di impugnazione, confermando per l'effetto l'ordinanza impugnata in ogni sua parte. Con vittoria di spese, anche generali, e compensi di causa da maggiorarsi del
30% una prima volta ex art. 4 c. I. bis del D.M. n. 55/2014 e ss.mm. ed una seconda volta ai sensi del suo successivo c. II, ultimo periodo, come da nota spese giudizialegià depositata.”
Per parte appellata COroparte_2
“ Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello adita, richiamata ogni domanda ed eccezione ex art. 346 c.p.c.: in via principale: in caso di accoglimento dell'appello, condannare l'appellato
[...] alla restituzione di quanto pagato da in COroparte_4 COroparte_2 esecuzione dell'impugnata ordinanza;
in ogni caso: rigettare ogni domanda formulata nei confronti della conchiudente.
Col favore delle spese.”
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa in data 2.2.2021 dal Tribunale di Livorno, in materia di responsabilità professionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Con ricorso ex art. 702 bis, la società (di seguito COroparte_4 CO anche , aveva convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Livorno l'Avv. Pt_1
quale suo procuratore e difensore nel giudizio già pendente innanzi al
[...]
Tribunale di Livorno, R.G. 1725/2016, nonché la società (di COroparte_3
2 Co seguito anche ), alla quale aveva commissionato delle consulenze per ricalcoli bancari prodromiche a tale giudizio, chiedendo la risoluzione dei contratti inter partes e la condanna solidale delle convenute al risarcimento dei danni patiti a seguito della soccombenza nella predetta causa, definita con sentenza n. 829/2019 del 21/07/2019, previo accertamento dell'inadempimento contrattuale da parte di entrambi i convenuti.
In particolare, la ricorrente aveva esposto di aver rispettivamente dato incarico di consulenza contabile e giuridica per il ricalcolo degli interessi addebitati da CP_7 Co sui conti correnti della società a , e di agire nei confronti di tale Istituto all'avv.
[...]
, e che tuttavia l'azione intrapresa dalla medesima si era rivelata temeraria ed era Pt_1 stata respinta perché la consulenza di parte (denominata “Relazione ricalcoli conti Co correnti”) redatta da , tra l'altro senza neppure acquisire i contratti stipulati dalla società con la banca, era risultata del tutto inaffidabile, come ben avrebbe dovuto percepire il legale. Aveva quindi quantificato il risarcimento computando i corrispettivi Co pagati a e all'avv. , nonché le somme pagate a favore della (in misura Pt_1 CP_8 pari alla metà delle spese liquidate dal Tribunale di Livorno, a seguito di transazione CO intercorsa tra l'istituto e il nuovo legale di .
Entrambe le convenute s'erano costituite deducendo d'aver correttamente adempiuto;
l'Avv. aveva comunque chiamato in causa la società di assicurazioni Pt_1 [...]
, quale suo assicuratore per la responsabilità professionale, per essere da CP_2 essa tenuta indenne in caso di condanna.
L'assicuratore s'era costituito, invocando i limiti della polizza (avente ad oggetto l'obbligo di tener indenne l'assicurato dalle somme dovute a titolo risarcitorio, non anche restitutorio) ed eccependo la scopertura di euro 500,00 ex art. 8 CGC, e riportandosi nel resto alle difese dell'assicurata, contestando in particolare sia che si potesse addebitare Co al legale la presunta inidoneità dell'elaborato redatto da , sia il nesso causale tra gli errori professionali lamentati ed il danno.
Il tribunale, evidenziata la palese inaffidabilità ed erroneità della “Relazione ricalcoli conti Co correnti”, ha ritenuto il grave inadempimento tanto della che dell'avv. , che Pt_1 aveva agito giudizialmente senza previa acquisizione dei documenti contrattuali e sulla base della sola disponibilità della relazione in esame, risolvendo entrambi i contratti per inadempimento dei professionisti, con diritto della ricorrente alla restituzione di quanto pagato a titolo di corrispettivo (e/o anticipazioni), pari rispettivamente ad € 9.100, oltre Co IVA 22%, per e ad € 1.700 per;
inoltre, ha riconosciuto, nella misura Pt_1 richiesta, nei confronti di entrambe le convenute, in solido tra loro, il diritto al risarcimento del danno lamentato, pari alla somma pagata, all'esito di trattative CO intavolate dal nuovo difensore di a favore della banca vincitrice del giudizio
3 1725/16, ovvero € 6.345,60 - con conseguenti pronunce condannatorie. Ha altresì accolto la domanda di manleva svolta dall'avv. e condannato l'assicuratore a Pt_1 tenere l'assicurata indenne dalle conseguenze della suddetta condanna, salvo che per l'importo di € 2.200,00, dato dalla somma di € 1.700,00 oggetto della pronuncia restitutoria del compenso, e dall'applicazione dell'art. 8 della CGA, che prevedeva uno
“scoperto” di € 500,00. Ha infine condannato i resistenti a corrispondere le spese di lite alla ricorrente e l'assicuratore a corrispondere le spese di lite all'avv. . Pt_1
L'avv. ha impugnato tale provvedimento, facendo valere i seguenti motivi Pt_1
d'appello:
I MOTIVO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 116 C.P.C., ERRATA
INTERPRETAZIONE DELLA PROVA. Secondo l'appellante, il primo giudice aveva Co erroneamente tralasciato di considerare che la perizia redatta da era stata CO commissionata direttamente da prima di instaurare il giudizio contro la banca ed essa professionista non aveva assolutamente partecipato alla stesura di tale elaborato, per mancanza di competenza per i calcoli, reputando che proprio per la complessità dei conteggi gli stessi dovessero essere affidati ad un professionista della materia contabile bancaria. Il fatto poi che essa avesse promosso il giudizio senza essere in possesso dei contratti tra la cliente e la banca era irrilevante, perché la natura usuraria degli interessi, così come l'anatocismo, restavano illegittimi anche se concordati tra le parti;
d'altro canto, i contratti bancari potevano essere chiesti pure in corso di giudizio, ex art. 119
TUB, e l'usura avrebbe potuto essere accertata e rilevata anche d'ufficio.
II MOTIVO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1176 C.C Aveva Co errato il tribunale anche nell'accomunare la sua posizione a quella di , e nell'omettere di considerare che l'obbligazione che lega il difensore al suo assistito è obbligazione di mezzi, non già di risultato, e che l'adeguatezza del contegno del professionista va valutata "ex ante" e non "ex post" sulla base dell'esito del giudizio, escludendo ogni responsabilità quando, come nel caso in esame, la difesa attenga a questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità.
III MOTIVO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1218 C.C. –
INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE. Infine, il primo giudice non aveva considerato che essa aveva introdotto per conto della cliente un giudizio “proponibile”, essendovi tutti i requisiti sia normativi che giurisprudenziali, e che comunque la mancata proposizione d'appello avverso la sentenza 829/19 del Tribunale di Livorno aveva interrotto inevitabilmente il nesso di causalità tra l'ipotetica negligenza e il danno prodotto. L'intervenuta condanna alle spese della controparte, poi, non poteva costituire
4 il danno causato da essa professionista, perché “la stessa non ha carattere afflittivo, ma
è una tutela predisposta dall'ordinamento in difesa di un diritto leso”. Co CO
è rimasta contumace, mentre tanto quanto si sono costituite, la prima CP_2 eccependo l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., nonché la sua infondatezza, e la seconda aderendo alle difese dell'assicurata.
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza in data 11.12.2024 a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.12.2024.
2. L'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. CO L'appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis e ter c.p.c., reiterando tale eccezione anche in sede di precisazione delle conclusioni.
Tuttavia, a parte che tale eccezione non può più rivestire alcun rilievo in questa fase processuale (posto che la ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria), si deve rilevare che il presente appello è stato proposto a norma dell'art. 702 quater c.p.c. e dunque è sottratto alla pronuncia d'inammissibilità per manifesta infondatezza, come espressamente disposto dal secondo comma dell'art. 348 bis c.p.c.
3. L'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
Nonostante l'atto d'impugnazione non brilli né per puntualità né per completezza degli CO argomenti, va altresì respinta l'eccezione di d'inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c., per mancata specifica e puntuale formulazione dei motivi di censura, nonché mancata indicazione delle parti della sentenza che s'intendono impugnare e delle ragioni che inducono a ritenerle erronee, essendo comunque possibile evincere complessivamente le censure mosse dalla professionista alla decisione e le modifiche di essa richieste. Se tali censure siano efficaci o meno è valutazione che attiene al merito, e non all'ammissibilità, dell'appello.
E' vero, poi, che talune fondamentali affermazioni del tribunale non sono state attinte dall'impugnazione, e tuttavia poiché l'appellante ha avanzato taluni argomenti astrattamente assorbenti appare comunque necessario valutare nel merito le sue ragioni.
4. I motivi d'appello in punto di responsabilità.
Poiché il primo, il secondo ed il terzo motivo d'appello (quest'ultimo solo nella prima parte) sono tutti volti a contestare l'inadempimento dell'appellante, e strettamente connessi, appare opportuno esaminarli congiuntamente.
5 Prima di passare all'esame di tali doglianze, è altresì opportuno riportare gli stralci più significativi della motivazione dell'ordinanza impugnata, per quanto d'interesse della
. Pt_1
Il primo giudice, in particolare, ha affermato che: “Non è sostenibile che professionisti in materia quali i consulenti IP, specializzati nell' “analisi tecnico-giuridica e finanziaria dei rapporti di conto corrente”, e lo stesso avvocato , la quale ha in questa sede documentato la sua esperienza nel settore delle controversie bancarie, Pt_1 potessero ritenere di affrontare con possibilità di anche parziale successo un contenzioso giudiziario affidandosi ad un documento di “ricalcolo” avente le caratteristiche di quello in esame. Forse non può esigersi dal professionista legale, pur specializzato, che lo stesso sia in grado di confermare in dettaglio l'esattezza dei calcoli esposti nella relazione tecnica, ma certo prudenza professionale esige che lo stesso non si avventuri in una causa (chiedendo, inter alia,
l'accertamento della invalidità di clausole contrattuali: vedi citazione) senza avere prima (richiesto ed) esaminato i documenti contrattuali, così esponendo il cliente alla prospettiva di una sconfitta processuale certa”.
L'ordinanza appellata ha rilevato, poi, come non fossero superabili, e fossero da condividersi totalmente, le ragioni di rigetto della domanda patrocinata dall'avv. Pt_1 nella causa cd. presupposto (R.G. 1725/2016):.
- “l'atto introduttivo di causa appare del tutto generico … allegazioni … del tutto generiche, in quanto rese senza alcun circostanziato riferimento al rapporto contrattuale tra le parti”;
- “Prodotti i contratti da parte dell'Istituto di Credito, sarebbe in ogni caso stato onere della parte attrice allegare e dimostrare l'illegittimità dei tassi convenzionali convenuti e di ogni altro onere imposto al correntista. Tale prova (e prima ancora tale specifica allegazione dei fatti costitutivi della domanda) è del tutto mancata …”;
- “il correntista non ha formulato alcuna contestazione specifica …A fronte di tale rilevata carenza, non risulta ammissibile l'ordine di esibizione richiesto in causa ai sensi dell'art. 210 c.p.c. …”;
- “può tuttavia osservarsi che, per quanto emerge dall'esame delle condizioni contrattuali e dal raffronto delle stesse con i parametri soglia di cui ai decreti ministeriali allegati in causa dalla parte attrice, quanto inter partes pattuito con riferimento ai profili oggetto della (pur generica) censura appare ampiamente al di sotto dei valori della soglia usura -
“… i conteggi effettuati nella suddetta perizia non chiariscono adeguatamente come siano stati elaborati i dati e determinati gli esisti proposti, rendendo la stessa del tutto inattendibile …la richiesta di CTU appare esplorativa .
[...] Se si fosse presa previa visione, come le regole della professione imponevano, dei contratti stipulati inter partes, si sarebbe constatato che: Co
alla data di apertura dei tre contratti, non era stato concesso alcun affidamento a;
alla data di apertura dei c/c 159 e 216 (2.9.2013) veniva stipulata a commissione istruttoria veloce (CIV) in coerenza con i requisiti di determinatezza stabili dall'art. 117 bis II comma TUB;
6 i successivi contratti di apertura di credito prevedevano una commissione onnicomprensiva di remunerazione dell'affidamento, nella misura prevista dall'art. 117 bis, I comma TUB, e la commissione di sconfinamento ex art. 117 bis, II comma TUB.
La palese inaffidabilità della “Relazione ricalcoli conti correnti” è poi documentale e percepibile ex ante in relazione alla porzione più rilevante del dedotto indebito.
Si intende far riferimento alle risultanze del ricalcolo del conto corrente “ordinario” n. 7643 (doc. 53, pag 13), in riferimento alla verifica sul rispetto della normativa antiusura (in base alle quali vengono computati € 30.223,37 di illegittimi addebiti).
Si consideri, in particolare, l'indicazione della “soglia usura L. 108/96” riferita al primo trimestre nel quale viene allegata l'esistenza di interessi usurari: primo trimestre 2011. Tale soglia è indicata nella misura del 13,53%.
Rileva il Tribunale che si tratta di una indicazione palesemente fuorviante: il DM di riferimento (23.12.2010) indicava infatti nel 15,64% e nel 13,53 (per importi, rispettivamente, sino a € 1.500, e oltre € 1.500) la misura del “tasso medio su base annua” (cd. TEGM), quanto alla categoria di operazioni denominata “scoperti senza affidamento”, da considerare nella fattispecie: tale tasso, per determinare il tasso soglia, deve essere aumentato, come è noto ad ogni professionista che si occupa del settore, del 50% (ex art. 2, IV comma legge n. 108/96, nella versione vigente all'epoca): il tasso soglia era pari pertanto al 22,46 (per scoperti sino a € 1.500) e del 20,31 (per scoperti di importo superiore).
In sostanza, sulla questione di maggior rilievo economico, la relazione si è basata su un dato falso, come tale percepibile sulla base della semplice consultazione della serie storica dei TEGM, reperibile sul sito istituzionale di Banca
d'Italia; e se fosse stato assunto il dato esatto, si sarebbe constatato il mancato superamento del tasso soglia”.
Per i suddetti motivi, il Tribunale di Livorno ha reputato integrata “una grave violazione delle obbligazioni di perizia e diligenza propria della prestazione d'opera intellettuale”.
Tale giudizio merita piena conferma.
I motivi spesi dall'appellante nei tre motivi connessi possono riassumersi nei seguenti argomenti:
a) l'avv. non aveva partecipato alla stesura della perizia (commissionata dalla Pt_1 cliente) e non era dunque responsabile delle eventuali carenze di essa;
b) Il fatto che essa avesse promosso il giudizio senza essere in possesso dei contratti tra la cliente e la banca era irrilevante, perché la natura usuraria degli interessi, così come l'anatocismo, restavano illegittimi anche se concordati tra le parti;
d'altro canto, i contratti bancari potevano essere chiesti anche in corso di giudizio ex art. 119 TUB e l'usura avrebbe potuto essere accertata e rilevata anche d'ufficio;
7 c) La sua era un'obbligazione di mezzi, e non di risultato, di talché l'adeguatezza della prestazione andava valutata "ex ante", e non "ex post" sulla base dell'esito del giudizio, e la responsabilità professionale doveva essere esclusa quando, come nel caso in esame, la difesa atteneva a questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentavano margini di opinabilità;
d) il primo giudice non aveva considerato che essa aveva introdotto per conto della cliente un giudizio “proponibile”, essendovi tutti i requisiti sia normativi che giurisprudenziali;
e) comunque, la mancata proposizione d'appello avverso la sentenza 829/19 del Tribunale di Livorno aveva interrotto inevitabilmente il nesso di causalità tra l'ipotetica negligenza e il danno prodotto.
a) Partendo dalla prima doglianza, se ne deve evidenziare l'assoluta inconferenza. Il primo giudice, infatti, non aveva affatto fondato la responsabilità della professionista sull'aver commissionato la perizia o partecipato alla sua stesura, ma sul non averne colto la palese incompletezza, discendente dalla mancanza di Co una disamina dei contratti bancari, che né né la legale avevano ritenuto di dover acquisire e visionare. Come ben affermato dal tribunale, l'aver “agito giudizialmente, senza previa acquisizione dei documenti contrattuali, sulla base della sola disponibilità della relazione in esame, per le indicate sue intrinseche caratteristiche, integra una grave violazione delle obbligazione di perizia e diligenza propria della prestazione d'opera intellettuale.”
b) Anche la seconda doglianza, secondo cui il mancato esame preventivo e la mancata produzione dei contratti tra la cliente e la banca era irrilevante, perché la natura usuraria degli interessi, così come l'anatocismo, restavano illegittimi anche se concordati tra le parti, perché i contratti bancari potevano essere chiesti anche in corso di giudizio ex art. 119 TUB, e perché l'usura avrebbe potuto essere accertata e rilevata anche d'ufficio, è infondata.
Come ben chiarito dal tribunale, la mancata disamina dei contratti ha finanche impedito di verificare in base a quali titoli fossero avvenuti gli addebiti, così da valutarne la legittimità.
Non è d'altro canto dato sapere quale usura avrebbe dovuto rilevare d'ufficio il giudice, posto che il tasso soglia risultava in realtà rispettato (a dispetto della superficiale Co relazione di ), il tutto a tacere del fatto che anche astrattamente l'affermare che ciò che non aveva fatto la professionista espressamente incaricata della difesa giudiziale di CO avrebbe potuto farlo il giudice appare una conferma, e non una smentita, della responsabilità professionale dell'avv. . Pt_1
8 c) Quanto alla terza doglianza, è fuor di dubbio che l'obbligazione dell'avvocato sia un'obbligazione di mezzi e che non si possa imputare al professionista il solo esito sfavorevole del giudizio, ma appunto, come ben argomentato dal primo giudice, sono stati proprio i mezzi a difettare, avendo l'avv. compiuto plurimi Pt_1 errori.
Intanto, la domanda da lei avanzata era incredibilmente generica, frutto evidentemente dell'utilizzo di un modello da valere per il maggior numero possibile di cause di quel tipo Co (ed infatti l'avv. era stata indicata alla cliente dalla società , con cui Pt_1 evidentemente collaborava proponendo cause che gestiva come “seriali”, tanto che nella prima stesura della citazione inviata alla cliente aveva sbagliato il nome della banca), e proprio tale carenza d'allegazione, non emendata da una perizia di parte completa e fondata sui documenti contrattuali, portò alla negazione di una ctu, perché ritenuta esplorativa, con l'ovvia conseguenza del rigetto delle sue domande.
Se anche poi può essere accaduto che, come dedotto dall'appellante, taluni giudici meno rigorosi, nonostante la lacunosità delle allegazioni e delle produzioni, in altre cause bancarie patrocinate dall'avv. abbiano, comunque, disposto una ctu, si deve Pt_1 rilevare che certamente il buon professionista non si deve esporre al rischio di trovare un giudice rigoroso - che, nel caso di specie, ha peraltro adottato la soluzione più corretta.
Non solo, la professionista ha errato anche nell'effettuare valutazioni giuridiche di sua esclusiva competenza.
In punto di anatocismo, non ha colto che la capitalizzazione degli interessi oggetto di contestazione si riferiva nella fattispecie ad un periodo successivo al Delibera del CICR
9.2.2000 con la quale era stata disposta la stessa periodicità del conteggio negli interessi creditori in favore del cliente, e dunque per tale reciprocità era venuta meno ogni illegittimità - questione questa piuttosto banale per chi patrocini cause bancarie.
In punto di usura, poi, essa aveva indicato un tasso soglia errato, come già evidenziato dal tribunale, mentre era palese il rispetto della soglia.
Peraltro, né l'uno né l'altro errore in diritto, ben evidenziati e stigmatizzati dal tribunale, sono stati contestati dall'appellante, ciò che rende il suo appello monco, posto che già tali errori appaiono idonei a giustificare la risoluzione contrattuale e la responsabilità professionale.
Ma v'è di più: nonostante che dopo il rigetto da parte del tribunale della richiesta di ctu CO contabile fosse chiaro che la causa si era incanalata verso un esito infausto per CO l'Avv. omise finanche di comunicare a che la controparte aveva proposto un Pt_1 abbandono a spese compensate (che a quel punto sarebbe stata la migliore soluzione per la cliente), limitandosi a scrivere all'appellata, in data 08.04.19: “L'unica previsione che
9 posso fare, visto che la CTU non ha evidenziato né usura, né anatocismo, è un rigetto della domanda. Si valuterà poi, all'esito, se fare appello e su quali basi”. Anche in questo caso, tra l'altro, è evidente la confusione che la professionista fa con altra causa, visto e CO considerato che nel giudizio promosso da non era stata espletata alcuna CTU.
d) Per ciò che riguarda la doglianza sub d), secondo cui il primo giudice non avrebbe considerato che essa professionista “aveva introdotto per conto della cliente un giudizio
“proponibile”, essendovi tutti i requisiti sia normativi che giurisprudenziali”, si tratta di censura così generica da essere incomprensibile, ed inammissibile ex art. 342 c.p.c.
e) Quanto, infine, alla deduzione che la mancata proposizione d'appello avverso la sentenza 829/19 del Tribunale di Livorno aveva interrotto inevitabilmente il nesso di causalità tra l'ipotetica negligenza e il danno prodotto, si può solo rilevare che, poiché col quadro tratteggiato un'eventuale impugnazione sarebbe stata, più probabilmente che non, respinta, l'appellante dovrebbe ringraziare che almeno il secondo grado sia stato evitato dalla cliente, e, anzi, che questa abbia raggiunto una transazione con la banca, riducendo le spese di lite del primo grado a suo carico, ché altrimenti i danni da lei causati sarebbero stati maggiori.
Peraltro, si deve sottolineare come lo stesso avv. (v. doc. 41 parte attrice in Pt_1 primo grado), quando si trattò di consigliare la cliente se appellare o meno, non seppe rilevare effettive criticità della sentenza di primo grado e concluse: “nulla posso assicurare in merito all'esito di un eventuale appello”, ammettendo essa stessa di non avere alcuna speranza circa l'esito favorevole di un'ipotetica impugnazione.
Non vi può dunque essere alcun dubbio circa la ravvisabilità, nel caso in esame, del nesso causale tra l'incauta ed approssimativa difesa offerta dalla avv. e il danno, Pt_1 correttamente ravvisato dal primo giudice nella condanna a corrispondere alla controparte le spese di lite (v. infra sub 5), così come non vi può essere alcun dubbio sulla gravità dell'inadempimento della professionista avuto riguardo all'interesse della cliente, e dunque sul diritto alla risoluzione del contratto ed alla restituzione dell'anticipo versato (la stessa appellante nulla deduce sul punto).
5. La parte finale del terzo motivo: il danno.
Con l'ultima parte del terzo motivo d'appello la ha dedotto che “L'intervenuta Pt_1 condanna alle spese della controparte, poi, non poteva costituire il danno causato da essa professionista, perché la stessa non ha carattere afflittivo, ma è una tutela predisposta dall'ordinamento in difesa di un diritto leso”.
Anche tale argomento è palesemente infondato, e frutto di un evidente equivoco: certamente le spese che il soccombente deve alla parte vittoriosa, nei rapporti tra tali parti, non hanno natura risarcitoria, e sono riconducibili all'art. 24 della Costituzione ed al
10 principio di effettività della tutela giuridica, ma divengono invece una voce risarcitoria di cui deve farsi carico il legale quando esse avrebbero potuto essere evitate adottando una diversa strategia difensiva.
La sentenza impugnata merita dunque piena conferma.
6. Le spese di lite.
Le spese dell'appello devono seguire la soccombenza e pertanto essere rifuse CO all'appellata dall'appellante.
Dunque, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, applicato lo scaglione da 5.201 a 26.000, in considerazione del quantum appellatum, secondo i valori medi, stante la complessità media della controversia, ed esclusa la fase istruttoria, non espletata (e rilevato che la trattazione è consistita nel riportarsi all'atto introduttivo e concludere, attività, queste, già monetizzate dal compenso per la fase precedente e per quella successiva), dev'essere riconosciuta in favore dell'appellata la somma di euro
6.874,40, così determinata:
la somma base di euro 3.966 dev'essere maggiorata del 30% (per complessivi CO euro 5.155,80), ex art. 4 c. I bis D.M. n. 55/2014, avendo il difensore di redatto i propri atti adottando tecniche informatiche che ne facilitano la consultazione (cd. collegamenti ipertestuali);
non può invece essere riconosciuta l'ulteriore maggiorazione del 30% di cui al CO secondo comma dell'art. 4 (per la difesa contro più parti) chiesta da perché la difesa spiegata da è stata estremamente succinta e COroparte_2 meramente adesiva rispetto alle ragioni fatte valere dal cliente, e in nulla ha aggravato l'onere difensivo del procuratore dell'appellata;
per converso, tale compenso dev'essere aumentato d'ufficio di un terzo (per complessivi euro 6.874,40), posto che le difese dell'appellata sono risultate manifestamente fondate, e l'appello manifestamente infondato, ex art. 4 comma 8
D.M. 55/14.
Quanto alle spese di questo grado tra l'avv. ed il suo assicuratore, esse debbono Pt_1 essere compensate, perché l'appellante non ha impugnato il capo dell'ordinanza che ha limitato la copertura assicurativa in suo favore, ed ha citato ai soli fini della litis CP_2 denunciatio.
Certo, le spese corrisposte alla cliente danneggiata avrebbero potuto, in ipotesi, essere oggetto dell'obbligo indennitario dell'assicuratore, ma poiché non v'è alcuna domanda sul punto nulla deve essere disposto.
P.Q.M.
11 La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. in data Parte_1
2.2.2021 del Tribunale di Livorno, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
respinge l'appello; COr
condanna l'appellante a corrispondere all'appellata le spese del presente grado, che liquida nella somma di euro 6.874,40, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge;
compensa le spese di lite tra l'appellante ed il suo assicuratore.
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 12.2.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia COe dott. ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Giulia COe Consigliere Estensore
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 370/2021 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio di se stessa Parte_1 C.F._1
APPELLANTE contro
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. COroparte_1 P.IVA_1
FERNANDO CARANGELO, elettivamente domiciliata come da procura in atti
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASSIMO COroparte_2
COLIVA, elettivamente domiciliata come da procura in atti
(C.F. , contumace COroparte_3 P.IVA_2
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Piaccia alla On. Corte di Appello adita, cosi decidere e provvedere:
a) riformare l'ordinanza del 02/02/2021, emessa dal Tribunale di Livorno in composizione monocratica a definizione del procedimento art. 702 bis c.p.c segnato con n. R.G.:
1417/2020, per i motivi di cui in narrativa;
1 b) per effetto della riforma rigettare la domanda della società COroparte_4
nei confronti dell'appellante, perché priva di ogni fondamento sia in
[...] fatto che in diritto e mandare esente da ogni addebito l'Avv.to . Parte_1
c) Con vittoria delle spese e compensi di lite, oltre spese generali nella misura di legge di entrambi gradi di giudizio oltre IVA e CNAP, in sentenza immediatamente esecutiva.” CO Per parte appellata
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza disattesa e previa dichiarazione di contumacia della COroparte_3 in via preliminare, rilevata la violazione dell'art. 342 n. 1) e n. 2) c.p.c. e/o l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 348 bis c.p.c., dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario;
nel merito e, dunque, per la denegata ipotesi in cui non venga dichiarata l'inammissibilità dell'appello avversario, comunque respingerlo perché privi di qualsivoglia fondamento tutti i motivi di impugnazione, confermando per l'effetto l'ordinanza impugnata in ogni sua parte. Con vittoria di spese, anche generali, e compensi di causa da maggiorarsi del
30% una prima volta ex art. 4 c. I. bis del D.M. n. 55/2014 e ss.mm. ed una seconda volta ai sensi del suo successivo c. II, ultimo periodo, come da nota spese giudizialegià depositata.”
Per parte appellata COroparte_2
“ Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello adita, richiamata ogni domanda ed eccezione ex art. 346 c.p.c.: in via principale: in caso di accoglimento dell'appello, condannare l'appellato
[...] alla restituzione di quanto pagato da in COroparte_4 COroparte_2 esecuzione dell'impugnata ordinanza;
in ogni caso: rigettare ogni domanda formulata nei confronti della conchiudente.
Col favore delle spese.”
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa in data 2.2.2021 dal Tribunale di Livorno, in materia di responsabilità professionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Con ricorso ex art. 702 bis, la società (di seguito COroparte_4 CO anche , aveva convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Livorno l'Avv. Pt_1
quale suo procuratore e difensore nel giudizio già pendente innanzi al
[...]
Tribunale di Livorno, R.G. 1725/2016, nonché la società (di COroparte_3
2 Co seguito anche ), alla quale aveva commissionato delle consulenze per ricalcoli bancari prodromiche a tale giudizio, chiedendo la risoluzione dei contratti inter partes e la condanna solidale delle convenute al risarcimento dei danni patiti a seguito della soccombenza nella predetta causa, definita con sentenza n. 829/2019 del 21/07/2019, previo accertamento dell'inadempimento contrattuale da parte di entrambi i convenuti.
In particolare, la ricorrente aveva esposto di aver rispettivamente dato incarico di consulenza contabile e giuridica per il ricalcolo degli interessi addebitati da CP_7 Co sui conti correnti della società a , e di agire nei confronti di tale Istituto all'avv.
[...]
, e che tuttavia l'azione intrapresa dalla medesima si era rivelata temeraria ed era Pt_1 stata respinta perché la consulenza di parte (denominata “Relazione ricalcoli conti Co correnti”) redatta da , tra l'altro senza neppure acquisire i contratti stipulati dalla società con la banca, era risultata del tutto inaffidabile, come ben avrebbe dovuto percepire il legale. Aveva quindi quantificato il risarcimento computando i corrispettivi Co pagati a e all'avv. , nonché le somme pagate a favore della (in misura Pt_1 CP_8 pari alla metà delle spese liquidate dal Tribunale di Livorno, a seguito di transazione CO intercorsa tra l'istituto e il nuovo legale di .
Entrambe le convenute s'erano costituite deducendo d'aver correttamente adempiuto;
l'Avv. aveva comunque chiamato in causa la società di assicurazioni Pt_1 [...]
, quale suo assicuratore per la responsabilità professionale, per essere da CP_2 essa tenuta indenne in caso di condanna.
L'assicuratore s'era costituito, invocando i limiti della polizza (avente ad oggetto l'obbligo di tener indenne l'assicurato dalle somme dovute a titolo risarcitorio, non anche restitutorio) ed eccependo la scopertura di euro 500,00 ex art. 8 CGC, e riportandosi nel resto alle difese dell'assicurata, contestando in particolare sia che si potesse addebitare Co al legale la presunta inidoneità dell'elaborato redatto da , sia il nesso causale tra gli errori professionali lamentati ed il danno.
Il tribunale, evidenziata la palese inaffidabilità ed erroneità della “Relazione ricalcoli conti Co correnti”, ha ritenuto il grave inadempimento tanto della che dell'avv. , che Pt_1 aveva agito giudizialmente senza previa acquisizione dei documenti contrattuali e sulla base della sola disponibilità della relazione in esame, risolvendo entrambi i contratti per inadempimento dei professionisti, con diritto della ricorrente alla restituzione di quanto pagato a titolo di corrispettivo (e/o anticipazioni), pari rispettivamente ad € 9.100, oltre Co IVA 22%, per e ad € 1.700 per;
inoltre, ha riconosciuto, nella misura Pt_1 richiesta, nei confronti di entrambe le convenute, in solido tra loro, il diritto al risarcimento del danno lamentato, pari alla somma pagata, all'esito di trattative CO intavolate dal nuovo difensore di a favore della banca vincitrice del giudizio
3 1725/16, ovvero € 6.345,60 - con conseguenti pronunce condannatorie. Ha altresì accolto la domanda di manleva svolta dall'avv. e condannato l'assicuratore a Pt_1 tenere l'assicurata indenne dalle conseguenze della suddetta condanna, salvo che per l'importo di € 2.200,00, dato dalla somma di € 1.700,00 oggetto della pronuncia restitutoria del compenso, e dall'applicazione dell'art. 8 della CGA, che prevedeva uno
“scoperto” di € 500,00. Ha infine condannato i resistenti a corrispondere le spese di lite alla ricorrente e l'assicuratore a corrispondere le spese di lite all'avv. . Pt_1
L'avv. ha impugnato tale provvedimento, facendo valere i seguenti motivi Pt_1
d'appello:
I MOTIVO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 116 C.P.C., ERRATA
INTERPRETAZIONE DELLA PROVA. Secondo l'appellante, il primo giudice aveva Co erroneamente tralasciato di considerare che la perizia redatta da era stata CO commissionata direttamente da prima di instaurare il giudizio contro la banca ed essa professionista non aveva assolutamente partecipato alla stesura di tale elaborato, per mancanza di competenza per i calcoli, reputando che proprio per la complessità dei conteggi gli stessi dovessero essere affidati ad un professionista della materia contabile bancaria. Il fatto poi che essa avesse promosso il giudizio senza essere in possesso dei contratti tra la cliente e la banca era irrilevante, perché la natura usuraria degli interessi, così come l'anatocismo, restavano illegittimi anche se concordati tra le parti;
d'altro canto, i contratti bancari potevano essere chiesti pure in corso di giudizio, ex art. 119
TUB, e l'usura avrebbe potuto essere accertata e rilevata anche d'ufficio.
II MOTIVO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1176 C.C Aveva Co errato il tribunale anche nell'accomunare la sua posizione a quella di , e nell'omettere di considerare che l'obbligazione che lega il difensore al suo assistito è obbligazione di mezzi, non già di risultato, e che l'adeguatezza del contegno del professionista va valutata "ex ante" e non "ex post" sulla base dell'esito del giudizio, escludendo ogni responsabilità quando, come nel caso in esame, la difesa attenga a questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità.
III MOTIVO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1218 C.C. –
INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE. Infine, il primo giudice non aveva considerato che essa aveva introdotto per conto della cliente un giudizio “proponibile”, essendovi tutti i requisiti sia normativi che giurisprudenziali, e che comunque la mancata proposizione d'appello avverso la sentenza 829/19 del Tribunale di Livorno aveva interrotto inevitabilmente il nesso di causalità tra l'ipotetica negligenza e il danno prodotto. L'intervenuta condanna alle spese della controparte, poi, non poteva costituire
4 il danno causato da essa professionista, perché “la stessa non ha carattere afflittivo, ma
è una tutela predisposta dall'ordinamento in difesa di un diritto leso”. Co CO
è rimasta contumace, mentre tanto quanto si sono costituite, la prima CP_2 eccependo l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., nonché la sua infondatezza, e la seconda aderendo alle difese dell'assicurata.
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza in data 11.12.2024 a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.12.2024.
2. L'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. CO L'appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis e ter c.p.c., reiterando tale eccezione anche in sede di precisazione delle conclusioni.
Tuttavia, a parte che tale eccezione non può più rivestire alcun rilievo in questa fase processuale (posto che la ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria), si deve rilevare che il presente appello è stato proposto a norma dell'art. 702 quater c.p.c. e dunque è sottratto alla pronuncia d'inammissibilità per manifesta infondatezza, come espressamente disposto dal secondo comma dell'art. 348 bis c.p.c.
3. L'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
Nonostante l'atto d'impugnazione non brilli né per puntualità né per completezza degli CO argomenti, va altresì respinta l'eccezione di d'inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c., per mancata specifica e puntuale formulazione dei motivi di censura, nonché mancata indicazione delle parti della sentenza che s'intendono impugnare e delle ragioni che inducono a ritenerle erronee, essendo comunque possibile evincere complessivamente le censure mosse dalla professionista alla decisione e le modifiche di essa richieste. Se tali censure siano efficaci o meno è valutazione che attiene al merito, e non all'ammissibilità, dell'appello.
E' vero, poi, che talune fondamentali affermazioni del tribunale non sono state attinte dall'impugnazione, e tuttavia poiché l'appellante ha avanzato taluni argomenti astrattamente assorbenti appare comunque necessario valutare nel merito le sue ragioni.
4. I motivi d'appello in punto di responsabilità.
Poiché il primo, il secondo ed il terzo motivo d'appello (quest'ultimo solo nella prima parte) sono tutti volti a contestare l'inadempimento dell'appellante, e strettamente connessi, appare opportuno esaminarli congiuntamente.
5 Prima di passare all'esame di tali doglianze, è altresì opportuno riportare gli stralci più significativi della motivazione dell'ordinanza impugnata, per quanto d'interesse della
. Pt_1
Il primo giudice, in particolare, ha affermato che: “Non è sostenibile che professionisti in materia quali i consulenti IP, specializzati nell' “analisi tecnico-giuridica e finanziaria dei rapporti di conto corrente”, e lo stesso avvocato , la quale ha in questa sede documentato la sua esperienza nel settore delle controversie bancarie, Pt_1 potessero ritenere di affrontare con possibilità di anche parziale successo un contenzioso giudiziario affidandosi ad un documento di “ricalcolo” avente le caratteristiche di quello in esame. Forse non può esigersi dal professionista legale, pur specializzato, che lo stesso sia in grado di confermare in dettaglio l'esattezza dei calcoli esposti nella relazione tecnica, ma certo prudenza professionale esige che lo stesso non si avventuri in una causa (chiedendo, inter alia,
l'accertamento della invalidità di clausole contrattuali: vedi citazione) senza avere prima (richiesto ed) esaminato i documenti contrattuali, così esponendo il cliente alla prospettiva di una sconfitta processuale certa”.
L'ordinanza appellata ha rilevato, poi, come non fossero superabili, e fossero da condividersi totalmente, le ragioni di rigetto della domanda patrocinata dall'avv. Pt_1 nella causa cd. presupposto (R.G. 1725/2016):.
- “l'atto introduttivo di causa appare del tutto generico … allegazioni … del tutto generiche, in quanto rese senza alcun circostanziato riferimento al rapporto contrattuale tra le parti”;
- “Prodotti i contratti da parte dell'Istituto di Credito, sarebbe in ogni caso stato onere della parte attrice allegare e dimostrare l'illegittimità dei tassi convenzionali convenuti e di ogni altro onere imposto al correntista. Tale prova (e prima ancora tale specifica allegazione dei fatti costitutivi della domanda) è del tutto mancata …”;
- “il correntista non ha formulato alcuna contestazione specifica …A fronte di tale rilevata carenza, non risulta ammissibile l'ordine di esibizione richiesto in causa ai sensi dell'art. 210 c.p.c. …”;
- “può tuttavia osservarsi che, per quanto emerge dall'esame delle condizioni contrattuali e dal raffronto delle stesse con i parametri soglia di cui ai decreti ministeriali allegati in causa dalla parte attrice, quanto inter partes pattuito con riferimento ai profili oggetto della (pur generica) censura appare ampiamente al di sotto dei valori della soglia usura -
“… i conteggi effettuati nella suddetta perizia non chiariscono adeguatamente come siano stati elaborati i dati e determinati gli esisti proposti, rendendo la stessa del tutto inattendibile …la richiesta di CTU appare esplorativa .
[...] Se si fosse presa previa visione, come le regole della professione imponevano, dei contratti stipulati inter partes, si sarebbe constatato che: Co
alla data di apertura dei tre contratti, non era stato concesso alcun affidamento a;
alla data di apertura dei c/c 159 e 216 (2.9.2013) veniva stipulata a commissione istruttoria veloce (CIV) in coerenza con i requisiti di determinatezza stabili dall'art. 117 bis II comma TUB;
6 i successivi contratti di apertura di credito prevedevano una commissione onnicomprensiva di remunerazione dell'affidamento, nella misura prevista dall'art. 117 bis, I comma TUB, e la commissione di sconfinamento ex art. 117 bis, II comma TUB.
La palese inaffidabilità della “Relazione ricalcoli conti correnti” è poi documentale e percepibile ex ante in relazione alla porzione più rilevante del dedotto indebito.
Si intende far riferimento alle risultanze del ricalcolo del conto corrente “ordinario” n. 7643 (doc. 53, pag 13), in riferimento alla verifica sul rispetto della normativa antiusura (in base alle quali vengono computati € 30.223,37 di illegittimi addebiti).
Si consideri, in particolare, l'indicazione della “soglia usura L. 108/96” riferita al primo trimestre nel quale viene allegata l'esistenza di interessi usurari: primo trimestre 2011. Tale soglia è indicata nella misura del 13,53%.
Rileva il Tribunale che si tratta di una indicazione palesemente fuorviante: il DM di riferimento (23.12.2010) indicava infatti nel 15,64% e nel 13,53 (per importi, rispettivamente, sino a € 1.500, e oltre € 1.500) la misura del “tasso medio su base annua” (cd. TEGM), quanto alla categoria di operazioni denominata “scoperti senza affidamento”, da considerare nella fattispecie: tale tasso, per determinare il tasso soglia, deve essere aumentato, come è noto ad ogni professionista che si occupa del settore, del 50% (ex art. 2, IV comma legge n. 108/96, nella versione vigente all'epoca): il tasso soglia era pari pertanto al 22,46 (per scoperti sino a € 1.500) e del 20,31 (per scoperti di importo superiore).
In sostanza, sulla questione di maggior rilievo economico, la relazione si è basata su un dato falso, come tale percepibile sulla base della semplice consultazione della serie storica dei TEGM, reperibile sul sito istituzionale di Banca
d'Italia; e se fosse stato assunto il dato esatto, si sarebbe constatato il mancato superamento del tasso soglia”.
Per i suddetti motivi, il Tribunale di Livorno ha reputato integrata “una grave violazione delle obbligazioni di perizia e diligenza propria della prestazione d'opera intellettuale”.
Tale giudizio merita piena conferma.
I motivi spesi dall'appellante nei tre motivi connessi possono riassumersi nei seguenti argomenti:
a) l'avv. non aveva partecipato alla stesura della perizia (commissionata dalla Pt_1 cliente) e non era dunque responsabile delle eventuali carenze di essa;
b) Il fatto che essa avesse promosso il giudizio senza essere in possesso dei contratti tra la cliente e la banca era irrilevante, perché la natura usuraria degli interessi, così come l'anatocismo, restavano illegittimi anche se concordati tra le parti;
d'altro canto, i contratti bancari potevano essere chiesti anche in corso di giudizio ex art. 119 TUB e l'usura avrebbe potuto essere accertata e rilevata anche d'ufficio;
7 c) La sua era un'obbligazione di mezzi, e non di risultato, di talché l'adeguatezza della prestazione andava valutata "ex ante", e non "ex post" sulla base dell'esito del giudizio, e la responsabilità professionale doveva essere esclusa quando, come nel caso in esame, la difesa atteneva a questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentavano margini di opinabilità;
d) il primo giudice non aveva considerato che essa aveva introdotto per conto della cliente un giudizio “proponibile”, essendovi tutti i requisiti sia normativi che giurisprudenziali;
e) comunque, la mancata proposizione d'appello avverso la sentenza 829/19 del Tribunale di Livorno aveva interrotto inevitabilmente il nesso di causalità tra l'ipotetica negligenza e il danno prodotto.
a) Partendo dalla prima doglianza, se ne deve evidenziare l'assoluta inconferenza. Il primo giudice, infatti, non aveva affatto fondato la responsabilità della professionista sull'aver commissionato la perizia o partecipato alla sua stesura, ma sul non averne colto la palese incompletezza, discendente dalla mancanza di Co una disamina dei contratti bancari, che né né la legale avevano ritenuto di dover acquisire e visionare. Come ben affermato dal tribunale, l'aver “agito giudizialmente, senza previa acquisizione dei documenti contrattuali, sulla base della sola disponibilità della relazione in esame, per le indicate sue intrinseche caratteristiche, integra una grave violazione delle obbligazione di perizia e diligenza propria della prestazione d'opera intellettuale.”
b) Anche la seconda doglianza, secondo cui il mancato esame preventivo e la mancata produzione dei contratti tra la cliente e la banca era irrilevante, perché la natura usuraria degli interessi, così come l'anatocismo, restavano illegittimi anche se concordati tra le parti, perché i contratti bancari potevano essere chiesti anche in corso di giudizio ex art. 119 TUB, e perché l'usura avrebbe potuto essere accertata e rilevata anche d'ufficio, è infondata.
Come ben chiarito dal tribunale, la mancata disamina dei contratti ha finanche impedito di verificare in base a quali titoli fossero avvenuti gli addebiti, così da valutarne la legittimità.
Non è d'altro canto dato sapere quale usura avrebbe dovuto rilevare d'ufficio il giudice, posto che il tasso soglia risultava in realtà rispettato (a dispetto della superficiale Co relazione di ), il tutto a tacere del fatto che anche astrattamente l'affermare che ciò che non aveva fatto la professionista espressamente incaricata della difesa giudiziale di CO avrebbe potuto farlo il giudice appare una conferma, e non una smentita, della responsabilità professionale dell'avv. . Pt_1
8 c) Quanto alla terza doglianza, è fuor di dubbio che l'obbligazione dell'avvocato sia un'obbligazione di mezzi e che non si possa imputare al professionista il solo esito sfavorevole del giudizio, ma appunto, come ben argomentato dal primo giudice, sono stati proprio i mezzi a difettare, avendo l'avv. compiuto plurimi Pt_1 errori.
Intanto, la domanda da lei avanzata era incredibilmente generica, frutto evidentemente dell'utilizzo di un modello da valere per il maggior numero possibile di cause di quel tipo Co (ed infatti l'avv. era stata indicata alla cliente dalla società , con cui Pt_1 evidentemente collaborava proponendo cause che gestiva come “seriali”, tanto che nella prima stesura della citazione inviata alla cliente aveva sbagliato il nome della banca), e proprio tale carenza d'allegazione, non emendata da una perizia di parte completa e fondata sui documenti contrattuali, portò alla negazione di una ctu, perché ritenuta esplorativa, con l'ovvia conseguenza del rigetto delle sue domande.
Se anche poi può essere accaduto che, come dedotto dall'appellante, taluni giudici meno rigorosi, nonostante la lacunosità delle allegazioni e delle produzioni, in altre cause bancarie patrocinate dall'avv. abbiano, comunque, disposto una ctu, si deve Pt_1 rilevare che certamente il buon professionista non si deve esporre al rischio di trovare un giudice rigoroso - che, nel caso di specie, ha peraltro adottato la soluzione più corretta.
Non solo, la professionista ha errato anche nell'effettuare valutazioni giuridiche di sua esclusiva competenza.
In punto di anatocismo, non ha colto che la capitalizzazione degli interessi oggetto di contestazione si riferiva nella fattispecie ad un periodo successivo al Delibera del CICR
9.2.2000 con la quale era stata disposta la stessa periodicità del conteggio negli interessi creditori in favore del cliente, e dunque per tale reciprocità era venuta meno ogni illegittimità - questione questa piuttosto banale per chi patrocini cause bancarie.
In punto di usura, poi, essa aveva indicato un tasso soglia errato, come già evidenziato dal tribunale, mentre era palese il rispetto della soglia.
Peraltro, né l'uno né l'altro errore in diritto, ben evidenziati e stigmatizzati dal tribunale, sono stati contestati dall'appellante, ciò che rende il suo appello monco, posto che già tali errori appaiono idonei a giustificare la risoluzione contrattuale e la responsabilità professionale.
Ma v'è di più: nonostante che dopo il rigetto da parte del tribunale della richiesta di ctu CO contabile fosse chiaro che la causa si era incanalata verso un esito infausto per CO l'Avv. omise finanche di comunicare a che la controparte aveva proposto un Pt_1 abbandono a spese compensate (che a quel punto sarebbe stata la migliore soluzione per la cliente), limitandosi a scrivere all'appellata, in data 08.04.19: “L'unica previsione che
9 posso fare, visto che la CTU non ha evidenziato né usura, né anatocismo, è un rigetto della domanda. Si valuterà poi, all'esito, se fare appello e su quali basi”. Anche in questo caso, tra l'altro, è evidente la confusione che la professionista fa con altra causa, visto e CO considerato che nel giudizio promosso da non era stata espletata alcuna CTU.
d) Per ciò che riguarda la doglianza sub d), secondo cui il primo giudice non avrebbe considerato che essa professionista “aveva introdotto per conto della cliente un giudizio
“proponibile”, essendovi tutti i requisiti sia normativi che giurisprudenziali”, si tratta di censura così generica da essere incomprensibile, ed inammissibile ex art. 342 c.p.c.
e) Quanto, infine, alla deduzione che la mancata proposizione d'appello avverso la sentenza 829/19 del Tribunale di Livorno aveva interrotto inevitabilmente il nesso di causalità tra l'ipotetica negligenza e il danno prodotto, si può solo rilevare che, poiché col quadro tratteggiato un'eventuale impugnazione sarebbe stata, più probabilmente che non, respinta, l'appellante dovrebbe ringraziare che almeno il secondo grado sia stato evitato dalla cliente, e, anzi, che questa abbia raggiunto una transazione con la banca, riducendo le spese di lite del primo grado a suo carico, ché altrimenti i danni da lei causati sarebbero stati maggiori.
Peraltro, si deve sottolineare come lo stesso avv. (v. doc. 41 parte attrice in Pt_1 primo grado), quando si trattò di consigliare la cliente se appellare o meno, non seppe rilevare effettive criticità della sentenza di primo grado e concluse: “nulla posso assicurare in merito all'esito di un eventuale appello”, ammettendo essa stessa di non avere alcuna speranza circa l'esito favorevole di un'ipotetica impugnazione.
Non vi può dunque essere alcun dubbio circa la ravvisabilità, nel caso in esame, del nesso causale tra l'incauta ed approssimativa difesa offerta dalla avv. e il danno, Pt_1 correttamente ravvisato dal primo giudice nella condanna a corrispondere alla controparte le spese di lite (v. infra sub 5), così come non vi può essere alcun dubbio sulla gravità dell'inadempimento della professionista avuto riguardo all'interesse della cliente, e dunque sul diritto alla risoluzione del contratto ed alla restituzione dell'anticipo versato (la stessa appellante nulla deduce sul punto).
5. La parte finale del terzo motivo: il danno.
Con l'ultima parte del terzo motivo d'appello la ha dedotto che “L'intervenuta Pt_1 condanna alle spese della controparte, poi, non poteva costituire il danno causato da essa professionista, perché la stessa non ha carattere afflittivo, ma è una tutela predisposta dall'ordinamento in difesa di un diritto leso”.
Anche tale argomento è palesemente infondato, e frutto di un evidente equivoco: certamente le spese che il soccombente deve alla parte vittoriosa, nei rapporti tra tali parti, non hanno natura risarcitoria, e sono riconducibili all'art. 24 della Costituzione ed al
10 principio di effettività della tutela giuridica, ma divengono invece una voce risarcitoria di cui deve farsi carico il legale quando esse avrebbero potuto essere evitate adottando una diversa strategia difensiva.
La sentenza impugnata merita dunque piena conferma.
6. Le spese di lite.
Le spese dell'appello devono seguire la soccombenza e pertanto essere rifuse CO all'appellata dall'appellante.
Dunque, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, applicato lo scaglione da 5.201 a 26.000, in considerazione del quantum appellatum, secondo i valori medi, stante la complessità media della controversia, ed esclusa la fase istruttoria, non espletata (e rilevato che la trattazione è consistita nel riportarsi all'atto introduttivo e concludere, attività, queste, già monetizzate dal compenso per la fase precedente e per quella successiva), dev'essere riconosciuta in favore dell'appellata la somma di euro
6.874,40, così determinata:
la somma base di euro 3.966 dev'essere maggiorata del 30% (per complessivi CO euro 5.155,80), ex art. 4 c. I bis D.M. n. 55/2014, avendo il difensore di redatto i propri atti adottando tecniche informatiche che ne facilitano la consultazione (cd. collegamenti ipertestuali);
non può invece essere riconosciuta l'ulteriore maggiorazione del 30% di cui al CO secondo comma dell'art. 4 (per la difesa contro più parti) chiesta da perché la difesa spiegata da è stata estremamente succinta e COroparte_2 meramente adesiva rispetto alle ragioni fatte valere dal cliente, e in nulla ha aggravato l'onere difensivo del procuratore dell'appellata;
per converso, tale compenso dev'essere aumentato d'ufficio di un terzo (per complessivi euro 6.874,40), posto che le difese dell'appellata sono risultate manifestamente fondate, e l'appello manifestamente infondato, ex art. 4 comma 8
D.M. 55/14.
Quanto alle spese di questo grado tra l'avv. ed il suo assicuratore, esse debbono Pt_1 essere compensate, perché l'appellante non ha impugnato il capo dell'ordinanza che ha limitato la copertura assicurativa in suo favore, ed ha citato ai soli fini della litis CP_2 denunciatio.
Certo, le spese corrisposte alla cliente danneggiata avrebbero potuto, in ipotesi, essere oggetto dell'obbligo indennitario dell'assicuratore, ma poiché non v'è alcuna domanda sul punto nulla deve essere disposto.
P.Q.M.
11 La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. in data Parte_1
2.2.2021 del Tribunale di Livorno, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
respinge l'appello; COr
condanna l'appellante a corrispondere all'appellata le spese del presente grado, che liquida nella somma di euro 6.874,40, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge;
compensa le spese di lite tra l'appellante ed il suo assicuratore.
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 12.2.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia COe dott. ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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