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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/12/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 1494/2023
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.
Oggi 16/12/2025, innanzi al giudice dott. Alessandro Gasparini, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'avv. Silvia Rizzo in sostituzione dell'avv. Veggiari
Contr per la parte convenuta l'avv. Serena Biancardi per la parte convenuta l'avv. Gianlivio Fasciano CP_2 per la parte convenuta l'avv. Pizzolo in sostituzione dell'avv. Grigoli CP_3
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice,
i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza. Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del 16/12/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127-bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 1494 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 21/09/2023 avente ad oggetto: socio lavoratore/mansioni superiori/ addetto al reparto “scarico”
/differenze retributive/straordinario/risarcimento danno riduzione orario lavoro da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VEGGIARI Parte_1 C.F._1
AL con il patrocinio dell'avv. VEGGIARI AL, elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. VEGGIARI AL
Email_1
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_4 P.IVA_1 dell'avv. BIANCARDI BERTO SERENA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
Email_2
(C.F. ), Controparte_5 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. FASCIANO GIANLIVIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico Email_3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 P.IVA_3
OL RE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
Email_2
1 Motivi della decisione
1.Il ricorrente ha chiesto al suintestato Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni, formulando quattro distinte domande: “- accertarsi e dichiararsi, per i motivi e le causali di cui al presente ricorso, la simulazione del rapporto associativo intercorso tra il ricorrente e
e conseguentemente, accertarsi la sussistenza tra il ricorrente e Controparte_6 [...]
del solo rapporto di lavoro subordinato a far data dall'assunzione e fino Controparte_6
alla cessazione del rapporto e condannarsi in persona del legale Controparte_6
rappresentante pro-tempore, alla restituzione a favore del ricorrente della somma di € 350,00 indebitamente trattenuta a titolo di “quota sociale”;
- accertarsi, per i motivi e le causali sopra esposte, lo svolgimento da parte del ricorrente di lavoro a tempo pieno per tutto il periodo dall'assunzione alla cessazione del rapporto, o nel diverso periodo accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia e conseguentemente condannarsi le società convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro ex art. 29 d. lgs. 276/2003 e/o 1676 c.c., a pagare a favore del ricorrente la somma di € 13.420,33 o della diversa somma, maggiore o minore, accertata in corso di causa
o ritenuta di giustizia, a titolo di differenze retributive tra le ore di lavoro riconosciute in busta paga e quelle contrattualmente previste e lavorate per il lavoro ordinario a tempo pieno;
- accertarsi, per i motivi e le causali sopra esposte, lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni riconducibili al livello III o, in via subordinata, al livello IV o, in via ulteriormente subordinata, al livello V del C.C.N.L. Trasporto merci e Logistica dalla data di assunzione alla cessazione del rapporto o nel diverso periodo accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia e conseguentemente condannarsi le società convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro ex art. 29 d. lgs. 276/2003 e/o 1676 c.c.,
a pagare a favore del ricorrente la somma di € 21.772,63 o della diversa somma, maggiore o minore, accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, a titolo di differenze retributive tra il livello di inquadramento riconosciuto e quello rivendicato dal lavoratore;
- accertarsi, per i motivi e le causali sopra esposte, lo svolgimento da parte del ricorrente di lavoro straordinario, anche notturno e festivo, e notturno nella misura analiticamente indicata nel presente ricorso e conseguentemente condannarsi le società convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro ex art. 29 d. lgs.
276/2003 e/o 1676 c.c., a pagare a favore del ricorrente la somma di € 23.521,78 o della
2 diversa somma, maggiore o minore, accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, a titolo di maggiorazione per il lavoro straordinario e notturno prestato”.
Il ricorrente conviene in giudizio le persone giuridiche riportate nell'epigrafe della sentenza
(rispettivamente, nelle qualità di datore di lavoro, committente e consorzio responsabile in solido) formalizzando le domande di accertamento della natura del rapporto di lavoro, di riconoscimento di un inquadramento contrattuale superiore, e condanna solidale delle società convenute al pagamento di differenze retributive per superiore inquadramento, per lavoro ordinario, straordinario e notturno.
Il ricorrente ha lavorato nel magazzino di a San Martino Buon Parte_3
Albergo, ininterrottamente, dal 1.10.2013 al 30.06.2022, nel reparto “Scarico, Statico e
Pallettizzazione” ed in particolare allo “Scarico”, alle dipendenze di Controparte_6
(subappaltatrice). operava per conto di CP_6 Controparte_7
appaltatore di ATV.
[...]
Sebbene fosse formalmente socio lavoratore, il ricorrente afferma di essere stato trattato alla stregua di un normale dipendente. Sostiene che il rapporto associativo è simulato poiché non gli sono stati comunicati gli utili/ristorni, non gli è stata consegnata la documentazione obbligatoria (statuto/regolamento), e non ha partecipato alla vita sociale, alle assemblee o alle decisioni aziendali.
Il ricorrente è stato inquadrato, dalla cooperativa resistente L&P, inizialmente, al Livello 6° e successivamente, nonostante svolgesse le medesime mansioni al 5°livello dal 1.2.2015 del
C.C.N.L. Trasporto Merci e Logistica. Egli rivendica, sin dall'inizio del rapporto, un inquadramento superiore, al Livello 3° o, in subordine, al Livello 4° o al Livello 5° (per il periodo in cui è stato inquadrato al 6°livello), asserendo di aver svolto, presso il reparto
“scarico” le seguenti mansioni: ricevere sul rullo i bancali di prodotto pronto per la spedizione, scaricare sul p.c. in dotazione e stampare la bolla di consegna, controllare la qualità e la quantità di prodotto da confezionare, di modo che sia corrispondente alla bolla di consegna, sigillare il bancale con la (un'apposita bandella di plastica di vario spessore Pt_4
e larghezza da applicare sulle scatole per evitare la fuoriuscita di prodotto durante il trasporto)
e apporvi la bolla di consegna e spuntare dal monitor del computer in uso i prodotti confezionati, in modo da “scaricarli” dal magazzino, con l'ausilio e a bordo del carrello elevatore (doc. 7: foto telecamera grande), inforcare i bancali così completati e trasportarli fino alla porta di carico indicata (dalla n. 1 alla n. 21) ad una distanza che va da un minimo di
10 ad un massimo di 50 metri dal rullo ove le casse vengono confezionate. Tale carrello
3 elevatore con uomo a bordo (c.d. ) consente il sollevamento in Persona_1
altezza dei bancali fino a circa 3 metri ed ha una portata fino a 12 quintali (doc. 7bis: foto e targa carrello elevatore con uomo a bordo). Il ricorrente sottolinea che l'attività descritta richiedeva l'interazione con le “mappe informatiche” del magazzino per la gestione fisica delle merci.
Deduce inoltre il ricorrente che il lavoro era organizzato su tre turni a rotazione settimanale
(mattina, pomeriggio, notte), per sei giorni lavorativi (dal lunedì al sabato). L'orario settimanale era pari ad almeno 45 ore (o 51 ore nella settimana del turno notturno) a fronte delle 39 ore contrattualmente previste.
Il ricorrente lamenta il mancato pagamento di ore di lavoro ordinario, spesso retribuite come ferie o permessi mai fruiti, specificando che le ore contrattualmente previste, utilizzando il divisore mensile di 168 ore, non sono state retribuite, lamenta altresì il mancato o parziale pagamento delle maggiorazioni per lavoro straordinario (svolto sistematicamente il sabato) e notturno (eseguito regolarmente tra le 22:00 e le 6:00, per almeno una settimana al mese).
2. costituita tardivamente in data 18.2.2025, eccepisce in via preliminare la CP_6
prescrizione quinquennale per tutte le differenze retributive maturate prima del 04.10.2018
(calcolato a ritroso dalla notifica del ricorso). Questa eccezione si basa sull'orientamento giurisprudenziale pregresso secondo cui il rapporto del socio lavoratore di cooperativa è assistito da garanzia di stabilità, che sarebbe comunque valido nell'ipotesi in cui, regolamento e statuto della cooperativa prevedono che alla risoluzione del rapporto consegua la risoluzione del rapporto associativo, per cui sussisterebbe la tutela legale piena, così come per tutti i rapporti sorti prima dell'entrata in vigore della Legge Fornero. La datrice di lavoro argomenta la legittimità dell'inquadramento del ricorrente prima al 6° (secondo gli accordi) e poi al 5° livello, sostenendo infatti che: le attività descritte dal ricorrente (utilizzo di mezzi di movimentazione, carico e scarico, imballaggio) svolte rientrano perfettamente nel 5° livello del CCNL Logistica. Diversamente, il 4° livello è riservato a lavori delicati e complessi che richiedono tirocinio o corsi di addestramento, mentre il 3° Livello richiede preparazione derivante da diplomi o esperienza qualificata. In dettaglio, l'utilizzo del transpallet elettrico a spinta (che si alza fino a 20 cm da terra) non giustificherebbe l'inquadramento superiore, poiché tale mezzo non richiede alcuna specifica abilitazione o patentino (come richiesto, invece, per i carrelli con uomo a bordo). Ed ancora, il riferimento alle "mappe informatiche"
(previsto nel profilo del 3°Livello) non è pertinente, in quanto tali operazioni venivano svolte
4 Contr esclusivamente dal personale di ATV, mentre l'attività dei soci aveva contenuto prettamente manuale di movimentazione della merce.
Contr Quanto al lavoro ordinario, straordinario e notturno, nega che siano spettanti le correlative differenze retributive, contestando i conteggi del ricorrente. In particolare, quanto al divisore orario di 168 ore, utilizzato dal ricorrente per calcolare le differenze sul lavoro ordinario, sarebbe solo un valore convenzionale per il calcolo della retribuzione oraria, non un orario minimo garantito. La retribuzione è legata al tempo effettivo della prestazione che potrebbe essere legittimamente inferiore anche in ragione delle giornate festive ulteriori rispetto alla domenica.
In merito al lavoro svolto di sabato, osserva che l'art. 9 della Sezione Speciale Cooperazione del CCNL demanda ai regolamenti interni la distribuzione dell'orario di lavoro, compresa l'articolazione settimanale. L'Art. 14 del regolamento interno di L&P prevede la possibilità di distribuire l'orario di lavoro anche su sei giorni lavorativi in relazione alle esigenze del cliente, senza diritto a maggiorazione economica per il sabato. Contr Con riguardo alle maggiorazioni, i prospetti paga mostrerebbero che ha corrisposto regolarmente le maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo e notturno effettivamente prestato, talvolta riconoscendo percentuali più alte (es. +25% per il notturno non compreso in turni avvicendati, +50% per lo straordinario, fino a +75% per lo straordinario notturno festivo). L&P ha calcolato in più le ore straordinarie (1016,25 ore totali) e le ore notturne (436 ore totali) effettivamente prestate dal ricorrente, rimasto assente (ferie, malattia, infortunio e permessi vari) per 2.476,25, essendo rimasto assente (ferie, malattie, infortunio e permessi vari) per 2476,25 ore.
L&P eccepisce inoltre la compensazione impropria fra le differenze retributive eventualmente spettanti e i ristorni: afferma che il ricorrente ha beneficiato dei ristorni sociali (attribuzioni Contr economiche distinte dagli utili) nel corso del rapporto, come risulta dai prospetti paga. chiede che gli importi eventualmente dovuti per differenze retributive siano compensati con i ristorni già percepiti, per evitare un arricchimento senza causa del socio e un indebito squilibrio economico finanziario a danno della società. Parte 3. , ritualmente costituita, contesta tutte le domande del ricorrente, chiedendone l'integrale ripulsa in quanto inammissibili, improponibili e infondate. In via preliminare, eccepisce la prescrizione quinquennale dei crediti. Richiamando la giurisprudenza favorevole
(Cass. n. 17989/2018), il termine decorre in costanza di rapporto per i soci lavoratori di cooperativa, in quanto il loro rapporto è assistito da garanzia di stabilità. Pertanto, il diritto
5 alle differenze retributive maturate prima del 03 ottobre 2018 (data di notifica del ricorso) sarebbe prescritto.
Sostiene che l'inquadramento al 6° Livello è prevista dai dagli accordi collettivi quale inquadramento iniziale ed il passaggio al 5° e' corretto, in quanto le attività del ricorrente rientrano nelle mansioni di "movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità". Svolge, quanto agli altri livelli, 3° e
4°, le medesime considerazioni di L&P.
Analogamente, con riferimento al divisore 168 e al lavoro di sabato, la società committente sviluppa i medesimi argomenti della datrice di lavoro. Rileva, inoltre, in merito agli orari, la loro estrema variabilità, e quindi l'inesistenza della prassi di organizzare il lavoro secondo turni rigidamente prestabiliti. Prova ne sarebbe il riconoscimento per i turni notturni della maggiorazione del 25% (prevista dal CCNL per il lavoro notturno non compreso in turni avvicendati) e non il 15% (richiesto dal ricorrente per i "turni avvicendati").
Parte Infine, eccepisce il beneficio della preventiva escussione del patrimonio di CP_6
e atteso che la norma sulla responsabilità solidale avrebbe natura sostanziale e quindi CP_2
l'abrogazione del beneficio (avvenuta il 17.03.2017) non potrebbe avere effetto retroattivo.
4. si costituisce chiedendo l'integrale rigetto della domanda. Le argomentazioni sono CP_2
ampiamente allineate a quelle di L&P e ATV, vale a dire (eccepita in via preliminare la prescrizione) sono incentrate sulla genuinità dell'appalto, sulla correttezza dell'inquadramento assegnato, sulla variabilità dell'orario di lavoro, sulla distribuzione dell'orario su sei giorni
(dal lunedì al sabato), sul divisore 168.
Quanto alla responsabilità solidale ex art. 29 D.Lgs. 276/03) contesta la richiesta di CP_2
responsabilità solidale per tutte le voci avanzate dal ricorrente. La responsabilità solidale ex art. 29 si applica solo ai "trattamenti retributivi" (es. T.F.R., mensilità aggiuntive), escludendo le somme liquidate a titolo risarcitorio, come l'indennità sostitutiva per ferie o permessi non goduti.
5. Come già rilevato nelle sentenze del 3.11.2025 di questo Tribunale (e ribadito nelle sentenze del 2.12.2025), il presente contenzioso ha carattere seriale e si colloca nell'ambito di un ormai consolidato trend di cause relative agli appalti relativi ai medesimi siti produttivi che periodicamente vengono proposti contro le varie cooperative che si avvicendano;
su richiesta delle parti, sentite all'udienza del 20.2.2025 e rigettata l'istanza ex art. 423 c.p.c. di parte ricorrente, in ragione del fatto che i contenziosi connessi sono instaurati nei confronti delle
6 medesime parti resistenti e con gli stessi difensori, sono stati acquisiti (28.5.2025) i verbali di prova contenenti le seguenti testimonianze:
- nella causa RG 1496/2023 resa il 4.2.2025 e 1744/2023 del 9.4.2025 Parte_5
- nella causa RG 1496/2023 del 4.3.2025. Pt_6
- , udienze del 4.2.2025 e del 5.2.2025 (RG 1111/2023, RG 1633/2023 e RG Testimone_1
1533/2023);
- (RG 1533/2023 udienza del 4.2.2025) Controparte_8
- (RG 1533/2023, udienza del 4.3.2025) Per_2
- (verbale del 26.3.2025 RG 1532/2023) CP_9
- (verbale 2.4.2025 , causa 1495/2023). CP_10 Persona_3
Sono stati sentiti i testimoni e , all'udienza del 28.5.2025. Testimone_2 Tes_3
Terminata l'istruttoria il Giudice ha rinviato per la decisione, concedendo termine per note.
Con riguardo a tali note, va precisato che parte ricorrente deposita nuovi conteggi sulla base dell'orario di lavoro asseritamente provato attraverso la fase di istruzione della causa.
Argomenta l'assolvimento dell'onere della prova sulla base delle dichiarazioni dei testimoni, invocando peraltro il principio di vicinanza della prova e la mancata produzione da parte delle resistenti delle timbrature;
nulla osserva invece in merito al carattere simulato del rapporto associativo.
Le parti resistenti argomentano il mancato assolvimento dell'onere di prova incombente su parte ricorrente, osservando in particolare come dalle deposizioni acquisite (con particolare attenzione alle testimonianze di e ) si possa desumere la variabilità degli orari CP_9 Tes_1 di lavoro e l'insussistenza dei turni così come rigidamente allegati da parte ricorrente.
Sostengono le convenute che dall'istruzione della causa emergerebbe la prova del pagamento dello straordinario, sul presupposto dell'orario settimanale di 39 ore, computando nell'arco mensile unicamente le eccedenze rispetto a tale orario settimanale, con l'applicazione peraltro dell'aliquota percentuale più alta del mese di riferimento.
6.1. Nonostante l'istruzione della causa abbia coinvolto anche la simulazione del rapporto associativo, nessuna ulteriore deduzione sul punto è contenuta nelle note finali di parte ricorrente. Ad ogni buon conto, va evidenziato che a seguito della pronuncia 26958/2025 della Corte di Cassazione pubblica il 7.10.2025 (principio ulteriormente confermato con riferimento al rapporto dei soci lavoratori di cooperativa appaltatrice della medesima committente, dalle sentenze 32118/2025 e 32123/2025 del 10.12.2025), che ha chiarito come anche per i crediti dei soci lavoratori, al pari degli altri dipendenti, la prescrizione non decorra
7 durante il rapporto di lavoro, il tema della simulazione del rapporto associativo non pare supportato da alcun interesse concreto;
il principio affermato dalla Corte, non appare scalfito
Contr dalle ulteriori argomentazioni della difesa di in quanto da un lato il principio affermato dalla giurisprudenza si applica evidentemente a tutti i rapporti di lavoro sorti anche anteriormente alla Legge Fornero, che disciplina tutti i licenziamenti, anche relativi a rapporti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore e dall'altro la pattuizione di clausole nello statuto e nel regolamento non appaiono idonee a modificare il regime legale della prescrizione dei crediti e non comportano certamente alcun automatismo, presupponendo l'esclusione dalla compagine sociale, l'adozione di una delibera (si legge peraltro espressamente nella citata pronuncia 26958/25: “15.- Si può pertanto riconoscere che la legge 142, come novellata dalla
n. legge 30/03, pur confermando l'originaria impostazione dualistica, dei due rapporti giuridici collegati, non accoglie il principio simul stabunt simil cadent;
né questo principio può essere introdotto attraverso la via regolamentare senza che si configuri un vizio di legittimità per alterazione del regime legale delle tutele”).
6.2. Per completezza, va detto che l'istruttoria ha confermato la partecipazione dei soci- lavoratori alle assemblee indette per l'approvazione del bilancio (“Una volta all'anno venivano convocate le assemblee dei soci, venivano convocati tutti e vi era una grande partecipazione con persone che intervenivano anche vivacemente. Io ero presente anche in quanto socio”, test. ) e che i fatti costitutivi a sostegno dell'asserita simulazione non Tes_1
hanno trovato conforto probatorio.
Inoltre, dai cedolini paga a campione prodotti dalla difesa del (doc. 1) gli stessi CP_2
risultano percepiti e sul punto non risultano essere state formulate puntuali contestazioni.
La relativa domanda pertanto deve essere rigettata poiché infondata.
7. Sul diritto al pagamento delle ore di lavoro ordinario svolto, questo Giudice intende dare continuità ai precedenti di questo Tribunale in casi analoghi (sentenze 708 e 709 del
3.11.2025, sentenza 825/2025 del 2.12.2025).
La doglianza di parte ricorrente è duplice. Da un lato, è dedotto che alcune giornate di effettivo lavoro siano state contabilizzate in busta paga come ferie, permessi o assenze non retribuite, dall'altro è argomentato il diritto al pagamento di 168 di lavoro per ciascun mese, indipendentemente dall'effettivo svolgimento del lavoro.
Quanto al primo aspetto della domanda, va premesso che parte ricorrente non specifica le giornate in cui le giornate di ferie o permesso o assenza non retribuita sarebbero in realtà giornate di lavoro effettivo.
8 L'istruttoria svolta non ha consentito di individuare alcun caso di errata (intenzionale o meno) contabilizzazione delle giornate di lavoro.
Su un piano più generale, va detto che non risulta alcun esito istruttorio in tal senso, ossia indicativo di una prassi per la quale le giornate di lavoro erano contabilizzate in modo erroneo.
Secondo parte ricorrente, inoltre, le ore di lavoro effettivo che dovevano essere contabilizzate in ciascun mese corrispondono al divisore 168; l'orario contrattualmente previsto è infatti a tempo pieno e le disposizioni collettive prevedono lo svolgimento di 39 ore di lavoro settimanale.
Sul punto però, ferma restando l'applicazione del divisore 168, è corretto evidenziare che la presenza di festività impedisce in concreto lo svolgimento di lavoro effettivo per 168 giornate, così che solo nei mesi di maggio, luglio, settembre, ottobre può essere effettivamente raggiunto il monte “ore lavoro” rivendicato da parte ricorrente. Se questa premessa è corretta, parte ricorrente avrebbe dovuto evidenziare in modo puntuale l'illegittima riduzione dell'orario di lavoro, relativamente ai singoli mesi, non invece in termini generali assumendo come dovuta la retribuzione correlativa a 168 giorni di lavoro effettivo.
Da un controllo a campione delle buste paga, risulta comunque che nei mesi suindicati, le giornate effettive di lavoro sono pari ad almeno 168.
Sulla questione peraltro del valore 168 quale “orario minimo garantito” mensile di lavoro ordinario, si è già espressa la Corte d'Appello di Venezia (sent. 406/2023, 275/2024 e altre conformi), con un orientamento che allo stato non risulta ancora mutato o sconfessato dalla
Cassazione e a cui quindi questo Giudice intende dare continuità. Secondo tale orientamento l'orario di lavoro è, di norma, di 39 ore a settimana (39 ore settimanali x 4 settimane = 156 ore mensili), mentre 168 è solamente il divisore orario previsto dalla contrattazione per la determinazione della retribuzione oraria a partire dalla retribuzione mensile, ai fini della remunerazione del lavoro straordinario, notturno, ecc.
8.1. Sul diritto al superiore inquadramento, il Tribunale di Verona si è pronunciato con innumerevoli sentenze (oltre quelle già richiamate del 2025, ex multis sent. 302/2024 del
4.5.2024, 295/2024 del 24.4.4024, 294/2024 del 24.4.42024, 227/2024 del 26.3.2024,
680/2023 del 4.3.2024), tutte relative al medesimo appalto, ai medesimi reparti e sostanzialmente alle medesime mansioni, sotto i medesimi profili. In assenza di pronunce di senso contrario, allo stato, anche in grado di appello, questo Giudice intende dare continuità
9 all'orientamento espresso, essendo anche in questo caso le risultanze istruttorie univoche sul punto.
Nel caso di specie, il tema di prova è lo svolgimento di mansioni superiori con diritto all'inquadramento, in via gradata, al 3° livello ovvero al 4° e per un limitato periodo
(1.10.2013- 31.1.2015) al 5° (riconosciuto dal 1.2.2015).
Al 5° livello al quale appartengono i “lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici
e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva”.
La clausola contrattuale menziona i seguenti profili esemplificativi: attività di addetto al magazzino;
attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici;
operazioni semplici di imbragaggio di materiale o merci;
attività di conducenti di macchine operatrici di piccole dimensioni che richiedono normale capacità esecutiva;
attività di preparazione degli ordini (Picking) con conseguente montaggio e riempimento di elementi prefabbricati (casse, gabbie, scatole, pallet, roller, etc.)
e di reggettatura;
manovra di gru che effettuano operazioni di sollevamento, trasporto e deposito di materiali o merci, ovvero operazioni di carico e scarico mezzi anche a bordo di mezzi a conduzione semplice (gru regolate a terra).
Al 3° livello, rivendicato in via principale da parte ricorrente, appartengono i lavoratori che svolgono “attività richiedenti preparazione risultante da diplomi di istituti o centri professionali oppure acquisita attraverso conoscenza diretta mediante una corrispondente esperienza di lavoro che consenta anche di effettuare riparazioni di notevole entità degli impianti, il loro montaggio e smontaggio in dipendenza delle riparazioni stesse. …le mansioni sono svolte con autonomia della esecuzione del lavoro e conseguente variabilità delle condizioni operative che si manifesta nella integrazione o nell'adattamento delle procedure assegnate alle concrete situazioni di lavoro”.
In via subordinata, parte ricorrente avanza la domanda di inquadramento al 4° livello così descritto: “Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche...”.
10 8.2. Dall'istruttoria svolta, così come anche in tutti gli altri precedenti richiamati, e come Contr riconosciuto dalla stessa emerge che le mansioni svolte alle “baie” corrispondono a quelle di cui al 6°livello, mentre quelle svolte alle “porte di carico”, così come quelli svolte nel reparto “scarico”, sono riconducibili a quelle di cui al 5° livello.
Sotto tale profilo, il ricorrente ha in questo ricorso affermato di essere stato sempre addetto al reparto “scarico” e di avere svolto sin dall'assunzione le medesime mansioni.
Il testimone sentito in questo processo all'udienza del 28.5.2025 ha dichiarato: “Ho Tes_2
lavorato per L&P dal 2016 se non ricordo male, comunque sin da quando abbiamo fatto il passaggio da una cooperativa all'altra. Prima lavoravo per la . Io ho lavorato sempre Per_4
nello stesso reparto, scarico. Ho una causa contro le resistenti per differenze retributive. Il ricorrente ha sempre lavorato al reparto scarico con me. Ha toccato anche altri reparti. C'è scarico in cella e c'è altra parte che fa parte dello scarico ma che si chiama congelato.
Sul capitolo 11: nella cella c'è il nastro o meglio i nastri, sono tanti. Il ricorrente ha anche lavorato al nastro. Sul nastro arrivano le casse, ognuna con il suo peso. Dobbiamo sistemare le casse che arrivano sui bancali con i codici diversi, per sistemare o preparare un bancale, con circa 80 casse. (piccole casse). Se sono grandi le casse sono 36. Ogni cassa ha la sua etichetta noi guardiamo l'etichetta e in base a quella sappiamo su quale bancale mettere la cassa.
ADR: le casse che arrivano di seguito sono con tre o quattro codici diversi, noi siamo circa 3
o 4 e ci sono altrettanti bancali su cui smistare le casse.
ADR: se vediamo che la è danneggiata la mettiamo da parte. ADR: se c'è questo Pt_7
problema chiamiamo il capo reparto che ci pensa lui.
Finito il bancale mettiamo la plastica e poi il bancale viene pesato.
Noi usiamo il muletto per spostare il bancale. Dopo arrivano gli altri mulettisti che portano il bancale a pesare. Viene mostrato al teste la foto di cui a pag. 4 del ricorso (lett F.). Sì, usiamo questo carrello per spostare il bancale, lo usa anche il ricorrente.
ADR: usiamo il pc, c'è un programma. ADR: ci serve anche per pesare. Quando c'è tanto casino a pesare ci pensano loro altrimenti lo facciamo noi. ADR: il lavoro consiste in questo caso nello “sparare ogni cassa” per verificare se il bancale è completo e in quel caso metterci l'etichetta con bancale evaso, esce la bolla. A quel punto sulla bolla c'è il numero della porta a cui va portato il bancale. Alla porta il bancale lo portano sempre i carrellisti. I carrellisti usano un muletto con 4 forche e telecamera, sono quelli con cabina, non a bordo e uso anche quello tipo transpallet elettrico che si usa camminando. ADR: i carrelli che si
11 usano sono di tre tipi. Uno è quello della foto, uno è quello con la telecamera ma sempre con uomo fuori e il terzo è tipo quello con la telecamera ma più piccolo non 4 forche ma 2”.
Allo stesso modo il teste : “Ho lavorato da quando L&P è entrata dal 1.10.2013 Tes_3
fino a giugno 2022. Io ho lavorato in vari reparti. Fino al 2016 ho lavorato alle baie. Poi in
5^ cella scarico. Ho fatto causa alle resistenti per differenze retributive. ADR: c'era il ricorrente ha lavorato al nastro, al congelato e anche sul muletto.
Sul capitolo 11: al nastro ci sono le scatole che arrivano dalla produzione, bisogna fare i bancali da 36/40 quelli delle scatole grandi, poi ci sono le scatole piccole che si fanno anche da 80.
ADR: sono tutti codici diversi, ognuno va su un bancale diverso. ADR: ci sono 5 o 10 bancali, dipende da quanti prodotti arrivano. ADR: ci sono sulle etichette dei numeri in base ai quali si individua il bacale. ADR: hanno una lettera e 4 numeri. Poi dello stesso numero possono venire su bancali diversi, si guarda la data di produzione per la scadenza. ADR. Vengono messi insieme quelli con le stesse date.
ADR: i ragazzi sanno già il bancale e sanno quanto devono essere grandi.
ADR: l'operatore usa una pistola per “sparare” ogni cassa.
ADR: c'è la stampante e il pc dove spari le etichette. Viene poi stampato l'elenco e il peso delle casse sparate.
ADR: una volta terminato il bancale si fa un giro di scotch e si manda via.
ADR: si sposta con il muletto, alcuni vanno ai piani altri vanno alle diverse porte.
ADR: viene mostrato il muletto di cui alla foto di pag.
4. Si usa questo muletto ma ci sono anche quelli più piccoli che vengono spostati a mano con il manubrio. ADR: questo della foto diciamo che viene usato per i percorsi più lunghi per fare più veloce.
ADR: quelli che vanno alla porta 1 ad esempio, ci sono i mulettisti, con il muletto a mano, porta 1 o porta 3. Quelli dello scarico spostano vicino alla macchina da mandare su ai piani.
Ci sono delle macchine che li portano su ai piani.
ADR: se c'è una scatola danneggiata ma la merce non è danneggiata si cambia la scatola e si rimette l'etichetta, lo si può fare anche senza chiamare il responsabile. Se è danneggiato il prodotto bisogna invece chiamare il responsabile”.
Dalle testimonianze e dall'assenza di puntuali contestazioni in fatto delle resistenti sul punto, appare ragionevole ritenere confermato che il ricorrente fosse stato addetto sin dall'inizio del Contr rapporto al reparto “scarico” e che quindi illegittimamente gli aveva riconosciuto l'inferiore 6° livello anziché il 5°, riconosciuto solo dal 1.2.2015, a mansioni invariate. E'
12 evidente che qualora le mansioni svolte siano riconducibili ad un livello superiore non può ritenersi comunque applicabile quello di “ingresso” inferiore. Come già affermato da questo
Tribunale (ex multis sent. 296/2024 del 24.4.2024, RG 1369/2021): “L'estrema difficoltà nell'individuare la corretta qualificazione dei lavoratori che si occupano di “movimentazione della merce”, sta nel fatto che in base al CCNL TML il livello 6J è propedeutico al livello 6°,
a cui si passa automaticamente e il livello 6° lo è rispetto al 5° (pur non essendo previsto contrattualmente alcun passaggio automatico, ma è solo previsto che rientrino nel 5° “attività per abilitarsi alle quali occorre il periodo di pratica di cui alla declaratoria del 6° livello”). Per il livello 6° sono richieste limitate conoscenze professionali mentre per il livello 5° sono richieste adeguate conoscenze professionali;
i livelli “minimi” ed “adeguati” di professionalità dipendono, in buona sostanza, dall'esperienza maturata dal lavoratore, e, quindi, è la medesima distinzione sussistente tra quanti sono neo-assunti (6J) e quanti, di contro, hanno svolto una determinata mansione per diverso tempo (6°). I mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità e i mezzi di sollevamento semplici (citati per il livello 6°) e i transpallets manuali ed elettrici e i carrelli elettrici (citati per il livello 5°) potrebbero essere intesi come
“tecnicamente” equivalenti;
tuttavia la più attenta giurisprudenza , da questo Giudice condivisa (Corte d'Appello di Brescia, sentenza 27/2024 del 15.2.2024) stante la centralità dei profili esemplificativi sulle declaratorie generali nell'ambito dell'interpretazione del CCNL, ha affermato che : «una volta accertato lo svolgimento delle mansioni espressamente enucleate nello specifico profilo professionale proprio del livello che interessa, diventa secondario verificare anche la ricorrenza dei requisiti generali previsti dalla declaratoria del livello medesimo, dovendo ritenersi, salva prova contraria, che le parti stipulanti nell'inserire uno specifico profilo professionale nel livello di riferimento abbiano già operato a monte una valutazione della presenza nelle mansioni del suddetto profilo professionale di tutte le caratteristiche proprie del livello cui il profilo afferisce…La prova delle caratteristiche generali delle mansioni, previste dalla declaratoria del livello di riferimento, serve semmai quando le mansioni in concreto non rientrano in nessuno dei profili professionali esemplificati nel livello o vi rientrano in parte, perché in questo caso la prova di dette caratteristiche giustifica ed è indispensabile per ricondurre le mansioni al livello medesimo
(non rientrando le mansioni concretamente svolte, in tutto o in parte, in nessuno degli specifici profili professionali con riferimento ai quali le parti sociali hanno già stabilito, a monte, la sussistenza di tutte le caratteristiche previste dalla declaratoria generale del livello)…il carrello di sollevamento semplice cui si riferisce il 6° livello, non può che essere
13 un carrello a mano, che si movimenta manualmente, necessariamente più semplice dei transpallet, elettrici e manuali, atteso che questi ultimi sono presi espressamente in considerazione nel superiore 5° livello (è bene precisare che nel precedente di questa Corte, invocato dagli appellanti, è stato riconosciuto il 6° livello ad un lavoratore che pure utilizzava i transpallet, perché lo stesso era nel periodo di addestramento e formazione).»
L'utilizzo del transpallet “su cui si sale su”, dunque rende le mansioni riconducibili al 5° livello”.
Il teste ha riferito: “l'attività di scarico consiste nello scarico della merce che Testimone_4
arriva su bancali da camion provenienti dai nostri stabilimenti. Possono arrivare anche camion con merce di clienti terzi, che ci commissionano il trasporto, previo deposito transitorio di qualche ora nella nostra cella dedicata a tale deposito (quinta cella).
Tutta la merce di viene scaricata da personale interno di Parte_2 Parte_2
Lo scarico della merce destinata alla quinta cella è appaltato allo stesso operatore e
[...]
Contr nel periodo oggetto di causa erano il e CP_5
Lo scarico viene fatto con transpallet elettrico uomo a terra. I bancali di clienti terzi vengono scaricati e portati direttamente nella quinta cella. La merce di viene Parte_2 scaricata da personale della che conferma l'avvenuta ricezione con lo Parte_2
scanner laser, e la merce posizionata in una zona dedicata in prossimità delle porte dove il personale dell'operatore esterno legge visivamente l'etichetta del pallet, dove viene riportata la destinazione del bancale. Nel magazzino ci sono zone convenzionali dove tali bancali devono essere movimentati per le fasi successive. Anche per tale merce l'operatore esterno trasporta il bancale con il transpallet elettrico nella zona indicata sull'etichetta. In questo magazzino la merce viene posizionata a terra”.
In senso analogo il teste “le attività appaltate alla cooperativa per lo scarico Controparte_8
sono di due tipologie: a
L'altra attività riguarda merce che arriva già bollettata (cioè con la destinazione) dai nostri clienti, noi abbiamo dei contratti con aziende terze che utilizzano la nostra struttura di distribuzione per la consegna ai clienti. Per questa merce i soci della coop. scaricano la merce fisicamente dal camion e la vanno ad allocare in apposita area del magazzino in attesa della preparazione della merce per il carico sul camion che la porterà a destinazione. Per la movimentazione della merce i soci della coop. usano transpallet a mano con uomo a terra.
[…]I soci della cooperativa nello scarico recuperano le informazioni dalle etichette che sono apposte sulle casse e in particolare si tratta della coordinata geografica della zona in cui i
14 dipendenti di hanno deciso che debba essere destinata la merce. Si tratta in genere CP_3
di sigle con lettere e numeri che corrispondono a determinate zone del magazzino. In caso di dubbi, per es. se l'etichetta non si legge bene o è staccata, è possibile accedere al computer per controllare la posizione di un determinato prodotto. Comunque i soci della cooperativa non devono utilizzare normalmente il computer per vedere dove allocare la merce”.
Anche l'altro teste di parte ricorrente, di cui sono state acquisite le dichiarazioni Parte_5
rese nel giudizio tra e le resistenti ( non avendo lavorato allo Tes_2 Testimone_5
“scarico” non ha fornito utili elementi di valutazione) ha confermato: “Io prima quando ho iniziato nel 2012 lavoravo alle baie e sono rimasto lì circa un anno e poi sono stato spostato allo scarico ed ho sempre fatto scarico merci fino ad oggi… Nel reparto scarico arriva la merce di altre AIA (Nogarole, Treviso); io guidavo il muletto a mano elettrico, non con uomo
a bordo;
ed anche lui lo guidava;
usavamo anche quelli con telecamera ma sempre senza uomo a bordo. I dipendenti AIA scaricavano il camion e noi portavamo i bancali a pesare.
Guardavamo se il ticket era giusto e se il bancale non era rotto;
se era rotto si tornava indietro a rifare e cambiare il bancale e pesare di nuovo e mettere nuove etichette. C'è un nastro anche da dove vengono le casse e noi le prendiamo a mano e in base al codice mettiamo le casse sul bancale. Ci sono bancali con 32 casse ma anche bancali con 80 casse.
Né io né il ricorrente usavamo il muletto con uomo a bordo”.
Quindi, dagli esami testimoniali non emerge la prova dell'esecuzione di “operazioni delicate e complesse” da eseguirsi con “specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche” (tipiche del
4° livello) o dello svolgimento di “attività esecutive di natura tecnico amministrativa che richiedono una particolare preparazione” (tipiche del 3° livello). I lavoratori addetti al reparto scarico, infatti, si limitano a scaricare la merce fisicamente dal camion e a portarla in apposita area del magazzino in attesa della preparazione per il carico che la porterà a destinazione, utilizzando un transpallet a mano con uomo a terra e “sparando” dei codici a barre con l'apposita pistola ottica ed estraendo dal bancale eventuali casse errate che dovessero essere segnalate sul monitor, senza alcuna discrezionalità e senza alcun intervento sul sistema informatico. La stessa “pesatura” menzionata da alcuni testi non è altro che la già descritta attività di “sparare” i codici presenti sui bancali, tant'è vero che al lavoratore non viene richiesto alcunché, con riferimento a tale presunta pesatura (ad esempio, verificare la correttezza del peso o registrarlo da qualche parte).
8.4. Il ricorrente, attraverso apposita “pistola” individua eventuali errori del carico: in relazione a tale mansione viene invocata a fini qualificatori la nozione di “mappe
15 informatiche”. L'utilizzo di tale espressione ripresa dalla contrattazione collettiva con riferimento ai profili esemplificativi del 3° livello appare del tutto estranea alle mansioni svolte dal ricorrente, soprattutto se si considera che appartengono a tale livello i lavoratori con una specifica formazione o esperienza e che svolgono attività con autonomia operativa;
in tale ottica le operazioni di magazzino con l'utilizzo anche di “mappe informatiche per la gestione fisica delle merci”, si riferisce a ben altri strumenti software, integrati in un sistema gestionale di magazzino, che disegnano e gestiscono digitalmente la disposizione fisica del magazzino, definendo le ubicazioni delle merci, tracciando in tempo reale la posizione delle stesse anche al fine di guidare gli operatori nei percorsi di picking o, facilitando gli inventari, circostanze che nel caso di specie non trovano alcun riscontro. Il riconoscimento del 3° livello si giustifica quando il lavoratore non si limita a seguire le indicazioni della mappa, ma è responsabile dell'analisi, della gestione, o dell'ottimizzazione dei flussi basati sui dati generati dal sistema di mappatura. Ma anche il riconoscimento del 4°livello richiede comunque l'esecuzione di operazioni guidate dalle mappe, che presuppongono una competenza digitale standard, operazioni che nel senso richiesto dalla contrattazione collettiva non vengono poste in essere dal ricorrente che si limita a visualizzare la collocazione della merce.
Anche la tipologia di mezzi utilizzati dal lavoratore, che in ipotesi di inquadramento superiore dovrebbe corrispondere ai “carrelli elevatori di portata inferiore a 30 q.li”, per il riconoscimento del 4° livello e ai “carrelli elevatori di portata superiore a 30 quintali”, per il riconoscimento del 3° livello, non è stata confermata dall'istruttoria in quanto i testi hanno confermato unicamente l'utilizzo di semplici muletti e/o transpallet elettrici.
8.5. Deve quindi essere accolta la domanda volta al riconoscimento del superiore 5° livello limitatamente al periodo iniziale, 1.10.2013-31.1.2015, con conseguente condanna delle resistenti in solido al pagamento delle differenze retributive, sulla base delle ore contabilizzate in buste paga, per un totale (comprensivo anche dell'incidenza su 13^, 14^ e TFR) di Euro
1.835,02 così come da conteggi non puntualmente contestati di cui al doc. 14 allegato al ricorso.
9. Il ricorrente assume di avere fornito la prova del maggior orario di lavoro svolto, sul presupposto che gli orari di lavoro fossero i seguenti: la prima settimana dalle 7,00 alle 15,00, la seconda dalle 10 alle 18,00, la terza dalle 15 all'1, la quarta dalle 7 alle 15,00 e su ciò si fonda lo sviluppo contabile, che non ha tuttavia trovato adeguata conferma istruttoria (test.
Neque: “turni erano su base settimanale e andavano dal lunedì al sabato ed erano: si iniziava alle 5 oppure alle 6 di mattina e si finiva all'una o alle due;
l'altro turno iniziava alle due e
16 finiva alle 23:00; io ed il ricorrente facevamo sia quello al mattino sia quello al pomeriggio
e, se mancava gente, facevamo anche quello di notte che iniziava alle 16 e finiva alla fine del lavoro, alle una o alle due di notte. Sabato l'orario era uguale ma il turno delle 16:00 finiva un po' prima, alle 23:00/24:00 o a volte anche all'una di notte”; teste “Noi iniziamo Pt_6
alle 7 del mattino, ci sono tre turni dalle 7 alle 15 e dalle 10 alle 21 e poi dalle 15 alla chiusura che di regola è a mezzanotte e al lunedì anche oltre mezzanotte, intorno alle 2,00; si lavora anche al sabato con gli stessi turni ma si finisce un po' prima. Anche allo scarico fanno tre turni con gli orari che ho detto, con la precisazione che allo scarico il ricorrente e gli altri iniziano prima di noi intorno alle cinque di mattina e in genere finiscono circa mezz'ora prima di noi. Loro lavorano anche al sabato, ho visto lavorare al sabato anche il ricorrente;
teste “ADR. Si lavora da lunedì al sabato. Abbiamo fatto sempre tre Tes_2 turni. dipende, dalle 5/6/7 fino alle 15. C'è una pausa ogni due ore da 10 minuti. Poi Per_5
c'è chi fa mezz'ora, che viene pagata solo se si fanno 9 ore. Se si fa in un turno di 8 ore ad esempio non viene pagata. Il secondo turno è dalle 13/14/15 fino alle 22/23. Il terzo turno c'è la chiusura ad esempio, chi arriva alle 16/16:30/17 fino alla fine, 1 o 2:30. Dipende. In genere è sempre 1.30 del mattino, a volte anche 2. ADR: i turni cambiano ogni settimana.
ADR dell'avv. Pizzolo: il sabato i turni erano come gli altri giorni, quindi o mattina o pomeriggio o sera. Forse si poteva finire un'oretta prima, ma sostanzialmente è uguale”; teste : “ADR: i turni sono tanti, alle 5 alle 6 alle 7. Normalmente sarebbero tre turni ma Tes_3
non è mai come scritto. Ti possono chiamare alle 6 o alle 7, dipende da chi gestisce i turni. Il turno dura otto ore. Ci sono le pause da 10 minuti. La pausa da 30 minuti si fa solo superando 8 ore e mezza. Poi ci sono alle 13, alle 14, alle 16:30 (per lo scarico e 5^ cella
l'ultimo turno è delle 16:30). C'è anche quello centrale che comincia dopo le 8 di mattina, ti possono chiamare alle 10, o alle 11. Il turno normale è di 8 ore. Poi se c'è bisogno si può rimanere su richiesta del responsabile anche di più, tipo un 'ora un'ora e mezza dipende.
Non avevamo mai un orario giusto. E' raro fare 8 ore e basta. Il turno cambiava settimanalmente. L'orario preciso di inizio veniva detto il giorno prima per quello dopo.
ADR della difesa di parte ricorrente: il sabato gli orari sono diversi. Si finisce anche prima.
L'ultimo turno il sabato è quello delle 14. ADR della difesa di parte ricorrente: la chiusura non si sa mai a che ora. Lo scopri quando sei lì. Magari la macchina che non funziona e porta ai piani. Puoi rimanere fino alle 1, fino alle 2, fino alle 3. Non c'è mai un orario preciso di chiusura. ADR: se va tutto bene, cosa rara, si può finire l'ultimo turno a mezzanotte”; teste “Preciso che non ci sono dei turni di servizio, ci sono ingressi CP_9
17 scaglionati per orario nel corso della giornata in base alle necessità del cantiere di quella giornata… Nel cantiere dobbiamo coprire l'attività dal lunedì al sabato, Parte_2
da prima delle 6 sino a dopo alla mezzanotte. In base al programma settimanale di massima, che può essere aggiustato sulla base delle esigenze del lavoro, ciascun lavoratore sa se deve lavorare al mattino oppure nella fascia pomeridiana o serale. I responsabili di cantiere gestiscono gli orari e quindi gli orari di inizio del lavoro non sono uguali per tutti, nel corso della giornata vi sono vari inizi dell'attività, l'ultimo è alle 18,00. L'attività di svolge su sei giornate, qualcuno fa anche sei giornate, ma i responsabili di cantiere nello sviluppare i turni cercano da dare un giorno di riposo nel corso della settimana. Il conteggio degli orari non è giornaliero ma mensile e quindi alla fine del mese si fa un riepilogo e le ore che eccedono
l'orario mensile sono pagate come straordinario partendo dall'aliquota più alta del mese. I giorni di riposo sono indicati in busta paga come giornate non lavorate. La giornata di martedi è in genere quella con minore lavoro. E' prevista una pausa di dieci minuti ogni due ore e una pausa di mezz'ora per chi supera le otto ore giornaliere”).
In sintesi, non è emersa un'organizzazione del lavoro sulla base di turni stabilmente deliberati e tali da poter ritenere provato un determinato numero di ore di lavoro straordinario, neppure in via di approssimazione. La difficoltà di rintracciare un principio di prova al riguardo è aggravata dalla constatazione della contabilizzazione nelle varie buste paga delle ore di lavoro straordinario;
parte ricorrente, quindi, partendo dalla premessa dall'avvenuto pagamento di ore di lavoro straordinario avrebbe dovuto dimostrare un'eccedenza non contabilizzata, prova che per le ragioni chiarite non è stata offerta.
Si tratta chiaramente di un onere probatorio difficile da assolvere, in quanto implica la prova, settimana per settimana delle ore di lavoro svolto in eccedenza rispetto a quanto contabilizzato. Contr Parte resistente sulla scorta della testimonianza della signora , sostiene che è stata CP_9
raggiunta la prova del pagamento del lavoro straordinario nei termini descritti nella comparsa;
non venivano conteggiate le ore di lavoro eccedenti l'orario di lavoro su base settimanale, in quanto l'eccedenza rispetto alle 39 ore settimanali veniva verificata su base mensile e retribuita con l'applicazione dell'aliquota più alta del mese. E' chiaro che tale criterio, anche nell'ipotesi si ritenesse provata la sua applicazione costante, conduce ad un risultato diverso rispetto al criterio normativamente previsto del calcolo del lavoro straordinario su base settimanale. E, tuttavia, non essendo emersa la prova dello svolgimento di ore di lavoro ulteriori, non solo rispetto al lavoro ordinario, ma anche rispetto a quello straordinario,
18 contabilizzato, non sono ravvisabili gli elementi minimi fattuali e giuridici per l'accoglimento della domanda.
In conclusione, da un lato di si deve prendere atto dell'estrema gravosità dell'onere probatorio di parte ricorrente dall'altro dall'utilizzo di parte della resistente L&P di un criterio di calcolo non previsto dalle fonti normative e contrattuali.
La domanda di accertamento e pagamento del lavoro straordinario non può quindi essere accolta.
10. Sulle somme riconosciute come dovute al ricorrente deve essere accolta la domanda di relativa al beneficio della preventiva escussione. L'art. 29 dlgs 276/2003, Parte_2
nella sua formulazione precedente al 2017, prevedeva che il committente, sebbene obbligato in solido per i trattamenti retributivi, potesse eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatrice e degli eventuali subappaltatori, con l'effetto che l'azione esecutiva contro il committente potrà essere intentata solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatrice e degli eventuali subappaltatori. Il
D.L. n. 25/2017 (convertito dalla L. n. 49/2017) ha successivamente abrogato la disposizione che consentiva al committente di eccepire il beneficio della preventiva escussione. Tuttavia, poiché l'art. 29 è una norma di natura sostanziale (Cass., 4237/2019), le sue modifiche non possono avere portata retroattiva. Deve quindi trovare applicazione il regime di solidarietà vigente al momento dell'insorgenza del credito del lavoratore, incidendo quindi solo sui crediti maturati a partire dal 17 marzo 2017 (data di entrata in vigore del citato decreto-legge).
In tale senso l'eccezione di ATV deve essere accolta.
11. Le spese di lite stante la equivalente reciproca soccombenza, considerando la controvertibilità di parte delle questioni di diritto sottese alla decisione, la non semplice comprensione delle modalità di calcolo della retribuzione adottata dalla cooperativa, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) in parziale accoglimento del ricorso, accerta il diritto del ricorrente all'inquadramento nel 5°livello CCNL TML dal 1.10.2013 al 31.1.2015 sino al riconoscimento contrattuale del predetto livello avvenuto in data 1.2.2015 e condanna le resistenti in
19 solido al pagamento delle differenze retributive maturate, liquidate in Euro 1.835,02 lorde, oltre interessi legali e rivalutazione dalla maturazione al saldo effettivo;
2) riconosce ad il beneficio della preventiva escussione per i crediti Parte_2
del ricorrente maturati prima del 17.3.2017;
3) rigetta tutte le altre domande di cui al ricorso;
4) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Verona, 16.12.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
20
SEZIONE LAVORO
Causa n. 1494/2023
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.
Oggi 16/12/2025, innanzi al giudice dott. Alessandro Gasparini, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'avv. Silvia Rizzo in sostituzione dell'avv. Veggiari
Contr per la parte convenuta l'avv. Serena Biancardi per la parte convenuta l'avv. Gianlivio Fasciano CP_2 per la parte convenuta l'avv. Pizzolo in sostituzione dell'avv. Grigoli CP_3
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice,
i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza. Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del 16/12/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127-bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 1494 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 21/09/2023 avente ad oggetto: socio lavoratore/mansioni superiori/ addetto al reparto “scarico”
/differenze retributive/straordinario/risarcimento danno riduzione orario lavoro da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VEGGIARI Parte_1 C.F._1
AL con il patrocinio dell'avv. VEGGIARI AL, elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. VEGGIARI AL
Email_1
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_4 P.IVA_1 dell'avv. BIANCARDI BERTO SERENA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
Email_2
(C.F. ), Controparte_5 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. FASCIANO GIANLIVIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico Email_3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 P.IVA_3
OL RE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
Email_2
1 Motivi della decisione
1.Il ricorrente ha chiesto al suintestato Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni, formulando quattro distinte domande: “- accertarsi e dichiararsi, per i motivi e le causali di cui al presente ricorso, la simulazione del rapporto associativo intercorso tra il ricorrente e
e conseguentemente, accertarsi la sussistenza tra il ricorrente e Controparte_6 [...]
del solo rapporto di lavoro subordinato a far data dall'assunzione e fino Controparte_6
alla cessazione del rapporto e condannarsi in persona del legale Controparte_6
rappresentante pro-tempore, alla restituzione a favore del ricorrente della somma di € 350,00 indebitamente trattenuta a titolo di “quota sociale”;
- accertarsi, per i motivi e le causali sopra esposte, lo svolgimento da parte del ricorrente di lavoro a tempo pieno per tutto il periodo dall'assunzione alla cessazione del rapporto, o nel diverso periodo accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia e conseguentemente condannarsi le società convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro ex art. 29 d. lgs. 276/2003 e/o 1676 c.c., a pagare a favore del ricorrente la somma di € 13.420,33 o della diversa somma, maggiore o minore, accertata in corso di causa
o ritenuta di giustizia, a titolo di differenze retributive tra le ore di lavoro riconosciute in busta paga e quelle contrattualmente previste e lavorate per il lavoro ordinario a tempo pieno;
- accertarsi, per i motivi e le causali sopra esposte, lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni riconducibili al livello III o, in via subordinata, al livello IV o, in via ulteriormente subordinata, al livello V del C.C.N.L. Trasporto merci e Logistica dalla data di assunzione alla cessazione del rapporto o nel diverso periodo accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia e conseguentemente condannarsi le società convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro ex art. 29 d. lgs. 276/2003 e/o 1676 c.c.,
a pagare a favore del ricorrente la somma di € 21.772,63 o della diversa somma, maggiore o minore, accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, a titolo di differenze retributive tra il livello di inquadramento riconosciuto e quello rivendicato dal lavoratore;
- accertarsi, per i motivi e le causali sopra esposte, lo svolgimento da parte del ricorrente di lavoro straordinario, anche notturno e festivo, e notturno nella misura analiticamente indicata nel presente ricorso e conseguentemente condannarsi le società convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro ex art. 29 d. lgs.
276/2003 e/o 1676 c.c., a pagare a favore del ricorrente la somma di € 23.521,78 o della
2 diversa somma, maggiore o minore, accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, a titolo di maggiorazione per il lavoro straordinario e notturno prestato”.
Il ricorrente conviene in giudizio le persone giuridiche riportate nell'epigrafe della sentenza
(rispettivamente, nelle qualità di datore di lavoro, committente e consorzio responsabile in solido) formalizzando le domande di accertamento della natura del rapporto di lavoro, di riconoscimento di un inquadramento contrattuale superiore, e condanna solidale delle società convenute al pagamento di differenze retributive per superiore inquadramento, per lavoro ordinario, straordinario e notturno.
Il ricorrente ha lavorato nel magazzino di a San Martino Buon Parte_3
Albergo, ininterrottamente, dal 1.10.2013 al 30.06.2022, nel reparto “Scarico, Statico e
Pallettizzazione” ed in particolare allo “Scarico”, alle dipendenze di Controparte_6
(subappaltatrice). operava per conto di CP_6 Controparte_7
appaltatore di ATV.
[...]
Sebbene fosse formalmente socio lavoratore, il ricorrente afferma di essere stato trattato alla stregua di un normale dipendente. Sostiene che il rapporto associativo è simulato poiché non gli sono stati comunicati gli utili/ristorni, non gli è stata consegnata la documentazione obbligatoria (statuto/regolamento), e non ha partecipato alla vita sociale, alle assemblee o alle decisioni aziendali.
Il ricorrente è stato inquadrato, dalla cooperativa resistente L&P, inizialmente, al Livello 6° e successivamente, nonostante svolgesse le medesime mansioni al 5°livello dal 1.2.2015 del
C.C.N.L. Trasporto Merci e Logistica. Egli rivendica, sin dall'inizio del rapporto, un inquadramento superiore, al Livello 3° o, in subordine, al Livello 4° o al Livello 5° (per il periodo in cui è stato inquadrato al 6°livello), asserendo di aver svolto, presso il reparto
“scarico” le seguenti mansioni: ricevere sul rullo i bancali di prodotto pronto per la spedizione, scaricare sul p.c. in dotazione e stampare la bolla di consegna, controllare la qualità e la quantità di prodotto da confezionare, di modo che sia corrispondente alla bolla di consegna, sigillare il bancale con la (un'apposita bandella di plastica di vario spessore Pt_4
e larghezza da applicare sulle scatole per evitare la fuoriuscita di prodotto durante il trasporto)
e apporvi la bolla di consegna e spuntare dal monitor del computer in uso i prodotti confezionati, in modo da “scaricarli” dal magazzino, con l'ausilio e a bordo del carrello elevatore (doc. 7: foto telecamera grande), inforcare i bancali così completati e trasportarli fino alla porta di carico indicata (dalla n. 1 alla n. 21) ad una distanza che va da un minimo di
10 ad un massimo di 50 metri dal rullo ove le casse vengono confezionate. Tale carrello
3 elevatore con uomo a bordo (c.d. ) consente il sollevamento in Persona_1
altezza dei bancali fino a circa 3 metri ed ha una portata fino a 12 quintali (doc. 7bis: foto e targa carrello elevatore con uomo a bordo). Il ricorrente sottolinea che l'attività descritta richiedeva l'interazione con le “mappe informatiche” del magazzino per la gestione fisica delle merci.
Deduce inoltre il ricorrente che il lavoro era organizzato su tre turni a rotazione settimanale
(mattina, pomeriggio, notte), per sei giorni lavorativi (dal lunedì al sabato). L'orario settimanale era pari ad almeno 45 ore (o 51 ore nella settimana del turno notturno) a fronte delle 39 ore contrattualmente previste.
Il ricorrente lamenta il mancato pagamento di ore di lavoro ordinario, spesso retribuite come ferie o permessi mai fruiti, specificando che le ore contrattualmente previste, utilizzando il divisore mensile di 168 ore, non sono state retribuite, lamenta altresì il mancato o parziale pagamento delle maggiorazioni per lavoro straordinario (svolto sistematicamente il sabato) e notturno (eseguito regolarmente tra le 22:00 e le 6:00, per almeno una settimana al mese).
2. costituita tardivamente in data 18.2.2025, eccepisce in via preliminare la CP_6
prescrizione quinquennale per tutte le differenze retributive maturate prima del 04.10.2018
(calcolato a ritroso dalla notifica del ricorso). Questa eccezione si basa sull'orientamento giurisprudenziale pregresso secondo cui il rapporto del socio lavoratore di cooperativa è assistito da garanzia di stabilità, che sarebbe comunque valido nell'ipotesi in cui, regolamento e statuto della cooperativa prevedono che alla risoluzione del rapporto consegua la risoluzione del rapporto associativo, per cui sussisterebbe la tutela legale piena, così come per tutti i rapporti sorti prima dell'entrata in vigore della Legge Fornero. La datrice di lavoro argomenta la legittimità dell'inquadramento del ricorrente prima al 6° (secondo gli accordi) e poi al 5° livello, sostenendo infatti che: le attività descritte dal ricorrente (utilizzo di mezzi di movimentazione, carico e scarico, imballaggio) svolte rientrano perfettamente nel 5° livello del CCNL Logistica. Diversamente, il 4° livello è riservato a lavori delicati e complessi che richiedono tirocinio o corsi di addestramento, mentre il 3° Livello richiede preparazione derivante da diplomi o esperienza qualificata. In dettaglio, l'utilizzo del transpallet elettrico a spinta (che si alza fino a 20 cm da terra) non giustificherebbe l'inquadramento superiore, poiché tale mezzo non richiede alcuna specifica abilitazione o patentino (come richiesto, invece, per i carrelli con uomo a bordo). Ed ancora, il riferimento alle "mappe informatiche"
(previsto nel profilo del 3°Livello) non è pertinente, in quanto tali operazioni venivano svolte
4 Contr esclusivamente dal personale di ATV, mentre l'attività dei soci aveva contenuto prettamente manuale di movimentazione della merce.
Contr Quanto al lavoro ordinario, straordinario e notturno, nega che siano spettanti le correlative differenze retributive, contestando i conteggi del ricorrente. In particolare, quanto al divisore orario di 168 ore, utilizzato dal ricorrente per calcolare le differenze sul lavoro ordinario, sarebbe solo un valore convenzionale per il calcolo della retribuzione oraria, non un orario minimo garantito. La retribuzione è legata al tempo effettivo della prestazione che potrebbe essere legittimamente inferiore anche in ragione delle giornate festive ulteriori rispetto alla domenica.
In merito al lavoro svolto di sabato, osserva che l'art. 9 della Sezione Speciale Cooperazione del CCNL demanda ai regolamenti interni la distribuzione dell'orario di lavoro, compresa l'articolazione settimanale. L'Art. 14 del regolamento interno di L&P prevede la possibilità di distribuire l'orario di lavoro anche su sei giorni lavorativi in relazione alle esigenze del cliente, senza diritto a maggiorazione economica per il sabato. Contr Con riguardo alle maggiorazioni, i prospetti paga mostrerebbero che ha corrisposto regolarmente le maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo e notturno effettivamente prestato, talvolta riconoscendo percentuali più alte (es. +25% per il notturno non compreso in turni avvicendati, +50% per lo straordinario, fino a +75% per lo straordinario notturno festivo). L&P ha calcolato in più le ore straordinarie (1016,25 ore totali) e le ore notturne (436 ore totali) effettivamente prestate dal ricorrente, rimasto assente (ferie, malattia, infortunio e permessi vari) per 2.476,25, essendo rimasto assente (ferie, malattie, infortunio e permessi vari) per 2476,25 ore.
L&P eccepisce inoltre la compensazione impropria fra le differenze retributive eventualmente spettanti e i ristorni: afferma che il ricorrente ha beneficiato dei ristorni sociali (attribuzioni Contr economiche distinte dagli utili) nel corso del rapporto, come risulta dai prospetti paga. chiede che gli importi eventualmente dovuti per differenze retributive siano compensati con i ristorni già percepiti, per evitare un arricchimento senza causa del socio e un indebito squilibrio economico finanziario a danno della società. Parte 3. , ritualmente costituita, contesta tutte le domande del ricorrente, chiedendone l'integrale ripulsa in quanto inammissibili, improponibili e infondate. In via preliminare, eccepisce la prescrizione quinquennale dei crediti. Richiamando la giurisprudenza favorevole
(Cass. n. 17989/2018), il termine decorre in costanza di rapporto per i soci lavoratori di cooperativa, in quanto il loro rapporto è assistito da garanzia di stabilità. Pertanto, il diritto
5 alle differenze retributive maturate prima del 03 ottobre 2018 (data di notifica del ricorso) sarebbe prescritto.
Sostiene che l'inquadramento al 6° Livello è prevista dai dagli accordi collettivi quale inquadramento iniziale ed il passaggio al 5° e' corretto, in quanto le attività del ricorrente rientrano nelle mansioni di "movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità". Svolge, quanto agli altri livelli, 3° e
4°, le medesime considerazioni di L&P.
Analogamente, con riferimento al divisore 168 e al lavoro di sabato, la società committente sviluppa i medesimi argomenti della datrice di lavoro. Rileva, inoltre, in merito agli orari, la loro estrema variabilità, e quindi l'inesistenza della prassi di organizzare il lavoro secondo turni rigidamente prestabiliti. Prova ne sarebbe il riconoscimento per i turni notturni della maggiorazione del 25% (prevista dal CCNL per il lavoro notturno non compreso in turni avvicendati) e non il 15% (richiesto dal ricorrente per i "turni avvicendati").
Parte Infine, eccepisce il beneficio della preventiva escussione del patrimonio di CP_6
e atteso che la norma sulla responsabilità solidale avrebbe natura sostanziale e quindi CP_2
l'abrogazione del beneficio (avvenuta il 17.03.2017) non potrebbe avere effetto retroattivo.
4. si costituisce chiedendo l'integrale rigetto della domanda. Le argomentazioni sono CP_2
ampiamente allineate a quelle di L&P e ATV, vale a dire (eccepita in via preliminare la prescrizione) sono incentrate sulla genuinità dell'appalto, sulla correttezza dell'inquadramento assegnato, sulla variabilità dell'orario di lavoro, sulla distribuzione dell'orario su sei giorni
(dal lunedì al sabato), sul divisore 168.
Quanto alla responsabilità solidale ex art. 29 D.Lgs. 276/03) contesta la richiesta di CP_2
responsabilità solidale per tutte le voci avanzate dal ricorrente. La responsabilità solidale ex art. 29 si applica solo ai "trattamenti retributivi" (es. T.F.R., mensilità aggiuntive), escludendo le somme liquidate a titolo risarcitorio, come l'indennità sostitutiva per ferie o permessi non goduti.
5. Come già rilevato nelle sentenze del 3.11.2025 di questo Tribunale (e ribadito nelle sentenze del 2.12.2025), il presente contenzioso ha carattere seriale e si colloca nell'ambito di un ormai consolidato trend di cause relative agli appalti relativi ai medesimi siti produttivi che periodicamente vengono proposti contro le varie cooperative che si avvicendano;
su richiesta delle parti, sentite all'udienza del 20.2.2025 e rigettata l'istanza ex art. 423 c.p.c. di parte ricorrente, in ragione del fatto che i contenziosi connessi sono instaurati nei confronti delle
6 medesime parti resistenti e con gli stessi difensori, sono stati acquisiti (28.5.2025) i verbali di prova contenenti le seguenti testimonianze:
- nella causa RG 1496/2023 resa il 4.2.2025 e 1744/2023 del 9.4.2025 Parte_5
- nella causa RG 1496/2023 del 4.3.2025. Pt_6
- , udienze del 4.2.2025 e del 5.2.2025 (RG 1111/2023, RG 1633/2023 e RG Testimone_1
1533/2023);
- (RG 1533/2023 udienza del 4.2.2025) Controparte_8
- (RG 1533/2023, udienza del 4.3.2025) Per_2
- (verbale del 26.3.2025 RG 1532/2023) CP_9
- (verbale 2.4.2025 , causa 1495/2023). CP_10 Persona_3
Sono stati sentiti i testimoni e , all'udienza del 28.5.2025. Testimone_2 Tes_3
Terminata l'istruttoria il Giudice ha rinviato per la decisione, concedendo termine per note.
Con riguardo a tali note, va precisato che parte ricorrente deposita nuovi conteggi sulla base dell'orario di lavoro asseritamente provato attraverso la fase di istruzione della causa.
Argomenta l'assolvimento dell'onere della prova sulla base delle dichiarazioni dei testimoni, invocando peraltro il principio di vicinanza della prova e la mancata produzione da parte delle resistenti delle timbrature;
nulla osserva invece in merito al carattere simulato del rapporto associativo.
Le parti resistenti argomentano il mancato assolvimento dell'onere di prova incombente su parte ricorrente, osservando in particolare come dalle deposizioni acquisite (con particolare attenzione alle testimonianze di e ) si possa desumere la variabilità degli orari CP_9 Tes_1 di lavoro e l'insussistenza dei turni così come rigidamente allegati da parte ricorrente.
Sostengono le convenute che dall'istruzione della causa emergerebbe la prova del pagamento dello straordinario, sul presupposto dell'orario settimanale di 39 ore, computando nell'arco mensile unicamente le eccedenze rispetto a tale orario settimanale, con l'applicazione peraltro dell'aliquota percentuale più alta del mese di riferimento.
6.1. Nonostante l'istruzione della causa abbia coinvolto anche la simulazione del rapporto associativo, nessuna ulteriore deduzione sul punto è contenuta nelle note finali di parte ricorrente. Ad ogni buon conto, va evidenziato che a seguito della pronuncia 26958/2025 della Corte di Cassazione pubblica il 7.10.2025 (principio ulteriormente confermato con riferimento al rapporto dei soci lavoratori di cooperativa appaltatrice della medesima committente, dalle sentenze 32118/2025 e 32123/2025 del 10.12.2025), che ha chiarito come anche per i crediti dei soci lavoratori, al pari degli altri dipendenti, la prescrizione non decorra
7 durante il rapporto di lavoro, il tema della simulazione del rapporto associativo non pare supportato da alcun interesse concreto;
il principio affermato dalla Corte, non appare scalfito
Contr dalle ulteriori argomentazioni della difesa di in quanto da un lato il principio affermato dalla giurisprudenza si applica evidentemente a tutti i rapporti di lavoro sorti anche anteriormente alla Legge Fornero, che disciplina tutti i licenziamenti, anche relativi a rapporti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore e dall'altro la pattuizione di clausole nello statuto e nel regolamento non appaiono idonee a modificare il regime legale della prescrizione dei crediti e non comportano certamente alcun automatismo, presupponendo l'esclusione dalla compagine sociale, l'adozione di una delibera (si legge peraltro espressamente nella citata pronuncia 26958/25: “15.- Si può pertanto riconoscere che la legge 142, come novellata dalla
n. legge 30/03, pur confermando l'originaria impostazione dualistica, dei due rapporti giuridici collegati, non accoglie il principio simul stabunt simil cadent;
né questo principio può essere introdotto attraverso la via regolamentare senza che si configuri un vizio di legittimità per alterazione del regime legale delle tutele”).
6.2. Per completezza, va detto che l'istruttoria ha confermato la partecipazione dei soci- lavoratori alle assemblee indette per l'approvazione del bilancio (“Una volta all'anno venivano convocate le assemblee dei soci, venivano convocati tutti e vi era una grande partecipazione con persone che intervenivano anche vivacemente. Io ero presente anche in quanto socio”, test. ) e che i fatti costitutivi a sostegno dell'asserita simulazione non Tes_1
hanno trovato conforto probatorio.
Inoltre, dai cedolini paga a campione prodotti dalla difesa del (doc. 1) gli stessi CP_2
risultano percepiti e sul punto non risultano essere state formulate puntuali contestazioni.
La relativa domanda pertanto deve essere rigettata poiché infondata.
7. Sul diritto al pagamento delle ore di lavoro ordinario svolto, questo Giudice intende dare continuità ai precedenti di questo Tribunale in casi analoghi (sentenze 708 e 709 del
3.11.2025, sentenza 825/2025 del 2.12.2025).
La doglianza di parte ricorrente è duplice. Da un lato, è dedotto che alcune giornate di effettivo lavoro siano state contabilizzate in busta paga come ferie, permessi o assenze non retribuite, dall'altro è argomentato il diritto al pagamento di 168 di lavoro per ciascun mese, indipendentemente dall'effettivo svolgimento del lavoro.
Quanto al primo aspetto della domanda, va premesso che parte ricorrente non specifica le giornate in cui le giornate di ferie o permesso o assenza non retribuita sarebbero in realtà giornate di lavoro effettivo.
8 L'istruttoria svolta non ha consentito di individuare alcun caso di errata (intenzionale o meno) contabilizzazione delle giornate di lavoro.
Su un piano più generale, va detto che non risulta alcun esito istruttorio in tal senso, ossia indicativo di una prassi per la quale le giornate di lavoro erano contabilizzate in modo erroneo.
Secondo parte ricorrente, inoltre, le ore di lavoro effettivo che dovevano essere contabilizzate in ciascun mese corrispondono al divisore 168; l'orario contrattualmente previsto è infatti a tempo pieno e le disposizioni collettive prevedono lo svolgimento di 39 ore di lavoro settimanale.
Sul punto però, ferma restando l'applicazione del divisore 168, è corretto evidenziare che la presenza di festività impedisce in concreto lo svolgimento di lavoro effettivo per 168 giornate, così che solo nei mesi di maggio, luglio, settembre, ottobre può essere effettivamente raggiunto il monte “ore lavoro” rivendicato da parte ricorrente. Se questa premessa è corretta, parte ricorrente avrebbe dovuto evidenziare in modo puntuale l'illegittima riduzione dell'orario di lavoro, relativamente ai singoli mesi, non invece in termini generali assumendo come dovuta la retribuzione correlativa a 168 giorni di lavoro effettivo.
Da un controllo a campione delle buste paga, risulta comunque che nei mesi suindicati, le giornate effettive di lavoro sono pari ad almeno 168.
Sulla questione peraltro del valore 168 quale “orario minimo garantito” mensile di lavoro ordinario, si è già espressa la Corte d'Appello di Venezia (sent. 406/2023, 275/2024 e altre conformi), con un orientamento che allo stato non risulta ancora mutato o sconfessato dalla
Cassazione e a cui quindi questo Giudice intende dare continuità. Secondo tale orientamento l'orario di lavoro è, di norma, di 39 ore a settimana (39 ore settimanali x 4 settimane = 156 ore mensili), mentre 168 è solamente il divisore orario previsto dalla contrattazione per la determinazione della retribuzione oraria a partire dalla retribuzione mensile, ai fini della remunerazione del lavoro straordinario, notturno, ecc.
8.1. Sul diritto al superiore inquadramento, il Tribunale di Verona si è pronunciato con innumerevoli sentenze (oltre quelle già richiamate del 2025, ex multis sent. 302/2024 del
4.5.2024, 295/2024 del 24.4.4024, 294/2024 del 24.4.42024, 227/2024 del 26.3.2024,
680/2023 del 4.3.2024), tutte relative al medesimo appalto, ai medesimi reparti e sostanzialmente alle medesime mansioni, sotto i medesimi profili. In assenza di pronunce di senso contrario, allo stato, anche in grado di appello, questo Giudice intende dare continuità
9 all'orientamento espresso, essendo anche in questo caso le risultanze istruttorie univoche sul punto.
Nel caso di specie, il tema di prova è lo svolgimento di mansioni superiori con diritto all'inquadramento, in via gradata, al 3° livello ovvero al 4° e per un limitato periodo
(1.10.2013- 31.1.2015) al 5° (riconosciuto dal 1.2.2015).
Al 5° livello al quale appartengono i “lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici
e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva”.
La clausola contrattuale menziona i seguenti profili esemplificativi: attività di addetto al magazzino;
attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici;
operazioni semplici di imbragaggio di materiale o merci;
attività di conducenti di macchine operatrici di piccole dimensioni che richiedono normale capacità esecutiva;
attività di preparazione degli ordini (Picking) con conseguente montaggio e riempimento di elementi prefabbricati (casse, gabbie, scatole, pallet, roller, etc.)
e di reggettatura;
manovra di gru che effettuano operazioni di sollevamento, trasporto e deposito di materiali o merci, ovvero operazioni di carico e scarico mezzi anche a bordo di mezzi a conduzione semplice (gru regolate a terra).
Al 3° livello, rivendicato in via principale da parte ricorrente, appartengono i lavoratori che svolgono “attività richiedenti preparazione risultante da diplomi di istituti o centri professionali oppure acquisita attraverso conoscenza diretta mediante una corrispondente esperienza di lavoro che consenta anche di effettuare riparazioni di notevole entità degli impianti, il loro montaggio e smontaggio in dipendenza delle riparazioni stesse. …le mansioni sono svolte con autonomia della esecuzione del lavoro e conseguente variabilità delle condizioni operative che si manifesta nella integrazione o nell'adattamento delle procedure assegnate alle concrete situazioni di lavoro”.
In via subordinata, parte ricorrente avanza la domanda di inquadramento al 4° livello così descritto: “Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche...”.
10 8.2. Dall'istruttoria svolta, così come anche in tutti gli altri precedenti richiamati, e come Contr riconosciuto dalla stessa emerge che le mansioni svolte alle “baie” corrispondono a quelle di cui al 6°livello, mentre quelle svolte alle “porte di carico”, così come quelli svolte nel reparto “scarico”, sono riconducibili a quelle di cui al 5° livello.
Sotto tale profilo, il ricorrente ha in questo ricorso affermato di essere stato sempre addetto al reparto “scarico” e di avere svolto sin dall'assunzione le medesime mansioni.
Il testimone sentito in questo processo all'udienza del 28.5.2025 ha dichiarato: “Ho Tes_2
lavorato per L&P dal 2016 se non ricordo male, comunque sin da quando abbiamo fatto il passaggio da una cooperativa all'altra. Prima lavoravo per la . Io ho lavorato sempre Per_4
nello stesso reparto, scarico. Ho una causa contro le resistenti per differenze retributive. Il ricorrente ha sempre lavorato al reparto scarico con me. Ha toccato anche altri reparti. C'è scarico in cella e c'è altra parte che fa parte dello scarico ma che si chiama congelato.
Sul capitolo 11: nella cella c'è il nastro o meglio i nastri, sono tanti. Il ricorrente ha anche lavorato al nastro. Sul nastro arrivano le casse, ognuna con il suo peso. Dobbiamo sistemare le casse che arrivano sui bancali con i codici diversi, per sistemare o preparare un bancale, con circa 80 casse. (piccole casse). Se sono grandi le casse sono 36. Ogni cassa ha la sua etichetta noi guardiamo l'etichetta e in base a quella sappiamo su quale bancale mettere la cassa.
ADR: le casse che arrivano di seguito sono con tre o quattro codici diversi, noi siamo circa 3
o 4 e ci sono altrettanti bancali su cui smistare le casse.
ADR: se vediamo che la è danneggiata la mettiamo da parte. ADR: se c'è questo Pt_7
problema chiamiamo il capo reparto che ci pensa lui.
Finito il bancale mettiamo la plastica e poi il bancale viene pesato.
Noi usiamo il muletto per spostare il bancale. Dopo arrivano gli altri mulettisti che portano il bancale a pesare. Viene mostrato al teste la foto di cui a pag. 4 del ricorso (lett F.). Sì, usiamo questo carrello per spostare il bancale, lo usa anche il ricorrente.
ADR: usiamo il pc, c'è un programma. ADR: ci serve anche per pesare. Quando c'è tanto casino a pesare ci pensano loro altrimenti lo facciamo noi. ADR: il lavoro consiste in questo caso nello “sparare ogni cassa” per verificare se il bancale è completo e in quel caso metterci l'etichetta con bancale evaso, esce la bolla. A quel punto sulla bolla c'è il numero della porta a cui va portato il bancale. Alla porta il bancale lo portano sempre i carrellisti. I carrellisti usano un muletto con 4 forche e telecamera, sono quelli con cabina, non a bordo e uso anche quello tipo transpallet elettrico che si usa camminando. ADR: i carrelli che si
11 usano sono di tre tipi. Uno è quello della foto, uno è quello con la telecamera ma sempre con uomo fuori e il terzo è tipo quello con la telecamera ma più piccolo non 4 forche ma 2”.
Allo stesso modo il teste : “Ho lavorato da quando L&P è entrata dal 1.10.2013 Tes_3
fino a giugno 2022. Io ho lavorato in vari reparti. Fino al 2016 ho lavorato alle baie. Poi in
5^ cella scarico. Ho fatto causa alle resistenti per differenze retributive. ADR: c'era il ricorrente ha lavorato al nastro, al congelato e anche sul muletto.
Sul capitolo 11: al nastro ci sono le scatole che arrivano dalla produzione, bisogna fare i bancali da 36/40 quelli delle scatole grandi, poi ci sono le scatole piccole che si fanno anche da 80.
ADR: sono tutti codici diversi, ognuno va su un bancale diverso. ADR: ci sono 5 o 10 bancali, dipende da quanti prodotti arrivano. ADR: ci sono sulle etichette dei numeri in base ai quali si individua il bacale. ADR: hanno una lettera e 4 numeri. Poi dello stesso numero possono venire su bancali diversi, si guarda la data di produzione per la scadenza. ADR. Vengono messi insieme quelli con le stesse date.
ADR: i ragazzi sanno già il bancale e sanno quanto devono essere grandi.
ADR: l'operatore usa una pistola per “sparare” ogni cassa.
ADR: c'è la stampante e il pc dove spari le etichette. Viene poi stampato l'elenco e il peso delle casse sparate.
ADR: una volta terminato il bancale si fa un giro di scotch e si manda via.
ADR: si sposta con il muletto, alcuni vanno ai piani altri vanno alle diverse porte.
ADR: viene mostrato il muletto di cui alla foto di pag.
4. Si usa questo muletto ma ci sono anche quelli più piccoli che vengono spostati a mano con il manubrio. ADR: questo della foto diciamo che viene usato per i percorsi più lunghi per fare più veloce.
ADR: quelli che vanno alla porta 1 ad esempio, ci sono i mulettisti, con il muletto a mano, porta 1 o porta 3. Quelli dello scarico spostano vicino alla macchina da mandare su ai piani.
Ci sono delle macchine che li portano su ai piani.
ADR: se c'è una scatola danneggiata ma la merce non è danneggiata si cambia la scatola e si rimette l'etichetta, lo si può fare anche senza chiamare il responsabile. Se è danneggiato il prodotto bisogna invece chiamare il responsabile”.
Dalle testimonianze e dall'assenza di puntuali contestazioni in fatto delle resistenti sul punto, appare ragionevole ritenere confermato che il ricorrente fosse stato addetto sin dall'inizio del Contr rapporto al reparto “scarico” e che quindi illegittimamente gli aveva riconosciuto l'inferiore 6° livello anziché il 5°, riconosciuto solo dal 1.2.2015, a mansioni invariate. E'
12 evidente che qualora le mansioni svolte siano riconducibili ad un livello superiore non può ritenersi comunque applicabile quello di “ingresso” inferiore. Come già affermato da questo
Tribunale (ex multis sent. 296/2024 del 24.4.2024, RG 1369/2021): “L'estrema difficoltà nell'individuare la corretta qualificazione dei lavoratori che si occupano di “movimentazione della merce”, sta nel fatto che in base al CCNL TML il livello 6J è propedeutico al livello 6°,
a cui si passa automaticamente e il livello 6° lo è rispetto al 5° (pur non essendo previsto contrattualmente alcun passaggio automatico, ma è solo previsto che rientrino nel 5° “attività per abilitarsi alle quali occorre il periodo di pratica di cui alla declaratoria del 6° livello”). Per il livello 6° sono richieste limitate conoscenze professionali mentre per il livello 5° sono richieste adeguate conoscenze professionali;
i livelli “minimi” ed “adeguati” di professionalità dipendono, in buona sostanza, dall'esperienza maturata dal lavoratore, e, quindi, è la medesima distinzione sussistente tra quanti sono neo-assunti (6J) e quanti, di contro, hanno svolto una determinata mansione per diverso tempo (6°). I mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità e i mezzi di sollevamento semplici (citati per il livello 6°) e i transpallets manuali ed elettrici e i carrelli elettrici (citati per il livello 5°) potrebbero essere intesi come
“tecnicamente” equivalenti;
tuttavia la più attenta giurisprudenza , da questo Giudice condivisa (Corte d'Appello di Brescia, sentenza 27/2024 del 15.2.2024) stante la centralità dei profili esemplificativi sulle declaratorie generali nell'ambito dell'interpretazione del CCNL, ha affermato che : «una volta accertato lo svolgimento delle mansioni espressamente enucleate nello specifico profilo professionale proprio del livello che interessa, diventa secondario verificare anche la ricorrenza dei requisiti generali previsti dalla declaratoria del livello medesimo, dovendo ritenersi, salva prova contraria, che le parti stipulanti nell'inserire uno specifico profilo professionale nel livello di riferimento abbiano già operato a monte una valutazione della presenza nelle mansioni del suddetto profilo professionale di tutte le caratteristiche proprie del livello cui il profilo afferisce…La prova delle caratteristiche generali delle mansioni, previste dalla declaratoria del livello di riferimento, serve semmai quando le mansioni in concreto non rientrano in nessuno dei profili professionali esemplificati nel livello o vi rientrano in parte, perché in questo caso la prova di dette caratteristiche giustifica ed è indispensabile per ricondurre le mansioni al livello medesimo
(non rientrando le mansioni concretamente svolte, in tutto o in parte, in nessuno degli specifici profili professionali con riferimento ai quali le parti sociali hanno già stabilito, a monte, la sussistenza di tutte le caratteristiche previste dalla declaratoria generale del livello)…il carrello di sollevamento semplice cui si riferisce il 6° livello, non può che essere
13 un carrello a mano, che si movimenta manualmente, necessariamente più semplice dei transpallet, elettrici e manuali, atteso che questi ultimi sono presi espressamente in considerazione nel superiore 5° livello (è bene precisare che nel precedente di questa Corte, invocato dagli appellanti, è stato riconosciuto il 6° livello ad un lavoratore che pure utilizzava i transpallet, perché lo stesso era nel periodo di addestramento e formazione).»
L'utilizzo del transpallet “su cui si sale su”, dunque rende le mansioni riconducibili al 5° livello”.
Il teste ha riferito: “l'attività di scarico consiste nello scarico della merce che Testimone_4
arriva su bancali da camion provenienti dai nostri stabilimenti. Possono arrivare anche camion con merce di clienti terzi, che ci commissionano il trasporto, previo deposito transitorio di qualche ora nella nostra cella dedicata a tale deposito (quinta cella).
Tutta la merce di viene scaricata da personale interno di Parte_2 Parte_2
Lo scarico della merce destinata alla quinta cella è appaltato allo stesso operatore e
[...]
Contr nel periodo oggetto di causa erano il e CP_5
Lo scarico viene fatto con transpallet elettrico uomo a terra. I bancali di clienti terzi vengono scaricati e portati direttamente nella quinta cella. La merce di viene Parte_2 scaricata da personale della che conferma l'avvenuta ricezione con lo Parte_2
scanner laser, e la merce posizionata in una zona dedicata in prossimità delle porte dove il personale dell'operatore esterno legge visivamente l'etichetta del pallet, dove viene riportata la destinazione del bancale. Nel magazzino ci sono zone convenzionali dove tali bancali devono essere movimentati per le fasi successive. Anche per tale merce l'operatore esterno trasporta il bancale con il transpallet elettrico nella zona indicata sull'etichetta. In questo magazzino la merce viene posizionata a terra”.
In senso analogo il teste “le attività appaltate alla cooperativa per lo scarico Controparte_8
sono di due tipologie: a
L'altra attività riguarda merce che arriva già bollettata (cioè con la destinazione) dai nostri clienti, noi abbiamo dei contratti con aziende terze che utilizzano la nostra struttura di distribuzione per la consegna ai clienti. Per questa merce i soci della coop. scaricano la merce fisicamente dal camion e la vanno ad allocare in apposita area del magazzino in attesa della preparazione della merce per il carico sul camion che la porterà a destinazione. Per la movimentazione della merce i soci della coop. usano transpallet a mano con uomo a terra.
[…]I soci della cooperativa nello scarico recuperano le informazioni dalle etichette che sono apposte sulle casse e in particolare si tratta della coordinata geografica della zona in cui i
14 dipendenti di hanno deciso che debba essere destinata la merce. Si tratta in genere CP_3
di sigle con lettere e numeri che corrispondono a determinate zone del magazzino. In caso di dubbi, per es. se l'etichetta non si legge bene o è staccata, è possibile accedere al computer per controllare la posizione di un determinato prodotto. Comunque i soci della cooperativa non devono utilizzare normalmente il computer per vedere dove allocare la merce”.
Anche l'altro teste di parte ricorrente, di cui sono state acquisite le dichiarazioni Parte_5
rese nel giudizio tra e le resistenti ( non avendo lavorato allo Tes_2 Testimone_5
“scarico” non ha fornito utili elementi di valutazione) ha confermato: “Io prima quando ho iniziato nel 2012 lavoravo alle baie e sono rimasto lì circa un anno e poi sono stato spostato allo scarico ed ho sempre fatto scarico merci fino ad oggi… Nel reparto scarico arriva la merce di altre AIA (Nogarole, Treviso); io guidavo il muletto a mano elettrico, non con uomo
a bordo;
ed anche lui lo guidava;
usavamo anche quelli con telecamera ma sempre senza uomo a bordo. I dipendenti AIA scaricavano il camion e noi portavamo i bancali a pesare.
Guardavamo se il ticket era giusto e se il bancale non era rotto;
se era rotto si tornava indietro a rifare e cambiare il bancale e pesare di nuovo e mettere nuove etichette. C'è un nastro anche da dove vengono le casse e noi le prendiamo a mano e in base al codice mettiamo le casse sul bancale. Ci sono bancali con 32 casse ma anche bancali con 80 casse.
Né io né il ricorrente usavamo il muletto con uomo a bordo”.
Quindi, dagli esami testimoniali non emerge la prova dell'esecuzione di “operazioni delicate e complesse” da eseguirsi con “specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche” (tipiche del
4° livello) o dello svolgimento di “attività esecutive di natura tecnico amministrativa che richiedono una particolare preparazione” (tipiche del 3° livello). I lavoratori addetti al reparto scarico, infatti, si limitano a scaricare la merce fisicamente dal camion e a portarla in apposita area del magazzino in attesa della preparazione per il carico che la porterà a destinazione, utilizzando un transpallet a mano con uomo a terra e “sparando” dei codici a barre con l'apposita pistola ottica ed estraendo dal bancale eventuali casse errate che dovessero essere segnalate sul monitor, senza alcuna discrezionalità e senza alcun intervento sul sistema informatico. La stessa “pesatura” menzionata da alcuni testi non è altro che la già descritta attività di “sparare” i codici presenti sui bancali, tant'è vero che al lavoratore non viene richiesto alcunché, con riferimento a tale presunta pesatura (ad esempio, verificare la correttezza del peso o registrarlo da qualche parte).
8.4. Il ricorrente, attraverso apposita “pistola” individua eventuali errori del carico: in relazione a tale mansione viene invocata a fini qualificatori la nozione di “mappe
15 informatiche”. L'utilizzo di tale espressione ripresa dalla contrattazione collettiva con riferimento ai profili esemplificativi del 3° livello appare del tutto estranea alle mansioni svolte dal ricorrente, soprattutto se si considera che appartengono a tale livello i lavoratori con una specifica formazione o esperienza e che svolgono attività con autonomia operativa;
in tale ottica le operazioni di magazzino con l'utilizzo anche di “mappe informatiche per la gestione fisica delle merci”, si riferisce a ben altri strumenti software, integrati in un sistema gestionale di magazzino, che disegnano e gestiscono digitalmente la disposizione fisica del magazzino, definendo le ubicazioni delle merci, tracciando in tempo reale la posizione delle stesse anche al fine di guidare gli operatori nei percorsi di picking o, facilitando gli inventari, circostanze che nel caso di specie non trovano alcun riscontro. Il riconoscimento del 3° livello si giustifica quando il lavoratore non si limita a seguire le indicazioni della mappa, ma è responsabile dell'analisi, della gestione, o dell'ottimizzazione dei flussi basati sui dati generati dal sistema di mappatura. Ma anche il riconoscimento del 4°livello richiede comunque l'esecuzione di operazioni guidate dalle mappe, che presuppongono una competenza digitale standard, operazioni che nel senso richiesto dalla contrattazione collettiva non vengono poste in essere dal ricorrente che si limita a visualizzare la collocazione della merce.
Anche la tipologia di mezzi utilizzati dal lavoratore, che in ipotesi di inquadramento superiore dovrebbe corrispondere ai “carrelli elevatori di portata inferiore a 30 q.li”, per il riconoscimento del 4° livello e ai “carrelli elevatori di portata superiore a 30 quintali”, per il riconoscimento del 3° livello, non è stata confermata dall'istruttoria in quanto i testi hanno confermato unicamente l'utilizzo di semplici muletti e/o transpallet elettrici.
8.5. Deve quindi essere accolta la domanda volta al riconoscimento del superiore 5° livello limitatamente al periodo iniziale, 1.10.2013-31.1.2015, con conseguente condanna delle resistenti in solido al pagamento delle differenze retributive, sulla base delle ore contabilizzate in buste paga, per un totale (comprensivo anche dell'incidenza su 13^, 14^ e TFR) di Euro
1.835,02 così come da conteggi non puntualmente contestati di cui al doc. 14 allegato al ricorso.
9. Il ricorrente assume di avere fornito la prova del maggior orario di lavoro svolto, sul presupposto che gli orari di lavoro fossero i seguenti: la prima settimana dalle 7,00 alle 15,00, la seconda dalle 10 alle 18,00, la terza dalle 15 all'1, la quarta dalle 7 alle 15,00 e su ciò si fonda lo sviluppo contabile, che non ha tuttavia trovato adeguata conferma istruttoria (test.
Neque: “turni erano su base settimanale e andavano dal lunedì al sabato ed erano: si iniziava alle 5 oppure alle 6 di mattina e si finiva all'una o alle due;
l'altro turno iniziava alle due e
16 finiva alle 23:00; io ed il ricorrente facevamo sia quello al mattino sia quello al pomeriggio
e, se mancava gente, facevamo anche quello di notte che iniziava alle 16 e finiva alla fine del lavoro, alle una o alle due di notte. Sabato l'orario era uguale ma il turno delle 16:00 finiva un po' prima, alle 23:00/24:00 o a volte anche all'una di notte”; teste “Noi iniziamo Pt_6
alle 7 del mattino, ci sono tre turni dalle 7 alle 15 e dalle 10 alle 21 e poi dalle 15 alla chiusura che di regola è a mezzanotte e al lunedì anche oltre mezzanotte, intorno alle 2,00; si lavora anche al sabato con gli stessi turni ma si finisce un po' prima. Anche allo scarico fanno tre turni con gli orari che ho detto, con la precisazione che allo scarico il ricorrente e gli altri iniziano prima di noi intorno alle cinque di mattina e in genere finiscono circa mezz'ora prima di noi. Loro lavorano anche al sabato, ho visto lavorare al sabato anche il ricorrente;
teste “ADR. Si lavora da lunedì al sabato. Abbiamo fatto sempre tre Tes_2 turni. dipende, dalle 5/6/7 fino alle 15. C'è una pausa ogni due ore da 10 minuti. Poi Per_5
c'è chi fa mezz'ora, che viene pagata solo se si fanno 9 ore. Se si fa in un turno di 8 ore ad esempio non viene pagata. Il secondo turno è dalle 13/14/15 fino alle 22/23. Il terzo turno c'è la chiusura ad esempio, chi arriva alle 16/16:30/17 fino alla fine, 1 o 2:30. Dipende. In genere è sempre 1.30 del mattino, a volte anche 2. ADR: i turni cambiano ogni settimana.
ADR dell'avv. Pizzolo: il sabato i turni erano come gli altri giorni, quindi o mattina o pomeriggio o sera. Forse si poteva finire un'oretta prima, ma sostanzialmente è uguale”; teste : “ADR: i turni sono tanti, alle 5 alle 6 alle 7. Normalmente sarebbero tre turni ma Tes_3
non è mai come scritto. Ti possono chiamare alle 6 o alle 7, dipende da chi gestisce i turni. Il turno dura otto ore. Ci sono le pause da 10 minuti. La pausa da 30 minuti si fa solo superando 8 ore e mezza. Poi ci sono alle 13, alle 14, alle 16:30 (per lo scarico e 5^ cella
l'ultimo turno è delle 16:30). C'è anche quello centrale che comincia dopo le 8 di mattina, ti possono chiamare alle 10, o alle 11. Il turno normale è di 8 ore. Poi se c'è bisogno si può rimanere su richiesta del responsabile anche di più, tipo un 'ora un'ora e mezza dipende.
Non avevamo mai un orario giusto. E' raro fare 8 ore e basta. Il turno cambiava settimanalmente. L'orario preciso di inizio veniva detto il giorno prima per quello dopo.
ADR della difesa di parte ricorrente: il sabato gli orari sono diversi. Si finisce anche prima.
L'ultimo turno il sabato è quello delle 14. ADR della difesa di parte ricorrente: la chiusura non si sa mai a che ora. Lo scopri quando sei lì. Magari la macchina che non funziona e porta ai piani. Puoi rimanere fino alle 1, fino alle 2, fino alle 3. Non c'è mai un orario preciso di chiusura. ADR: se va tutto bene, cosa rara, si può finire l'ultimo turno a mezzanotte”; teste “Preciso che non ci sono dei turni di servizio, ci sono ingressi CP_9
17 scaglionati per orario nel corso della giornata in base alle necessità del cantiere di quella giornata… Nel cantiere dobbiamo coprire l'attività dal lunedì al sabato, Parte_2
da prima delle 6 sino a dopo alla mezzanotte. In base al programma settimanale di massima, che può essere aggiustato sulla base delle esigenze del lavoro, ciascun lavoratore sa se deve lavorare al mattino oppure nella fascia pomeridiana o serale. I responsabili di cantiere gestiscono gli orari e quindi gli orari di inizio del lavoro non sono uguali per tutti, nel corso della giornata vi sono vari inizi dell'attività, l'ultimo è alle 18,00. L'attività di svolge su sei giornate, qualcuno fa anche sei giornate, ma i responsabili di cantiere nello sviluppare i turni cercano da dare un giorno di riposo nel corso della settimana. Il conteggio degli orari non è giornaliero ma mensile e quindi alla fine del mese si fa un riepilogo e le ore che eccedono
l'orario mensile sono pagate come straordinario partendo dall'aliquota più alta del mese. I giorni di riposo sono indicati in busta paga come giornate non lavorate. La giornata di martedi è in genere quella con minore lavoro. E' prevista una pausa di dieci minuti ogni due ore e una pausa di mezz'ora per chi supera le otto ore giornaliere”).
In sintesi, non è emersa un'organizzazione del lavoro sulla base di turni stabilmente deliberati e tali da poter ritenere provato un determinato numero di ore di lavoro straordinario, neppure in via di approssimazione. La difficoltà di rintracciare un principio di prova al riguardo è aggravata dalla constatazione della contabilizzazione nelle varie buste paga delle ore di lavoro straordinario;
parte ricorrente, quindi, partendo dalla premessa dall'avvenuto pagamento di ore di lavoro straordinario avrebbe dovuto dimostrare un'eccedenza non contabilizzata, prova che per le ragioni chiarite non è stata offerta.
Si tratta chiaramente di un onere probatorio difficile da assolvere, in quanto implica la prova, settimana per settimana delle ore di lavoro svolto in eccedenza rispetto a quanto contabilizzato. Contr Parte resistente sulla scorta della testimonianza della signora , sostiene che è stata CP_9
raggiunta la prova del pagamento del lavoro straordinario nei termini descritti nella comparsa;
non venivano conteggiate le ore di lavoro eccedenti l'orario di lavoro su base settimanale, in quanto l'eccedenza rispetto alle 39 ore settimanali veniva verificata su base mensile e retribuita con l'applicazione dell'aliquota più alta del mese. E' chiaro che tale criterio, anche nell'ipotesi si ritenesse provata la sua applicazione costante, conduce ad un risultato diverso rispetto al criterio normativamente previsto del calcolo del lavoro straordinario su base settimanale. E, tuttavia, non essendo emersa la prova dello svolgimento di ore di lavoro ulteriori, non solo rispetto al lavoro ordinario, ma anche rispetto a quello straordinario,
18 contabilizzato, non sono ravvisabili gli elementi minimi fattuali e giuridici per l'accoglimento della domanda.
In conclusione, da un lato di si deve prendere atto dell'estrema gravosità dell'onere probatorio di parte ricorrente dall'altro dall'utilizzo di parte della resistente L&P di un criterio di calcolo non previsto dalle fonti normative e contrattuali.
La domanda di accertamento e pagamento del lavoro straordinario non può quindi essere accolta.
10. Sulle somme riconosciute come dovute al ricorrente deve essere accolta la domanda di relativa al beneficio della preventiva escussione. L'art. 29 dlgs 276/2003, Parte_2
nella sua formulazione precedente al 2017, prevedeva che il committente, sebbene obbligato in solido per i trattamenti retributivi, potesse eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatrice e degli eventuali subappaltatori, con l'effetto che l'azione esecutiva contro il committente potrà essere intentata solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatrice e degli eventuali subappaltatori. Il
D.L. n. 25/2017 (convertito dalla L. n. 49/2017) ha successivamente abrogato la disposizione che consentiva al committente di eccepire il beneficio della preventiva escussione. Tuttavia, poiché l'art. 29 è una norma di natura sostanziale (Cass., 4237/2019), le sue modifiche non possono avere portata retroattiva. Deve quindi trovare applicazione il regime di solidarietà vigente al momento dell'insorgenza del credito del lavoratore, incidendo quindi solo sui crediti maturati a partire dal 17 marzo 2017 (data di entrata in vigore del citato decreto-legge).
In tale senso l'eccezione di ATV deve essere accolta.
11. Le spese di lite stante la equivalente reciproca soccombenza, considerando la controvertibilità di parte delle questioni di diritto sottese alla decisione, la non semplice comprensione delle modalità di calcolo della retribuzione adottata dalla cooperativa, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) in parziale accoglimento del ricorso, accerta il diritto del ricorrente all'inquadramento nel 5°livello CCNL TML dal 1.10.2013 al 31.1.2015 sino al riconoscimento contrattuale del predetto livello avvenuto in data 1.2.2015 e condanna le resistenti in
19 solido al pagamento delle differenze retributive maturate, liquidate in Euro 1.835,02 lorde, oltre interessi legali e rivalutazione dalla maturazione al saldo effettivo;
2) riconosce ad il beneficio della preventiva escussione per i crediti Parte_2
del ricorrente maturati prima del 17.3.2017;
3) rigetta tutte le altre domande di cui al ricorso;
4) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Verona, 16.12.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
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