Decreto cautelare 24 marzo 2020
Ordinanza collegiale 28 aprile 2020
Ordinanza cautelare 20 ottobre 2020
Sentenza 1 febbraio 2024
Ordinanza cautelare 25 ottobre 2024
Rigetto
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 25/11/2025, n. 9235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9235 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09235/2025REG.PROV.COLL.
N. 07294/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7294 EL 2024, proposto da
C.UT S.r.l., in persona EL legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Achille Ciribè, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero ELl'Agricoltura ELla Sovranità Alimentare e ELle Foreste, in persona EL Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale ELlo Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
ELla sentenza EL Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta Ter, n. 1923 EL 1° febbraio 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio EL Ministero ELl'Agricoltura ELla Sovranità Alimentare e ELle Foreste;
Visti tutti gli atti ELla causa;
Relatore nell'udienza pubblica EL giorno 23 ottobre 2025 il Cons. RO GR;
Viste le conclusioni ELle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Ministero ELle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (ora Ministero ELl'Agricoltura ELla Sovranità Alimentare e ELle Foreste), con provvedimento EL 15 novembre 2019, ha respinto l’istanza con cui la C. UT s.r.l., in data 10 marzo 2015, ha chiesto che il premio di arresto definitivo ELla motobarca Stella EL AR di cui al decreto EL 9 febbraio 2011 sia erogato in suo favore e che la licenza di pesca riguardante la motonave Stella EL AR, nella denegata ipotesi di non accoglimento ELla richiesta di arresto definitivo, sia intestata alla C. UT s.r.l.
Il Tar per il Lazio, Sezione Quinta Ter, con la sentenza n. 1923 EL 1° febbraio 2024, ha respinto il ricorso proposto dall’impresa avverso detta atto, sicché la C. UT s.r.l. ha interposto il presente appello, con cui, ricostruita diffusamente la vicenda fattuale - in cui ha in particolare evidenziato come la richiesta di premio d’arresto avanzata dall’armatore EL peschereccio Stella EL AR, ai sensi degli articoli 156 e 160 EL codice ELla navigazione, non avrebbe potuto essere accolta perché paralizzata dagli effetti giuridici derivanti dalla opposizione alla demolizione EL peschereccio proposta dai suoi creditori - ha articolato i seguenti motivi:
Violazione e mancata applicazione EL disposto degli articoli 156 e 160 EL codice ELla navigazione. Violazione di legge per mancata applicazione degli articoli 112 e 113 c.p.c. Mancata applicazione di norme di diritto. Illogicità manifesta. Contraddittorietà.
Le opposizioni avverso la demolizione EL peschereccio sarebbero state provate e documentate dalla ricorrente previo deposito di copia ELle stesse, per cui il Tar Lazio avrebbe avuto gli elementi per determinare e decidere la infondatezza ed improduttività di effetti giuridici ELla richiesta di premio d’arresto e ritenere la non applicazione EL D.M. 8 agosto 2008 e succ. modifiche in riferimento alla normativa CE. Il Ministero, di conseguenza, illegittimamente non avrebbe accolto la lecita richiesta di riconsegna ELla licenza di pesca EL peschereccio Stella EL AR prima all’armatore e, successivamente, alla C. UT.
Il giudice di prime cure avrebbe omesso di trattare e valutare la inapplicabilità EL DM relativo all’arresto definitivo EL peschereccio, determinando il vizio di omessa pronuncia su un punto decisivo ELla controversia.
Violazione e falsa applicazione di legge. Erronea applicazione ELle norme e dei regolamenti (CE) n.ri 1198/2006 e 498/2007 e EL decreto ministeriale 8 agosto 2008. Violazione di legge per mancata restituzione ELla licenza da pesca EL m/p Stella EL AR. Violazione di legge per mancato accertamento ELl’inapplicabilità EL DM 8 agosto 2008 e Reg. Ce n.ri 1198/2006 e 498/2007. Errore sui presupposti. Mancata applicazione di norme. Illogicità manifesta. Contraddittorietà.
Il Tar non avrebbe individuato il punto focale ELla questione, vale a dire che la ON IO & C. s.n.c., precedente proprietaria EL motopeschereccio, non sarebbe stata in possesso dei requisiti per domandare il premio di arresto e proseguire nell’iter valutativo e conclusivo, stante la pendenza ELle opposizioni alla demolizione EL peschereccio da parte di creditori – Geomarina – Equitalia – INPS.
La richiesta di annullamento EL decreto EL 9 febbraio 2011, per eccesso di potere e violazione di legge, sarebbe fondata per la non applicabilità al caso in esame EL D.M. e regolamento CE e, conseguentemente, la richiesta di riconsegna EL titolo di pesca, prima EL precedente armatore e poi proposta dalla società ricorrente, sarebbe legittima e fondata.
Il provvedimento EL 4 aprile 2014 non avrebbe potuto essere adottato sempre per l’inapplicabilità legislativa EL DM 8 agosto 2008 e, comunque, la ricorrente, entrata in possesso EL diritto EL peschereccio in data 27 giugno 2014, a mezzo di decreto EL GE EL Tribunale di Ascoli Piceno, non avrebbe potuto impugnare il provvedimento EL 4 aprile 2014 che avrebbe estinto ogni diritto relativamente al premio di arresto EL Motopesca Stella EL AR.
Il Ministero ELl'Agricoltura ELla Sovranità Alimentare e ELle Foreste ha formulato plurime eccezioni di inammissibilità e, nel merito, ha analiticamente controdedotto, concludendo per il rigetto ELl’appello.
La C. UT s.r.l. ha depositato memoria di replica.
All’udienza pubblica EL 23 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. L’appello è infondato e va di conseguenza respinto.
3. In limine, occorre rilevare che, con l’istanza EL 15 marzo 2015, respinta con l’impugnato provvedimento EL 15 novembre 2019, la C. UT s.r.l. ha chiesto, in primo luogo, l’erogazione in suo favore EL premio di arresto definitivo, in quanto il natante, come da provvedimento EL Giudice ELl’Esecuzione, non è colpito da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli che possano impedire l’erogazione ed il pagamento EL premio, e solo in subordine ha chiesto che la licenza di pesca sia intestata alla richiedente.
Infatti, la Società ha sostenuto nell’istanza che “avendo acquistato la motobarca è subentrata ad ogni effetto alla richiesta di arresto e quindi ad essere ammessa al premio di arresto definitivo come già accolto”, precisando che, parimenti, ha diritto “nella denegata ipotesi di non accoglimento ELla richiesta e subentro al premio di arresto, di riottenere la licenza da pesca riconsegnata dalla ditta ON IO & C. s.n.c. in ragione EL fatto che la licenza di pesca non è personale ma è esclusivamente rilasciata alla motobarca e non ELl’armatore che ne è solo intestatario fino a quando proprietario EL natante”.
Nel ricorso giurisdizionale, in particolare con il presente ricorso in appello, la C. UT s.r.l. ha cambiato prospettazione, in quanto la richiesta ELla licenza di pesca è divenuto l’effettivo ed unico bene ELla vita cui aspira, censurando proprio l’omessa rilevazione di inapplicabilità alla fattispecie EL D.M. 8 agosto 2008 con conseguente impossibilità di erogazione EL premio di arresto alla propria dante causa per l’opposizione dei creditori.
In altri termini, l’appellante ha dedotto che la richiesta di premio avanzata dal precedente armatore sarebbe stata inammissibile o, comunque, non accoglibile in radice, in quanto paralizzata dagli effetti giuridici derivanti dalle opposizioni alla demolizione EL peschereccio proposte dai suoi creditori, per cui l’impossibilità di accedere al beneficio determinerebbe l’automatica retrocessione EL titolo di pesca, che costituisce il “bene ELla vita” cui aspira l’appellante con il presente giudizio.
4. L’infondatezza ELl’appello nel merito consente di prescindere dall’esame ELle eccezioni in rito formulate dall’Amministrazione appellata.
4.1. Il Tar ha così motivato la propria decisione:
“ Oggetto ELl’impugnativa è la nota con cui il Ministero ha respinto la richiesta inoltrata dalla ricorrente, il 10 marzo 2015, di subentrare nella richiesta di premio di arresto o, in alternativa, nel rilascio ELla licenza di pesca, avendo acquistato la motonave Stella RI dal precedente armatore.
Il diniego si fonda sulla disposta decadenza ELla dante causa, ON IO & C. snc, dal beneficio concesso e sulla ritenuta irrevocabilità ELl’atto di riconsegna EL titolo (licenza di pesca) relativo alla imbarcazione di cui si tratta, con decreto direttoriale EL 4 aprile 2014 mai impugnato.
Nella nota qui gravata il Ministero osserva inoltre che nella relazione di consulenza tecnica redatta nel procedimento svoltosi davanti al giudice ELl’esecuzione si attestava che la società armatrice aveva riconsegnato la licenza di pesca con atto irrevocabile EL 14 marzo 2011.
Con provvedimento EL Direttore Generale ELla Pesca Marittima e ELl’Acquacoltura EL 04 aprile 2014 (prot. 8548), veniva disposta la decadenza ELla ON IO & C. dal benefìcio concesso il 09 febbraio 2011, per l’effetto archiviando la relativa istanza e specifìcando che il titolo non sarebbe stato restituito in quanto - in virtù ELl’art. 6, co. 4, EL DM 08 agosto 2008 - “ ... la riconsegna EL titolo è atto irrevocabile, il titolo viene annullato e la nave viene cancellata dall’archivio licenze (ALP) e dal Registro comunitario”.
Il provvedimento EL 2014 ha così definito la procedura relativa alla motonave con riguardo sia al premio di arresto che alla licenza ed è divenuto inoppugnabile, non essendo mai stato impugnato né dalla dante causa ON né dall’odierna ricorrente.
Il suddetto presupposto EL diniego è incontestato ed è da solo sufficiente a giustificare il provvedimento, né rispetto a detta circostanza la ricorrente allega elementi idonei a superare il principale ostacolo all’accoglimento ELla propria pretesa.
Il primo motivo con cui la ricorrente deduce la violazione ELl’art. 6, comma 4, d.m. 8/8/2008, nella parte in cui dispone che l’irrevocabilità ELla riconsegna EL titolo opererebbe solo in ipotesi di avvenuto pagamento EL premio, avrebbe dovuto essere formulata nei confronti EL decreto EL 4 aprile 2014 (prot. 8548), posto che il presupposto alla base EL diniego impugnato è costituito dalla irrevocabilità EL decreto citato e non la previsione di cui al d.m. 8/8/2008.
Va tuttavia osservato che l’art. 6 EL d.m. citato non condiziona l’irrevocabilità ELla riconsegna EL titolo abilitativo alla pesca al pagamento EL premio per l’arresto.
Ne consegue l’infondatezza ELla doglianza di cui al primo ed anche al secondo motivo di gravame, relativamente alla supposta carenza di motivazione, dovendosi osservare che il riferimento all’inoppugnabilità EL decreto EL 2014, con cui si è stata dichiarata l’irrevocabilità ELla riconsegna EL titolo e la cancellazione ELla nave dall’archivio ELle licenze e dal Registro comunitario, costituisce presupposto di fatto idoneo e sufficiente a motivare il gravato diniego.
Per quanto poi concerne il preteso subentro ELla ricorrente nella concessione EL beneficio per l’arresto definitivo richiesto con istanza EL 27 marzo 2009 dalla originaria proprietà, lo stesso non trova fondamento nella normativa posto che il premio di cui si tratta è volto ad incentivare la cessazione ELl’attività di pesca marittima e non risulta pertanto applicabile a distanza di anni ad una motonave priva dal 2011 di regolare licenza di pesca ed in disarmo dall’11 novembre 2010.
L’art. 2 EL d.m. 8 agosto 2008 al comma 2 prevede che: “Il premio di arresto definitivo è destinato ai proprietari di pescherecci italiani autorizzati all'esercizio ELla pesca marittima”.
Non può pertanto applicarsi ad un peschereccio non autorizzato all’esercizio ELla pesca come era la motonave ELla ricorrente al momento ELla richiesta di subentro nel pagamento EL premio avanzata dalla C. UT.
L’art. 4 EL d.m. specifica ulteriormente che “Le navi per le quali è richiesto il premio di arresto definitivo devono essere in possesso EL titolo abilitativo all'esercizio ELl'attività di pesca in corso di validità”.
La pronuncia di trasferimento ELla proprietà ELla motonave in capo alla ricorrente emessa dal giudice ELl’esecuzione, inoltre, non contiene riferimento alcuno alla facoltà per l’acquirente EL bene di subentrare nelle procedure per le quali il dante causa è decaduto, come sembra ritenere la ricorrente con il richiamo contenuto nella richiesta EL 2 febbraio 2015 alla avvenuta “cancellazione di tutte le iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli gravanti su detta motonave che hanno impedito il pagamento EL premio di arresto definitivo (demolizione EL motopesca)”.
Né l’Amministrazione avrebbe dovuto tenere conto di detta esposizione debitoria EL dante causa nel valutare la domanda di parte ricorrente di subentrare nel premio ovvero di ottenere la riconsegna ELla licenza, trattandosi di aspetti estranei alla valutazione che l’Amministrazione deve compiere nel riscontrare le richieste di cui si tratta e che, in nessun caso, possono determinare il rilascio di un titolo o l’ammissione ad un premio in deroga alla disciplina di legge.
Anche il terzo motivo di censura va quindi respinto poiché infondato.
Solo per completezza si osserva che:
- la ricorrente, al momento in cui ha acquistato la motonave, era nelle condizioni di conoscerne la situazione ovvero che fosse in disarmo dal novembre 2010 e che fosse priva di licenza per averla riconsegnata per l’attuazione ELla misura di arresto definitivo mediante demolizione;
- il d.m. ELl’8 agosto 2008, nel prevedere all’art. 6, comma 3, l’irrevocabilità ELl’atto di riconsegna EL titolo e il suo annullamento, risponde ad una ben precisa esigenza di trasparenza e certezza in un ambito nel quale gli aiuti comunitari previsti in relazione all’arresto ELla imbarcazione non siano distolti dalle specifiche finalità per le quali sono erogati e non diano àdito a fenomeni speculativi, con conseguente non irragionevolezza ELla previsione citata;
- oltre che irritualmente proposte solo con la memoria depositata il 7 ottobre 2020, le censure di incostituzionalità ivi formulate avverso i decreti ministeriali sono inammissibili, avendo ad oggetto atti non suscettibili di formare oggetto di questione di legittimità costituzionale;
- la richiesta di revoca EL decreto n. 1279/AD/08, presentata EL precedente armatore, non è che una istanza di autotutela rispetto alla quale l’Amministrazione non ha obbligo alcuno di provvedere ed è comunque atto inidoneo a sospendere o estinguere l’efficacia EL provvedimento di decadenza dal diritto al premio di arresto definitivo, come anche a determinare la restituzione ELla licenza;
- l’opposizione dei creditori alla demolizione EL natante, come anche il procedimento svoltosi davanti al giudice ELl’esecuzione, non ha avuto effetto alcuno sull’autonomo e distinto procedimento instauratosi e concluso dal Ministero ed avviato con la domanda di arresto definitivo e ELla connessa restituzione ELla licenza di pesca ”.
4.2. I motivi di appello sono infondati, atteso che le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado sono interamente condivisibili.
4.3. Il Ministero ELle politiche agricole alimentari e forestali, con atto EL 9 febbraio 2011, ha comunicato alla ON IO & C. s.n.c. che, con decreto 1279/AD/08, l’istanza riguardante l’arresto definitivo mediante demolizione EL motopeschereccio UE 2868 è stato ammesso al premio di arresto definitivo per un importo di € 265.360,00 comprensivo di quota comunitaria e nazionale.
Con successivo decreto EL 4 aprile 2014, il competente Ministero ha disposto la decadenza ELla ON IO & C. dal beneficio concesso in data 9 febbraio 2011 ed ha archiviato la relativa istanza, specificando che il titolo non sarebbe stato restituito in quanto, in virtù ELl’art. 6, comma 4, EL D.M. 8 agosto 2008, “… la riconsegna EL titolo è atto irrevocabile, il titolo viene annullato e la nave viene cancellata dall’archivio licenze (ALP) e dal Registro comunitario …”.
Il provvedimento impugnato, EL 15 aprile 2019 ha respinto l’istanza presentata il 10 marzo 2015 dalla C. UT s.r.l., in quanto:
- per quel che attiene alla corresponsione EL beneficio di arresto definitivo (di cui ai regolamenti CE n. 1198/2006 e 498/2007 nonché EL DM 8 agosto 2008), avverso il decreto direttoriale EL 4 aprile 2014 non veniva proposta alcuna impugnazione, dovendosi conseguentemente ritenere il medesimo inoppugnabile;
- per quel che attiene alla restituzione ELla licenza di pesca, deve rilevarsi come la Società istante – divenuta proprietaria ELl’unità navale denominata Stella EL AR, giusto decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 27 giugno 2014 all’esito ELla procedura di espropriazione n. 554/2010 – era a conoscenza EL fatto che tale imbarcazione non fosse dotata di titolo autorizzatorio, per averlo il Giudice ELl’Esecuzione evidenziato nell’ordinanza di vendita dal medesimo emessa.
4.4. Il decreto EL 4 aprile 2014, che costituisce l’atto realmente lesivo ELla sfera giuridica prima EL dante causa e poi ELla C. UT, non è stato impugnato, sicché il rapporto pubblicistico è definitivamente dallo stesso disciplinato e rende impossibile la restituzione ELla licenza di pesca; il destino ELle opposizioni proposte dal ceto creditorio non è rilevante a fronte di tale atto di valenza pubblicistica rimasto inoppugnato.
L’art. 160, comma 2, EL codice ELla navigazione recita : “Se, entro sessanta giorni da tale pubblicazione, sono promosse opposizioni dai creditori, ovvero se risulta l' esistenza di diritti reali, o di garanzia sulla nave, l' autorizzazione può essere data solamente dopo che l' opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato, o i creditori siano stati soddisfatti, o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario stesso abbia eseguito le provvidenze disposte dall' autorità marittima o da quella preposta alla navigazione interna per i salari ELl' equipaggio e per le somme dovute all' amministrazione, e dall' autorità giudiziaria, su domanda ELla parte più diligente, per la salvaguardia degli interessi dei creditori” evidenziando che l’interesse alla deduzione ELl’illegittimità ELl’autorizzazione alla demolizione EL naviglio non riguarda che il ceto creditorio ELl’epoca e non esenta dall’applicazione ELle regole EL diritto pubblico generale per l’invalidazione dei provvedimenti amministrativi illegittimi. Va altresì ribadito che la motonave era priva ELla licenza di pesca per cui questo – secondo il giudizio ELl’amministrazione che non può essere rimesso in discussione - consentiva di prescindere dal premio.
La giurisprudenza europea e nazionale hanno costantemente messo in rilievo la necessità che - nell’ottica di una stabilità EL diritto e dei rapporti giuridici - le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l'esaurimento dei mezzi di ricorso disponibili, o dopo la scadenza dei termini previsti per tali ricorsi, non possano più essere rimesse in discussione (Corte giustizia UE sez. X, 6 novembre 2014, n.42; Corte giustizia UE sez. VI, 16 luglio 2020, n. 424) e lo stesso principio, pertanto, riguarda i rapporti esauriti per conseguita inoppugnabilità di un provvedimento autoritativo (ex multis, Cons. Stato, VI; 25 marzo 2025, n. 2451).
Né, la C. UT può dolersi EL fatto che, alla data di adozione ELl’atto e nel termine di impugnabilità ELlo stesso, non era ancora proprietaria EL motopeschereccio, sicché non avrebbe avuto titolo a proporre l’azione di annullamento ELl’atto.
Infatti, chi succede in una posizione giuridica non ha la possibilità di “riaprire” i rapporti giuridici esauriti, di cui è parte il dante causa, per rimetterli in discussione, ma succede nello stato in cui la posizione si trova.
Diversamente opinando, si perverrebbe alla paradossale ed inaccettabile conclusione che, violando la logica EL sistema, i rapporti giuridici di diritto pubblico non potrebbero mai divenire stabili potendo essere messi sempre in discussione da chi succede nella posizione EL destinatario ELl’atto.
4.5. A ciò si aggiunga che, come correttamente evidenziato dal Tar, l’art. 6 EL D.M. 8 agosto 2008 non condiziona l’irrevocabilità ELla riconsegna EL titolo abilitativo alla pesca al pagamento EL premio per l’arresto; l’art. 2 EL detto decreto ministeriale, inoltre, prevede che “Il premio di arresto definitivo è destinato ai proprietari di pescherecci italiani autorizzati all’esercizio ELla pesca marittima”, mentre il peschereccio in discorso non era più autorizzato all’esercizio ELla pesca al momento ELla richiesta di subentro nel pagamento EL premio e ciò conferma, nella specie, l’irrilevanza ELle opposizioni ai sensi artt. 156 e ss. cod. nav.
Il giudice di primo grado, pertanto, non è incorso in alcuna omessa pronuncia in ordine all’applicazione EL DM 8 agosto 2008.
4.6. Per altro verso, che il motopeschereccio Stella EL AR fosse privo EL titolo era circostanza certamente nota all’appellante in quanto, come esposto dall’Amministrazione e non contestato, risultante nell’ordinanza di vendita EL Tribunale di Ascoli Piceno.
Giova considerare, ancora, che nel decreto di trasferimento relativo al giudizio di esecuzione mobiliare n. 554/11, il Tribunale di Ascoli Piceno – visto, tra l’altro, il verbale di vendita con incanto a favore di C. UT s.r.l., che è risultata aggiudicataria EL bene al prezzo di € 29.000, mentre l’imbarcazione era stata stimata in iniziali € 45.000 – il motopeschereccio Stella EL AR è stato trasferito da ON IO & C. s.n.c. a C. UT s.n.c. “nello stato di fatto e diritto in cui si trova”.
Ne consegue che nessun titolo o aspettativa qualificata l’acquirente potesse vantare per la restituzione in suo favore ELla licenza di pesca.
5. In conclusione, per tutto quanto esposto, l’appello è infondato e deve essere respinto.
6. Va da sé che, in relazione alle molteplici specificazioni e puntualizzazioni ELle deduzioni contenute nell’appello e nella successiva memoria, il Collegio ha preso in considerazione, nella motivazione ELla presente sentenza, solo quelle ritenute astrattamente rilevanti ai fini ELla definizione EL giudizio, per cui i profili eventualmente non menzionati si intendono ritenuti privi di sostanziale interesse.
7. Le spese EL giudizio di appello seguono la soccombenza e, liquidate complessivamente in € 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge, sono poste a carico ELl’appellante ed a favore ELl’Amministrazione appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe (R.G. n. 7294 EL 2024).
Condanna l’appellante al pagamento ELle spese EL giudizio di appello, liquidate complessivamente in € 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge, in favore ELl’Amministrazione appellata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio EL giorno 23 ottobre 2025, con l'intervento dei magistrati:
NC ON, Presidente
Stefano Toschei, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
RO GR, Consigliere, Estensore
IO Gallone, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO GR | NC ON |
IL SEGRETARIO