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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/12/2025, n. 7681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7681 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
PROC. N. 3232/2019 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE composta dai Magistrati: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliere
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3232/2019 R.G., vertente tra:
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Leonardo ES,
Appellante
e
, in persona del liquidatore, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Controparte_1
Pellegrino,
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 6284/2019 pubblicata il
25.03.2019.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO chiedeva con ricorso ed otteneva il decreto ingiuntivo nei confronti di Parte_1 CP_1 dell'importo di €.30.454,12 comprensivo di diverse voci di presunto credito, relativo al
[...]
“Contratto Gestore" del 30.5.2013 stipulato tra le parti, avente ad oggetto l'attività di raccolta del gioco lecito e di tutte le attività relative al funzionamento ed al AN in efficienza delle apparecchiature, del quale si deduceva l'inadempimento di quanto alla debenze Controparte_1 della somma indicata.
Pagina 1 In particolare, richiedeva come da comunicazione del 7 Ottobre 2015 i seguenti pagamenti: a) €. 29.380,00 per Nulla osta di AN, b) €. 4333,32 per Riaddebito Sanzioni e Penalità CP_2
c) €. 6783,00 per Sanzioni, d) €. 596,00 per Interessi, deducendo come dalla complessiva somma di
€. 41.092,32 essa veva detratto previa compensazione debiti nei confronti di Pt_1 CP_1
ed esattamente: - €. 2430,30 per “Preu” Prelievo unico erariale - €. 152,26 per Canone - €.
[...]
57,08 per spettanze - €. 8000,00 per deposito cauzionale versato dalla Controparte_1
Proponeva opposizione la contestando ciascuno di tali crediti asseritamente Controparte_1 vantati, e producendo documentazione firmata dall'opposta, o da essa proveniente, che deduceva idonea a provare la infondatezza della richiesta monitoria. Proponeva altresì domanda riconvenzionale, con la quale veniva richiesta la restituzione dell'importo di € 8.000,00 versato a titolo di deposito cauzionale. Con sentenza n. 6284/2019 il Tribunale Civile di Roma, in accoglimento totale dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, condannava la al pagamento della somma di €. Parte_1
8.000,00 (ottomila/00) in favore della con la motivazione che segue: “la domanda Controparte_1 monitoria risulta sfornita di adeguato supporto probatorio e pure contraddetta dalle stesse risultanze documentali versate in atti dalla odierna opposta. Per quanto attiene al credito principale, relativo al costo per il AN del nulla osta di esercizio degli apparecchi - OE (in tal modo la domanda è stata espressamente qualificata in ricorso monitorio), si osserva che lo stesso rendiconto che la ha posto a corredo della domanda monitoria ed a Parte_1 fondamento delle sue pretese reca, sul punto, una creditoria pari allo zero sul punto in questione, ossia sulla rivalsa OE AN (ed anche sul punto della rivalsa OE rilascio), sicché è evidente che, sulla base della documentazione prodotta a corredo della domanda monitoria, il credito principale, come attestato dalla stessa ricorrente, era totalmente insussistente. La domanda monitoria trovava fondamento nel rendiconto allegato al ricorso, ossia il n.2521 del 31.1.2015 che, come sopra detto, in riferimento al OE reca, a carico della odierna opponente, una debitoria pari a zero;
in sede di giudizio di opposizione e modificando il fondamento della propria pretesa, la ha versato in atti il precedente rendiconto n.207291 del 15.9.2015, anteriore di Parte_1 quattro mesi rispetto a quello del gennaio 2016, nel quale, tuttavia, la voce relativa al costo di AN OE, asseritamente pari ad € 29.380,00, risulta pari allo zero sia con riferimento alla rivalsa OE che con riferimento alla rivalsa OE per il AN, sicché non è dato comprendere quale sia l'origine di tale credito che la pretende di riferire al Parte_1 rendiconto del 2015 (peraltro diverso da quello posto a base della domanda monitoria). Ma vi è di più: nell'accordo commerciale dell'ottobre 2013, stipulato tra le odierne contendenti e la
[...]
al punto 7 veniva espressamente previsto, con riferimento al nulla osta "...costo OE a Parte_2 carico del Concessionario" (ossia della , senza alcuna distinzione (come preteso da Parte_1 parte opposta) ai soli 100 apparecchi di cui al precedente punto 5 e senza alcuna specificazione se l'accollo del costo dei nulla osta facesse riferimento a quelli nuovi della o a Parte_2 quelli della odierna opponente. In presenza di detta clausola contrattuale, risulta palese la non debenza di quanto addebitato dalla a titolo di costo per il AN del nulla Parte_1 osta di esercizio degli apparecchi - OE;
nemmeno sono dovuti eventuali interessi e sanzioni, ai sensi del punto 3 che prevede l'azzeramento di sanzioni ed interessi per ritardato versamento in carico alla (si sottolinea che le sanzioni ed interessi sono pure riportate allo zero Controparte_1 nei rendiconti versati in atti dalla società opposta). Per quanto attiene alla pretesa creditoria di riaddebito di sanzioni e penalità asseritamente pagate dalla alla si osserva Parte_1 CP_2 in primo luogo che non vi è valida prova in atti circa l'effettivo pagamento dei relativi esborsi da
Pagina 2 parte di quest'ultima (stante la palese inattendibilità dei modelli F24 versati in atti); in secondo luogo si evidenzia che, in ordine alle sanzioni amministrative, la solidarietà si configura soltanto nei casi previsti dalla legge, dovendo in tutti gli altri casi ciascuno rispondere in proprio senza azione di regresso nei confronti dell'altro soggetto obbligato. Risulta, infine, fondata la domanda riconvenzionale spiegata da parte opponente in ordine alla restituzione dell'importo di € 8.000,00 versato a titolo di deposito cauzionale;
sulla debenza di tale importo vi è pieno riconoscimento di debito da parte della stessa che ebbe a compensarlo con il suo preteso maggior Parte_1 credito azionato in via monitoria. Deve, pertanto, in accoglimento dell'opposizione e previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, essere pronunciata condanna della al pagamento, in Parte_1 favore di controparte, del complessivo importo di € 8.000,00, oltre agli interessi legali dalla data della domanda e fino all'effettivo soddisfo". Ha proposto appello la contestando la sentenza di primo grado con i motivi di Parte_1 seguito indicati, e concludendo per l'accoglimento dell'appello, con la condanna della parte appellata al pagamento della somma di € 30.454,12, ovvero la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori. Si è costituita la , chiedendo il rigetto dell'appello in quanto Controparte_1 infondato. All'esito dell'udienza cartolare del 29 maggio 2025, con ordinanza del 30 maggio 2025 la causa è stata assegnata in decisione. Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'erronea valutazione delle prove con riguardo alla debenza del costo per il AN del nulla osta di esercizio. In particolare, il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che dalla documentazione prodotta non fosse possibile ravvisare la prova e l'origine del credito vantato, poiché avrebbe dovuto prendere in considerazione il rendiconto contabile n. 207291 del 15 settembre 2015. Il motivo è infondato. Ed infatti, nel rendiconto contabile n. 2521 del 31.1.2016, contenuto nel fascicolo monitorio risulta, come già rilevato dal primo giudice, alla pagina due, in corrispondenza della riga “Rivalsa Noe” (nulla osta esercizio), riportata una posizione debitoria corrispondente a € 0,00. Con riguardo al rendiconto del 15 settembre 2015, invocato da parte appellante a sostegno dell'appello, deve osservarsi come in questo caso sia poi completamente assente qualsiasi riferimento alla voce “Rivalsa Noe”, per cui lo stesso si rivela inidoneo a provare la sussistenza di detto debito di parte appellata. Peraltro, essendo il documento contabile del 31.1.2016 (da cui non risulta alcun debito a titolo di
“nulla osta esercizio”) successivo al documento del 15 settembre 2015, quest'ultimo non sarebbe comunque idoneo a provare il debito, in quanto superato dal successivo rendiconto del 31.1.2016, da cui il debito come detto non risulta. Peraltro, a fronte di questa valutazione già emergente dalla motivazione della sentenza di primo grado, nessuna specifica e diversa valutazione e contestazione emerge nell'atto di appello, che si limita sotto questo profilo solo ad invocare la rilevanza esclusivamente del rendiconto del 15 settembre 2015. Con il secondo motivo viene lamentata l'erronea interpretazione dell'accordo commerciale dell'ottobre 2013, nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto il costo del OE (Nulla osta di esercizio) a carico del concessionario. Il motivo resta assorbito per effetto del rigetto nel merito del primo motivo, per cui non risulta comunque provata la debenza di alcuna delle somme richieste dalla Parte_1
Pagina 3 Con il terzo motivo di appello, l'appellante censura l'esclusione dell'addebito delle sanzioni in capo alla . In particolare la avrebbe pagato la sanzione Controparte_1 Pt_1 irrogata dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato – ufficio regionale per la Puglia come conseguenza dei gravi inadempimenti imputabili alla Controparte_1
Sulla questione, il tribunale ha così statuito: “per quanto attiene alla pretesa creditoria di riaddebito di sanzioni e penalità asseritamente pagate dalla alla si osserva Parte_1 CP_2 in primo luogo che non vi è valida prova in atti circa l'effettivo pagamento dei relativi esborsi da parte di quest'ultima (stante la palese inattendibilità dei modelli F24 versati in atti); in secondo luogo si evidenzia che, in ordine alle sanzioni amministrative, la solidarietà si configura soltanto nei casi previsti dalla legge, dovendo in tutti gli altri casi ciascuno rispondere in proprio senza azione di regresso nei confronti dell'altro soggetto obbligato”. Deduce invece l'appellante che la documentazione prodotta in giudizio attesterebbe l'effettivo pagamento delle sanzioni da parte della e che, poiché tali sanzioni traevano origine Parte_1 da inadempimenti imputabili alla quest'ultima solo avrebbe dovuto sostenerne il CP_1 relativo onere economico. Il motivo è infondato. Ed invero, va in primo luogo osservato che – come rilevato dall'appellato - il medesimo rendiconto contabile n. 2521 del 31.1.2016 citato sopra riporta, a pagina 2, una situazione debitoria pari a € 0,00 anche nella riga dedicata alle “Sanzioni”. Va inoltre sottolineato che correttamente il primo giudice ha ritenuto gli F24 invocati a sostegno della domanda di riaddebito delle sanzioni risultino inadeguati a provare l'avvenuto pagamento, sia la inattendibilità per le correzioni a penna sulla data, sia per la mancanza di firma leggibile quanto alla asserita autorizzazione all'addebito “su conto corrente codice IBAN”, sia per la mancanza di alcuna indicazione di detto codice IBAN, ovvero di alcun timbro bancario che attesti la ricezione e la effettuazione di detto asserito ordine. Con il quarto motivo, l'appellante deduce la erroneità della sentenza laddove ha accolto la domanda riconvenzionale spiegata dalla con riguardo alla restituzione del deposito CP_1 cauzionale. Sul punto, il tribunale in particolare ha rilevato che sussiste il riconoscimento del debito da parte di che aveva dichiarato di aver portato in compensazione detto debito con il suo Parte_1 credito asseritamente esistente (per cui, ritenuto che il credito di non era stato Parte_1 provato, alcuna compensazione poteva essere eccepita, così riconoscendo la debenza della somma di euro 8.000 oggetto della domanda riconvenzionale). L'appellante deduce invece che a norma di contratto, art. 10.3 «Il deposito cauzionale verrà restituito, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1851 cod. civ., al Gestore ove riscontrato l'integrale adempimento alle obbligazioni scaturenti dal presente Contratto». E quindi che solo a fronte dell'integrale adempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto la sarebbe Pt_1 stata tenuta a tale restituzione. Il motivo è infondato: la infatti, non ha provato per quanto detto sopra, alcun Parte_1 inadempimento contrattuale da parte della ed è dunque tenuta alla restituzione del Controparte_1 deposito cauzionale. I motivi di appello non appaiono quindi fondati, e va integralmente confermata la decisione del giudice di primo grado.
Pagina 4 Le spese del grado seguono la soccombenza, e si liquidano in misura inferiore ai valori medi tenuto conto della non complessità delle questioni trattate.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: rigetta l'appello, condanna al pagamento delle spese del presente grado, che liquida in complessivi € Parte_1
5.000,00 oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%, con attribuzione al procuratore costituito avv. Fabio Pellegrino, per dichiarazione di anticipo.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Roma, 3 dicembre 2025
La Cons. est. La Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Dott.ssa Marianna D'Avino
SENTENZA REDATTA CON LA COLLABORAZIONE DEL MAGISTRATO ORDINARIO IN
TIROCINIO DR. FRANCESCO GRASSELLI
Pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE composta dai Magistrati: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliere
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3232/2019 R.G., vertente tra:
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Leonardo ES,
Appellante
e
, in persona del liquidatore, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Controparte_1
Pellegrino,
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 6284/2019 pubblicata il
25.03.2019.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO chiedeva con ricorso ed otteneva il decreto ingiuntivo nei confronti di Parte_1 CP_1 dell'importo di €.30.454,12 comprensivo di diverse voci di presunto credito, relativo al
[...]
“Contratto Gestore" del 30.5.2013 stipulato tra le parti, avente ad oggetto l'attività di raccolta del gioco lecito e di tutte le attività relative al funzionamento ed al AN in efficienza delle apparecchiature, del quale si deduceva l'inadempimento di quanto alla debenze Controparte_1 della somma indicata.
Pagina 1 In particolare, richiedeva come da comunicazione del 7 Ottobre 2015 i seguenti pagamenti: a) €. 29.380,00 per Nulla osta di AN, b) €. 4333,32 per Riaddebito Sanzioni e Penalità CP_2
c) €. 6783,00 per Sanzioni, d) €. 596,00 per Interessi, deducendo come dalla complessiva somma di
€. 41.092,32 essa veva detratto previa compensazione debiti nei confronti di Pt_1 CP_1
ed esattamente: - €. 2430,30 per “Preu” Prelievo unico erariale - €. 152,26 per Canone - €.
[...]
57,08 per spettanze - €. 8000,00 per deposito cauzionale versato dalla Controparte_1
Proponeva opposizione la contestando ciascuno di tali crediti asseritamente Controparte_1 vantati, e producendo documentazione firmata dall'opposta, o da essa proveniente, che deduceva idonea a provare la infondatezza della richiesta monitoria. Proponeva altresì domanda riconvenzionale, con la quale veniva richiesta la restituzione dell'importo di € 8.000,00 versato a titolo di deposito cauzionale. Con sentenza n. 6284/2019 il Tribunale Civile di Roma, in accoglimento totale dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, condannava la al pagamento della somma di €. Parte_1
8.000,00 (ottomila/00) in favore della con la motivazione che segue: “la domanda Controparte_1 monitoria risulta sfornita di adeguato supporto probatorio e pure contraddetta dalle stesse risultanze documentali versate in atti dalla odierna opposta. Per quanto attiene al credito principale, relativo al costo per il AN del nulla osta di esercizio degli apparecchi - OE (in tal modo la domanda è stata espressamente qualificata in ricorso monitorio), si osserva che lo stesso rendiconto che la ha posto a corredo della domanda monitoria ed a Parte_1 fondamento delle sue pretese reca, sul punto, una creditoria pari allo zero sul punto in questione, ossia sulla rivalsa OE AN (ed anche sul punto della rivalsa OE rilascio), sicché è evidente che, sulla base della documentazione prodotta a corredo della domanda monitoria, il credito principale, come attestato dalla stessa ricorrente, era totalmente insussistente. La domanda monitoria trovava fondamento nel rendiconto allegato al ricorso, ossia il n.2521 del 31.1.2015 che, come sopra detto, in riferimento al OE reca, a carico della odierna opponente, una debitoria pari a zero;
in sede di giudizio di opposizione e modificando il fondamento della propria pretesa, la ha versato in atti il precedente rendiconto n.207291 del 15.9.2015, anteriore di Parte_1 quattro mesi rispetto a quello del gennaio 2016, nel quale, tuttavia, la voce relativa al costo di AN OE, asseritamente pari ad € 29.380,00, risulta pari allo zero sia con riferimento alla rivalsa OE che con riferimento alla rivalsa OE per il AN, sicché non è dato comprendere quale sia l'origine di tale credito che la pretende di riferire al Parte_1 rendiconto del 2015 (peraltro diverso da quello posto a base della domanda monitoria). Ma vi è di più: nell'accordo commerciale dell'ottobre 2013, stipulato tra le odierne contendenti e la
[...]
al punto 7 veniva espressamente previsto, con riferimento al nulla osta "...costo OE a Parte_2 carico del Concessionario" (ossia della , senza alcuna distinzione (come preteso da Parte_1 parte opposta) ai soli 100 apparecchi di cui al precedente punto 5 e senza alcuna specificazione se l'accollo del costo dei nulla osta facesse riferimento a quelli nuovi della o a Parte_2 quelli della odierna opponente. In presenza di detta clausola contrattuale, risulta palese la non debenza di quanto addebitato dalla a titolo di costo per il AN del nulla Parte_1 osta di esercizio degli apparecchi - OE;
nemmeno sono dovuti eventuali interessi e sanzioni, ai sensi del punto 3 che prevede l'azzeramento di sanzioni ed interessi per ritardato versamento in carico alla (si sottolinea che le sanzioni ed interessi sono pure riportate allo zero Controparte_1 nei rendiconti versati in atti dalla società opposta). Per quanto attiene alla pretesa creditoria di riaddebito di sanzioni e penalità asseritamente pagate dalla alla si osserva Parte_1 CP_2 in primo luogo che non vi è valida prova in atti circa l'effettivo pagamento dei relativi esborsi da
Pagina 2 parte di quest'ultima (stante la palese inattendibilità dei modelli F24 versati in atti); in secondo luogo si evidenzia che, in ordine alle sanzioni amministrative, la solidarietà si configura soltanto nei casi previsti dalla legge, dovendo in tutti gli altri casi ciascuno rispondere in proprio senza azione di regresso nei confronti dell'altro soggetto obbligato. Risulta, infine, fondata la domanda riconvenzionale spiegata da parte opponente in ordine alla restituzione dell'importo di € 8.000,00 versato a titolo di deposito cauzionale;
sulla debenza di tale importo vi è pieno riconoscimento di debito da parte della stessa che ebbe a compensarlo con il suo preteso maggior Parte_1 credito azionato in via monitoria. Deve, pertanto, in accoglimento dell'opposizione e previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, essere pronunciata condanna della al pagamento, in Parte_1 favore di controparte, del complessivo importo di € 8.000,00, oltre agli interessi legali dalla data della domanda e fino all'effettivo soddisfo". Ha proposto appello la contestando la sentenza di primo grado con i motivi di Parte_1 seguito indicati, e concludendo per l'accoglimento dell'appello, con la condanna della parte appellata al pagamento della somma di € 30.454,12, ovvero la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori. Si è costituita la , chiedendo il rigetto dell'appello in quanto Controparte_1 infondato. All'esito dell'udienza cartolare del 29 maggio 2025, con ordinanza del 30 maggio 2025 la causa è stata assegnata in decisione. Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'erronea valutazione delle prove con riguardo alla debenza del costo per il AN del nulla osta di esercizio. In particolare, il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che dalla documentazione prodotta non fosse possibile ravvisare la prova e l'origine del credito vantato, poiché avrebbe dovuto prendere in considerazione il rendiconto contabile n. 207291 del 15 settembre 2015. Il motivo è infondato. Ed infatti, nel rendiconto contabile n. 2521 del 31.1.2016, contenuto nel fascicolo monitorio risulta, come già rilevato dal primo giudice, alla pagina due, in corrispondenza della riga “Rivalsa Noe” (nulla osta esercizio), riportata una posizione debitoria corrispondente a € 0,00. Con riguardo al rendiconto del 15 settembre 2015, invocato da parte appellante a sostegno dell'appello, deve osservarsi come in questo caso sia poi completamente assente qualsiasi riferimento alla voce “Rivalsa Noe”, per cui lo stesso si rivela inidoneo a provare la sussistenza di detto debito di parte appellata. Peraltro, essendo il documento contabile del 31.1.2016 (da cui non risulta alcun debito a titolo di
“nulla osta esercizio”) successivo al documento del 15 settembre 2015, quest'ultimo non sarebbe comunque idoneo a provare il debito, in quanto superato dal successivo rendiconto del 31.1.2016, da cui il debito come detto non risulta. Peraltro, a fronte di questa valutazione già emergente dalla motivazione della sentenza di primo grado, nessuna specifica e diversa valutazione e contestazione emerge nell'atto di appello, che si limita sotto questo profilo solo ad invocare la rilevanza esclusivamente del rendiconto del 15 settembre 2015. Con il secondo motivo viene lamentata l'erronea interpretazione dell'accordo commerciale dell'ottobre 2013, nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto il costo del OE (Nulla osta di esercizio) a carico del concessionario. Il motivo resta assorbito per effetto del rigetto nel merito del primo motivo, per cui non risulta comunque provata la debenza di alcuna delle somme richieste dalla Parte_1
Pagina 3 Con il terzo motivo di appello, l'appellante censura l'esclusione dell'addebito delle sanzioni in capo alla . In particolare la avrebbe pagato la sanzione Controparte_1 Pt_1 irrogata dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato – ufficio regionale per la Puglia come conseguenza dei gravi inadempimenti imputabili alla Controparte_1
Sulla questione, il tribunale ha così statuito: “per quanto attiene alla pretesa creditoria di riaddebito di sanzioni e penalità asseritamente pagate dalla alla si osserva Parte_1 CP_2 in primo luogo che non vi è valida prova in atti circa l'effettivo pagamento dei relativi esborsi da parte di quest'ultima (stante la palese inattendibilità dei modelli F24 versati in atti); in secondo luogo si evidenzia che, in ordine alle sanzioni amministrative, la solidarietà si configura soltanto nei casi previsti dalla legge, dovendo in tutti gli altri casi ciascuno rispondere in proprio senza azione di regresso nei confronti dell'altro soggetto obbligato”. Deduce invece l'appellante che la documentazione prodotta in giudizio attesterebbe l'effettivo pagamento delle sanzioni da parte della e che, poiché tali sanzioni traevano origine Parte_1 da inadempimenti imputabili alla quest'ultima solo avrebbe dovuto sostenerne il CP_1 relativo onere economico. Il motivo è infondato. Ed invero, va in primo luogo osservato che – come rilevato dall'appellato - il medesimo rendiconto contabile n. 2521 del 31.1.2016 citato sopra riporta, a pagina 2, una situazione debitoria pari a € 0,00 anche nella riga dedicata alle “Sanzioni”. Va inoltre sottolineato che correttamente il primo giudice ha ritenuto gli F24 invocati a sostegno della domanda di riaddebito delle sanzioni risultino inadeguati a provare l'avvenuto pagamento, sia la inattendibilità per le correzioni a penna sulla data, sia per la mancanza di firma leggibile quanto alla asserita autorizzazione all'addebito “su conto corrente codice IBAN”, sia per la mancanza di alcuna indicazione di detto codice IBAN, ovvero di alcun timbro bancario che attesti la ricezione e la effettuazione di detto asserito ordine. Con il quarto motivo, l'appellante deduce la erroneità della sentenza laddove ha accolto la domanda riconvenzionale spiegata dalla con riguardo alla restituzione del deposito CP_1 cauzionale. Sul punto, il tribunale in particolare ha rilevato che sussiste il riconoscimento del debito da parte di che aveva dichiarato di aver portato in compensazione detto debito con il suo Parte_1 credito asseritamente esistente (per cui, ritenuto che il credito di non era stato Parte_1 provato, alcuna compensazione poteva essere eccepita, così riconoscendo la debenza della somma di euro 8.000 oggetto della domanda riconvenzionale). L'appellante deduce invece che a norma di contratto, art. 10.3 «Il deposito cauzionale verrà restituito, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1851 cod. civ., al Gestore ove riscontrato l'integrale adempimento alle obbligazioni scaturenti dal presente Contratto». E quindi che solo a fronte dell'integrale adempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto la sarebbe Pt_1 stata tenuta a tale restituzione. Il motivo è infondato: la infatti, non ha provato per quanto detto sopra, alcun Parte_1 inadempimento contrattuale da parte della ed è dunque tenuta alla restituzione del Controparte_1 deposito cauzionale. I motivi di appello non appaiono quindi fondati, e va integralmente confermata la decisione del giudice di primo grado.
Pagina 4 Le spese del grado seguono la soccombenza, e si liquidano in misura inferiore ai valori medi tenuto conto della non complessità delle questioni trattate.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: rigetta l'appello, condanna al pagamento delle spese del presente grado, che liquida in complessivi € Parte_1
5.000,00 oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%, con attribuzione al procuratore costituito avv. Fabio Pellegrino, per dichiarazione di anticipo.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Roma, 3 dicembre 2025
La Cons. est. La Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Dott.ssa Marianna D'Avino
SENTENZA REDATTA CON LA COLLABORAZIONE DEL MAGISTRATO ORDINARIO IN
TIROCINIO DR. FRANCESCO GRASSELLI
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