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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 01/10/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI in funzione di Giudice del Lavoro
Il Giudice dott.ssa Elena GIUPPI all'esito della discussione all'udienza del 24.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n.332/2025 R.G., discussa alla medesima udienza, promossa da:
(c.f. ), rappresentato difeso, dall'avv. Simone Parte_1 C.F._1
D'Angelo (c.f. ) e dall'avv. Mario La Magna (c.f. C.F._2
), elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Pozzuoli (NA), C.F._3
al Corso Umberto I, 157, ricorrente contro
(c.f. ), rappresentata e difesa, Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Fiorenza Solaini (c.f. ), elettivamente domiciliata, in Ravenna, Via C.F._4
G. Bovini n.35, resistente nonché contro
(c.f. , Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso, dall'avvocato Mario Roberto Tarzia (c.f. , C.F._5
elettivamente domicilio in Lodi, via Besana n.4 resistente
Conclusioni per il sig. Pt_1
“1-) accogliere il presente ricorso;
2-) con vittoria di spese, con attribuzione;
3-) emettere ogni altro provvedimento conseguenziale”.
Conclusioni per Controparte_1 “In via preliminare: dichiarare la nullità della costituzione di parte ricorrente stante il difetto di procura ad litem;
Ancora in via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione passiva di
per tutto ciò che concerne la notifica degli avvisi di addebito e Controparte_1 per l'asserita intervenuta prescrizione del credito contributivo prima della sua iscrizione a ruolo;
Nel merito: respingere l'opposizione all'intimazione di pagamento n. 07120259013901052000, avanzata da nei confronti di in quanto infondata Parte_1 Controparte_1
in fatto ed in diritto;
In via subordinata: in caso di soccombenza, dichiarare comunque tenuta CP_2
a manlevare dagli effetti pregiudizievoli della sentenza, anche in Controparte_1
punto di condanna alle spese di lite, stante la regolarità/correttezza dell'operato del
Concessionario. Con condanna del ricorrente alla refusione delle spese del giudizio da distrarsi in favore dello scrivente difensore che si dichiara sin d'ora antistatario”.
Conclusioni per CP_2
“In via pregiudiziale e/ o preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' CP_2 estromettendo l'Istituto dal giudizio e l'avversa opposizione inammissibile in quanto tardiva ex art.
617 e 618 bis c.p.c., e/o comunque rigettarla. Ancora in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare il ricorso inammissibile per intervenuta tardività dell'opposizione a ruolo esattoriale proposta in primo grado, per inosservanza del termine di decadenza previsto dall'art. 24, comma
5^, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Nel merito: In via principale, rigettare il ricorso e tutte le domande tutte ex adverso proposte nei confronti dell' in quanto infondate in fatto ed in diritto. CP_2
In via del tutto gradata, solo per scrupolo difensivo, dichiarare la legittimità dell'iscrizione a ruolo della diversa somma che per i titoli di cui al ruolo medesimo risulterà dovuta in corso di causa, e, per l'effetto, condannare l'opponente ad eseguirne il pagamento all'Istituto, per il tramite del concessionario della riscossione, con gli ulteriori accessori dovuti fino al saldo effettivo, rigettando sul punto l'opposizione. Solo per scrupolo difensivo, nella denegata e non ritenuta ipotesi di accoglimento anche parziale del ricorso, tenere indenne l' da qualsivoglia responsabilità, in CP_2 quanto l'Ente Impositore NON è titolare della fase esecutiva - post infasamento esattoriale. Con vittoria di spese, diritti ed onorari. In subordine, tenendo indenne l' da qualsivoglia spesa CP_2 processuale che sia attribuibile ad ”. Controparte_1
Svolgimento del processo
Con ricorso iscritto a ruolo il 15.04.2025 (R.G. n.332/2022), il sig. , nel Parte_1 contraddittorio con gli enti indicati in epigrafe, ha proposto opposizione all'intimazione di pagamento, n.07120259013901052, notificatagli il 24.03.2025, relativa agli avvisi di addebito n.37120160007261624 e n.37120160018347931.
A fondamento delle proprie pretese, parte ricorrente ha dedotto: che l'intimazione di pagamento opposta è illegittima per inesistenza dei titoli esecutivi sottesi, in quanto gli avvisi di addebito presupposti non risultano mai ritualmente notificati;
che l'omessa notifica degli avvisi di addebito determina la nullità assoluta dell'intimazione di pagamento e, pertanto l' non ha diritto di procedere ad Controparte_1
esecuzione forzata;
che i crediti posti a fondamento degli avvisi di addebito risultano, in ogni caso, prescritti ai sensi dell'art.3, L. n.335/1995, trattandosi di contributi , riferiti agli anni 2010-2012. CP_2
e si sono costituiti con separati atti contestando in fatto ed in diritto le domande del CP_2 CP_3
ricorrente e rassegnando le conclusioni in epigrafe indicate.
La causa ,sulla documentazione prodotta dalle parti, è stata discussa all'udienza del 24.09.2025.
Il Giudice, all'esito, ha pronunciato dispositivo dandone lettura in udienza.
Motivi della decisione
Va preliminarmente disattesa l'eccezione sollevata da relativa Controparte_1
al difetto di valida costituzione del ricorrente. Dall'esame del fascicolo emerge, infatti, che la procura alle liti è stata regolarmente conferita e depositata, sicché ogni questione in ordine alla rappresentanza processuale del ricorrente deve ritenersi superata.
Occorre chiarire, attesa la genericità delle conclusioni rassegnate dal ricorrente(”accogliere il ricorso”)l'oggetto del presente giudizio e la natura delle domande proposte.
Parte ricorrente assume che “dalla omessa notifica delle cartelle di pagamento” deriva la nullità dell'intimazione di pagamento, qualificato come primo atto dell'esecuzione; parte ricorrente da ciò contesta il diritto dell'Amministrazione di procedere ad esecuzione forzata.
La domanda ,con riferimento all'asserito difetto di notifica degli avvisi di addebito, è dunque da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi ex art.617 cpc
Il ricorrente assume che gli avvisi di addebito n. 37120160007261624 e n. 37120160018347931, atti presupposti rispetto all'intimazione di pagamento oggetto dell'odierna opposizione, non gli sono stati mai ritualmente notificati.
L'eccezione è infondata.
ha prodotto documentazione idonea a comprovare l'avvenuta notifica dei titoli esecutivi. In CP_2 particolare, l'avviso di addebito n.37120160018347931 risulta notificato il 13.12.2016 (cfr. doc.ti nn. 3 e 4), mentre l'avviso di addebito n.37120160007261624 è stato notificato, per compiuta giacenza, in data 16.06.2016 (cfr. doc.ti nn. 1 e 2).
In ogni caso, quand'anche si ritenesse la irritualità della notifica, il ricorrente -come allegato da e non contestato dal ricorrente-ha successivamente aderito, in data 14.05.2018, alla CP_3 definizione agevolata, inserendo tra i carichi da definire proprio gli avvisi oggetto del presente giudizio.
E' pacifico in giurisprudenza(si veda giurisprudenza di legittimità richiamata di seguito) che la richiesta di dilazione del debito si pone in contrasto con l'allegazione di non conoscere la pretesa creditoria e gli atti impositivi .
L'opposizione ex art.617 cpc deve dunque essere rigettata.
A fondamento dell'opposizione parte ricorrente eccepisce la prescrizione quinquennale del credito contributivo, prescrizione asseritamente maturata sia prima della notifica degli avvisi di addebito, sia successivamente a tale notifica.
Con riguardo alla prescrizione asseritamente maturata prima della notifica degli avvisi di addebito, occorre richiamare principi consolidati della giurisprudenza di legittimità:la Corte di Cassazione ha infatti affermato che la richiesta di rateizzazione o definizione agevolata, facendo ritenere conosciuti gli atti impositivi cui si riferisce, costituisce ordinariamente atto interruttivo della prescrizione e preclude al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di essi e degli atti presupposti (Cass. n.27504/2024; Cass., Sez. 5, 18 giugno 2018, n. 16098; Cass.,
Sez. 5, 3 dicembre 2020, n. 27672; Cass., Sez. 5, 2 maggio 2023, n. 11338; Cass., Sez. 5, 6 febbraio
2024, n. 3414).
Alla luce di tale principio,condiviso dal Tribunale, l'eccezione è infondata quanto al periodo antecedente la notifica degli avvisi di addebito:l'avvenuta notifica degli avvisi e l'impossibilità-in applicazione dei principi sopra richiamati- di far valere la non conoscenza degli stessi fa sì che la parte ricorrente non possa far valere la prescrizione maturata antecedentemente la notifica degli avvisi di addebito.
In altre parole la mancata tempestiva opposizione a ruolo ex art.24 Dlgs 46/1999 ha consolidato la pretesa contributiva relativa agli avvisi di addebito con conseguente impossibilità per il ricorrente di far valere la prescrizione maturata prima della notifica.
Il debito contributivo non si è prescritto neppure successivamente alla notifica degli avvisi di addebito in ragione sia dell'intervenuta interruzione della prescrizione sia della sospensione ex lege della prescrizione.
Il ricorrente, infatti, in data 14.05.2018, ha aderito alla definizione agevolata con richiesta di rateizzazione del debito;
detta domanda integra riconoscimento di debito con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorre dalla scadenza delle singole rate (cfr. Cass. N.10327/2017).
Nella fattispecie il termine rateizzato scadeva il 28 febbraio 2019, senza che il ricorrente abbia provveduto al pagamento Il termine di prescrizione ha dunque ripreso a decorrere ex novo dal 28 febbraio 2019 ed è stato
CP_ sospeso, come eccepito da (si veda memoria di costituzione punto 16) in forza di plurimi decreti legge dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
Al momento della notifica dell'intimazione di pagamento(1 aprile 2025) il tempo trascorso dal precedente atto interruttivo è inferiore a 56 mesie dunque non era maturato il termine di prescrizione quinquennale
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: rigetta il ricorso proposto da contro e Parte_1 CP_2 Controparte_1
.
[...]
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di e CP_2 [...]
, liquidate in € 2.000,00, oltre spese generali, Cpa ed Iva, se dovuta, Controparte_4
in favore di ciascuna parte resistente.
Lodi 24 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Giuppi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI in funzione di Giudice del Lavoro
Il Giudice dott.ssa Elena GIUPPI all'esito della discussione all'udienza del 24.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n.332/2025 R.G., discussa alla medesima udienza, promossa da:
(c.f. ), rappresentato difeso, dall'avv. Simone Parte_1 C.F._1
D'Angelo (c.f. ) e dall'avv. Mario La Magna (c.f. C.F._2
), elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Pozzuoli (NA), C.F._3
al Corso Umberto I, 157, ricorrente contro
(c.f. ), rappresentata e difesa, Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Fiorenza Solaini (c.f. ), elettivamente domiciliata, in Ravenna, Via C.F._4
G. Bovini n.35, resistente nonché contro
(c.f. , Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso, dall'avvocato Mario Roberto Tarzia (c.f. , C.F._5
elettivamente domicilio in Lodi, via Besana n.4 resistente
Conclusioni per il sig. Pt_1
“1-) accogliere il presente ricorso;
2-) con vittoria di spese, con attribuzione;
3-) emettere ogni altro provvedimento conseguenziale”.
Conclusioni per Controparte_1 “In via preliminare: dichiarare la nullità della costituzione di parte ricorrente stante il difetto di procura ad litem;
Ancora in via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione passiva di
per tutto ciò che concerne la notifica degli avvisi di addebito e Controparte_1 per l'asserita intervenuta prescrizione del credito contributivo prima della sua iscrizione a ruolo;
Nel merito: respingere l'opposizione all'intimazione di pagamento n. 07120259013901052000, avanzata da nei confronti di in quanto infondata Parte_1 Controparte_1
in fatto ed in diritto;
In via subordinata: in caso di soccombenza, dichiarare comunque tenuta CP_2
a manlevare dagli effetti pregiudizievoli della sentenza, anche in Controparte_1
punto di condanna alle spese di lite, stante la regolarità/correttezza dell'operato del
Concessionario. Con condanna del ricorrente alla refusione delle spese del giudizio da distrarsi in favore dello scrivente difensore che si dichiara sin d'ora antistatario”.
Conclusioni per CP_2
“In via pregiudiziale e/ o preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' CP_2 estromettendo l'Istituto dal giudizio e l'avversa opposizione inammissibile in quanto tardiva ex art.
617 e 618 bis c.p.c., e/o comunque rigettarla. Ancora in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare il ricorso inammissibile per intervenuta tardività dell'opposizione a ruolo esattoriale proposta in primo grado, per inosservanza del termine di decadenza previsto dall'art. 24, comma
5^, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Nel merito: In via principale, rigettare il ricorso e tutte le domande tutte ex adverso proposte nei confronti dell' in quanto infondate in fatto ed in diritto. CP_2
In via del tutto gradata, solo per scrupolo difensivo, dichiarare la legittimità dell'iscrizione a ruolo della diversa somma che per i titoli di cui al ruolo medesimo risulterà dovuta in corso di causa, e, per l'effetto, condannare l'opponente ad eseguirne il pagamento all'Istituto, per il tramite del concessionario della riscossione, con gli ulteriori accessori dovuti fino al saldo effettivo, rigettando sul punto l'opposizione. Solo per scrupolo difensivo, nella denegata e non ritenuta ipotesi di accoglimento anche parziale del ricorso, tenere indenne l' da qualsivoglia responsabilità, in CP_2 quanto l'Ente Impositore NON è titolare della fase esecutiva - post infasamento esattoriale. Con vittoria di spese, diritti ed onorari. In subordine, tenendo indenne l' da qualsivoglia spesa CP_2 processuale che sia attribuibile ad ”. Controparte_1
Svolgimento del processo
Con ricorso iscritto a ruolo il 15.04.2025 (R.G. n.332/2022), il sig. , nel Parte_1 contraddittorio con gli enti indicati in epigrafe, ha proposto opposizione all'intimazione di pagamento, n.07120259013901052, notificatagli il 24.03.2025, relativa agli avvisi di addebito n.37120160007261624 e n.37120160018347931.
A fondamento delle proprie pretese, parte ricorrente ha dedotto: che l'intimazione di pagamento opposta è illegittima per inesistenza dei titoli esecutivi sottesi, in quanto gli avvisi di addebito presupposti non risultano mai ritualmente notificati;
che l'omessa notifica degli avvisi di addebito determina la nullità assoluta dell'intimazione di pagamento e, pertanto l' non ha diritto di procedere ad Controparte_1
esecuzione forzata;
che i crediti posti a fondamento degli avvisi di addebito risultano, in ogni caso, prescritti ai sensi dell'art.3, L. n.335/1995, trattandosi di contributi , riferiti agli anni 2010-2012. CP_2
e si sono costituiti con separati atti contestando in fatto ed in diritto le domande del CP_2 CP_3
ricorrente e rassegnando le conclusioni in epigrafe indicate.
La causa ,sulla documentazione prodotta dalle parti, è stata discussa all'udienza del 24.09.2025.
Il Giudice, all'esito, ha pronunciato dispositivo dandone lettura in udienza.
Motivi della decisione
Va preliminarmente disattesa l'eccezione sollevata da relativa Controparte_1
al difetto di valida costituzione del ricorrente. Dall'esame del fascicolo emerge, infatti, che la procura alle liti è stata regolarmente conferita e depositata, sicché ogni questione in ordine alla rappresentanza processuale del ricorrente deve ritenersi superata.
Occorre chiarire, attesa la genericità delle conclusioni rassegnate dal ricorrente(”accogliere il ricorso”)l'oggetto del presente giudizio e la natura delle domande proposte.
Parte ricorrente assume che “dalla omessa notifica delle cartelle di pagamento” deriva la nullità dell'intimazione di pagamento, qualificato come primo atto dell'esecuzione; parte ricorrente da ciò contesta il diritto dell'Amministrazione di procedere ad esecuzione forzata.
La domanda ,con riferimento all'asserito difetto di notifica degli avvisi di addebito, è dunque da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi ex art.617 cpc
Il ricorrente assume che gli avvisi di addebito n. 37120160007261624 e n. 37120160018347931, atti presupposti rispetto all'intimazione di pagamento oggetto dell'odierna opposizione, non gli sono stati mai ritualmente notificati.
L'eccezione è infondata.
ha prodotto documentazione idonea a comprovare l'avvenuta notifica dei titoli esecutivi. In CP_2 particolare, l'avviso di addebito n.37120160018347931 risulta notificato il 13.12.2016 (cfr. doc.ti nn. 3 e 4), mentre l'avviso di addebito n.37120160007261624 è stato notificato, per compiuta giacenza, in data 16.06.2016 (cfr. doc.ti nn. 1 e 2).
In ogni caso, quand'anche si ritenesse la irritualità della notifica, il ricorrente -come allegato da e non contestato dal ricorrente-ha successivamente aderito, in data 14.05.2018, alla CP_3 definizione agevolata, inserendo tra i carichi da definire proprio gli avvisi oggetto del presente giudizio.
E' pacifico in giurisprudenza(si veda giurisprudenza di legittimità richiamata di seguito) che la richiesta di dilazione del debito si pone in contrasto con l'allegazione di non conoscere la pretesa creditoria e gli atti impositivi .
L'opposizione ex art.617 cpc deve dunque essere rigettata.
A fondamento dell'opposizione parte ricorrente eccepisce la prescrizione quinquennale del credito contributivo, prescrizione asseritamente maturata sia prima della notifica degli avvisi di addebito, sia successivamente a tale notifica.
Con riguardo alla prescrizione asseritamente maturata prima della notifica degli avvisi di addebito, occorre richiamare principi consolidati della giurisprudenza di legittimità:la Corte di Cassazione ha infatti affermato che la richiesta di rateizzazione o definizione agevolata, facendo ritenere conosciuti gli atti impositivi cui si riferisce, costituisce ordinariamente atto interruttivo della prescrizione e preclude al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di essi e degli atti presupposti (Cass. n.27504/2024; Cass., Sez. 5, 18 giugno 2018, n. 16098; Cass.,
Sez. 5, 3 dicembre 2020, n. 27672; Cass., Sez. 5, 2 maggio 2023, n. 11338; Cass., Sez. 5, 6 febbraio
2024, n. 3414).
Alla luce di tale principio,condiviso dal Tribunale, l'eccezione è infondata quanto al periodo antecedente la notifica degli avvisi di addebito:l'avvenuta notifica degli avvisi e l'impossibilità-in applicazione dei principi sopra richiamati- di far valere la non conoscenza degli stessi fa sì che la parte ricorrente non possa far valere la prescrizione maturata antecedentemente la notifica degli avvisi di addebito.
In altre parole la mancata tempestiva opposizione a ruolo ex art.24 Dlgs 46/1999 ha consolidato la pretesa contributiva relativa agli avvisi di addebito con conseguente impossibilità per il ricorrente di far valere la prescrizione maturata prima della notifica.
Il debito contributivo non si è prescritto neppure successivamente alla notifica degli avvisi di addebito in ragione sia dell'intervenuta interruzione della prescrizione sia della sospensione ex lege della prescrizione.
Il ricorrente, infatti, in data 14.05.2018, ha aderito alla definizione agevolata con richiesta di rateizzazione del debito;
detta domanda integra riconoscimento di debito con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorre dalla scadenza delle singole rate (cfr. Cass. N.10327/2017).
Nella fattispecie il termine rateizzato scadeva il 28 febbraio 2019, senza che il ricorrente abbia provveduto al pagamento Il termine di prescrizione ha dunque ripreso a decorrere ex novo dal 28 febbraio 2019 ed è stato
CP_ sospeso, come eccepito da (si veda memoria di costituzione punto 16) in forza di plurimi decreti legge dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
Al momento della notifica dell'intimazione di pagamento(1 aprile 2025) il tempo trascorso dal precedente atto interruttivo è inferiore a 56 mesie dunque non era maturato il termine di prescrizione quinquennale
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: rigetta il ricorso proposto da contro e Parte_1 CP_2 Controparte_1
.
[...]
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di e CP_2 [...]
, liquidate in € 2.000,00, oltre spese generali, Cpa ed Iva, se dovuta, Controparte_4
in favore di ciascuna parte resistente.
Lodi 24 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Giuppi