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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/02/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Andrea Loffredo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7018/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 8838/2018 emessa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonello Matrone Parte_1
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Mauriello CP_1
APPELLATA
, residente in [...]
Varone n. 97, c.f. C.F._1
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
24/10/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva appello Parte_1 alla sentenza n. 8838/2018, emessa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore, che aveva rigettato la domanda di risarcimento danni proposta in primo grado dalla società appellante, condannandola alla refusione delle spese, deducendo a motivi l'erroneità della stessa, segnatamente riguardo alla violazione degli artt. 115 e 116
c.p.c. e alla valutazione delle prove acquisite in giudizio e all'incongruità delle conclusioni del ctu incaricato dell'accertamento della compatibilità dei danni riportati dall'autovettura della danneggiata con la dinamica del sinistro come descritto in citazione.
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Si costituiva in giudizio la sola la quale eccepiva l'inammissibilità CP_1 dell'appello in quanto non aveva indicato le parti della sentenza da riformare e indicato l'ipotesi alternativa di decisione della stessa con l'indicazione dei precisi motivi di impugnazione in fatto e in diritto. Nel merito allegava l'infondatezza dell'appello, chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza, in quanto correttamente motivata in fatto e in diritto. Chiedeva, inoltre, la correzione dell'errore materiale in cui era incorso il Giudice di Pace laddove nel capo 2 del dispositivo aveva indicato la in luogo della Parte_2 [...] quale compagnia assicurativa alla quale dovevano essere pagate le CP_3 spese processuali.
Non si costituiva in giudizio , già rimasta contumace in Controparte_2 primo grado.
Fatte precisare le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione dal giudice.
L'appello è ammissibile, in quanto sufficientemente motivato, ma non è fondato e va pertanto rigettato.
Invero, con atto di citazione regolarmente notificato, la società Parte_1 ebbe a convenire dinanzi al Giudice di Pace di Nocera Inferiore, la compagnia
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., e la sig.ra Controparte_4
, per sentirli condannare al pagamento della somma di euro Controparte_2
4.550,00, a titolo di risarcimento per i danni a cose subiti dall'autovettura
Volkswagen Touran tg. DN 189 RH, con targa prova X102452, di sua proprietà, in seguito al sinistro verificatosi in data 23 novembre 2016, alle ore 15:30 circa, in
Angri (SA), alla Via Santa Maria. Nelle suindicate circostanze di tempo e di luogo,
l'autovettura Volkswagen Touran tg. DN 189 RH con targa prova X102452 di proprietà della società ed assicurata per la r.c.a. con la compagnia Parte_1
(polizza n. 0106.1003203005) percorreva, nel rispetto Controparte_4 delle norme di prudenza e di guida, la Via Santa Maria di Angri (SA), in direzione
Orta Loreto. Il conducente dell'autovettura Nissan Micra tg. CR 266 FX, di proprietà della sig.ra (residente in Sant'Antonio Abate (NA), Controparte_2 alla Via Casa Varone n. 97, c.f. ) condotta nell'occasione dal C.F._1 sig. , ed assicurata per la r.c.a. con la compagnia Parte_3 [...]
(polizza n. 00441998647), nel provenire da una strada posta Controparte_5 sulla sinistra rispetto al senso di marcia dell'autovettura Volkswagen Touran, non si era fermata allo stop ed aveva impattato contro la parte antero laterale sinistra dell'autovettura Volkswagen Touran tg. DN 189 RH, con targa prova X102452. L'impatto avveniva tra la parte anteriore destra dell'autovettura Nissan Micra tg. CR
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266 FX e la parte antero laterale sinistra dell'autovettura Volkswagen Touran tg. DN 189 RH con targa prova X102452. A seguito dell'impatto, l'autovettura Volkswagen
Touran tg. DN 189 RH, con targa prova X102452, di proprietà della società attrice, riportava notevoli danni alla parte antero – laterale sinistra, ammontanti a euro
4.550,00. Il giudice aveva assunto la prova testimoniale e fatta espletare una ctu, ritenendo non provato il nesso di causalità, sia per la genericità della testimonianza, sia perché il ctu aveva escluso decisamente che i danni riportati dall'autovettura
Touran dell'appellante fossero compatibili con la condotta dell'autovettura Nissan
Micra. La motivazione, invero, appare corretta, in quanto effettivamente la dinamica del sinistro come descritto dalla società attrice non poteva produrre i danni alla
, per come descritti e riportati nella documentazione fotografica. Anzi, il ctu Pt_4 ebbe ad ispezionare l'autovettura rilevando che: ““Dall'ispezione diretta del veicolo
Volkswagen attoreo e dalla visione degli elementi tecnici distintivi delle deformazioni raffigurate nelle effigi fotografiche ritraenti l'auto VOLKSWAGEN
(ATTORE) presenti nel fascicolo dell'avv. Antonello Matrone evinco deformazioni e rotture che non sono eziologicamente riconducibili alla dinamica esposta in atti”).
In particolare, il ctu riteneva che la deformazione con rigonfiamento del cofano motore, l'entroflessione e il piegamento del parafango anteriore sinistro e la rottura del paraurti, per la loro eterogeneità e profondità, costituiscono lesioni riconducibili ad una collisione frontale e non ad uno scontro provocato da una vettura proveniente da una strada laterale e, segnatamente, dalla sinistra. A conferma di tanto il ctu ha segnalato che la natura della forza d'urto “con orientamento trasversale all'asse longitudinale del veicolo, decentrata rispetto al baricentro e con verso dall'anteriore al posteriore” era anch'essa incompatibile con l'impatto laterale descritto da parte attrice. In pratica il ctu riteneva che i danni erano situati sulla parte anteriore della e quindi incompatibili con una tamponamento della Nissan Micra sulla parte Pt_4 laterale anteriore sinistra della . L'appellante invoca i rilievi del suo ctp alla Pt_4 ctu, sostenendo che “…Se il CTU avesse posto graficamente il veicolo convenuto in modo che tagliasse di fatto la strada al veicolo attoreo, si capirebbe il perché della estroflessione del cofano, con conseguente compressione dell'anteriore sinistro compreso il rivestimento interno, ed arretramento del parafango anteriore sinistro”.
Ma ciò conferma che tale presunta dinamica (taglio della strada da parte della Pt_5 con conseguente impatto della parte anteriore della sulla parte laterale Pt_4 anteriore della è del tutto diversa da quella descritta in atto di citazione e Pt_5 confermata dalla testimone , che ha riferito dell'impatto della sulla Tes_1 Pt_5 parte laterale anteriore sinistra della . Peraltro, la complessiva esposizione Pt_6
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dell'evento resa dalla teste è apparsa oltremodo scarna, non avendo chiarito Tes_1 come il veicolo fu rimosso dai luoghi di causa, tenuto conto che, in seguito Pt_6 all'impatto, non poteva essere marciante, essendo entrato in funzione il dispositivo airbag. A tali argomentazioni si aggiunge quella dell'anomala richiesta di risarcimento diretto alla propria assicurazione (targa di Controparte_3 prova) e non all che copriva per la RCA la Nissan Micra Parte_2 della tanto da indurre il giudice di prime cure a condannare l'appellante CP_2 alla refusione delle spese processuali alla (non parte del processo) in luogo Pt_2 della . CP_1
Invero l'appellante non avrebbe in ogni caso potuto avvalersi della targa di prova nè azionare la garanzia stipulata per quest'ultima con la , atteso che il mezzo, CP_1 per sua stessa ammissione, al momento del presunto incidente risultava munito di carta di circolazione (mezzo immatricolato nell'anno 2008) e regolarmente targato (tg. DN189RH). Da ciò derivava l'obbligo di porre la vettura in circolazione solo se munita di una propria copertura assicurativa per la responsabilità civile. Ed infatti,
“la targa di prova rappresenta una deroga alla previa immatricolazione e alla documentazione propedeutica alla messa in circolazione, ma se l'auto è già in regola con i due presupposti (carta di circolazione e immatricolazione), la deroga non è funzionale allo scopo (ovvero prove tecniche, sperimentali, costruttive o per dimostrazioni finalizzate alla vendita); la targa di prova e la relativa specifica assicurazione (diversa dalla r.c.) non operano nel caso di veicolo cui sia stata rilasciata la carta di circolazione, a seguito di regolare immatricolazione. Tale veicolo, pertanto, godrà della normale polizza assicurativa della quale è titolare il suo proprietario […] il veicolo già targato, anche se circola per esigenze di prova, a scopo dimostrativo o per collaudo, non può esibire la targa di prova, la quale deve essere applicata unicamente su veicoli privi di carta di circolazione. Difatti, se la targa di prova presuppone l'autorizzazione ministeriale, e se quest'ultima può essere concessa solo per i veicoli privi di carta di circolazione, ne consegue che l'apposizione della targa di prova sui veicoli già targati è una prassi che non trova riscontro nella disciplina di settore. Di talchè dei danni derivanti dalla circolazione del veicolo già targato, che circoli con targa di prova, deve rispondere – ove ne ricorrono i presupposti – solo l'assicuratore del veicolo e non l'assicuratore della targa di prova” (cfr. Cass. Civ. III sez., sentenza n. 17665 del 25 agosto 2020).
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate riguardo al valore della causa tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00, tariffe medie (per fase di studio, introduttiva, decisionale).
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
2) Dispone la correzione dell'errore materiale presente nel capo 2 del dispositivo della sentenza impugnata, dove è indicata l' in luogo di quale Pt_2 CP_1 compagnia assicurativa cui rifondere le spese processuali.
3) Condanna l'appellante al pagamento in favore della delle spese di CP_1 giudizio, che liquida in euro 1.701,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
4) Dichiara sussistenti i presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto.
Nocera Inferiore, 9/02/2025 Il giudice dott. Andrea Loffredo
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