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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 08/04/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
3 1 1 3 / 2 0 1 9 R . G . A . C .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE in composizione monocratica e nella persona del dott. Andrea Quintavalle, ha pronunziato, la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3113 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019 e vertente
TRA
, nato a [...], l'[...], C.F. , e Parte_1 C.F._1 [...] GI P.I. , in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante p.t., entrambi elettivamente domiciliati in Belmonte Mezzagno, via Mandricelli n. 1, presso lo studio dell'avv. Gaetana Rita Barrale, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORI IN RIASSUNZIONE
E in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t., oggi Controparte_4 Controparte_5
in persona del legale rappresentante p.t., C.F. Controparte_6 P.IVA_2
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE CONTUMACI
oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale conclusioni: come da verbale di udienza del 16.01.2025;
n. 3113/2019 r.g.a.c. Pag. 1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Contr Con atto di citazione, e (d'ora in avanti solo , Parte_1 Controparte_1 citavano in giudizio (d'ora in avanti solo Controparte_3
, e oggi CP_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6
innanzi al giudice di pace di Misilmeri per ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito di un sinistro avvenuto in data 13.07.2011.
Nello specifico, deducevano:
- che, in data 13.07.2011, si trovava in sosta, a bordo dell'autovettura di sua Parte_1
proprietà, Peugeot 207 tg. DJ788PL, presso la via S. Giuseppe sita in Misilmeri (PA);
- che nelle condizioni di tempo e spazio sopra indicate, improvvisamente, l'autovettura
Peugeot veniva investita dall'autocarro Iveco, tg. CV824PH, di proprietà di Controparte_3
e guidato da che, nel tentativo di svoltare verso via Palermo, non
[...] CP_4
calcolava correttamente gli spazi;
- che, in conseguenza del sinistro, l'autovettura Peugeot 207, tg. DJ788PL, rimaneva danneggiata, riportando danni alla carrozzeria;
- che, con scrittura privata, cedeva il credito derivante dal sinistro sopra Parte_1
Contr descritto a (GI ; Controparte_2
- che, nonostante la formale messa in mora di entrambe le compagnie assicuratrici dei mezzi coinvolti nel sinistro, queste restavano inadempienti, e, pertanto, gli odierni attori convenivano in giudizio i convenuti sopra citati, innanzi al giudice di pace di Misilmeri.
Ritenuta, dunque, la responsabilità del conducente dell'autovettura, chiedevano la condanna, della società assicuratrice del veicolo danneggiato, per i danni riportati al mezzo, nonché per i costi del noleggio di un'auto sostitutiva durante il tempo occorrente per le riparazioni e per perizia estimativa;
danni quantificati nella somma di € 11.050,00.
Si costituiva la compagnia assicurativa che, preliminarmente, eccepiva il difetto di legittimazione attiva di (GI , mentre, nel merito contestava la CP_1 Controparte_2 pretesa risarcitoria sia per nell' “an” che nel “quantum”.
Non si costituivano e . Controparte_3 CP_4
Con sentenza n. 45/2014, il giudice di pace di Misilmeri accoglieva la domanda risarcitoria avanzata dalle parti attrici e, conseguentemente, condannava i convenuti, in solido tra loro, al n. 3113/2019 r.g.a.c. Pag. 2 pagamento della somma di € 9.000,00, oltre interessi, spese legali e spese della CTU tecnica espletata nel corso del giudizio.
Avverso la detta pronuncia, la proponeva appello contestando il percorso Controparte_6 logico-motivazionale su cui il giudice di pace aveva basato la propria decisione, ritendendola del tutto priva di elementi di riscontro probatorio.
Si costituivano nel giudizio di appello gli odierni attori, i quali contestavano le ragioni di appello avanzate, chiedendone l'integrale rigetto, con conferma della sentenza emessa dal Giudice di Pace.
Con sentenza n. 647/2017, il Tribunale di Termini Imerese accoglieva il suddetto appello, rigettando le pretese risarcitorie, ponendo, in particolare, a fondamento della sua decisione la mancanza di efficacia probatoria del Cid, nonostante la sottoscrizione congiunta dei conducenti.
Contro la suddetta sentenza, gli attori in riassunzione del presente giudizio proponevano ricorso per Cassazione, avverso il quale nessuno dei convenuti resisteva in giudizio. Giudizio che si concludeva con ordinanza, resa dalla III sez. civile n. 20300/2019, che dichiarava inammissibili il primo ed il terzo motivo del ricorso (violazione e falsa applicazione degli artt. 167 c.p.c. e 2967 c.c., in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., e, violazione e falsa applicazione dell'art 2700 c.c., in reazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.), mentre, riteneva meritevole di accoglimento il secondo motivo del ricorso (violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 143 del D.lgs. n. 209/2009, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.).
Più dettagliatamente, la Corte di cassazione censurava la decisione del giudice di merito per aver omesso di attribuire valore probatorio al modello Cid sottoscritto da entrambe le parti, ritenendo assenti, nel caso in esame, elementi contrastanti che avrebbero giustificato una diversa ricostruzione dei fatti.
Dunque, per i motivi sopra esposti, cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa al
Tribunale di Termini Imerese.
Alla luce dei fatti rappresentati, in qualità di proprietario del mezzo Parte_1 danneggiato e nella qualità di cessionaria del credito, riassumevano il giudizio ai sensi CP_1 dell'art. 392 c.p.c., dinnanzi a questo Tribunale.
Nello specifico, formulavano le seguenti conclusioni: “respingere i motivi tutti di appello proposti dalla appellante e per l'effetto confermare integralmente il contenuto Parte_2 della sentenza di primo grado n. 45/14 Giudice di Pace di Misilmeri RG 439/11. Con vittoria di spese, competenze ed onorari dell'odierno giudizio oltre I.V.A. e CPA, spese generali ex art 15 TF nelle
n. 3113/2019 r.g.a.c. Pag. 3 misure di legge, oltre le spese del giudizio di appello Tribunale di Termini RG 2962/14 sentenza n.
647/14 e del Giudizio di legittimità Cassazione n. 20300/19, RG 3062/17”.
Nessuno dei convenuti si costituiva nel presente giudizio di rinvio e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia all'udienza del 19.02.2020.
All'udienza del 16.01.2025, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c..
*****
Tutto ciò evidenziato, è necessario, preliminarmente rilevare che: “Nel giudizio di rinvio ex art.
392 e ss. cod. proc. civ., riassunto dall'appellato, la declaratoria di contumacia dell'originario appellante non comporta l'improcedibilità dell'appello originario, né il passaggio in giudicato nei suoi confronti della sentenza di primo grado” (Cass. n. 16506/2019).
Altresì, la Suprema Corte ha evidenziato che “In caso di cassazione con rinvio, il giudice di merito, se è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte per le questioni GI decise, per gli aspetti della controversia rimasti impregiudicati o non definiti nelle precorse fasi del giudizio deve esaminare "ex novo" il fatto della lite e pronunciarsi su tutte le eccezioni sollevate e pretermesse nei precedenti stati processuali, senza che rilevi l'eventuale contumacia della parte interessata, che non può implicare rinuncia o abbandono delle richieste GI specificamente rassegnate od acquisite al giudizio » ( Cass. n. 24336 del 30/11/2015; Cass. n. 1 del 1963 ). Ne consegue che dalla contumacia della parte nel giudizio di rinvio non può derivare la rinuncia alle domande riproposte nel grado di appello e, conseguentemente, non sussiste alcuna preclusione da giudicato interno.” (Cass. n. 4070/2019; cfr. anche Cass. n. 27337/2019 secondo cui: “I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione (Cass.
n. 12817 del 2014), […]. Nella prima ipotesi, il giudice è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo (Cass. n. 12347 del 1999; Cass. n. 5769 del 1999; Cass. n. 188 del 1994; Cass. n. 3572 del 1987); nella seconda ipotesi, invece, egli non solo può valutare liberamente i fatti GI accertati, ma può anche indagare
n. 3113/2019 r.g.a.c. Pag. 4 su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata;
nella terza ipotesi, infine, la potestas iudicandi del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti GI acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di Cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse (Cass. n. 6707 del 2004)”.
Nel caso di specie, con ordinanza n. 20300/2019 la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza n. 647/2017 del Tribunale di Termini Imerese, ritenendo viziata la pronuncia “de qua” per violazione di norme di diritto.
In particolare, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, la Corte ha così statuito: “[…] In mancanza di una prova contraria, di cui la compagnia ricorrente era onerata, il Giudice non avrebbe potuto disattendere il contenuto del Cid quanto meno al fine di rilevare che il danno era eziologicamente derivato dal sinistro e con le modalità indicate dal verbale sottoscritto da entrambe le parti. Nel caso di specie, peraltro, le dichiarazioni rese nel verbale di contestazione amichevole del sinistro coincidevano in larga misura con quanto accertato dal CTU sicché deve ritenersi applicabile, a contrario, la giurisprudenza consolidata di questa Corte secondo la quale ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo Cid deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio (Cass., 3, n. 15881 del 25/6/2013; Cass. 3, n. 8451 del
27/3/2019). È evidente che, in presenza di altri riscontri probatori conformi rispetto alle dichiarazioni trasfuse nel Cid, ed acclarate dalla CTU, non vi erano elementi per disattendere quanto contenuto nel modulo stesso, di guisa che la sentenza andrà, in pare qua, cassata con rinvio per nuovo esame”.
Ne discende che, tenuto conto della natura del presente giudizio di rinvio, in applicazione del principio sopra detto deve ritenersi sussistente la responsabilità solidale, per i fatti di cui è causa, a carico di (conducente del veicolo al momento del sinistro), (soggetto CP_4 Controparte_3 proprietario del mezzo) e della società assicuratrice del mezzo danneggiato, (cfr. Cass. Controparte_6
n. 4994/2023 sulla configurabilità di un litisconsorzio necessario rispetto al responsabile civile anche nella procedura ex art. 149 CAP).
Passando poi al merito della liquidazione dei danni operata dal giudice di pace, fondata sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado, si rileva che, nonostante, allo stato, non si rinvenga in atti copia della CTU, i risultati derivati dalla stessa, relativi alla n. 3113/2019 r.g.a.c. Pag. 5 quantificazione dei danni al veicolo, sono ricavabili per quanto espressamente indicato, nella sentenza del Giudice di Pace, nonché nell'atto di appello proposto dalla compagnia assicurativa e nella comparsa di costituzione relative al giudizio svoltosi presso il Tribunale di Termini Imerese, n. R.G.
2962/2014.
Pertanto, ai fini del decidere, le censure in punto di diritto avanzate dalla compagnia assicurativa sulla quantificazione dei danni, vengono affrontate tenuto conto delle risultanze così come indicate negli atti sopra detti, da cui è dato ricavare che il perito ha stimato: - un costo delle riparazioni in €
9.337,03, oltre ad € 730,70 per fermo tecnico - una stima a relitto (comprensiva di costo di rottamazione e di FRAM) pari ad € 8.777,27.
Giudice di pace che ha ritenuto l'antieconomicità del costo delle riparazioni procedendo ad un risarcimento per equivalente.
Ciò posto, quanto ai motivi di cui all'atto di appello avanzati dalla compagnia assicurativa, dall'interpretazione degli stessi, emerge che non è stato censurato la scelta del criterio adottato dal giudice di prime cure (criterio del risarcimento per equivalente), quanto piuttosto la decisione di riconoscere il danno da fermo tecnico, giungendo così ad un arrotondamento della cifra dovuta a titolo di risarcimento, quantificandola in € 9.000,00, “in relazione alle particolarità del caso”.
Ebbene, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha statuito che: “il danno da fermo tecnico di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo o della perdita subìta per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo (Cass., 3, n. 13718 del 31/5/2017; Cass., 6-3, n. 5447 del
28/2/2020; Cass., 3, n. 27389 del 18/9/2022)”.
Altresì, sempre la giurisprudenza di legittimità ha precisato che una volta dimostrata la spesa sostenuta per procacciarsi il veicolo sostitutivo: “Questa dimostrazione è […] sufficiente a provare il danno, poiché la relazione causale tra il fermo ed il noleggio è presumibile, ossia è inducibile secondo le normali regole del ragionamento presuntivo” (Cass. n. 27389/2022).
Orbene, nel caso di specie, non emerge agli atti la prova che una spesa per procacciarsi un veicolo sostitutivo sia stata effettivamente sostenuta.
Prova, che in mancanza, non consente di presumere che un danno da fermo tecnico, conseguenza diretta e immediata degli eventi di cui è causa, si sia verificato.
In definitiva, la sentenza appellata deve essere parzialmente riformata, riquantificando l'importo risarcitorio dovuto nella somma di € 8.777,27.
n. 3113/2019 r.g.a.c. Pag. 6 Quanto alla rivalutazione e agli interessi si osserva che: “la domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria - quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni […]” (Cass. n.
6574/2018).
Pertanto, l'importo di € 8.777,27 deve essere rivalutato all'attualità, ricavando così un valore di € 10.620,50.
Quanto agli interessi deve, invece, considerarsi che non è stato allegato, né provato, un danno da ritardato pagamento di quanto dovuto a titolo risarcitorio, di conseguenza non possono riconoscersi gli interessi c.d. compensativi (cfr. Cass. n. 3268 del 12/02/2008, secondo cui il creditore, per ottenere il risarcimento della posta di danno in esame, deve allegare e provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata, o liquidata in moneta attuale, è inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo;
cfr. anche Cass. n. 15823 del 28/07/2005, Cass. n. 22347 del 24/10/2007, Cass. n.
3355 del 12/02/2010, Cass. 17155 del 09/10/2012, Cass., Sez. Un., n. 1712 del 17/02/1995, nonché
Cass. n. 3173 del 18/02/2016, secondo cui il pregiudizio in esame “non è in re ipsa, ma deve essere allegato e provato da chi lo invoca: vuoi dimostrando quale fosse la propria propensione al risparmio;
vuoi dimostrando quale fosse il rendimento delle operazioni finanziarie in cui avrebbe verosimilmente investito il capitale dovutogli, in caso di tempestivo adempimento da parte del debitore;
vuoi dimostrando quali maggiori oneri od interessi passivi avrebbe evitato di pagare se, disponendo tempestivamente della somma dovutagli, avesse potuto evitare di ricorrere al mercato del credito”; cfr. altresì Cass. n. 18564 del 13/07/2018).
Nulla, infatti, è stato provato, non essendo stato fornito alcun elemento valorizzabile neanche in via presuntiva.
Sull'importo risarcitorio, per quanto attiene al periodo intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, comunque, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al “quantum” dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui, al tasso legale ex art. 1284 co. 1 c.c., dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
Deve, invece, essere dichiarata inammissibile la domanda di restituzione avanzata da
[...]
e solo in comparsa. Pt_1 Controparte_7
Infatti, mentre un fatto sopravvenuto dopo il maturare delle preclusioni previste all'esito della n. 3113/2019 r.g.a.c. Pag. 7 prima udienza e del deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. può giustificare la proposizione di una nuova domanda o la modifica della domanda GI proposta (garantendo pur sempre il diritto di difesa della controparte mediante la facoltà di controdeduzioni e
contro
-allegazioni), diversamente, ove il fatto sopravvenga dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, non potrà essere preso in considerazione, costituendo questo il momento indefettibile della cristallizzazione dell'assetto difensivo.
Il fatto sopravvenuto non può, dunque, essere dedotto nell'ambito delle memorie ex art. 190
c.p.c. ma essere fatto valere nell'ambito di un successivo giudizio (cfr. Cass. n. 20723/2018 secondo cui: “le comparse conclusionali hanno soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni GI proposte e pertanto non possono contenere domande o eccezioni nuove, che comportino l'ampliamento del “thema decidendum”, non rilevando neanche l'accettazione del contraddittorio da parte della controparte, che è attività consentita solo fino al momento della rimessione della causa al collegio per la decisione […]”; con la precisazione che: “nonostante la natura semplicemente illustrativa della comparsa conclusionale, è consentito formulare la rinuncia ad una domanda pur contenuta nell'atto introduttivo del giudizio” (Cass. n.
8737/2014; cfr. anche Cass. n. 7977/97 e Cass. n. 2434/1971).
Quanto alle spese di CTU, nei rapporti interni tra le parti, esse, vengono poste a carico di
[...]
e della in misura eguale tra loro. CP_4 Controparte_3 CP_6
Quanto alle spese di lite del giudizio innanzi al giudice di Pace esse seguono la soccombenza, venendo poste a carico di , e della e sono liquidate CP_4 Controparte_3 Controparte_6 secondo i valori del D.M. n. 140/2012 come da dispositivo (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00).
Quanto alle spese di lite del giudizio di Cassazione anch'esse vengono poste a carico di
[...]
e della CP_4 Controparte_3 Controparte_6
Infine, per quanto concerne le spese del giudizio di appello di cui al N.R.G. 2962/2014 e le spese del presente giudizio di rinvio, considerando l'accoglimento parziale dei motivi di doglianza avanzati dalla compagnia di assicurazione, esse vengono integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, così provvede:
n. 3113/2019 r.g.a.c. Pag. 8 a) condanna al pagamento dell'importo di € 10.620,50, oltre interessi, ex art. Controparte_6
1284 co. 1 c.c. dalla data di emanazione della presente sentenza e sino al soddisfo, disponendone il pagamento in favore della Controparte_1
b) condanna , e CP_4 Controparte_3 Controparte_6 al pagamento, in solido tra loro, nei confronti di e di Parte_1 [...] delle spese del primo grado di giudizio che vengono liquidate nella Controparte_1 somma di € 1.260,00, oltre Iva (se dovuta), CPA e spese generali come per legge;
c) condanna , e CP_4 Controparte_3 Controparte_6 al pagamento, in solido tra loro, nei confronti di e di Parte_1 [...] delle spese del giudizio di Cassazione, che vengono liquidate nella Controparte_1 somma di € 1.468,00, oltre Iva (se dovuta), CPA e spese generali come per legge;
d) compensa integralmente le spese di lite del giudizio di appello e del presente giudizio di rinvio.
Termini Imerese, 08.04.2025
Il Giudice
dott. Andrea Quintavalle
n. 3113/2019 r.g.a.c. Pag. 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE in composizione monocratica e nella persona del dott. Andrea Quintavalle, ha pronunziato, la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3113 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019 e vertente
TRA
, nato a [...], l'[...], C.F. , e Parte_1 C.F._1 [...] GI P.I. , in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante p.t., entrambi elettivamente domiciliati in Belmonte Mezzagno, via Mandricelli n. 1, presso lo studio dell'avv. Gaetana Rita Barrale, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORI IN RIASSUNZIONE
E in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t., oggi Controparte_4 Controparte_5
in persona del legale rappresentante p.t., C.F. Controparte_6 P.IVA_2
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE CONTUMACI
oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale conclusioni: come da verbale di udienza del 16.01.2025;
n. 3113/2019 r.g.a.c. Pag. 1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Contr Con atto di citazione, e (d'ora in avanti solo , Parte_1 Controparte_1 citavano in giudizio (d'ora in avanti solo Controparte_3
, e oggi CP_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6
innanzi al giudice di pace di Misilmeri per ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito di un sinistro avvenuto in data 13.07.2011.
Nello specifico, deducevano:
- che, in data 13.07.2011, si trovava in sosta, a bordo dell'autovettura di sua Parte_1
proprietà, Peugeot 207 tg. DJ788PL, presso la via S. Giuseppe sita in Misilmeri (PA);
- che nelle condizioni di tempo e spazio sopra indicate, improvvisamente, l'autovettura
Peugeot veniva investita dall'autocarro Iveco, tg. CV824PH, di proprietà di Controparte_3
e guidato da che, nel tentativo di svoltare verso via Palermo, non
[...] CP_4
calcolava correttamente gli spazi;
- che, in conseguenza del sinistro, l'autovettura Peugeot 207, tg. DJ788PL, rimaneva danneggiata, riportando danni alla carrozzeria;
- che, con scrittura privata, cedeva il credito derivante dal sinistro sopra Parte_1
Contr descritto a (GI ; Controparte_2
- che, nonostante la formale messa in mora di entrambe le compagnie assicuratrici dei mezzi coinvolti nel sinistro, queste restavano inadempienti, e, pertanto, gli odierni attori convenivano in giudizio i convenuti sopra citati, innanzi al giudice di pace di Misilmeri.
Ritenuta, dunque, la responsabilità del conducente dell'autovettura, chiedevano la condanna, della società assicuratrice del veicolo danneggiato, per i danni riportati al mezzo, nonché per i costi del noleggio di un'auto sostitutiva durante il tempo occorrente per le riparazioni e per perizia estimativa;
danni quantificati nella somma di € 11.050,00.
Si costituiva la compagnia assicurativa che, preliminarmente, eccepiva il difetto di legittimazione attiva di (GI , mentre, nel merito contestava la CP_1 Controparte_2 pretesa risarcitoria sia per nell' “an” che nel “quantum”.
Non si costituivano e . Controparte_3 CP_4
Con sentenza n. 45/2014, il giudice di pace di Misilmeri accoglieva la domanda risarcitoria avanzata dalle parti attrici e, conseguentemente, condannava i convenuti, in solido tra loro, al n. 3113/2019 r.g.a.c. Pag. 2 pagamento della somma di € 9.000,00, oltre interessi, spese legali e spese della CTU tecnica espletata nel corso del giudizio.
Avverso la detta pronuncia, la proponeva appello contestando il percorso Controparte_6 logico-motivazionale su cui il giudice di pace aveva basato la propria decisione, ritendendola del tutto priva di elementi di riscontro probatorio.
Si costituivano nel giudizio di appello gli odierni attori, i quali contestavano le ragioni di appello avanzate, chiedendone l'integrale rigetto, con conferma della sentenza emessa dal Giudice di Pace.
Con sentenza n. 647/2017, il Tribunale di Termini Imerese accoglieva il suddetto appello, rigettando le pretese risarcitorie, ponendo, in particolare, a fondamento della sua decisione la mancanza di efficacia probatoria del Cid, nonostante la sottoscrizione congiunta dei conducenti.
Contro la suddetta sentenza, gli attori in riassunzione del presente giudizio proponevano ricorso per Cassazione, avverso il quale nessuno dei convenuti resisteva in giudizio. Giudizio che si concludeva con ordinanza, resa dalla III sez. civile n. 20300/2019, che dichiarava inammissibili il primo ed il terzo motivo del ricorso (violazione e falsa applicazione degli artt. 167 c.p.c. e 2967 c.c., in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., e, violazione e falsa applicazione dell'art 2700 c.c., in reazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.), mentre, riteneva meritevole di accoglimento il secondo motivo del ricorso (violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 143 del D.lgs. n. 209/2009, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.).
Più dettagliatamente, la Corte di cassazione censurava la decisione del giudice di merito per aver omesso di attribuire valore probatorio al modello Cid sottoscritto da entrambe le parti, ritenendo assenti, nel caso in esame, elementi contrastanti che avrebbero giustificato una diversa ricostruzione dei fatti.
Dunque, per i motivi sopra esposti, cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa al
Tribunale di Termini Imerese.
Alla luce dei fatti rappresentati, in qualità di proprietario del mezzo Parte_1 danneggiato e nella qualità di cessionaria del credito, riassumevano il giudizio ai sensi CP_1 dell'art. 392 c.p.c., dinnanzi a questo Tribunale.
Nello specifico, formulavano le seguenti conclusioni: “respingere i motivi tutti di appello proposti dalla appellante e per l'effetto confermare integralmente il contenuto Parte_2 della sentenza di primo grado n. 45/14 Giudice di Pace di Misilmeri RG 439/11. Con vittoria di spese, competenze ed onorari dell'odierno giudizio oltre I.V.A. e CPA, spese generali ex art 15 TF nelle
n. 3113/2019 r.g.a.c. Pag. 3 misure di legge, oltre le spese del giudizio di appello Tribunale di Termini RG 2962/14 sentenza n.
647/14 e del Giudizio di legittimità Cassazione n. 20300/19, RG 3062/17”.
Nessuno dei convenuti si costituiva nel presente giudizio di rinvio e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia all'udienza del 19.02.2020.
All'udienza del 16.01.2025, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c..
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Tutto ciò evidenziato, è necessario, preliminarmente rilevare che: “Nel giudizio di rinvio ex art.
392 e ss. cod. proc. civ., riassunto dall'appellato, la declaratoria di contumacia dell'originario appellante non comporta l'improcedibilità dell'appello originario, né il passaggio in giudicato nei suoi confronti della sentenza di primo grado” (Cass. n. 16506/2019).
Altresì, la Suprema Corte ha evidenziato che “In caso di cassazione con rinvio, il giudice di merito, se è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte per le questioni GI decise, per gli aspetti della controversia rimasti impregiudicati o non definiti nelle precorse fasi del giudizio deve esaminare "ex novo" il fatto della lite e pronunciarsi su tutte le eccezioni sollevate e pretermesse nei precedenti stati processuali, senza che rilevi l'eventuale contumacia della parte interessata, che non può implicare rinuncia o abbandono delle richieste GI specificamente rassegnate od acquisite al giudizio » ( Cass. n. 24336 del 30/11/2015; Cass. n. 1 del 1963 ). Ne consegue che dalla contumacia della parte nel giudizio di rinvio non può derivare la rinuncia alle domande riproposte nel grado di appello e, conseguentemente, non sussiste alcuna preclusione da giudicato interno.” (Cass. n. 4070/2019; cfr. anche Cass. n. 27337/2019 secondo cui: “I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione (Cass.
n. 12817 del 2014), […]. Nella prima ipotesi, il giudice è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo (Cass. n. 12347 del 1999; Cass. n. 5769 del 1999; Cass. n. 188 del 1994; Cass. n. 3572 del 1987); nella seconda ipotesi, invece, egli non solo può valutare liberamente i fatti GI accertati, ma può anche indagare
n. 3113/2019 r.g.a.c. Pag. 4 su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata;
nella terza ipotesi, infine, la potestas iudicandi del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti GI acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di Cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse (Cass. n. 6707 del 2004)”.
Nel caso di specie, con ordinanza n. 20300/2019 la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza n. 647/2017 del Tribunale di Termini Imerese, ritenendo viziata la pronuncia “de qua” per violazione di norme di diritto.
In particolare, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, la Corte ha così statuito: “[…] In mancanza di una prova contraria, di cui la compagnia ricorrente era onerata, il Giudice non avrebbe potuto disattendere il contenuto del Cid quanto meno al fine di rilevare che il danno era eziologicamente derivato dal sinistro e con le modalità indicate dal verbale sottoscritto da entrambe le parti. Nel caso di specie, peraltro, le dichiarazioni rese nel verbale di contestazione amichevole del sinistro coincidevano in larga misura con quanto accertato dal CTU sicché deve ritenersi applicabile, a contrario, la giurisprudenza consolidata di questa Corte secondo la quale ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo Cid deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio (Cass., 3, n. 15881 del 25/6/2013; Cass. 3, n. 8451 del
27/3/2019). È evidente che, in presenza di altri riscontri probatori conformi rispetto alle dichiarazioni trasfuse nel Cid, ed acclarate dalla CTU, non vi erano elementi per disattendere quanto contenuto nel modulo stesso, di guisa che la sentenza andrà, in pare qua, cassata con rinvio per nuovo esame”.
Ne discende che, tenuto conto della natura del presente giudizio di rinvio, in applicazione del principio sopra detto deve ritenersi sussistente la responsabilità solidale, per i fatti di cui è causa, a carico di (conducente del veicolo al momento del sinistro), (soggetto CP_4 Controparte_3 proprietario del mezzo) e della società assicuratrice del mezzo danneggiato, (cfr. Cass. Controparte_6
n. 4994/2023 sulla configurabilità di un litisconsorzio necessario rispetto al responsabile civile anche nella procedura ex art. 149 CAP).
Passando poi al merito della liquidazione dei danni operata dal giudice di pace, fondata sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado, si rileva che, nonostante, allo stato, non si rinvenga in atti copia della CTU, i risultati derivati dalla stessa, relativi alla n. 3113/2019 r.g.a.c. Pag. 5 quantificazione dei danni al veicolo, sono ricavabili per quanto espressamente indicato, nella sentenza del Giudice di Pace, nonché nell'atto di appello proposto dalla compagnia assicurativa e nella comparsa di costituzione relative al giudizio svoltosi presso il Tribunale di Termini Imerese, n. R.G.
2962/2014.
Pertanto, ai fini del decidere, le censure in punto di diritto avanzate dalla compagnia assicurativa sulla quantificazione dei danni, vengono affrontate tenuto conto delle risultanze così come indicate negli atti sopra detti, da cui è dato ricavare che il perito ha stimato: - un costo delle riparazioni in €
9.337,03, oltre ad € 730,70 per fermo tecnico - una stima a relitto (comprensiva di costo di rottamazione e di FRAM) pari ad € 8.777,27.
Giudice di pace che ha ritenuto l'antieconomicità del costo delle riparazioni procedendo ad un risarcimento per equivalente.
Ciò posto, quanto ai motivi di cui all'atto di appello avanzati dalla compagnia assicurativa, dall'interpretazione degli stessi, emerge che non è stato censurato la scelta del criterio adottato dal giudice di prime cure (criterio del risarcimento per equivalente), quanto piuttosto la decisione di riconoscere il danno da fermo tecnico, giungendo così ad un arrotondamento della cifra dovuta a titolo di risarcimento, quantificandola in € 9.000,00, “in relazione alle particolarità del caso”.
Ebbene, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha statuito che: “il danno da fermo tecnico di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo o della perdita subìta per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo (Cass., 3, n. 13718 del 31/5/2017; Cass., 6-3, n. 5447 del
28/2/2020; Cass., 3, n. 27389 del 18/9/2022)”.
Altresì, sempre la giurisprudenza di legittimità ha precisato che una volta dimostrata la spesa sostenuta per procacciarsi il veicolo sostitutivo: “Questa dimostrazione è […] sufficiente a provare il danno, poiché la relazione causale tra il fermo ed il noleggio è presumibile, ossia è inducibile secondo le normali regole del ragionamento presuntivo” (Cass. n. 27389/2022).
Orbene, nel caso di specie, non emerge agli atti la prova che una spesa per procacciarsi un veicolo sostitutivo sia stata effettivamente sostenuta.
Prova, che in mancanza, non consente di presumere che un danno da fermo tecnico, conseguenza diretta e immediata degli eventi di cui è causa, si sia verificato.
In definitiva, la sentenza appellata deve essere parzialmente riformata, riquantificando l'importo risarcitorio dovuto nella somma di € 8.777,27.
n. 3113/2019 r.g.a.c. Pag. 6 Quanto alla rivalutazione e agli interessi si osserva che: “la domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria - quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni […]” (Cass. n.
6574/2018).
Pertanto, l'importo di € 8.777,27 deve essere rivalutato all'attualità, ricavando così un valore di € 10.620,50.
Quanto agli interessi deve, invece, considerarsi che non è stato allegato, né provato, un danno da ritardato pagamento di quanto dovuto a titolo risarcitorio, di conseguenza non possono riconoscersi gli interessi c.d. compensativi (cfr. Cass. n. 3268 del 12/02/2008, secondo cui il creditore, per ottenere il risarcimento della posta di danno in esame, deve allegare e provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata, o liquidata in moneta attuale, è inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo;
cfr. anche Cass. n. 15823 del 28/07/2005, Cass. n. 22347 del 24/10/2007, Cass. n.
3355 del 12/02/2010, Cass. 17155 del 09/10/2012, Cass., Sez. Un., n. 1712 del 17/02/1995, nonché
Cass. n. 3173 del 18/02/2016, secondo cui il pregiudizio in esame “non è in re ipsa, ma deve essere allegato e provato da chi lo invoca: vuoi dimostrando quale fosse la propria propensione al risparmio;
vuoi dimostrando quale fosse il rendimento delle operazioni finanziarie in cui avrebbe verosimilmente investito il capitale dovutogli, in caso di tempestivo adempimento da parte del debitore;
vuoi dimostrando quali maggiori oneri od interessi passivi avrebbe evitato di pagare se, disponendo tempestivamente della somma dovutagli, avesse potuto evitare di ricorrere al mercato del credito”; cfr. altresì Cass. n. 18564 del 13/07/2018).
Nulla, infatti, è stato provato, non essendo stato fornito alcun elemento valorizzabile neanche in via presuntiva.
Sull'importo risarcitorio, per quanto attiene al periodo intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, comunque, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al “quantum” dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui, al tasso legale ex art. 1284 co. 1 c.c., dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
Deve, invece, essere dichiarata inammissibile la domanda di restituzione avanzata da
[...]
e solo in comparsa. Pt_1 Controparte_7
Infatti, mentre un fatto sopravvenuto dopo il maturare delle preclusioni previste all'esito della n. 3113/2019 r.g.a.c. Pag. 7 prima udienza e del deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. può giustificare la proposizione di una nuova domanda o la modifica della domanda GI proposta (garantendo pur sempre il diritto di difesa della controparte mediante la facoltà di controdeduzioni e
contro
-allegazioni), diversamente, ove il fatto sopravvenga dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, non potrà essere preso in considerazione, costituendo questo il momento indefettibile della cristallizzazione dell'assetto difensivo.
Il fatto sopravvenuto non può, dunque, essere dedotto nell'ambito delle memorie ex art. 190
c.p.c. ma essere fatto valere nell'ambito di un successivo giudizio (cfr. Cass. n. 20723/2018 secondo cui: “le comparse conclusionali hanno soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni GI proposte e pertanto non possono contenere domande o eccezioni nuove, che comportino l'ampliamento del “thema decidendum”, non rilevando neanche l'accettazione del contraddittorio da parte della controparte, che è attività consentita solo fino al momento della rimessione della causa al collegio per la decisione […]”; con la precisazione che: “nonostante la natura semplicemente illustrativa della comparsa conclusionale, è consentito formulare la rinuncia ad una domanda pur contenuta nell'atto introduttivo del giudizio” (Cass. n.
8737/2014; cfr. anche Cass. n. 7977/97 e Cass. n. 2434/1971).
Quanto alle spese di CTU, nei rapporti interni tra le parti, esse, vengono poste a carico di
[...]
e della in misura eguale tra loro. CP_4 Controparte_3 CP_6
Quanto alle spese di lite del giudizio innanzi al giudice di Pace esse seguono la soccombenza, venendo poste a carico di , e della e sono liquidate CP_4 Controparte_3 Controparte_6 secondo i valori del D.M. n. 140/2012 come da dispositivo (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00).
Quanto alle spese di lite del giudizio di Cassazione anch'esse vengono poste a carico di
[...]
e della CP_4 Controparte_3 Controparte_6
Infine, per quanto concerne le spese del giudizio di appello di cui al N.R.G. 2962/2014 e le spese del presente giudizio di rinvio, considerando l'accoglimento parziale dei motivi di doglianza avanzati dalla compagnia di assicurazione, esse vengono integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, così provvede:
n. 3113/2019 r.g.a.c. Pag. 8 a) condanna al pagamento dell'importo di € 10.620,50, oltre interessi, ex art. Controparte_6
1284 co. 1 c.c. dalla data di emanazione della presente sentenza e sino al soddisfo, disponendone il pagamento in favore della Controparte_1
b) condanna , e CP_4 Controparte_3 Controparte_6 al pagamento, in solido tra loro, nei confronti di e di Parte_1 [...] delle spese del primo grado di giudizio che vengono liquidate nella Controparte_1 somma di € 1.260,00, oltre Iva (se dovuta), CPA e spese generali come per legge;
c) condanna , e CP_4 Controparte_3 Controparte_6 al pagamento, in solido tra loro, nei confronti di e di Parte_1 [...] delle spese del giudizio di Cassazione, che vengono liquidate nella Controparte_1 somma di € 1.468,00, oltre Iva (se dovuta), CPA e spese generali come per legge;
d) compensa integralmente le spese di lite del giudizio di appello e del presente giudizio di rinvio.
Termini Imerese, 08.04.2025
Il Giudice
dott. Andrea Quintavalle
n. 3113/2019 r.g.a.c. Pag. 9