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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. IV, sentenza 13/02/2026, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 504/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1619/2022 depositato il 08/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 993/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 8 e pubblicata il 31/05/2022
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01420191460000271006 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01420191460000271006 IMU 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01420191460000270007 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01420191460000270007 IMU 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso d'appello n. 1619/2022 RGA il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 993/8/2022 della CTP di Bari, depositata il 31/05/2022, di rigetto del ricorso, con condanna alle spese liquidate in
€ 10.000,00, oltre accessori di legge se dovuti, avverso n. 2 iscrizioni ipotecarie.
Nel merito, il contribuente ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza gravata, per l'annullamento delle impugnate iscrizioni ipotecarie, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Con rituali controdeduzioni del 25/10/2022 si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione che ha eccepito l'infondatezza dell'avverso appello, chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza di prime cure e con vittoria delle spese del gravame.
All'udienza del 14/01/2026, sentito il Relatore, sono comparsi, in collegamento da remoto, per il contribuente, l'Avv. Difensore_1, che ha insistito per l'accoglimento dell'appello, e, per l'Agenzia delle Entrate Riscossione, l'Avv. Difensore_2 che ha concluso per la conferma della sentenza impugnata.
Terminata la discussione la Corte ha introitato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Va, innanzitutto, rilevato che con le proprie controdeduzioni l'ADER ha precisato di aver tempestivamente e ritualmente notificato, in data 16/9/2019, al contribuente sig. Ricorrente_1 il preavviso di iscrizione ipotecaria n. 01476201900002107000. Preavviso valido per entrambe le impugnate iscrizioni ipotecarie, come da documentazione già depositata in primo grado e nuovamente depositata nella presente fase di gravame, come da documento n. 3 allegato della produzione allegata alle controdeduzioni dell'ADER.
Osserva il Collegio che, proprio alla luce della produzione del preavviso di iscrizione ipotecaria, di cui sopra, notificato al contribuente in data 16/09/2019, il ricorso alla CTP n. 1714/2021, depositato il 147/12/2021, è inammissibile per tardività in quanto proposto posteriormente rispetto alla scadenza del termine di decadenza di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto impugnato previsto dall'art. 21, 1° comma, del D.Lgs. n.
546/1992, come puntualmente rilevato dalla sentenza di prime cure che, pertanto, è meritevole di piena conferma.
2) Sulla base delle considerazioni ora esposte, l'appello, proposto dal contribuente Sig. Ricorrente_1, è infondato e va, pertanto, rigettato e, in piena conferma della sentenza di prime cure, va dichiarata la definitività di entrambe le impugnate iscrizioni ipotecarie, meglio in epigrafe indicate.
3) Attesa la peculiarità delle questioni trattate, va disposta la compensazione delle spese del presente giudizio di gravame.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 4) rigetta l'appello proposto dal contribuente Sig. Ricorrente_1 e, in piena conferma della sentenza di prime cure, dichiara la definitività di entrambe le impugnate iscrizioni ipotecarie, meglio in epigrafe indicate;
dispone la compensazione delle spese del presente giudizio di gravame.
Così deciso in Bari il 14 gennaio 2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1619/2022 depositato il 08/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 993/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 8 e pubblicata il 31/05/2022
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01420191460000271006 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01420191460000271006 IMU 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01420191460000270007 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01420191460000270007 IMU 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso d'appello n. 1619/2022 RGA il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 993/8/2022 della CTP di Bari, depositata il 31/05/2022, di rigetto del ricorso, con condanna alle spese liquidate in
€ 10.000,00, oltre accessori di legge se dovuti, avverso n. 2 iscrizioni ipotecarie.
Nel merito, il contribuente ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza gravata, per l'annullamento delle impugnate iscrizioni ipotecarie, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Con rituali controdeduzioni del 25/10/2022 si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione che ha eccepito l'infondatezza dell'avverso appello, chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza di prime cure e con vittoria delle spese del gravame.
All'udienza del 14/01/2026, sentito il Relatore, sono comparsi, in collegamento da remoto, per il contribuente, l'Avv. Difensore_1, che ha insistito per l'accoglimento dell'appello, e, per l'Agenzia delle Entrate Riscossione, l'Avv. Difensore_2 che ha concluso per la conferma della sentenza impugnata.
Terminata la discussione la Corte ha introitato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Va, innanzitutto, rilevato che con le proprie controdeduzioni l'ADER ha precisato di aver tempestivamente e ritualmente notificato, in data 16/9/2019, al contribuente sig. Ricorrente_1 il preavviso di iscrizione ipotecaria n. 01476201900002107000. Preavviso valido per entrambe le impugnate iscrizioni ipotecarie, come da documentazione già depositata in primo grado e nuovamente depositata nella presente fase di gravame, come da documento n. 3 allegato della produzione allegata alle controdeduzioni dell'ADER.
Osserva il Collegio che, proprio alla luce della produzione del preavviso di iscrizione ipotecaria, di cui sopra, notificato al contribuente in data 16/09/2019, il ricorso alla CTP n. 1714/2021, depositato il 147/12/2021, è inammissibile per tardività in quanto proposto posteriormente rispetto alla scadenza del termine di decadenza di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto impugnato previsto dall'art. 21, 1° comma, del D.Lgs. n.
546/1992, come puntualmente rilevato dalla sentenza di prime cure che, pertanto, è meritevole di piena conferma.
2) Sulla base delle considerazioni ora esposte, l'appello, proposto dal contribuente Sig. Ricorrente_1, è infondato e va, pertanto, rigettato e, in piena conferma della sentenza di prime cure, va dichiarata la definitività di entrambe le impugnate iscrizioni ipotecarie, meglio in epigrafe indicate.
3) Attesa la peculiarità delle questioni trattate, va disposta la compensazione delle spese del presente giudizio di gravame.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 4) rigetta l'appello proposto dal contribuente Sig. Ricorrente_1 e, in piena conferma della sentenza di prime cure, dichiara la definitività di entrambe le impugnate iscrizioni ipotecarie, meglio in epigrafe indicate;
dispone la compensazione delle spese del presente giudizio di gravame.
Così deciso in Bari il 14 gennaio 2026