Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 12/05/2026, n. 3732
TAR
Sentenza 6 maggio 2024
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CS
Accoglimento
Sentenza 12 maggio 2026

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  • Accolto
    Erroneità della sentenza per travisamento dei fatti, erroneità e intrinseca illogicità della motivazione – violazione erronea e falsa applicazione degli artt. 42 d.lgs. n. 28/2011 e 11 d.m. 31 gennaio 2014. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies, l. n. 241/1990

    Il Collegio ha ritenuto fondata la censura, qualificando l'atto impugnato come annullamento d'ufficio e non come decadenza. Ha evidenziato che il GSE, già in sede di esame dell'istanza, era consapevole della situazione e che l'ammissione al beneficio era frutto di un esame consapevole, generando un affidamento in capo all'ente. L'atto di ritiro è intervenuto oltre il termine ragionevole previsto dalla legge.

  • Accolto
    Erroneità della sentenza per intrinseca illogicità della motivazione – violazione erronea e falsa applicazione dell’art. 21 nonies l. n. 241/1990; violazione del legittimo affidamento; violazione dell’art. 2 l. n. 241/1990

    La Corte ha ritenuto che l'atto di autotutela, intervenuto ad una distanza temporale considerevole dal provvedimento annullato, doveva essere motivato in relazione alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all'adozione dell'atto di ritiro, anche tenuto conto degli interessi dell'Ente pubblico destinatario del provvedimento sfavorevole. Il termine per l'adozione dell'atto è stato superato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 12/05/2026, n. 3732
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 3732
    Data del deposito : 12 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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