Sentenza 26 maggio 1999
Massime • 1
Il provvedimento emanato dal tribunale in sede di reclamo avverso l'ordinanza pretorile che conclude la fase interdittale del procedimento possessorio ha la stessa natura del provvedimento impugnato ed è quindi privo dei caratteri della definitività e decisorietà, non è suscettibile di passare in giudicato e non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, secondo comma Cost.; peraltro, qualora il giudice del reclamo non si limiti a provvedere in ordine a quest'ultimo, revocando, modificando o confermando l'ordinanza del pretore, ma definisca il giudizio, accogliendo o respingendo la domanda, il provvedimento deve essere qualificato sotto il primo profilo come ordinanza e sotto il secondo come sentenza, avverso la quale è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ. (nella specie il tribunale aveva revocato l'ordinanza pretorile concessiva dell'interdetto possessorio e quindi rigettato la domanda "per insussistenza delle condizioni dell'azione").
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- 1. Provvedimento possessoriohttps://www.brocardi.it/
Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 15322 del 4 dicembre 2001 «...o manutenzione, essendo consentito al convenuto farli valere solo dopo l'esaurimento del giudizio possessorio e l'esecuzione del provvedimento che lo ha concluso (salva l'ipotesi di un pregiudizio irreparabile che ne possa derivare).» Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4137 del 16 giugno 1983 «...dettato dalla norma invocata dall'attore e, quindi, nell'esecutore materiale ed in quello morale dell'opera, se il denunciante agisce in possessorio, e nel proprietario o titolare di altro diritto reale, se il denunciante agisce in petitorio.» Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 9532 del 19 maggio 2004 «Il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/05/1999, n. 5118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5118 |
| Data del deposito : | 26 maggio 1999 |
Testo completo
composta da:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE Presidente
" Antonio VELLA Consigliere
" US BOSELLI Consigliere
" Alfredo MENSITIERI Consigliere
" Carlo CIOFFI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZI US, elettivamente domiciliato in Roma, via Fabio Massimo 6, presso l'avv. Sebastiano Mastrobuono, che lo difende insieme con l'avv. Bruno Anello di Vibo Valentia, come da procura in atti;
- ricorrente -
contro
AR AS e AC ZA, elettivamente domiciliati in Roma, via Valdagno 29, presso il dr. Giovanni Lustrì, difeso dall'avv. US Cuccomarino Propopapa, come da procura in atti;
- controricorrenti -
avverso l'ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia del 10 dicembre 1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 37 gennaio 1999 dal relatore Carlo Cioffi;
Uditi gli avv.ti Sebastiano Mastrobuono e US Cuccomarino Propopapa;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Raffaele Ceniccola, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel procedimento possessorio promosso da US RI proposto
contro
AS OB e sua moglie ZA NA, il Pretore di Vibo Valentia, con provvedimento dell'11 settembre 1996, ordinò a questi ultimi l'eliminazione della ringhiera di un loro terrazzo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 669 octies, e dispose per l'inizio del giudizio di merito.
Il Tribunale di Vibo Valentia, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha accolto il reclamo proposto da AS OB e ZA NA, ed ha revocato il provvedimento interdittale del pretore;
inoltre ha dichiarato inammissibile, o, più esattamente, ha rigettato la domanda di US RI, "per insussistenza delle condizioni dell'azione", non avendo questi dimostrato che il suo possesso aveva i requisiti prescritti dall'art. 1170 comma 2^ cod. civ.. US RI chiede la cassazione di tale ordinanza per due motivi.
AS OB e ZA NA resistono con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i due motivi del suo ricorso US RI denunzia violazione dell'art. 112 e dell'art. 669 terdecies cod. proc. civ.;
sostiene che il Tribunale di Vibo Valentia, nella circostanza, avrebbe dovuto limitarsi a revocare o confermare il provvedimento cautelare contro il quale controparte aveva reclamato, non anche a decidere in modo definitivo la controversia possessoria. I controricorrenti eccepiscono l'inammissibilità del ricorso. Tale eccezione è infondata.
Il procedimento possessorio è costituito da una prima fase interdittale, a cognizione sommaria, che si conclude con un'ordinanza, e da una seconda di merito, a cognizione ordinaria, che si conclude con una sentenza (vedi la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, n. 1984 del 1998). L'ordinanza pretorile che conclude la prima fase, pronunziata ai sensi degli art. 669 septics o octies cod. proc. civ. (richiamati dall'art. 703 cod. proc. civ.), ha, come tutti i provvedimenti previsti da tali norme, natura cautelare, e come tale è priva dei requisiti della decisorietà e definitività, ed è revocabile e modificabile nella seconda fase del procedimento possessorio;
inoltre è reclamabile ai sensi dell'art. 669 terdecies cod. proc. civ.. Il provvedimento adottato dal giudice del reclamo ha ovviamente la stessa natura giuridica di quello impugnato: non è dunque suscettibile di passare in giudicato (vedi le sentenze di questa Corte, 29 agosto 1997 n. 8253, 30 dicembre 1997 n. 13124 e 10 novembre 1998 n. 11285), ed è inammissibile, contro di esso, il ricorso straordinario per Cassazione previsto dall'art. 111 della Costituzione. Con la sentenza delle Sezioni Unite innanzi citata questa Corte ha avuto modo di precisare che quando il giudice innanzi al quale è esperita l'azione possessoria non suddivide il procedimento nelle due fasi dette, e si pronunzia nel merito, accogliendo o rigettando la domanda, il suo provvedimento, anche se assume la forma di una ordinanza, e come tale si autodefinisce, è in realtà una sentenza, e non è dunque impugnabile con il reclamo previsto dall'art. 669 terdecies cod. proc. civ., ma con l'appello.
Allo stesso modo il provvedimento del giudice del reclamo che non si limita a provvedere in ordine a quest'ultimo, ossia a confermare, revocare o modificare l'ordinanza pronunziata dal pretore a conclusione della prima fase del procedimento possessorio, come innanzi delineata, ma definisce il giudizio, accogliendo o rigettando la domanda, deve essere qualificato, indipendentemente dalla definizione che ad esso ha dato il giudice che lo ha emesso, sotto il primo profilo una ordinanza, contro la quale non può essere proposta ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, e sotto il secondo profilo una sentenza, contro la quale il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., è invece ammissibile.
Il provvedimento impugnato innanzi a questa corte, come è stato evidenziato in narrativa, si articola per l'appunto in due statuizioni, anche graficamente distinte: con la prima il Tribunale ha disposto "la revoca dell'ordinanza pretorile" pronunziata a conclusione della prima fase del procedimento possessorio;
e con la seconda si è pronunziata nel merito, definendo il giudizio. La prima statuizione è una ordinanza, come detto non censurabile in cassazione. e che per la verità il ricorrente non ha censurato, essendosi egli limitato a contestare la seconda statuizione, quella con cui il Tribunale ha in modo definitivo disatteso la sua domanda.
Quest'ultima statuizione è invece una sentenza, in considerazione del suo contenuto;
oltre tutto ne ha anche la veste formale, essendo stata pronunziata dal Tribunale in forma di collegio, e sottoscritta dal Presidente e dal relatore-estensore, ha anche la veste formale di una sentenza, anche se non è stata definita come tale.
Il ricorso proposto contro di essa da US RI è dunque ammissibile.
Il ricorso è altresì fondato.
L'effetto devolutivo dell'impugnazione, in generale, e del reclamo avverso i provvedimenti cautelari in particolare, impone al giudice che deve pronunziarsi su quest'ultimo di limitare la sua cognizione e la sua decisione alle questioni che il provvedimento cautelare ha affrontato e risolto: il giudice del reclamo non ha poteri maggiori di quelli che ha il giudice che ha .pronunziato il provvedimento reclamato, e quando quest'ultimo ha natura cautelare, interdittale, prodromica, in ogni caso strumentale ad una successiva pronunzia di merito e definitiva, non può che pronunziare, a sua volta, un provvedimento cautelare, interdittale, prodromico, strumentale, e non può decidere la controversia in modo definitivo e nel merito, perché di tanto non è stato investito.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio il provvedimento impugnato sul punto di cui in motivazione;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 1999