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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 21/07/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 534/2025 proposta in via congiunta da
(C.F: ), nata a [...] l'[...] Parte_1 C.F._1 all'Avv
e
(C.F: ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Maddalena Villone;
Visto il ricorso, visti gli accordi di cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in CIVITAVECCHIA (RM) in data 26.09.2004, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di CIVITAVECCHIA, dell'anno 2004, al N. 93, Parte II, S. A alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
1) Affida i figli minori e ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la Per_1 Per_2 responsabilità genitoria ci aggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà può essere esercitata separatamente;
2) I minori sono collocati presso la madre con diritto del padre di vederli e tenerli con sé liberamente previo accordo con la madre e, in ogni caso, tutti i martedì dall'uscita di scuola al mercoledì mattina riportandoli a scuola;
a fine settimana alterni dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica sera alle ore 19.00; nelle festività ad anni alternati nel periodo natalizio dal 23 al 30 dicembre oppure, ad anni alterni, dal 31 dicembre al 6 gennaio;
nel periodo pasquale la domenica di pasqua oppure, ad anni alterni, il lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive per quindici giorni anche non consecutivi, da definirsi di comune accordo entro il 30 maggio di ciascun anno;
3) Il Sig. CP_1 verserà alla Sig.ra un assegno di Euro 500,00 mensili per il mantenimento dei figli (Euro Pt_1 250,00 ciascuno) ndersi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli Indici dell'ISTAT relativi alla variazione dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
4) Le spese straordinarie mediche, di studio e sportive dei figli saranno ripartite tra i genitori al 50% ciascuno, secondo le indicazioni del Protocollo in uso presso il Tribunale di Civitavecchia;
5) I coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento poiché entrambi si dichiarano economicamente autosufficienti.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 19.07.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 534/2025 proposta in via congiunta da
(C.F: ), nata a [...] l'[...] Parte_1 C.F._1 all'Avv
e
(C.F: ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Maddalena Villone;
Visto il ricorso, visti gli accordi di cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in CIVITAVECCHIA (RM) in data 26.09.2004, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di CIVITAVECCHIA, dell'anno 2004, al N. 93, Parte II, S. A alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
1) Affida i figli minori e ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la Per_1 Per_2 responsabilità genitoria ci aggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà può essere esercitata separatamente;
2) I minori sono collocati presso la madre con diritto del padre di vederli e tenerli con sé liberamente previo accordo con la madre e, in ogni caso, tutti i martedì dall'uscita di scuola al mercoledì mattina riportandoli a scuola;
a fine settimana alterni dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica sera alle ore 19.00; nelle festività ad anni alternati nel periodo natalizio dal 23 al 30 dicembre oppure, ad anni alterni, dal 31 dicembre al 6 gennaio;
nel periodo pasquale la domenica di pasqua oppure, ad anni alterni, il lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive per quindici giorni anche non consecutivi, da definirsi di comune accordo entro il 30 maggio di ciascun anno;
3) Il Sig. CP_1 verserà alla Sig.ra un assegno di Euro 500,00 mensili per il mantenimento dei figli (Euro Pt_1 250,00 ciascuno) ndersi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli Indici dell'ISTAT relativi alla variazione dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
4) Le spese straordinarie mediche, di studio e sportive dei figli saranno ripartite tra i genitori al 50% ciascuno, secondo le indicazioni del Protocollo in uso presso il Tribunale di Civitavecchia;
5) I coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento poiché entrambi si dichiarano economicamente autosufficienti.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 19.07.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone