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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 11/06/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1811/2024 RG trattata all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 11/06/2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
BASTA ROCCO
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. Controparte_1
CARNOVALE MARIAGRAZIA
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.07.2024 parte ricorrente indicata in epigrafe deduceva di aver presentato in data 8.2.2023, a seguito del decesso del coniuge, sig. , Persona_1 avvenuto il 27.4.2019, domanda di pensione ai superstiti, accolta dall' con missiva CP_2 del 9.1.2024 e decorrenza dall'1.5.2019; che l' aveva illegittimamente trattenuto, per CP_2
i mesi di giugno e luglio 2024, l'importo di €. 411,73 al mese, erogando la somma di €. 43,50 al fine di “recuperare i ratei della pensione di vecchiaia VOS 45152293 e dell'indennità di accompagnamento, indebitamente riscossi a seguito del decesso del coniuge, sino a novembre Persona_1 del 2023”; di non aver incassato i ratei del coniuge dopo il decesso;
che, in ogni caso, la pensione di reversibilità non ha natura successoria;
che la trattenuta era stata effettuata in misura superiore a un quinto, in violazione del disposto degli artt. 1, comma 262, della l. 23.12-1996 n. 662, 1246 n. 3) del c.c. e 545, comma 7, c,p,c. nonché tramite compensazione tra poste non omogenee.
Tanto premesso, così concludeva “dichiarare l'illegittimità della trattenuta e delle modalità operate CP_ CP_ dall' sulla pensione di reversibilità percepito dalla ricorrente e, per l'effetto, condannare l' resistente alla restituzione, in favore della ricorrente, dell'importo di 823,46 oltre interessi legali, nonchè dichiarare illegittima ogni trattenuta operata indebitamente fino alla data odierna con condanna per il convenuto alla restituzione di tutte le somme trattenute fino all'emananda sentenza per la causale di cui alla premessa fino CP_ al soddisfo;
Con condanna dell' in plrpt al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa da distrarre ex art. 93 cpc.”
L' nel costituirsi ritualmente in giudizio insisteva per il rigetto del ricorso in quanto CP_3 infondato in fatto e in diritto;
quanto all'eccezione relativa all'illegittimità della trattenuta in violazione del limite del quinto ex art. 545 comma 7 c.p.c. e in quanto la pensione era impignorabile, poiché di importo mensile pari ad €. 525,38 rappresentava di aver provveduto a ricalcolare la trattenuta in misura pari a un quinto, con decorrenza dal mese di febbraio 2025, in esecuzione alla sentenza di Codesto Tribunale n. 90 del 19.2.2025 ( cfr. doc. 12 e 13 ) e che la liquidazione era in corso di erogazione;
chiedeva pertanto un breve rinvio del procedimento al fine di documentare siffatta circostanza.
La causa veniva istruita documentalmente e all'esito del deposito di note ex art, 127 ter cpc
è così decisa.
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Codesto Tribunale, con sentenza n. 90 /2025 del 19.2.2025 ( cfr. all. fascicolo , ha CP_3 già avuto modo di pronunciarsi in ordine alle principali questioni giuridiche sottese alla vicenda per cui è causa, con motivazione che si condivide e si riporta ai sensi dell'art. 118 disp att cpc “ Anzitutto, alla luce degli estratti del conto corrente cointestato a e Persona_1 Parte_1
CP_ relativi al periodo maggio 2019-dicembre 2020, depositati dall' su ordine del Giudice in
[...] data 3.1.2025, risulta l'accredito mensile dei ratei di pensione a favore di anche Persona_1 successivamente alla data del decesso e, quindi, in mancanza di specifiche contestazioni in ordine al quantum, si ritiene raggiunta la prova del contro credito vantato dall'Istituto pari ad euro 61.680,51, di cui alla CP_ comunicazione di indebito del 1.2.2024 (all. . Invero, sul punto, la parte ricorrente si limita a sostenere
“il mancato incasso” delle somme corrispose a a titolo di pensione di vecchiaia ed indennità Persona_1 di accompagnamento, senza nulla dire in merito all'entità dei relativi ratei e, dunque, all'ammontare complessivo dell'indebito. Valga la pena osservare che, trattandosi di accrediti sul conto corrente bancario cointestato fra il de cuius e la ricorrente, è effettivamente avvenuto il versamento delle somme a favore di quest'ultima, che ne aveva la disponibilità, e non anche dell'Istituto bancario, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente nelle note del 17.2.2025, con il quale intercorre il rapporto di conto corrente cui è CP_ estraneo l'
Ciò detto, si ritiene la ripetibilità dell'indebito anzitutto con riferimento ai ratei dell'indennità di CP_ accompagnamento del de cuius versati dall a favore della ricorrente laddove si consideri che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, in materia di prestazioni assistenziali indebite, nell'ipotesi di erogazione "ab origine" di tutti i requisiti – come nel caso di specie riguardante errore di persona -, trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all'art. 2033 c.c. (così da ultimo Cass. 4600/2021 e conformi Cass. 1446/2008 e Cass.
12406/2003).
Lo stesso deve dirsi con riferimento ai ratei di pensioni di vecchiaia stante l'inapplicabilità, in mancanza di rapporto assicurativo, dell'art. 52 L. 88/89. Invero, come evidenziato nella sentenza della Corte di
Cassazione n. 12406 del 2003, la regola della irripetibilità, che presenta, come minimo comune denominatore, la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta, esige pur sempre che "il percettore abbia fatto ingresso nel singolo settore di protezione sociale individuato dalla specifica prestazione" della cui ripetibilità si controverte ed all'interno del quale è identificabile il principio regolato dalla L. n. 88 del 1989, art. 52, comma 2, e L. n. 412 del 1991, art. 13, ed oggi è la L. n. 662 del1996, art. 1, comma 266. "Se viceversa il percettore rimane estraneo ad esso, non opera più quella ratio unificante sottesa alla disciplina speciale di settore" (sent. cit., in motivazione e in termini Cass. 23 maggio 1998 n. 5167).
Del resto, l'art. 52 L. n. 88 del 1989, al pari delle norme successive intervenute in materia, presuppone
"una indebita erogazione in relazione ad un rapporto pensionistico reale...", mentre l'inesistenza di un rapporto pensionistico, come nel caso di specie in cui l'attuale ricorrente è totalmente estranea al rapporto previdenziale da cui era scaturita l'erogazione indebita della pensione di vecchiaia, facendo questo capo al marito, comporta l'applicazione della disciplina ordinaria di cui all'art. 2033 c.c., propria dell'indebito oggettivo, trattandosi di pagamento effettuato senza titolo, che colui che lo ha fatto ha diritto di ripetere (v. sent. citata, 23 maggio 1998 n. 5167). In situazioni come quella in esame, infatti, non si radica quell'esigenza speciale di tutela del percettore in buona fede di una prestazione previdenziale indebita richiamata dalla Corte Costituzionale., qual è colui che, astrattamente titolare di un certo credito previdenziale, in concreto è privo del diritto, in tutto o in parte, per mancanza di uno o più elementi costitutivi. Secondo la giurisprudenza di legittimità su caso identico a quello di cui è causa: “La contraria tesi permetterebbe la definitiva attribuzione di somme a persone del tutto estranee al sistema pensionistico, il che non corrisponderebbe al canone di ragionevolezza espresso dal capoverso dell'art. 3 Cost.” (Cass.
21453/2013 secondo cui: “In tema di pensione indebitamente corrisposta, trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì l'ordinaria disciplina dell'indebito civile, nell'ipotesi in cui l' abbia continuato ad erogare i ratei della pensione di invalidità, pur dopo il decesso del CP_3 beneficiario, accreditandoli sul conto corrente cointestato al coniuge superstite, trattandosi di erogazione di somme estranee ad un rapporto previdenziale facente capo al percettore”). CP_ Ebbene, posta la ripetibilità dei ratei versati dall' a favore della ricorrente a titolo di indennità di accompagnamento e pensione di vecchiaia di la natura non ereditaria della pensione di Persona_1
CP_ reversibilità, non ricorre un'ipotesi di compensazione impropria, trattandosi di somme corrisposte dall' come sopra detto, a diverso titolo, con conseguente applicabilità alla trattenuta del limite del quinto del trattamento in godimento in applicazione dell'art. 69, comma 1, l. n. 153 del 1969 e fatto comunque salvo il trattamento di pensione minimo, non applicandosi i diversi limiti di pignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c.
- come novellato dall'art. 13, comma 1, lett. l), del d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del
2015 ed ulteriormente modificato ex art. 21-bis del d.l. n. 115 del 2022, conv. con l. n. 142 del 2022 - che rilevano nelle sole ipotesi in cui la pensione venga aggredita da soggetti diversi dall Controparte_4
CP_
o quando l' agisce per crediti diversi dall'indebita percezione di prestazioni a suo carico o da omissioni contributive (cfr. Cass. 26580/2024).
Valga la pena osservare che è irrilevante la malafede o il dolo della ricorrente, non essendo stati chiesti CP_ dall' gli interessi sui ratei indebitamente erogati ex art. 2033 c.c.
In definitiva, il ricorso dev'essere accolto nei limiti della riduzione ad un quinto o comunque in misura pari CP_ al trattamento minimo della trattenuta operata dall' assorbite le questioni non espressamente trattate”.
Nel caso di specie, l' nel costituirsi in giudizio, in esecuzione della citata sentenza, ha CP_3 rappresentato di aver proceduto a ricalcolare le somme trattenute in misura superiore a un quinto sui ratei arretrati della pensione di reversibilità, ammontanti, in origine, ad €.
31.876,06, per €. 25.500,85 ( 1/5 di €. 31.876,06 ) nonché le somme eccedenti il quinto sui ratei di giugno e luglio 2024, oggetto del presente giudizio, pari a complessivi €. 343,08 1e di aver erogato la predetta somma in data 7.3.2025 ( cfr. estratto restituzione somme fascicolo note depositate in data 10.6.2025). CP_3
Tanto premesso, sul punto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Rigetta nel resto la domanda.
Spese compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c. definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1811/2024, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine all'eccezione relativa alle trattenute operate dall' sui ratei di giugno e luglio 2024, in misura superiore a un quinto;
CP_3
- rigetta per il resto;
- spese compensate.
Crotone, 11/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare, trattenuta mensile nella misura di un quinto= €. 240,18; trattenuta mensile originaria= €. 411,73; differenza tra trattenute= 411,73-240,18 = 171,55 euro mensili;
171,55 x 2 ( ossia per i mesi di giugno e luglio 2024)= 343,08 euro.