Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/05/2025, n. 3139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3139 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3743 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza cartolare del 20 maggio 2025 e vertente tra
TRA
codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese Parte_1 di , rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Massimo Mannocchi Pt_1 P.IVA_1
APPELLANTE ed APPELLATA IN VIA INCIDENTALE
E
codice fiscale non in proprio ma nella qualità di mandataria Controparte_1 P.IVA_2 della società codice fiscale , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_3
Massimo Luconi per procura in atti;
APPELLATA ed APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
Nonché
(c.f. ), (c.f. ) AR CP_4 CodiceFiscale_1 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi dall' Avv.to Alessandro Cardelli per procura in atti;
APPELLATI
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
e convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la AR CP_4 [...] proponendo opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. 6895/2016 Parte_1 con il quale l'intestato Tribunale aveva loro ingiunto, in solido con la debitrice principale,
[...]
Costituitasi la la quale concludeva per il rigetto della Parte_1 opposizione.
Intervenuta in giudizio la quale mandataria di Controparte_1 Controparte_2 cessionaria del credito e concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa veniva istruita a mezzo di consulenza tecnica contabile affidata al dott. Controparte_6
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria anche mediante CTU contabile nonché ordine ex art. 210 CPC, ha accolto l'opposizione, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, ha condannato la banca opposta e la banca intervenuta alla rifusione delle spese di lite, ivi comprese quelle di CTU.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…1. Con il ricorso monitorio la esponeva di essere creditrice nei confronti della Parte_1
poi fallita (fallimento dichiarato con sentenza n. 154/2016 del 18 febbraio 2016), della somma Controparte_5 complessiva di euro 1.078.524,13 così calcolato: a) euro 1.076.345,87 per capitale di cui:
1. euro 263.732,48, comprensivo degli interessi al tasso concordato, per commissioni trimestrali e spese di conto per l'esposizione del c/c 8616/20125.49 dell'Agenzia 16 di Roma e chiuso in data 7/8/2015; 2. euro 408.158,47 per anticipazioni di fatture cedute (cessione di credito del 22.7.2011 n. 6243 8410.92), comprensivo di spese, commissioni e interessi concordati fino alla chiusura in data 10/08/2015; 3. euro 404.454,92 per anticipo importi, comprensivo dì spese, commissioni e interessi concordati fino alla chiusura in data 10/08/2015, per esposizione del Conto anticipi con cessione di credito del 1. 12.2011 - n.
51977609.62 dell'Agenzia 16 di Roma;
b) euro 2.178,26 per interessi legali al 04/01/2016. Rappresentava, inoltre, che l'esposizione debitoria era garantita in via solidale dai sigg. e , in virtù di fideiussione AR CP_4 sottoscritta in data 21/10/2009 di euro 300.000,00,estesa a euro 600.000,00 in data 23/3/2010 e poi ancora estesa in data
22/07/2011 a euro 1.320.000,00.
Proponendo opposizione avverso al suddetto decreto ingiuntivo, i Sig.ri e hanno dedotto AR CP_4 l'insussistenza di ogni posizione creditoria della banca all'uopo rilevando, da un lato, la carenza della documentazione versata in atti dall'istituto di credito (carenza che non consente di addivenire alla corretta determinazione dei saldi dei diversi rapporti) e, dall'altra, l'applicazione sui rapporti negoziali posti a fondamento del decreto ingiuntivo di interessi e commissioni illegittime.
2. Come è noto, la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che, essendo la banca attrice sostanziale, a fronte delle contestazioni di nullità di talune clausole negoziali da parte dell'opponente (e, dunque, anche dei fideiussori certamente legittimati a far valere l'insussistenza del credito garantito), è la medesima opposta a dover dimostrare il credito vantato in sede monitoria, producendo in giudizio i contratti e tutti gli estratti conto integrali dalla data di inizio del rapporto.
La Suprema Corte, a tal riguardo, ha precisato che - qualora venga eccepita la nullità di alcune clausole contrattuali - è necessario rideterminare il saldo finale del conto, mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dall'apertura del medesimo, che la banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio (cfr. Cass., sez. I, 21 settembre 2013, n. 21466; Cass., sez. I, 20 settembre 2013, n. 21597). Se sulla banca grava l'obbligo di produrre tutti gli estratti conto, a maggior ragione sulla medesima grava l'obbligo di depositare in atti il contratto di conto corrente che costituisce il titolo negoziale di quel rapporto (sul quale si innestano i singoli estratti conto).
3. Ciò posto, nel caso di specie, ritiene il Tribunale che le carenze documentali non consentano di accertare l'esistenza di un credito a favore di parte opposta.
In particolare, il consulente tecnico nominato dall'ufficio, dott. ha rilevato che: «Il rapporto di conto Controparte_6 corrente in esame è il numero 20125-49 a nome della società società oggi fallita a favore della Controparte_5 quale gli attori risulterebbero garanti) intrattenuto con la banca MPS, relativo al periodo a decorrere dalla data del 21 settembre 2009 (prima operazione dall'apertura del conto) sino alla data del 24 agosto in cui è avvenuta l'estinzione del conto con l'operazione di “Trasferimento saldo a contenzioso”. In atti non risulta prodotto il contratto stipulato tra l parti, salvo l'ultima pagina dello stesso (la numero 19 di 19) con le sottoscrizioni del cliente: non è pertanto possibile riscontrare alcuna delle condizioni contrattuali applicate. Il CTU ha considerato mancante la documentazione contrattuale. In data 8 agosto 2011 la società ha poi sottoscritto i seguenti due contratti per anticipazioni “salvo buon fine” Controparte_5 regolati il primo a tasso fisso ed il secondo a tasso variabile: - contratto n. 62438410.92 con affidamento sino ad €
600.000,00; - contratto n. 51977609.62 con affidamento sino ad € 400.000,00. Sulla base di ciascuno dei due contratti la società ha ricevuto anticipazioni a fronte delle fatture presentate dal cliente, previa valutazione del merito creditizio ed accettazione da parte della banca. Il conteggio degli addebiti per interessi sulle anticipazioni riferibili a ciascun contratto risulta documentato trimestralmente dalle annotazioni della banca “Estratto liquidazione competenze” indirizzato alla società. Nei contratti in esame risulta prevista la possibilità di applicazione di un tasso “ordinario”, di un tasso di “proroga”
(in caso di proroga dei termini di pagamento della fattura oggetto di anticipo) ed un tasso di “mora” in mancanza del rientro dell'anticipazione in assenza di proroga concessa. Le operazioni di accredito per le anticipazioni concesse,, i rientri e gli addebiti degli interessi risultano regolati nel rapporto di conto corrente n. 20125-49 sopra individuato. La documentazione riscontrata in atti all'inizio delle operazioni peritali riguardante solo pochi periodi è stata integrata in corso delle operazioni peritali a seguito di richiesta del CTU tenuto conto dell'ordine di esibizione del giudice dl cui al verbale dell'udienza del 1 febbraio 2018. (di seguito vengono elencati gli estratti delle anticipazioni presentate). La documentazione trasmessa con PEC al CTU in data 11 gennaio 2019, in coerenza con l'ordine di esibizione del giudice, copre solo i periodi a decorrere dal 2012 e fino alla data di estinzione del rapporto. Dalla documentazione prodotta in atti e successivamente consegnata non risultano alcuni elementi rilevanti ai fini dei conteggi nonché i giustificativi dei tassi applicati, che risultano difformi da quelli di cui ai contratti sottoscritti in data 8 agosto 2011».
Parte creditrice non contesta le carenze documentali che, anzi, ammette. Nella comparsa conclusionale, infatti, il Credito fondiario s.p.a. evidenzia che: «si legge sempre nella relazione a pag. 5 che lo stesso perito ha rappresentato nella riunione del 15 gennaio 2019 la mancanza anche delle date di decorrenza e di scadenza delle anticipazioni. Ne consegue che la relazione è lacunosa e viziata da elaborazioni che non tengono conto di documenti fondamentali prodotti in atti».
Inoltre, la medesima parte asserisce di avere depositato, in uno con il ricorso monitorio, il contratto di conto corrente n.
20125-49. Tuttavia, il doc. 3 prodotto dalla parte ricorrente è costituito soltanto dalla dichiarazione della società debitrice di ricevere della documentazione contrattuale (condizioni generali, condizioni economiche, condizioni giuridiche) afferenti al contratto di conto corrente, dal modulo relativo ai reclami e dallo specimen di firma. Consegue che la parte, gravata del relativo onere probatorio, non ha depositato in atti le condizioni generali di contratto impedendo così al
Tribunale di valutare non solo la validità, ma la stessa esistenza delle pattuizioni negoziali che fondavano quel rapporto di conto corrente.
Ciò posto, in assenza, con riferimento al contratto di conto corrente n. 20125-49, della documentazione contrattuale e, con riferimento ai conti anticipi, della documentazione anteriore al 2012 e dei giustificativi dei tassi applicati (come rilevato dal consulente tecnico), deve necessariamente concludersi ritenendo che l'istituto di credito, attore in senso sostanziale, non ha assolto all'onere probatorio su di esso gravante concernente l'esistenza di un credito derivante dai rapporti dedotti in giudizio.
Segue dalle precedenti considerazioni la revoca del decreto ingiuntivo n. 6985/2016 emesso dal Tribunale di Roma e già dichiarato esecutivo. Inoltre, deve accertarsi l'insussistenza di ogni credito, vantato dalla Parte_1 nei confronti dei Sig.ri e in relazione ai rapporti indicati nel ricorso monitorio.]» AR Parte_2
§ 2 — Ha proposto appello contestando la sentenza Parte_1 di primo grado sotto vari profili e chiedendo “A) NEL MERITO 1) Accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui ha dichiarato la legittimazione attiva dei fideiussori IG e a contestare i rapporti sanzionati nel CP_3 CP_4 decreto ingiuntivo, per tutti i motivi suesposti (1° motivo);
2) Accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza impugnata con violazione degli artt. 115 e 116
c.p.c., nella parte in cui il Tribunale ha esaminato e valutato apparentemente le prove e nel recepimento delle argomentazioni del CTU, per tutti i motivi suesposti (2° motivo); 3) Accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza impugnata, con violazione degli artt. 91 e 92
c.p.c., nella parte in cui il Tribunale ha ingiustamente ritenuto la soccombenza della con Pt_1 condanna alla refusione delle spese processuali e di CTU come liquidate in dispositivo (3° motivo)”;
B) PER L'EFFETTO:
1) Confermare il Decreto ingiuntivo n. 6985/2016 del 22 marzo 2016 (RG n. 14482/2016), con integrale rigetto dell'opposizione avversaria;
2) In subordine, nella denegata ipotesi di conferma della revoca del Decreto ingiuntivo n. 6985del
22 marzo 2016 (RG n. 14482/2016), condannare comunque i IG e AR
, in solido tra loro, al pagamento del minor importo di € 57.947,37 come accertato dal CP_4
CTU nel primo grado di giudizio, ovvero alla minore o maggiore somma che risulterà dovuta alla luce della nuova indagine peritale che sarà ritenuta necessaria e disposta dalla Corte.
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, ivi comprese quelle di CTU.”
Si è costituito quale mandataria di - cessionaria Controparte_1 Controparte_2 del credito di - aderendo alle difese dell'appellante e svolgendo, a sua volta, appello CP_7 incidentale con le seguenti conclusioni: “ i)In via principale, in accoglimento del presente gravame incidentale, confermare il decreto ingiuntivo opposto, accogliendo le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado da
ivi costituitasi ex art. 111 c.p.c. in surroga alla cedente Controparte_2 [...]
così statuendo: Parte_1
1) dichiarare il difetto di legittimazione attiva dei signori e;
AR CP_4
2) rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e, per lo effetto, confermare il D.I.
n. 6985/2015 del Tribunale Civile di Roma;
3)con vittoria di spese, diritti ed onorari.
ii)In subordine, nella denegata ipotesi di conferma della revoca del decreto ingiuntivo n. 6985 del 22 marzo 2016 (RG n. 14482/2016), per i motivi di cui ai par. 1) e 2) in premessa condannare
[...]
e , in solido tra loro, al pagamento in favore di CP_3 CP_4 Controparte_2 cessionaria del credito della in forza della Cessione di cui in Parte_1 premessa, del minor importo di € 870.560,76, di cui:
- € 57.947,37, quale minor saldo, a debito della società correntista, del conto corrente
n. 20125.49 alla data del 7/8/2015 come rideterminato dal CTU nel primo grado di giudizio,
- € 408.158,47, per il saldo debitore del rapporto anticipi n. 62438410.92,
- € 404.454,92, per il saldo debitore del rapporto anticipi n. 51977609.62, ovvero della minore o maggiore somma che risulterà dovuta all'esito del presente gravame;
iii)In ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di conferma della revoca del decreto ingiuntivo n.
6985 del 22 marzo 2016 (RG n. 14482/2016), per i motivi di cui ai par. 1) e 2) in premessa, condannare comunque e , in solido tra loro, al pagamento in favore AR CP_4 di cessionaria del credito della in Controparte_2 Parte_1 forza della Cessione di cui in premessa, del minor importo di € 855.122,04, di cui:
- € 57.947,37, quale minor saldo, a debito della società correntista, del conto corrente n. 20125.49 alla data del 7/8/2015 come rideterminato dal CTU nel primo grado di giudizio,
- € 398.935,49 (all. 4 fascicolo monitorio – doc.3), per la sola quota capitale delle anticipazioni insolute ed ingiunte dalla per il rapporto n. 62438410.92, meglio specificate nella tabella A) Pt_1 sub cap. 2.2) del presente atto, - € 398.239,18 (all. 5 fascicolo monitorio – doc.3), per la sola quota capitale delle anticipazioni insolute ed ingiunte dalla per il rapporto n. 51977609.62, meglio specificate nella tabella B) Pt_1 sub cap. 2.2) del presente atto, ovvero della minore o maggiore somma che risulterà dovuta all'esito del presente gravame;
iv)Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio in favore di Controparte_2
Si sono costituiti gli appellati originari opponenti, chiedendo il rigetto dell'appello di cui hanno anche eccepito la inammissibilità ex artt. 348 bis e 345 CPC.
La causa è stata assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 12 luglio 2023.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello principale, composto di 29 pagine, è articolato in tre motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo , richiamando gli esiti della CTU, lamenta che Parte_1 il Tribunale avrebbe errato nel valutare, senza motivare, come fideiussione la garanzia prestata dagli originari opponenti e ne chiede la diversa qualificazione come contratto autonomo di garanzia in conseguenza del quale detti opponenti non avrebbero potuto sollevare eccezioni relative al rapporto principale.
A sostegno, quindi, della doglianza l'appellante indica le clausole contrattuali che avrebbero dovuto condurre il primo giudice alla diversa qualificazione oggi invocata.
§ 3.2 — Col secondo motivo – titolato “ Erroneità ed illegittimità della sentenza impugnata con violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nella parte in cui il Tribunale ha esaminato e valutato apparentemente le prove. Errato recepimento delle argomentazioni del CTU” – l'appellante denuncia l'errore che il Tribunale avrebbe commesso nel non tenere conto che, a fondamento del credito azionato in via monitoria, erano stati depositati documenti quali tutti gli estratti conto dall'accensione nel 2009 alla chiusura nel 2015 del conto corrente ordinario, i due contratti del conto anticipi con gli estratti conto dall'1.10.12 alla revoca, che erano sufficienti gli estratti conto depositati a provare il credito azionato (cita, in particolare, le voci “erogazione finanziamento” e “rimborso finanziamento” indicate negli estratti conto del conto corrente ordinario, di appoggio per i conti anticipi), tenuto conto che il contratto era stato depositato con il doc. n. 3 in fase monitoria.
Invoca, quindi, l'appellante le somme poi riportate nelle conclusioni.
§ 3.3 — Col terzo motivo l'appellante principale impugna la statuizione sulle spese, sulla base della assenza di soccombenza in capo alla stessa società attrice in sede monitoria, stante la sussistenza del credito azionato. § 4 — L'appello incidentale – composto di 35 pagine – è articolato in tre motivi che , sostanzialmente, devolvono le stesse questioni e si conclude come sopra riportato.
§5 – I due appelli , da trattarsi unitamente vista la perfetta sovrapposizione delle questioni, sono infondati.
§ 5.1 — Quanto al primo motivo, rileva la Corte che il Tribunale ha qualificato – chiaramente – come fideiussione il rapporto di garanzia posto dalla medesima banca a fondamento della domanda monitoria: è sufficiente, al riguardo, esaminare il ricorso ex art. 633 cpc nel quale il detto rapporto di garanzia è indicato esplicitamente come “fidejussione”, così come nell'indice degli atti i contratti di garanzia sono qualificati ed indicati al giudicante come “fideiussione”.
E' ovvio che il Tribunale, a fronte di un fatto così pacifico e incontroverso, ha correttamente qualificato come fideiussione i detti contratti stipulati dai due odierni opponenti;
non lo ha fatto, quindi, solo per l'utilizzo del termine (che pure costituisce un indizio significativo), ma anche perché la stessa condotta della banca ha confermato che uno dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda era proprio una fideiussione.
Diversamente, se la questione di qualificazione giuridica fosse stata posta entro i termini preclusivi, il Tribunale avrebbe dovuto affrontare la questione che, si ripete, è apparsa invece non sussistente.
Del resto il dato terminologico utilizzato dalla stessa banca sia nel contratto, sia nella condotta successiva conferma la bontà della scelta del Tribunale, del tutto condivisibile atteso che né la “prima richiesta” (come è ormai principio consolidato in sede di giurisprudenza di legittimità) è di per sé sufficiente, né tanto meno appaiono incompatibili con la fideiussione le altre due clausole che oggi gli appellanti invocano per suffragare, si ripete, una tesi mai spesa ed in netto contrasto con la loro stessa condotta, anche processuale.
Di qui la insussistenza di elementi gravi, precisi e concordanti per rivedere detta qualificazione, con conseguente reiezione di questo motivo di impugnazione.
§ 5.2 — Quanto al secondo motivo, anch'esso – per quanto complesso nella sua elaborazione da parte di entrambe le società appellanti – è da respingere perché non coglie affatto il ragionamento logico- giuridico elaborato dal Tribunale che, in primo luogo, ha evidenziato la carenza di produzione documentale da parte della banca con riguardo agli estratti conto relativi ai due conti anticipi
(mancano i riscontri contabili diretti per il periodo anteriore all'ottobre 2012) e, poi, al contratto di apertura del conto corrente ordinario, sul quale peraltro ricadevano e si appoggiavano i due conti anticipi.
Ha, come sopra si evince chiaramente, sottolineato la insufficienza del doc. 3 depositato in sede monitoria (oggi richiamato ancora dalle società appellanti, come se il Tribunale nulla avesse detto al riguardo) , consistente nella sola pagina 19 con la sottoscrizione del cliente, ma privo di tutte le condizioni contrattuali, non verificabili dunque in alcun modo.
Secondo parte appellante tutto si poteva e si può risolvere mediante gli estratti conto del conto ordinario “principale”: la tesi non ha convinto il Tribunale che, correttamente, ha evidenziato come non sia sufficiente verificare cosa è accaduto nel conto di appoggio se non si hanno le date delle singole operazioni relative ai due conti anticipi, tenuto conto della complessità delle condizioni contrattuali di queste ultime a proposito delle diverse tipologie di tassi previste. Ecco perché gli estratti conto (che pure esistono per il periodo successivo all'ottobre 2012 sicchè non si comprende perché non dovrebbero esistere, secondo la banca appellante, anche per il periodo antecedente) dei due conti anticipi sono necessari per una verifica “incrociata” proprio di natura contabile;
né si possono utilizzare , si ripete, i soli estratti del conto principale con le voci suggerite di “erogazione” o “rimborso finanziamento” per dimostrare, da parte dell'attore sostanziale, il credito sui due conti anticipi.
Il fatto che il CTU abbia comunque elaborato un conteggio – utilizzando, appunto, il materia a disposizione – non significa che il dato contabile dia certezza o sia sicuro con alta probabilità, proprio perché sotto il profilo giuridico non è possibile effettuare un riscontro circa le condizioni applicate e circa , pure, le date delle operazioni relative agli anticipi, poi confluite (secondo la banca) nel conto di appoggio.
Questo ha voluto significare il Tribunale, ma gli appellanti non hanno colto il ragionamento, che – si ripete – è di natura giuridica, e non meramente contabile come invece vorrebbero venisse operato secondo gli appellanti.
E' consapevole la Corte che è possibile – secondo la giurisprudenza di legittimità – effettuare la ricostruzione dei rapporti dare/avere anche con documentazione contabile parziale, ma è necessario che a quest'ultima si affianchino elementi convergenti, seri e precisi, il che nel caso in esame non è riscontrabile per le carenze documentali alle quali, peraltro, il Tribunale ha tentato di ovviare con l'ordine di esibizione ex art. 210 CPC inoltrato alla banca che, solo parzialmente, vi ha poi ottemperato.
Di qui la reiezione del motivo di gravame.
§5.3 – L'ultimo motivo di appello, alla luce delle considerazioni sopra esposte, va ovviamente respinto, stante la persistente soccombenza di entrambe le odierne appellanti.
§ 6 — Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo le tabelle vigenti, tenuto conto dei parametri medi e del valore della controversia, oltre IVA e CPA nonché spese di carattere generale, da distrarsi in favore del difensore degli appellati Avv. Alessandro Cardelli dichiaratosi antistatario, il quale ha altresì depositato nota spese con le note finali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 1.000.001 a € 2.000.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 5.989,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.951,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 17.594,00
Fase decisionale, valore medio: € 10.417,00
Compenso tabellare (valori medi) € 37.951,00
Dette spese vanno poste a carico di ciascuna delle parti appellanti, considerate anche le diversità tra le difese che hanno comportato – comunque- l'esigenza di risposta difensiva a carico degli appellati, così duplicata.
§7- Gli appellati invocano l'applicazione dell'art. 96 CPC in questa sede. Rileva la Corte che non sono ravvisabili – nella fattispecie – comportamenti di abuso del processo da parte della banca che ha comunque prospettato una diversa interpretazione del contratto e invocato una ricostruzione (in astratto possibile) dei rapporti dare/avere, senza che ciò sia frutto di negligenza o imperizia.
Di qui la reiezione dell'istanza.
Trattandosi di procedimenti di appello introdotti dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti contro la sentenza n. 1831/20 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta gli appelli;
2. Condanna ciascuna delle parti appellanti alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese del grado che si liquidano in Euro 37.951,00, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali, da distrarsi in favore dell'Avv. Alessandro Cardelli, dichiaratosi antistatario;
3. Rigetta l'istanza ex art. 96 CPC formulata dagli appellati;
4. Dichiara ciascuna parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la rispettiva impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma
1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 maggio 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore