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Sentenza 6 maggio 2024
Sentenza 6 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 06/05/2024, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Riccardo MELE - Presidente
dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 468 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020,
T R A
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Massimo Pagliaro, come da mandato in atti;
- APPELLANTE e APPELLATO INCIDENTALE -
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 CodiceFiscale_2
Enrico Chirivì, come da mandato in atti;
- APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE -
All'udienza del 13 luglio 2022 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa sono così esposti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione no-
Proc. n. 468/2020 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. tificato in data 26 novembre 2018, il sig. ha proposto opposizione all'esecuzione ex Parte_1
art. 615, 1° comma c.p.c. avverso l'atto di precetto notificato in data 29 ottobre 2018, con il
quale il sig. aveva intimato il pagamento della somma di € 1.144,90 forza del- CP_1
la sentenza n. 1172/13 emessa dal Tribunale di Lecce – II Sezione Penale notificata con pre-
cedente atto di precetto in data 12 marzo 2015. L'opponente eccepiva la illegittimità dell'atto
di precetto nella parte in cui intimava il pagamento di spese di precetto precedentemente notifica-
to. Deduceva che in data 12.03.2015 era stato notificato in base al medesimo titolo esecutivo
un precedente atto di precetto per un importo totale di € 2.447,92, al quale seguiva il versa-
mento di acconti per un totale di € 1.500,00. Concludeva rilevando che nell'atto impugnato vi
era una duplicazione dei compensi relativi al medesimo atto.
Con comparsa di risposta del 27 febbraio 2019 si costituiva in giudizio il sig. CP_1
per impugnare e contestare tutto l'adverso eccepito e dedotto”.
La causa, istruita unicamente a mezzo di produzione documentale, fu decisa con sentenza n. 3921/2019 pubblicata in data 06/12/2019 con la quale il Tribunale di
Lecce accolse l'opposizione e per l'effetto dichiarò la inefficacia del precetto relati-
vamente alla somma di € 196,98 e compensò le spese tra le parti così motivando:
“Orbene, la rinnovazione dell'atto di precetto non costituisce un'attività illegittima (anche
quando comporti la revoca del precedente atto). Tuttavia, tale possibilità è soggetta a un limite:
la reiterazione non può comportare un ingiustificato incremento delle spese contenute nel precetto.
Non si può, pertanto, sommare, nel secondo atto di precetto, le spese contenute nel primo atto,
salvo vi sia una valida ragione. Così, per esempio, le spese vive (come quelle di notifica) potreb-
bero essere sommate, ma non invece le competenze del legale. La rinnovazione dell'atto di precet-
to non costituisce un abuso del diritto di agire in via esecutiva perché il creditore ha facoltà di
proseguire l'esecuzione forzata finché il debitore non abbia integralmente pagato il proprio debi-
Proc. n. 468/2020 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. to. Tant'è che il creditore può anche notificare al debitore un secondo atto di precetto sulla base
di un titolo esecutivo per il quale egli stia già procedendo con esecuzione forzata ancora pendente
nel momento della notifica del successivo precetto. Il che vuol dire che il debitore potrebbe vedersi
notificare a casa ben due atti di precetto a distanza di poco tempo. Se pertanto, col precetto suc-
cessivo o reiterato, il creditore intimi anche il pagamento delle spese dei precedenti atti di precet-
to, l'ultimo sarebbe illegittimo solo per le somme non dovute, mentre il resto dell'atto resterebbe
pienamente valido e l'esecuzione forzata andrebbe avanti ugualmente. (Cass. n. 19876 del
29.08.2013). Ciò premesso, deve dichiararsi la illegittimità dell'atto di precetto opposto per
l'importo di € 196,98. La esiguità dell'attività processuale espletata, inducono il giudicante a
ritenere equa la compensazione delle spese di lite”.
Avverso la sentenza, non notificata ha proposto appello con citazione Parte_1
del 05/06/2020 chiedendone la riforma con unico motivo.
In data 12/10/2020 si è costituito resistendo al gravame e propo- CP_1
nendo appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza con unico motivo.
All'udienza Collegiale del 13/07/2022 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si esamina per ragioni di ordine logico l'appello incidentale.
Con unico motivo rubricato “Erroneità, lacunosità e contraddittorietà della sentenza”
ha censurato la decisione nella seguente parte motiva: “non si può, CP_1
pertanto, sommare, nel secondo atto di precetto, le spese contenute nel primo atto, salvo vi sia
una valida ragione”, in quanto a questa giusta premessa, non sarebbe seguita una conclusione coerente. Nella fattispecie sussisterebbe la “valida ragione” enunciata
Proc. n. 468/2020 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. dal Giudice e non presa in considerazione: infatti il nuovo precetto non è stato spedito per inerzia del creditore ma si è reso necessario per cause imputabili al debitore il quale, assuntosi a seguito del primo precetto l'obbligo di pagare ra-
tealmente il dovuto, poi dopo avere pagato alcune rate, non vi ha compiutamente adempiuto così da rendere necessario il nuovo atto di precetto.
Il motivo è fondato.
È circostanza documentata e incontestata che per il pagamento della somma in-
dicata nel primo atto di precetto, il debitore - odierno appellante - aveva chiesto con lettera del 01/04/2015, a mezzo il proprio procuratore, di dilazionare la somma di € 2.447,92 portate al precetto del 12/03/2015, versando n. 5 rate dell'importo e con la cadenza periodica dallo stesso indicati: € 500,00 all'atto di accettazione della proposta (aprile 2015), € 500,00 nel periodo fra settembre ed ottobre 2015, € 500,00 nel periodo marzo-aprile 2016, € 500,00 nel periodo set-
tembre-ottobre 2016 e la residua somma di € 447,92 entro il periodo dicembre
Par 2016-gennaio 2017. Ottenuto tale beneficio, il sig. dopo aver regolarmente corrisposto le prime 3 rate concordate, disattendeva l'impegno assunto non dan-
do seguito agli ulteriori 2 pagamenti scadenzati. Di qui l'inadempimento del sig.
Re e la necessità della redazione e la notifica di un nuovo e diverso atto di precet-
to, questa volta per la somma complessiva di € 1.144,90.
La ragione che ha indotto il creditore a non dar corso all'esecuzione forzata in forza del primo precetto risiede in un accordo col debitore relativo al pagamento rateale del debito, accordo rimasto parzialmente inadempiuto.
La Cassazione con sentenza n. 24809/2013, esprimendosi proprio in un caso del tutto simile a quello in oggetto, ha disatteso il motivo con il quale i ricorrenti si
Proc. n. 468/2020 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. dolevano del rigetto della opposizione nella parte in cui lamentavano che il con-
teggio del dovuto non fosse corretto, in quanto erano indicate spese ricomprese in un precedente precetto notificato il 23/09/03, relativo ad azione esecutiva estintasi per fatto e colpa del creditore e che quindi erano destinate a rimanere a loro carico, così esprimendosi “È vero che questa Corte ha affermato che la sopravvenuta
inefficacia del precetto per mancato inizio dell'esecuzione nel termine di novanta giorni dalla sua
notificazione comporta che le spese del precetto ormai perento restano a carico dell'intimante, es-
sendo applicabile, anche in questa ipotesi, il principio - stabilito dall'art. 310 cod. proc. civ.,
u.c. e richiamato, per il caso di estinzione del processo esecutivo, dall'art. 632 u.c. del codice di
rito - che le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate. Né la
spesa sopportata per intimare il precetto divenuto inefficace può essere assimilata a un costo so-
stenuto per il recupero delle somme non corrisposte alla scadenza, ripetibile dal debitore ai sensi
del D.lgs. n. 231 del 2002, art. 6 (Cass. 9/5/07 n. 10572). Tale principio si applica tutta-
via allorché l'estinzione del processo esecutivo sia ascrivibile ad inerzia del creditore, laddove in
sentenza si legge che "sulla base delle argomentazioni svolte e delle proposte di dilazione concesse
ai debitori esecutati (...) dalla convenuta opposta è emersa sia una chiara volontà del creditore di
voler venire incontro alle esigenze degli opponenti sia una concreta difficoltà nel recuperare quan-
to dovuto (...)"”.
I principi espressi dalla sentenza richiamata possono trovare applicazione nella fattispecie che ci occupa;
ed invero è di tutta evidenza che al primo precetto l'appellante non ha dato seguito avendo trovato un accordo con il debitore attra-
verso una dilazione di pagamento, accordo che favoriva il debitore, evitando di esporlo all'esecuzione coattiva che avrebbe fatto seguito al precetto.
Sicché nella specie la perenzione del primo precetto non può essere addebitato
Proc. n. 468/2020 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. all' inerzia del creditore e le spese di tale primo precetto, alla luce di quanto so-
stenuto dalla Cassazione, possono essere legittimamente domandate con il nuovo precetto resosi necessario per esclusiva responsabilità del debitore.
Con unico motivo di appello principale impugna la sentenza limita- Parte_1
tamente alla decisione di compensare le spese lamentando violazione dell'art. 92
cod. proc. civ..
Il motivo è assorbito dalla decisione di riformare la sentenza;
infatti con la rifor-
ma della sentenza si dovrà procedere ad una nuova decisione sulle spese in appli-
cazione del criterio della soccombenza, decisione che comporta la condanna di al pagamento in favore di delle spese del doppio grado. Parte_1 CP_1
P.Q.M.
La Corte,
rigetta l'appello principale, accoglie l'appello incidentale e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata rigetta l'opposizione e condanna al paga- Parte_1
mento in favore di delle spese del doppio grado che liquida quan- CP_1
to al primo in complessivi € 700,00 00 oltre IVA, CAP e RF al 15% e quanto al secondo in complessivi € 500,00 oltre IVA, CAP e RF al 15%.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 12 aprile 2024.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Riccardo Mele)
Proc. n. 468/2020 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Riccardo MELE - Presidente
dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 468 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020,
T R A
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Massimo Pagliaro, come da mandato in atti;
- APPELLANTE e APPELLATO INCIDENTALE -
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 CodiceFiscale_2
Enrico Chirivì, come da mandato in atti;
- APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE -
All'udienza del 13 luglio 2022 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa sono così esposti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione no-
Proc. n. 468/2020 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. tificato in data 26 novembre 2018, il sig. ha proposto opposizione all'esecuzione ex Parte_1
art. 615, 1° comma c.p.c. avverso l'atto di precetto notificato in data 29 ottobre 2018, con il
quale il sig. aveva intimato il pagamento della somma di € 1.144,90 forza del- CP_1
la sentenza n. 1172/13 emessa dal Tribunale di Lecce – II Sezione Penale notificata con pre-
cedente atto di precetto in data 12 marzo 2015. L'opponente eccepiva la illegittimità dell'atto
di precetto nella parte in cui intimava il pagamento di spese di precetto precedentemente notifica-
to. Deduceva che in data 12.03.2015 era stato notificato in base al medesimo titolo esecutivo
un precedente atto di precetto per un importo totale di € 2.447,92, al quale seguiva il versa-
mento di acconti per un totale di € 1.500,00. Concludeva rilevando che nell'atto impugnato vi
era una duplicazione dei compensi relativi al medesimo atto.
Con comparsa di risposta del 27 febbraio 2019 si costituiva in giudizio il sig. CP_1
per impugnare e contestare tutto l'adverso eccepito e dedotto”.
La causa, istruita unicamente a mezzo di produzione documentale, fu decisa con sentenza n. 3921/2019 pubblicata in data 06/12/2019 con la quale il Tribunale di
Lecce accolse l'opposizione e per l'effetto dichiarò la inefficacia del precetto relati-
vamente alla somma di € 196,98 e compensò le spese tra le parti così motivando:
“Orbene, la rinnovazione dell'atto di precetto non costituisce un'attività illegittima (anche
quando comporti la revoca del precedente atto). Tuttavia, tale possibilità è soggetta a un limite:
la reiterazione non può comportare un ingiustificato incremento delle spese contenute nel precetto.
Non si può, pertanto, sommare, nel secondo atto di precetto, le spese contenute nel primo atto,
salvo vi sia una valida ragione. Così, per esempio, le spese vive (come quelle di notifica) potreb-
bero essere sommate, ma non invece le competenze del legale. La rinnovazione dell'atto di precet-
to non costituisce un abuso del diritto di agire in via esecutiva perché il creditore ha facoltà di
proseguire l'esecuzione forzata finché il debitore non abbia integralmente pagato il proprio debi-
Proc. n. 468/2020 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. to. Tant'è che il creditore può anche notificare al debitore un secondo atto di precetto sulla base
di un titolo esecutivo per il quale egli stia già procedendo con esecuzione forzata ancora pendente
nel momento della notifica del successivo precetto. Il che vuol dire che il debitore potrebbe vedersi
notificare a casa ben due atti di precetto a distanza di poco tempo. Se pertanto, col precetto suc-
cessivo o reiterato, il creditore intimi anche il pagamento delle spese dei precedenti atti di precet-
to, l'ultimo sarebbe illegittimo solo per le somme non dovute, mentre il resto dell'atto resterebbe
pienamente valido e l'esecuzione forzata andrebbe avanti ugualmente. (Cass. n. 19876 del
29.08.2013). Ciò premesso, deve dichiararsi la illegittimità dell'atto di precetto opposto per
l'importo di € 196,98. La esiguità dell'attività processuale espletata, inducono il giudicante a
ritenere equa la compensazione delle spese di lite”.
Avverso la sentenza, non notificata ha proposto appello con citazione Parte_1
del 05/06/2020 chiedendone la riforma con unico motivo.
In data 12/10/2020 si è costituito resistendo al gravame e propo- CP_1
nendo appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza con unico motivo.
All'udienza Collegiale del 13/07/2022 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si esamina per ragioni di ordine logico l'appello incidentale.
Con unico motivo rubricato “Erroneità, lacunosità e contraddittorietà della sentenza”
ha censurato la decisione nella seguente parte motiva: “non si può, CP_1
pertanto, sommare, nel secondo atto di precetto, le spese contenute nel primo atto, salvo vi sia
una valida ragione”, in quanto a questa giusta premessa, non sarebbe seguita una conclusione coerente. Nella fattispecie sussisterebbe la “valida ragione” enunciata
Proc. n. 468/2020 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. dal Giudice e non presa in considerazione: infatti il nuovo precetto non è stato spedito per inerzia del creditore ma si è reso necessario per cause imputabili al debitore il quale, assuntosi a seguito del primo precetto l'obbligo di pagare ra-
tealmente il dovuto, poi dopo avere pagato alcune rate, non vi ha compiutamente adempiuto così da rendere necessario il nuovo atto di precetto.
Il motivo è fondato.
È circostanza documentata e incontestata che per il pagamento della somma in-
dicata nel primo atto di precetto, il debitore - odierno appellante - aveva chiesto con lettera del 01/04/2015, a mezzo il proprio procuratore, di dilazionare la somma di € 2.447,92 portate al precetto del 12/03/2015, versando n. 5 rate dell'importo e con la cadenza periodica dallo stesso indicati: € 500,00 all'atto di accettazione della proposta (aprile 2015), € 500,00 nel periodo fra settembre ed ottobre 2015, € 500,00 nel periodo marzo-aprile 2016, € 500,00 nel periodo set-
tembre-ottobre 2016 e la residua somma di € 447,92 entro il periodo dicembre
Par 2016-gennaio 2017. Ottenuto tale beneficio, il sig. dopo aver regolarmente corrisposto le prime 3 rate concordate, disattendeva l'impegno assunto non dan-
do seguito agli ulteriori 2 pagamenti scadenzati. Di qui l'inadempimento del sig.
Re e la necessità della redazione e la notifica di un nuovo e diverso atto di precet-
to, questa volta per la somma complessiva di € 1.144,90.
La ragione che ha indotto il creditore a non dar corso all'esecuzione forzata in forza del primo precetto risiede in un accordo col debitore relativo al pagamento rateale del debito, accordo rimasto parzialmente inadempiuto.
La Cassazione con sentenza n. 24809/2013, esprimendosi proprio in un caso del tutto simile a quello in oggetto, ha disatteso il motivo con il quale i ricorrenti si
Proc. n. 468/2020 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. dolevano del rigetto della opposizione nella parte in cui lamentavano che il con-
teggio del dovuto non fosse corretto, in quanto erano indicate spese ricomprese in un precedente precetto notificato il 23/09/03, relativo ad azione esecutiva estintasi per fatto e colpa del creditore e che quindi erano destinate a rimanere a loro carico, così esprimendosi “È vero che questa Corte ha affermato che la sopravvenuta
inefficacia del precetto per mancato inizio dell'esecuzione nel termine di novanta giorni dalla sua
notificazione comporta che le spese del precetto ormai perento restano a carico dell'intimante, es-
sendo applicabile, anche in questa ipotesi, il principio - stabilito dall'art. 310 cod. proc. civ.,
u.c. e richiamato, per il caso di estinzione del processo esecutivo, dall'art. 632 u.c. del codice di
rito - che le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate. Né la
spesa sopportata per intimare il precetto divenuto inefficace può essere assimilata a un costo so-
stenuto per il recupero delle somme non corrisposte alla scadenza, ripetibile dal debitore ai sensi
del D.lgs. n. 231 del 2002, art. 6 (Cass. 9/5/07 n. 10572). Tale principio si applica tutta-
via allorché l'estinzione del processo esecutivo sia ascrivibile ad inerzia del creditore, laddove in
sentenza si legge che "sulla base delle argomentazioni svolte e delle proposte di dilazione concesse
ai debitori esecutati (...) dalla convenuta opposta è emersa sia una chiara volontà del creditore di
voler venire incontro alle esigenze degli opponenti sia una concreta difficoltà nel recuperare quan-
to dovuto (...)"”.
I principi espressi dalla sentenza richiamata possono trovare applicazione nella fattispecie che ci occupa;
ed invero è di tutta evidenza che al primo precetto l'appellante non ha dato seguito avendo trovato un accordo con il debitore attra-
verso una dilazione di pagamento, accordo che favoriva il debitore, evitando di esporlo all'esecuzione coattiva che avrebbe fatto seguito al precetto.
Sicché nella specie la perenzione del primo precetto non può essere addebitato
Proc. n. 468/2020 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. all' inerzia del creditore e le spese di tale primo precetto, alla luce di quanto so-
stenuto dalla Cassazione, possono essere legittimamente domandate con il nuovo precetto resosi necessario per esclusiva responsabilità del debitore.
Con unico motivo di appello principale impugna la sentenza limita- Parte_1
tamente alla decisione di compensare le spese lamentando violazione dell'art. 92
cod. proc. civ..
Il motivo è assorbito dalla decisione di riformare la sentenza;
infatti con la rifor-
ma della sentenza si dovrà procedere ad una nuova decisione sulle spese in appli-
cazione del criterio della soccombenza, decisione che comporta la condanna di al pagamento in favore di delle spese del doppio grado. Parte_1 CP_1
P.Q.M.
La Corte,
rigetta l'appello principale, accoglie l'appello incidentale e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata rigetta l'opposizione e condanna al paga- Parte_1
mento in favore di delle spese del doppio grado che liquida quan- CP_1
to al primo in complessivi € 700,00 00 oltre IVA, CAP e RF al 15% e quanto al secondo in complessivi € 500,00 oltre IVA, CAP e RF al 15%.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 12 aprile 2024.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Riccardo Mele)
Proc. n. 468/2020 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.