TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 03/06/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Civile di SIENA in composizione monocratica nella persona del G.O.P., Dott. Bonifacio Rossi, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. N. 1821 per gli affari contenziosi dell'anno 2023, promossa da:
, C.F. , rappresentata e difesa, per procura stesa CP_1 CodiceFiscale_1
in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'Avv. Emanuele
Pomponi, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Giulia Pomponi, presso e nello studio dei quali in Siena, viale Cavour n. 134, è elettivamente domiciliata;
ATTRICE OPPONENTE contro
corrente in Milano, via San Prospero n. 4, codice fiscale e Controparte_2
partita IVA , e per essa (giusto atto a rogito Notaio di P.IVA_1 Persona_1
San Donato Milanese, rep. 432/2018) la procuratrice Controparte_3
codice fiscale , a tanto legittimata dalla prima mandataria P.IVA_2 [...]
titolare di procura (a rogito Notaio , rep. 42685/2018) Controparte_4 Persona_2
rilasciata da Rubicon, in persona del Direttore Generale dr. CP_5
rappresentata e difesa, in virtù di procura di cui alla fase monitoria, dall'Avv. Mario
pagina 1 di 7 Mancusi, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Cecilia Menconi, in
Montepulciano, strada per Chianciano n. 42;
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: parte attrice opponente: “Piaccia all'Ill.mo Giudice, 1) dichiarare l'improcedibilità della domanda svolta dalla società opposta nel procedimento Controparte_2
per ingiunzione, trattandosi di domanda ormai coperta dal giudicato, e pertanto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 583/2023 dell'11.07.2023;
2) condannare la società al pagamento delle spese e delle Controparte_2
competenze del presente giudizio, oltre spese generali 15%, IVA e CAP nelle misure di legge, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore Avv. Emanuele Pomponi, il quale, a tale effetto, ai sensi del medesimo art. 93 c.p.c., fin da ora si dichiara antistatario”; parte convenuta opposta: “conclude come da comparsa di costituzione, con compensazione delle spese, tenuto conto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere o, in subordine, che le stesse vengano liquidate in considerazione dell'attività difensiva svolta, e dunque nei minimi tariffari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La SI.ra , con atto di citazione ritualmente notificato, iscritto il 01.09.2023, CP_1
conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la società con sede Controparte_2
in Milano, al fine di sentir dichiarare la improcedibilità della domanda svolta dalla convenuta opposta nel procedimento per ingiunzione, trattandosi di CP_2
pagina 2 di 7 domanda ormai coperta dal giudicato e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 583/2023 del 11.07.2023, previo rigetto, in via preliminare, dell'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto medesimo, con condanna della stessa società al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre accessori di legge.
Esponeva l'attrice in atto di citazione: che con ricorso per ingiunzione depositato il
26.05.2023 la società sosteneva di essere divenuta creditrice del sig. Controparte_2
e di essa attrice, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, della CP_6
complessiva somma di euro 13.613,05, dovuta a fronte del contratto n. 528508 e del piano di ammortamento stipulato con a socio unico in data 3.11.2005, Parte_1
avente ad oggetto la liquidazione di un finanziamento di euro 5.100,00, da rimborsarsi mediante corresponsione di 48 rate di euro 136,85 ciascuna, per un totale di euro
6.568,80; che si trattava, però, di domanda ormai coperta dal giudicato, in quanto società cedente il credito a aveva già ottenuto nei Parte_1 Controparte_2
confronti dei sigg.ri e il decreto ingiuntivo n. 391/2018 del 13.03.2018, CP_6 CP_1
emesso dal Tribunale di Siena (R.G. 698/2018), provvisoriamente esecutivo, non opposto nei termini e quindi divenuto definitivamente titolo esecutivo, avente ad oggetto lo stesso rapporto contrattuale, con la condanna al pagamento di analoga somma;
che in data 24.07.2023 essa attrice riceveva la notifica di altro e nuovo decreto ingiuntivo richiesto dal medesimo difensore ma in rappresentanza della società Controparte_2
quale cessionaria dei crediti di , per le stesse causali ma con l'ingiunzione di Parte_1
pagamento di una somma superiore, comprensiva degli ulteriori interessi di mora maturati fino al 31.12.2018, anziché fino al 19.12.2017, data indicata nel ricorso per ingiunzione del 24.01.2018.
Si assumeva quindi nell'atto introduttivo come la mancata opposizione nei termini al decreto ingiuntivo n. 391/2018 da parte dei sigg.ri e avesse determinato il CP_6 CP_1
giudicato circa l'accertamento della sussistenza e dell'entità delle ragioni di credito fatte valere da fondate sul contratto di finanziamento n. 528508, intercorso Parte_1
pagina 3 di 7 fra le stesse parti, e come, pertanto, tale circostanza precludesse alla , quale CP_2
cessionaria di , di richiedere un nuovo titolo esecutivo nei confronti degli Parte_1
stessi soggetti;
che, dunque, non aveva alcun interesse ex art. 100 c.p.c. ad CP_2
agire per conseguire un secondo titolo esecutivo, posto che quest'ultimo non offriva, rispetto al primo, nessuna maggiore garanzia, tutela o vantaggio;
che, pertanto, così come l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, ai sensi dell'art. 2909 c.c., così il decreto ingiuntivo non opposto acquistava l'efficacia di giudicato formale e sostanziale,
“coprendo” il dedotto ed il deducibile, ed impedendo quindi alle parti del rapporto processuale ormai definito di sollevare in altri giudizi le stesse questioni oggetto di giudicato.
Concludeva quindi l'attrice opponente nei termini sopra esposti.
Costituitasi con comparsa del 16.11.2023, la società aderiva Controparte_2
all'eccezione di controparte, dichiarando di rinunciare al decreto ingiuntivo n. 583/2023,
R.G. 1218/2023, emesso dal Tribunale di Siena il 10.07.2023, ferma restando la valenza del decreto ingiuntivo n. 391/2018.
Deduceva quindi la convenuta opposta come, stante la sopravvenuta carenza di interesse ad agire in giudizio e a coltivare l'opposizione per rinuncia al titolo, dovesse emettersi sentenza di declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Concludeva, pertanto, chiedendo darsi atto della sua rinuncia al Controparte_2
decreto ingiuntivo n. 583/2023, con declaratoria di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese di lite fra le parti, tenuto conto dell'incontestata esistenza del credito e della tempestiva rinuncia al titolo da parte di essa convenuta opposta.
Il Giudice, trattenuta la causa in decisione all'udienza del 28.05.2024, e rilevato successivamente che alla causa era applicabile la disciplina di cui alla riforma Cartabia, previa revoca del proprio provvedimento emesso all'udienza del 28.05.2024, di assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., fissava per la rimessione della causa pagina 4 di 7 in decisione l'udienza del 12.11.2024, assegnando alle parti i termini previsti dal nuovo rito.
Alla suddetta udienza il Giudice tratteneva quindi la causa in decisione.
Ritiene il Giudicante condivisibile quanto rilevato dall'attrice opponente nei propri scritti difensivi a sostegno delle domande dalla stessa avanzate nel presente giudizio.
Deve, infatti, rilevarsi, in esito all'esame della documentazione versata in atti, come il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 391/2018, emesso in data 8.03.2018 nei confronti dei sigg.ri e , non opposto nei termini, costituisse già CP_6 CP_1
titolo esecutivo in favore di in relazione all'originario rapporto Parte_1
contrattuale, e come, pertanto, la nuova richiesta di pagamento avanzata da
[...]
(rappresentata dal medesimo difensore), quale cessionaria di , per le CP_2 Parte_1
stesse causali, e sfociata nel decreto ingiuntivo n. 583/2023 del 10.07.2023, fosse già coperta dal giudicato, ovvero, appunto, da un titolo esecutivo avente ad oggetto lo stesso rapporto contrattuale.
Viene, quindi, in rilievo, nel caso di specie, quanto statuito dalla Corte di Cassazione, per la quale il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda (ex multis, Cass. 28318/2017, 18725/2007).
Principio ribadito anche dall'Ordinanza n. 8937/2024 della Suprema Corte, secondo la quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto e, pertanto, riguarda non solo le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene pagina 5 di 7 non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia.
E tale principio, secondo la sopra citata ordinanza, trova, appunto, applicazione anche con riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di somma di denaro, nei termini suddetti.
Quanto evidenziato dall'attrice, cui risulta, peraltro, aver aderito la convenuta opposta, non può, quindi, che determinare la pronuncia di inammissibilità della domanda svolta da nel procedimento monitorio n. 1218/2023, con conseguente revoca del CP_2
decreto ingiuntivo n. 583/2023.
Può quindi ritenersi verificata, nel caso de quo, la cessata materia del contendere, ipotesi che non trova previsione nel codice di rito, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si ha per effetto del venir meno dell'interesse della parte alla definizione del giudizio mediante una pronuncia nel merito, essendo accaduti fatti tali da eliminare le ragioni di contrasto tra le parti, e dunque l'interesse alla prosecuzione del giudizio (ad es., Cass. n.
8309/2015, ordinanza n. 30251/2023).
Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, queste, ad avviso del Giudicante, devono porsi a carico della società convenuta opposta, non ricorrendo i presupposti, nel caso di specie, della loro compensazione.
Va, al riguardo, osservato che l'attrice, se non avesse tempestivamente proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificatole il 24.07.2023, si sarebbe trovata debitrice, a fronte del medesimo contratto n. 528508, stipulato con in Parte_1
data 3.11.2005, e per il medesimo credito per capitale, sia nei confronti della Parte_1
medesima che della , società, peraltro, entrambe rappresentate dal CP_2
medesimo difensore.
E, proprio al fine di scongiurare tale situazione, si è reso comunque necessario introdurre il presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pur dandosi atto della rinuncia al titolo in oggetto manifestata dalla convenuta opposta già in sede di comparsa di costituzione.
pagina 6 di 7 Le spese vanno quindi liquidate, come da dispositivo che segue, ex D.M. n. 55/2014, dovendosi fare riferimento alle tabelle parametriche ivi allegate, con applicazione dei valori minimi di cui allo scaglione di riferimento, in considerazione di quanto sopra osservato.
Deve poi escludersi la voce di compenso relativa alla fase istruttoria, che nel presente giudizio non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in persona del Giudice Unico, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, nel contraddittorio delle parti, ogni altra, diversa e contraria domanda, istanza, deduzione, eccezione disattesa o assorbita così provvede: dichiara inammissibile la domanda svolta da nel procedimento CP_2 CP_2
monitorio R.G. n. 1218/2023 e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo emesso in suo favore da questo Tribunale in data 10.07.2023 n. 583/2023.
Dichiara estinto il presente giudizio, R.G. 1821/2023, per cessata materia del contendere, per le motivazioni sopra esposte.
Condanna la convenuta opposta a rifondere in favore dell'attrice Controparte_2
opponente le spese del giudizio, che determina e liquida nella somma di euro 1.700,00 per compenso di avvocato, e di euro 145,50 per spese, oltre rimborso forfetario al 15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Siena, lì 03.06.2025
Il Giudice
Dott. Bonifacio Rossi
pagina 7 di 7
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Civile di SIENA in composizione monocratica nella persona del G.O.P., Dott. Bonifacio Rossi, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. N. 1821 per gli affari contenziosi dell'anno 2023, promossa da:
, C.F. , rappresentata e difesa, per procura stesa CP_1 CodiceFiscale_1
in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'Avv. Emanuele
Pomponi, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Giulia Pomponi, presso e nello studio dei quali in Siena, viale Cavour n. 134, è elettivamente domiciliata;
ATTRICE OPPONENTE contro
corrente in Milano, via San Prospero n. 4, codice fiscale e Controparte_2
partita IVA , e per essa (giusto atto a rogito Notaio di P.IVA_1 Persona_1
San Donato Milanese, rep. 432/2018) la procuratrice Controparte_3
codice fiscale , a tanto legittimata dalla prima mandataria P.IVA_2 [...]
titolare di procura (a rogito Notaio , rep. 42685/2018) Controparte_4 Persona_2
rilasciata da Rubicon, in persona del Direttore Generale dr. CP_5
rappresentata e difesa, in virtù di procura di cui alla fase monitoria, dall'Avv. Mario
pagina 1 di 7 Mancusi, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Cecilia Menconi, in
Montepulciano, strada per Chianciano n. 42;
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: parte attrice opponente: “Piaccia all'Ill.mo Giudice, 1) dichiarare l'improcedibilità della domanda svolta dalla società opposta nel procedimento Controparte_2
per ingiunzione, trattandosi di domanda ormai coperta dal giudicato, e pertanto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 583/2023 dell'11.07.2023;
2) condannare la società al pagamento delle spese e delle Controparte_2
competenze del presente giudizio, oltre spese generali 15%, IVA e CAP nelle misure di legge, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore Avv. Emanuele Pomponi, il quale, a tale effetto, ai sensi del medesimo art. 93 c.p.c., fin da ora si dichiara antistatario”; parte convenuta opposta: “conclude come da comparsa di costituzione, con compensazione delle spese, tenuto conto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere o, in subordine, che le stesse vengano liquidate in considerazione dell'attività difensiva svolta, e dunque nei minimi tariffari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La SI.ra , con atto di citazione ritualmente notificato, iscritto il 01.09.2023, CP_1
conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la società con sede Controparte_2
in Milano, al fine di sentir dichiarare la improcedibilità della domanda svolta dalla convenuta opposta nel procedimento per ingiunzione, trattandosi di CP_2
pagina 2 di 7 domanda ormai coperta dal giudicato e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 583/2023 del 11.07.2023, previo rigetto, in via preliminare, dell'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto medesimo, con condanna della stessa società al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre accessori di legge.
Esponeva l'attrice in atto di citazione: che con ricorso per ingiunzione depositato il
26.05.2023 la società sosteneva di essere divenuta creditrice del sig. Controparte_2
e di essa attrice, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, della CP_6
complessiva somma di euro 13.613,05, dovuta a fronte del contratto n. 528508 e del piano di ammortamento stipulato con a socio unico in data 3.11.2005, Parte_1
avente ad oggetto la liquidazione di un finanziamento di euro 5.100,00, da rimborsarsi mediante corresponsione di 48 rate di euro 136,85 ciascuna, per un totale di euro
6.568,80; che si trattava, però, di domanda ormai coperta dal giudicato, in quanto società cedente il credito a aveva già ottenuto nei Parte_1 Controparte_2
confronti dei sigg.ri e il decreto ingiuntivo n. 391/2018 del 13.03.2018, CP_6 CP_1
emesso dal Tribunale di Siena (R.G. 698/2018), provvisoriamente esecutivo, non opposto nei termini e quindi divenuto definitivamente titolo esecutivo, avente ad oggetto lo stesso rapporto contrattuale, con la condanna al pagamento di analoga somma;
che in data 24.07.2023 essa attrice riceveva la notifica di altro e nuovo decreto ingiuntivo richiesto dal medesimo difensore ma in rappresentanza della società Controparte_2
quale cessionaria dei crediti di , per le stesse causali ma con l'ingiunzione di Parte_1
pagamento di una somma superiore, comprensiva degli ulteriori interessi di mora maturati fino al 31.12.2018, anziché fino al 19.12.2017, data indicata nel ricorso per ingiunzione del 24.01.2018.
Si assumeva quindi nell'atto introduttivo come la mancata opposizione nei termini al decreto ingiuntivo n. 391/2018 da parte dei sigg.ri e avesse determinato il CP_6 CP_1
giudicato circa l'accertamento della sussistenza e dell'entità delle ragioni di credito fatte valere da fondate sul contratto di finanziamento n. 528508, intercorso Parte_1
pagina 3 di 7 fra le stesse parti, e come, pertanto, tale circostanza precludesse alla , quale CP_2
cessionaria di , di richiedere un nuovo titolo esecutivo nei confronti degli Parte_1
stessi soggetti;
che, dunque, non aveva alcun interesse ex art. 100 c.p.c. ad CP_2
agire per conseguire un secondo titolo esecutivo, posto che quest'ultimo non offriva, rispetto al primo, nessuna maggiore garanzia, tutela o vantaggio;
che, pertanto, così come l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, ai sensi dell'art. 2909 c.c., così il decreto ingiuntivo non opposto acquistava l'efficacia di giudicato formale e sostanziale,
“coprendo” il dedotto ed il deducibile, ed impedendo quindi alle parti del rapporto processuale ormai definito di sollevare in altri giudizi le stesse questioni oggetto di giudicato.
Concludeva quindi l'attrice opponente nei termini sopra esposti.
Costituitasi con comparsa del 16.11.2023, la società aderiva Controparte_2
all'eccezione di controparte, dichiarando di rinunciare al decreto ingiuntivo n. 583/2023,
R.G. 1218/2023, emesso dal Tribunale di Siena il 10.07.2023, ferma restando la valenza del decreto ingiuntivo n. 391/2018.
Deduceva quindi la convenuta opposta come, stante la sopravvenuta carenza di interesse ad agire in giudizio e a coltivare l'opposizione per rinuncia al titolo, dovesse emettersi sentenza di declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Concludeva, pertanto, chiedendo darsi atto della sua rinuncia al Controparte_2
decreto ingiuntivo n. 583/2023, con declaratoria di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese di lite fra le parti, tenuto conto dell'incontestata esistenza del credito e della tempestiva rinuncia al titolo da parte di essa convenuta opposta.
Il Giudice, trattenuta la causa in decisione all'udienza del 28.05.2024, e rilevato successivamente che alla causa era applicabile la disciplina di cui alla riforma Cartabia, previa revoca del proprio provvedimento emesso all'udienza del 28.05.2024, di assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., fissava per la rimessione della causa pagina 4 di 7 in decisione l'udienza del 12.11.2024, assegnando alle parti i termini previsti dal nuovo rito.
Alla suddetta udienza il Giudice tratteneva quindi la causa in decisione.
Ritiene il Giudicante condivisibile quanto rilevato dall'attrice opponente nei propri scritti difensivi a sostegno delle domande dalla stessa avanzate nel presente giudizio.
Deve, infatti, rilevarsi, in esito all'esame della documentazione versata in atti, come il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 391/2018, emesso in data 8.03.2018 nei confronti dei sigg.ri e , non opposto nei termini, costituisse già CP_6 CP_1
titolo esecutivo in favore di in relazione all'originario rapporto Parte_1
contrattuale, e come, pertanto, la nuova richiesta di pagamento avanzata da
[...]
(rappresentata dal medesimo difensore), quale cessionaria di , per le CP_2 Parte_1
stesse causali, e sfociata nel decreto ingiuntivo n. 583/2023 del 10.07.2023, fosse già coperta dal giudicato, ovvero, appunto, da un titolo esecutivo avente ad oggetto lo stesso rapporto contrattuale.
Viene, quindi, in rilievo, nel caso di specie, quanto statuito dalla Corte di Cassazione, per la quale il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda (ex multis, Cass. 28318/2017, 18725/2007).
Principio ribadito anche dall'Ordinanza n. 8937/2024 della Suprema Corte, secondo la quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto e, pertanto, riguarda non solo le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene pagina 5 di 7 non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia.
E tale principio, secondo la sopra citata ordinanza, trova, appunto, applicazione anche con riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di somma di denaro, nei termini suddetti.
Quanto evidenziato dall'attrice, cui risulta, peraltro, aver aderito la convenuta opposta, non può, quindi, che determinare la pronuncia di inammissibilità della domanda svolta da nel procedimento monitorio n. 1218/2023, con conseguente revoca del CP_2
decreto ingiuntivo n. 583/2023.
Può quindi ritenersi verificata, nel caso de quo, la cessata materia del contendere, ipotesi che non trova previsione nel codice di rito, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si ha per effetto del venir meno dell'interesse della parte alla definizione del giudizio mediante una pronuncia nel merito, essendo accaduti fatti tali da eliminare le ragioni di contrasto tra le parti, e dunque l'interesse alla prosecuzione del giudizio (ad es., Cass. n.
8309/2015, ordinanza n. 30251/2023).
Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, queste, ad avviso del Giudicante, devono porsi a carico della società convenuta opposta, non ricorrendo i presupposti, nel caso di specie, della loro compensazione.
Va, al riguardo, osservato che l'attrice, se non avesse tempestivamente proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificatole il 24.07.2023, si sarebbe trovata debitrice, a fronte del medesimo contratto n. 528508, stipulato con in Parte_1
data 3.11.2005, e per il medesimo credito per capitale, sia nei confronti della Parte_1
medesima che della , società, peraltro, entrambe rappresentate dal CP_2
medesimo difensore.
E, proprio al fine di scongiurare tale situazione, si è reso comunque necessario introdurre il presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pur dandosi atto della rinuncia al titolo in oggetto manifestata dalla convenuta opposta già in sede di comparsa di costituzione.
pagina 6 di 7 Le spese vanno quindi liquidate, come da dispositivo che segue, ex D.M. n. 55/2014, dovendosi fare riferimento alle tabelle parametriche ivi allegate, con applicazione dei valori minimi di cui allo scaglione di riferimento, in considerazione di quanto sopra osservato.
Deve poi escludersi la voce di compenso relativa alla fase istruttoria, che nel presente giudizio non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in persona del Giudice Unico, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, nel contraddittorio delle parti, ogni altra, diversa e contraria domanda, istanza, deduzione, eccezione disattesa o assorbita così provvede: dichiara inammissibile la domanda svolta da nel procedimento CP_2 CP_2
monitorio R.G. n. 1218/2023 e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo emesso in suo favore da questo Tribunale in data 10.07.2023 n. 583/2023.
Dichiara estinto il presente giudizio, R.G. 1821/2023, per cessata materia del contendere, per le motivazioni sopra esposte.
Condanna la convenuta opposta a rifondere in favore dell'attrice Controparte_2
opponente le spese del giudizio, che determina e liquida nella somma di euro 1.700,00 per compenso di avvocato, e di euro 145,50 per spese, oltre rimborso forfetario al 15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Siena, lì 03.06.2025
Il Giudice
Dott. Bonifacio Rossi
pagina 7 di 7