Articolo 8 della Legge 1 giugno 1977, n. 285
Articolo 7Articolo 9
Versione
12 giugno 1977
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Versione
26 agosto 1978
Art. 8. ((Il contratto di formazione e' stipulato per iscritto e prevede la durata ed il trattamento giuridico ed economico.
I cicli formativi, intesi ad assicurare al giovane il raggiungimento di adeguati livelli di formazione, in rapporto alle fasce professionali, sono promossi od autorizzati dalla regione, anche presso le aziende o loro consorzi.
La durata, le modalita' di svolgimento dell'attivita' lavorativa e di formazione professionale in relazione alle disposizioni di cui al precedente comma, nonche' il rapporto tra attivita' lavorativa e formazione sono stabilite dalla commissione regionale per l'impiego di cui all'articolo 3 della presente legge, in coerenza con le intese raggiunte a livello locale tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative.
Il numero minimo delle ore destinate alla formazione non puo' essere inferiore al 30 per cento delle ore complessive previste dal contratto di formazione.
Copia del contratto e' rimessa all'ufficio provinciale del lavoro.
Durante l'esecuzione del contratto il libretto di lavoro e' conservato dal datore di lavoro che deve annotare l'inizio e il termine del rapporto, l'attivita' formativa ed il livello di professionalita' conseguito.
Il Ministro della difesa, con suo decreto, nei limiti numerici permessi dalle necessita' primarie della Difesa, puo' consentire, di anno in anno, ai giovani arruolati, assunti con contratto di formazione ai sensi della presente legge o impegnati in progetti specifici di cui all'articolo 26, il differimento - per la durata del contratto e per una sola volta - della prestazione del servizio alle armi purche' il predetto contratto abbia termine entro il compimento del 22° anno di eta'))
Entrata in vigore il 26 agosto 1978
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