Versione
12 giugno 1977
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26 agosto 1978
26 agosto 1978
Art. 8. ((Il contratto di formazione e' stipulato per iscritto e prevede la durata ed il trattamento giuridico ed economico.
I cicli formativi, intesi ad assicurare al giovane il raggiungimento di adeguati livelli di formazione, in rapporto alle fasce professionali, sono promossi od autorizzati dalla regione, anche presso le aziende o loro consorzi.
La durata, le modalita' di svolgimento dell'attivita' lavorativa e di formazione professionale in relazione alle disposizioni di cui al precedente comma, nonche' il rapporto tra attivita' lavorativa e formazione sono stabilite dalla commissione regionale per l'impiego di cui all'articolo 3 della presente legge, in coerenza con le intese raggiunte a livello locale tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative.
Il numero minimo delle ore destinate alla formazione non puo' essere inferiore al 30 per cento delle ore complessive previste dal contratto di formazione.
Copia del contratto e' rimessa all'ufficio provinciale del lavoro.
Durante l'esecuzione del contratto il libretto di lavoro e' conservato dal datore di lavoro che deve annotare l'inizio e il termine del rapporto, l'attivita' formativa ed il livello di professionalita' conseguito.
Il Ministro della difesa, con suo decreto, nei limiti numerici permessi dalle necessita' primarie della Difesa, puo' consentire, di anno in anno, ai giovani arruolati, assunti con contratto di formazione ai sensi della presente legge o impegnati in progetti specifici di cui all'articolo 26, il differimento - per la durata del contratto e per una sola volta - della prestazione del servizio alle armi purche' il predetto contratto abbia termine entro il compimento del 22° anno di eta'))
I cicli formativi, intesi ad assicurare al giovane il raggiungimento di adeguati livelli di formazione, in rapporto alle fasce professionali, sono promossi od autorizzati dalla regione, anche presso le aziende o loro consorzi.
La durata, le modalita' di svolgimento dell'attivita' lavorativa e di formazione professionale in relazione alle disposizioni di cui al precedente comma, nonche' il rapporto tra attivita' lavorativa e formazione sono stabilite dalla commissione regionale per l'impiego di cui all'articolo 3 della presente legge, in coerenza con le intese raggiunte a livello locale tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative.
Il numero minimo delle ore destinate alla formazione non puo' essere inferiore al 30 per cento delle ore complessive previste dal contratto di formazione.
Copia del contratto e' rimessa all'ufficio provinciale del lavoro.
Durante l'esecuzione del contratto il libretto di lavoro e' conservato dal datore di lavoro che deve annotare l'inizio e il termine del rapporto, l'attivita' formativa ed il livello di professionalita' conseguito.
Il Ministro della difesa, con suo decreto, nei limiti numerici permessi dalle necessita' primarie della Difesa, puo' consentire, di anno in anno, ai giovani arruolati, assunti con contratto di formazione ai sensi della presente legge o impegnati in progetti specifici di cui all'articolo 26, il differimento - per la durata del contratto e per una sola volta - della prestazione del servizio alle armi purche' il predetto contratto abbia termine entro il compimento del 22° anno di eta'))
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 25/05/1987, n. 190Provvedimento: […] recante modifiche alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile", per la parte in cui: 1) introduce un nuovo terzo comma all'art. 8 della legge 1° giugno 1977 n. 285; 2) converte in legge l'ultimo comma dell'art. 26- bis della stessa legge, inserito dell'art. 21 del d.l. 6 luglio 1978 n. 351; 3) sostituisce gli artt. 16- ter e 16-quater della medesima legge, […] Per ciò che concerne il primo aspetto la norma impugnata si ricollega all'art. 8 legge 1° giugno 1977 n. 285, come sostituito dall'art. 6 del d.l. 6 luglio 1978 n. 351 (a sua volta modificato, in sede di conversione, dalla legge 4 agosto 1978 n. 479). […]Leggi di più...
- occupazione giovanile·
- formazione professionale·
- attribuzione ad organi statali (commissioni regionali per l'impiego)·
- funzioni amministrative relative ai contratti di formazione e lavoro·
- livello di formazione raggiunto dai lavoratori·
- fondo per l'addestramento professinale dei lavoratori·
- sent. 190/87 b. lavoro (collocamento al)·
- vincolo di destinazione·
- quota di finanziamenti spettante alle regioni·
- omessa previsione·
- cessazione della materia del contendere.·
- attribuzioni delle commissioni regionali per l'impiego·
- accertamento da parte delle competenti strutture regionali·
- non fondatezza della questione.·
- sent. 190/87 c. lavoro (collocamento al )