Articolo 22 della Legge 9 giugno 1964, n. 405
Articolo 21
Versione
1 luglio 1964
Art. 22.
All'onere di lire 10 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64; di lire 10 milioni per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e di lire 20 milioni per gli anni successivi si fara' fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 100 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1963-64 e dei capitoli corrispondenti dei successivi stati di previsione.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 1 luglio 1964