Art. 22.
All'onere di lire 10 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64; di lire 10 milioni per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e di lire 20 milioni per gli anni successivi si fara' fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 100 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1963-64 e dei capitoli corrispondenti dei successivi stati di previsione.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 10 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64; di lire 10 milioni per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e di lire 20 milioni per gli anni successivi si fara' fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 100 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1963-64 e dei capitoli corrispondenti dei successivi stati di previsione.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.