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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 09/04/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania, composto dai magistrati:
dott. Alessandro Di Giacomo Presidente estensore dott. Claudio Cozzella Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1804 del 2022 del Ruolo Generale, promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giuliana Diana Bandinu Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Olbia, viale Aldo Moro 78,
Parte ricorrente
CONTRO
(c. f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Anna Laura Vargiu Controparte_1 C.F._2 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sassari, via Roma 9,
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero, nella persona del Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tempio.
All'udienza del 29.11.2024, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da note d'udienza e la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.11.2022 , premesso che il 14.2.2015 aveva contratto Parte_1 matrimonio in Olbia con , che dall'unione era nato, il 28.4.2015, il figlio Controparte_1 Per_1 che l'intesa tra i coniugi si era deteriorata nel tempo sino a compromettere in maniera irrimediabile il loro rapporto, chiedeva al Presidente del Tribunale di pronunciare la separazione giudiziale alle condizioni di cui al ricorso.
Il resistente si costituiva in giudizio ed aderiva alla domanda di separazione, nonché alle ulteriori domande formulate dalla ricorrente nell'atto introduttivo, eccezion fatta per quella relativa all'obbligo di corrispondere la somma di €. 300,00 mensili a titolo di mantenimento del figlio atteso che, nelle more del giudizio, le parti si erano accordate per la corresponsione della minor somma di €. 250,00 mensili.
Nel corso del giudizio venivano poste in esecuzione nei confronti dello varie sentenze CP_1 penali di condanna, divenute definitive, relative a reati riguardanti la detenzione e la cessione di stupefacenti.
La pena veniva espiata dapprima attraverso l'affidamento ex art. 94 DPR 309/90 presso una comunità terapeutica, e poi in carcere.
Il resistente non compariva all'udienza presidenziale e la causa, istruita con produzioni documentali, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate dalle parti all'udienza sopra indicata.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e deve pertanto essere accolta.
Rispetto ad essa, il Collegio prende infatti atto del venir meno della comunione di vita morale e materiale propria della famiglia fondata sul matrimonio e dell'impossibilità della sua ricostituzione, ostandovi la contraria volontà di entrambe le parti.
Quanto ai provvedimenti relativi al figlio, è noto che il principio di bigenitorialità debba essere la regola cardine da tener presente come regime ordinario e prioritario di affidamento, al fine di consentire ai genitori di instaurare una sintonia sulle scelte educative relative ai figli.
L'affido esclusivo rappresenta pertanto una deroga eccezionale al predetto regime, giustificata solo ove risulti una manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei due genitori, o comunque una situazione tale da rendere l'affido condiviso pregiudizievole per il minore.
Ritiene il Collegio che tali presupposti non sussistano nel caso in esame, in cui non è stata segnalata alcuna specifica condotta del padre idonea a pregiudicare in concreto lo sviluppo psichico del minore, ovvero ad ostacolare il rapporto con l'altro genitore, ed in cui lo , che è stato ammesso al CP_1 regime della detenzione domiciliare, che svolge attività lavorativa, e che dovrebbe terminare di scontare la pena nel mese di giugno del 2025, ha manifestato la chiara intenzione di recuperare ed esercitare in concreto la funzione genitoriale.
Per tali ragioni, la domanda di affido esclusivo avanzata dalla ricorrente deve essere respinta
Deve pertanto disporsi l'affidamento congiunto del figlio ad entrambi i genitori, fermo Per_1 restando che egli risiederà stabilmente presso la madre.
La casa coniugale deve, di conseguenza, essere assegnata alla ricorrente.
Quanto alle modalità con cui il padre potrà esercitare il diritto di visita, appare opportuno disporre la prosecuzione degli incontri protetti avviati con la collaborazione del Centro servizi per la famiglia di
2 Olbia, secondo il calendario da questi predisposto, anche in considerazione della volontà manifestata dal minore di aderire agli incontri protetti con la figura paterna (v. relazione in data 12.9.2024).
Appare inoltre opportuno disporre che il resistente intraprenda un percorso di supporto alla genitorialità, al fine di rafforzare il ruolo genitoriale e/o migliorare l'interazione fra la figura paterna e il minore, come consigliato con la medesima relazione sopra citata.
Tenuto conto, infine, della complessiva capacità economica delle parti, come si desume dall'incontestata documentazione versata in atti, del fatto che lo svolge ora attività CP_1 lavorativa, come da contratto prodotto in atti, e delle esigenze del minore, appare opportuno imporre al resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, a titolo di mantenimento per il figlio, la somma di €. 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno cinque di ogni mese.
Il ricorrente dovrà inoltre contribuire, nella misura del 50%, al sostenimento delle spese straordinarie, mediche, scolastiche e ricreative necessarie per il figlio.
Sussistono giusti motivi, in considerazione della natura della controversia, per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza:
dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
affida il figlio ad entrambi i genitori, fermo restando che egli risiederà stabilmente presso la Per_1 madre alla quale, per l'effetto, viene assegnata la casa coniugale;
dispone la prosecuzione degli incontri protetti tra il padre ed il minore, secondo il calendario elaborato dal Centro servizi per la famiglia di Olbia;
dispone che il resistente intraprenda un percorso di supporto alla genitorialità, con l'ausilio del Centro servizi per la famiglia di Olbia;
dispone che il resistente corrisponda alla ricorrente, a titolo di mantenimento per il figlio, la somma di €. 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese;
il resistente dovrà inoltre contribuire, nella misura del 50%, al sostenimento delle spese straordinarie, mediche, scolastiche e ricreative necessarie per il figlio;
dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio telematica del 9.4.2025
Il Presidente est.
Alessandro Di Giacomo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania, composto dai magistrati:
dott. Alessandro Di Giacomo Presidente estensore dott. Claudio Cozzella Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1804 del 2022 del Ruolo Generale, promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giuliana Diana Bandinu Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Olbia, viale Aldo Moro 78,
Parte ricorrente
CONTRO
(c. f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Anna Laura Vargiu Controparte_1 C.F._2 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sassari, via Roma 9,
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero, nella persona del Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tempio.
All'udienza del 29.11.2024, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da note d'udienza e la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.11.2022 , premesso che il 14.2.2015 aveva contratto Parte_1 matrimonio in Olbia con , che dall'unione era nato, il 28.4.2015, il figlio Controparte_1 Per_1 che l'intesa tra i coniugi si era deteriorata nel tempo sino a compromettere in maniera irrimediabile il loro rapporto, chiedeva al Presidente del Tribunale di pronunciare la separazione giudiziale alle condizioni di cui al ricorso.
Il resistente si costituiva in giudizio ed aderiva alla domanda di separazione, nonché alle ulteriori domande formulate dalla ricorrente nell'atto introduttivo, eccezion fatta per quella relativa all'obbligo di corrispondere la somma di €. 300,00 mensili a titolo di mantenimento del figlio atteso che, nelle more del giudizio, le parti si erano accordate per la corresponsione della minor somma di €. 250,00 mensili.
Nel corso del giudizio venivano poste in esecuzione nei confronti dello varie sentenze CP_1 penali di condanna, divenute definitive, relative a reati riguardanti la detenzione e la cessione di stupefacenti.
La pena veniva espiata dapprima attraverso l'affidamento ex art. 94 DPR 309/90 presso una comunità terapeutica, e poi in carcere.
Il resistente non compariva all'udienza presidenziale e la causa, istruita con produzioni documentali, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate dalle parti all'udienza sopra indicata.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e deve pertanto essere accolta.
Rispetto ad essa, il Collegio prende infatti atto del venir meno della comunione di vita morale e materiale propria della famiglia fondata sul matrimonio e dell'impossibilità della sua ricostituzione, ostandovi la contraria volontà di entrambe le parti.
Quanto ai provvedimenti relativi al figlio, è noto che il principio di bigenitorialità debba essere la regola cardine da tener presente come regime ordinario e prioritario di affidamento, al fine di consentire ai genitori di instaurare una sintonia sulle scelte educative relative ai figli.
L'affido esclusivo rappresenta pertanto una deroga eccezionale al predetto regime, giustificata solo ove risulti una manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei due genitori, o comunque una situazione tale da rendere l'affido condiviso pregiudizievole per il minore.
Ritiene il Collegio che tali presupposti non sussistano nel caso in esame, in cui non è stata segnalata alcuna specifica condotta del padre idonea a pregiudicare in concreto lo sviluppo psichico del minore, ovvero ad ostacolare il rapporto con l'altro genitore, ed in cui lo , che è stato ammesso al CP_1 regime della detenzione domiciliare, che svolge attività lavorativa, e che dovrebbe terminare di scontare la pena nel mese di giugno del 2025, ha manifestato la chiara intenzione di recuperare ed esercitare in concreto la funzione genitoriale.
Per tali ragioni, la domanda di affido esclusivo avanzata dalla ricorrente deve essere respinta
Deve pertanto disporsi l'affidamento congiunto del figlio ad entrambi i genitori, fermo Per_1 restando che egli risiederà stabilmente presso la madre.
La casa coniugale deve, di conseguenza, essere assegnata alla ricorrente.
Quanto alle modalità con cui il padre potrà esercitare il diritto di visita, appare opportuno disporre la prosecuzione degli incontri protetti avviati con la collaborazione del Centro servizi per la famiglia di
2 Olbia, secondo il calendario da questi predisposto, anche in considerazione della volontà manifestata dal minore di aderire agli incontri protetti con la figura paterna (v. relazione in data 12.9.2024).
Appare inoltre opportuno disporre che il resistente intraprenda un percorso di supporto alla genitorialità, al fine di rafforzare il ruolo genitoriale e/o migliorare l'interazione fra la figura paterna e il minore, come consigliato con la medesima relazione sopra citata.
Tenuto conto, infine, della complessiva capacità economica delle parti, come si desume dall'incontestata documentazione versata in atti, del fatto che lo svolge ora attività CP_1 lavorativa, come da contratto prodotto in atti, e delle esigenze del minore, appare opportuno imporre al resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, a titolo di mantenimento per il figlio, la somma di €. 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno cinque di ogni mese.
Il ricorrente dovrà inoltre contribuire, nella misura del 50%, al sostenimento delle spese straordinarie, mediche, scolastiche e ricreative necessarie per il figlio.
Sussistono giusti motivi, in considerazione della natura della controversia, per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza:
dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
affida il figlio ad entrambi i genitori, fermo restando che egli risiederà stabilmente presso la Per_1 madre alla quale, per l'effetto, viene assegnata la casa coniugale;
dispone la prosecuzione degli incontri protetti tra il padre ed il minore, secondo il calendario elaborato dal Centro servizi per la famiglia di Olbia;
dispone che il resistente intraprenda un percorso di supporto alla genitorialità, con l'ausilio del Centro servizi per la famiglia di Olbia;
dispone che il resistente corrisponda alla ricorrente, a titolo di mantenimento per il figlio, la somma di €. 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese;
il resistente dovrà inoltre contribuire, nella misura del 50%, al sostenimento delle spese straordinarie, mediche, scolastiche e ricreative necessarie per il figlio;
dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio telematica del 9.4.2025
Il Presidente est.
Alessandro Di Giacomo
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