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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 1457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1457 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2079/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Raffaella Genovese Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere
3)dr. Arturo Avolio Consigliere rel
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 14 aprile 2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2079/2024 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA
, Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia Casaburo,
APPELLANTE
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Maria Golia,
APPELLATO
OGGETTO: postumi infortunio sul lavoro.
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, l'odierno appellante, , ha Parte_1
adito il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola e, premesso di aver subito infortunio sul lavoro in data 14 luglio 2022, regolarmente denunciato all' , ha dedotto che a seguito della definizione della pratica CP_1
1 amministrativa gli era stata riconosciuta una percentuale di menomazione per il danno biologico pari al 4%. Ha chiesto, pertanto, che il Tribunale dichiarasse il diritto al risarcimento del danno di cui al D.Lgs. 38/00 per il predetto infortunio con condanna dell'Ente convenuto al pagamento del dovuto.
Il Tribunale di Nola, all'esito di CTU, ha ritenuto corretto il grado di menomazione del 4% individuato dall'Istituto e ha rigettato la domanda. Ha, in particolare, ritenuto che gli esiti della frattura non avessero comportato un grado di menomazione superiore al 4% stante l'accertata assenza di significative limitazioni funzionali. Ha ritenuto non collegata causalmente all'incidente la patologica cardiologica e non provata la sindrome depressiva.
Averso tale pronuncia il ha interposto appello, con il quale ha censurato Pt_2
l'accertamento contenuto nella sentenza gravata, in ordine al grado di invalidità ritenuto sussistente, che puntualmente ha contrastato sulla base di articolate motivazioni insistendo per il riconoscimento di una percentuale di invalidità pari al 16%, o, comunque, superiore al 6% in luogo di quella del 4% riconosciuta dell' . CP_1
In particolare, l'appellante ha contestato quanto segue:
- Non sarebbero state valutate le menomazioni consistenti nella riduzione dei movimenti di prono supinazione e lateralità dell'articolazione tibiotarsica e i movimenti globalmente ridotti della metà con instabilità della caviglia e zoppia in fuga a destra.
- Non sarebbe tata valutata la sindrome ansioso depressiva.
Instauratosi, nuovamente il contraddittorio, si è costituito l' che CP_1
resistendo all'avverso dedotto ha chiesto confermarsi la sentenza impugnata.
All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 L'appello è infondato.
Il thema decidendum attiene unicamente alla percentuale di invalidità conseguente al denunciato infortunio sul lavoro.
Il consulente tecnico nominato nel primo grado di giudizio, con congrua, logica e completa motivazione ha confermato il grado di invalidità del 4% riconosciuto dall' . CP_1
Non colgono nel segno le censure alla perizia spiegate con il ricorso e le note di trattazione scritta.
Non risponde al vero, infatti, che non sarebbero state valutate le menomazioni consistenti nella riduzione dei movimenti.
Al contrario nella consulenza depositata in primo grado il CTU, dopo aver esaminato la documentazione medica agli atti, in sede di esame obiettivo locale dell'apparato osteoarticolare generale e del piede destro, in particolare, ha accertato che non sussiste nessuna limitazione funzionale dei movimenti delle anche o delle ginocchia;
non c'è deformità di bacino ed arti, non riscontrano dismetrie degli arti inferiori. Il test di LA ha dato esito negativo bilateralmente. Le variazioni posturali sono autonome;
la deambulazione è autonoma con lieve zoppia a destra e priva di significativi elementi di patologia.
Nemmeno è riferita un'alterazione della sensibilità degli arti inferiori. La cute del piede è calda e non edematosa;
sussiste solo una lieve limitazione ai gradi estremi dei movimenti di flesso estensione e lateralità con riferito senso di fastidio e dolore ai cambiamenti di tempo, alla stazione eretta protratta ed alla deambulazione prolungata.
Alla luce di quanto emerso dall'esame obiettivo, l'appellante non ha addotto elementi in grado di contrastare dette risultanze né ha messo in evidenza elementi di illogicità intrinseca dell'accertamento condotto, di tal ché la nomina di un nuovo CTU non si giustifica in quanto si risolverebbe in un mezzo esplorativo a fronte di un mero dissenso diagnostico.
3 Né risulta documentata la sindrome ansioso depressiva, del resto nemmeno allegata nel ricorso del primo grado.
L'appello va, conseguentemente, rigettato.
Nulla sulle spese letta la dichiarazione di esonero.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta l'appello, nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, il 14 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Arturo Avolio dr. Raffaella Genovese
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Raffaella Genovese Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere
3)dr. Arturo Avolio Consigliere rel
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 14 aprile 2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2079/2024 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA
, Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia Casaburo,
APPELLANTE
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Maria Golia,
APPELLATO
OGGETTO: postumi infortunio sul lavoro.
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, l'odierno appellante, , ha Parte_1
adito il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola e, premesso di aver subito infortunio sul lavoro in data 14 luglio 2022, regolarmente denunciato all' , ha dedotto che a seguito della definizione della pratica CP_1
1 amministrativa gli era stata riconosciuta una percentuale di menomazione per il danno biologico pari al 4%. Ha chiesto, pertanto, che il Tribunale dichiarasse il diritto al risarcimento del danno di cui al D.Lgs. 38/00 per il predetto infortunio con condanna dell'Ente convenuto al pagamento del dovuto.
Il Tribunale di Nola, all'esito di CTU, ha ritenuto corretto il grado di menomazione del 4% individuato dall'Istituto e ha rigettato la domanda. Ha, in particolare, ritenuto che gli esiti della frattura non avessero comportato un grado di menomazione superiore al 4% stante l'accertata assenza di significative limitazioni funzionali. Ha ritenuto non collegata causalmente all'incidente la patologica cardiologica e non provata la sindrome depressiva.
Averso tale pronuncia il ha interposto appello, con il quale ha censurato Pt_2
l'accertamento contenuto nella sentenza gravata, in ordine al grado di invalidità ritenuto sussistente, che puntualmente ha contrastato sulla base di articolate motivazioni insistendo per il riconoscimento di una percentuale di invalidità pari al 16%, o, comunque, superiore al 6% in luogo di quella del 4% riconosciuta dell' . CP_1
In particolare, l'appellante ha contestato quanto segue:
- Non sarebbero state valutate le menomazioni consistenti nella riduzione dei movimenti di prono supinazione e lateralità dell'articolazione tibiotarsica e i movimenti globalmente ridotti della metà con instabilità della caviglia e zoppia in fuga a destra.
- Non sarebbe tata valutata la sindrome ansioso depressiva.
Instauratosi, nuovamente il contraddittorio, si è costituito l' che CP_1
resistendo all'avverso dedotto ha chiesto confermarsi la sentenza impugnata.
All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 L'appello è infondato.
Il thema decidendum attiene unicamente alla percentuale di invalidità conseguente al denunciato infortunio sul lavoro.
Il consulente tecnico nominato nel primo grado di giudizio, con congrua, logica e completa motivazione ha confermato il grado di invalidità del 4% riconosciuto dall' . CP_1
Non colgono nel segno le censure alla perizia spiegate con il ricorso e le note di trattazione scritta.
Non risponde al vero, infatti, che non sarebbero state valutate le menomazioni consistenti nella riduzione dei movimenti.
Al contrario nella consulenza depositata in primo grado il CTU, dopo aver esaminato la documentazione medica agli atti, in sede di esame obiettivo locale dell'apparato osteoarticolare generale e del piede destro, in particolare, ha accertato che non sussiste nessuna limitazione funzionale dei movimenti delle anche o delle ginocchia;
non c'è deformità di bacino ed arti, non riscontrano dismetrie degli arti inferiori. Il test di LA ha dato esito negativo bilateralmente. Le variazioni posturali sono autonome;
la deambulazione è autonoma con lieve zoppia a destra e priva di significativi elementi di patologia.
Nemmeno è riferita un'alterazione della sensibilità degli arti inferiori. La cute del piede è calda e non edematosa;
sussiste solo una lieve limitazione ai gradi estremi dei movimenti di flesso estensione e lateralità con riferito senso di fastidio e dolore ai cambiamenti di tempo, alla stazione eretta protratta ed alla deambulazione prolungata.
Alla luce di quanto emerso dall'esame obiettivo, l'appellante non ha addotto elementi in grado di contrastare dette risultanze né ha messo in evidenza elementi di illogicità intrinseca dell'accertamento condotto, di tal ché la nomina di un nuovo CTU non si giustifica in quanto si risolverebbe in un mezzo esplorativo a fronte di un mero dissenso diagnostico.
3 Né risulta documentata la sindrome ansioso depressiva, del resto nemmeno allegata nel ricorso del primo grado.
L'appello va, conseguentemente, rigettato.
Nulla sulle spese letta la dichiarazione di esonero.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta l'appello, nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, il 14 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Arturo Avolio dr. Raffaella Genovese
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