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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.SS AR ZI Presidente
dott.SS Cecilia Pratesi Giudice
dott.SS Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 63679 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
(ROMA (RM), 24/03/1982), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. OLETTO MONICA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 16/06/1979), con il patrocinio CP_1
dell'avv. CAPASSO GENNARO giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale. 2
CONCLUSIONI
All'udienza del 24/9/2024 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fiSSzione d'udienza, premesso che in data Parte_1
25/04/2014 contraeva in Roma matrimonio concordatario con
[...]
e che dall'unione nasceva la figlia (Roma, 12/11/2020), CP_1 Per_1
esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta intollerabile a causa dei comportamenti ossessivi del marito che all'inizio di agosto 2021 veniva ricoverato presso il reparto di psichiatria dell'Ospedale Sant'Eugenio di
Roma, ciò che induceva la ricorrente ad allontanarsi dalla casa familiare di proprietà dell' portando con sé la figlia di pochi mesi, temendo CP_1
possibili aggressioni da parte del marito che una volta dimesso si traferiva a vivere presso l'abitazione della di lui madre che lo seguiva nelle terapie e con i farmaci da assumere per il “bipolarismo”; chiedeva, quindi,
pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio che non si opponeva CP_1
alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi ma contestava le avverse allegazioni e istanze chiedendo addebitarsi la steSS alla moglie per aver abbandonato il domicilio familiare in un momento di difficoltà del medesimo senza prendersene cura e violando così anche il dovere di 3
assistenza morale e materiale.
All'udienza presidenziale comparivano personalmente le parti e il
Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione,
disponeva procedersi a ctu e in via interinale, fermo il collocamento di presso la madre, disciplinava i tempi di permanenza della steSS Per_1
presso il padre, poneva a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrispondere alla madre la somma mensile di euro 600,00 da ottobre 2021 e a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti
Per_1
Espletata la consulenza tecnica, con ordinanza del 7/7/2022 il presidente delegato adottava i seguenti provvedimenti provvisori:
1)Autorizza i coniugi a vivere separatamente con obbligo di reciproco
rispetto.
2) Dispone che ciascun coniuge provveda autonomamente al proprio
mantenimento.
3) Affida la figlia (Roma, 12 novembre 2020) in via esclusiva Per_1
alla madre cui spetteranno anche le decisioni di maggior importanza
afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza
abituale della minore.
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé alla presenza di Per_1
persona di fiducia scelta di comune accordo da entrambi i genitori o in
difetto di accordo dalla madre: a) a finesettimana alternati il sabato e la
domenica dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 18.30,
con esclusione del pernottamento;
b) nelle settimane in cui trascorre Per_1
il finesettimana con il padre il martedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore
19.00 e nelle settimane in cui trascorre il finesettimana con la madre Per_1 4
il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 19.00; c) per due
settimane non consecutive per quattro ore al giorno con esclusione del
pernottamento durante le vacanze scolastiche estive, da concordare entro il
mese di maggio di ciascun anno;
d) durante le vacanze scolastiche natalizie
per tre ore al giorno il 24 o il 25 dicembre e il 1° o il 6 gennaio nonché
durante le vacanze scolastiche pasquali per tre ore al giorno la domenica di
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; e) per tre ore in coincidenza del
compleanno del padre medesimo.
5) Fermi per il pregresso i vigenti provvedimenti interinali, dispone
che a far data dal corrente mese di luglio 2022 il padre corrisponda alla
madre, a titolo di contributo per il mantenimento di la somma Per_1
mensile di euro 700,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat
con base luglio 2022, e condanna l' al pagamento dei relativi ratei CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, con le specificazioni di cui al Protocollo
d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17 dicembre
2014 che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte.
6) Pone a carico di ambo le parti in eguale misura le spese
straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti Per_1
intendendosi per tali quelle concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili
nella vita della prole (quali, a titolo esemplificativo, le spese per interventi
chirurgici, odontoiatrici, attività sportive a livello agonistico, viaggi di
studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento
(quali, a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche, libri di testo,
gite scolastiche, per attività sportive non agonistiche e relativa attrezzatura,
le spese sanitarie non rimborsate dal SSN), spese che, in considerazione
dell'affidamento super-esclusivo della minore alla madre non dovranno 5
essere preventivamente concordate e dovranno essere rimborsate dal padre
nella misura del 50% anche in assenza di un suo previo accordo, dietro
esibizione del giustificativo di spesa.
7) Invita ad intraprendere un percorso CP_1
psicoterapeutico individuale e un percorso di cura e terapia farmacologica.
8) Invita ad intraprendere un percorso Parte_1
psicoterapeutico personale che la aiuti a favorire lo svincolo di Per_1
9) Invita ambo le parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla
genitorialità presso un professionista o un centro scelto di comune intesa
anche previa consultazione dello Spazio Famiglie e Minori del Tribunale,
nonché a fornire agli operatori che prenderanno in carico il caso copia
integrale della relazione di consulenza del dott. con tutti i relativi Per_2
allegati.
Nomina giudice istruttore se steSS e rimette le parti dinanzi a sé per
l'udienza del 6 dicembre 2022, ore 10.00, alla quale rinvia.
Assegna a parte ricorrente termine fino al ….
Assegna a parte resistente termine fino al ….
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente
ordinanza alle parti, al Pubblico Ministero in sede e al competente Ufficiale
di Stato Civile.
Con sentenza non definitiva n. 2476 del 2023 il Tribunale dichiarava la separazione giudiziale tra i coniugi.
Disposto ed espletato un supplemento/aggiornamento della ctu, con ordinanza del 30/1/2024 il g.i., a parziale modifica dei vigenti provvedimenti che il resto confermava integralmente, disponeva quanto segue: 6
il padre potrà vedere e tenere con sé alla presenza della baby Per_1
sitter che attualmente si occupa di steSS e senza la madre: tutti i Per_1
martedì dall'uscita da scuola alle 16.30 alle 20,00 compresa la cena;
tutti i
giovedì dalle 17.30 alle 20,00 compresa la cena;
a finesettimana alterni
sabato e domenica senza pernotto dalle 10.30 alle 17.30, compreso il
pranzo; per due settimane non consecutive dalle 10.30 alle 17.30 con
esclusione del pernottamento durante le vacanze scolastiche estive, da
concordare con la madre entro il mese di maggio di ciascun anno;
durante
le vacanze scolastiche natalizie dalle 10.30 alle 17.30 il 24 o il 25 dicembre
e, osservando lo stesso orario, il 1° o il 6 gennaio nonché durante le
vacanze scolastiche pasquali dalle ore 10.30 alle ore 17.30 la domenica di
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; per almeno tre ore in coincidenza con il
compleanno del padre;
dispone che per un giorno fisso infrasettimanale e per un sabato al
mese le frequentazioni tra la minore e il padre siano seguite da un
operatore specializzato scelto di comune accordo dalle parti e con la
supervisione del Servizio Sociale di Roma Capitale Municipio XI cui è
demandato anche il compito di valutare il momento in cui introdurre la
nonna paterna nella frequentazione con la minore e il pernottamento presso
il padre;
manda al resistente di proseguire il percorso di CP_1
psicoterapia individuale e ad ambo le parti di proseguire il percorso di
parent training, nonché di fornire agli operatori che hanno in carico il caso
copia integrale della relazione del dott. con i relativi allegati. Per_2
Manda al Servizio Sociale di Roma Capitale Municipio XI, luogo di
residenza di ambo le parti, di prendere con urgenza in carico il caso nonché 7
di inviare una relazione di aggiornamento entro il mese di agosto 2024 e
alle parti di contattare il predetto Servizio Sociale entro sette giorni dalla
comunicazione della presente ordinanza e di fornire agli operatori socio-
sanitari copia integrale della relazione di consulenza del dott. con Per_2
tutti i relativi allegati.
Conferma il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni
all'udienza del 24/09/2024, ore di rito….
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti,
all'udienza del 24/9/2024 il g.i., rimetteva la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status e non avendo alcuna delle parti proposto domanda di assegno di mantenimento, il collegio
è chiamato a pronunciarsi unicamente sulle domande accessorie afferenti l'addebito della separazione alla come richiesto dall' , Pt_1 CP_1
nonché l'affidamento e il mantenimento della figlia (12/11/2020). Per_1
La domanda di addebito del resistente è destituita di fondamento e deve, pertanto, essere disattesa.
Invero dalle allegazioni svolte da ambo le parti e da quanto accertato dal ctu nominato nel corso del giudizio, dott. è emerso che Persona_3
l' ha posto in essere comportamenti ossessivi, reiterati e psicotici CP_1
esitati anche in gesti di autolesionismo e due tentativi di suicidio per disturbo bipolare che hanno determinato la a lasciare l'abitazione Pt_1
familiare unitamente alla figlia minore all'epoca di pochi mesi, al Per_1
fine di tutelare se steSS e la piccola, di talché, a prescindere da ogni indagine circa la volontarietà o meno dei contegni posti in essere dall' , la crisi familiare e coniugale non è eziologicamente CP_1 8
riconducibile al c.d. abbandono del tetto coniugale da parte della Pt_1
tenuto anche conto della tenerissima età di all'epoca di pochi mesi, e Per_1
dunque della necessità di salvaguardare la salute e la sana crescita psicofisica della figlia comune.
In ordine al regime di affidamento di il collegio reputa Per_1
opportuno confermare allo stato l'affidamento esclusivo della steSS alla madre, tenuto conto di quanto evidenziato dal ctu nell'ultima relazione di aggiornamento, con la precisazione che le decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione, l'istruzione e la salute di verranno assunte di Per_1
comune accordo da entrambi i genitori e con ampliamento dei tempi di permanenza presso il padre nei termini indicati in dispositivo, tenuto conto di quanto evidenziato dal Servizio Sociale nella relazione del 28/10/2024 in ordine al positivo rapporto padre-figlia, alla capacità dei genitori di confrontarsi comunque sulle scelte e decisioni afferenti la figlia, alla recente introduzione del pernottamento di presso il padre, alla Per_1
capacità dimostrata da costui di provvedere alla cura e all'accudimento di ferma la supervisione del Servizio Sociale cui è demandato il Per_1
compito di segnalare immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma eventuali situazioni di pericolo e/o pregiudizio per la minore che richiedono il sollecito intervento dell'autorità
giudiziaria.
Meritano, infine, di essere confermati i vigenti provvedimenti afferenti il mantenimento di tenuto conto che dalla documentazione prodotta Per_1
dalle parti anche in vista della decisione della causa emerge che la ricorrente, impiegata lavoratrice dipendente, ha percepito nel 2023 un reddito netto mensile pari a circa euro 2.000,00 su dodici mensilità, è piena 9
proprietaria della casa di abitazione, acquistata a seguito della alienazione di altro immobile di sua proprietà precedentemente locato alla madre dell' e al di lei marito, non sostiene oneri per mutui e/o CP_1
finanziamenti; l' , commercialista, dal canto suo, è pieno CP_1
proprietario dell'immobile ove abita, già casa familiare, gravato da mutuo il cui rateo mensile ammonta a circa euro 785,00, e titolare di un reddito netto mensile pari a circa euro 3.500,00/4.000,00 su dodici mensilità.
Ricorrono giustificati motivi avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 63679/2021 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
affida al figlia minore (Roma, 12/11/2020) in via esclusiva alla Per_1
madre presso la quale è fiSSta la residenza della minore, con la precisazione che le decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione, l'istruzione,
la salute e la scelta della residenza abituale della minore verranno assunte di comune intesa da entrambi i genitori e in caso di disaccordo dal giudice;
salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé Per_1
a) il martedì dall'orario di uscita scolastico ovvero dalle ore 16.30 alle ore
20.00, dopo cena, e il giovedì dalle ore 17.30 alle ore 20.00, dopo cena;
b) a 10
finesettimana alternati dalle ore 10.00 del sabato alle ore 19.00 della domenica e a partire dal mese di aprile 2025 dalle ore 16.30 o dal diverso orario di uscita scolastico del venerdì alle ore 19.00 della domenica;
c) per metà della durata delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali in modo tale da alternare negli anni le principali festività; d) per due settimane non consecutive durante le vacanze scolastiche estive, da concordare con la madre entro il mese di aprile di ciascun anno;
e) ad anni alterni in coincidenza con le festività nazionali e locali infrasettimanali e il compleanno della minore, salvo che i genitori di accordino per trascorrerlo insieme;
f) trascorrerà in ogni caso con la madre il giorno del di lei Per_1
compleanno e della festa della mamma e con il padre il giorno del di lui compleanno e della festa del papà;
dispone che per un giorno fisso infrasettimanale e per un sabato al mese le frequentazioni tra il padre e la minore siano seguite da un Per_1
operatore specializzato scelto di comune accordo dalle parti e con la supervisione del Servizio Sociale di Roma Capitale Municipio XI cui è
demandato il compito di vigilare sull'attuazione e sull'osservanza del presente provvedimento segnalando immediatamente alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma eventuali situazioni di pericolo e/o pregiudizio per la minore che richiedono il sollecito intervento dell'autorità giudiziaria;
manda alle parti di proseguire i percorsi di terapia e parent training già
intrapresi, nonché di osservare e dar corso alle indicazioni che verranno loro date dal Servizio Sociale e all' , in particolare, di seguire CP_1
fedelmente e pedissequamente le indicazioni terapeutiche e farmacologiche dei suoi curanti;
11
dispone che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di a far data dal mese di luglio 2022 e fermi per il Per_1
pregresso i provvedimenti interinali, la somma mensile di euro 700,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base luglio 2022, e condanna l' al versamento, in favore della ed entro il CP_1 Pt_1
giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il
17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti con le specificazioni di cui al Protocollo Per_1
suindicato;
rigetta la domanda di addebito proposta dal resistente;
CP_1
dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito e la comunicazione al Servizio Sociale di Roma Capitale Municipio XI.
Roma, 20/12/2024
Il Giudice estensore
Dott.SS Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.SS AR ZI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.SS AR ZI Presidente
dott.SS Cecilia Pratesi Giudice
dott.SS Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 63679 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
(ROMA (RM), 24/03/1982), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. OLETTO MONICA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 16/06/1979), con il patrocinio CP_1
dell'avv. CAPASSO GENNARO giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale. 2
CONCLUSIONI
All'udienza del 24/9/2024 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fiSSzione d'udienza, premesso che in data Parte_1
25/04/2014 contraeva in Roma matrimonio concordatario con
[...]
e che dall'unione nasceva la figlia (Roma, 12/11/2020), CP_1 Per_1
esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta intollerabile a causa dei comportamenti ossessivi del marito che all'inizio di agosto 2021 veniva ricoverato presso il reparto di psichiatria dell'Ospedale Sant'Eugenio di
Roma, ciò che induceva la ricorrente ad allontanarsi dalla casa familiare di proprietà dell' portando con sé la figlia di pochi mesi, temendo CP_1
possibili aggressioni da parte del marito che una volta dimesso si traferiva a vivere presso l'abitazione della di lui madre che lo seguiva nelle terapie e con i farmaci da assumere per il “bipolarismo”; chiedeva, quindi,
pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio che non si opponeva CP_1
alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi ma contestava le avverse allegazioni e istanze chiedendo addebitarsi la steSS alla moglie per aver abbandonato il domicilio familiare in un momento di difficoltà del medesimo senza prendersene cura e violando così anche il dovere di 3
assistenza morale e materiale.
All'udienza presidenziale comparivano personalmente le parti e il
Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione,
disponeva procedersi a ctu e in via interinale, fermo il collocamento di presso la madre, disciplinava i tempi di permanenza della steSS Per_1
presso il padre, poneva a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrispondere alla madre la somma mensile di euro 600,00 da ottobre 2021 e a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti
Per_1
Espletata la consulenza tecnica, con ordinanza del 7/7/2022 il presidente delegato adottava i seguenti provvedimenti provvisori:
1)Autorizza i coniugi a vivere separatamente con obbligo di reciproco
rispetto.
2) Dispone che ciascun coniuge provveda autonomamente al proprio
mantenimento.
3) Affida la figlia (Roma, 12 novembre 2020) in via esclusiva Per_1
alla madre cui spetteranno anche le decisioni di maggior importanza
afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza
abituale della minore.
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé alla presenza di Per_1
persona di fiducia scelta di comune accordo da entrambi i genitori o in
difetto di accordo dalla madre: a) a finesettimana alternati il sabato e la
domenica dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 18.30,
con esclusione del pernottamento;
b) nelle settimane in cui trascorre Per_1
il finesettimana con il padre il martedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore
19.00 e nelle settimane in cui trascorre il finesettimana con la madre Per_1 4
il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 19.00; c) per due
settimane non consecutive per quattro ore al giorno con esclusione del
pernottamento durante le vacanze scolastiche estive, da concordare entro il
mese di maggio di ciascun anno;
d) durante le vacanze scolastiche natalizie
per tre ore al giorno il 24 o il 25 dicembre e il 1° o il 6 gennaio nonché
durante le vacanze scolastiche pasquali per tre ore al giorno la domenica di
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; e) per tre ore in coincidenza del
compleanno del padre medesimo.
5) Fermi per il pregresso i vigenti provvedimenti interinali, dispone
che a far data dal corrente mese di luglio 2022 il padre corrisponda alla
madre, a titolo di contributo per il mantenimento di la somma Per_1
mensile di euro 700,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat
con base luglio 2022, e condanna l' al pagamento dei relativi ratei CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, con le specificazioni di cui al Protocollo
d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17 dicembre
2014 che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte.
6) Pone a carico di ambo le parti in eguale misura le spese
straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti Per_1
intendendosi per tali quelle concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili
nella vita della prole (quali, a titolo esemplificativo, le spese per interventi
chirurgici, odontoiatrici, attività sportive a livello agonistico, viaggi di
studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento
(quali, a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche, libri di testo,
gite scolastiche, per attività sportive non agonistiche e relativa attrezzatura,
le spese sanitarie non rimborsate dal SSN), spese che, in considerazione
dell'affidamento super-esclusivo della minore alla madre non dovranno 5
essere preventivamente concordate e dovranno essere rimborsate dal padre
nella misura del 50% anche in assenza di un suo previo accordo, dietro
esibizione del giustificativo di spesa.
7) Invita ad intraprendere un percorso CP_1
psicoterapeutico individuale e un percorso di cura e terapia farmacologica.
8) Invita ad intraprendere un percorso Parte_1
psicoterapeutico personale che la aiuti a favorire lo svincolo di Per_1
9) Invita ambo le parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla
genitorialità presso un professionista o un centro scelto di comune intesa
anche previa consultazione dello Spazio Famiglie e Minori del Tribunale,
nonché a fornire agli operatori che prenderanno in carico il caso copia
integrale della relazione di consulenza del dott. con tutti i relativi Per_2
allegati.
Nomina giudice istruttore se steSS e rimette le parti dinanzi a sé per
l'udienza del 6 dicembre 2022, ore 10.00, alla quale rinvia.
Assegna a parte ricorrente termine fino al ….
Assegna a parte resistente termine fino al ….
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente
ordinanza alle parti, al Pubblico Ministero in sede e al competente Ufficiale
di Stato Civile.
Con sentenza non definitiva n. 2476 del 2023 il Tribunale dichiarava la separazione giudiziale tra i coniugi.
Disposto ed espletato un supplemento/aggiornamento della ctu, con ordinanza del 30/1/2024 il g.i., a parziale modifica dei vigenti provvedimenti che il resto confermava integralmente, disponeva quanto segue: 6
il padre potrà vedere e tenere con sé alla presenza della baby Per_1
sitter che attualmente si occupa di steSS e senza la madre: tutti i Per_1
martedì dall'uscita da scuola alle 16.30 alle 20,00 compresa la cena;
tutti i
giovedì dalle 17.30 alle 20,00 compresa la cena;
a finesettimana alterni
sabato e domenica senza pernotto dalle 10.30 alle 17.30, compreso il
pranzo; per due settimane non consecutive dalle 10.30 alle 17.30 con
esclusione del pernottamento durante le vacanze scolastiche estive, da
concordare con la madre entro il mese di maggio di ciascun anno;
durante
le vacanze scolastiche natalizie dalle 10.30 alle 17.30 il 24 o il 25 dicembre
e, osservando lo stesso orario, il 1° o il 6 gennaio nonché durante le
vacanze scolastiche pasquali dalle ore 10.30 alle ore 17.30 la domenica di
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; per almeno tre ore in coincidenza con il
compleanno del padre;
dispone che per un giorno fisso infrasettimanale e per un sabato al
mese le frequentazioni tra la minore e il padre siano seguite da un
operatore specializzato scelto di comune accordo dalle parti e con la
supervisione del Servizio Sociale di Roma Capitale Municipio XI cui è
demandato anche il compito di valutare il momento in cui introdurre la
nonna paterna nella frequentazione con la minore e il pernottamento presso
il padre;
manda al resistente di proseguire il percorso di CP_1
psicoterapia individuale e ad ambo le parti di proseguire il percorso di
parent training, nonché di fornire agli operatori che hanno in carico il caso
copia integrale della relazione del dott. con i relativi allegati. Per_2
Manda al Servizio Sociale di Roma Capitale Municipio XI, luogo di
residenza di ambo le parti, di prendere con urgenza in carico il caso nonché 7
di inviare una relazione di aggiornamento entro il mese di agosto 2024 e
alle parti di contattare il predetto Servizio Sociale entro sette giorni dalla
comunicazione della presente ordinanza e di fornire agli operatori socio-
sanitari copia integrale della relazione di consulenza del dott. con Per_2
tutti i relativi allegati.
Conferma il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni
all'udienza del 24/09/2024, ore di rito….
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti,
all'udienza del 24/9/2024 il g.i., rimetteva la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status e non avendo alcuna delle parti proposto domanda di assegno di mantenimento, il collegio
è chiamato a pronunciarsi unicamente sulle domande accessorie afferenti l'addebito della separazione alla come richiesto dall' , Pt_1 CP_1
nonché l'affidamento e il mantenimento della figlia (12/11/2020). Per_1
La domanda di addebito del resistente è destituita di fondamento e deve, pertanto, essere disattesa.
Invero dalle allegazioni svolte da ambo le parti e da quanto accertato dal ctu nominato nel corso del giudizio, dott. è emerso che Persona_3
l' ha posto in essere comportamenti ossessivi, reiterati e psicotici CP_1
esitati anche in gesti di autolesionismo e due tentativi di suicidio per disturbo bipolare che hanno determinato la a lasciare l'abitazione Pt_1
familiare unitamente alla figlia minore all'epoca di pochi mesi, al Per_1
fine di tutelare se steSS e la piccola, di talché, a prescindere da ogni indagine circa la volontarietà o meno dei contegni posti in essere dall' , la crisi familiare e coniugale non è eziologicamente CP_1 8
riconducibile al c.d. abbandono del tetto coniugale da parte della Pt_1
tenuto anche conto della tenerissima età di all'epoca di pochi mesi, e Per_1
dunque della necessità di salvaguardare la salute e la sana crescita psicofisica della figlia comune.
In ordine al regime di affidamento di il collegio reputa Per_1
opportuno confermare allo stato l'affidamento esclusivo della steSS alla madre, tenuto conto di quanto evidenziato dal ctu nell'ultima relazione di aggiornamento, con la precisazione che le decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione, l'istruzione e la salute di verranno assunte di Per_1
comune accordo da entrambi i genitori e con ampliamento dei tempi di permanenza presso il padre nei termini indicati in dispositivo, tenuto conto di quanto evidenziato dal Servizio Sociale nella relazione del 28/10/2024 in ordine al positivo rapporto padre-figlia, alla capacità dei genitori di confrontarsi comunque sulle scelte e decisioni afferenti la figlia, alla recente introduzione del pernottamento di presso il padre, alla Per_1
capacità dimostrata da costui di provvedere alla cura e all'accudimento di ferma la supervisione del Servizio Sociale cui è demandato il Per_1
compito di segnalare immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma eventuali situazioni di pericolo e/o pregiudizio per la minore che richiedono il sollecito intervento dell'autorità
giudiziaria.
Meritano, infine, di essere confermati i vigenti provvedimenti afferenti il mantenimento di tenuto conto che dalla documentazione prodotta Per_1
dalle parti anche in vista della decisione della causa emerge che la ricorrente, impiegata lavoratrice dipendente, ha percepito nel 2023 un reddito netto mensile pari a circa euro 2.000,00 su dodici mensilità, è piena 9
proprietaria della casa di abitazione, acquistata a seguito della alienazione di altro immobile di sua proprietà precedentemente locato alla madre dell' e al di lei marito, non sostiene oneri per mutui e/o CP_1
finanziamenti; l' , commercialista, dal canto suo, è pieno CP_1
proprietario dell'immobile ove abita, già casa familiare, gravato da mutuo il cui rateo mensile ammonta a circa euro 785,00, e titolare di un reddito netto mensile pari a circa euro 3.500,00/4.000,00 su dodici mensilità.
Ricorrono giustificati motivi avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 63679/2021 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
affida al figlia minore (Roma, 12/11/2020) in via esclusiva alla Per_1
madre presso la quale è fiSSta la residenza della minore, con la precisazione che le decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione, l'istruzione,
la salute e la scelta della residenza abituale della minore verranno assunte di comune intesa da entrambi i genitori e in caso di disaccordo dal giudice;
salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé Per_1
a) il martedì dall'orario di uscita scolastico ovvero dalle ore 16.30 alle ore
20.00, dopo cena, e il giovedì dalle ore 17.30 alle ore 20.00, dopo cena;
b) a 10
finesettimana alternati dalle ore 10.00 del sabato alle ore 19.00 della domenica e a partire dal mese di aprile 2025 dalle ore 16.30 o dal diverso orario di uscita scolastico del venerdì alle ore 19.00 della domenica;
c) per metà della durata delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali in modo tale da alternare negli anni le principali festività; d) per due settimane non consecutive durante le vacanze scolastiche estive, da concordare con la madre entro il mese di aprile di ciascun anno;
e) ad anni alterni in coincidenza con le festività nazionali e locali infrasettimanali e il compleanno della minore, salvo che i genitori di accordino per trascorrerlo insieme;
f) trascorrerà in ogni caso con la madre il giorno del di lei Per_1
compleanno e della festa della mamma e con il padre il giorno del di lui compleanno e della festa del papà;
dispone che per un giorno fisso infrasettimanale e per un sabato al mese le frequentazioni tra il padre e la minore siano seguite da un Per_1
operatore specializzato scelto di comune accordo dalle parti e con la supervisione del Servizio Sociale di Roma Capitale Municipio XI cui è
demandato il compito di vigilare sull'attuazione e sull'osservanza del presente provvedimento segnalando immediatamente alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma eventuali situazioni di pericolo e/o pregiudizio per la minore che richiedono il sollecito intervento dell'autorità giudiziaria;
manda alle parti di proseguire i percorsi di terapia e parent training già
intrapresi, nonché di osservare e dar corso alle indicazioni che verranno loro date dal Servizio Sociale e all' , in particolare, di seguire CP_1
fedelmente e pedissequamente le indicazioni terapeutiche e farmacologiche dei suoi curanti;
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dispone che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di a far data dal mese di luglio 2022 e fermi per il Per_1
pregresso i provvedimenti interinali, la somma mensile di euro 700,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base luglio 2022, e condanna l' al versamento, in favore della ed entro il CP_1 Pt_1
giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il
17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti con le specificazioni di cui al Protocollo Per_1
suindicato;
rigetta la domanda di addebito proposta dal resistente;
CP_1
dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito e la comunicazione al Servizio Sociale di Roma Capitale Municipio XI.
Roma, 20/12/2024
Il Giudice estensore
Dott.SS Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.SS AR ZI