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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 22/05/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1078/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE - LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 1078/2022 tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 13/05/2025 ad ore 9.39 il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per l'Avv. BALUGANI GIANFRANCO ha depositato le note di trattazione scritta. Parte_1
Per l'Avv. PONZANO FRANCESCO e l'Avv. BERELLO BARBARA Controparte_1
hanno depositato le note di trattazione scritta.
Per l'Avv. GIANLUIGI SERAFINI ha depositato le note di trattazione scritta. Controparte_2
Per l'Avv. BASILE GIUSEPPE ha depositato le note di trattazione scritta. CP_3
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 1 di 19 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1078/2022 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in LARGO ALDO Parte_1 C.F._1
MORO, 28 41124 41124 MODENA, rappresentato e difeso dall'avv. BALUGANI GIANFRANCO
RICORRENTE/I contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in PIAZZA TURATI 5 Controparte_1 P.IVA_1
ALESSANDRIA, rappresentata e difesa dall'Avv. PONZANO FRANCESCO;
RESISTENTE/I
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. SERAFINI Controparte_2 P.IVA_2
GIANLUCA, elettivamente domiciliata presso BOLOGNA, VIA DELLA ZECCA N. 1;
RESISTENTE/I
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. BASILE GIUSEPPE e dall'Avv. MANZI CP_3 P.IVA_3
ORESTE, elettivamente domiciliato presso MODENA, VIALE REITER N. 72;
RESISTENTE/I
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/11/2022, il ricorrente indicato in epigrafe, Da Marzo 2020 ad Agosto
2022 il sig. già dipendente della avendo lavorato presso la Parte_1 Controparte_1
committente di appalto società specificamente nell'impianto di Controparte_4 CP_4
di DE, via Caruso n. 150, sede ove veniva svolto lo smistamento e la selezione di rifiuti solidi urbani per conto appunto della società premettendo come gli sia stato applicato il CCNL Pulizie CP_4
pagina 2 di 19 e mentre avrebbe avuto diritto il CCNL Igiene Ambientale – Aziende Muncipalizzate, nel Parte_2
cui IIIA avrebbe dovuto essere inquadrato, rivendicazione per effetto della quale avrebbe maturato differenze retributive in suo favore per l'importo di Euro 19.042,57 lordi, ha chiesto di:
“1. accertare e dichiarare che il ricorrente doveva essere inquadrato, sin dall'inizio quale operaio di livello IIIA del CCNL Igiene Ambientale Aziende Municipalizzate;
2. accertare e dichiarare che il ricorrente, in ragione dell'erroneo inquadramento di cui sopra devono percepire le seguenti differenze retributive: Euro 19.042,57 lordi, conseguentemente
3. accertare e dichiarare il rapporto di appalto tra le due società parti resistenti e tenute in solido al pagamento delle somme sopra reclamate;
4. condannare in solido con al pagamento in favore del asig. Controparte_1 CP_4 Pt_1
della somma di Euro 19.042,57 lordi;
ai relativi interessi maturati, all'eventuale regolarizzazione contributiva e retributiva dello stesso e ai danni patiti dallo stesso da determinarsi in maniera equitativa;
5. condannare parti resistenti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Si è costituita deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Si è costituita , eccependo l'inapplicabilità dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 alla Controparte_2
fattispecie agitata dal ricorrente, nonché deducendo l'infondatezza nel merito del ricorso e chiedendo, in ogni caso, di essere manlevata da in qualità di società datrice di lavoro. CP_1
Integrato il contraddittorio nei confronti dell , la causa è stata dunque istruita mediante CP_3 acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
indi, è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
SULL'APPLICABILITA' DEL CONTRATTO IGIENE AMBIENTALE. SULLE
DIFFERENZE RETRIBUTIVE
Osserva questo Giudice, ai sensi del primo comma dell'art. 2070 cod. civ. (secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiamo prestato adesione. Pertanto, nell'ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dall'imprenditore, il lavoratore non pagina 3 di 19 può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 18/12/2014, n. 26742). In tema di controversie in materia di lavoro, il giudice, ove ritenga inadeguata la retribuzione corrisposta dall'azienda in base al contratto da essa applicato, può procedere al suo adeguamento facendo riferimento a quella del contratto di categoria non direttamente applicabile, con la precisazione che nella domanda di pagamento di differenze retributive sulla base di un contratto collettivo che si riveli inapplicabile deve ritenersi implicita la richiesta di adeguamento ex art. 36 Cost. e che l'adeguamento comporta un apprezzamento riservato al giudice di merito. Dei contratti collettivi pur non applicabili direttamente al rapporto dedotto in giudizio il giudice di merito può, dunque, avvalersi per determinare i dritti e gli obblighi anche dei soggetti non appartenenti alle associazioni stipulanti (Cass. civ. Sez. lavoro, 01/02/2019, n. 3137).
Ancor più chiaramente, La sfera di efficacia soggettiva del contratto collettivo di diritto comune non va individuata in applicazione del criterio c.d. merceologico dell'attività svolta dal prestatore ai sensi dell'art. 2070, comma 1, c.c., ma è invece frutto dell'esercizio dell'autonomia negoziale manifestata con l'iscrizione ad un sindacato o ad un'associazione imprenditoriale o anche con comportamento concludente;
conseguentemente, ai lavoratori che lo richiedono, pur se assunti in tempi diversi, va applicato il contratto collettivo in essere, anche in fatto, nell'impresa, indipendentemente dall'attività svolta, con la precisazione che, se il datore esercita distinte attività economiche, occorre individuare, il contratto collettivo riferibile al personale addetto alle singole attività, fermo - in ogni caso - il rispetto dell'art. 36 Cost. (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 18/03/2024, n. 7203).
È pur vero che la retribuzione costituzionalmente garantita corrisponde, in linea generale, a quella determinata dai contratti collettivi (v. Cass. 9/3/2005 n. 5139); per quest'ultima, infatti, esiste in giurisprudenza una mera presunzione semplice di adeguatezza delle relative clausole economiche ai principi di proporzionalità e sufficienza (v. Cass. 14.8.04 n. 15878; Cass.
1.8.03 n. 11767; Cass. 17/5/2003 n. 7752,
Cass. 8/1/2002 n. 132), tuttavia nell'ordinamento non vi è alcun criterio legale di scelta in ipotesi di pluralità di fonti collettive (cfr., ex aliis, Cass. 12.5.2001 n. 6624; Cass. 18.2.2000 n. 1894; Cass. 26.3.98 n. 3218;
Cass.
9.8.96 n. 7383)" (così Cass., Sentenza n. 1415 del 31/01/2012). In tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., il giudice, per i rapporti non tutelati da contratto collettivo, può utilizzare, quale parametro di raffronto, la retribuzione tabellare prevista dal contratto nazionale del settore corrispondente a quello dell'attività svolta dal datore di lavoro ovvero, in mancanza, da altro contratto che regoli attività affini e prestazioni lavorative analoghe, dovendo considerare le sole componenti integranti il pagina 4 di 19 cd. minimo costituzionale - anche con riguardo alle imprese di non rilevanti dimensioni , con esclusione delle voci retributive legate all'autonomia contrattuale, come ad esempio i compensi aggiuntivi, gli scatti di anzianità e la quattordicesima mensilità. (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 20/01/2021, n. 944).
Secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, “la valutazione di adeguatezza della retribuzione ai principi dettati dall'art. 36 Cost., non comporta il riferimento a tutti gli elementi e gli istituti contrattuali che confluiscono nel trattamento economico globale fissato dalla contrattazione collettiva, ma soltanto a quelli che concorrono alla formazione del c.d. minimo costituzionale, minimo che, quanto al rispetto della proporzionalità e adeguatezza della retribuzione, va riferito non già alle singole componenti della retribuzione, ma alla globalità di questa (C. cost. n. 470 del 2002; Cass. n. 15896 del 2002)” (in tal senso, ex multis, cfr. Cassazione, Sezione lavoro, sentenza n. 13006 del 24/05/2017, nonché, in termini, da ultimo,
Cassazione, Sezione lavoro, sentenza n. 944 del 20/01/2021). Ed ha ricordato, sempre in linea con la giurisprudenza di legittimità, che sul c.d. “minimo costituzionale” si registra in giurisprudenza un orientamento convergente, che le indica nelle seguenti: “a) i minimi salariali o retribuzione base;
b)
l'indennità di contingenza (Cass. 28 marzo 2000 n. 3749 cit.), dai quali il giudice del merito non può discostarsi senza dare specifica indicazione delle ragioni che sostengono la diversa misura da lui ritenuta conforme ai criteri di proporzionalità e sufficienza posti dalla norma costituzionale (…), c) la tredicesima mensilità, atteso il carattere generalizzato di tale istituto quale retribuzione differita (Cass. 16 luglio 1987 n.
6273 cit., idem. 18 marzo 1992 n. 3362)” (cfr. Cassazione, Sezione lavoro, sentenza n. 10260 del
26/07/2001).
Da ultimo, la S.C. ha affermato che il lavoratore che deduca la non conformità all'art. 36 Cost. della retribuzione percepita deve provare il lavoro svolto e l'entità della retribuzione, ma non anche l'insufficienza o la non proporzionalità (Cass. civ. Sez. lavoro, 02/10/2023, n. 27711).
Tanto premesso in diritto, osserva il Giudicante come non possa trovare accoglimento la domanda di applicazione in via diretta del CCNL Servizi Ambientali non essendovi alcuna norma che disponga questo effetto (né, infatti, ve ne è l'invocazione dell'atto introduttivo).
Il Codice dei contratti pubblici vigente ratione temporis (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), al comma 4 dell'art. 30
(Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni), precisava che "4. Al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente". La ratio di detta disposizione - che, inserita tra le norme di principio, assume un'importanza ancora più evidente - è garantire, con la generalizzata pagina 5 di 19 applicazione dei contratti collettivi, che il personale impiegato sia adeguatamente tutelato e percepisca una retribuzione proporzionata rispetto all'attività in concreto svolta;
Cons. Stato, sez. III, 12/03/2018, n. 1574).
In esegesi di detta disposizione e con particolare riferimento alla locuzione “strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto”, con condivisibile pronuncia, il Consiglio di Stato ha precisato che: « 6.2. La norma, nell'imporre l'applicazione al personale impiegato nel servizio oggetto di gara di un contratto collettivo (in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, nonché)
"strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto", intende riferirsi al contratto che meglio regola le prestazioni cui si riconnette la singola commessa pubblica e che dovranno essere rese dalla categoria dei lavoratori impiegati nell'espletamento del servizio, ad esse riferendosi secondo un criterio di prossimità contenutistica.
È, infatti, noto che la scelta del contratto collettivo da applicare rientra, in via generale, nelle prerogative di organizzazione dell'imprenditore e nella libertà negoziale delle parti, con il limite però che esso risulti coerente con l'oggetto dell'appalto (in termini Cons. Stato Sez. V, Sent., 06-08-2019, n. 5574; Cons. Stato
Sez. V, 06/08/2019, n. 5575; Cons. Stato Sez. V, Sent., 23-07-2018, n. 4443; Cons. Stato, Sez. III, 12 marzo
2018 n. 1574; Cons. Stato 276 del 17.1.2018; Cons. Stato, V, 1 marzo 2017, n. 932; V, 12 maggio 2016, n.
1901; III, 10 febbraio 2016, n. 589).
La suddetta libertà di scelta non è, infatti, assoluta, ma incontra il limite, logico e giuridico, della necessaria coerenza tra il contratto che in concreto si intende applicare (e in riferimento al quale si formula l'offerta di gara) e l'oggetto dell'appalto.
Tanto all'evidente fine di garantire, con la generalizzata applicazione dei contratti collettivi, che il personale impiegato sia adeguatamente tutelato per la parte giuridica e percepisca una retribuzione proporzionata rispetto all'attività in concreto svolta ed, allo stesso tempo, sotto diverso profilo, la stessa corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della commessa attraverso una vincolante connessione funzionale delle stesse con i profili professionali più appropriati. Del resto, è agevole comprendere come la libertà incondizionata nell'applicare le discipline contrattuali collettive abbia un'inevitabile ricaduta anche sull'offerta, e, mediatamente, sulla effettività del regime concorrenziale (in termini Cons. Stato Sez. V, Sent., 06-08-2019,
n. 5574; Cons. Stato Sez. V, 06/08/2019, n. 5575)» (Consiglio di Stato, 25.2.2020, n. 1406).
La suddetta prescrizione normativa di rango primario, per pacifica ammissione difensiva del committente, risulta trasfusa nel capitolato di appalto per cui oggi è causa, là dove, al proprio articolo 33, stabilisce come:
“l'impresa dovrà applicare il CCNL il cui campo di applicazione sia più strettamente connesso con le attività oggetto di appalto”.
Le disposizioni (sia legali che pattizie) rappresentano una stipulazione a favore di terzo ex art. 1411 c.c..
pagina 6 di 19 Stando a Cassazione civile sez. lav., 25/09/2020, n.20241, “l'istituto della clausola in favore del terzo appartiene all'ordinamento lavoristico sub specie di clausola sociale ed è esplicitamente normata, quale obbligo dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere pubbliche (L. n. 300 del 1970, art. 36).
E infatti, la giurisprudenza tradizionalmente qualifica la cosiddetta clausola sociale (che prevede l'obbligo per il datore di lavoro, il quale benefici di agevolazioni economico-finanziarie nei rapporti con lo Stato e gli enti pubblici, di praticare nei confronti del personale dipendente condizioni non inferiori a quelle previste dal
CCNL di categoria) alla stregua di clausola a favore di terzo (Cass. 25 luglio 1998, n. 7333), posto che attribuisce ai lavoratori un autonomo diritto soggettivo, non già all'applicazione diretta di tutto il contratto collettivo di categoria (essa non comportando un'estensione dell'efficacia soggettiva del contratto), bensì al rispetto del trattamento minimo previsto dal suddetto contratto.
Nello stesso senso, si è affermato che la previsione dell'art. 17 del capitolato generale d'appalto di opere pubbliche, in base alla quale l'appaltatore assuma l'obbligo di applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi vigenti, si configura come un contratto a favore del terzo, che fa sorgere in capo ai lavoratori impiegati nella esecuzione delle opere appaltate un diritto soggettivo, nei confronti del datore di lavoro, all'osservanza della contrattazione collettiva e nel quale l'interesse dello stipulante, richiesto dall'art. 1411 c.c., comma 1, è quello della pubblica amministrazione alla regolare esecuzione dei lavori, che sarebbe compromessa dalla litigiosità dei lavoratori, motivata da un loro trattamento meno favorevole di quello stabilito dalla contrattazione collettiva (Cass. 5 giugno 1981, n. 3640; Cass. 21 dicembre 1991, n. 13834).
E più recentemente si è ritenuto, a riguardo della clausola del contratto di appalto, in virtù della quale un si sia impegnato nei confronti del committente ad assicurare non solo la prestazione contrattuale CP_5
attraverso le cooperative associate, ma si sia specificamente impegnato ad assicurare al personale dipendente adibito alle attività oggetto del contratto le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultante dai contratti nazionali di lavoro applicabili: tale garanzia non potendo che riguardare i dipendenti delle consorziate esecutrici dell'appalto; avendo, infatti, la clausola un contenuto specifico che, precisando l'oggetto dell'impegno assunto, vale ad obbligare giuridicamente il promittente non solo ad una influenza verso le consorziate al rispetto degli standards di lavoro, ma anche ad una responsabilità diretta per il caso che le consorziate non rispettino le condizioni economiche e normative pattuite. E recando detta clausola l'impegno in favore del personale comunque adibito alle attività oggetto del contratto di appalto, in tal modo rendendo irrilevante che detto personale sia dipendente da soggetti interposti (quali nel caso le cooperative consorziate), essendo comunque il (che esegue l'appalto aggiudicatosi per il tramite delle CP_5
consorziate e di cui ha percepito il corrispettivo) tenuto alla garanzia derivante dalla clausola sociale, ove il pagina 7 di 19 datore di lavoro non assicuri il rispetto delle condizioni economiche e normative del contratto collettivo applicabile al settore (Cass. 8 settembre 2014, n. 18860; nello sesso senso: Cass. 29 settembre 2015, n.
19299).
Sempre secondo la Corte Suprema, la "clausola sociale" costituisce una clausola a favore di terzi, attributiva di un autonomo diritto soggettivo dei lavoratori ad ottenere dal datore di lavoro non già l'applicazione diretta di tutto il contratto collettivo di categoria (non comportando la stessa una estensione dell'efficacia soggettiva del contratto) quanto il rispetto del trattamento minimo previsto dal contratto medesimo (Cass. 21 dicembre
1991 n. 13834, cui adde: 5 giugno 1997 n. 5027. V. anche Cass. 13 agosto 1997 n. 7566; Cassazione civile sez. lav., 25/07/1998, n.7333).
A mente del pacifico oggetto del contratto di appalto intercorso tra le odierne parti resistenti (l'affidamento di prestazioni connesse al servizio di trattamento e valorizzazione di rifiuti mediante cernita e selezione meccanico/manuale e movimentazione meccanica presso l'impianto di selezione e recupero di presso l'impianto gestito da , sito in via Caruso n. 150 a DE), confrontando il CCNL Controparte_2
Multiservizi (contratto collettivo in concreto applicato dalle cooperative resistenti/aggiudicatarie) e il CCNL
Servizi ambientali, deve ritenersi che il primo non sia affatto strettamente connesso con l'oggetto dell'appalto medesimo, mentre il secondo appaia maggiormente aderente al contenuto dell'attività “esternalizzata” a favore delle cooperative.
Sul punto si concorda con quanto affermato nella decisione di questo Tribunale n. 212/2025, la cui motivazione sul punto si condivide ex art. 118 disp. Att. C.p.c..
“(…) E infatti il primo, al netto della propria indicazione nominale (che già ne evidenzia dei caratteri di elevata comprensività di plurimi settori merceologici), è contrassegnato da un assai variegato ambito oggettivo di applicazione, tanto da esemplificativamente spaziare da “servizi di controllo accessi, servizi ausiliari museali, fieristici e congressuali” a “servizi generali (servizi copia, centralino, distribuzione cancelleria e posta interna, fattorinaggio, barellaggio, movimentazione interna, etc.)”, passando per
“servizi di conduzione e gestione impianti (termici, climatizzazione, elettrici, idraulici, etc.)”
Il secondo CCNL, invece, delinea un proprio ambito oggettivo di efficacia che risulta essere intimamente connesso con il già richiamato oggetto dell'appalto per cui oggi è causa.
Si richiama ancora una volta il disposto di cui all'art. 3 del CCNL Servizi Ambientali: “1. Il presente CCNL disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti da imprese e società che, qualunque sia la loro forma giuridica, gestiscono servizi ambientali, intendendosi per tali quelli ricompresi nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, vale a dire: a) nettezza urbana: spazzamento, raccolta anche differenziata, trasporto dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria, espurgo pozzi neri, lavaggio cassonetti;
b) impianti per il trattamento, lo smaltimento, il recupero dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria con o
pagina 8 di 19 senza recupero energetico;
c) impianti per la potabilizzazione, desalinizzazione e depurazione delle acque con o senza recupero energetico;
d) impianti di produzione di calore ed energia elettrica;
e) servizi di supporto a quelli ambientali, quali quelli di officina/manutenzione e quelli dei settori tecnico-amministrativi.
2. Il presente CCNL è applicabile altresì alle seguenti attività accessorie e complementari: derattizzazione;
disinfestazione; disinfezione;
demuscazione, diserbo chimico;
cura e manutenzione verde pubblico;
pubbliche affissioni, deaffissioni;
cancellazione scritte;
manutenzione ed espurgo pozzetti stradali;
pozzetti stradali;
manutenzione strade/segnaletica/semafori; servizi funerari e cimiteriali;
illuminazione pubblica;
impianti sportivi;
piscine (…) ”.
Inoltre, nonostante il suddetto contratto collettivo estenda il suo campo di applicazione anche all'attività di nettezza urbana, poi, nella parte dedicata alla classificazione del personale, non emerge alcuna specifica figura professionale ed alcun livello di inquadramento che possa astrattamente ricondursi alle mansioni specifiche degli operatori ecologici.
Il CCNL Multiservizi prevede, infatti, genericamente i requisiti professionali richiesti per ciascun livello, senza alcun riferimento analitico ai settori e/o ambiti operativi propri della nettezza urbana.
Di contro, il CCNL Igiene Ambientale distingue cinque aree distinguendoli in cinque aree operativo- funzionali: - area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio;
- area conduzione;
- area impianti e laboratori;
- area officine e servizi generali;
- area tecnica e amministrativa.
Dunque, si ritiene che il CCNL Multiservizi non sia rispettoso del disposto di cui all'art. 30 cit., e che il
CCNL Igiene Ambientale, attributivo – come si vedrà nel prosieguo – di un trattamento minimo superiore al trattamento retributivo complessivo ricevuto dal ricorrente, al contrario, sia idoneo a costituirne il parametro esterno di riferimento.
A ciò si aggiunga come il d.lgs. 152/2006, all'Art. 203, preveda che “ I rapporti tra le Autorità d'ambito e i soggetti affidatari del servizio integrato sono regolati da contratti di servizio, da allegare ai capitolati di gara, conformi ad uno schema tipo adottato dalle regioni in conformità ai criteri ed agli indirizzi di cui all'articolo
195, comma 1, lettere m), n) ed o)”, il quale deve recare “ (…) l'obbligo di applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, da parte del gestore del servizio integrato dei rifiuti, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente”.
Tale disposizione deve essere interpretata in conformità dell'art. 39 Cost. sicché, in caso di mancato recepimento, si limita a imporre quale vincolo esterno il rispetto dei minimi retributivi di cui alla contrattazione collettiva ivi indicata.
pagina 9 di 19 Alle medesime conclusioni si perviene per il tramite dell'art. 36 Cost., implicitamente invocato da parte ricorrente per il tramite del richiamo al menzionato CCNL (si veda la giurisprudenza sopra citata).
Non si dimentichi, infatti, come lo scrutinio sul minimo retributivo costituzionale attenga non soltanto alla sufficienza degli emolumenti ma anche alla proporzionalità ed adeguatezza dei medesimi.
Secondo la giurisprudenza della S.C., In nessun caso la verifica della sufficienza della retribuzione in concreto corrisposta, anche attraverso il livello Istat di povertà assoluta, può esaurire l'oggetto della articolata valutazione demandata al giudice ai sensi dell'art. 36 Cost., come si è invece verificato con il giudizio in oggetto. Essa deve condurre sempre alla determinazione del quantum del salario costituzionale (pars costruens), operazione che, come si vedrà, la univoca giurisprudenza di questa Corte e lo stesso ordinamento
(in alcune disposizioni di legge) vuole improntata in partenza al confronto parametrico con i livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva (v. Cass.17/5/2003 n. 7752, Cass. 8/1/2002 n. 132 Cass. 9/3/2005 n.
5139 Cass. 1/2/2006 n. 2245) ritenuti idonei a realizzare, per naturale vocazione, le istanze sottese ai concetti costituzionali di sufficienza e di proporzionalità; fatto salvo, oltre ad eventuali disposizioni di legge,
l'intervento correttivo del giudice sulla stessa contrattazione collettiva a tutela della precettività dell'art.36
Cost.»( Cass 27711/23 )Alla luce di quanto affermato la presenza di un Regolamento e l'applicazione di esso non può tener luogo di un ccnl e nel caso in esame si dovrà quindi ritenere che nessun ccnl è applicato al rapporto . Ne deriva che in assenza di ccnl per “verificare se la retribuzione percepita sia adeguata, il giudice può utilizzare quale parametro di raffronto la retribuzione tabellare prevista dal ccnl del settore corrispondente a quello dell'attività svolta dal datore di lavoro ovvero, in mancanza, da altro contratto che regoli attività affini e prestazioni lavorative analoghe, dovendo considerare le sole componenti integranti il cd. minimo costituzionale - anche con riguardo alle imprese di non rilevanti dimensioni -, con esclusione delle voci retributive legate all'autonomia contrattuale, come ad esempio i compensi aggiuntivi, gli scatti di anzianità e la quattordicesima mensilità” (Cass 944/21).
Come ha precisato la Suprema Corte, la retribuzione sufficiente è una «retribuzione non inferiore agli standard minimi necessari per vivere una vita a misura d'uomo», ovvero «una ricompensa complessiva che non ricada sotto il livello minimo, ritenuto, in un determinato momento storico e nelle concrete condizioni di vita esistenti, necessario ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa” ; censurare una retribuzione per difetto di sufficienza, dunque, significa denunciare che essa “non consente di arrivare dignitosamente alla fine del mese” .
La retribuzione proporzionata, invece, è quella che garantisce ai lavoratori “una ragionevole commisurazione della propria ricompensa alla quantità e alla qualità dell'attività prestata” e, dunque, censurare una retribuzione per difetto di proporzionalità significa sostenere che non valorizza adeguatamente la qualità
(competenza, esperienza, difficoltà, responsabilità che comportano le sue mansioni) e/o la quantità del lavoro pagina 10 di 19 prestato. Sotto il profilo qualitativo, si può immaginare la denuncia di un lavoratore inquadrato in un livello alto che lamenta l'esiguità dello scostamento tra la retribuzione percepita e quella prevista dal medesimo
CCNL per mansioni ampiamente inferiori oppure fa valere il fatto che CCNL affini retribuiscono molto meglio le sue stesse mansioni.
La retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro è necessariamente differenziata in base alla natura delle mansioni e al contesto in cui vengono svolte. Essa non può che essere ricercata nella contrattazione collettiva, dunque, che è l'unica in grado di valutare le differenze di competenza, esperienza, difficoltà e responsabilità dei vari ruoli lavorativi e tradurle in una differenziazione della retribuzione.
Tanto premesso, osserva il Giudicante come non sia oggetto di contestazione il fatto che il ricorrente svolgesse mansioni di addetto alla movimentazione dei rifiuti sul con l'uso di mezzi meccanici: “il “ragno”, la ruspa con pala grande e il carrello elevatore per la sistemazione di balle di rifiuti, che usa anche per il carico e scarico su pedane o su camion”.
La parte resistente tuttavia, ha eccepito che le mansioni assegnate al ricorrente non CP_1
richiedessero la conduzione di mezzi per cui fosse invece necessaria la patente B o tantomeno la patente C,
“di cui il ricorrente per quanto consta non risulta munito, non potendosi ricomprendere la sua attività nei profili invocati da controparte appartenenti al livello 3 A del citato CCNL”.
Parte ricorrente non ha contestato tale asserzione, né si è messo in prova sul punto, sicché il dato deve ritenersi processualmente acquisito.
E' altresì pacifico che il ricorrente fosse inquadrato nella categoria Operaio al IV livello CCNL Multiservizi come previsto all'art 10, recante la seguente declaratoria: “Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico, esplicano attività tecnico - operative di adeguata complessità, ovvero svolgono attività amministrative, commerciali, tecniche;
i lavoratori adibiti ad operazioni e compiti (esecutivi) per la cui attuazione sono richieste specifiche conoscenze tecniche e/o particolari capacità tecnico pratiche comunque acquisite, anche coordinando e sorvegliando attività svolte da altri lavoratori”, con indicazione tra gli altri, di profili quali “2. Lavoratori che, sulla base di indicazioni
o documenti di massima equivalenti, ed avendo pratica dei processi, effettuano la conduzione di impianti con interventi di natura complessa per manovre e regolazione dei parametri, 3. Lavoratori che eseguono attività di trasporto e movimentazione di materiali con mezzi complessi e pesanti”.
Parte ricorrente ha invocato i profili di cui all'area impianti e laboratori di cui al CCNL Igiene Ambientale;
secondo la corrispondente previsione contrattuale, “Vi appartiene il personale che è addetto alle attività di manutenzione degli impianti e delle reti. Per impianti si intendono strutture fisse o mobili e relative reti, per il trattamento, smaltimento e nobilizzazione dei rifiuti, quali ad esempio: termovalorizzatori, gassificatori, impianti a biomasse, termoutilizzatori con o senza recupero energetico;
discariche per rifiuti pericolosi e
pagina 11 di 19 non, anche con impianti di recupero energetico;
impianti di selezione e cernita differenziata dei rifiuti;
impianti di biostabilizzazione o compostaggio della frazione organica dei rifiuti;
impianti di produzione
CDR; piattaforme di trattamento dei rifiuti speciali, pericolosi tossici e nocivi;
piattaforme ecologiche;
impianti di produzione di calore ed energia elettrica;
impianti di potabilizzazione, desalinizzazione depurazione, trattamento dei fanghi;
reti fognarie;
ecc.”.
A parere dello scrivente la movimentazione dei rifiuti nell'ambito del servizio di igiene ambientale presenti delle ineludibili peculiarità e specificità rispetto alla movimentazione di carichi pura e semplice.
In base al citato D.Lgs. 152/2006 il servizio di igiene ambientale consiste nella raccolta, trasporto, recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento.
L'assegnatario è tenuto ad assicurare la continuità dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti al fine di evitare gravi ripercussioni sugli utenti per disfunzioni decisionali o gestionali, in quanto il servizio di cui si tratta è un servizio pubblico essenziale non interrompibile, ai sensi dell'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146,
“Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge”.
Il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” (di seguito Codice Ambientale) prevede che la gestione dei rifiuti sia organizzata sulla base di ambiti territoriali e che i comuni concorrano a tale gestione con appositi regolamenti che stabiliscano:
- le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
- le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.
E' inoltre dato di comune esperienza che il trattamento dei rifiuti richieda misure di sicurezza diverse e più stringenti rispetto alla mera movimentazione di carichi.
Da questi dati è possibile desumere come l'attività esercitata dal ricorrente lo esponesse a rischi superiori rispetto a quelli propri delle attività sussumibili nell'alveo del CCNL Multiservizi, nonché richiedesse il pagina 12 di 19 dispiegamento di una più elevata professionalità, aspetti che si ripercuotono sull'adeguatezza (ovvero, rectius, sull'inadeguatezza) del trattamento retributivo percepito.
Ciò posto, non risulta sufficientemente argomentata la riconducibilità delle mansioni svolte al profilo 3A, ancorché la conduzione di mezzi richiedenti la patente C sia ivi prevista come mera possibilità La maggior professionalità scaturisce dalla maggior complessità dei processi in cui il lavoratore è inserito, in cui il peso dei carichi costituisce una delle componenti.
In assenza di pieno adempimento dell'onere assertivo, prudenzialmente si è inteso ricondurre le mansioni de quibus al livello 2A, recante 2A, applicabile a “Operai comuni che, oltre a svolgere mansione di cui alla declaratoria del primo livello, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività elementari, anche di manutenzione, richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, utilizzando macchinari e/o apparecchiature. Possono utilizzare veicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria B”.
Sulla base di tali coordinate ermeneutiche, è stato conferito incarico a CTU per calcolare “le differenze retributive eventualmente risultanti tra l'importo corrispondente alla retribuzione base, 13a mensilità, TFR per il periodo oggetto di causa con riferimento al livello 2 A CCNL Igiene Ambientale – Aziende
Muncipalizzate e quanto concretamente percepito dal ricorrente medesimo in relazione alle medesime voci, oltre al superminimo risultante in busta paga e al medesimo periodo”.
Infatti quanto all'individuazione della retribuzione percepita e che si ritiene vada adeguata, tenendo conto delle indicazioni fornite dalle sentenze dell'ottobre 2023 ma anche del parametro attorno al quale ruota la valutazione da compiersi, che è quello di cui all'articolo 36 Cost., deve ritenersi che ai fini della verifica della sufficienza e dell'adeguatezza della retribuzione vada considerata la retribuzione netta riconosciuta in concreto al lavoratore in relazione al c.d. minimo costituzionale, da individuarsi nelle voci di corrispettivo riconosciute dalla Costituzione;
in questo senso appare opportuno includere nella nozione di retribuzione percepita non tutte le voci retributive che il lavoratore percepisce, ma solo quelle che possono definirsi ordinarie, come sopra indicate;
tenendo conto in particolare del contenuto del comma 2 dell'art. 36 Cost., appare logico ritenere che il Costituente intendesse garantire che fosse sufficiente alle esigenze di vita del lavoratore la retribuzione a lui corrisposta in forza della messa a disposizione delle proprie energie per l'orario e nelle condizioni, come individuate dalla legge e dalle parti sociali, che per l'appunto sono da ritenere ordinari, con esclusione pertanto di ogni emolumento che dall'ordinario fuoriesca: a) perché richiede uno sforzo aggiuntivo rispetto a quello esigibile normalmente dalla prestazione contrattualmente pattuita;
b) perché riconosciuto sulla base di logiche straordinarie/eccezionali/scollegate dalla prestazione in sé (straordinario - come peraltro precisato dalla stessa Cassazione nella sentenza n. 27711/2023, punto 19.1 -, indennità di trasferta, retribuzione per pagina 13 di 19 lavoro festivo ecc…); c) perché elargito solo al termine del rapporto e a fini anche previdenziali, come il TFR;
d) perché retribuzione non è (es. bonus c.d. . Per_1
Re melius perpensa, rispetto al quesito affidato al CTU, in accordo con le osservazioni di parte resistente contenute nelle note di trattazione scritta, si ritiene che vada integrato il percepito con quanto ricevuto a titolo di, EDR, Ind. Prov.le, di anzianità e 14esima mensilità, ovvero € 351,22 per e.d.r. (€ 10,33 per CP_6 ciascuna mensilità); € 941,80 per Ind. Prov.le (€ 27,70 per ciascuna mensilità); € 2.147,10 per scatti di anzianità (€ 63,15 per ciascuna mensilità); € 3.024,89 per i ratei di 14a mensilità corrisposti al ricorrente per il periodo considerato, per un totale di € 6.465,01.
All'esito della CTU, anche con riferimento al livello 2A, è emersa una ampia forbice retributiva tra i minimi previsti dal CCNL Igiene Ambientale e quanto effettivamente corrisposto al ricorrente, comprensivo anche del superminimo pacificamente erogato.
Anche considerando le ulteriori voci suindicate, trattasi di una tutt'altro che trascurabile differenza su base mensile di oltre 200 euro.
Nell'arco del periodo oggetto di causa – poco più di un biennio - applicando nei suddetti limiti il CCNL
Igiene Ambientale aziende municipalizzate anziché il CCNL imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi, si manifesta una differenza di € 5862,05 compreso la differenza TFR per € 237,74.
Dunque, sulla base delle considerazioni sopra svolte, spetta al ricorrente l'importo di € 2874,63, su cui decorrono gli interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei sino al saldo, sulle somme via via rivalutate. pagina 14 di 19 SULLA REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA
Alla condanna al versamento delle retribuzioni segue la condanna di parte datoriale alla regolarizzazione contributiva degli importi sopra compendiati.
SULLA RESPONSABILITA' SOLIDALE DELLA COMMITTENTE
La committente ha eccepito l'inoperatività nei suoi confronti della responsabilità solidale ex art. 29, d.lgs.
276/2003, ostandovi il disposto di cui all'art. 105 D. Lgs. 50/2016.
L'eccezione è infondata.
In materia di appalti pubblici, la responsabilità solidale prevista dall' art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del
2003 , esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui all' art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 , è, invece, applicabile ai soggetti privati, assoggettati, quali enti aggiudicatori, al codice dei contratti pubblici
(Tribunale , Roma , sez. lav. , 19/04/2020 , n. 1970; Cassazione civile , sez. lav. , 27/11/2023 , n. 32867)
Giova poi ancora sottolineare come il codice dei contratti pubblici non contenga una disciplina di legge autosufficiente, in se esaustiva né aliunde integrabile: al contrario, esso è compatibile con disposizioni ad esso esterne, come chiaramente denunciato dal rinvio, per quanto in esso non espressamente previsto in riferimento all'attività contrattuale, alle disposizioni stabilite dal codice civile (art. 2, quarto comma
163/2006). E proprio in virtù di un tale rimando, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, cui è preclusa per espresso divieto di legge l'integrazione con il d.lg. 276/2003, si è ritenuto applicabile il regime di garanzia dei lavoratori (più in generale degli ausiliari) dell'appaltatore previsto dall'art. 1676 c.c. (ancora da Cass. 7 luglio 2014, n. 15432).
Sicché, ben a ragione si deve ritenere applicabile il regime di responsabilità solidale stabilito dal D.Lgs. n.
276 del 2003, art. 29, comma 2 a quei soggetti privati, quale anche qualora committenti in Controparte_7
appalti pubblici, alla cui disciplina pure siano soggetti. Ed infatti, nessuna incompatibilità è ravvisabile tra le due discipline.
Il D.Lgs. n. 276 del 2003 regola la materia dell'occupazione e del mercato del lavoro, sul piano della tutela delle condizioni dei lavoratori, con riserva di una più forte protezione ad essi, titolari di un'azione diretta nei confronti (in via solidale con il proprio datore di lavoro) del committente per ottenere i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti in dipendenza dell'appalto e non soltanto, come a norma del D.P.R. n. 207 del 2010, art. 5, comma 1 le retribuzioni arretrate (peraltro nei limiti delle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto, con detrazione da queste del loro importo): e ciò non per riconoscimento di un proprio diritto, ma per esercizio di una facoltà ("possono pagare anche in corso d'opera") attribuita ai soggetti indicati dall'art. 3, comma 1, lett.
b) D.P.R. cit. ("amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti pagina 15 di 19 aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti: i soggetti indicati rispettivamente dall'art. 3, commi 25, 26, 29, 31, 32 e 33 cit. codice" - Cass., 23.5.2016, n. 10664).
Il D.Lgs. n. 163 del 2006 opera, invece, sul diverso piano della disciplina degli appalti pubblici, anche apprestando una tutela ai lavoratori, nei limiti detti, in corso d'opera, ma con più intensa concentrazione sull'esecuzione dell'appalto in conformità a tutti gli obblighi previsti dalla legge: e ciò mediante un costante monitoraggio dell'osservanza del loro regolare adempimento a cura dell'appaltatore e dei suoi subappaltatori, per effetto di una disciplina sintomatica di una più preoccupata attenzione legislativa alla corretta esecuzione dell'appalto pubblico, siccome non riguardante soltanto diritti dei lavoratori, ma anche l'appaltatore inadempiente nel suo rapporto con il committente pubblico (come osservato anche da Cass. 7 luglio 2014, n.
15432).
La giurisprudenza si è posta in linea di continuità con tale indirizzo interpretativo: « Nei confronti di un imprenditore soggetto di diritto privato committente in un appalto pubblico, la disciplina dettata dal codice degli appalti pubblici di cui al d.lgs. n. 163/06 è applicabile in concorso con il regime di garanzia dei lavoratori dell'appaltatore dettato dall'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, stante l'assenza di incompatibilità tra le due normative. Difatti, il d.lgs. n. 163 del 2006 opera sul piano degli appalti pubblici fornendo una tutela ai lavoratori in corso d'opera, mentre il d.lgs. n. 276 del 2003 disciplina la materia dell'occupazione e del mercato del lavoro, tutelando le condizioni dei lavoratori attraverso un'azione diretta nei confronti del committente per ottenere i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti in dipendenza dell'appalto. La disciplina della responsabilità solidale tra committente e appaltatore consente ai lavoratori impegnati negli appalti di ottenere direttamente dall'amministrazione committente il pagamento delle retribuzioni dovute dai loro datori di lavoro anche in corso d'opera.» (v. T. Roma, 31.8.2023, n. 7252; v. anche T. Reggio Calabria, 8.7.2021, n. 1423; v. anche T. Roma, 11.12.2018, n. 9713).
Il condivisibile convincimento espresso dalla S.C. si ritiene applicabile anche al caso di specie in ragione: 1) della natura giuridica di soggetto privato della società resistente (benché rivesta nel caso Controparte_2 di specie il ruolo di stazione appaltante); 2) del disposto di cui all'art. 30, co. 8, D. Lgs. 50/2016 (nella misura in cui precisa come si applichino, in esecuzione dei contratti aggiudicati, in via suppletiva le disposizioni di cui al c.c. – sul punto si veda anche la decisione del Tribunale di DE sopra menzionata).
Ora, ha ammesso l'impiego del lavoratore nell'appalto de quo, come risulta peraltro dalle buste CP_1
paga versate in atti. Pur essendo una dichiarazione proveniente da un terzo, si ritiene di intensità probatoria sufficiente a spiegare effetti anche nei confronti della committente, giusta la genericità delle contestazioni mosse sul punto da quest'ultimo, peraltro smentite nelle pieghe stesse della memoria difensiva (cfr. pag. 21:
“Sul punto questa difesa fa presente che i lavoratori impiegati nello stabilimento di DE (alle dipendenze di , compreso naturalmente l'odierno ricorrente, hanno svolto in particolare CP_1
pagina 16 di 19 attività di movimentazione e selezione manuale dei rifiuti, tutte mansioni riconducibili ad attività prodromiche alle successive fasi del recupero dei rifiuti”).
SULLA DOMANDA DI MANLEVA E DI REGRESSO
La committente ha chiesto, nell'ipotesi di riconoscimento della sua responsabilità solidale, di essere mantenuta indenne manlevata da ogni domanda svolta nei suoi confronti, nonché ha spiegato domanda di regresso nei confronti di CP_1
Ebbene, la laudatio auctoris e l'actio in manleva, sulla scorta della ritenuta responsabilità esclusiva del terzo, si distinguono nettamente dall'azione di regresso, quale azione interna che postula la responsabilità concorrente di più danneggianti ex art. 2055, secondo comma, c.c. Ora, nella manleva, il manlevato è titolare di un diritto di rivalsa – tramite il quale colui che abbia adempiuto ad un obbligo può rifarsi su altro soggetto a lui non legato da vincolo di solidarietà – e non già di un diritto di regresso, azionabile, invece, avverso i suoi condebitori solidali, da chi abbia integralmente onorato un debito (Cass. 30952/2023; Cass. Sez. 6-3,
Ordinanza n. 37709 del 01/12/2021; Sez. 3, Sentenza n. 13281 del 10/12/1991).
In caso di inadempimento del datore di lavoro, il coobbligato committente, dopo aver soddisfatto il credito contributivo, può agire in regresso nei confronti di quest'ultimo per l'intero importo pagato.
In tema di appalto privato, l'obbligazione collaterale di versamento del trattamento previdenziale e retributivo dei lavoratori, non determina la contitolarità del debito contributivo ma la "responsabilità di garanzia" del coobbligato committente, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003; ne consegue che il predetto, dopo aver soddisfatto il credito, in caso di inadempimento del datore di lavoro può agire in regresso nei confronti di quest'ultimo per l'intero importo pagato (Cassazione civile sez. II, 10/06/2024, n.16075;
Cass. Civ., n. 33403 del 2019).
Trattasi di domanda riconvenzionale trasversale. Ora, anche se si ritenesse che tale qualificazione implichi l'assoggettamento della suddetta domanda all'onere di cui all'art. 418 c.p.c. – non assolto nel caso di specie – ciò non determinerebbe l'inammissibilità della stessa, non avendo la parte destinataria sollevato alcuna eccezione.
Nel rito del lavoro, l'inosservanza da parte del convenuto, che abbia ritualmente proposto, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., domanda riconvenzionale, del disposto di cui dell'art. 418 c.p.c., comma 1 - il quale impone, a pena di decadenza dalla domanda riconvenzionale medesima, di chiedere al giudice, con apposita istanza contenuta nella memoria di costituzione in giudizio, di emettere ulteriore decreto per la fissazione della nuova udienza - non determina la decadenza stabilita "ex lege" qualora l'attore ricorrente compaia all'udienza originariamente stabilita ex art. 415 c.p.c., ovvero alla nuova udienza di cui all'art. 418 c.p.c., eventualmente fissata d'ufficio dal giudice, senza eccepire l'irritualità degli atti successivi alla riconvenzione ed accettando il contraddittorio anche nel merito delle pretese avanzate con la stessa domanda riconvenzionale. Infatti, osta pagina 17 di 19 ad una declaratoria di decadenza sia la rilevanza da riconoscere, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 3, alla realizzazione della funzione dell'atto, sia il difetto di eccezione della sola parte che, in forza dell'art. 157
c.p.c., comma 2, sarebbe legittimata a far valere il vizio, essendo appunto quella nel cui interesse è stabilita la decadenza stessa, dovendosi inoltre escludere che l'istanza di fissazione dell'udienza rappresenti un elemento costitutivo della domanda riconvenzionale (tale che in suo difetto non possa neppure reputarsi proposta la domanda stessa), giacchè l'istanza di fissazione concerne la "vocatio in jus" ed è, perciò, "esterna" rispetto alla proposizione della riconvenzionale, la quale, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., comma 2, si realizza con la
"editio actionis". Si tratta dell'orientamento che appare condivisibile, in quanto l'altro ha come presupposto che la violazione delle preclusioni sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
La regola di cui all'art. 157 c.p.c., comma 3, secondo cui la parte che ha determinato la nullità non può rilevarla, non opera allorquando si tratti di una nullità rilevabile anche d'ufficio, ma tale inoperatività, essendo correlata alla durata del potere officioso del giudice, dura fino a che esso persiste e, dunque, fino a quando il giudice davanti al quale la nullità si è verificata non decide omettendo di rilevarla. Una volta sopravvenuta tale decisione omissiva, la regola dell'art. 157, comma 3, invece si riespande e, pertanto, la parte che ha dato causa alla nullità con il suo comportamento ed anche quella che non l'ha rilevata così contribuendo al permanente della nullità non possono dedurla come motivo di nullità della sentenza, a meno che si tratti di una nullità per cui la legge prevede il rilievo officioso ad iniziativa del giudice anche nel grado di giudizio successivo che riceve l'impugnazione (Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 29.1.2019,
n. 2334).
La domanda di regresso merita dunque accoglimento, nei limiti di quanto la committente sarà costretta a pagare in favore del ricorrente.
SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite sono compensate al 50%, giusta l'adesione delle resistenti alla proposta conciliativa formulata dal Giudice in prima udienza, di importo superiore a quello per cui è emessa condanna.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/20228. In particolare si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase istruttoria e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 5.200,00 e € 26.000,00), e si determina in € 3000,00 il compenso pagina 18 di 19 complessivo. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi
(espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Le spese sono compensate nei confronti dell' . CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) AN e , in persona dei rispettivi legali Controparte_1 Controparte_2
rappresentanti p.t., a corrispondere a , in solido, sulla base dei titoli indicati in Parte_1 parte motiva, l'importo di € 2874,63, oltre interessi e rivalutazione per legge;
2) AN e , in persona dei rispettivi legali Controparte_1 Controparte_2 rappresentanti p.t., a corrispondere all i contributi previdenziali nella misura di legge CP_3
sugli importi di cui al capo 1);
3) AN in persona del legale rappresentante p.t., a versare a Controparte_1
quanto questa sarà tenuta a corrispondere a e all' Controparte_2 Parte_1 CP_3
sulla base di capi 1) e 2);
4) DICHIARA compensate le spese nella misura del 50% tra , Parte_1
e ; Controparte_2 Controparte_1
5) AN e in persona dei legali Controparte_2 Controparte_1
rappresentanti p.t., in solido, al pagamento in favore di del 50% delle spese di Parte_1
lite, liquidate in € 1500, oltre rimb. forf., IVA e CPA;
6) DICHIARA compensate le spese nei rapporti con l' . CP_3
DE, 13 maggio 2025
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 19 di 19
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE - LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 1078/2022 tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 13/05/2025 ad ore 9.39 il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per l'Avv. BALUGANI GIANFRANCO ha depositato le note di trattazione scritta. Parte_1
Per l'Avv. PONZANO FRANCESCO e l'Avv. BERELLO BARBARA Controparte_1
hanno depositato le note di trattazione scritta.
Per l'Avv. GIANLUIGI SERAFINI ha depositato le note di trattazione scritta. Controparte_2
Per l'Avv. BASILE GIUSEPPE ha depositato le note di trattazione scritta. CP_3
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 1 di 19 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1078/2022 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in LARGO ALDO Parte_1 C.F._1
MORO, 28 41124 41124 MODENA, rappresentato e difeso dall'avv. BALUGANI GIANFRANCO
RICORRENTE/I contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in PIAZZA TURATI 5 Controparte_1 P.IVA_1
ALESSANDRIA, rappresentata e difesa dall'Avv. PONZANO FRANCESCO;
RESISTENTE/I
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. SERAFINI Controparte_2 P.IVA_2
GIANLUCA, elettivamente domiciliata presso BOLOGNA, VIA DELLA ZECCA N. 1;
RESISTENTE/I
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. BASILE GIUSEPPE e dall'Avv. MANZI CP_3 P.IVA_3
ORESTE, elettivamente domiciliato presso MODENA, VIALE REITER N. 72;
RESISTENTE/I
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/11/2022, il ricorrente indicato in epigrafe, Da Marzo 2020 ad Agosto
2022 il sig. già dipendente della avendo lavorato presso la Parte_1 Controparte_1
committente di appalto società specificamente nell'impianto di Controparte_4 CP_4
di DE, via Caruso n. 150, sede ove veniva svolto lo smistamento e la selezione di rifiuti solidi urbani per conto appunto della società premettendo come gli sia stato applicato il CCNL Pulizie CP_4
pagina 2 di 19 e mentre avrebbe avuto diritto il CCNL Igiene Ambientale – Aziende Muncipalizzate, nel Parte_2
cui IIIA avrebbe dovuto essere inquadrato, rivendicazione per effetto della quale avrebbe maturato differenze retributive in suo favore per l'importo di Euro 19.042,57 lordi, ha chiesto di:
“1. accertare e dichiarare che il ricorrente doveva essere inquadrato, sin dall'inizio quale operaio di livello IIIA del CCNL Igiene Ambientale Aziende Municipalizzate;
2. accertare e dichiarare che il ricorrente, in ragione dell'erroneo inquadramento di cui sopra devono percepire le seguenti differenze retributive: Euro 19.042,57 lordi, conseguentemente
3. accertare e dichiarare il rapporto di appalto tra le due società parti resistenti e tenute in solido al pagamento delle somme sopra reclamate;
4. condannare in solido con al pagamento in favore del asig. Controparte_1 CP_4 Pt_1
della somma di Euro 19.042,57 lordi;
ai relativi interessi maturati, all'eventuale regolarizzazione contributiva e retributiva dello stesso e ai danni patiti dallo stesso da determinarsi in maniera equitativa;
5. condannare parti resistenti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Si è costituita deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Si è costituita , eccependo l'inapplicabilità dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 alla Controparte_2
fattispecie agitata dal ricorrente, nonché deducendo l'infondatezza nel merito del ricorso e chiedendo, in ogni caso, di essere manlevata da in qualità di società datrice di lavoro. CP_1
Integrato il contraddittorio nei confronti dell , la causa è stata dunque istruita mediante CP_3 acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
indi, è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
SULL'APPLICABILITA' DEL CONTRATTO IGIENE AMBIENTALE. SULLE
DIFFERENZE RETRIBUTIVE
Osserva questo Giudice, ai sensi del primo comma dell'art. 2070 cod. civ. (secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiamo prestato adesione. Pertanto, nell'ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dall'imprenditore, il lavoratore non pagina 3 di 19 può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 18/12/2014, n. 26742). In tema di controversie in materia di lavoro, il giudice, ove ritenga inadeguata la retribuzione corrisposta dall'azienda in base al contratto da essa applicato, può procedere al suo adeguamento facendo riferimento a quella del contratto di categoria non direttamente applicabile, con la precisazione che nella domanda di pagamento di differenze retributive sulla base di un contratto collettivo che si riveli inapplicabile deve ritenersi implicita la richiesta di adeguamento ex art. 36 Cost. e che l'adeguamento comporta un apprezzamento riservato al giudice di merito. Dei contratti collettivi pur non applicabili direttamente al rapporto dedotto in giudizio il giudice di merito può, dunque, avvalersi per determinare i dritti e gli obblighi anche dei soggetti non appartenenti alle associazioni stipulanti (Cass. civ. Sez. lavoro, 01/02/2019, n. 3137).
Ancor più chiaramente, La sfera di efficacia soggettiva del contratto collettivo di diritto comune non va individuata in applicazione del criterio c.d. merceologico dell'attività svolta dal prestatore ai sensi dell'art. 2070, comma 1, c.c., ma è invece frutto dell'esercizio dell'autonomia negoziale manifestata con l'iscrizione ad un sindacato o ad un'associazione imprenditoriale o anche con comportamento concludente;
conseguentemente, ai lavoratori che lo richiedono, pur se assunti in tempi diversi, va applicato il contratto collettivo in essere, anche in fatto, nell'impresa, indipendentemente dall'attività svolta, con la precisazione che, se il datore esercita distinte attività economiche, occorre individuare, il contratto collettivo riferibile al personale addetto alle singole attività, fermo - in ogni caso - il rispetto dell'art. 36 Cost. (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 18/03/2024, n. 7203).
È pur vero che la retribuzione costituzionalmente garantita corrisponde, in linea generale, a quella determinata dai contratti collettivi (v. Cass. 9/3/2005 n. 5139); per quest'ultima, infatti, esiste in giurisprudenza una mera presunzione semplice di adeguatezza delle relative clausole economiche ai principi di proporzionalità e sufficienza (v. Cass. 14.8.04 n. 15878; Cass.
1.8.03 n. 11767; Cass. 17/5/2003 n. 7752,
Cass. 8/1/2002 n. 132), tuttavia nell'ordinamento non vi è alcun criterio legale di scelta in ipotesi di pluralità di fonti collettive (cfr., ex aliis, Cass. 12.5.2001 n. 6624; Cass. 18.2.2000 n. 1894; Cass. 26.3.98 n. 3218;
Cass.
9.8.96 n. 7383)" (così Cass., Sentenza n. 1415 del 31/01/2012). In tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., il giudice, per i rapporti non tutelati da contratto collettivo, può utilizzare, quale parametro di raffronto, la retribuzione tabellare prevista dal contratto nazionale del settore corrispondente a quello dell'attività svolta dal datore di lavoro ovvero, in mancanza, da altro contratto che regoli attività affini e prestazioni lavorative analoghe, dovendo considerare le sole componenti integranti il pagina 4 di 19 cd. minimo costituzionale - anche con riguardo alle imprese di non rilevanti dimensioni , con esclusione delle voci retributive legate all'autonomia contrattuale, come ad esempio i compensi aggiuntivi, gli scatti di anzianità e la quattordicesima mensilità. (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 20/01/2021, n. 944).
Secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, “la valutazione di adeguatezza della retribuzione ai principi dettati dall'art. 36 Cost., non comporta il riferimento a tutti gli elementi e gli istituti contrattuali che confluiscono nel trattamento economico globale fissato dalla contrattazione collettiva, ma soltanto a quelli che concorrono alla formazione del c.d. minimo costituzionale, minimo che, quanto al rispetto della proporzionalità e adeguatezza della retribuzione, va riferito non già alle singole componenti della retribuzione, ma alla globalità di questa (C. cost. n. 470 del 2002; Cass. n. 15896 del 2002)” (in tal senso, ex multis, cfr. Cassazione, Sezione lavoro, sentenza n. 13006 del 24/05/2017, nonché, in termini, da ultimo,
Cassazione, Sezione lavoro, sentenza n. 944 del 20/01/2021). Ed ha ricordato, sempre in linea con la giurisprudenza di legittimità, che sul c.d. “minimo costituzionale” si registra in giurisprudenza un orientamento convergente, che le indica nelle seguenti: “a) i minimi salariali o retribuzione base;
b)
l'indennità di contingenza (Cass. 28 marzo 2000 n. 3749 cit.), dai quali il giudice del merito non può discostarsi senza dare specifica indicazione delle ragioni che sostengono la diversa misura da lui ritenuta conforme ai criteri di proporzionalità e sufficienza posti dalla norma costituzionale (…), c) la tredicesima mensilità, atteso il carattere generalizzato di tale istituto quale retribuzione differita (Cass. 16 luglio 1987 n.
6273 cit., idem. 18 marzo 1992 n. 3362)” (cfr. Cassazione, Sezione lavoro, sentenza n. 10260 del
26/07/2001).
Da ultimo, la S.C. ha affermato che il lavoratore che deduca la non conformità all'art. 36 Cost. della retribuzione percepita deve provare il lavoro svolto e l'entità della retribuzione, ma non anche l'insufficienza o la non proporzionalità (Cass. civ. Sez. lavoro, 02/10/2023, n. 27711).
Tanto premesso in diritto, osserva il Giudicante come non possa trovare accoglimento la domanda di applicazione in via diretta del CCNL Servizi Ambientali non essendovi alcuna norma che disponga questo effetto (né, infatti, ve ne è l'invocazione dell'atto introduttivo).
Il Codice dei contratti pubblici vigente ratione temporis (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), al comma 4 dell'art. 30
(Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni), precisava che "4. Al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente". La ratio di detta disposizione - che, inserita tra le norme di principio, assume un'importanza ancora più evidente - è garantire, con la generalizzata pagina 5 di 19 applicazione dei contratti collettivi, che il personale impiegato sia adeguatamente tutelato e percepisca una retribuzione proporzionata rispetto all'attività in concreto svolta;
Cons. Stato, sez. III, 12/03/2018, n. 1574).
In esegesi di detta disposizione e con particolare riferimento alla locuzione “strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto”, con condivisibile pronuncia, il Consiglio di Stato ha precisato che: « 6.2. La norma, nell'imporre l'applicazione al personale impiegato nel servizio oggetto di gara di un contratto collettivo (in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, nonché)
"strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto", intende riferirsi al contratto che meglio regola le prestazioni cui si riconnette la singola commessa pubblica e che dovranno essere rese dalla categoria dei lavoratori impiegati nell'espletamento del servizio, ad esse riferendosi secondo un criterio di prossimità contenutistica.
È, infatti, noto che la scelta del contratto collettivo da applicare rientra, in via generale, nelle prerogative di organizzazione dell'imprenditore e nella libertà negoziale delle parti, con il limite però che esso risulti coerente con l'oggetto dell'appalto (in termini Cons. Stato Sez. V, Sent., 06-08-2019, n. 5574; Cons. Stato
Sez. V, 06/08/2019, n. 5575; Cons. Stato Sez. V, Sent., 23-07-2018, n. 4443; Cons. Stato, Sez. III, 12 marzo
2018 n. 1574; Cons. Stato 276 del 17.1.2018; Cons. Stato, V, 1 marzo 2017, n. 932; V, 12 maggio 2016, n.
1901; III, 10 febbraio 2016, n. 589).
La suddetta libertà di scelta non è, infatti, assoluta, ma incontra il limite, logico e giuridico, della necessaria coerenza tra il contratto che in concreto si intende applicare (e in riferimento al quale si formula l'offerta di gara) e l'oggetto dell'appalto.
Tanto all'evidente fine di garantire, con la generalizzata applicazione dei contratti collettivi, che il personale impiegato sia adeguatamente tutelato per la parte giuridica e percepisca una retribuzione proporzionata rispetto all'attività in concreto svolta ed, allo stesso tempo, sotto diverso profilo, la stessa corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della commessa attraverso una vincolante connessione funzionale delle stesse con i profili professionali più appropriati. Del resto, è agevole comprendere come la libertà incondizionata nell'applicare le discipline contrattuali collettive abbia un'inevitabile ricaduta anche sull'offerta, e, mediatamente, sulla effettività del regime concorrenziale (in termini Cons. Stato Sez. V, Sent., 06-08-2019,
n. 5574; Cons. Stato Sez. V, 06/08/2019, n. 5575)» (Consiglio di Stato, 25.2.2020, n. 1406).
La suddetta prescrizione normativa di rango primario, per pacifica ammissione difensiva del committente, risulta trasfusa nel capitolato di appalto per cui oggi è causa, là dove, al proprio articolo 33, stabilisce come:
“l'impresa dovrà applicare il CCNL il cui campo di applicazione sia più strettamente connesso con le attività oggetto di appalto”.
Le disposizioni (sia legali che pattizie) rappresentano una stipulazione a favore di terzo ex art. 1411 c.c..
pagina 6 di 19 Stando a Cassazione civile sez. lav., 25/09/2020, n.20241, “l'istituto della clausola in favore del terzo appartiene all'ordinamento lavoristico sub specie di clausola sociale ed è esplicitamente normata, quale obbligo dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere pubbliche (L. n. 300 del 1970, art. 36).
E infatti, la giurisprudenza tradizionalmente qualifica la cosiddetta clausola sociale (che prevede l'obbligo per il datore di lavoro, il quale benefici di agevolazioni economico-finanziarie nei rapporti con lo Stato e gli enti pubblici, di praticare nei confronti del personale dipendente condizioni non inferiori a quelle previste dal
CCNL di categoria) alla stregua di clausola a favore di terzo (Cass. 25 luglio 1998, n. 7333), posto che attribuisce ai lavoratori un autonomo diritto soggettivo, non già all'applicazione diretta di tutto il contratto collettivo di categoria (essa non comportando un'estensione dell'efficacia soggettiva del contratto), bensì al rispetto del trattamento minimo previsto dal suddetto contratto.
Nello stesso senso, si è affermato che la previsione dell'art. 17 del capitolato generale d'appalto di opere pubbliche, in base alla quale l'appaltatore assuma l'obbligo di applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi vigenti, si configura come un contratto a favore del terzo, che fa sorgere in capo ai lavoratori impiegati nella esecuzione delle opere appaltate un diritto soggettivo, nei confronti del datore di lavoro, all'osservanza della contrattazione collettiva e nel quale l'interesse dello stipulante, richiesto dall'art. 1411 c.c., comma 1, è quello della pubblica amministrazione alla regolare esecuzione dei lavori, che sarebbe compromessa dalla litigiosità dei lavoratori, motivata da un loro trattamento meno favorevole di quello stabilito dalla contrattazione collettiva (Cass. 5 giugno 1981, n. 3640; Cass. 21 dicembre 1991, n. 13834).
E più recentemente si è ritenuto, a riguardo della clausola del contratto di appalto, in virtù della quale un si sia impegnato nei confronti del committente ad assicurare non solo la prestazione contrattuale CP_5
attraverso le cooperative associate, ma si sia specificamente impegnato ad assicurare al personale dipendente adibito alle attività oggetto del contratto le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultante dai contratti nazionali di lavoro applicabili: tale garanzia non potendo che riguardare i dipendenti delle consorziate esecutrici dell'appalto; avendo, infatti, la clausola un contenuto specifico che, precisando l'oggetto dell'impegno assunto, vale ad obbligare giuridicamente il promittente non solo ad una influenza verso le consorziate al rispetto degli standards di lavoro, ma anche ad una responsabilità diretta per il caso che le consorziate non rispettino le condizioni economiche e normative pattuite. E recando detta clausola l'impegno in favore del personale comunque adibito alle attività oggetto del contratto di appalto, in tal modo rendendo irrilevante che detto personale sia dipendente da soggetti interposti (quali nel caso le cooperative consorziate), essendo comunque il (che esegue l'appalto aggiudicatosi per il tramite delle CP_5
consorziate e di cui ha percepito il corrispettivo) tenuto alla garanzia derivante dalla clausola sociale, ove il pagina 7 di 19 datore di lavoro non assicuri il rispetto delle condizioni economiche e normative del contratto collettivo applicabile al settore (Cass. 8 settembre 2014, n. 18860; nello sesso senso: Cass. 29 settembre 2015, n.
19299).
Sempre secondo la Corte Suprema, la "clausola sociale" costituisce una clausola a favore di terzi, attributiva di un autonomo diritto soggettivo dei lavoratori ad ottenere dal datore di lavoro non già l'applicazione diretta di tutto il contratto collettivo di categoria (non comportando la stessa una estensione dell'efficacia soggettiva del contratto) quanto il rispetto del trattamento minimo previsto dal contratto medesimo (Cass. 21 dicembre
1991 n. 13834, cui adde: 5 giugno 1997 n. 5027. V. anche Cass. 13 agosto 1997 n. 7566; Cassazione civile sez. lav., 25/07/1998, n.7333).
A mente del pacifico oggetto del contratto di appalto intercorso tra le odierne parti resistenti (l'affidamento di prestazioni connesse al servizio di trattamento e valorizzazione di rifiuti mediante cernita e selezione meccanico/manuale e movimentazione meccanica presso l'impianto di selezione e recupero di presso l'impianto gestito da , sito in via Caruso n. 150 a DE), confrontando il CCNL Controparte_2
Multiservizi (contratto collettivo in concreto applicato dalle cooperative resistenti/aggiudicatarie) e il CCNL
Servizi ambientali, deve ritenersi che il primo non sia affatto strettamente connesso con l'oggetto dell'appalto medesimo, mentre il secondo appaia maggiormente aderente al contenuto dell'attività “esternalizzata” a favore delle cooperative.
Sul punto si concorda con quanto affermato nella decisione di questo Tribunale n. 212/2025, la cui motivazione sul punto si condivide ex art. 118 disp. Att. C.p.c..
“(…) E infatti il primo, al netto della propria indicazione nominale (che già ne evidenzia dei caratteri di elevata comprensività di plurimi settori merceologici), è contrassegnato da un assai variegato ambito oggettivo di applicazione, tanto da esemplificativamente spaziare da “servizi di controllo accessi, servizi ausiliari museali, fieristici e congressuali” a “servizi generali (servizi copia, centralino, distribuzione cancelleria e posta interna, fattorinaggio, barellaggio, movimentazione interna, etc.)”, passando per
“servizi di conduzione e gestione impianti (termici, climatizzazione, elettrici, idraulici, etc.)”
Il secondo CCNL, invece, delinea un proprio ambito oggettivo di efficacia che risulta essere intimamente connesso con il già richiamato oggetto dell'appalto per cui oggi è causa.
Si richiama ancora una volta il disposto di cui all'art. 3 del CCNL Servizi Ambientali: “1. Il presente CCNL disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti da imprese e società che, qualunque sia la loro forma giuridica, gestiscono servizi ambientali, intendendosi per tali quelli ricompresi nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, vale a dire: a) nettezza urbana: spazzamento, raccolta anche differenziata, trasporto dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria, espurgo pozzi neri, lavaggio cassonetti;
b) impianti per il trattamento, lo smaltimento, il recupero dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria con o
pagina 8 di 19 senza recupero energetico;
c) impianti per la potabilizzazione, desalinizzazione e depurazione delle acque con o senza recupero energetico;
d) impianti di produzione di calore ed energia elettrica;
e) servizi di supporto a quelli ambientali, quali quelli di officina/manutenzione e quelli dei settori tecnico-amministrativi.
2. Il presente CCNL è applicabile altresì alle seguenti attività accessorie e complementari: derattizzazione;
disinfestazione; disinfezione;
demuscazione, diserbo chimico;
cura e manutenzione verde pubblico;
pubbliche affissioni, deaffissioni;
cancellazione scritte;
manutenzione ed espurgo pozzetti stradali;
pozzetti stradali;
manutenzione strade/segnaletica/semafori; servizi funerari e cimiteriali;
illuminazione pubblica;
impianti sportivi;
piscine (…) ”.
Inoltre, nonostante il suddetto contratto collettivo estenda il suo campo di applicazione anche all'attività di nettezza urbana, poi, nella parte dedicata alla classificazione del personale, non emerge alcuna specifica figura professionale ed alcun livello di inquadramento che possa astrattamente ricondursi alle mansioni specifiche degli operatori ecologici.
Il CCNL Multiservizi prevede, infatti, genericamente i requisiti professionali richiesti per ciascun livello, senza alcun riferimento analitico ai settori e/o ambiti operativi propri della nettezza urbana.
Di contro, il CCNL Igiene Ambientale distingue cinque aree distinguendoli in cinque aree operativo- funzionali: - area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio;
- area conduzione;
- area impianti e laboratori;
- area officine e servizi generali;
- area tecnica e amministrativa.
Dunque, si ritiene che il CCNL Multiservizi non sia rispettoso del disposto di cui all'art. 30 cit., e che il
CCNL Igiene Ambientale, attributivo – come si vedrà nel prosieguo – di un trattamento minimo superiore al trattamento retributivo complessivo ricevuto dal ricorrente, al contrario, sia idoneo a costituirne il parametro esterno di riferimento.
A ciò si aggiunga come il d.lgs. 152/2006, all'Art. 203, preveda che “ I rapporti tra le Autorità d'ambito e i soggetti affidatari del servizio integrato sono regolati da contratti di servizio, da allegare ai capitolati di gara, conformi ad uno schema tipo adottato dalle regioni in conformità ai criteri ed agli indirizzi di cui all'articolo
195, comma 1, lettere m), n) ed o)”, il quale deve recare “ (…) l'obbligo di applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, da parte del gestore del servizio integrato dei rifiuti, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente”.
Tale disposizione deve essere interpretata in conformità dell'art. 39 Cost. sicché, in caso di mancato recepimento, si limita a imporre quale vincolo esterno il rispetto dei minimi retributivi di cui alla contrattazione collettiva ivi indicata.
pagina 9 di 19 Alle medesime conclusioni si perviene per il tramite dell'art. 36 Cost., implicitamente invocato da parte ricorrente per il tramite del richiamo al menzionato CCNL (si veda la giurisprudenza sopra citata).
Non si dimentichi, infatti, come lo scrutinio sul minimo retributivo costituzionale attenga non soltanto alla sufficienza degli emolumenti ma anche alla proporzionalità ed adeguatezza dei medesimi.
Secondo la giurisprudenza della S.C., In nessun caso la verifica della sufficienza della retribuzione in concreto corrisposta, anche attraverso il livello Istat di povertà assoluta, può esaurire l'oggetto della articolata valutazione demandata al giudice ai sensi dell'art. 36 Cost., come si è invece verificato con il giudizio in oggetto. Essa deve condurre sempre alla determinazione del quantum del salario costituzionale (pars costruens), operazione che, come si vedrà, la univoca giurisprudenza di questa Corte e lo stesso ordinamento
(in alcune disposizioni di legge) vuole improntata in partenza al confronto parametrico con i livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva (v. Cass.17/5/2003 n. 7752, Cass. 8/1/2002 n. 132 Cass. 9/3/2005 n.
5139 Cass. 1/2/2006 n. 2245) ritenuti idonei a realizzare, per naturale vocazione, le istanze sottese ai concetti costituzionali di sufficienza e di proporzionalità; fatto salvo, oltre ad eventuali disposizioni di legge,
l'intervento correttivo del giudice sulla stessa contrattazione collettiva a tutela della precettività dell'art.36
Cost.»( Cass 27711/23 )Alla luce di quanto affermato la presenza di un Regolamento e l'applicazione di esso non può tener luogo di un ccnl e nel caso in esame si dovrà quindi ritenere che nessun ccnl è applicato al rapporto . Ne deriva che in assenza di ccnl per “verificare se la retribuzione percepita sia adeguata, il giudice può utilizzare quale parametro di raffronto la retribuzione tabellare prevista dal ccnl del settore corrispondente a quello dell'attività svolta dal datore di lavoro ovvero, in mancanza, da altro contratto che regoli attività affini e prestazioni lavorative analoghe, dovendo considerare le sole componenti integranti il cd. minimo costituzionale - anche con riguardo alle imprese di non rilevanti dimensioni -, con esclusione delle voci retributive legate all'autonomia contrattuale, come ad esempio i compensi aggiuntivi, gli scatti di anzianità e la quattordicesima mensilità” (Cass 944/21).
Come ha precisato la Suprema Corte, la retribuzione sufficiente è una «retribuzione non inferiore agli standard minimi necessari per vivere una vita a misura d'uomo», ovvero «una ricompensa complessiva che non ricada sotto il livello minimo, ritenuto, in un determinato momento storico e nelle concrete condizioni di vita esistenti, necessario ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa” ; censurare una retribuzione per difetto di sufficienza, dunque, significa denunciare che essa “non consente di arrivare dignitosamente alla fine del mese” .
La retribuzione proporzionata, invece, è quella che garantisce ai lavoratori “una ragionevole commisurazione della propria ricompensa alla quantità e alla qualità dell'attività prestata” e, dunque, censurare una retribuzione per difetto di proporzionalità significa sostenere che non valorizza adeguatamente la qualità
(competenza, esperienza, difficoltà, responsabilità che comportano le sue mansioni) e/o la quantità del lavoro pagina 10 di 19 prestato. Sotto il profilo qualitativo, si può immaginare la denuncia di un lavoratore inquadrato in un livello alto che lamenta l'esiguità dello scostamento tra la retribuzione percepita e quella prevista dal medesimo
CCNL per mansioni ampiamente inferiori oppure fa valere il fatto che CCNL affini retribuiscono molto meglio le sue stesse mansioni.
La retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro è necessariamente differenziata in base alla natura delle mansioni e al contesto in cui vengono svolte. Essa non può che essere ricercata nella contrattazione collettiva, dunque, che è l'unica in grado di valutare le differenze di competenza, esperienza, difficoltà e responsabilità dei vari ruoli lavorativi e tradurle in una differenziazione della retribuzione.
Tanto premesso, osserva il Giudicante come non sia oggetto di contestazione il fatto che il ricorrente svolgesse mansioni di addetto alla movimentazione dei rifiuti sul con l'uso di mezzi meccanici: “il “ragno”, la ruspa con pala grande e il carrello elevatore per la sistemazione di balle di rifiuti, che usa anche per il carico e scarico su pedane o su camion”.
La parte resistente tuttavia, ha eccepito che le mansioni assegnate al ricorrente non CP_1
richiedessero la conduzione di mezzi per cui fosse invece necessaria la patente B o tantomeno la patente C,
“di cui il ricorrente per quanto consta non risulta munito, non potendosi ricomprendere la sua attività nei profili invocati da controparte appartenenti al livello 3 A del citato CCNL”.
Parte ricorrente non ha contestato tale asserzione, né si è messo in prova sul punto, sicché il dato deve ritenersi processualmente acquisito.
E' altresì pacifico che il ricorrente fosse inquadrato nella categoria Operaio al IV livello CCNL Multiservizi come previsto all'art 10, recante la seguente declaratoria: “Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico, esplicano attività tecnico - operative di adeguata complessità, ovvero svolgono attività amministrative, commerciali, tecniche;
i lavoratori adibiti ad operazioni e compiti (esecutivi) per la cui attuazione sono richieste specifiche conoscenze tecniche e/o particolari capacità tecnico pratiche comunque acquisite, anche coordinando e sorvegliando attività svolte da altri lavoratori”, con indicazione tra gli altri, di profili quali “2. Lavoratori che, sulla base di indicazioni
o documenti di massima equivalenti, ed avendo pratica dei processi, effettuano la conduzione di impianti con interventi di natura complessa per manovre e regolazione dei parametri, 3. Lavoratori che eseguono attività di trasporto e movimentazione di materiali con mezzi complessi e pesanti”.
Parte ricorrente ha invocato i profili di cui all'area impianti e laboratori di cui al CCNL Igiene Ambientale;
secondo la corrispondente previsione contrattuale, “Vi appartiene il personale che è addetto alle attività di manutenzione degli impianti e delle reti. Per impianti si intendono strutture fisse o mobili e relative reti, per il trattamento, smaltimento e nobilizzazione dei rifiuti, quali ad esempio: termovalorizzatori, gassificatori, impianti a biomasse, termoutilizzatori con o senza recupero energetico;
discariche per rifiuti pericolosi e
pagina 11 di 19 non, anche con impianti di recupero energetico;
impianti di selezione e cernita differenziata dei rifiuti;
impianti di biostabilizzazione o compostaggio della frazione organica dei rifiuti;
impianti di produzione
CDR; piattaforme di trattamento dei rifiuti speciali, pericolosi tossici e nocivi;
piattaforme ecologiche;
impianti di produzione di calore ed energia elettrica;
impianti di potabilizzazione, desalinizzazione depurazione, trattamento dei fanghi;
reti fognarie;
ecc.”.
A parere dello scrivente la movimentazione dei rifiuti nell'ambito del servizio di igiene ambientale presenti delle ineludibili peculiarità e specificità rispetto alla movimentazione di carichi pura e semplice.
In base al citato D.Lgs. 152/2006 il servizio di igiene ambientale consiste nella raccolta, trasporto, recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento.
L'assegnatario è tenuto ad assicurare la continuità dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti al fine di evitare gravi ripercussioni sugli utenti per disfunzioni decisionali o gestionali, in quanto il servizio di cui si tratta è un servizio pubblico essenziale non interrompibile, ai sensi dell'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146,
“Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge”.
Il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” (di seguito Codice Ambientale) prevede che la gestione dei rifiuti sia organizzata sulla base di ambiti territoriali e che i comuni concorrano a tale gestione con appositi regolamenti che stabiliscano:
- le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
- le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.
E' inoltre dato di comune esperienza che il trattamento dei rifiuti richieda misure di sicurezza diverse e più stringenti rispetto alla mera movimentazione di carichi.
Da questi dati è possibile desumere come l'attività esercitata dal ricorrente lo esponesse a rischi superiori rispetto a quelli propri delle attività sussumibili nell'alveo del CCNL Multiservizi, nonché richiedesse il pagina 12 di 19 dispiegamento di una più elevata professionalità, aspetti che si ripercuotono sull'adeguatezza (ovvero, rectius, sull'inadeguatezza) del trattamento retributivo percepito.
Ciò posto, non risulta sufficientemente argomentata la riconducibilità delle mansioni svolte al profilo 3A, ancorché la conduzione di mezzi richiedenti la patente C sia ivi prevista come mera possibilità La maggior professionalità scaturisce dalla maggior complessità dei processi in cui il lavoratore è inserito, in cui il peso dei carichi costituisce una delle componenti.
In assenza di pieno adempimento dell'onere assertivo, prudenzialmente si è inteso ricondurre le mansioni de quibus al livello 2A, recante 2A, applicabile a “Operai comuni che, oltre a svolgere mansione di cui alla declaratoria del primo livello, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività elementari, anche di manutenzione, richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, utilizzando macchinari e/o apparecchiature. Possono utilizzare veicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria B”.
Sulla base di tali coordinate ermeneutiche, è stato conferito incarico a CTU per calcolare “le differenze retributive eventualmente risultanti tra l'importo corrispondente alla retribuzione base, 13a mensilità, TFR per il periodo oggetto di causa con riferimento al livello 2 A CCNL Igiene Ambientale – Aziende
Muncipalizzate e quanto concretamente percepito dal ricorrente medesimo in relazione alle medesime voci, oltre al superminimo risultante in busta paga e al medesimo periodo”.
Infatti quanto all'individuazione della retribuzione percepita e che si ritiene vada adeguata, tenendo conto delle indicazioni fornite dalle sentenze dell'ottobre 2023 ma anche del parametro attorno al quale ruota la valutazione da compiersi, che è quello di cui all'articolo 36 Cost., deve ritenersi che ai fini della verifica della sufficienza e dell'adeguatezza della retribuzione vada considerata la retribuzione netta riconosciuta in concreto al lavoratore in relazione al c.d. minimo costituzionale, da individuarsi nelle voci di corrispettivo riconosciute dalla Costituzione;
in questo senso appare opportuno includere nella nozione di retribuzione percepita non tutte le voci retributive che il lavoratore percepisce, ma solo quelle che possono definirsi ordinarie, come sopra indicate;
tenendo conto in particolare del contenuto del comma 2 dell'art. 36 Cost., appare logico ritenere che il Costituente intendesse garantire che fosse sufficiente alle esigenze di vita del lavoratore la retribuzione a lui corrisposta in forza della messa a disposizione delle proprie energie per l'orario e nelle condizioni, come individuate dalla legge e dalle parti sociali, che per l'appunto sono da ritenere ordinari, con esclusione pertanto di ogni emolumento che dall'ordinario fuoriesca: a) perché richiede uno sforzo aggiuntivo rispetto a quello esigibile normalmente dalla prestazione contrattualmente pattuita;
b) perché riconosciuto sulla base di logiche straordinarie/eccezionali/scollegate dalla prestazione in sé (straordinario - come peraltro precisato dalla stessa Cassazione nella sentenza n. 27711/2023, punto 19.1 -, indennità di trasferta, retribuzione per pagina 13 di 19 lavoro festivo ecc…); c) perché elargito solo al termine del rapporto e a fini anche previdenziali, come il TFR;
d) perché retribuzione non è (es. bonus c.d. . Per_1
Re melius perpensa, rispetto al quesito affidato al CTU, in accordo con le osservazioni di parte resistente contenute nelle note di trattazione scritta, si ritiene che vada integrato il percepito con quanto ricevuto a titolo di, EDR, Ind. Prov.le, di anzianità e 14esima mensilità, ovvero € 351,22 per e.d.r. (€ 10,33 per CP_6 ciascuna mensilità); € 941,80 per Ind. Prov.le (€ 27,70 per ciascuna mensilità); € 2.147,10 per scatti di anzianità (€ 63,15 per ciascuna mensilità); € 3.024,89 per i ratei di 14a mensilità corrisposti al ricorrente per il periodo considerato, per un totale di € 6.465,01.
All'esito della CTU, anche con riferimento al livello 2A, è emersa una ampia forbice retributiva tra i minimi previsti dal CCNL Igiene Ambientale e quanto effettivamente corrisposto al ricorrente, comprensivo anche del superminimo pacificamente erogato.
Anche considerando le ulteriori voci suindicate, trattasi di una tutt'altro che trascurabile differenza su base mensile di oltre 200 euro.
Nell'arco del periodo oggetto di causa – poco più di un biennio - applicando nei suddetti limiti il CCNL
Igiene Ambientale aziende municipalizzate anziché il CCNL imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi, si manifesta una differenza di € 5862,05 compreso la differenza TFR per € 237,74.
Dunque, sulla base delle considerazioni sopra svolte, spetta al ricorrente l'importo di € 2874,63, su cui decorrono gli interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei sino al saldo, sulle somme via via rivalutate. pagina 14 di 19 SULLA REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA
Alla condanna al versamento delle retribuzioni segue la condanna di parte datoriale alla regolarizzazione contributiva degli importi sopra compendiati.
SULLA RESPONSABILITA' SOLIDALE DELLA COMMITTENTE
La committente ha eccepito l'inoperatività nei suoi confronti della responsabilità solidale ex art. 29, d.lgs.
276/2003, ostandovi il disposto di cui all'art. 105 D. Lgs. 50/2016.
L'eccezione è infondata.
In materia di appalti pubblici, la responsabilità solidale prevista dall' art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del
2003 , esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui all' art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 , è, invece, applicabile ai soggetti privati, assoggettati, quali enti aggiudicatori, al codice dei contratti pubblici
(Tribunale , Roma , sez. lav. , 19/04/2020 , n. 1970; Cassazione civile , sez. lav. , 27/11/2023 , n. 32867)
Giova poi ancora sottolineare come il codice dei contratti pubblici non contenga una disciplina di legge autosufficiente, in se esaustiva né aliunde integrabile: al contrario, esso è compatibile con disposizioni ad esso esterne, come chiaramente denunciato dal rinvio, per quanto in esso non espressamente previsto in riferimento all'attività contrattuale, alle disposizioni stabilite dal codice civile (art. 2, quarto comma
163/2006). E proprio in virtù di un tale rimando, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, cui è preclusa per espresso divieto di legge l'integrazione con il d.lg. 276/2003, si è ritenuto applicabile il regime di garanzia dei lavoratori (più in generale degli ausiliari) dell'appaltatore previsto dall'art. 1676 c.c. (ancora da Cass. 7 luglio 2014, n. 15432).
Sicché, ben a ragione si deve ritenere applicabile il regime di responsabilità solidale stabilito dal D.Lgs. n.
276 del 2003, art. 29, comma 2 a quei soggetti privati, quale anche qualora committenti in Controparte_7
appalti pubblici, alla cui disciplina pure siano soggetti. Ed infatti, nessuna incompatibilità è ravvisabile tra le due discipline.
Il D.Lgs. n. 276 del 2003 regola la materia dell'occupazione e del mercato del lavoro, sul piano della tutela delle condizioni dei lavoratori, con riserva di una più forte protezione ad essi, titolari di un'azione diretta nei confronti (in via solidale con il proprio datore di lavoro) del committente per ottenere i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti in dipendenza dell'appalto e non soltanto, come a norma del D.P.R. n. 207 del 2010, art. 5, comma 1 le retribuzioni arretrate (peraltro nei limiti delle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto, con detrazione da queste del loro importo): e ciò non per riconoscimento di un proprio diritto, ma per esercizio di una facoltà ("possono pagare anche in corso d'opera") attribuita ai soggetti indicati dall'art. 3, comma 1, lett.
b) D.P.R. cit. ("amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti pagina 15 di 19 aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti: i soggetti indicati rispettivamente dall'art. 3, commi 25, 26, 29, 31, 32 e 33 cit. codice" - Cass., 23.5.2016, n. 10664).
Il D.Lgs. n. 163 del 2006 opera, invece, sul diverso piano della disciplina degli appalti pubblici, anche apprestando una tutela ai lavoratori, nei limiti detti, in corso d'opera, ma con più intensa concentrazione sull'esecuzione dell'appalto in conformità a tutti gli obblighi previsti dalla legge: e ciò mediante un costante monitoraggio dell'osservanza del loro regolare adempimento a cura dell'appaltatore e dei suoi subappaltatori, per effetto di una disciplina sintomatica di una più preoccupata attenzione legislativa alla corretta esecuzione dell'appalto pubblico, siccome non riguardante soltanto diritti dei lavoratori, ma anche l'appaltatore inadempiente nel suo rapporto con il committente pubblico (come osservato anche da Cass. 7 luglio 2014, n.
15432).
La giurisprudenza si è posta in linea di continuità con tale indirizzo interpretativo: « Nei confronti di un imprenditore soggetto di diritto privato committente in un appalto pubblico, la disciplina dettata dal codice degli appalti pubblici di cui al d.lgs. n. 163/06 è applicabile in concorso con il regime di garanzia dei lavoratori dell'appaltatore dettato dall'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, stante l'assenza di incompatibilità tra le due normative. Difatti, il d.lgs. n. 163 del 2006 opera sul piano degli appalti pubblici fornendo una tutela ai lavoratori in corso d'opera, mentre il d.lgs. n. 276 del 2003 disciplina la materia dell'occupazione e del mercato del lavoro, tutelando le condizioni dei lavoratori attraverso un'azione diretta nei confronti del committente per ottenere i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti in dipendenza dell'appalto. La disciplina della responsabilità solidale tra committente e appaltatore consente ai lavoratori impegnati negli appalti di ottenere direttamente dall'amministrazione committente il pagamento delle retribuzioni dovute dai loro datori di lavoro anche in corso d'opera.» (v. T. Roma, 31.8.2023, n. 7252; v. anche T. Reggio Calabria, 8.7.2021, n. 1423; v. anche T. Roma, 11.12.2018, n. 9713).
Il condivisibile convincimento espresso dalla S.C. si ritiene applicabile anche al caso di specie in ragione: 1) della natura giuridica di soggetto privato della società resistente (benché rivesta nel caso Controparte_2 di specie il ruolo di stazione appaltante); 2) del disposto di cui all'art. 30, co. 8, D. Lgs. 50/2016 (nella misura in cui precisa come si applichino, in esecuzione dei contratti aggiudicati, in via suppletiva le disposizioni di cui al c.c. – sul punto si veda anche la decisione del Tribunale di DE sopra menzionata).
Ora, ha ammesso l'impiego del lavoratore nell'appalto de quo, come risulta peraltro dalle buste CP_1
paga versate in atti. Pur essendo una dichiarazione proveniente da un terzo, si ritiene di intensità probatoria sufficiente a spiegare effetti anche nei confronti della committente, giusta la genericità delle contestazioni mosse sul punto da quest'ultimo, peraltro smentite nelle pieghe stesse della memoria difensiva (cfr. pag. 21:
“Sul punto questa difesa fa presente che i lavoratori impiegati nello stabilimento di DE (alle dipendenze di , compreso naturalmente l'odierno ricorrente, hanno svolto in particolare CP_1
pagina 16 di 19 attività di movimentazione e selezione manuale dei rifiuti, tutte mansioni riconducibili ad attività prodromiche alle successive fasi del recupero dei rifiuti”).
SULLA DOMANDA DI MANLEVA E DI REGRESSO
La committente ha chiesto, nell'ipotesi di riconoscimento della sua responsabilità solidale, di essere mantenuta indenne manlevata da ogni domanda svolta nei suoi confronti, nonché ha spiegato domanda di regresso nei confronti di CP_1
Ebbene, la laudatio auctoris e l'actio in manleva, sulla scorta della ritenuta responsabilità esclusiva del terzo, si distinguono nettamente dall'azione di regresso, quale azione interna che postula la responsabilità concorrente di più danneggianti ex art. 2055, secondo comma, c.c. Ora, nella manleva, il manlevato è titolare di un diritto di rivalsa – tramite il quale colui che abbia adempiuto ad un obbligo può rifarsi su altro soggetto a lui non legato da vincolo di solidarietà – e non già di un diritto di regresso, azionabile, invece, avverso i suoi condebitori solidali, da chi abbia integralmente onorato un debito (Cass. 30952/2023; Cass. Sez. 6-3,
Ordinanza n. 37709 del 01/12/2021; Sez. 3, Sentenza n. 13281 del 10/12/1991).
In caso di inadempimento del datore di lavoro, il coobbligato committente, dopo aver soddisfatto il credito contributivo, può agire in regresso nei confronti di quest'ultimo per l'intero importo pagato.
In tema di appalto privato, l'obbligazione collaterale di versamento del trattamento previdenziale e retributivo dei lavoratori, non determina la contitolarità del debito contributivo ma la "responsabilità di garanzia" del coobbligato committente, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003; ne consegue che il predetto, dopo aver soddisfatto il credito, in caso di inadempimento del datore di lavoro può agire in regresso nei confronti di quest'ultimo per l'intero importo pagato (Cassazione civile sez. II, 10/06/2024, n.16075;
Cass. Civ., n. 33403 del 2019).
Trattasi di domanda riconvenzionale trasversale. Ora, anche se si ritenesse che tale qualificazione implichi l'assoggettamento della suddetta domanda all'onere di cui all'art. 418 c.p.c. – non assolto nel caso di specie – ciò non determinerebbe l'inammissibilità della stessa, non avendo la parte destinataria sollevato alcuna eccezione.
Nel rito del lavoro, l'inosservanza da parte del convenuto, che abbia ritualmente proposto, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., domanda riconvenzionale, del disposto di cui dell'art. 418 c.p.c., comma 1 - il quale impone, a pena di decadenza dalla domanda riconvenzionale medesima, di chiedere al giudice, con apposita istanza contenuta nella memoria di costituzione in giudizio, di emettere ulteriore decreto per la fissazione della nuova udienza - non determina la decadenza stabilita "ex lege" qualora l'attore ricorrente compaia all'udienza originariamente stabilita ex art. 415 c.p.c., ovvero alla nuova udienza di cui all'art. 418 c.p.c., eventualmente fissata d'ufficio dal giudice, senza eccepire l'irritualità degli atti successivi alla riconvenzione ed accettando il contraddittorio anche nel merito delle pretese avanzate con la stessa domanda riconvenzionale. Infatti, osta pagina 17 di 19 ad una declaratoria di decadenza sia la rilevanza da riconoscere, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 3, alla realizzazione della funzione dell'atto, sia il difetto di eccezione della sola parte che, in forza dell'art. 157
c.p.c., comma 2, sarebbe legittimata a far valere il vizio, essendo appunto quella nel cui interesse è stabilita la decadenza stessa, dovendosi inoltre escludere che l'istanza di fissazione dell'udienza rappresenti un elemento costitutivo della domanda riconvenzionale (tale che in suo difetto non possa neppure reputarsi proposta la domanda stessa), giacchè l'istanza di fissazione concerne la "vocatio in jus" ed è, perciò, "esterna" rispetto alla proposizione della riconvenzionale, la quale, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., comma 2, si realizza con la
"editio actionis". Si tratta dell'orientamento che appare condivisibile, in quanto l'altro ha come presupposto che la violazione delle preclusioni sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
La regola di cui all'art. 157 c.p.c., comma 3, secondo cui la parte che ha determinato la nullità non può rilevarla, non opera allorquando si tratti di una nullità rilevabile anche d'ufficio, ma tale inoperatività, essendo correlata alla durata del potere officioso del giudice, dura fino a che esso persiste e, dunque, fino a quando il giudice davanti al quale la nullità si è verificata non decide omettendo di rilevarla. Una volta sopravvenuta tale decisione omissiva, la regola dell'art. 157, comma 3, invece si riespande e, pertanto, la parte che ha dato causa alla nullità con il suo comportamento ed anche quella che non l'ha rilevata così contribuendo al permanente della nullità non possono dedurla come motivo di nullità della sentenza, a meno che si tratti di una nullità per cui la legge prevede il rilievo officioso ad iniziativa del giudice anche nel grado di giudizio successivo che riceve l'impugnazione (Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 29.1.2019,
n. 2334).
La domanda di regresso merita dunque accoglimento, nei limiti di quanto la committente sarà costretta a pagare in favore del ricorrente.
SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite sono compensate al 50%, giusta l'adesione delle resistenti alla proposta conciliativa formulata dal Giudice in prima udienza, di importo superiore a quello per cui è emessa condanna.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/20228. In particolare si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase istruttoria e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 5.200,00 e € 26.000,00), e si determina in € 3000,00 il compenso pagina 18 di 19 complessivo. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi
(espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Le spese sono compensate nei confronti dell' . CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) AN e , in persona dei rispettivi legali Controparte_1 Controparte_2
rappresentanti p.t., a corrispondere a , in solido, sulla base dei titoli indicati in Parte_1 parte motiva, l'importo di € 2874,63, oltre interessi e rivalutazione per legge;
2) AN e , in persona dei rispettivi legali Controparte_1 Controparte_2 rappresentanti p.t., a corrispondere all i contributi previdenziali nella misura di legge CP_3
sugli importi di cui al capo 1);
3) AN in persona del legale rappresentante p.t., a versare a Controparte_1
quanto questa sarà tenuta a corrispondere a e all' Controparte_2 Parte_1 CP_3
sulla base di capi 1) e 2);
4) DICHIARA compensate le spese nella misura del 50% tra , Parte_1
e ; Controparte_2 Controparte_1
5) AN e in persona dei legali Controparte_2 Controparte_1
rappresentanti p.t., in solido, al pagamento in favore di del 50% delle spese di Parte_1
lite, liquidate in € 1500, oltre rimb. forf., IVA e CPA;
6) DICHIARA compensate le spese nei rapporti con l' . CP_3
DE, 13 maggio 2025
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
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