Sentenza 6 agosto 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/08/2004, n. 15266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15266 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del Dirigente Generale Dott. Pasquale Acconcia, Direttore della Direzione Generale Prestazioni, elettivamente domiciliato in Roma, Via IV Novembre 144 presso lo studio degli Avv.ti Antonino Catania e Rita Raspanti, che lo rappresentano e difendono per procura in speciale per rogito notaio Tuccari di Roma del 5.11.2001 rep. n. 58086;
- ricorrente -
contro
NA IO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Carlo Poma 2, presso lo studio dell'Avv. G. Sante Assennato, che lo rappresenta e difende per procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza n. 24733 del Tribunale del Lavoro di Roma del 19.4.2001/25.6.2001 nella causa iscritta al n. 16933 del R.G. anno 1998.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12.03.2004 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Luciana Romeo, per delega Avv. Rita Raspanti, per l'INAIL e l'Avv. G. Sante Assennato per il AR;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. NA Vincenzo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente depositato, AU AR, premesso che dall'infortunio subito il 20.7.1993 come escavatorista alle dipendenze della ditta Sagit erano derivati postumi indennizzabili nella misura del 14%, conveniva dinanzi al PR del Lavoro di Roma l'INAIL, chiedendo la costituzione di rendita complessiva, indicata nella misura del 43%, in considerazione di altra inabilità derivatagli da precedente infortunio del 6.7.1967 come trattorista, indennizzato nella misura del 30%.
Il PR, disposta ed espletata consulenza tecnica di ufficio, con sentenza del 23.2.1998, valutati i postumi dell'infortunio del 1993 nella misura del 2%, riconosceva l'inabilità complessiva nella misura del 32%.
Proposta impugnazione da pare dell'INAIL, il Tribunale di Roma ammetteva nuova consulenza tecnica di ufficio e all'esito con sentenza n. 24733 del 2001 confermava la statuizione del primo giudice.
L'INAIL ricorre per cassazione deducendo unico motivo. Il AR resiste con controricorso, illustrato con memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo TINAIL lamenta:
a) Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 C.P.C., degli artt. 74, 80, 03, 205 e 212 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124;
b) Violazione e falsa applicazione degli 113 e 116 C.P.C;
c) Insufficiente, contraddittoria ed erronea motivazione;
Il tutto in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 cod. proc. civ.. In particolare il ricorrente sostiene che nel sistema dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, quale risulta dal DPR n. 1124 del 1965, la gestione assicurativa infortuni e malattie professionali dell'industria (Titolo 1) è stata mantenuta distinta da quella in agricoltura (Titolo 2) e per ognuna, separatamente, sono stati previsti e disciplinati i sistemi e le fonti di finanziamento. Da ciò deriva, secondo l'ente previdenziale, che per quanto riguarda il profilo che caratterizza la fattispecie, un'eventuale valutazione complessiva di infortuni sul lavoro verificarsi in epoche diverse, disciplinate dall'art. 80 del T.U. n. 1124 del 1965 per quanto riguarda il settore in virtù del rinvio operato dall'art. 212 del T.U. n. 1124 del 1965 e la conseguente eventuale costituzione di una rendita unica, si attua soltanto tra rendite ed eventi relativi ad infortuni "industriali" o relativi, viceversa, ad infortuni "agricoli". Da parte sua il resistente AR eccepisce la prospettazione dell'INAIL come nuova con sostanziale mutamento dei fatti di cui alla fase di merito.
2. Il motivo non è fondato.
Sul punto va rilevato che in sede di legittimità non è consentita la proposizione di nuova questione di diritto, ancorché rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, quando essa presupponga o comunque richieda nuovi accertamenti di fatto, preclusi alla Corte di Cassazione (in questo senso Cass. sentenza n. 5375 del 5 aprile 2003; Cass. sentenza n. 5149 del 6 aprile 2001; Cass. sentenza n. 4900 del 15 maggio 1998; Cass. sentenza n. 3594 del 28 aprile 1990). Ciò posto, nel caso di specie la proposizione della questione, relativa all'inammissibilità di valutazione di rendita unica in relazione a rendite riconducibili a distinte gestioni (industriale ed agricola), pur ammissibile in ogni grado e stato del giudizio per non essere soggetta al divieto dello jus novorum in appello in ragione del suo carattere di condizione dell'azione verificabile di ufficio, è preclusa in sede di legittimità, proprio perché richiede accertamenti in fatto non consentiti a questa Corte.
3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.
Le spese del giudizio di Cassazione si liquidano come da dispositivo con distrazione a favore dell'Avv. G. Sante Assennato antistatario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in E. 12,00, oltre E. 2000/00 per onorari, da distrarsi a favore dell'Avv. G. Sante Assennato antistatario.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2004