TRIB
Sentenza 2 agosto 2024
Sentenza 2 agosto 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/08/2024, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione Lavoro in persona del Giudice dr.ssa Giovanna Golinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1933/2021 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso, per mandato depositato Parte_1 telematicamente, dall'avv. Matteo Buffa di Genova, presso lo studio del quale, in via alla Porta degli Archi 10/12, ha eletto domicilio;
- ricorrente -
contro
; - convenuta contumace – COoparte_1
e in persona del legale rappresentante pro COoparte_2 tempore, rappresentata e difesa, per delega depositata telematicamente unitamente alla memoria difensiva, dagli avv.ti
Marco Marazza e Domenico De Feo ed elettivamente domiciliata nello studio degli avv.ti Gabriele e Dino Vercelli di Genova, in via XX
Settembre 40/7; - convenuta –
Conclusioni per il ricorrente: “Accertato lo svolgimento dei fatti con le modalità di cui alla precedente narrativa, visto anche l'art.36 Cost., accertata la riconducibilità delle mansioni svolte dal ricorrente, in via principale, dall'assunzione fino al
30.9.2020 all'interno del 3° livello del CCNL Logistica, Trasporto
Merci, ovvero, in via subordinata dall'assunzione fino al
30.9.2020 all'interno del 3° livello del CCNL Pulizie Multiservizi
o, in ogni caso, all'interno dei livelli meglio visti, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare in COoparte_1 solido con ex art. 29 D. Lgs 276/2003 e ss COoparte_2 modifiche, o, in subordine, ex art. 1676 c.c., a corrispondere al
1 sig. per i titoli di cui alla precedente narrativa, la Parte_1 somma pari ad € 69.765,76 o, in subordine, la somma pari ad €
26.057,14, ovvero, in ogni caso le somme maggiori o minori che dovessero risultare in corso di causa, previa CTU contabile, il tutto oltre interessi e rivalutazione ex lege fino alla data dell'effettivo saldo;
con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Conclusioni per “a) rigettare integralmente tutte e CP_2 domande ex adverso avanzate nei confronti di in quanto CP_2 infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in memoria;
b) con vittoria delle spese di lite.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.7.2021, premesso di: Parte_1 avere lavorato quale socio lavoratore della COoparte_1 dal 1.12.2017 al 30.9.2020 con contratto a tempo indeterminato e orario full-time, inquadrato nel III livello del “Regolamento del
Personale delle imprese di pulizia e servizi integrati/multi servizi”, richiamato nella lettera di assunzione ai fini del trattamento economico applicato dalla cooperativa;
di avere sempre svolto la mansione di “capo furgone”, descrivendone le caratteristiche;
di essere stato, inoltre, comandato, nel periodo dal 1.9.2019 al
31.8.2020, quale “preposto”, descrivendo le caratteristiche di tale funzione accessoria al lavoro delle altre squadre;
che l'orario di lavoro era articolato su turni per l'inizio della giornata lavorativa (6,30; 7,30; 8,30 e 9,30) e di essersi sempre dovuto presentare mezz'ora prima dell'orario di inizio del turno, per espletare una serie di operazioni prodromiche alla partenza per le consegne, tra le quali quella di versamento del denaro relativo agli incassi della giornata precedente, della quale aveva la responsabilità e fin dalle 5,00, nel periodo in cui ha svolto le mansioni di preposto;
2 che l'attività lavorativa consisteva nel trasporto (mediante furgone da lui stesso condotto) e nel montaggio di mobili a marchio “Mondo Convenienza”, partendo da Genova, dal deposito di
Via Multedo di Pegli 2, dove le indicazioni sul lavoro da svolgere gli venivano impartite sia da personale della propria datrice di
Cont lavoro ( ) che di “Mondo Convenienza” e che la pianificazione delle consegne quotidiane veniva effettuata dal personale di
[...] società che commercializza i mobili a marchio “Mondo CP_2
Convenienza”; che le destinazioni erano, per la gran parte, fuori dal comune di
Genova ed anche in località molto lontane quali la TA AZ
(sul punto il ricorrente ha, però, precisato di avere ricevuto le relative indennità in busta paga solo per alcune mensilità); di lavorare dal lunedì al sabato, con termine della giornata lavorativa mai prima delle 19,30 e nel periodo in cui aveva svolto la mansione di preposto, mai prima della chiusura del piazzale, che avveniva alle 20,00, prevedendo l'organizzazione del lavoro anche i c.d. turni di “carico serale” o di “supporto” in ragione delle quali, qualora una squadra (composta da Capo furgone e operaio) avesse terminato le proprie consegne nel pomeriggio, veniva comandata della preparazione del carico per le consegne del giorno successivo, oppure mandata in supporto ad altre;
che tra e vigeva un COoparte_1 COoparte_2 accordo in forza di un contratto di appalto di servizi (prodotto sub doc. 8) avente ad oggetto il trasporto, la consegna ed il montaggio delle merci commercializzate da COoparte_2
Tanto premesso, ha agito in giudizio nei confronti Parte_1 della ex datrice di lavoro e della committente società CP_2
, responsabile solidale ai sensi dell'art. 29 D. Lgs
[...]
276/2003, per sentirle condannare al pagamento di tutte le differenze retributive dovute per il corretto inquadramento contrattuale (CCNL applicabile e livello corrispondente alle
3 mansioni svolte) e per l'orario di lavoro effettivamente prestato
(comprensivo di straordinario diurno e festivo [per il lavoro del sabato]), oltre che per tredicesime, quattordicesime mensilità, ferie fruite, indennità per permessi ed ex festività maturati e non fruiti, festività e TFR.
Si è costituita in giudizio la sola contestando le CP_2 pretese del ricorrente ed evidenziando che le ragioni di fatto dedotte dal ricorrente sull'atteggiarsi del rapporto di lavoro avuto con la datrice di lavoro non erano a sua CP_1 conoscenza.
Ha, inoltre, contestato la propria eventuale responsabilità ai sensi dell'art. 29 D. Lgs 276/2003 per i titoli di credito vantati dal ricorrente non riconducibili ad istituti strettamente retributivi, oltre a contestare i conteggi prodotti.
Ha concluso, quindi, per il rigetto del ricorso.
Nelle more del giudizio, è stata cancellata dal CP_1 registro delle imprese e la causa è stata interrotta nei suoi soli confronti.
Istruita attraverso l'escussione di numerosi testi di parte ricorrente e l'espletamento di C.T.U. contabile, la causa è stata, quindi, discussa e decisa in udienza.
La prima questione da affrontare è quella relativa alla individuazione del CCNL applicabile al caso di specie, nel quale inquadrare l'attività lavorativa svolta dal ricorrente.
La questione è già stata risolta con sentenza parziale di questa sezione del 22.6.2022 (estensore dr. Marcello Basilico nel procedimento promosso da contro Parte_2 CP_1
e le cui ampie motivazioni di
[...] COoparte_2 seguito riportate ritiene questo giudice di condividere.
Si legge nella motivazione della suddetta sentenza:
“
2. La tesi attrice relativa al CCNL applicabile al rapporto di lavoro. Non sono controversi tra le parti l'esistenza d'un contratto di appalto tra le due imprese CO resistenti, l'esistenza e la durata del rapporto tra il lavoratore e nonché
4 l'applicazione a quest'ultimo del CCNL per il personale dipendente delle imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi, così come previsto dal regolamento interno della cooperativa. Di conseguenza il ricorrente è stato inquadrato come (…) Nel CO ricorso introduttivo si sostiene che sarebbe stata tenuta ad applicare invece il CCNL per la logistica, il trasporto merci e la spedizione, alla luce del suo oggetto sociale e in forza del disposto dell'art. 7, quarto comma, d.l. 248/2007 (convertito nella l. 31/2008). Di conseguenza il ricorrente avrebbe dovuto essere inquadrato nel (...) livello disciplinato da questo contratto collettivo. (…) La tesi principale testé sintetizzata è fondata.
3. Il quadro normativo. E' pacifico tra le parti, come detto, e comunque CO documentato [all. 2 e 3 al ricorso;
5 alla memoria di costituzione di ] il fatto che il ricorrente fosse un socio lavoratore dipendente della cooperativa convenuta.
In base all'art. 3, primo comma, l. 142/2001, “le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine”.
L'art. 9, primo comma, lett. f), l. 30/2003, modificando l'art. 6 l. 142/2001 a proposito della disciplina del regolamento interno delle cooperative di lavoro e dei suoi rapporti con la legge in ordine al trattamento economico minimo dei soci lavoratori, ha richiamato espressamente il disposto dell'art. 3 dianzi riportato.
L'art. 7, quarto comma, d.l. 248/2007, convertito nella l. 31/2008, ha stabilito inoltre che “fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria”.
Attraverso quest'ultima locuzione, la norma dell'art. 7 d.l. 248/2007 esprime l'intento del legislatore di assicurare ai soci lavoratori di cooperativa una tutela retributiva garantita dalla rappresentatività delle oo.ss. stipulanti, contro il rischio che essa venga resa evanescente dall'applicazione dei cosiddetti contratti collettivi
“pirata” o comunque di accordi in cui il peso delle associazioni sindacali non sia idoneo ad offrire tale garanzia.
In quella disposizione, così come in quelle precedentemente menzionate, ricorre peraltro costante il riferimento alla contrattazione collettiva “del settore” o “di categoria”. La legge sembra dunque assegnare rilievo determinante, per la tutela economica minimale del socio lavoratore, non solo al criterio della rappresentatività, ma anche a quello dell'inerenza del CCNL al settore di attività dell'impresa.
5 Quest'ultimo appare anzi come una pre-condizione per potere poi selezionare, tra più contratti collettivi del settore, quello applicabile in virtù della maggiore rappresentatività dei soggetti rispettivamente stipulanti.
Se così fosse, per le società cooperative di lavoro si avrebbe un limite di legge speciale rispetto all'autonomia dell'impresa nell'applicazione della contrattazione collettiva derivante dalla mancata attuazione dell'art. 39, quarto comma, Cost. e dalla conseguente inesistenza di contratti con efficacia erga omnes [cfr., ad es., Cass., sez. lav., 16/2012; 12271/2005].
Il nostro ordinamento conosce del resto contratti collettivi cui la legge assegna una tale efficacia, in applicazione di disposizioni generali (cfr. ad es. la l. 741/1959) o di settore (es. DPR 153/1961). Nel caso in esame però l'effetto della disciplina primaria risiederebbe non nell'adozione necessaria d'uno specifico contratto collettivo, ma nell'obbligo di adottare uno dei contratti collettivi rispondente ai criteri dettati dal legislatore.
Al “contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle associazioni del movimento cooperativo e dalle organizzazioni sindacali per ciascuna parte comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore di riferimento” si richiama anche il Protocollo Cooperazione del 10.10.2007, stipulato da Ministero del lavoro, Ministero dello sviluppo economico e le oo.ss. del mondo cooperativo.
La necessità che il Governo adotti ogni iniziativa per garantire l'applicazione di tale contratto da parte delle cooperative di lavoro è valutata dal protocollo considerando un duplice fenomeno negativo da prevenire: “a) la scelta dei rapporti di lavoro ai sensi dell'art. 1 della legge 3 aprile 2001 n. 142 spesso disattende i principi cardine che caratterizzano i rapporti di lavoro dipendente ed autonomo, per la non corrispondenza ed effettività della fattispecie individuata con le mansioni realmente svolte;
b) non viene assicurato il trattamento economico complessivo del CCNL applicabile ai sensi dell'art. 6 della stessa legge”.
Il protocollo identifica dunque nella contrattazione collettiva di settore, siglata dalle oo. ss. più rappresentative, lo strumento per arginare le prassi che limitino indebitamente i diritti economici dei soci lavoratori.
4. L'efficacia attribuita dalla legge ai CCNL di categoria per le cooperative di lavoro. Dichiarando l'inammissibilità di una prima questione di legittimità del disposto dell'art. 7, quarto comma, d.l. 248/2007, la Corte costituzionale ha rilevato come questa stessa e la norma, connessa, dell'art. 3, primo comma, l. 142/2001 perseguano la finalità convergente “di garantire l'estensione dei minimi di trattamento economico (cosiddetto minimale retributivo) agli appartenenti ad una determinata categoria, assicurando la parità di trattamento tra i datori di lavoro e tra i lavoratori” [Corte cost., 59/2013].
Vi è stato un secondo intervento della Consulta, più argomentato in quanto essa è stata chiamata a esprimersi sulla fondatezza della questione relativa allo stesso art. 7,
6 quarto comma, d.l. 248/2007 rispetto all'art. 39 della Costituzione. Nella disamina del contesto normativo di riferimento per la decisione, la Corte ha stavolta inserito il protocollo dianzi menzionato collegandolo allo stesso art. 7, quarto comma, sotto il profilo cronologico e funzionale;
ha così affermato che questi due atti normativi hanno generato un'intensificazione dell'attività ispettiva “per ribadire che «in presenza di più “contratti collettivi nazionali nello stesso settore merceologico vanno applicati i trattamento economici previsti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative”», così come disposto dall'art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007, in relazione alle tipologie dei rapporti di lavoro instaurati alla luce del regolamento interno ex art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 142 (circolari del Ministero del lavoro 9 novembre 2010 e 6 marzo 2012) [..]. La giurisprudenza di legittimità ha confermato tale impostazione e ha sostenuto che «in tema di società cooperative … al socio lavoratore subordinato spetta la corresponsione di un trattamento economico complessivo (ossia concernente la retribuzione base e le altre voci retributive) comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, la cui applicabilità, quanto ai minimi contrattuali, non è condizionata dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 6, della legge n. 142 del 2001, che, destinato a disciplinare, essenzialmente, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci e ad indicare le norme, anche collettive, applicabili, non può contenere disposizioni derogatorie di minor favore rispetto alle previsioni collettive di categoria» ..” [Corte cost., 51/2015].
Sulla base del percorso motivazionali così sintetizzato la Corte costituzionale ha concluso affermando che l'art. 7, quarto comma, d.l. 248/2007, insieme con l'art. 3 l. 142/2001, “lungi dall'assegnare ai predetti contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, efficacia erga omnes, in contrasto con quanto statuito dall'art. 39 Cost., mediante un recepimento normativo degli stessi, richiama i predetti contratti, e più precisamente i trattamenti economici complessivi minimi ivi previsti, quale parametro esterno di commisurazione, da parte del giudice, nel definire la proporzionalità e la sufficienza del trattamento economico da corrispondere al socio lavoratore, ai sensi dell'art. 36 Cost. Tale parametro è richiamato – e dunque deve essere osservato – indipendentemente dal carattere provvisorio del medesimo art. 7, che fa riferimento «alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative». Nell'effettuare un rinvio alla fonte collettiva che, meglio di altre, recepisce l'andamento delle dinamiche retributive nei settori in cui operano le società cooperative, l'articolo censurato si propone di contrastare forme di competizione salariale al ribasso, in linea con l'indirizzo giurisprudenziale che, da tempo, ritiene conforme ai requisiti della proporzionalità e della sufficienza (art. 36
7 Cost.) la retribuzione concordata nei contratti collettivi di lavoro firmati da associazioni comparativamente più rappresentative”.
A conferma della chiave di lettura che si è data in precedenza e che ne ha desunto la natura di pre-condizione, la Corte costituzionale, quindi, ravvisa nel fatto che il CCNL abbia riferimento al settore di operatività della cooperativa interessata il presupposto al quale ancorare il rispetto dei parametri costituzionali al requisito della rappresentatività delle organizzazioni stipulanti.
5. L'indirizzo giurisprudenziale in materia. L'orientamento della Suprema Corte richiamato dalla Consulta è espresso da due decisioni che avevano regolato i rapporti tra norme collettive e regolamento interno, statuendo che tra le facoltà derogatorie demandate dalla legge a quest'ultimo non rientrano quelle relative “ai trattamenti retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali del settore di appartenenza o della categoria affine” [Cass., sez. lav., 17583/2014 e, nello stesso senso, 19832/2013].
Con l'occasione era stato precisato che il minimo contrattuale previsto dal CCNL
“del settore di appartenenza .. va rispettato, quindi, oltre che per la retribuzione, anche per le altre voci retributive (straordinario, festivo, ecc.)” [Cass., sez. lav., 19832/2013].
In una serie di pronunce più recenti la Cassazione si è rifatta alle conclusioni della Corte costituzionale concernenti il fatto che “l'attuazione per via legislativa dell'art. 36 Cost., nella perdurante inattuazione dell'art. 39 Cost., non comporta il riconoscimento di efficacia erga omnes del contratto collettiva ma l'utilizzazione dello stesso quale parametro esterno con effetti vincolanti” [Cass., sez. lav., 7047/2019].
La fattispecie disciplinata dall'art. 7, quarto comma, d.l. 248/2007 è data dal concorso tra contratti collettivi “applicabili in un medesimo ambito .. della medesima categoria” e la sua finalità è costituita dalla ricerca dell'assetto più coerente col criterio dell'art. 36 Cost., attraverso il criterio della maggiore rappresentatività dei sindacati contraenti nella categoria stessa.
Un tale assetto – ha precisato la Cassazione – non rischia di pregiudicare il principio di libertà sindacale e del pluralismo sindacale: “la scelta legislativa di dare attuazione all'art. 36 Cost., fissando standard minimi inderogabili validi sul territorio nazionale .. non fa venir meno il diritto delle organizzazioni minoritarie di esercitare la libertà sindacale attraverso la stipula di contratti collettivi, ma limita nei contenuti tale libertà, dovendo essere comunque garantiti livelli retributivi almeno uguali a quelli minimi normativamente imposti. Parimenti le società cooperative potranno scegliere il contratto collettivo da applicare ma non potranno riservare ai soci lavoratori un trattamento economico complessivo inferiore a quello che il legislatore ha ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di sufficienza e proporzionalità della retribuzione” [Cass., sez. lav., 7047/2019; nello stesso senso 4951, 5189 e 10851/2019].
8
6. Il regolamento della cooperativa convenuta. Letta in combinazione col disposto del primo comma dell'art. 3 l. 142/2001, la norma dell'art. 7, quarto comma, d.l. 248/2007 ha dunque codificato un criterio selettivo della fonte contrattuale di disciplina del trattamento economico complessivo per le prestazioni del socio lavoratore subordinato di cooperativa. Si tratta d'un criterio inderogabile, poiché recettivo del principio costituzionale della retribuzione proporzionata e sufficiente.
Lo standard di rispetto di questo principio è rappresentato dal trattamento minimo stabilito dal contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentativo nel settore di attività dell'impresa o in una categoria affine.
Il ricorrente è stato assunto per svolgere mansioni di “addetto al montaggio e a lavori di facchinaggio”, con un contratto che demandava la disciplina del trattamento economico, retributivo e normativo a quello previsto per la categoria e la qualifica di appartenenza previste dal vigente regolamento del personale [all. 2 al ricorso]. CO
Quest'ultima disciplina è contenuta nel regolamento interno di cui si è dotata espressamente ai sensi dell'art. 6 l. 142/2001 [all. 5 ric.]. All'art. 2 vi si premette che,
“per quanto riguarda il trattamento economico relativo ai rapporti di lavoro, la Cooperativa applica la parte economica del contratto collettivo nazionale per il personale dipendente delle imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi ..”.
La medesima clausola precisa che “la Cooperativa ha lo scopo di fornire opportunità di lavoro ai propri soci nel campo dei servizi alle imprese ed ai privati cittadini, in particolare nella logistica, nel trasporto e nella consegna di beni per conto terzi, nella movimentazione di merci, nel facchinaggio, nel montaggio ed installazione di arredi e complementi e, comunque, in tutte queste attività ricomprese nello Statuto sociale”.
Nella parte dedicata alla gestione del personale, il regolamento interno richiama coerentemente il CCNL per le imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi (di seguito, per brevità, multiservizi) a proposito, in particolare, del trattamento in caso di malattia e infortunio (art. 26), della retribuzione (art. 40), mentre stabilisce una disciplina autonoma e speciale del compenso per il lavoro straordinario (art. 22). CO
7. Il settore di attività di . Nel delineare il campo di attività della cooperativa convenuta il regolamento interno ne conclude l'elenco rinviando a tutte quelle
“ricomprese nello Statuto sociale” (art. 2). CO
L'art. 3 dello Statuto, atto depositato da , contiene un corposo elenco di attività oggetto del suo operato, di seguito riportato integralmente:
1. Autotrasporto e distribuzione di merci, sia in proprio che per conto terzi, da eseguirsi con l'ausilio di automezzi propri e di terzi, anche in virtù di contratti di appalto sia con enti pubblici che privati;
2. gestione di sistemi informatici, di comunicazione, di servizi di call-center, customer-care e la gestione di banche dati;
3. gestione e organizzazione in proprio e/o per conto terzi di processi logistici in genere;
9 4. vendita telefonica e commercio elettronico di prodotti di aziende terze;
5. realizzazione, gestione, affitto e acquisto di impianti e attrezzature e quant'altro utile e necessario per l'espletamento dell'attività sociale;
6. trasporti di rifiuti anche pericolosi e speciali con preventiva iscrizione all'albo nazionale Gestori Ambientali;
7. spedizioni nazionali ed internazionali;
8. noleggio di automezzi con o senza conducente;
9. servizi di carico e scarico merci con l'ausilio di attrezzature specifiche sia proprie che di terzi, con o senza contratti di noleggio e/o locazione finanziaria, montaggio e smontaggio di mobili, gestione dei magazzini per conto terzi, consulenza logistica, servizi di facchinaggio da eseguirsi anche in virtù di contratti di appalto sia con enti pubblici che privati;
10. servizi di allestimento stand per negozi fiere, mostre, congressi e convegni nonché i relativi servizi di assistenza ivi compreso il trasporto di persone;
11. distribuzione pubblicitaria per conto terzi di volantini, manifesti, cataloghi, palloncini, attività di informazione telefonica o similare a carattere pubblicitario per conto di società ed enti e privati di ogni genere;
12. marketing e analisi di mercato;
13. gestione informatica degli archivi dei dati raccolti, anche mediante la collaborazione di società terze, nonché l'analisi degli stessi finalizzata alla realizzazione di una reportistica personalizzata per ogni cliente e per ogni esigenza;
14. la consulenza più ampia nell'ambito delle predette attività ed in particolare l'attività di sviluppo di sistemi sempre più aggiornati con le moderne tecnologie per offrire il servizio di rintracciabilità dei prodotti e certificazione della distribuzione;
15. promozione, organizzazione e gestione di corsi di qualificazione e riqualificazione tecnico-professionale dei soci e degli operatori;
16. svolgimento di servizi di pulizia in genere, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione;
piccole manutenzioni edili, elettriche ed idrauliche in ogni settore privato, pubblico, industriale, condominiale, alberghiero ed ogni altro settore interessato ai suddetti servizi [all. 1 mem.]. CO
Questo elenco coincide con quello riportato nella visura camerale di [all. 1 ric.].
Nel contratto di appalto stipulato il 27.11.2017 tra le imprese resistenti si legge che CP CO il mittente – all'epoca cui è succeduta – affiderà a “i Parte_3 servizi di trasporto e montaggio dei mobili ed arredi da esso commercializzati, in Italia ed all'estero, .. a soggetti dotati di un elevato grado di competenza, affidabilità ed efficienza, nonché dei necessari mezzi di trasporto, equipaggiamenti e risorse, anche economiche, che siano in grado di garantire lo svolgimento di tali servizi” [all. CO 3 mem. ].
L'obbligo imposto alla cooperativa di dotarsi di un'organizzazione di mezzi e persone rende corretta la riconduzione della causa del contratto allo schema
10 dell'appalto anziché a quello del trasporto, elemento peraltro, come già detto, incontroverso. La clausola testé riportata identifica l'oggetto del servizio in due attività essenziali, il trasporto e il montaggio dei mobili e degli arredi CP commercializzati da .
Trasporto e montaggio sono attività comprese tra quelle espressamente elencate nel regolamento interno, che individua i proprio servizi per le imprese “nella logistica, nel trasporto e nella consegna di beni per conto terzi, nella movimentazione di merci, nel facchinaggio, nel montaggio ed installazione di arredi e complementi”. E' del resto pacifico tra le parti il fatto che il ricorrente e, per quanto è emerso in causa, il CO personale di assegnato all'appalto in questione fosse destinato a compiti di facchinaggio oppure, una volta meritato l'inquadramento professionale superiore, di conduzione degli autoveicoli aziendali.
Lo standard retributivo da assicurare al ricorrente, secondo i parametri dettati dal legislatore alla stregua del combinato disposto degli artt. art. 3, primo comma, l. 142/2001 e 7, quarto comma, d.l. 248/2007, va pertanto ricercato nella contrattazione collettiva stipulata dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per i settori del trasporto e del montaggio.
8. Il CCNL applicato al rapporto di lavoro del ricorrente. Nelle premesse al testo del CCNL Multiservizi [all. 13 ric.] le parti collettive richiamano l'art. 7, quarto comma, d.l. 248/2007 e dichiarano di darsi carico dell'evoluzione del “mercato dei servizi di pulizia e dei servizi integrati in ambito pubblico e privato”.
Nell'art. 1 la sfera di applicazione del contratto è delineata attraverso l'elenco delle seguenti attività:
- servizi di pulimento, disinfezione, sanificazione, disinfestazione e derattizzazioni (civili, industriali, ospedaliere, domiciliari, etc.);
- servizi di manutenzione (aree verdi, impianti e macchinari industriali, immobili, beni mobili, ripulitura muri da scritte e graffiti, strade e segnaletica orizzontale e verticale in aree confinate, piscine, spiagge, arenili, etc.);
- servizi di conduzione e gestione impianti (termici, climatizzazione, elettrici, idraulici, etc.);
- servizi di controllo accessi, servizi ausiliari museali, fieristici e congressuali (reception, accoglienza, accompagnamento, custodia di locali, edifici, aree, etc.);
- servizi di sanificazione ambientale (disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, etc.);
- servizi generali (servizi copia, centralino, distribuzione cancelleria e posta interna, fattorinaggio, barellaggio, movimentazione interna, etc.);
- servizi amministrativi (gestione condominiale, gestione utenze, autorizzazioni, licenze, imposte, fatturazioni, etc.);
- servizi alla ristorazione (trasporto e veicolazione pasti, riordino locali, lavaggio stoviglie, etc.)
11 - servizi di pulizia, di manutenzione e altri servizi in domicili privati (abitazioni, residenze, etc.);
- servizi ausiliari del trasporto (assistenza, rimessaggio e piccola manutenzione al trasporto pubblico – autobus, aeromobili, natanti, etc.);
- servizi ausiliari in area scolastica, sanitaria, industriale ed uffici pubblici e privati;
- servizi integrati in ambito fieristico, museale ed archeologico, comprese iniziative promozionali e manifestazioni ricreative e culturali, nonché i servizi di primo intervento antincendio, etc.;
- servizi di controllo degli accessi e custodia di aree, edifici ed attrezzature comprese la custodia e la gestione di parcheggi non a pagamento in aree confinate private, con l'ausilio di impianti tecnologici e servizi cinofili;
- servizi di fattorinaggio, custodia ed archiviazione documenti, trasporto documenti, servizi di biglietteria e informazioni anche telefoniche, con esclusione dei call-center, etc.;
- servizi ausiliari alla gestione di biblioteche ed esposizione libraria, gestione degli accessi, informazione al pubblico, movimentazione e trattamento fisico del materiale librario (copertinatura, apposizione bande antitaccheggio, applicazione codici a barre, etc.).
L'elenco non contiene dunque le attività di trasporto (se non di documenti, in relazione al servizio proprio dei fattorini) e di montaggio.
E' vero che esso viene definito espressamente dalle parti contraenti come
“esemplificativo e non esaustivo”. Quelle attività tuttavia non si rinvengono neppure nella rassegna dei profili e nelle declaratorie dei diversi inquadramenti professionali enunciati nell'art. 10 CCNL Multiservizi.
Il ricorrente stesso è stato assunto nel primo livello, che risulta proprio dei
“manovali”, tra cui vengono menzionati il “guardiano” e il “manovale non addetto a comuni servizi di pulizia”, passando poi al terzo, come operaio qualificato, cioè ad un livello che annovera, tra quelli più vicini alle sue mansioni effettivi, i profili di
“conducenti di autoveicoli e motocarri inferiori ai 35 quintali” e “conduttore di carrelli elevatori per il trasporto, smistamento e sistemazione di materiali, addetto ai carri-ponte”.
Il cuore delle attività regolate dal CCNL Multiservizi è dato, così come si legge in premessa, dai servizi di pulizia, di disinfestazione e dai servizi integrati (generali, di controllo agli accessi, di ausilio a servizi per il pubblico). Ne risulta evidente CP CO l'estraneità dell'oggetto dell'appalto tra e . Persino il pur ampio spettro di attività contenuto nello statuto societario colloca in coda i servizi di pulizia, di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione: ne risulta la totale residualità. CO
Replicando alla tesi avversaria nella propria memoria di costituzione, non ha allegato alcuna prova diretta a dimostrare lo svolgimento da parte propria di tali attività, limitandosi invece a contestare la rilevanza del CCNL per il trasporto e la
12 logistica sulla base di una disamina dei diversi ambiti applicativi, di cui dovrà dirsi oltre secondo l'ordine logico della presente motivazione.
9. Il CCNL da applicarsi al ricorrente. Il contratto collettivo per la logistica, il trasporto merci e le spedizioni, nel testo vigente nel periodo lavorativo per cui è causa [all. 12 ric.], risulta essere stato rinnovato nella consapevolezza da parte degli stipulanti “dei crescenti fenomeni di illegalità diffusi nelle attività di logistica, facchinaggio e movimentazione merci”.
Le parti collettive hanno perciò inserito, tra gli altri strumenti normativi: avvertenze specifiche in ordine alle operazioni di esternalizzazione mediante appalti (riferiti ad attività quali “logistica, facchinaggio, movimentazione, magazzinaggio delle merci”), da affidarsi anche a società cooperative iscritte nell'Albo nazionale delle società cooperative presso il Ministero dello sviluppo economico e in possesso del certificato di revisione;
l'obbligo per committenti e appaltatori d'inserire nel contratto d'appalto
“le condizioni ed i contenuti posti a tutela del lavoro”; una clausola sociale a protezione dei lavoratori in caso di cambio appalto (art. 42).
Le declaratorie enucleate da questo CCNL nella parte dedicata all'inquadramento professionale prevedono ad ogni livello profili esemplificativi attinenti alle attività di trasporto, di magazzino, di montaggio o smontaggio di arredi: nel sesto livello è inserito il facchino che svolge attività manuale di carico e scarico merci;
nel quinto tra il personale operaio sono inclusi l'addetto al magazzino, il facchino qualificato e, tra gl'impiegati, gli autisti di mezzi di trasporto e gli addetti alle operazioni di trasloco, compreso lo smontaggio dei mobili;
il quarto annovera, tra gli altri, gli operai con mansioni multiple di magazzino, gli autisti meno qualificati, i preparatori di ordini addetti anche al montaggio e allo riempimento di elementi prefabbricati, il facchino responsabile di carico e scarico;
nel terzo sono inseriti gli autisti di autotreni e autoarticolati e i capisquadra addetti normalmente al trasloco di mobilio e ai trasporti eccezionali;
nel secondo gli spedizionieri e i magazzinieri con responsabilità di carico e scarico;
il primo livello comprende anche figure di direzione delle attività di trasloco (art. 6).
E' bene precisare che nelle premesse del CCNL le parti collettive esprimono attenzione per i mutamenti nell'organizzazione del lavoro nel settore causati da internet e per i nuovi, vasti campi di attività dischiusi dalle relative opportunità. In proposito viene espressamente menzionato “l'e-Fulfilment cioè il soddisfacimento degli ordini on-line andando ben oltre la semplice distribuzione fisica delle merci. L'e-Fulfilment rispetto ai tradizionali servizi logistici fin qui conosciuti (magazzinaggio, trasporto e consegna) comprende la presa dell'ordine direttamente dal cliente finale, l'incasso e i servizi post -transazione quali rese, riparazioni, ecc.”. CO
Le attività elencate nel regolamento interno di – si ricorda ancora: “logistica, nel trasporto e nella consegna di beni per conto terzi, nella movimentazione di merci, nel facchinaggio, nel montaggio ed installazione di arredi e complementi” – rientrano appieno nel campo applicativo di questo CCNL, sia per come è stato disegnato nelle
13 premesse generali sia per quanto emerge dalla descrizione dei singoli profili professionali. CP
L'appalto conferito da e a cui è stato assegnato il ricorrente concerne servizi di trasporto, consegna, montaggio, partecipazione alle attività di magazzino mediante il carico e lo scarico delle merci. Tutte le relative mansioni trovano disciplina nel CCNL per il trasporto, la logistica e la spedizione delle merci.
Conviene chiarire ulteriormente che la locuzione “attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria”, secondo il dettato dell'art. 7, quarto comma, d.l. 248/2007, è da intendersi riferita ai servizi concretamente forniti dalla cooperativa, poiché sono queste quelle alle quali si conformano le prestazioni del socio lavoratore. Ciò non significa che, nel caso di attività di contenuto plurimo, la categoria di appartenenza debba variare in ragione di tale pluralità, giacché l'autonomia riconosciuta all'impresa giustifica l'applicazione da parte sua di uno stesso CCNL a tutti i lavoratori impiegati nello stesso contesto organizzativo;
in questa ipotesi potrà farsi ricorso eventualmente al criterio della maggiore affinità per individuare la contrattazione collettiva di settore.
Ma quando i soci lavoratori vengano impiegati in esecuzione di un appalto, è all'oggetto di quest'ultimo che occorre guardare per identificare il settore di appartenenza, poiché esso rappresenta il contesto di operatività effettiva della cooperativa affidataria. Un'interpretazione che formalisticamente privilegiasse invece l'oggetto identificato dal regolamento interno o addirittura dallo statuto si presterebbe a operazioni di aggiramento della norma compiute inserendovi attività di fatto mai praticate.
E' dunque corretto individuare il CCNL di categoria sulla base del contenuto dei CO CP servizi forniti da a , sebbene nel caso di specie, per le ragioni che sono state illustrate, la conclusione non muterebbe anche avendo riguardo alle fonti unilaterali interne alla cooperativa. CO
Prima di essere assunto da il ricorrente aveva lavorato nello stesso appalto alle dipendenze di un'altra impresa, denominata TLS soc. coop., vedendosi applicato proprio il contratto collettivo per la logistica e il trasporto merci e le spedizioni [all. 6 ric.]. La sua assunzione da parte della convenuta, subentrata nel medesimo servizio di spedizione e montaggio per Mondo Convenienza, non è avvenuta per passaggio diretto in applicazione della citata clausola sociale;
anche tale circostanza non è controversa: il ricorrente avrebbe dovuto recedere dal precedente rapporto di lavoro e sottoscrivere un verbale di conciliazione con TLS, per avere garanzia di essere CO assunto da .
Di fatto egli ha potuto continuare a lavorare senza soluzione alcuna di continuità nell'appalto per il trasporto e il montaggio dei mobili di Mondo Convenienza. La contrattazione collettiva applicata è stata però modificata.
Tale modifica non trova giustificazione in relazione a circostanze concrete. Alla convenuta peraltro non era preclusa – così come ha precisato la Corte di Cassazione –
14 la facoltà di scegliere un diverso CCNL. Il combinato disposto degli artt. art. 3, primo comma, l. 142/2001 e 7, quarto comma, d.l. 248/2007 però la vincolava a riconoscere al ricorrente un trattamento retributivo complessivo non inferiore a quello del CCNL di settore stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Nel caso in esame è in discussione non la rappresentatività delle oo. ss. stipulanti il CCNL Multiservizi, ma la sua riferibilità al settore di operatività della cooperativa.
Gli elementi acquisiti ed esposti in precedenza dimostrano che l'oggetto del servizio CP affidatole da nulla ha a che fare con l'ambito applicativo di quel contratto collettivo. Il CCNL Multiservizi riguarda attività d'impresa diverse anche da quelle CO enunciate nel regolamento interno di;
il richiamo finale dello Statuto societario ad attività di pulizia e disinfestazione non trova riscontro in servizi effettivamente resi, tanto da apparire inserito nell'atto solo come una componente utile a giustificare l'applicazione di un contratto altrimenti non riferibile al proprio oggetto sociale. CO
COariamente a quanto ha sostenuto nella propria memoria di costituzione, il caso in esame non concerne dunque l'ipotesi di coesistenza di due CCNL differenti nello stesso settore. Quello Multiservizi non attiene né alla categoria in cui opera la cooperativa né a una categoria affine, non avendo il suo campo applicativo alcuna attinenza con le attività di trasporto e consegne, di magazzino, di montaggio e smontaggio, di trasloco di merci o arredi.
Si tratta – così come è stato osservato dalla Corte d'appello di Genova in un caso giuridicamente analogo, seppure in una fattispecie concreta differente – “di un contratto destinato a disciplinare rapporti di lavoro che si inseriscono in un contesto organizzativo ed operativo del tutto diverso rispetto a quello appaltato, perciò a nulla valendo che si tratti di contratto collettivo valevole sul piano nazionale e che esso sia stato siglato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative” [App. Genova 17 luglio 2014, in causa Parte_4 vs DTL].
[...]
Sulla scorta di quanto ha affermato la Consulta, va ricordato che il carattere transitorio dell'art. 7, quarto comma, d.l. 248/2007 non ha rilevanza ai presenti fini, poiché la regola che vi viene dettata, proponendosi di contrastare forme di competizione salariale al ribasso, non è altro che l'attuazione del principio costituzionale di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, secondo il diritto vivente: esso è dato, come noto, dalla “valutazione di conformità della retribuzione facendo riferimento ai CCNL applicabili alla categoria di appartenenza oppure ad una categoria affine, per poi determinare la retribuzione in concreto secondo equità ai sensi dell'art. 2099 del codice civile (fra le tante, Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 1° febbraio 2006, n. 2245), come d'altronde chiarito espressamente dalla circolare del Ministero del lavoro 17 giugno 2002, n. 34” [Corte cost., 51/2015].
10. Il riflesso della violazione sul piano della retribuzione proporzionata e sufficiente. Col ricorso è stato depositato un conteggio delle spettanze retributive
15 maturate dal lavoratore per effetto dell'applicazione del CCNL invocato, in caso di dimostrazione dei crediti per lavoro straordinario, responsabilità nel maneggio denaro e altre voci non retribuite;
il documento contiene anche il calcolo di quanto sarebbe comunque dovuto, a parità di risultato di prova, sulla base del CCNL Multiservizi
[all. 10 ric.].
Il conteggio riporta un credito di € 77.764,31 nel primo caso e di € 35.603,83 nel secondo. Vi è quindi una divario superiore al 50%. CO
ha contestato questo conteggio per quanto riguarda i parametri contrattuali applicati e la mancata considerazione, in detrazione, di alcuni importi percepiti. Non ne ha negato la correttezza aritmetica. Qualora fosse fondato, il rilievo concernente il percepito riguarderebbe entrambi i calcoli e finirebbe per incidere maggiormente, in termini percentuali, sul valore del credito desunto dall'applicazione del CCNL Multiservizi. CP
a sua volta non ha obiettato alcunché sull'esattezza dei conteggi.
Pertanto, qualora dimostrasse appieno l'inadempimento avversario delle obbligazione nascenti dalle sue prestazioni e fatte valere in giudizio, il ricorrente avrebbe titolo per rivendicare oltre € 42.000,00 in più, sulla base del CCNL per il trasporto, la logistica e le spedizioni merci, rispetto a quello che risulterebbe CO applicandosi il CCNL adottati da . L'importo corrisponde a una differenza di circa € 14.500,00 annui, considerando che il rapporto di lavoro tra le parti è durato trentacinque mesi.
Si ha così la prova matematica dello svantaggio economico che gli è stato causato dalla mancata osservanza dello standard retributivo imposto dal recepimento normativo della contrattazione collettiva di categoria.
Questo dato offre dunque la conferma, anche sul piano matematico, del fatto che il rispetto della norma dell'art. 7, quarto comma, d.l. 248/2007 non abbia una valenza meramente formale (il che non ne escluderebbe comunque l'efficacia), ma dia garanzia concreta della proporzionalità e della sufficienza, ai sensi dell'art. 36 Cost., della retribuzione dovuta al socio lavoratore da parte della cooperativa stipulante. CO
ha dunque agito in violazione di una disposizione di legge che, ai fini del trattamento economico complessivo spettante al dipendente, ha carattere imperativo. Corretta era stata viceversa l'applicazione della contrattazione collettiva di categoria da parte di TLS soc. coop., nell'esecuzione del rapporto di lavoro precedente a quello per cui è causa.
Il regolamento interno di TSL, in quanto richiamato nel contratto di lavoro tra le parti, è dunque nullo, per violazione di norma operativa (art. 1418, primo comma, c.c.), nella parte in cui disattende lo standard legislativo costituito dal CCNL riferibile al settore operativo della cooperativa resistente e comunque al settore in cui essa ha impiegato il ricorrente. Va dichiarato parallelamente il diritto di quest'ultimo ad un trattamento retributivo complessivo parametrato ai valori stabiliti, per le
16 mansioni da lui effettivamente rese, dal CCNL logistica, trasporto merci e spedizioni.”
Tale esauriente motivazione coerente con i principi normativi richiamati e con gli orientamenti della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione pronunciatesi in materia nel tempo, è valida a risolvere la questione anche nel presente giudizio, nel quale, quindi, deve essere affermato che il CCNL applicabile al ricorrente è quello della COoparte_3
Tanto premesso, la descrizione delle modalità di lavoro del ricorrente, sia in termini di giornate lavorate, di orari di lavoro, di modalità dell'espletamento della sua attività di “capo squadra” e di “preposto”, è stata confermata in giudizio dalle dichiarazioni dei numerosi testi escussi, tutti compagni di lavoro del ricorrente che hanno verificato personalmente l'organizzazione del lavoro del personale addetto alla consegna e al montaggio dei mobili a marchio “Mondo Convenienza”, commercializzati da
[...]
CP_2
Quanto, poi, al periodo di vigenza del rapporto, lo stesso è provato dal contratto e dalle buste paga prodotti dal ricorrente sub docc. 2 e 3 e va dal 1.12.2017 al 30.9.2020.
Quanto, poi, all'inquadramento il ricorrente rivendica, per tutto il periodo, il III livello del CCNL Logistica COoparte_3
[...]
Si riportano di seguito le declaratorie relative al III livello rivendicato ed al IV livello:
3° Livello – parametro 128 Declaratoria 1. Appartengono a questo livello lavoratori che svolgono attività richiedenti preparazione risultante da diplomi di istituti o centri professionali oppure acquisita attraverso conoscenza diretta mediante una corrispondente esperienza di lavoro che consenta anche di effettuare riparazioni di notevole entità degli impianti, il loro montaggio e smontaggio in dipendenza delle riparazione stesse. I lavoratori che con specifica collaborazione svolgono attività esecutive di natura tecnico-amministrativa che richiedono una particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro;
le mansioni sono svolte con autonomia della esecuzione del lavoro e conseguente variabilità delle condizioni operative
17 che si manifesta nella integrazione o nell'adattamento delle procedure assegnate alle concrete situazioni di lavoro. Profili esemplificativi Operai
• Autisti conducenti di autotreni o autoarticolati di portata inferiore a 80 quintali;
• conducenti di motobarche;
• conducenti di natanti azionati da propulsione meccanica;
• trattoristi (CCNL trasporto merci);
• capisquadra normalmente addetti a traslochi di mobilio ed ai trasporti eccezionali;
• addetti a gru semoventi con portata inferiore a 20 tonnellate e a gru a ponte cabinate;
• conducenti di carrelli elevatori di portata superiore a 30 quintali (CCNL trasporto merci);
• lavoratori che possedendo le necessarie capacità tecniche ed adeguate esperienze professionali svolgono funzioni di: muratori provetti, falegnami provetti, idraulici provetti, elettricisti provetti, saldatori elettrici o autogeni provetti, meccanici provetti;
• esecuzione di qualsiasi lavoro di natura complessa, sulla base di indicazioni, schizzi di massima, per l'imballaggio di attrezzature, macchine o loro parti, provvedendo alla costruzione delle casse o gabbie;
• imballatori;
• conducenti di autocarri con portata superiore ai 30 quintali e fino a 20 quintali se muniti di gru;
• operai specializzati d'officina;
• macchinisti frigoristi con patente e con certificato di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici, ove sia richiesto dalle vigenti leggi;
• conducenti con abilitazione F.S. al traino di vagoni ferroviari;
• lavoratori che, possedendo la necessaria capacità tecnica sono adibiti a condurre più mezzi meccanici tali da richiedere patenti o impegno tecnico di notevole livello con responsabilità della manutenzione ordinaria e anche altri mezzi di traslazione e movimento compreso carrelli porta containers;
• attività di operatore di piattaforma aerea;
• operazioni di magazzino con l'utilizzo anche di mappe informatiche per la gestione fisica delle merci;
• meccanici aggiustatori provetti di bilance automatiche;
• bilancisti addetti alle bilance automatiche dei soli silos portuali;
• preposti alla conduzione di nastri trasportatori dei silos che compiono lavori ed operazioni di notevole difficoltà, delicatezza e complessità e piccole riparazioni la cui corretta esecuzione richieda specifiche capacità tecnico-pratiche;
• operatori di pompe di azionamento di torrette e conduttori di pompe di aspirazione di silos;
• pesatore pubblico munito di apposita patente;
• deckman;
• capisquadra di magazzino e ribalta che coordinino più di 3 operai. 4° Livello – parametro 122 Declaratoria 1. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche. I lavoratori che con mansioni d'ordine e con specifica collaborazione svolgono attività amministrative e/o tecnico-operative che richiedono una preparazione acquisibile attraverso l'esperienza di lavoro e/o la formazione professionale. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano limitate responsabilità e autonomia. Profili esemplificativi Operai
18 • Operai con mansioni multiple di magazzino e/o terminal (carico; scarico;
spunta documenti, prelievo e approntamento delle merci);
• operatore di terminal contenitori che segnala i danni a contenitori, il posizionamento e la movimentazione degli stessi in base a disposizioni ricevute;
• gruisti, conduttori di gru a pulsantiera e analoghe attrezzature per la movimentazione e stivaggio delle merci;
• lavoratori che esercitando normalmente le funzioni di pesatura, sono autorizzati dall'azienda a rilasciare a terzi i documenti del peso eseguito;
• altri autisti non compresi nel 3° livello Super e nel 3° livello;
• preparatori di ordini addetti anche al montaggio e riempimento di elementi prefabbricati, casse, gabbie, scatole, palette, ecc. e addetti alla reggettatura;
• facchino specializzato: lavoratore che esegue le proprie mansioni con cognizioni tecnico pratiche inerenti l'utilizzazione di una pluralità di macchine, tecnologie e mezzi di sollevamento in analogia ai profili professionali del presente livello ovvero facchino con responsabilità del carico – scarico;
• conducenti di carrelli elevatori di portata inferiore a 30 q.li (CCNL trasporto merci);
• operai qualificati quali: muratori, elettricisti, falegnami, idraulici, meccanici;
• bilancisti addetti alle bilance automatiche;
• addetti alla conduzioni di nastri trasportatori;
• personale di custodia che svolge controlli, sorveglianze e verifiche delle merci e degli impianti;
• aiuto macchinisti frigoristi;
• trattoristi (CCNL Assologistica);
• carrellisti (CCNL Assologistica);
• attività di manovratori sui raccordi ferroviari insistenti su aree geografiche intersecanti sedi stradali interpedonali;
• altri capisquadra.
(tutte le sottolineature sono della scrivente)
Cercando di sintetizzare le caratteristiche distintive dei due livelli sopra riportati, il III livello presuppone una preparazione o esperienza del lavoratore tale per cui sia in grado di eseguire operazioni di notevole entità su impianti, mentre il
IV livello presuppone capacità tecnico pratiche specifiche e non comuni proprie di chi esegue le proprie mansioni in base a disposizioni o procedure predeterminate con una limitata responsabilità ed autonomia.
Alla luce di ciò e delle risultanze dell'istruttoria deve ritenersi non applicabile al ricorrente il III livello rivendicato, dal momento che non vi neppure alcuna allegazione in merito al fatto che le sue mansioni prevedessero interventi su impianti, né interventi di notevole entità.
19 Inoltre, tra i profili delineati, nessuno di quelli del III livello, neppure quello sottolineato in quanto presumibilmente richiamato dal ricorrente, si attaglia alla effettiva attività lavorativa da lui svolta.
Si addice, invece, al “capo squadra” - quale è risultato essere stato per tutto il periodo il ricorrente - il IV livello che presuppone, anche, un ruolo di coordinamento delle operazioni di trasporto e montaggio dei mobili e della squadra e più in generale dell'intera consegna e montaggio, avendo il ricorrente presieduto, anche, alle operazioni di pagamento, consegna documenti ed inserimento dei dati nel tablet in sua dotazione, per il completamento della consegna.
Inoltre, la rivendicazione del ricorrente in relazione al periodo in cui aveva ricoperto anche il ruolo di “preposto”, non riguarda un ulteriore diverso livello, bensì solo il riconoscimento di un ancora più ampio orario di lavoro, conseguente alla necessità per chi svolgeva quella funzione di essere presente in magazzino tutte le mattine prima di tutti gli altri (alle 5,00) e la sera fino alla chiusura del piazzale.
Quanto, quindi, agli orari di lavoro, dall'istruttoria è emersa corretta la descrizione del modello organizzativo uniforme adottato, comprensivo della turnazione fissa dell'inizio dell'orario di lavoro su quattro turni e del fatto che la giornata lavorativa non poteva mai concludersi prima delle 19,30 in ragione dei meccanismi del così detto “supporto” e del “carico serale”.
Anzi i testi hanno riferito che capitava sovente che il rientro a
Genova avvenisse addirittura dopo l'orario di chiusura del piazzale situato nel magazzino di Via Multedo e quindi oltre le
20,00.
I testi hanno confermato anche quale fosse la funzione e conseguentemente, l'impegno in termini di orario di lavoro, del preposto.
20 È risultato, altresì, che durante l'orario di lavoro i componenti della squadra non avevano alcuna pausa pranzo, per cui l'orario di lavoro era continuo dalla partenza alla mattina per il giro di consegne, al rientro alla sera.
Tenuto conto, quindi, del fatto che l'inizio della giornata era suddiviso in 4 turni (6,30; 7,30; 8,30 e 9,30) e che dovendo, comunque i componenti della squadra essere presenti in loco mezz'ora prima, l'orario di lavoro poteva iniziare anche alle 6 del mattino, risulta ragionevole ritenere che il normale orario di lavoro fosse quantomeno dalle 7,30 alle 19,30 (10 ore) per sei giorni alla settimana (dal lunedì al sabato).
Così come, tenuto conto che il preposto doveva essere presente in magazzino tutte le mattine sin da prima delle 6,00 e per almeno tre pomeriggi fino alla chiusura dello stesso, che avveniva alle
20,00, risulta ragionevole ritenere che il normale orario di lavoro nel periodo in cui il ricorrente ha svolto la funzione di preposto fosse quantomeno dalle 5,30 alle 19,45 (12 ore e 15 minuti) per sei giorni alla settimana (dal lunedì al sabato)
Non si tratta, peraltro, di una modalità di lavoro discontinuo, dal momento che le modalità di lavoro descritte non prevedono alcuna pausa, né tempo di attesa.
Ne discende l'applicabilità delle maggiorazioni sul lavoro straordinario.
Il ricorrente ha chiesto anche il riconoscimento dell'indennità di maneggio denaro.
Le modalità con cui il capo squadra doveva provvedere a riscuotere il pagamento dai clienti alla fine del montaggio e versarlo al termine della giornata o la mattina seguente, oltre al fatto che ne fosse responsabile e che, addirittura, non gli venisse permesso di partire nei giorni successivi (con conseguenti detrazioni di giornate di lavoro) fino a quando, in caso di ammanchi, non avesse
21 provveduto in proprio a ripianare il dovuto, sono state descritte compiutamente dai testi.
Tale sistema foriero di una surrettizia responsabilità contabile in capo ai capi furgone per discrepanze o ammanchi di denaro, giustifica il riconoscimento al ricorrente dell'indennità di maneggio denaro prevista dal CCNL applicato.
In ragione di quanto accertato sino ad ora è stata, quindi, disposta C.T.U. contabile al fine di determinare le differenze retributive dovute al ricorrente in conseguenza al corretto inquadramento nel IV livello del CCNL Logistica, trasporto, merci e spedizioni per tutto il periodo lavorato, dell'orario di lavoro di dieci ore giornaliere per sei giorni alla settimana e di dodici e 15 minuti per il periodo in cui ha svolto le funzioni di
“preposto”, dell'indennità per maneggio denaro, anche per retribuzione indiretta e compenso per il lavoro straordinario.
(cfr quesito formulato con ordinanza del 13.2.2024).
Il C.T.U. dr. con relazione esaustiva e scevra da Persona_1 errori, ha determinato tale crediti nella somma lorda di €
66.013,63, comprensiva di differenze retributive, indennità maneggio denaro, indennità sostitutiva di ferie e permessi e TFR.
Quanto a tale ultima voce deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 37 CCNL applicabile, tra le voci tassativamente indicate per il calcolo del TFR non sono compresi gli straordinari, e quindi è corretta la loro determinazione in € 1.058,83 come nella seconda ipotesi di calcolo formulata dal C.T.U (laddove la prima, invece, prevedeva il loro computo al fine della determinazione del TFR).
A seguito dell'interruzione del giudizio nei confronti della datrice di lavoro, le statuizioni conclusive non potranno che essere prese nei soli confronti di che COoparte_2 risponde dei crediti del ricorrente quale debitrice solidale ai sensi dell'art. 29 D. Lgs 276/2003.
22 L'eccezione svolta da in merito alle limitazioni CP_2 della sua responsabilità patrimoniale nei confronti del lavoratore, deve essere accolta in ragione della giurisprudenza della Corte di Cassazione, che si ritiene di seguire, secondo cui:
“va data continuità all'indirizzo con cui è stato puntualizzato che, nella garanzia solidale in discorso (ndr: ex art. 29 Dlvo
276/2003) vanno ricompresi i soli crediti aventi natura strettamente retributiva (Cass n. 27678/2018; Cass. n. 31768/2018;
Cass n. 10354/2016); ne consegue l'applicazione del regime della solidarietà al credito per TFR e per mensilità aggiuntive, che si pongono in stretta corrispettività con l'espletamento della prestazione lavorativa e l'esclusione da tale garanzia dell'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti
(v. in termini Cass n. 10354/2016), i quali hanno natura risarcitoria (Cass sez. lav. 2.11.2021, n. 31109).
L'eccezione deve, quindi, essere accolta in merito alle indennità sostitutive di ferie e permessi.
Quanto all'indennità di maneggio denaro, invece, se ne ritiene la natura retributiva in quanto è il corrispettivo della attività di riscossione dei pagamenti effettuata dal lavoratore che, pur non essendo tipica del profilo del Capo furgone, è stata richiesta stabilmente nel caso di specie in cui al lavoratore è stata data, anche, la responsabilità di tale operazione.
Conclusivamente quindi, dal computo effettuato dal C.T.U. di cui si è detto sopra, deve essere detratta esclusivamente la somma di
€ 3.232,78 per l'indennità sostitutiva di ferie e permessi e la convenuta deve essere condannata al pagamento COoparte_2 della somma di € 62.780,85, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale annualmente rivalutato.
In considerazione del minor livello riconosciuto al ricorrente rispetto a quello da esso preteso, ritiene questo giudice che ricorrano giustificati motivi per compensare le spese di lite tra
23 le parti per 1/5 e condannare alla rifusione, a COoparte_2 favore del ricorrente, della residua parte, liquidata come in dispositivo, oltre che, in via definitiva, alle spese di C.T.U.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1933/2021 R.G. promossa da contro Parte_1 COoparte_1
e ogni contraria istanza, eccezione e
[...] COoparte_2 deduzione disattesa, così provvede:
- accerta che tra e è Parte_1 COoparte_1 intercorso, nel periodo tra il giorno 1.12.2017 ed il
30.9.2020, un ordinario rapporto di lavoro con inquadramento corrispondente al IV livello del CCNL Logistica, Trasporto,
Merci e Spedizioni;
- per l'effetto, condanna in persona del COoparte_2 legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di ai sensi dell'art. 29 D.Lgs 276/2003, della somma Parte_1 di € 62.780,85, di cui € 1.058,83 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
- compensa tra le parti per 1/5 le spese di lite e condanna in persona del legale rappresentante pro COoparte_2 tempore, al pagamento, in favore di della residua Parte_1 frazione che liquida in € 5.360,00, oltre 15% spese generali ed accessori di legge;
- pone le spese di C.T.U., liquidate con decreto in data
4.7.2024, a carico definitivo di parte resistente CP_2
[...]
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Genova, 5 luglio 2024 Il Giudice
Giovanna Golinelli
24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione Lavoro in persona del Giudice dr.ssa Giovanna Golinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1933/2021 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso, per mandato depositato Parte_1 telematicamente, dall'avv. Matteo Buffa di Genova, presso lo studio del quale, in via alla Porta degli Archi 10/12, ha eletto domicilio;
- ricorrente -
contro
; - convenuta contumace – COoparte_1
e in persona del legale rappresentante pro COoparte_2 tempore, rappresentata e difesa, per delega depositata telematicamente unitamente alla memoria difensiva, dagli avv.ti
Marco Marazza e Domenico De Feo ed elettivamente domiciliata nello studio degli avv.ti Gabriele e Dino Vercelli di Genova, in via XX
Settembre 40/7; - convenuta –
Conclusioni per il ricorrente: “Accertato lo svolgimento dei fatti con le modalità di cui alla precedente narrativa, visto anche l'art.36 Cost., accertata la riconducibilità delle mansioni svolte dal ricorrente, in via principale, dall'assunzione fino al
30.9.2020 all'interno del 3° livello del CCNL Logistica, Trasporto
Merci, ovvero, in via subordinata dall'assunzione fino al
30.9.2020 all'interno del 3° livello del CCNL Pulizie Multiservizi
o, in ogni caso, all'interno dei livelli meglio visti, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare in COoparte_1 solido con ex art. 29 D. Lgs 276/2003 e ss COoparte_2 modifiche, o, in subordine, ex art. 1676 c.c., a corrispondere al
1 sig. per i titoli di cui alla precedente narrativa, la Parte_1 somma pari ad € 69.765,76 o, in subordine, la somma pari ad €
26.057,14, ovvero, in ogni caso le somme maggiori o minori che dovessero risultare in corso di causa, previa CTU contabile, il tutto oltre interessi e rivalutazione ex lege fino alla data dell'effettivo saldo;
con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Conclusioni per “a) rigettare integralmente tutte e CP_2 domande ex adverso avanzate nei confronti di in quanto CP_2 infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in memoria;
b) con vittoria delle spese di lite.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.7.2021, premesso di: Parte_1 avere lavorato quale socio lavoratore della COoparte_1 dal 1.12.2017 al 30.9.2020 con contratto a tempo indeterminato e orario full-time, inquadrato nel III livello del “Regolamento del
Personale delle imprese di pulizia e servizi integrati/multi servizi”, richiamato nella lettera di assunzione ai fini del trattamento economico applicato dalla cooperativa;
di avere sempre svolto la mansione di “capo furgone”, descrivendone le caratteristiche;
di essere stato, inoltre, comandato, nel periodo dal 1.9.2019 al
31.8.2020, quale “preposto”, descrivendo le caratteristiche di tale funzione accessoria al lavoro delle altre squadre;
che l'orario di lavoro era articolato su turni per l'inizio della giornata lavorativa (6,30; 7,30; 8,30 e 9,30) e di essersi sempre dovuto presentare mezz'ora prima dell'orario di inizio del turno, per espletare una serie di operazioni prodromiche alla partenza per le consegne, tra le quali quella di versamento del denaro relativo agli incassi della giornata precedente, della quale aveva la responsabilità e fin dalle 5,00, nel periodo in cui ha svolto le mansioni di preposto;
2 che l'attività lavorativa consisteva nel trasporto (mediante furgone da lui stesso condotto) e nel montaggio di mobili a marchio “Mondo Convenienza”, partendo da Genova, dal deposito di
Via Multedo di Pegli 2, dove le indicazioni sul lavoro da svolgere gli venivano impartite sia da personale della propria datrice di
Cont lavoro ( ) che di “Mondo Convenienza” e che la pianificazione delle consegne quotidiane veniva effettuata dal personale di
[...] società che commercializza i mobili a marchio “Mondo CP_2
Convenienza”; che le destinazioni erano, per la gran parte, fuori dal comune di
Genova ed anche in località molto lontane quali la TA AZ
(sul punto il ricorrente ha, però, precisato di avere ricevuto le relative indennità in busta paga solo per alcune mensilità); di lavorare dal lunedì al sabato, con termine della giornata lavorativa mai prima delle 19,30 e nel periodo in cui aveva svolto la mansione di preposto, mai prima della chiusura del piazzale, che avveniva alle 20,00, prevedendo l'organizzazione del lavoro anche i c.d. turni di “carico serale” o di “supporto” in ragione delle quali, qualora una squadra (composta da Capo furgone e operaio) avesse terminato le proprie consegne nel pomeriggio, veniva comandata della preparazione del carico per le consegne del giorno successivo, oppure mandata in supporto ad altre;
che tra e vigeva un COoparte_1 COoparte_2 accordo in forza di un contratto di appalto di servizi (prodotto sub doc. 8) avente ad oggetto il trasporto, la consegna ed il montaggio delle merci commercializzate da COoparte_2
Tanto premesso, ha agito in giudizio nei confronti Parte_1 della ex datrice di lavoro e della committente società CP_2
, responsabile solidale ai sensi dell'art. 29 D. Lgs
[...]
276/2003, per sentirle condannare al pagamento di tutte le differenze retributive dovute per il corretto inquadramento contrattuale (CCNL applicabile e livello corrispondente alle
3 mansioni svolte) e per l'orario di lavoro effettivamente prestato
(comprensivo di straordinario diurno e festivo [per il lavoro del sabato]), oltre che per tredicesime, quattordicesime mensilità, ferie fruite, indennità per permessi ed ex festività maturati e non fruiti, festività e TFR.
Si è costituita in giudizio la sola contestando le CP_2 pretese del ricorrente ed evidenziando che le ragioni di fatto dedotte dal ricorrente sull'atteggiarsi del rapporto di lavoro avuto con la datrice di lavoro non erano a sua CP_1 conoscenza.
Ha, inoltre, contestato la propria eventuale responsabilità ai sensi dell'art. 29 D. Lgs 276/2003 per i titoli di credito vantati dal ricorrente non riconducibili ad istituti strettamente retributivi, oltre a contestare i conteggi prodotti.
Ha concluso, quindi, per il rigetto del ricorso.
Nelle more del giudizio, è stata cancellata dal CP_1 registro delle imprese e la causa è stata interrotta nei suoi soli confronti.
Istruita attraverso l'escussione di numerosi testi di parte ricorrente e l'espletamento di C.T.U. contabile, la causa è stata, quindi, discussa e decisa in udienza.
La prima questione da affrontare è quella relativa alla individuazione del CCNL applicabile al caso di specie, nel quale inquadrare l'attività lavorativa svolta dal ricorrente.
La questione è già stata risolta con sentenza parziale di questa sezione del 22.6.2022 (estensore dr. Marcello Basilico nel procedimento promosso da contro Parte_2 CP_1
e le cui ampie motivazioni di
[...] COoparte_2 seguito riportate ritiene questo giudice di condividere.
Si legge nella motivazione della suddetta sentenza:
“
2. La tesi attrice relativa al CCNL applicabile al rapporto di lavoro. Non sono controversi tra le parti l'esistenza d'un contratto di appalto tra le due imprese CO resistenti, l'esistenza e la durata del rapporto tra il lavoratore e nonché
4 l'applicazione a quest'ultimo del CCNL per il personale dipendente delle imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi, così come previsto dal regolamento interno della cooperativa. Di conseguenza il ricorrente è stato inquadrato come (…) Nel CO ricorso introduttivo si sostiene che sarebbe stata tenuta ad applicare invece il CCNL per la logistica, il trasporto merci e la spedizione, alla luce del suo oggetto sociale e in forza del disposto dell'art. 7, quarto comma, d.l. 248/2007 (convertito nella l. 31/2008). Di conseguenza il ricorrente avrebbe dovuto essere inquadrato nel (...) livello disciplinato da questo contratto collettivo. (…) La tesi principale testé sintetizzata è fondata.
3. Il quadro normativo. E' pacifico tra le parti, come detto, e comunque CO documentato [all. 2 e 3 al ricorso;
5 alla memoria di costituzione di ] il fatto che il ricorrente fosse un socio lavoratore dipendente della cooperativa convenuta.
In base all'art. 3, primo comma, l. 142/2001, “le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine”.
L'art. 9, primo comma, lett. f), l. 30/2003, modificando l'art. 6 l. 142/2001 a proposito della disciplina del regolamento interno delle cooperative di lavoro e dei suoi rapporti con la legge in ordine al trattamento economico minimo dei soci lavoratori, ha richiamato espressamente il disposto dell'art. 3 dianzi riportato.
L'art. 7, quarto comma, d.l. 248/2007, convertito nella l. 31/2008, ha stabilito inoltre che “fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria”.
Attraverso quest'ultima locuzione, la norma dell'art. 7 d.l. 248/2007 esprime l'intento del legislatore di assicurare ai soci lavoratori di cooperativa una tutela retributiva garantita dalla rappresentatività delle oo.ss. stipulanti, contro il rischio che essa venga resa evanescente dall'applicazione dei cosiddetti contratti collettivi
“pirata” o comunque di accordi in cui il peso delle associazioni sindacali non sia idoneo ad offrire tale garanzia.
In quella disposizione, così come in quelle precedentemente menzionate, ricorre peraltro costante il riferimento alla contrattazione collettiva “del settore” o “di categoria”. La legge sembra dunque assegnare rilievo determinante, per la tutela economica minimale del socio lavoratore, non solo al criterio della rappresentatività, ma anche a quello dell'inerenza del CCNL al settore di attività dell'impresa.
5 Quest'ultimo appare anzi come una pre-condizione per potere poi selezionare, tra più contratti collettivi del settore, quello applicabile in virtù della maggiore rappresentatività dei soggetti rispettivamente stipulanti.
Se così fosse, per le società cooperative di lavoro si avrebbe un limite di legge speciale rispetto all'autonomia dell'impresa nell'applicazione della contrattazione collettiva derivante dalla mancata attuazione dell'art. 39, quarto comma, Cost. e dalla conseguente inesistenza di contratti con efficacia erga omnes [cfr., ad es., Cass., sez. lav., 16/2012; 12271/2005].
Il nostro ordinamento conosce del resto contratti collettivi cui la legge assegna una tale efficacia, in applicazione di disposizioni generali (cfr. ad es. la l. 741/1959) o di settore (es. DPR 153/1961). Nel caso in esame però l'effetto della disciplina primaria risiederebbe non nell'adozione necessaria d'uno specifico contratto collettivo, ma nell'obbligo di adottare uno dei contratti collettivi rispondente ai criteri dettati dal legislatore.
Al “contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle associazioni del movimento cooperativo e dalle organizzazioni sindacali per ciascuna parte comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore di riferimento” si richiama anche il Protocollo Cooperazione del 10.10.2007, stipulato da Ministero del lavoro, Ministero dello sviluppo economico e le oo.ss. del mondo cooperativo.
La necessità che il Governo adotti ogni iniziativa per garantire l'applicazione di tale contratto da parte delle cooperative di lavoro è valutata dal protocollo considerando un duplice fenomeno negativo da prevenire: “a) la scelta dei rapporti di lavoro ai sensi dell'art. 1 della legge 3 aprile 2001 n. 142 spesso disattende i principi cardine che caratterizzano i rapporti di lavoro dipendente ed autonomo, per la non corrispondenza ed effettività della fattispecie individuata con le mansioni realmente svolte;
b) non viene assicurato il trattamento economico complessivo del CCNL applicabile ai sensi dell'art. 6 della stessa legge”.
Il protocollo identifica dunque nella contrattazione collettiva di settore, siglata dalle oo. ss. più rappresentative, lo strumento per arginare le prassi che limitino indebitamente i diritti economici dei soci lavoratori.
4. L'efficacia attribuita dalla legge ai CCNL di categoria per le cooperative di lavoro. Dichiarando l'inammissibilità di una prima questione di legittimità del disposto dell'art. 7, quarto comma, d.l. 248/2007, la Corte costituzionale ha rilevato come questa stessa e la norma, connessa, dell'art. 3, primo comma, l. 142/2001 perseguano la finalità convergente “di garantire l'estensione dei minimi di trattamento economico (cosiddetto minimale retributivo) agli appartenenti ad una determinata categoria, assicurando la parità di trattamento tra i datori di lavoro e tra i lavoratori” [Corte cost., 59/2013].
Vi è stato un secondo intervento della Consulta, più argomentato in quanto essa è stata chiamata a esprimersi sulla fondatezza della questione relativa allo stesso art. 7,
6 quarto comma, d.l. 248/2007 rispetto all'art. 39 della Costituzione. Nella disamina del contesto normativo di riferimento per la decisione, la Corte ha stavolta inserito il protocollo dianzi menzionato collegandolo allo stesso art. 7, quarto comma, sotto il profilo cronologico e funzionale;
ha così affermato che questi due atti normativi hanno generato un'intensificazione dell'attività ispettiva “per ribadire che «in presenza di più “contratti collettivi nazionali nello stesso settore merceologico vanno applicati i trattamento economici previsti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative”», così come disposto dall'art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007, in relazione alle tipologie dei rapporti di lavoro instaurati alla luce del regolamento interno ex art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 142 (circolari del Ministero del lavoro 9 novembre 2010 e 6 marzo 2012) [..]. La giurisprudenza di legittimità ha confermato tale impostazione e ha sostenuto che «in tema di società cooperative … al socio lavoratore subordinato spetta la corresponsione di un trattamento economico complessivo (ossia concernente la retribuzione base e le altre voci retributive) comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, la cui applicabilità, quanto ai minimi contrattuali, non è condizionata dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 6, della legge n. 142 del 2001, che, destinato a disciplinare, essenzialmente, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci e ad indicare le norme, anche collettive, applicabili, non può contenere disposizioni derogatorie di minor favore rispetto alle previsioni collettive di categoria» ..” [Corte cost., 51/2015].
Sulla base del percorso motivazionali così sintetizzato la Corte costituzionale ha concluso affermando che l'art. 7, quarto comma, d.l. 248/2007, insieme con l'art. 3 l. 142/2001, “lungi dall'assegnare ai predetti contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, efficacia erga omnes, in contrasto con quanto statuito dall'art. 39 Cost., mediante un recepimento normativo degli stessi, richiama i predetti contratti, e più precisamente i trattamenti economici complessivi minimi ivi previsti, quale parametro esterno di commisurazione, da parte del giudice, nel definire la proporzionalità e la sufficienza del trattamento economico da corrispondere al socio lavoratore, ai sensi dell'art. 36 Cost. Tale parametro è richiamato – e dunque deve essere osservato – indipendentemente dal carattere provvisorio del medesimo art. 7, che fa riferimento «alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative». Nell'effettuare un rinvio alla fonte collettiva che, meglio di altre, recepisce l'andamento delle dinamiche retributive nei settori in cui operano le società cooperative, l'articolo censurato si propone di contrastare forme di competizione salariale al ribasso, in linea con l'indirizzo giurisprudenziale che, da tempo, ritiene conforme ai requisiti della proporzionalità e della sufficienza (art. 36
7 Cost.) la retribuzione concordata nei contratti collettivi di lavoro firmati da associazioni comparativamente più rappresentative”.
A conferma della chiave di lettura che si è data in precedenza e che ne ha desunto la natura di pre-condizione, la Corte costituzionale, quindi, ravvisa nel fatto che il CCNL abbia riferimento al settore di operatività della cooperativa interessata il presupposto al quale ancorare il rispetto dei parametri costituzionali al requisito della rappresentatività delle organizzazioni stipulanti.
5. L'indirizzo giurisprudenziale in materia. L'orientamento della Suprema Corte richiamato dalla Consulta è espresso da due decisioni che avevano regolato i rapporti tra norme collettive e regolamento interno, statuendo che tra le facoltà derogatorie demandate dalla legge a quest'ultimo non rientrano quelle relative “ai trattamenti retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali del settore di appartenenza o della categoria affine” [Cass., sez. lav., 17583/2014 e, nello stesso senso, 19832/2013].
Con l'occasione era stato precisato che il minimo contrattuale previsto dal CCNL
“del settore di appartenenza .. va rispettato, quindi, oltre che per la retribuzione, anche per le altre voci retributive (straordinario, festivo, ecc.)” [Cass., sez. lav., 19832/2013].
In una serie di pronunce più recenti la Cassazione si è rifatta alle conclusioni della Corte costituzionale concernenti il fatto che “l'attuazione per via legislativa dell'art. 36 Cost., nella perdurante inattuazione dell'art. 39 Cost., non comporta il riconoscimento di efficacia erga omnes del contratto collettiva ma l'utilizzazione dello stesso quale parametro esterno con effetti vincolanti” [Cass., sez. lav., 7047/2019].
La fattispecie disciplinata dall'art. 7, quarto comma, d.l. 248/2007 è data dal concorso tra contratti collettivi “applicabili in un medesimo ambito .. della medesima categoria” e la sua finalità è costituita dalla ricerca dell'assetto più coerente col criterio dell'art. 36 Cost., attraverso il criterio della maggiore rappresentatività dei sindacati contraenti nella categoria stessa.
Un tale assetto – ha precisato la Cassazione – non rischia di pregiudicare il principio di libertà sindacale e del pluralismo sindacale: “la scelta legislativa di dare attuazione all'art. 36 Cost., fissando standard minimi inderogabili validi sul territorio nazionale .. non fa venir meno il diritto delle organizzazioni minoritarie di esercitare la libertà sindacale attraverso la stipula di contratti collettivi, ma limita nei contenuti tale libertà, dovendo essere comunque garantiti livelli retributivi almeno uguali a quelli minimi normativamente imposti. Parimenti le società cooperative potranno scegliere il contratto collettivo da applicare ma non potranno riservare ai soci lavoratori un trattamento economico complessivo inferiore a quello che il legislatore ha ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di sufficienza e proporzionalità della retribuzione” [Cass., sez. lav., 7047/2019; nello stesso senso 4951, 5189 e 10851/2019].
8
6. Il regolamento della cooperativa convenuta. Letta in combinazione col disposto del primo comma dell'art. 3 l. 142/2001, la norma dell'art. 7, quarto comma, d.l. 248/2007 ha dunque codificato un criterio selettivo della fonte contrattuale di disciplina del trattamento economico complessivo per le prestazioni del socio lavoratore subordinato di cooperativa. Si tratta d'un criterio inderogabile, poiché recettivo del principio costituzionale della retribuzione proporzionata e sufficiente.
Lo standard di rispetto di questo principio è rappresentato dal trattamento minimo stabilito dal contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentativo nel settore di attività dell'impresa o in una categoria affine.
Il ricorrente è stato assunto per svolgere mansioni di “addetto al montaggio e a lavori di facchinaggio”, con un contratto che demandava la disciplina del trattamento economico, retributivo e normativo a quello previsto per la categoria e la qualifica di appartenenza previste dal vigente regolamento del personale [all. 2 al ricorso]. CO
Quest'ultima disciplina è contenuta nel regolamento interno di cui si è dotata espressamente ai sensi dell'art. 6 l. 142/2001 [all. 5 ric.]. All'art. 2 vi si premette che,
“per quanto riguarda il trattamento economico relativo ai rapporti di lavoro, la Cooperativa applica la parte economica del contratto collettivo nazionale per il personale dipendente delle imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi ..”.
La medesima clausola precisa che “la Cooperativa ha lo scopo di fornire opportunità di lavoro ai propri soci nel campo dei servizi alle imprese ed ai privati cittadini, in particolare nella logistica, nel trasporto e nella consegna di beni per conto terzi, nella movimentazione di merci, nel facchinaggio, nel montaggio ed installazione di arredi e complementi e, comunque, in tutte queste attività ricomprese nello Statuto sociale”.
Nella parte dedicata alla gestione del personale, il regolamento interno richiama coerentemente il CCNL per le imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi (di seguito, per brevità, multiservizi) a proposito, in particolare, del trattamento in caso di malattia e infortunio (art. 26), della retribuzione (art. 40), mentre stabilisce una disciplina autonoma e speciale del compenso per il lavoro straordinario (art. 22). CO
7. Il settore di attività di . Nel delineare il campo di attività della cooperativa convenuta il regolamento interno ne conclude l'elenco rinviando a tutte quelle
“ricomprese nello Statuto sociale” (art. 2). CO
L'art. 3 dello Statuto, atto depositato da , contiene un corposo elenco di attività oggetto del suo operato, di seguito riportato integralmente:
1. Autotrasporto e distribuzione di merci, sia in proprio che per conto terzi, da eseguirsi con l'ausilio di automezzi propri e di terzi, anche in virtù di contratti di appalto sia con enti pubblici che privati;
2. gestione di sistemi informatici, di comunicazione, di servizi di call-center, customer-care e la gestione di banche dati;
3. gestione e organizzazione in proprio e/o per conto terzi di processi logistici in genere;
9 4. vendita telefonica e commercio elettronico di prodotti di aziende terze;
5. realizzazione, gestione, affitto e acquisto di impianti e attrezzature e quant'altro utile e necessario per l'espletamento dell'attività sociale;
6. trasporti di rifiuti anche pericolosi e speciali con preventiva iscrizione all'albo nazionale Gestori Ambientali;
7. spedizioni nazionali ed internazionali;
8. noleggio di automezzi con o senza conducente;
9. servizi di carico e scarico merci con l'ausilio di attrezzature specifiche sia proprie che di terzi, con o senza contratti di noleggio e/o locazione finanziaria, montaggio e smontaggio di mobili, gestione dei magazzini per conto terzi, consulenza logistica, servizi di facchinaggio da eseguirsi anche in virtù di contratti di appalto sia con enti pubblici che privati;
10. servizi di allestimento stand per negozi fiere, mostre, congressi e convegni nonché i relativi servizi di assistenza ivi compreso il trasporto di persone;
11. distribuzione pubblicitaria per conto terzi di volantini, manifesti, cataloghi, palloncini, attività di informazione telefonica o similare a carattere pubblicitario per conto di società ed enti e privati di ogni genere;
12. marketing e analisi di mercato;
13. gestione informatica degli archivi dei dati raccolti, anche mediante la collaborazione di società terze, nonché l'analisi degli stessi finalizzata alla realizzazione di una reportistica personalizzata per ogni cliente e per ogni esigenza;
14. la consulenza più ampia nell'ambito delle predette attività ed in particolare l'attività di sviluppo di sistemi sempre più aggiornati con le moderne tecnologie per offrire il servizio di rintracciabilità dei prodotti e certificazione della distribuzione;
15. promozione, organizzazione e gestione di corsi di qualificazione e riqualificazione tecnico-professionale dei soci e degli operatori;
16. svolgimento di servizi di pulizia in genere, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione;
piccole manutenzioni edili, elettriche ed idrauliche in ogni settore privato, pubblico, industriale, condominiale, alberghiero ed ogni altro settore interessato ai suddetti servizi [all. 1 mem.]. CO
Questo elenco coincide con quello riportato nella visura camerale di [all. 1 ric.].
Nel contratto di appalto stipulato il 27.11.2017 tra le imprese resistenti si legge che CP CO il mittente – all'epoca cui è succeduta – affiderà a “i Parte_3 servizi di trasporto e montaggio dei mobili ed arredi da esso commercializzati, in Italia ed all'estero, .. a soggetti dotati di un elevato grado di competenza, affidabilità ed efficienza, nonché dei necessari mezzi di trasporto, equipaggiamenti e risorse, anche economiche, che siano in grado di garantire lo svolgimento di tali servizi” [all. CO 3 mem. ].
L'obbligo imposto alla cooperativa di dotarsi di un'organizzazione di mezzi e persone rende corretta la riconduzione della causa del contratto allo schema
10 dell'appalto anziché a quello del trasporto, elemento peraltro, come già detto, incontroverso. La clausola testé riportata identifica l'oggetto del servizio in due attività essenziali, il trasporto e il montaggio dei mobili e degli arredi CP commercializzati da .
Trasporto e montaggio sono attività comprese tra quelle espressamente elencate nel regolamento interno, che individua i proprio servizi per le imprese “nella logistica, nel trasporto e nella consegna di beni per conto terzi, nella movimentazione di merci, nel facchinaggio, nel montaggio ed installazione di arredi e complementi”. E' del resto pacifico tra le parti il fatto che il ricorrente e, per quanto è emerso in causa, il CO personale di assegnato all'appalto in questione fosse destinato a compiti di facchinaggio oppure, una volta meritato l'inquadramento professionale superiore, di conduzione degli autoveicoli aziendali.
Lo standard retributivo da assicurare al ricorrente, secondo i parametri dettati dal legislatore alla stregua del combinato disposto degli artt. art. 3, primo comma, l. 142/2001 e 7, quarto comma, d.l. 248/2007, va pertanto ricercato nella contrattazione collettiva stipulata dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per i settori del trasporto e del montaggio.
8. Il CCNL applicato al rapporto di lavoro del ricorrente. Nelle premesse al testo del CCNL Multiservizi [all. 13 ric.] le parti collettive richiamano l'art. 7, quarto comma, d.l. 248/2007 e dichiarano di darsi carico dell'evoluzione del “mercato dei servizi di pulizia e dei servizi integrati in ambito pubblico e privato”.
Nell'art. 1 la sfera di applicazione del contratto è delineata attraverso l'elenco delle seguenti attività:
- servizi di pulimento, disinfezione, sanificazione, disinfestazione e derattizzazioni (civili, industriali, ospedaliere, domiciliari, etc.);
- servizi di manutenzione (aree verdi, impianti e macchinari industriali, immobili, beni mobili, ripulitura muri da scritte e graffiti, strade e segnaletica orizzontale e verticale in aree confinate, piscine, spiagge, arenili, etc.);
- servizi di conduzione e gestione impianti (termici, climatizzazione, elettrici, idraulici, etc.);
- servizi di controllo accessi, servizi ausiliari museali, fieristici e congressuali (reception, accoglienza, accompagnamento, custodia di locali, edifici, aree, etc.);
- servizi di sanificazione ambientale (disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, etc.);
- servizi generali (servizi copia, centralino, distribuzione cancelleria e posta interna, fattorinaggio, barellaggio, movimentazione interna, etc.);
- servizi amministrativi (gestione condominiale, gestione utenze, autorizzazioni, licenze, imposte, fatturazioni, etc.);
- servizi alla ristorazione (trasporto e veicolazione pasti, riordino locali, lavaggio stoviglie, etc.)
11 - servizi di pulizia, di manutenzione e altri servizi in domicili privati (abitazioni, residenze, etc.);
- servizi ausiliari del trasporto (assistenza, rimessaggio e piccola manutenzione al trasporto pubblico – autobus, aeromobili, natanti, etc.);
- servizi ausiliari in area scolastica, sanitaria, industriale ed uffici pubblici e privati;
- servizi integrati in ambito fieristico, museale ed archeologico, comprese iniziative promozionali e manifestazioni ricreative e culturali, nonché i servizi di primo intervento antincendio, etc.;
- servizi di controllo degli accessi e custodia di aree, edifici ed attrezzature comprese la custodia e la gestione di parcheggi non a pagamento in aree confinate private, con l'ausilio di impianti tecnologici e servizi cinofili;
- servizi di fattorinaggio, custodia ed archiviazione documenti, trasporto documenti, servizi di biglietteria e informazioni anche telefoniche, con esclusione dei call-center, etc.;
- servizi ausiliari alla gestione di biblioteche ed esposizione libraria, gestione degli accessi, informazione al pubblico, movimentazione e trattamento fisico del materiale librario (copertinatura, apposizione bande antitaccheggio, applicazione codici a barre, etc.).
L'elenco non contiene dunque le attività di trasporto (se non di documenti, in relazione al servizio proprio dei fattorini) e di montaggio.
E' vero che esso viene definito espressamente dalle parti contraenti come
“esemplificativo e non esaustivo”. Quelle attività tuttavia non si rinvengono neppure nella rassegna dei profili e nelle declaratorie dei diversi inquadramenti professionali enunciati nell'art. 10 CCNL Multiservizi.
Il ricorrente stesso è stato assunto nel primo livello, che risulta proprio dei
“manovali”, tra cui vengono menzionati il “guardiano” e il “manovale non addetto a comuni servizi di pulizia”, passando poi al terzo, come operaio qualificato, cioè ad un livello che annovera, tra quelli più vicini alle sue mansioni effettivi, i profili di
“conducenti di autoveicoli e motocarri inferiori ai 35 quintali” e “conduttore di carrelli elevatori per il trasporto, smistamento e sistemazione di materiali, addetto ai carri-ponte”.
Il cuore delle attività regolate dal CCNL Multiservizi è dato, così come si legge in premessa, dai servizi di pulizia, di disinfestazione e dai servizi integrati (generali, di controllo agli accessi, di ausilio a servizi per il pubblico). Ne risulta evidente CP CO l'estraneità dell'oggetto dell'appalto tra e . Persino il pur ampio spettro di attività contenuto nello statuto societario colloca in coda i servizi di pulizia, di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione: ne risulta la totale residualità. CO
Replicando alla tesi avversaria nella propria memoria di costituzione, non ha allegato alcuna prova diretta a dimostrare lo svolgimento da parte propria di tali attività, limitandosi invece a contestare la rilevanza del CCNL per il trasporto e la
12 logistica sulla base di una disamina dei diversi ambiti applicativi, di cui dovrà dirsi oltre secondo l'ordine logico della presente motivazione.
9. Il CCNL da applicarsi al ricorrente. Il contratto collettivo per la logistica, il trasporto merci e le spedizioni, nel testo vigente nel periodo lavorativo per cui è causa [all. 12 ric.], risulta essere stato rinnovato nella consapevolezza da parte degli stipulanti “dei crescenti fenomeni di illegalità diffusi nelle attività di logistica, facchinaggio e movimentazione merci”.
Le parti collettive hanno perciò inserito, tra gli altri strumenti normativi: avvertenze specifiche in ordine alle operazioni di esternalizzazione mediante appalti (riferiti ad attività quali “logistica, facchinaggio, movimentazione, magazzinaggio delle merci”), da affidarsi anche a società cooperative iscritte nell'Albo nazionale delle società cooperative presso il Ministero dello sviluppo economico e in possesso del certificato di revisione;
l'obbligo per committenti e appaltatori d'inserire nel contratto d'appalto
“le condizioni ed i contenuti posti a tutela del lavoro”; una clausola sociale a protezione dei lavoratori in caso di cambio appalto (art. 42).
Le declaratorie enucleate da questo CCNL nella parte dedicata all'inquadramento professionale prevedono ad ogni livello profili esemplificativi attinenti alle attività di trasporto, di magazzino, di montaggio o smontaggio di arredi: nel sesto livello è inserito il facchino che svolge attività manuale di carico e scarico merci;
nel quinto tra il personale operaio sono inclusi l'addetto al magazzino, il facchino qualificato e, tra gl'impiegati, gli autisti di mezzi di trasporto e gli addetti alle operazioni di trasloco, compreso lo smontaggio dei mobili;
il quarto annovera, tra gli altri, gli operai con mansioni multiple di magazzino, gli autisti meno qualificati, i preparatori di ordini addetti anche al montaggio e allo riempimento di elementi prefabbricati, il facchino responsabile di carico e scarico;
nel terzo sono inseriti gli autisti di autotreni e autoarticolati e i capisquadra addetti normalmente al trasloco di mobilio e ai trasporti eccezionali;
nel secondo gli spedizionieri e i magazzinieri con responsabilità di carico e scarico;
il primo livello comprende anche figure di direzione delle attività di trasloco (art. 6).
E' bene precisare che nelle premesse del CCNL le parti collettive esprimono attenzione per i mutamenti nell'organizzazione del lavoro nel settore causati da internet e per i nuovi, vasti campi di attività dischiusi dalle relative opportunità. In proposito viene espressamente menzionato “l'e-Fulfilment cioè il soddisfacimento degli ordini on-line andando ben oltre la semplice distribuzione fisica delle merci. L'e-Fulfilment rispetto ai tradizionali servizi logistici fin qui conosciuti (magazzinaggio, trasporto e consegna) comprende la presa dell'ordine direttamente dal cliente finale, l'incasso e i servizi post -transazione quali rese, riparazioni, ecc.”. CO
Le attività elencate nel regolamento interno di – si ricorda ancora: “logistica, nel trasporto e nella consegna di beni per conto terzi, nella movimentazione di merci, nel facchinaggio, nel montaggio ed installazione di arredi e complementi” – rientrano appieno nel campo applicativo di questo CCNL, sia per come è stato disegnato nelle
13 premesse generali sia per quanto emerge dalla descrizione dei singoli profili professionali. CP
L'appalto conferito da e a cui è stato assegnato il ricorrente concerne servizi di trasporto, consegna, montaggio, partecipazione alle attività di magazzino mediante il carico e lo scarico delle merci. Tutte le relative mansioni trovano disciplina nel CCNL per il trasporto, la logistica e la spedizione delle merci.
Conviene chiarire ulteriormente che la locuzione “attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria”, secondo il dettato dell'art. 7, quarto comma, d.l. 248/2007, è da intendersi riferita ai servizi concretamente forniti dalla cooperativa, poiché sono queste quelle alle quali si conformano le prestazioni del socio lavoratore. Ciò non significa che, nel caso di attività di contenuto plurimo, la categoria di appartenenza debba variare in ragione di tale pluralità, giacché l'autonomia riconosciuta all'impresa giustifica l'applicazione da parte sua di uno stesso CCNL a tutti i lavoratori impiegati nello stesso contesto organizzativo;
in questa ipotesi potrà farsi ricorso eventualmente al criterio della maggiore affinità per individuare la contrattazione collettiva di settore.
Ma quando i soci lavoratori vengano impiegati in esecuzione di un appalto, è all'oggetto di quest'ultimo che occorre guardare per identificare il settore di appartenenza, poiché esso rappresenta il contesto di operatività effettiva della cooperativa affidataria. Un'interpretazione che formalisticamente privilegiasse invece l'oggetto identificato dal regolamento interno o addirittura dallo statuto si presterebbe a operazioni di aggiramento della norma compiute inserendovi attività di fatto mai praticate.
E' dunque corretto individuare il CCNL di categoria sulla base del contenuto dei CO CP servizi forniti da a , sebbene nel caso di specie, per le ragioni che sono state illustrate, la conclusione non muterebbe anche avendo riguardo alle fonti unilaterali interne alla cooperativa. CO
Prima di essere assunto da il ricorrente aveva lavorato nello stesso appalto alle dipendenze di un'altra impresa, denominata TLS soc. coop., vedendosi applicato proprio il contratto collettivo per la logistica e il trasporto merci e le spedizioni [all. 6 ric.]. La sua assunzione da parte della convenuta, subentrata nel medesimo servizio di spedizione e montaggio per Mondo Convenienza, non è avvenuta per passaggio diretto in applicazione della citata clausola sociale;
anche tale circostanza non è controversa: il ricorrente avrebbe dovuto recedere dal precedente rapporto di lavoro e sottoscrivere un verbale di conciliazione con TLS, per avere garanzia di essere CO assunto da .
Di fatto egli ha potuto continuare a lavorare senza soluzione alcuna di continuità nell'appalto per il trasporto e il montaggio dei mobili di Mondo Convenienza. La contrattazione collettiva applicata è stata però modificata.
Tale modifica non trova giustificazione in relazione a circostanze concrete. Alla convenuta peraltro non era preclusa – così come ha precisato la Corte di Cassazione –
14 la facoltà di scegliere un diverso CCNL. Il combinato disposto degli artt. art. 3, primo comma, l. 142/2001 e 7, quarto comma, d.l. 248/2007 però la vincolava a riconoscere al ricorrente un trattamento retributivo complessivo non inferiore a quello del CCNL di settore stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Nel caso in esame è in discussione non la rappresentatività delle oo. ss. stipulanti il CCNL Multiservizi, ma la sua riferibilità al settore di operatività della cooperativa.
Gli elementi acquisiti ed esposti in precedenza dimostrano che l'oggetto del servizio CP affidatole da nulla ha a che fare con l'ambito applicativo di quel contratto collettivo. Il CCNL Multiservizi riguarda attività d'impresa diverse anche da quelle CO enunciate nel regolamento interno di;
il richiamo finale dello Statuto societario ad attività di pulizia e disinfestazione non trova riscontro in servizi effettivamente resi, tanto da apparire inserito nell'atto solo come una componente utile a giustificare l'applicazione di un contratto altrimenti non riferibile al proprio oggetto sociale. CO
COariamente a quanto ha sostenuto nella propria memoria di costituzione, il caso in esame non concerne dunque l'ipotesi di coesistenza di due CCNL differenti nello stesso settore. Quello Multiservizi non attiene né alla categoria in cui opera la cooperativa né a una categoria affine, non avendo il suo campo applicativo alcuna attinenza con le attività di trasporto e consegne, di magazzino, di montaggio e smontaggio, di trasloco di merci o arredi.
Si tratta – così come è stato osservato dalla Corte d'appello di Genova in un caso giuridicamente analogo, seppure in una fattispecie concreta differente – “di un contratto destinato a disciplinare rapporti di lavoro che si inseriscono in un contesto organizzativo ed operativo del tutto diverso rispetto a quello appaltato, perciò a nulla valendo che si tratti di contratto collettivo valevole sul piano nazionale e che esso sia stato siglato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative” [App. Genova 17 luglio 2014, in causa Parte_4 vs DTL].
[...]
Sulla scorta di quanto ha affermato la Consulta, va ricordato che il carattere transitorio dell'art. 7, quarto comma, d.l. 248/2007 non ha rilevanza ai presenti fini, poiché la regola che vi viene dettata, proponendosi di contrastare forme di competizione salariale al ribasso, non è altro che l'attuazione del principio costituzionale di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, secondo il diritto vivente: esso è dato, come noto, dalla “valutazione di conformità della retribuzione facendo riferimento ai CCNL applicabili alla categoria di appartenenza oppure ad una categoria affine, per poi determinare la retribuzione in concreto secondo equità ai sensi dell'art. 2099 del codice civile (fra le tante, Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 1° febbraio 2006, n. 2245), come d'altronde chiarito espressamente dalla circolare del Ministero del lavoro 17 giugno 2002, n. 34” [Corte cost., 51/2015].
10. Il riflesso della violazione sul piano della retribuzione proporzionata e sufficiente. Col ricorso è stato depositato un conteggio delle spettanze retributive
15 maturate dal lavoratore per effetto dell'applicazione del CCNL invocato, in caso di dimostrazione dei crediti per lavoro straordinario, responsabilità nel maneggio denaro e altre voci non retribuite;
il documento contiene anche il calcolo di quanto sarebbe comunque dovuto, a parità di risultato di prova, sulla base del CCNL Multiservizi
[all. 10 ric.].
Il conteggio riporta un credito di € 77.764,31 nel primo caso e di € 35.603,83 nel secondo. Vi è quindi una divario superiore al 50%. CO
ha contestato questo conteggio per quanto riguarda i parametri contrattuali applicati e la mancata considerazione, in detrazione, di alcuni importi percepiti. Non ne ha negato la correttezza aritmetica. Qualora fosse fondato, il rilievo concernente il percepito riguarderebbe entrambi i calcoli e finirebbe per incidere maggiormente, in termini percentuali, sul valore del credito desunto dall'applicazione del CCNL Multiservizi. CP
a sua volta non ha obiettato alcunché sull'esattezza dei conteggi.
Pertanto, qualora dimostrasse appieno l'inadempimento avversario delle obbligazione nascenti dalle sue prestazioni e fatte valere in giudizio, il ricorrente avrebbe titolo per rivendicare oltre € 42.000,00 in più, sulla base del CCNL per il trasporto, la logistica e le spedizioni merci, rispetto a quello che risulterebbe CO applicandosi il CCNL adottati da . L'importo corrisponde a una differenza di circa € 14.500,00 annui, considerando che il rapporto di lavoro tra le parti è durato trentacinque mesi.
Si ha così la prova matematica dello svantaggio economico che gli è stato causato dalla mancata osservanza dello standard retributivo imposto dal recepimento normativo della contrattazione collettiva di categoria.
Questo dato offre dunque la conferma, anche sul piano matematico, del fatto che il rispetto della norma dell'art. 7, quarto comma, d.l. 248/2007 non abbia una valenza meramente formale (il che non ne escluderebbe comunque l'efficacia), ma dia garanzia concreta della proporzionalità e della sufficienza, ai sensi dell'art. 36 Cost., della retribuzione dovuta al socio lavoratore da parte della cooperativa stipulante. CO
ha dunque agito in violazione di una disposizione di legge che, ai fini del trattamento economico complessivo spettante al dipendente, ha carattere imperativo. Corretta era stata viceversa l'applicazione della contrattazione collettiva di categoria da parte di TLS soc. coop., nell'esecuzione del rapporto di lavoro precedente a quello per cui è causa.
Il regolamento interno di TSL, in quanto richiamato nel contratto di lavoro tra le parti, è dunque nullo, per violazione di norma operativa (art. 1418, primo comma, c.c.), nella parte in cui disattende lo standard legislativo costituito dal CCNL riferibile al settore operativo della cooperativa resistente e comunque al settore in cui essa ha impiegato il ricorrente. Va dichiarato parallelamente il diritto di quest'ultimo ad un trattamento retributivo complessivo parametrato ai valori stabiliti, per le
16 mansioni da lui effettivamente rese, dal CCNL logistica, trasporto merci e spedizioni.”
Tale esauriente motivazione coerente con i principi normativi richiamati e con gli orientamenti della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione pronunciatesi in materia nel tempo, è valida a risolvere la questione anche nel presente giudizio, nel quale, quindi, deve essere affermato che il CCNL applicabile al ricorrente è quello della COoparte_3
Tanto premesso, la descrizione delle modalità di lavoro del ricorrente, sia in termini di giornate lavorate, di orari di lavoro, di modalità dell'espletamento della sua attività di “capo squadra” e di “preposto”, è stata confermata in giudizio dalle dichiarazioni dei numerosi testi escussi, tutti compagni di lavoro del ricorrente che hanno verificato personalmente l'organizzazione del lavoro del personale addetto alla consegna e al montaggio dei mobili a marchio “Mondo Convenienza”, commercializzati da
[...]
CP_2
Quanto, poi, al periodo di vigenza del rapporto, lo stesso è provato dal contratto e dalle buste paga prodotti dal ricorrente sub docc. 2 e 3 e va dal 1.12.2017 al 30.9.2020.
Quanto, poi, all'inquadramento il ricorrente rivendica, per tutto il periodo, il III livello del CCNL Logistica COoparte_3
[...]
Si riportano di seguito le declaratorie relative al III livello rivendicato ed al IV livello:
3° Livello – parametro 128 Declaratoria 1. Appartengono a questo livello lavoratori che svolgono attività richiedenti preparazione risultante da diplomi di istituti o centri professionali oppure acquisita attraverso conoscenza diretta mediante una corrispondente esperienza di lavoro che consenta anche di effettuare riparazioni di notevole entità degli impianti, il loro montaggio e smontaggio in dipendenza delle riparazione stesse. I lavoratori che con specifica collaborazione svolgono attività esecutive di natura tecnico-amministrativa che richiedono una particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro;
le mansioni sono svolte con autonomia della esecuzione del lavoro e conseguente variabilità delle condizioni operative
17 che si manifesta nella integrazione o nell'adattamento delle procedure assegnate alle concrete situazioni di lavoro. Profili esemplificativi Operai
• Autisti conducenti di autotreni o autoarticolati di portata inferiore a 80 quintali;
• conducenti di motobarche;
• conducenti di natanti azionati da propulsione meccanica;
• trattoristi (CCNL trasporto merci);
• capisquadra normalmente addetti a traslochi di mobilio ed ai trasporti eccezionali;
• addetti a gru semoventi con portata inferiore a 20 tonnellate e a gru a ponte cabinate;
• conducenti di carrelli elevatori di portata superiore a 30 quintali (CCNL trasporto merci);
• lavoratori che possedendo le necessarie capacità tecniche ed adeguate esperienze professionali svolgono funzioni di: muratori provetti, falegnami provetti, idraulici provetti, elettricisti provetti, saldatori elettrici o autogeni provetti, meccanici provetti;
• esecuzione di qualsiasi lavoro di natura complessa, sulla base di indicazioni, schizzi di massima, per l'imballaggio di attrezzature, macchine o loro parti, provvedendo alla costruzione delle casse o gabbie;
• imballatori;
• conducenti di autocarri con portata superiore ai 30 quintali e fino a 20 quintali se muniti di gru;
• operai specializzati d'officina;
• macchinisti frigoristi con patente e con certificato di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici, ove sia richiesto dalle vigenti leggi;
• conducenti con abilitazione F.S. al traino di vagoni ferroviari;
• lavoratori che, possedendo la necessaria capacità tecnica sono adibiti a condurre più mezzi meccanici tali da richiedere patenti o impegno tecnico di notevole livello con responsabilità della manutenzione ordinaria e anche altri mezzi di traslazione e movimento compreso carrelli porta containers;
• attività di operatore di piattaforma aerea;
• operazioni di magazzino con l'utilizzo anche di mappe informatiche per la gestione fisica delle merci;
• meccanici aggiustatori provetti di bilance automatiche;
• bilancisti addetti alle bilance automatiche dei soli silos portuali;
• preposti alla conduzione di nastri trasportatori dei silos che compiono lavori ed operazioni di notevole difficoltà, delicatezza e complessità e piccole riparazioni la cui corretta esecuzione richieda specifiche capacità tecnico-pratiche;
• operatori di pompe di azionamento di torrette e conduttori di pompe di aspirazione di silos;
• pesatore pubblico munito di apposita patente;
• deckman;
• capisquadra di magazzino e ribalta che coordinino più di 3 operai. 4° Livello – parametro 122 Declaratoria 1. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche. I lavoratori che con mansioni d'ordine e con specifica collaborazione svolgono attività amministrative e/o tecnico-operative che richiedono una preparazione acquisibile attraverso l'esperienza di lavoro e/o la formazione professionale. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano limitate responsabilità e autonomia. Profili esemplificativi Operai
18 • Operai con mansioni multiple di magazzino e/o terminal (carico; scarico;
spunta documenti, prelievo e approntamento delle merci);
• operatore di terminal contenitori che segnala i danni a contenitori, il posizionamento e la movimentazione degli stessi in base a disposizioni ricevute;
• gruisti, conduttori di gru a pulsantiera e analoghe attrezzature per la movimentazione e stivaggio delle merci;
• lavoratori che esercitando normalmente le funzioni di pesatura, sono autorizzati dall'azienda a rilasciare a terzi i documenti del peso eseguito;
• altri autisti non compresi nel 3° livello Super e nel 3° livello;
• preparatori di ordini addetti anche al montaggio e riempimento di elementi prefabbricati, casse, gabbie, scatole, palette, ecc. e addetti alla reggettatura;
• facchino specializzato: lavoratore che esegue le proprie mansioni con cognizioni tecnico pratiche inerenti l'utilizzazione di una pluralità di macchine, tecnologie e mezzi di sollevamento in analogia ai profili professionali del presente livello ovvero facchino con responsabilità del carico – scarico;
• conducenti di carrelli elevatori di portata inferiore a 30 q.li (CCNL trasporto merci);
• operai qualificati quali: muratori, elettricisti, falegnami, idraulici, meccanici;
• bilancisti addetti alle bilance automatiche;
• addetti alla conduzioni di nastri trasportatori;
• personale di custodia che svolge controlli, sorveglianze e verifiche delle merci e degli impianti;
• aiuto macchinisti frigoristi;
• trattoristi (CCNL Assologistica);
• carrellisti (CCNL Assologistica);
• attività di manovratori sui raccordi ferroviari insistenti su aree geografiche intersecanti sedi stradali interpedonali;
• altri capisquadra.
(tutte le sottolineature sono della scrivente)
Cercando di sintetizzare le caratteristiche distintive dei due livelli sopra riportati, il III livello presuppone una preparazione o esperienza del lavoratore tale per cui sia in grado di eseguire operazioni di notevole entità su impianti, mentre il
IV livello presuppone capacità tecnico pratiche specifiche e non comuni proprie di chi esegue le proprie mansioni in base a disposizioni o procedure predeterminate con una limitata responsabilità ed autonomia.
Alla luce di ciò e delle risultanze dell'istruttoria deve ritenersi non applicabile al ricorrente il III livello rivendicato, dal momento che non vi neppure alcuna allegazione in merito al fatto che le sue mansioni prevedessero interventi su impianti, né interventi di notevole entità.
19 Inoltre, tra i profili delineati, nessuno di quelli del III livello, neppure quello sottolineato in quanto presumibilmente richiamato dal ricorrente, si attaglia alla effettiva attività lavorativa da lui svolta.
Si addice, invece, al “capo squadra” - quale è risultato essere stato per tutto il periodo il ricorrente - il IV livello che presuppone, anche, un ruolo di coordinamento delle operazioni di trasporto e montaggio dei mobili e della squadra e più in generale dell'intera consegna e montaggio, avendo il ricorrente presieduto, anche, alle operazioni di pagamento, consegna documenti ed inserimento dei dati nel tablet in sua dotazione, per il completamento della consegna.
Inoltre, la rivendicazione del ricorrente in relazione al periodo in cui aveva ricoperto anche il ruolo di “preposto”, non riguarda un ulteriore diverso livello, bensì solo il riconoscimento di un ancora più ampio orario di lavoro, conseguente alla necessità per chi svolgeva quella funzione di essere presente in magazzino tutte le mattine prima di tutti gli altri (alle 5,00) e la sera fino alla chiusura del piazzale.
Quanto, quindi, agli orari di lavoro, dall'istruttoria è emersa corretta la descrizione del modello organizzativo uniforme adottato, comprensivo della turnazione fissa dell'inizio dell'orario di lavoro su quattro turni e del fatto che la giornata lavorativa non poteva mai concludersi prima delle 19,30 in ragione dei meccanismi del così detto “supporto” e del “carico serale”.
Anzi i testi hanno riferito che capitava sovente che il rientro a
Genova avvenisse addirittura dopo l'orario di chiusura del piazzale situato nel magazzino di Via Multedo e quindi oltre le
20,00.
I testi hanno confermato anche quale fosse la funzione e conseguentemente, l'impegno in termini di orario di lavoro, del preposto.
20 È risultato, altresì, che durante l'orario di lavoro i componenti della squadra non avevano alcuna pausa pranzo, per cui l'orario di lavoro era continuo dalla partenza alla mattina per il giro di consegne, al rientro alla sera.
Tenuto conto, quindi, del fatto che l'inizio della giornata era suddiviso in 4 turni (6,30; 7,30; 8,30 e 9,30) e che dovendo, comunque i componenti della squadra essere presenti in loco mezz'ora prima, l'orario di lavoro poteva iniziare anche alle 6 del mattino, risulta ragionevole ritenere che il normale orario di lavoro fosse quantomeno dalle 7,30 alle 19,30 (10 ore) per sei giorni alla settimana (dal lunedì al sabato).
Così come, tenuto conto che il preposto doveva essere presente in magazzino tutte le mattine sin da prima delle 6,00 e per almeno tre pomeriggi fino alla chiusura dello stesso, che avveniva alle
20,00, risulta ragionevole ritenere che il normale orario di lavoro nel periodo in cui il ricorrente ha svolto la funzione di preposto fosse quantomeno dalle 5,30 alle 19,45 (12 ore e 15 minuti) per sei giorni alla settimana (dal lunedì al sabato)
Non si tratta, peraltro, di una modalità di lavoro discontinuo, dal momento che le modalità di lavoro descritte non prevedono alcuna pausa, né tempo di attesa.
Ne discende l'applicabilità delle maggiorazioni sul lavoro straordinario.
Il ricorrente ha chiesto anche il riconoscimento dell'indennità di maneggio denaro.
Le modalità con cui il capo squadra doveva provvedere a riscuotere il pagamento dai clienti alla fine del montaggio e versarlo al termine della giornata o la mattina seguente, oltre al fatto che ne fosse responsabile e che, addirittura, non gli venisse permesso di partire nei giorni successivi (con conseguenti detrazioni di giornate di lavoro) fino a quando, in caso di ammanchi, non avesse
21 provveduto in proprio a ripianare il dovuto, sono state descritte compiutamente dai testi.
Tale sistema foriero di una surrettizia responsabilità contabile in capo ai capi furgone per discrepanze o ammanchi di denaro, giustifica il riconoscimento al ricorrente dell'indennità di maneggio denaro prevista dal CCNL applicato.
In ragione di quanto accertato sino ad ora è stata, quindi, disposta C.T.U. contabile al fine di determinare le differenze retributive dovute al ricorrente in conseguenza al corretto inquadramento nel IV livello del CCNL Logistica, trasporto, merci e spedizioni per tutto il periodo lavorato, dell'orario di lavoro di dieci ore giornaliere per sei giorni alla settimana e di dodici e 15 minuti per il periodo in cui ha svolto le funzioni di
“preposto”, dell'indennità per maneggio denaro, anche per retribuzione indiretta e compenso per il lavoro straordinario.
(cfr quesito formulato con ordinanza del 13.2.2024).
Il C.T.U. dr. con relazione esaustiva e scevra da Persona_1 errori, ha determinato tale crediti nella somma lorda di €
66.013,63, comprensiva di differenze retributive, indennità maneggio denaro, indennità sostitutiva di ferie e permessi e TFR.
Quanto a tale ultima voce deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 37 CCNL applicabile, tra le voci tassativamente indicate per il calcolo del TFR non sono compresi gli straordinari, e quindi è corretta la loro determinazione in € 1.058,83 come nella seconda ipotesi di calcolo formulata dal C.T.U (laddove la prima, invece, prevedeva il loro computo al fine della determinazione del TFR).
A seguito dell'interruzione del giudizio nei confronti della datrice di lavoro, le statuizioni conclusive non potranno che essere prese nei soli confronti di che COoparte_2 risponde dei crediti del ricorrente quale debitrice solidale ai sensi dell'art. 29 D. Lgs 276/2003.
22 L'eccezione svolta da in merito alle limitazioni CP_2 della sua responsabilità patrimoniale nei confronti del lavoratore, deve essere accolta in ragione della giurisprudenza della Corte di Cassazione, che si ritiene di seguire, secondo cui:
“va data continuità all'indirizzo con cui è stato puntualizzato che, nella garanzia solidale in discorso (ndr: ex art. 29 Dlvo
276/2003) vanno ricompresi i soli crediti aventi natura strettamente retributiva (Cass n. 27678/2018; Cass. n. 31768/2018;
Cass n. 10354/2016); ne consegue l'applicazione del regime della solidarietà al credito per TFR e per mensilità aggiuntive, che si pongono in stretta corrispettività con l'espletamento della prestazione lavorativa e l'esclusione da tale garanzia dell'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti
(v. in termini Cass n. 10354/2016), i quali hanno natura risarcitoria (Cass sez. lav. 2.11.2021, n. 31109).
L'eccezione deve, quindi, essere accolta in merito alle indennità sostitutive di ferie e permessi.
Quanto all'indennità di maneggio denaro, invece, se ne ritiene la natura retributiva in quanto è il corrispettivo della attività di riscossione dei pagamenti effettuata dal lavoratore che, pur non essendo tipica del profilo del Capo furgone, è stata richiesta stabilmente nel caso di specie in cui al lavoratore è stata data, anche, la responsabilità di tale operazione.
Conclusivamente quindi, dal computo effettuato dal C.T.U. di cui si è detto sopra, deve essere detratta esclusivamente la somma di
€ 3.232,78 per l'indennità sostitutiva di ferie e permessi e la convenuta deve essere condannata al pagamento COoparte_2 della somma di € 62.780,85, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale annualmente rivalutato.
In considerazione del minor livello riconosciuto al ricorrente rispetto a quello da esso preteso, ritiene questo giudice che ricorrano giustificati motivi per compensare le spese di lite tra
23 le parti per 1/5 e condannare alla rifusione, a COoparte_2 favore del ricorrente, della residua parte, liquidata come in dispositivo, oltre che, in via definitiva, alle spese di C.T.U.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1933/2021 R.G. promossa da contro Parte_1 COoparte_1
e ogni contraria istanza, eccezione e
[...] COoparte_2 deduzione disattesa, così provvede:
- accerta che tra e è Parte_1 COoparte_1 intercorso, nel periodo tra il giorno 1.12.2017 ed il
30.9.2020, un ordinario rapporto di lavoro con inquadramento corrispondente al IV livello del CCNL Logistica, Trasporto,
Merci e Spedizioni;
- per l'effetto, condanna in persona del COoparte_2 legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di ai sensi dell'art. 29 D.Lgs 276/2003, della somma Parte_1 di € 62.780,85, di cui € 1.058,83 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
- compensa tra le parti per 1/5 le spese di lite e condanna in persona del legale rappresentante pro COoparte_2 tempore, al pagamento, in favore di della residua Parte_1 frazione che liquida in € 5.360,00, oltre 15% spese generali ed accessori di legge;
- pone le spese di C.T.U., liquidate con decreto in data
4.7.2024, a carico definitivo di parte resistente CP_2
[...]
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Genova, 5 luglio 2024 Il Giudice
Giovanna Golinelli
24