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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 03/04/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. N. 461/2024 R.G -
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE
composto dai signori Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel.
Francesca Caprioli Consigliere
Simona Bruzzese Consigliere Aus.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa da:
on sede legale in Sassuolo (MO), con l'Avv. Bruno Guaraldi Parte_1 del Foro di Modena nei confronti di:
con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato Controparte_1
OGGETTO: revocazione ai sensi degli artt. 395 e seg. c.p.c. del decreto del in data 11.6.2024 della Corte di Appello di Brescia avente ad oggetto indennizzo ex L. 89/2001
CONCLUSIONI:
PER Parte_1
voglia la Corte d'Appello di Brescia:
- sospendere – inaudita altera parte - il decorso del termine di cui all'art.325 per la proposizione del ricorso per cassazione avverso il decreto r.g.n.88/2024, sino al termine del presente procedimento per revocazione;
- in revocazione del decreto oggi impugnato ed in accoglimento del ricorso introduttivo, condannare il al pagamento in favore di Controparte_1 delle somme dovute a titolo di equo indennizzo nella misura indicata Parte_1
1
Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. N. 461/2024 R.G -
in ricorso o la diversa misura ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo. Con vittoria di compensi e spese, di tutte le fasi ed i gradi del procedimento, con l'aumento del 30 % per utilizzo della predisposizione PCT dell'atto e con richiesta di distrazione a favore dell'avvocato Bruno Guaraldi che si dichiara antistatario per il presente grado.
PER IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA:
Aderisce alla domanda, con rideterminazione dell'indennizzo in euro 2300,00
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In data 12.9.1995 veniva dichiarato dal Tribunale di Cremona il fallimento della
, fallimento chiuso il 4.7.2019. Controparte_2
La società creditrice SLC Rinaldi s.r.l., dante causa della ricorrente, veniva ammessa al passivo il 29.4.1996. La durata complessiva del fallimento è stata pertanto di 23 anni.
2. Con ricorso depositato il 7.2.2020 la società già SLC Parte_1
RINALDI S.r.l., premesso di essere stata ammessa al chirografo per Lire 12.818.400 (ovvero euro 6.620,15), chiedeva a questa Corte un indennizzo pari ad € 500,00 per ogni anno di ritardo (17) con i correttivi di cui all'art. 2 bis comma 1 L.89/2001 e con il limite della somma insinuata al passivo.
3. La domanda veniva rigettata sia con decreto monocratico del'11.2.2021 che con decreto collegiale del 5.5.2021 in fase di opposizione. Proposto ricorso per Cassazione, la Suprema Corte, con ordinanza n. 34861/2023 del 13.12.23, accoglieva il ricorso, cassava il decreto impugnato e rinviava la causa alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
4. All'esito del giudizio di riassunzione questa Corte, con decreto dell'11.6.2024, determinata la durata ragionevole della procedura fallimentare in anni sette, riconosceva a titolo di indennizzo la somma di 100 euro per anno. Motivava peraltro nei seguenti termini: “…risulta acquisito al processo che il procedimento presupposto, ossia il fallimento della ha avuto una Parte_2 durata di complessivi anni 17… Dal punto di vista della durata indennizzabile questa va determinata, alla luce di quanto statuito dalla Corte di Cassazione, in anni 10, dedotti i 6 anni previsti dalla legge, cui va aggiunto un ulteriore anno per la particolare complessità del procedimento in quanto le insinuazioni al passivo sono
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Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. N. 461/2024 R.G -
state ben 1186, vi sono stati sei riparti parziali, sono state promosse diverse cause dalla curatela ed è stato necessario attenderne l'esito.”.
5. In data 23.12.2024 la ha depositato atto di citazione per Parte_1 revocazione avverso il decreto collegiale sopra indicato con istanza ex art.398, comma 4, c.p.c., accolta in sede di decreto di fissazione di udienza. Parte attrice ha evidenziato l'errore di fatto, ai sensi dell'art.395, comma 1, n.4 c.p.c. dal momento che la Corte ha indicato la durata complessiva del fallimento presupposto in anni 17 anni anziché 23. Ha quindi chiesto di rideterminare, di conseguenza, l'indennizzo.
6. In data 25.3.2025 si è costituito il che ha aderito alla Controparte_1 domanda, chiedendo che l'indennizzo sia rideterminato in euro 2.300.
7. L'udienza dell'1.4.2025 si è svolta con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter cpc e parte attrice, nelle note di udienza tempestivamente depositate, ha insistito nella domanda, al contempo evidenziando che l'indennizzo richiesto in questa sede è pari a euro 1600 (ovvero la misura di equa riparazione accordata nel decreto oggetto della presente impugnazione, pari ad € 100 moltiplicata per ciascuno dei 16 anni di eccessiva durata) e non 2300 come erroneamente indicato dal . CP_1
La Corte ha assunto la decisione nella camera di consiglio dell'1.4.2025.
8. La domanda va accolta per le ragioni indicate dalla parte attrice. Appare evidente l'errore in cui è incorsa la Corte partendo da un presupposto errato, ovvero che la durata complessiva del fallimento fosse pari ad anni 17 mentre la durata complessiva era pacificamente pari ad anni 23, come indicato dalla ricorrente e come emergeva dalla documentazione prodotta. In definitiva, la Corte ha utilizzato una base di calcolo errata per determinare l'indennizzo. Posto che la durata ragionevole è stata ritenuta pari ad anni 7 ed è stata indicata la liquidazione in euro 100 per ciascun anno di eccessiva durata, la somma che va posta a carico del per i 16 anni di ritardo è quindi pari a euro Controparte_1
1600,00.
Si compensano le spese della presente fase in quanto l'errore non è stato determinato dalla controparte, che ha altresì aderito alla domanda.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sulla domanda di revocazione ex art. 395 c. 1 n. 4 proposta da nei confronti del , Parte_1 Controparte_1 avverso il decreto n. 382/24 emesso inter partes dalla Corte di Appello di Brescia l'11.6.2024 e pubblicato il 12.6.2024, nel contraddittorio delle parti, in accoglimento della domanda, così provvede:
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Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. N. 461/2024 R.G -
CONDANNA il a corrispondere in favore di Controparte_1 Parte_1
l'importo complessivo di € 1.600,00 a titolo di equo indennizzo ex L. n. 89/2001, oltre interessi legali dalla data della domanda.
COMPENSA tra le parti le spese di questo giudizio.
Così deciso in Brescia, Camera di Consiglio dell'1.4.2025
Il Presidente
Maria Grazia Domanico
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE
composto dai signori Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel.
Francesca Caprioli Consigliere
Simona Bruzzese Consigliere Aus.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa da:
on sede legale in Sassuolo (MO), con l'Avv. Bruno Guaraldi Parte_1 del Foro di Modena nei confronti di:
con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato Controparte_1
OGGETTO: revocazione ai sensi degli artt. 395 e seg. c.p.c. del decreto del in data 11.6.2024 della Corte di Appello di Brescia avente ad oggetto indennizzo ex L. 89/2001
CONCLUSIONI:
PER Parte_1
voglia la Corte d'Appello di Brescia:
- sospendere – inaudita altera parte - il decorso del termine di cui all'art.325 per la proposizione del ricorso per cassazione avverso il decreto r.g.n.88/2024, sino al termine del presente procedimento per revocazione;
- in revocazione del decreto oggi impugnato ed in accoglimento del ricorso introduttivo, condannare il al pagamento in favore di Controparte_1 delle somme dovute a titolo di equo indennizzo nella misura indicata Parte_1
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Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. N. 461/2024 R.G -
in ricorso o la diversa misura ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo. Con vittoria di compensi e spese, di tutte le fasi ed i gradi del procedimento, con l'aumento del 30 % per utilizzo della predisposizione PCT dell'atto e con richiesta di distrazione a favore dell'avvocato Bruno Guaraldi che si dichiara antistatario per il presente grado.
PER IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA:
Aderisce alla domanda, con rideterminazione dell'indennizzo in euro 2300,00
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In data 12.9.1995 veniva dichiarato dal Tribunale di Cremona il fallimento della
, fallimento chiuso il 4.7.2019. Controparte_2
La società creditrice SLC Rinaldi s.r.l., dante causa della ricorrente, veniva ammessa al passivo il 29.4.1996. La durata complessiva del fallimento è stata pertanto di 23 anni.
2. Con ricorso depositato il 7.2.2020 la società già SLC Parte_1
RINALDI S.r.l., premesso di essere stata ammessa al chirografo per Lire 12.818.400 (ovvero euro 6.620,15), chiedeva a questa Corte un indennizzo pari ad € 500,00 per ogni anno di ritardo (17) con i correttivi di cui all'art. 2 bis comma 1 L.89/2001 e con il limite della somma insinuata al passivo.
3. La domanda veniva rigettata sia con decreto monocratico del'11.2.2021 che con decreto collegiale del 5.5.2021 in fase di opposizione. Proposto ricorso per Cassazione, la Suprema Corte, con ordinanza n. 34861/2023 del 13.12.23, accoglieva il ricorso, cassava il decreto impugnato e rinviava la causa alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
4. All'esito del giudizio di riassunzione questa Corte, con decreto dell'11.6.2024, determinata la durata ragionevole della procedura fallimentare in anni sette, riconosceva a titolo di indennizzo la somma di 100 euro per anno. Motivava peraltro nei seguenti termini: “…risulta acquisito al processo che il procedimento presupposto, ossia il fallimento della ha avuto una Parte_2 durata di complessivi anni 17… Dal punto di vista della durata indennizzabile questa va determinata, alla luce di quanto statuito dalla Corte di Cassazione, in anni 10, dedotti i 6 anni previsti dalla legge, cui va aggiunto un ulteriore anno per la particolare complessità del procedimento in quanto le insinuazioni al passivo sono
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Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. N. 461/2024 R.G -
state ben 1186, vi sono stati sei riparti parziali, sono state promosse diverse cause dalla curatela ed è stato necessario attenderne l'esito.”.
5. In data 23.12.2024 la ha depositato atto di citazione per Parte_1 revocazione avverso il decreto collegiale sopra indicato con istanza ex art.398, comma 4, c.p.c., accolta in sede di decreto di fissazione di udienza. Parte attrice ha evidenziato l'errore di fatto, ai sensi dell'art.395, comma 1, n.4 c.p.c. dal momento che la Corte ha indicato la durata complessiva del fallimento presupposto in anni 17 anni anziché 23. Ha quindi chiesto di rideterminare, di conseguenza, l'indennizzo.
6. In data 25.3.2025 si è costituito il che ha aderito alla Controparte_1 domanda, chiedendo che l'indennizzo sia rideterminato in euro 2.300.
7. L'udienza dell'1.4.2025 si è svolta con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter cpc e parte attrice, nelle note di udienza tempestivamente depositate, ha insistito nella domanda, al contempo evidenziando che l'indennizzo richiesto in questa sede è pari a euro 1600 (ovvero la misura di equa riparazione accordata nel decreto oggetto della presente impugnazione, pari ad € 100 moltiplicata per ciascuno dei 16 anni di eccessiva durata) e non 2300 come erroneamente indicato dal . CP_1
La Corte ha assunto la decisione nella camera di consiglio dell'1.4.2025.
8. La domanda va accolta per le ragioni indicate dalla parte attrice. Appare evidente l'errore in cui è incorsa la Corte partendo da un presupposto errato, ovvero che la durata complessiva del fallimento fosse pari ad anni 17 mentre la durata complessiva era pacificamente pari ad anni 23, come indicato dalla ricorrente e come emergeva dalla documentazione prodotta. In definitiva, la Corte ha utilizzato una base di calcolo errata per determinare l'indennizzo. Posto che la durata ragionevole è stata ritenuta pari ad anni 7 ed è stata indicata la liquidazione in euro 100 per ciascun anno di eccessiva durata, la somma che va posta a carico del per i 16 anni di ritardo è quindi pari a euro Controparte_1
1600,00.
Si compensano le spese della presente fase in quanto l'errore non è stato determinato dalla controparte, che ha altresì aderito alla domanda.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sulla domanda di revocazione ex art. 395 c. 1 n. 4 proposta da nei confronti del , Parte_1 Controparte_1 avverso il decreto n. 382/24 emesso inter partes dalla Corte di Appello di Brescia l'11.6.2024 e pubblicato il 12.6.2024, nel contraddittorio delle parti, in accoglimento della domanda, così provvede:
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Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. N. 461/2024 R.G -
CONDANNA il a corrispondere in favore di Controparte_1 Parte_1
l'importo complessivo di € 1.600,00 a titolo di equo indennizzo ex L. n. 89/2001, oltre interessi legali dalla data della domanda.
COMPENSA tra le parti le spese di questo giudizio.
Così deciso in Brescia, Camera di Consiglio dell'1.4.2025
Il Presidente
Maria Grazia Domanico
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