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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 31/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione ordinaria
R.G. 1040/2018
IL GOP M. Francesca Scala ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. PIETRO PROVERBIO opponente e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
assistito e difeso dall'Avv. MELONI ANTONIO opposto
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale di udienza:
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificata ha Parte_1
proposto opposizione a decreto ingiuntivo N. 137/18 (RG245/2018) emesso in data 21.2.2018 dal Giudice del Tribunale di Tempio Pausania
e notificato il 3.4.2018 con il quale il Controparte_1
gli aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 5.634,74 oltre agli interessi legali dal sorgere dell'obbligazione fino al saldo, e al pagamento delle competenze legali della procedura monitoria, liquidate nella somma di € 510,00, oltre accessori di legge, nonché € 145,50 per spese. A fondamento della domanda ha dedotto: 1) il mancato previo esperimento della procedura di negoziazione assistita;
2)- l'inesistenza della procura alle liti relativa al decreto ingiuntivo, con conseguente invalidità della fase monitoria e dell'ingiunzione emessa dal
Tribunale;3)- la nullità del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, per la parziale insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto sottesi alla domanda;
4)-l'annullamento della delibera di approvazione del rendiconto consuntivo per gli anni 2010-2016, nonché per l'anno 2016-
2017 e del bilancio preventivo per l'anno 2017-2018, in quanto l'avviso di convocazione per la riunione assembleare in cui tale delibera era stata approvata sarebbe stato comunicato in un termine inferiore ai 5 giorni previsti dalla legge;
5)- la prescrizione di tutte le somme eventualmente dovute sino all'anno 2012.
Ha chiesto: in via pregiudiziale: sospendere il presente giudizio al fine di esperire il procedimento di negoziazione assistita;
sospendere e/o revocare ex art.649 c.p.c. la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto stante l'inesistenza dei presupposti per la sua concessione;
* nel merito: dichiarare illegittimo e/o nullo, e/o annullare
e/o revocare il D.I.137/18 (RG245/2018) emesso dal Tribunale di
Tempio Pausania in data 21.2.2018, per i motivi di cui in narrativa;
* in ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presenti giudizio da distrarsi a favore dell'avv. Proverbio quale anticipatario;
Si è costituito in giudizio Il ed ha Controparte_1
contestato quanto affermato e dedotto dall'attore.
Ha chiesto:” pregiudizialmente, rigetti la richiesta di sospensione del giudizio perl'esperimento della procedura di negoziazione assistita;
pag. 2/7 sempre pregiudizialmente, rigetti la richiesta di sospensione e/o revoca della provvisoria esecutorietà del decreto opposto, confermandola;
nel merito, rigetti le domande di parte opponente, perché infondate in fatto
e in diritto, confermando il decreto opposto;
Il precedente giudicante constatato che la domanda proposta da parte attrice rientrava fra quelle elencate dall'art. 5 comma 1 bis del d.lgs
28/10 ha invitato parte attrice alla procedura di mediazione da esperirsi nel termine di 15 giorni.
Sono stati concessi termini ex art. 183/6 cpc e le parti hanno depositato rispettive memorie.
La causa è stata istruita con documenti, e sulle conclusioni delle parti è stata trattenuta in decisione con termini ex art. 190 cpc.
L'opposizione è parzialmente fondata.
Giova innanzitutto ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine di giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori, con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria azionata originariamente, con riferimento alla situazione di fatto esistente. Il diritto del creditore deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge per l'emissione del decreto ingiuntivo.
pag. 3/7 Preliminarmente si osserva che per l 'opposizione a decreto ingiuntivo vanno notificati il ricorso ed il decreto monitorio, ma non è necessaria la notificazione della procura alle liti del difensore della parte creditrice
(Cass. 27154/21).
Ai sensi dell'art. 1137 cc “Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti”.
Procedendo all'esame dei motivi di impugnazione, risulta agli atti che l'opponente sia Parte_2 Controparte_1
Agli atti di causa, risultano prodotti dall'opposto copia del verbale di assemblea in seconda convocazione del 3/8/2017 nella quale sono stati approvati i bilanci e piani di riparto per gli anni dal 2010 al 2016; bilancio consuntivo e piani di riparto anno 2016/17; bilancio preventivo anno 2017/18.
È “annullabile”, la delibera viziata per difetti formali, come quella adottata in mancanza del quorum costitutivo o deliberativo o con l'irregolare convocazione dei condomini, in generale quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'Assemblea, quelle affette da irregolarità nel procedimento di convocazione pag. 4/7 Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, quale quello in esame, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione;
ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza,
14/06/2024, n. 16635).
Nel caso in esame l'opponente non ha chiesto in via riconvenzionale l'annullamento della delibera assembleare e pertanto l'eccezione è inammissibile.
In ordine alla prescrizione parte apponente motiva che tutte le somme eventualmente dovute sino all'anno 2012 siano prescritte.
Secondo giurisprudenza ormai consolidata per le quote ordinarie il termine prescrizionale è di cinque anni avendo tale tipo di spese natura periodica, per cui il relativo credito è soggetto al disposto dell'art. 2948,
n. 4 c.c., in base al quale soggiace a prescrizione quinquennale tutto quello che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.
Per le spese condominiali di carattere straordinario invece, trattandosi di spese non aventi natura periodica, non può che ritenersi applicabile il termine ordinario di prescrizione decennale.
pag. 5/7 Quanto alla data di decorrenza del periodo utile ai fini della prescrizione occorre considerare come termine iniziale la data in cui è stata deliberata non solo la spesa ma anche (ove ciò, ovviamente, non avvenga contestualmente) il relativo stato di riparto. (Cass. Civ.
25.2.2014 n. 4489).
La censura di prescrizione, peraltro generica in quanto non indica la data di decorrenza, deve pertanto essere disattesa dal momento che, la prescrizione rientra tra i motivi di annullabilità della delibera
(Cass.8724/2020), e in ogni caso, non maturati i termini di prescrizione con decorrenza dalla delibera assembleare.
Non risulta altresì che la delibera si stata impugnata nei termini previsti per legge.
Provato in causa che, successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo, l'odierno opponente abbia pagato, con bonifico in data
10/5/2018, in favore del la somma di euro Controparte_1
1,346,29 imputandola a “saldo finale es ord 16/17periodo 1/7/2016-
30/6/2017 al netto saldi di fine esercizi precedenti” (v. doc. 11 opponente).
Pertanto, alla luce di tutte le considerazioni di cui sopra, in accoglimento parziale dell'opposizione presentata da Parte_1
il decreto ingiuntivo opposto n. 137/18 emesso in data
[...]
21.2.2018 dal Tribunale di Tempio Pausania, va revocato e l'opponente va condannato a pagare al la minor Controparte_1
somma accertata in corso di causa di Euro 4.288,45 (5.634,74 –
1.346,29), con gli interessi legali sulla somma così determinata sino al saldo effettivo;
pag. 6/7 Ritenuto infine quanto alle spese che, attesa la soccombenza di parte opponente che è risultata comunque debitrice nei confronti del
Condominio; atteso che la predetta somma di euro 1.346,29 è stata corrisposta al successivamente alla notifica del decreto CP_1
ingiuntivo, vanno poste a suo carico e si liquidano come in dispositivo con riferimento al DM 55/2014
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo n. 137/18 emesso in data 21.2.2018 dal Tribunale di Tempio Pausania.
-Condanna l'opponente a pagare in favore del Controparte_1
la somma di euro 4.288,45, oltre gli interessi legali sulla
[...]
somma così determinata sino al saldo effettivo.
-condanna l'opponente a rifondere all'opposto le spese di lite, liquidate in complessivi Euro 2.552,00, oltre spese generali (15%), iva e cpa.
31/1/2025 Il GOP
M. Francesca Scala
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione ordinaria
R.G. 1040/2018
IL GOP M. Francesca Scala ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. PIETRO PROVERBIO opponente e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
assistito e difeso dall'Avv. MELONI ANTONIO opposto
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale di udienza:
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificata ha Parte_1
proposto opposizione a decreto ingiuntivo N. 137/18 (RG245/2018) emesso in data 21.2.2018 dal Giudice del Tribunale di Tempio Pausania
e notificato il 3.4.2018 con il quale il Controparte_1
gli aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 5.634,74 oltre agli interessi legali dal sorgere dell'obbligazione fino al saldo, e al pagamento delle competenze legali della procedura monitoria, liquidate nella somma di € 510,00, oltre accessori di legge, nonché € 145,50 per spese. A fondamento della domanda ha dedotto: 1) il mancato previo esperimento della procedura di negoziazione assistita;
2)- l'inesistenza della procura alle liti relativa al decreto ingiuntivo, con conseguente invalidità della fase monitoria e dell'ingiunzione emessa dal
Tribunale;3)- la nullità del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, per la parziale insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto sottesi alla domanda;
4)-l'annullamento della delibera di approvazione del rendiconto consuntivo per gli anni 2010-2016, nonché per l'anno 2016-
2017 e del bilancio preventivo per l'anno 2017-2018, in quanto l'avviso di convocazione per la riunione assembleare in cui tale delibera era stata approvata sarebbe stato comunicato in un termine inferiore ai 5 giorni previsti dalla legge;
5)- la prescrizione di tutte le somme eventualmente dovute sino all'anno 2012.
Ha chiesto: in via pregiudiziale: sospendere il presente giudizio al fine di esperire il procedimento di negoziazione assistita;
sospendere e/o revocare ex art.649 c.p.c. la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto stante l'inesistenza dei presupposti per la sua concessione;
* nel merito: dichiarare illegittimo e/o nullo, e/o annullare
e/o revocare il D.I.137/18 (RG245/2018) emesso dal Tribunale di
Tempio Pausania in data 21.2.2018, per i motivi di cui in narrativa;
* in ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presenti giudizio da distrarsi a favore dell'avv. Proverbio quale anticipatario;
Si è costituito in giudizio Il ed ha Controparte_1
contestato quanto affermato e dedotto dall'attore.
Ha chiesto:” pregiudizialmente, rigetti la richiesta di sospensione del giudizio perl'esperimento della procedura di negoziazione assistita;
pag. 2/7 sempre pregiudizialmente, rigetti la richiesta di sospensione e/o revoca della provvisoria esecutorietà del decreto opposto, confermandola;
nel merito, rigetti le domande di parte opponente, perché infondate in fatto
e in diritto, confermando il decreto opposto;
Il precedente giudicante constatato che la domanda proposta da parte attrice rientrava fra quelle elencate dall'art. 5 comma 1 bis del d.lgs
28/10 ha invitato parte attrice alla procedura di mediazione da esperirsi nel termine di 15 giorni.
Sono stati concessi termini ex art. 183/6 cpc e le parti hanno depositato rispettive memorie.
La causa è stata istruita con documenti, e sulle conclusioni delle parti è stata trattenuta in decisione con termini ex art. 190 cpc.
L'opposizione è parzialmente fondata.
Giova innanzitutto ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine di giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori, con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria azionata originariamente, con riferimento alla situazione di fatto esistente. Il diritto del creditore deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge per l'emissione del decreto ingiuntivo.
pag. 3/7 Preliminarmente si osserva che per l 'opposizione a decreto ingiuntivo vanno notificati il ricorso ed il decreto monitorio, ma non è necessaria la notificazione della procura alle liti del difensore della parte creditrice
(Cass. 27154/21).
Ai sensi dell'art. 1137 cc “Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti”.
Procedendo all'esame dei motivi di impugnazione, risulta agli atti che l'opponente sia Parte_2 Controparte_1
Agli atti di causa, risultano prodotti dall'opposto copia del verbale di assemblea in seconda convocazione del 3/8/2017 nella quale sono stati approvati i bilanci e piani di riparto per gli anni dal 2010 al 2016; bilancio consuntivo e piani di riparto anno 2016/17; bilancio preventivo anno 2017/18.
È “annullabile”, la delibera viziata per difetti formali, come quella adottata in mancanza del quorum costitutivo o deliberativo o con l'irregolare convocazione dei condomini, in generale quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'Assemblea, quelle affette da irregolarità nel procedimento di convocazione pag. 4/7 Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, quale quello in esame, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione;
ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza,
14/06/2024, n. 16635).
Nel caso in esame l'opponente non ha chiesto in via riconvenzionale l'annullamento della delibera assembleare e pertanto l'eccezione è inammissibile.
In ordine alla prescrizione parte apponente motiva che tutte le somme eventualmente dovute sino all'anno 2012 siano prescritte.
Secondo giurisprudenza ormai consolidata per le quote ordinarie il termine prescrizionale è di cinque anni avendo tale tipo di spese natura periodica, per cui il relativo credito è soggetto al disposto dell'art. 2948,
n. 4 c.c., in base al quale soggiace a prescrizione quinquennale tutto quello che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.
Per le spese condominiali di carattere straordinario invece, trattandosi di spese non aventi natura periodica, non può che ritenersi applicabile il termine ordinario di prescrizione decennale.
pag. 5/7 Quanto alla data di decorrenza del periodo utile ai fini della prescrizione occorre considerare come termine iniziale la data in cui è stata deliberata non solo la spesa ma anche (ove ciò, ovviamente, non avvenga contestualmente) il relativo stato di riparto. (Cass. Civ.
25.2.2014 n. 4489).
La censura di prescrizione, peraltro generica in quanto non indica la data di decorrenza, deve pertanto essere disattesa dal momento che, la prescrizione rientra tra i motivi di annullabilità della delibera
(Cass.8724/2020), e in ogni caso, non maturati i termini di prescrizione con decorrenza dalla delibera assembleare.
Non risulta altresì che la delibera si stata impugnata nei termini previsti per legge.
Provato in causa che, successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo, l'odierno opponente abbia pagato, con bonifico in data
10/5/2018, in favore del la somma di euro Controparte_1
1,346,29 imputandola a “saldo finale es ord 16/17periodo 1/7/2016-
30/6/2017 al netto saldi di fine esercizi precedenti” (v. doc. 11 opponente).
Pertanto, alla luce di tutte le considerazioni di cui sopra, in accoglimento parziale dell'opposizione presentata da Parte_1
il decreto ingiuntivo opposto n. 137/18 emesso in data
[...]
21.2.2018 dal Tribunale di Tempio Pausania, va revocato e l'opponente va condannato a pagare al la minor Controparte_1
somma accertata in corso di causa di Euro 4.288,45 (5.634,74 –
1.346,29), con gli interessi legali sulla somma così determinata sino al saldo effettivo;
pag. 6/7 Ritenuto infine quanto alle spese che, attesa la soccombenza di parte opponente che è risultata comunque debitrice nei confronti del
Condominio; atteso che la predetta somma di euro 1.346,29 è stata corrisposta al successivamente alla notifica del decreto CP_1
ingiuntivo, vanno poste a suo carico e si liquidano come in dispositivo con riferimento al DM 55/2014
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo n. 137/18 emesso in data 21.2.2018 dal Tribunale di Tempio Pausania.
-Condanna l'opponente a pagare in favore del Controparte_1
la somma di euro 4.288,45, oltre gli interessi legali sulla
[...]
somma così determinata sino al saldo effettivo.
-condanna l'opponente a rifondere all'opposto le spese di lite, liquidate in complessivi Euro 2.552,00, oltre spese generali (15%), iva e cpa.
31/1/2025 Il GOP
M. Francesca Scala
pag. 7/7