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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 09/06/2025, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Califano Presidente rel.
Dott. Michela Palladino Giudice
Dott. Maria Iandiorio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 357/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente
TRA
nata a [...], il [...], C.F.: nella sua qualità di LL, Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] C.F.: , nella sua Persona_1 C.F._2
qualità di padre, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, nella sua qualità di madre, nato ad [...] l'[...] C.F._3 Parte_2
C.F.: , nella sua qualità di fratello, rappresentati e difesi dall'avv.to Monica Pepe C.F._4
RICORRENTI
E
, nata a [...] il [...] codice fiscale: CP_2 C.F._5
INTERDICENDA Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Avellino
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 14.5.2025, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto.
Motivazione in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 5.2.2025, i ricorrenti hanno riferito che da qualche tempo si trova in CP_2
uno stato di infermità di mente abituale con permanente alterazione delle sue facoltà psichiche e volitive in quanto affetta da ritardo mentale grave, disturbo comportamentale, disadattamento, disturbi interpretativi,
sindrome depressiva maggiore e che la stessa non è in grado di provvedere ai propri interessi patrimoniali e di compiere autonomamente anche semplici atti della vita di relazione;
che già con decreto del 14.03.2022 n.
2473/2021 (all.15), veniva nominato in favore di un amministratore di sostegno, nella persona CP_2
della LL . Successivamente, essendosi ulteriormente aggravate le sue condizioni di salute, Parte_1 CP_2
con decreto di omologa del Tribunale di Avellino del 24.11.2023, rg.n.1247/2023,(all.18), veniva
[...]
riconosciuta invalida con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento.
Hanno, pertanto, richiesto la pronuncia di interdizione.
All'udienza del 16.5.2025 sono stati ascoltati i ricorrenti e l'interdicenda.
E' stata, quindi, disposta consulenza al fine di descrivere l'entità e la natura delle infermità e/o menomazioni fisiche o psichiche da cui risulti eventualmente affetta l'interdicenda, specificando se ed in che misura, sotto il profilo tecnico-scientifico, le stesse siano tali da porla nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi e al fine di chiarire se in ogni caso sussistano residue capacità della interdicenda nel comprendere gli interessi attinenti alla propria persona (per esempio in merito alla propria collocazione abitativa e alla scelta delle persone con le quali interagire) e nel rapportarsi con un terzo che possa eventualmente essere incaricato di assumere in via esclusiva le decisioni relative alle questioni patrimoniali e di assistere la convenuta per le altre questioni oltre che di verificare se, in assenza eventuale dei presupposti della interdizione, vi siano quelli della inabilitazione o ancora se sia sufficiente l'amministrazione di sostegno già in corso.
Con elaborato peritale depositato in data 28.10.2024, il CTU nominato ha riferito di aver ascoltato Parte_3
perizianda- oltre che tutti i suoi familiari. “Ella è vigile ed orientata nel tempo, nello spazio e nella persona, ma
apatica, abulica, rallentata, talvolta insofferente per la situazione. Accetta il colloquio, il linguaggio è fluente e
di adeguata efficacia comunicativa, ma molto povero di contenuti, limitato prevalentemente a risposte brevi e
sbrigative alle domande dell'esaminatore. Spesso risponde “non lo so”. La memoria autobiografica sembra
sufficiente, riferisce correttamente molte informazioni relative a sé ed ai suoi familiari. Poveri i racconti
episodici e scarsa la riflessione su di essi. Relativamente al procedimento in oggetto riferisce “Non voglio
l'interdizione perché non sono libera di decidere da sola”. Interrogata sui motivi che avrebbero indotto i
familiari ad avviare il procedimento riferisce di non conoscerli. La consapevolezza delle proprie difficoltà è
parziale, e scarsa la collaborazione ai trattamenti via via proposti dai sanitari”.
A seguito della somministrazione di test psicometrici, il consulente riferito che “presenta un CP_2
atteggiamento collaborante nel corso dell'esame ed accetta di eseguire le prove, ma sono presenti difficoltà a
mantenere il set e tendenza ad abbandonare il compito. Nel complesso i punteggi si presentano deficitari, ad
Pers eccezione di quelli ottenuti al Test delle 15 parole di (memoria anterograda verbale), ai limiti inferiori della
norma. In particolare, risultano scadenti le abilità logico-astrattive esplorate sia nella modalità verbale che
visuo-spaziale (Test Giudizi Verbali, Test di Raven) e, in generale, le funzioni esecutive (FAB, prova composita
specificamente sviluppata per la valutazione di alcune funzioni esecutive), con critica e giudizio ridotti (Stime
cognitive), dispianificazioni (Test Orologio, Copia Figura Rey), perseverazioni (Weigl). In conclusione, l'esame
neuropsicologico evidenzia nel complesso risultati deficitari, con scadenti abilità logico-astrattive e, in
generale, deficit delle funzioni esecutive, con ridotti critica e giudizio, dispianificazioni, perseverazioni.
Sufficiente la memoria anterograda”. Con riguardo ai test della personalità, si sono evidenziate difficoltà nella compilazione, risposte incoerenti indicativi di un funzionamento psicologico disadattivo con atteggiamenti e pensieri considerati inusuali o non convenzionali “dimostrando di non condividere pienamente le modalità di pensiero comuni nel gruppo di
appartenenza e facendola apparite fuori dal contatto con la realtà e assorbita dalle proprie fantasie, con
intrusione di pensieri strani. Le sue esperienze appaiono peculiari e bizzarre per il verificarsi di fenomeni
frequenti nelle condizioni dissociative, quali idee di riferimento, derealizzazione, pensieri intrusivi ed esperienze
sensoriali inquietanti. La sua capacità di concettualizzare i problemi appare compromessa, non possiede risorse
sufficienti per gestire le conseguenze delle proprie azioni, così come sono insufficienti le capacità di contattare
il proprio mondo emotivo e di stabilire relazioni, con un disagio significativo che induce uno stato di passività e
dipendenza nelle relazioni con gli altri. Non viene riferito alcun pensiero o impulso suicidario, l'umore risulta
sufficientemente equilibrato”.
In definitiva, “presenta un disturbo cognitivo verosimilmente su base organica, caratterizzato da CP_2
scarsa critica e giudizio, ridotte abilità logico astrattive, ridotte capacità di mentalizzazione e problem solving.
Verosimilmente, anche considerate la povertà delle risorse psicologiche e relazionali familiari, il quadro si è
complicato ulteriormente. Il contatto con la realtà è ridotto (ad eccezione degli aspetti più ovvi e banali),
presenta pensieri inusuali, impulsività, dipendenza e passività nelle relazioni interpersonali, insofferenza per le
regole, oppositività verso gli agenti educativi e regolativi. La consapevolezza delle proprie difficoltà è parziale,
e scarsa è la collaborazione ai trattamenti via via proposti dai sanitari. Vi è sostanziale accordo circa il rilievo
di tale quadro nelle diverse valutazioni diagnostiche agli atti. Anche i familiari confermano tali caratteristiche,
descrivendone le ricadute nella vita quotidiana e nelle scelte operative. In particolare, la SI.ra ha CP_2
dimostrato impulsività nella gestione dell'esiguo patrimonio e nelle modalità di guadagno di piccole somme di
denaro; scarsa collaborazione ai trattamenti sanitari;
ridotta capacità di critica e di rappresentarsi le intenzioni
degli altri nell'affidarsi ad estranei (ad esempio persone appena conosciute sui social) e nell'intrattenere una
relazione aberrante (almeno su un piano meramente statistico per la enorme differenza di età tra i due), con
fantasie di improbabile realizzazione;
affronta la vita quotidiana con atteggiamento apatico-abulico che, in assenza di sollecitazioni e guida esterna, la rende poco attenta alle routine domestiche ed igieniche;
scarsa
tolleranza delle regole e dei vincoli di realtà che la portano a reagire con oppositività e con comportamenti
aggressivi ai tentativi regolatori dei familiari. Naturalmente non sono le singole scelte specifiche a
rappresentare di per sé elementi di rilievo psicopatologico”.
Il consulente chiarisce come i disturbi psicopatologici della interdicenda) “rappresentano significative
vulnerabilità psichiche che riducono la capacità di provvedere ai propri interessi e di proteggersi da numerosi
rischi”; la stessa è già sottoposta alla misura della amministrazione di sostegno che tuttavia secondo i familiari
“non si rivela sufficiente a proteggere la beneficiaria da una serie di potenziali conseguenze negative e dannose
ragionevolmente prevedibili come risultato dell'adozione di comportamenti rischiosi, prodotti, come già
rilevato, dai deficit psichici di . In particolare, le criticità nella gestione di da parte CP_2 CP_2
dell'Amministratore di Sostegno possono essere sintetizzate nelle seguenti aree: 1) l'impossibilità di intervenire
nelle scelte di relative alla frequentazione di persone estranee poco affidabili e potenzialmente CP_2
pericolose per la beneficiaria;
2) l'impossibilità di impedire il trasferimento, anche temporaneo, del domicilio
della beneficiaria presso estranei, con potenziali situazioni di sfruttamento ed abuso;
3) l'impossibilità di
regolamentare e supervisionare l'utilizzo dei social, allo scopo di ridurre i rischi connessi a conoscenze con
soggetti potenzialmente malintenzionati;
4) l'impossibilità di ricorrere a percorsi terapeutici in casa alloggio,
come indicato da valutazione medico-psichiatrica; 5) l'impossibilità di realizzare l'utilizzo di precauzioni
anticoncezionali da parte di , per evitare gravidanze indesiderate. Tali aree indicate dai familiari e, in CP_2
particolare, dall'attuale Amministratore di Sostegno, come aree critiche rappresentano altrettante condizioni di
vulnerabilità relativamente alle esigenze di gestione degli interessi della beneficiaria, della cura della sua
persona e della sua protezione da rischi fisici e psicologici”.
Alla luce dei disturbi psichici evidenziati dall'attuale esame clinico-diagnostico, della valutazione analitica delle alterazioni funzionali descritte (con le loro espressioni tipiche nei comportamenti quotidiani disfunzionali e, più
in generale, con le ricadute attese sulle capacità di adattamento) ed, infine, delle condotte della interdicenda osservate e riferite dai familiari, il consulente ha ritenuto che le preoccupazioni espresse da questi fossero “ragionevoli e di buon senso”. In sintesi, “ , seppure possiede sufficientemente le abilità di base CP_2
(cosiddette Funzioni cognitive “strumentali”) per svolgere autonomamente attività quotidiane e di svago
routinarie e semplici e per cogliere aspetti semplici, evidenti ed ovvi della realtà, presenta, invece, rilevanti
deficit delle abilità cognitive superiori (cosiddette Funzioni cognitive “esecutive”) quali critica e giudizio,
inibizione dell'impulsività, logica, ed esame di realtà, che riducono la sua capacità di eseguire scelte di buon
senso e ispirate a criteri di ordinaria prudenza. Ne consegue una menomata capacità di provvedere ai propri
interessi ed alla cura della propria persona ed un'esposizione a rischi, così come individuati dall'attuale
Amministratrice di sostegno e dai propri familiari. L'esame clinico-scientifico eseguito, dunque, conferma la
fondatezza delle difficoltà di gestione e dei timori (così come sintetizzati precedentemente) riportati dai familiari
e, in particolare, dall'Amministratrice di Sostegno, in quanto coerenti con i disturbi psichici della beneficiaria
così come emersi all'attuale valutazione”.
Ciononostante, il consulente ha concluso nel senso di ritenere più appropriata la misura dell'amministrazione di sostegno (“potrebbe essere sufficiente un ampliamento delle aree di competenza dell'Amministrazione di
Sostegno già in essere, da cucire addosso allo specifico caso di cui trattiamo, secondo le esigenze delineate, con
specifiche previsioni, giuridicamente compatibili, sia di poteri dell'Amministratore di Sostegno che di
coinvolgimento dei Servizi sociali, sanitari, Forze dell'ordine, competenti per territorio”).
Tanto premesso, il collegio è concorde nel rigettare la domanda di interdizione.
Ai fini della disamina della domanda di interdizione, è necessario coordinare la stessa con il diverso strumento dell'amministrazione di sostegno di recente introdotto con la l. 9 gennaio 2004, n. 6.
L'ordito normativo derivante dalla citata riforma è stato concepito in un'ottica meno custodialistica e maggiormente orientata al rispetto della dignità umana ed alla cura complessiva della persona e della sua personalità, e non già del solo suo patrimonio (Cass. 4 aprile 2006, n. 13584).
La finalità della legge, enunciata nella sacrale formula dell'art. 1 della stessa, è, infatti, quella di “tutelare, con la
minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia,
nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”. Il criterio discretivo che deve guidare il giudice nella scelta delle diverse forme di tutela della persona inferma di mente non è dunque quello quantitativo basato sul più o meno elevato grado di incapacità, bensì quello funzionale inteso come ricerca del mezzo più adeguato al fine di preservare gli interessi e la dignità della persona umana.
Ed infatti occorre in proposito rilevare che, mentre l'interdizione priva totalmente il soggetto della capacità di agire, l'amministrazione di sostegno, dotata di maggiore flessibilità, e il cui contenuto più o meno ampio è rimesso alla prescrizioni del giudice competente, riserva comunque detta capacità all'interessato garantendogli una contrattualità minima, come chiaramente si evince dall'art. 409, co. 2, c.c. che attribuisce al beneficiario il potere di “compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana”.
La Suprema Corte ha individuato i criteri ai quali attenersi per verificare la sussistenza nel caso concreto dei presupposti dell'interdizione, ovvero per stabilire se detto strumento, costituente nel sistema l'extrema ratio, sia il più idoneo ad assicurare la più adeguata protezione dell'interessato (art. 414 c.c.).
Ebbene, attesa la residualità del criterio quantitativo del grado di infermità, gli indici da utilizzare sono la conservazione di un minimo di capacità relazionale, nonché la complessità degli atti che, in considerazione dell'entità e della natura del patrimonio dell'interdicendo, debbano essere compiuti, ove risultino condizioni giustificative di una speciale protezione (Cass. 22 aprile 2009, n. 9628).
Ed infatti l'esistenza di rapporti attuali dell'interessato con l'esterno, da vagliare caso per caso, ovvero l'assunzione di comportamenti irrazionali o marcatamente oppositivi può creare le condizioni per vanificare gli scopi dell'amministrazione di sostegno, posto che la stessa non priva il beneficiario della capacità di agire e presuppone una costante condivisione delle scelte da parte di quest'ultimo e dell'amministratore.
Nel caso in esame, il collegio si ritiene convinto che il permanere dello strumento di amministrazione di sostegno sia la soluzione più adatta a . CP_2
Le capacità residue le permettono, infatti, di svolgere autonomamente attività quotidiane e di svago routinarie e semplici e di cogliere aspetti semplici, evidenti ed ovvi della realtà. Naturalmente la stessa ha obiettivi e preferenze sia relativamente alle attività che predilige, sia alla scelta di persone con cui interagire, sia per domicili anche temporanei e correlate convivenze. I deficit delle abilità cognitive superiori riducono la sua capacità di eseguire scelte di buon senso e ispirate a criteri di ordinaria prudenza, esponendola a rischi connessi sia alle frequentazioni che alle convivenze;
rimane diffidente ed oppositiva nei confronti dei familiari ed in particolare della LL
maggiore, che svolge funzioni di Amministratore di Sostegno, che vive come limitante e frustrante, non comprendendo, anche a causa della scarsa consapevolezza delle proprie difficoltà, l'intento protettivo e regolativo.
L'attuale amministratore di sostegno, , è persona di buon senso e ragionevole, animata da spirito di Parte_1
protezione, che, pur comprendendo anche le esigenze di svago e di relazioni interpersonali della LL, si mostra preoccupata per i possibili rischi correlati alle sue condotte imprudenti. Ciononostante, i dati raccolti ed acquisiti dall'istruttoria espletata consentono di ritenere che si versi ancora nell'alveo di timori e preoccupazioni ma non di dati concreti e specifici su cui ancorare una limitazione della libertà personale così invasiva come quella della misura interdittiva.
La domanda va, per le esposte ragioni, rigettata.
Tenuto conto dell'esito dell'istruttoria e dell'effettiva rispondenza del procedimento incoato agli interessi dell'interdicendo, le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili. Infine, in osservanza del disposto dell'art. 52 del d.lgs. 196/2003 (Codice della privacy) va prescritto, pur in assenza di specifica istanza di parte, che sia fatta a cura della cancelleria l'annotazione di cui al comma primo, volta a precludere in caso di divulgazione della presente pronuncia l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in accoglimento della domanda proposta dai ricorrenti così provvede:
a) Rigetta la domanda di interdizione di n. ad Avellino il 9.1.1992; CP_2
b) conferma la misura dell'amministrazione di sostegno;
c) conferma n. a Torino il 21.5.1980 quale amministratore di sostegno di;
Parte_1 CP_2
d) dichiara non ripetibili le spese processuali.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 4.6.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Maria Iandiorio dott. Raffaele Califano