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Sentenza 16 maggio 2024
Sentenza 16 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 16/05/2024, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
-SEZIONE CIVILE-
VERBALE DI UDIENZA CON DECISIONE EX ART. 281-SEXIES CPC
Il giorno 16/05/2024, alle ore 12.00, innanzi alla giudice dott.ssa Tiziana Lottini, chiamata la causa iscritta nel r.g. al n. 2087/2020 è comparso:
per la parte opponente l'avv. Paita Massimiliano. Parte_1
Nessuno è comparso per la parte opposta.
Il difensore presente discute la causa e così precisa le conclusioni: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le ragioni esposte in narrativa: revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo o come meglio inefficace, il decreto ingiuntivo n. 564/2020 del 08/10/2020 (R.G. n. 1680/2020 Tribunale della Spezia) perché infondato, ingiusto ed illegittimo;
in via riconvenzionale, accertata l'inesistenza delle “forniture” di cui alla fattura n°1301 del 31.07.2020, condannare in persona del legale rappresentante in carica, al Controparte_1 pagamento in favore della della somma € 18.842,29; con vittoria delle spese e Parte_1 competenze di giudizio.
Si dà atto che l'opposta nella comparsa di costituzione aveva rassegnato le seguenti conclusioni: Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, respingere la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese ed onorari di lite
La Giudice si ritira in camera di consiglio alle ore 12.05. All'esito della camera di consiglio pronunzia sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e dei motivi della decisione di seguito riportati che vengono allegati al presente verbale. Verbale chiuso alle ore 12.25
La Spezia, il 16 maggio 2024
LA GIUDICE Tiziana Lottini
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale della Spezia, Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Tiziana Lottini, pronunzia mediante lettura del dispositivo e di contestuali motivi ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella controversia RG 2020/2087
tra la società (c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 rappresentante legale, rappresentata e difesa per procura dall'avv. Massimiliano Paita ed elettivamente domiciliata presso il medesimo;
parte opponente
e la società .ECO. c.f. ), in persona del rappresentante CP_1 Pt_1 P.IVA_2 legale, rappresentata e difesa per procura dall'avv. Andrea Frau ed elettivamente domiciliata presso il medesimo;
parte opposta
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, contratto di noleggio (cod. 143105)
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 23/11/2020, la società Parte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n°564/2020 concesso alla società
[...]
per l'importo di € 14.097,71. Controparte_1
Opponendosi, la educeva: Parte_1
• che tra le parti in causa, nel corso degli anni 2019-2020, sono intercorsi reciproci rapporti commerciali;
- che, tuttavia, la fattura n°1301/00 del 31/07/2020, posta alla base del ricorso monitorio, descrive forniture inesistenti, inventate per compensare un proprio debito e, dunque, false; - che, infatti, in data 14.07.2020, la diffidava la Parte_1
al di pagamento dell'importo di € 43.373,44; CP_1
- che, in data 28.07.2020, la rispondeva chiedendo una Controparte_1
compensazione dei rispettivi debiti/crediti;
- che i calcoli posti alla base della predetta richiesta sono errati;
- che, infatti, compensando debiti e crediti si giunge ad un importo dovuto favore dell'opponente di € 18.842,29;
- che, dopo iniziali trattative tra le parti, la , in data 08.09.2020, CP_1
per risposta, inoltrava scheda contabile con l'aggiunta della fattura n°1301 del 31.07.2020 (fino
a quel momento sconosciuta e mai richiamata dalla stessa società emittente);, avente causale escavatore a disposizione;
- che l'escavatore in parola, in realtà, non era stato a disposizione nel periodo di cui alla fattura, ma parcheggiato nel sito c.d. , gestito Organizzazione_1 dall'attrice per accordo tra le parti, dopo che la aveva disposto l'interruzione Org_2 dell'attività di conferimento di terre.
La parte opposta si costituiva, chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione e allegando:
- che effettivamente tra le parti sono intercorsi rapporti commerciali a seguito dei quali sono state emesse le seguenti fatture:
o per le n° 198/2020 € 6.551,40; n° 338/2020 € 14.868,75; CP_1
n° 565/2020 € 3.111,00; n° 1301/2020 € 32.940,00 per complessivi € 57.471,15;
o per le n° 40/2019 € 10.101,60; 41/2020 € 2.196,00; Parte_1
n° 45/2020 € 12.190,24; n° 4 € 10.833,60; n° 9 € 8.052,00 per complessivi € 43.373,44;
- che compensando le rispettive partite, risulta un credito in favore della ricorrente pari ad € 14.097,71.
- che non ha mai chiesto alla di ritirare Parte_1 CP_1
l'escavatore, e pertanto la fattura n° 1301 è stata emessa per il nolo del mezzo nel periodo in esame;
- che, anzi, a causa di tale vincolo del mezzo, non Controparte_2 potendolo impiegare per altri usi, ha dovuto sopperire all'indisponibilità della macchina con altro mezzo operatore.
La causa veniva istruita anche con l'acquisizione di prove orali. In particolare:
- con l'audizione del teste 1, già dipendente di Testimone_1 [...]
il quale riferiva: Pt_1
o che egli era il direttore del cantiere e che effettivamente la Org_1
impose la sospensione dei lavori;
Org_2
o che l'escavatore di proprietà negli anni 2019- 2020 era Controparte_1
presente nel cantiere di cui al sito per la realizzazione e la sistemazione delle terre derivanti da scavi per conto della Provincia della Spezia, fino alla sospensione dei lavori, essendo dopo divenuto inutile;
in particolare la smise di lavorare CP_1 un paio di giorni dopo lo stop della Org_2
o che l'escavatore di proprietà è stato utilizzato solo da Controparte_1 personale della ed è stato utilizzato solo fino al mese di febbraio 2020; CP_1 CP_1
o che nel mese di marzo 2020, , legale rappresentante della Testimone_2
ha ordinato alla il ritiro dell'escavatore e che il teste Parte_1 Controparte_1 ebbe a sentire una telefonata fatta dal;
che, inoltre, il teste stesso fece una Tes_2 telefonata per dire alla che dovevano essere ritirati i mezzi non utilizzati;
CP_1
o che la chiedeva di lasciare l'escavatore posteggiato nel sito fino a quando Controparte_1
non fosse richiesto da altro cantiere e che tale richiesta fu rivolta al teste dall'escavatorista della : inoltre, egli udì parlarne al telefono e acconsentire alla CP_3 Tes_2 richiesta;
o che l'escavatore fu prelevato dalla nel maggio 2020; Controparte_1
o che la non chiese le prestazioni indicate nella fattura n. 1301 Parte_1
del 31.07.2020 emessa da Controparte_1
o che è possibile che egli stesso e abbiano detto a che Tes_2 Parte_2
l'avrebbero richiamato a breve dopo un previsto sopralluogo dell' per continuare nelle Org_3 operazione di movimentazione di terra da un settore all'altro della discarica, ma che non sapevano se 1 Verbale 22 settembre 2022 avrebbero avuto l'autorizzazione;
- il testimone titolare di ditta individuale che lavorava per la Tes_3
presso il cantiere ex discarica, il quale riferiva: Parte_1
o che dal febbraio 2020 la imponeva a Org_4 Parte_1
una sospensione al conferimento terra nel sito c.d. ; Organizzazione_1
o che nel cantiere c'era un escavatore, che era presente all momento della sospensione;
e che veniva utilizzato solo da personale della;
CP_1
o che l'escavatore è stato utilizzato fino al mese di febbraio 2020;
o che egli personalmente non chiese alla di ritirare l'escavatore e CP_1
di avere appreso della richiesta de parcheggio da;
Tes_2
o che l'escavatore fu ritirato da personale di alla presenza del CP_1 teste;
- il testimone operatore di macchine movimento terra presso Tes_4
, il quale riferiva: Controparte_2
o di non sapere se avesse chiesto a di ritirare Parte_1 CP_1
l'escavatore (“Penso di no”);
o che gli era stato chiesto di parcheggiare l'escavatore in attesa dell'arrivo dell' o Org_3
di un ente che doveva fare verifiche e che e il capo cantiere (il teste gli avevano Tes_2 Tes_5 detto che dopo il sopralluogo dell' l'avrebbero richiamato per continuare nelle operazione di Org_3 movimentazione di terra da un settore all'altro della discarica e che “nel marzo/aprile” gli era stata chiesta disponibilità del mezzo per eseguire lavorazioni di riordino;
o che nel periodo in esame, alla serviva un altro mezzo, reperito CP_1
presso la società CP_4
- il testimone già dipendente della il quale Testimone_6 Parte_3
riferiva:
o che noleggiò un escavatore dalla per circa tre mesi perché gli CP_1 CP_4 mancava una macchina.
Veniva, inoltre ammesso l'interpello del rappresentante legale di , il quale CP_1 non si presentava ripetutamente alle udienze fissate per l'incombente5 : alle ultime due udienze il difensore di affermava che il rappresentante legale non si era CP_1 presentato per motivi di salute, motivi che -tuttavia- non documentava. All'ultima udienza, fissata solo per l'interpello (19 ottobre 2023), il difensore non chiedeva rinvio per consentire la presenza del rappresentante legale, ma la fissazione di udienza per la precisazione delle conclusioni.
Infine, all'odierna udienza, le parti, precisate le conclusioni nei termini sopra indicati, discutevano la causa.
L'opposizione appare fondata e deve essere accolta. Il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Deve premettersi che, secondo i consolidati principi in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione6:
- il creditore che agisca per l'adempimento (così come per il risarcimento del danno o per la risoluzione contrattuale) deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
- il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Applicando tali principi al caso di specie, deve ritenersi:
- che la società (attrice in senso sostanziale, in quanto parte CP_1
opposta) debba dare la prova della fonte dell'obbligazione e dunque la prova del contratto tra le parti in forza del quale essa si era obbligata a noleggiare alla società 'escavatore, nel periodo indicato nella fattura n° 1301/2020 e cioè Parte_1 dal 7 marzo al 10 maggio 20207.
Tale prova non è stata fornita, infatti, dall'istruttoria -e segnatamente dall'audizione dei testi- è emerso, in sintesi:
- che lavorava per nel cantiere ”, CP_1 Parte_1 Org_1
effettuando opere di movimentazione terre;
- che, a tale scopo utilizzava, sempre con i propri operatori, un escavatore;
- che nel febbraio 2020 la movimentazione delle terre dovette essere interrotta, in ossequio a un provvedimento della e che i lavori non vennero Org_4 ripresi nel torno di tempo rilevante ai fini della decisione della causa;
- che anche dopo l'interruzione dei lavori e fino al maggio 2020, l'escavatore della rimase nel cantiere della ma non fu mai CP_1 Parte_1 utilizzato;
- che gli amministratori di speravano di poter riprendere le Parte_1
opere all'esito di un sopralluogo di ma che questo non accadde: altresì, che Org_3
i predetti avevano preannunciato alla che essa avrebbe potuto proseguire CP_1 nella movimentazione delle terre, nel caso in cui i lavori fossero stati ripresi;
- che, per tale motivo, l'escavatore rimase parcheggiato nel piazzale, per poterlo utilizzare se i lavori fossero ripresi, ciò che, però, non avvenne.
Tale ricostruzione è stata possibile sulla base delle testimonianze acquisite.
Per inciso, tutte le dichiarazioni testimoniali appaiono pienamente attendibili, avendo i testi riferito con precisione e in dettaglio in ordine a fatti conosciuti per aver personalmente preso parte alla vicenda in ragione della propria attività lavorativa, senza incorrere in contraddizioni, illogicità o incongruenze e distinguendo accuratamente le circostanze che rammentavano da quelle che, invece, non ricordavano, così come le circostanze che avevano appreso direttamente, da quelle a loro riferite.
Deve, però, anche sottolinearsi che non verranno prese in esame le dichiarazioni 7 Fattura produzione 1d dell'opposta nella parte in cui i testi riferiscono circostanze apprese dalle parti e ai medesimi favorevoli (segnatamente le dichiarazioni di in ordine a quanto Testimone_7 appreso da e le dichiarazioni di in ordine a quanto appreso) Testimone_2 Tes_8 trattandosi di dichiarazioni testimoniali "de relato actoris", e dunque non aventi alcuna rilevanza. In altri termini, sebbene possa ritenersi che il teste abbia detto il vero, riferendo ciò che la parte ha affermato, la circostanza rilevante ai fini della decisione della causa non è la dichiarazione della parte, ma il fatto storico dalla medesima narrato al teste: ne consegue che l'affermazione della parte -alla medesima favorevole- riferita dal teste, non ha rilievo ai fini della ricostruzione del fatto storico e della decisione della causa.
In ogni caso, le dichiarazioni dei testi, oltre che precise, sono concordanti tra loro: nessuno riferisce di accordi presi tra le parti e relativi al noleggio dell'escavatore nel periodo rilevante (dopo la sospensione dell'attività di movimentazione terre).
Tale aspetto, dirimente, appare confermato anche:
- dall'elemento logico, poiché la non aveva in precedenza Parte_1
fatto ricorso al noleggio dell'escavatore, ma aveva appaltato i lavori di movimentazione terra;
- dalla mancata risposta del rappresentante legale all'interpello; egli infatti, ripetutamente assente, non documentava in alcun modo la ragione dell'assenza.
Pertanto, non è stata provata da parte dell'opposta la fonte dell'obbligazione e cioè la sussistenza di un contratto relativo all noleggio del mezzo, né tantomeno quale contenuto il contratto avrebbe avuto.
Pertanto, l'opposizione deve essere accolta e il decreto opposto revocato. .
Le spese di lite per la presente fase seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo presente la complessità delle questioni trattate e la durata della causa. Le spese della fase monitoria sono già state sopportate dalla parte opposta e a suo carico permangono.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, visto l'art. 281 sexies c.p.c.:
- revoca il decreto ingiuntivo n° 564/2020 del Tribunale della Spezia;
- condanna l'opposta in persona del rappresentante legale CP_1
p.t., a rimborsare all'opponente le spese di lite, determinate Parte_1 in euro 4.000,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, nonché al rimborso del contributo unificato..
Così deciso in La Spezia il 16/05/2024
LA GIUDICE dott.ssa Tiziana Lottini
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