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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 15/06/2025, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Ragusa
Sezione civile
Proc.n. 1019/2024 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo 2
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, promossa
DA
, con sede in Modica (RG), c.da Parte_1 CP_1
(p.iva ), in persona del legale rappresentante sig.
[...] P.IVA_1 Pt_2
, nato a [...] il [...], rappresentata e difesa giusta
[...]
mandato in calce all'opposizione dall'Avv. Antonio Dipasquale, presso il cui studio sito in Ragusa, via dott. Pluchino n. 16, è elettivamente domiciliata
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_2 C.F._1 titolare dell'omonima azienda agricola (p. iva ), con sede a P.IVA_2
Ragusa, in Contrada San Giacomo s.n.c., elettivamente domiciliata a Modica, in Via Sacro Cuore n.114/A, nello studio degli Avv.ti Vincenzo Iozzia e
Salvatore Terranova, che, sia unitamente che disgiuntamente tra loro, la rappresentano e difendono per mandato su documento separato 3
sottoscritto anche mediante firma digitale e congiunto alla comparsa costitutiva
OPPOSTA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione la società proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 182/2024 (n. 410/2024 R.G.), emesso in data 23.02.2024 dal Tribunale di Ragusa, notificato in pari data, in forza del quale era stato ingiunto alla medesima di pagare, in favore di
, la somma di € 41.406,64, oltre ad interessi come da domanda, CP_2 spese e compensi del procedimento monitorio. Chiedeva l'opponente “- preliminarmente dichiarare l'improcedibilità della domanda monitoria per non essere stata preceduta dal tentativo obbligatorio di negoziazione assistita tra avvocati (ex art. 3, comma 1, D.L. 132/2014); - nel merito revocare e/o annullare e/o comunque porre nel nulla con qualsiasi statuizione il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, dire e ritenere non dovuta la somma ingiunta in tutto o, in via gradata, in parte, anche all'esito della espletanda attività istruttoria;
- in via riconvenzionale ritenere e dichiarare che la società opposta ha cagionato alla per motivi di cui Pt_1 in narrativa o per quant'altro di giustizia, un danno pari ad € 10.442,52, o a quell'altro importo maggiore o minore che sarà accertato all'esito del giudizio e, per l'effetto, condannare la società opposta al pagamento del superiore importo in favore della società opponente;
- in via gradata, per l'invero non temuta ipotesi in cui si ritenga di confermare, in tutto o in 4
parte, l'avversa domanda creditoria nei confronti della statuire la Pt_1 previa reciproca compensazione delle partite di dare/avere che risulteranno eventualmente dovute inter partes all'esito del giudizio. Con vittoria di spese e compensi. Salvo ogni altro diritto”.
Si costituiva , la quale chiedeva “- In via preliminare, rigettare CP_2 la richiesta di improcedibilità della domanda monitoria e, ai sensi e per gli effetti dell'art.648 c.p.c., accordare l'esecuzione provvisoria dell'opposto decreto ingiuntivo;
- Nel merito, valutata l'insussistenza dei motivi d'opposizione, rigettare la spiegata opposizione e, conseguentemente, confermare l'esecutività dell'opposto decreto ingiuntivo per il complessivo importo ingiunto;
- Riconosciuta l'insussistenza dei danni asseritamente lamentati dall'opponente, rigettare la domanda riconvenzionale da quest'ultima spiegata in citazione così come la pretesa compensazione con l'importo ingiunto di somme altrettanto arbitrariamente indicate e richieste a titolo risarcitorio;
- Con il favore delle spese e dei compensi difensivi anche per la presente fase di giudizio di opposizione”.
Ciò premesso, l'opposizione in esame non appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, del tutto generiche e prive di riscontri probatori in atti, e quindi destituite di fondamento, appaiono le contestazioni sollevate dalla parte opponente.
In particolare, del tutto infondata deve intendersi l'eccezione preliminare della relativa all'improcedibilità dell'azione per omesso Pt_1 esperimento dell'obbligatoria procedura di negoziazione assistita ex art. 3 D.L.n. 132/2014, non essendo la stessa prevista quale condizione di procedibilità nei giudizi di ingiunzione, ivi incluso quello di opposizione a D.I. (cfr. art. 3, comma 3, lett. a, D.L.n. 132/2014).
Nel merito, altrettanto infondata deve ritenersi la contestazione di parte opponente attinente al difetto dei presupposti di cui all'art. 634, comma 2,
c.p.c., per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, in mancanza della produzione degli estratti notarili autenticati delle scritture contabili, da allegarsi alle fatture prodotte in atti. 5
Ed invero, trattasi di fatture elettroniche, allegate sia in formato .pdf, con ricevuta di avvenuta consegna, che in formato .xml.
La giurisprudenza di merito appare conforme nell'affermare che “Il S.D.I. - sistema di interscambio - gestisce la fatturazione elettronica, genera documenti informatici autentici ed immodificabili, che non sono semplici copie informatiche di documenti informatici, ma duplicati informatici, indistinguibili dai loro originali. Pertanto l'art. 1 comma 3-ter del d.lgs. n. 127 del 2015 prevede che i soggetti obbligati ad emettere fattura elettronica mediante il sistema di interscambio sono esonerati dall'obbligo di annotazione nei registri contabili, sicché per tali soggetti deve ritenersi che sia venuto meno anche l'obbligo di tenere i predetti registri e, di conseguenza, gli obblighi previsti dall'art. 634 comma 2 c.p.c. ai fini dell'ottenimento del decreto ingiuntivo” (cfr. Tribunale Torino, sez. lav., 12/04/2023 n.418).
Relativamente alle ulteriori contestazioni di parte opponente relative agli effettivi quantitativi di latte forniti dalla società opposta, come da fatture prodotte in atti, le stesse sono del tutto generiche, in difetto di contestazione specifica delle forniture indicate in ciascuna fattura.
In ogni caso quanto dedotto dall'opponente appare confutato con evidenza dalle risultanze della corrispondenza via email, in cui la Pt_1 comunicava alla ditta , e per essa alla – sede di Frigintini, i CP_2 CP_3 quantitativi di latte e l'importo delle fatture da emettere per conto della ditta conferitrice, ivi incluse le fatture del monitorio, sulla base dei pro- forma predisposti e inviati dalla stessa . Pt_1
Sotto il profilo, poi, della presunta adulterazione del latte fornito dalla
, il quale conterrebbe anche acqua e cloruri, trattasi di una circostanza CP_2 rimasta priva di riscontri oggettivi in atti, non essendo state in alcun modo allegate, né alla stessa relazione redatta dal tecnico incaricato dalla
, Dott. , nè alle memorie istruttorie, le risultanze delle Pt_1 Per_1 analisi svolte presso laboratori accreditati, ovvero i rapporti di prova.
A fronte delle risultanze della relazione del tecnico di parte opponente, la ha, a sua volta, prodotto delle note scritte di un proprio tecnico, che CP_2 ha riscontrato, nei rapporti di prova acquisiti nello stesso periodo in contestazione presso il laboratorio accreditato, come i limiti accertati nel 6
latte oggetto di fornitura fossero difformi da quelli addotti dalla controparte, in quanto rientranti nella norma.
Appare poco verosimile, inoltre, che la , una volta riscontrata la Pt_1 presunta adulterazione, non abbia inoltrato alcuna segnalazione agli organi competenti, né all'opposta medesima, salva la tardiva diffida del 22.11.2023, la quale contiene una contestazione generica di una non meglio precisata adulterazione del latte, senza fare alcuno specifico riferimento alla presenza di acqua o di cloruri, con contestuale ingiustificata richiesta di una nota di credito per euro 18.000,00.
E significativo, peraltro, che in tutto il periodo, dal giugno al settembre del 2023, nessuna rimostranza sia mai stata sollevata dalla parte opponente in merito alla regolare fornitura di latte da parte della ditta della Polino.
La stessa opponente ha effettuato un pagamento parziale, a titolo di acconto della fattura n. 9/01, del 30.09.2023, oggetto del monitorio, senza compiere alcun tipo di contestazione, come da bonifico del 18.12.2023 prodotto in atti.
Non vale in senso contrario quanto risultante dalla convenzione intervenuta tra le parti, in cui l'incarico di prelevare il campione di latte da analizzare, presso l'azienda del produttore, veniva affidato all'acquirente medesimo, a mezzo del proprio addetto alla raccolta, nella specie l Controparte_4
, il quale, tuttavia, rivestiva la qualifica di trasportatore per
[...] conto terzi.
Nella stessa convenzione si fa riferimento al laboratorio abilitato all'esecuzione delle analisi sui campioni prelevati, specificamente individuato nell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri”, iscritto nell'elenco regionale dei laboratori abilitati ad eseguire questo tipo di indagini.
Nella specie, di contro, l'opponente fa riferimento a delle non meglio precisate analisi eseguite sui campioni di latte, senza tuttavia specificare a quale laboratorio la suddetta si sia rivolta (ovvero se si tratti di quello pattuito tra le parti nella convenzione in atti), nè tanto meno allegare i relativi rapporti di prova, soltanto labialmente invocati nella relazione del tecnico di parte. 7
Sempre nella convenzione si prevede che sia cura dell'acquirente conservare correttamente i rapporti di prova trasmessi dal laboratorio analisi, e trasmettere tali risultati ed annesse considerazioni al produttore, il quale è tenuto ad avvisare entro 48 ore dal ricevimento dei rapporti di prova il Servizio Veterinario competente, laddove dovessero superarsi i limiti di legge, al fine di attivare le dovute procedure del caso.
Nulla di tutto questo è avvenuto nel caso di specie.
A fronte del prelievo dei campioni, e della presunta riscontrata adulterazione del latte, l'opponente avrebbe dovuto prontamente avvisare la ditta fornitrice, consentendole di verificare e appurare la correttezza della procedura seguìta e dei risultati conseguìti, e quindi di approntare un'adeguata difesa.
Con riferimento, infine, all'eccezione di decadenza dalla garanzia per i vizi e i difetti della cosa venduta, nessuna allegazione, né tanto meno prova, è stata fornita dalla parte opponente circa il momento esatto in cui sarebbe venuta a conoscenza dei lamentati vizi, con conseguente decadenza dalla relativa azione.
Alla luce delle considerazioni svolte l'opposizione in esame non appare meritevole di accoglimento, e il decreto impugnato andrà confermato nella sua interezza.
Per le medesime considerazioni andrà rigettata la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, o, in alternativa, l'eccezione di compensazione formulata dalla medesima, in difetto di prova della pretesa condotta illecita addebitata alla ditta , e quindi del verificarsi dell'invocato danno nei CP_2 confronti della controparte.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
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Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni altra eccezione, istanza e deduzione disattesa rigetta l'opposizione, presentata da Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 182/2024, emesso dal Tribunale di Ragusa il
20.02.2024, pubblicato il 23.02.2024, nell'ambito del procedimento n.
410/2024 R.G., e per l'effetto conferma il decreto citato.
Rigetta la domanda riconvenzionale di parte opponente.
Condanna l'opponente a rifondere le spese processuali sostenute dalla controparte, , da liquidarsi in euro 2.000,00 a titolo di CP_2
compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari di parte opposta.
Così deciso, in Ragusa il 13 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.sa Rosanna Scollo