Il secondo e terzo comma dell'articolo 109 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 , sono sostituiti dai seguenti:
"Le imposte sono dovute nella misura normale qualora entro il termine di 5 anni dalla registrazione dell'atto il fine dell'acquisto non sia stato conseguito.
Il termine di 5 anni di cui al comma precedente vale anche per tutti coloro che abbiano registrato l'atto entro i tre anni precedenti all'entrata in vigore della presente legge.
La prova del conseguimento del fine dell'acquisto dovra' essere data con attestazione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sentito l'ufficio tecnica erariale, da presentarsi all'ufficio del registro entro un anno dalla scadenza del quinquennio di cui al comma precedente. L'attestazione suddetta e' rilasciata dietro domanda dell'interessato previo deposito delle spese per la constatazione".