Sentenza 15 maggio 1984
Massime • 2
Con riguardo a merci assoggettate a diritti doganali o di confine, nella disciplina di cui al d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, i quantitativi, che risultino mancanti in Sede di presentazione, verifiche o controlli, si sottraggono ad imposizione, a norma dello art. 37 del citato decreto (integrato dagli artt. 1-3 del d.m. 13 maggio 1971 ed interpretato autenticamente dall'art. 22 ter della legge 22 dicembre 1980 n. 891), solo quando si tratti di cali naturali o tecnici, cioè di perdite di peso o di volume in dipendenza di fenomeni fisici, chimici o biologici, ovvero di manipolazioni effettuate durante il deposito od il trasporto, oppure quando si tratti di perdite o distruzioni, cioè di dispersioni o vanificazioni della merce medesima, escludenti qualsiasi possibilità di utilizzazione, che derivino da caso fortuito, o forza maggiore, o da fatto imputabile a titolo di colpa non grave a terzi od allo stesso soggetto passivo del rapporto tributario. (nella specie, si trattava della Mancanza di gasolio in un serbatoio, che era derivata dalla perdita di una valvola di tenuta, con accidentale immissione del prodotto in tubature portanti greggio in transito verso l'estero. La suprema Corte, alla stregua del principio di cui sopra, ha ritenuto correttamente esclusa dai giudici del merito l'invocabilità del citato art. 37, ricorrendo un'ipotesi di perdita della merce ascrivibile a colpa grave del soggetto passivo, per difetto di manutenzione dell'impianto).*
Con riguardo all'ingiunzione fiscale, resa esecutoria dal pretore, non spiega effetti invalidanti ne' l'illeggibilità della firma del pretore medesimo, ne' la Mancanza della sottoscrizione del cancelliere, vertendosi in tema di esplicazione da parte di detto giudice di funzioni non giurisdizionali, ma amministrative. ( V 4371/76, mass n 383083).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/05/1984, n. 2942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2942 |
| Data del deposito : | 15 maggio 1984 |
Testo completo
Con riguardo all'ingiunzione fiscale, resa esecutoria dal pretore, non spiega effetti invalidanti ne' l'illeggibilità della firma del pretore medesimo, ne' la Mancanza della sottoscrizione del cancelliere, vertendosi in tema di esplicazione da parte di detto giudice di funzioni non giurisdizionali, ma amministrative. ( V 4371/76, mass n 383083).*