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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/10/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Caso Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 947 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: cumulo domande di separazione e divorzio
TRA
e rappresentati e difesi, giusta Parte_1 Controparte_1 procura in atti, dall'avv. NAPOLETANO ELIO presso cui sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 26.09.2025, i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi al ricorso. Il Pubblico Ministero non ha rassegato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.04.2025 le parti hanno esposto: - di avere contratto matrimonio in Piedimonte Matese il 15.09.2018; che, dallo stesso, sono nati due figli: KI
(12.05.2020) e (06.03.2022); - che, la prosecuzione della vita matrimoniale è divenuta Per_1 intollerabile.
Pertanto, ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio. 2
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 26.09.2025, le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione. Con le medesime note le parti hanno, altresì, precisato che l'Assegno Unico, percepito per intero dalla ricorrente, ammonta ad € 470,80.
Ciò posto, hanno chiesto la decisione.
La causa era rimessa al Collegio.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Alife (CE) alla Via San Vittore, 61, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra , in Parte_1 quanto di sua proprietà e nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi.
PIANO GENITORIALE PER I LI NN
3. I figli e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali Persona_2 Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui gli stessi si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. I figli restano collocati prevalentemente presso la dimora materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: dall'uscita di scuola fino alla mattina seguente quando verranno accompagnati nuovamente a scuola;
4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale ed ad anni alterni;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 15 maggio di ogni anno.
5. Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in Controparte_1 Parte_1
c/c con iban n. IT28M0514274940CC1061134968, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese,
l'assegno di mantenimento per entrambi i figli pari nel complesso ad € 300,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. Resta escluso dal conteggio l'assegno unico per i figli che è percepito dalla madre e resterà a suo favore. 3
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: 6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e all'interesse della prole.
Rilevato che le parti si sono consensualmente separate all'udienza cartolare del 26.09.2025.
Posto che le parti hanno scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Rilevato che le parti hanno avanzato domanda cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio e che la stessa è ammissibile (cfr. Cass. n. 28727/2023).
Rilevato, pertanto, che la causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione ai fini della pronuncia di divorzio e che a ciò si provvede con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione dei coniugi
, nata il [...] in [...], e Parte_1
nato il [...] in [...]; Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ON AT (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 39, parte II, serie A, anno 2018);
3) rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
4) spese al definitivo.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 26/09/2025
Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Caso Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 947 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: cumulo domande di separazione e divorzio
TRA
e rappresentati e difesi, giusta Parte_1 Controparte_1 procura in atti, dall'avv. NAPOLETANO ELIO presso cui sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 26.09.2025, i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi al ricorso. Il Pubblico Ministero non ha rassegato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.04.2025 le parti hanno esposto: - di avere contratto matrimonio in Piedimonte Matese il 15.09.2018; che, dallo stesso, sono nati due figli: KI
(12.05.2020) e (06.03.2022); - che, la prosecuzione della vita matrimoniale è divenuta Per_1 intollerabile.
Pertanto, ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio. 2
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 26.09.2025, le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione. Con le medesime note le parti hanno, altresì, precisato che l'Assegno Unico, percepito per intero dalla ricorrente, ammonta ad € 470,80.
Ciò posto, hanno chiesto la decisione.
La causa era rimessa al Collegio.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Alife (CE) alla Via San Vittore, 61, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra , in Parte_1 quanto di sua proprietà e nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi.
PIANO GENITORIALE PER I LI NN
3. I figli e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali Persona_2 Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui gli stessi si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. I figli restano collocati prevalentemente presso la dimora materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: dall'uscita di scuola fino alla mattina seguente quando verranno accompagnati nuovamente a scuola;
4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale ed ad anni alterni;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 15 maggio di ogni anno.
5. Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in Controparte_1 Parte_1
c/c con iban n. IT28M0514274940CC1061134968, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese,
l'assegno di mantenimento per entrambi i figli pari nel complesso ad € 300,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. Resta escluso dal conteggio l'assegno unico per i figli che è percepito dalla madre e resterà a suo favore. 3
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: 6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e all'interesse della prole.
Rilevato che le parti si sono consensualmente separate all'udienza cartolare del 26.09.2025.
Posto che le parti hanno scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Rilevato che le parti hanno avanzato domanda cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio e che la stessa è ammissibile (cfr. Cass. n. 28727/2023).
Rilevato, pertanto, che la causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione ai fini della pronuncia di divorzio e che a ciò si provvede con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione dei coniugi
, nata il [...] in [...], e Parte_1
nato il [...] in [...]; Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ON AT (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 39, parte II, serie A, anno 2018);
3) rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
4) spese al definitivo.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 26/09/2025
Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese