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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 26/06/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2784/23
Tribunale Ordinario di Benevento I Sezione civile
Verbale di udienza
Addì 26/06/2025
Innanzi al giudice unico dott.ssa Valeria Protano è stata chiamata la causa iscritta al N.r.g.a.c. 2784/2023
Sono comparsi:
1. l'avv. IANNACCONE ANTONIO per;
CP_1
2. l'avv. ALESSIA MAGGIO in sost. dell'avv. CORBO FRANCESCO per la
[...]
; Controparte_2
L'avv. Iannaccone esibisce sentenza del Tribunale penale di Benevento del 19.06.25, con cui la ricorrente è
stata assolta con formula piena per i reati di cui agli artt. 733 bis c.p. e 181 d.lgs. 42/04, che si riserva di depositare entro la giornata odierna. Si riporta, per il resto, ai propri scritti difensivi, alle richieste e conclusioni ivi contenute.
L'avv. Maggio si riporta alla memoria di comparsa e agli altri scritti depositati, impugna la documentazione oggi prodotta in quanto tardiva, e comunque, irrilevante in quanto trattasi di accertamento effettuato in sede penale mentre il presente giudizio ha ad oggetto una sanzione amministrativa. Insiste per il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese di lite.
IL GIUDICE
All'esito della discussione orale, preso atto dell'allontanamento delle parti dall'aula di udienza, ha pronunciato la seguente sentenza.
Il Giudice
dott.ssa Valeria Protano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Valeria Protano, all'esito della discussione orale, ha emesso, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2784 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023
Tra
, (C.F. ), in qualità di titolare della impresa individuale CP_1 C.F._1 omonima, con sede in Forino (Av), alla Via Provinciale Bracigliano, n. 3, rappresentata e difesa dall'avv.
Antonio Iannaccone (C.F. ), come da procura in calce al ricorso introduttivo, presso C.F._2 il cui studio è elettivamente domiciliata in Forino (Av), alla Via Provinciale a Petruro, n. 4;
-Ricorrente-
e
(C.F. , in persona del Controparte_3 P.IVA_1 presidente p.t., sedente per la carica in IE (AV), al Corso Partenio, n.10, rappresentata e difesa dall' avv. Francesco Corbo, (C.F. ), come da procura in calce alla comparsa di C.F._3 costituzione, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Avellino, alla Via F. Guarini n.114;
-Resistente-
OGGETTO: opposizione all'ordinanza-ingiunzione;
CONCLUSIONI: come da verbale che precede;
Concisa esposizione del fatto e motivi della decisione
Con ricorso ex art. 22 l. 689/1981, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione CP_1 prot. n. 4101 del 10.7.2023 della con la quale le veniva Parte_1 intimato il pagamento, in qualità di titolare della omonima ditta e, quindi, di coobbligata in CP_1 solido ex art. 6 l. 689/1981 con il trasgressore , dichiaratosi dipendente della predetta ditta, Persona_1 della somma di € 900,00, oltre oneri e spese di notifica, per le violazioni da quest'ultimo poste in essere dell'art. 17 comma 1 L.R. Campania n. 11/1996, il quale prevede che “chiunque intende effettuare il taglio dei boschi di cui all'art. 14, deve farne preventiva richiesta alle per i territori dei Parte_2
Comuni membri e dei Comuni interclusi ed alle Amministrazioni Provinciali per il restante territorio.”, come sanzionata dall'art. 25 comma 9 della medesima legge.
In particolare, con verbale di contestazione dell'illecito amministrativo n. 68/2021 del 17.11.2021, elevato dai Carabinieri Forestale - Stazione di Avellino, veniva accertato che, in data 12.11.2021, il trasgressore
, “in qualità di esecutore materiale che lavora per la ditta obbligata in solido” Persona_1 CP_1
in località “Serra della Strada” del Comune di Torrioni, sul fondo di cui al foglio 1 partt. 72-73,
[...] aveva abusivamente “eseguito il taglio di una sezione boschiva per una superficie ragguagliata di mq 2500, che il fondo in questione risultava essere sottoposto al vincolo relativo sito al sito di Interesse Comunitario
IT 8040020 “Bosco di Montefusco” nonché al vincolo paesaggistico ai sensi dell'artr. 142 c 1 lett.c del
D.L 42/04” e che “il contratto di locazione del bosco era stato stipulato con il proprietario delegato
(cfr. verbale di contestazione illecito amministrativo-Stazione Carabinieri di Controparte_4
Avellino).
La ricorrente, nel ricorso in opposizione, sottolineava la sua estraneità in merito alle violazioni contestate, escludendo tanto di aver concluso un contratto di utilizzazione del fondo con il proprietario CP_4
quanto di aver dato incarico ad alcun operaio o dipendente di procedere al taglio del legname.
[...]
Con memoria depositata in data 12.09.24, si costituiva nel presente giudizio la Parte_3
la quale, in primo luogo, faceva presente come l'obbligata in solido al pagamento della
[...] sanzione non avesse proposto, nei termini di legge, eventuali scritti difensivi né formulato istanza di autotutela per l'annullamento della suddetta sanzione.
Ribadiva, peraltro, la legittimità dell'ordinanza-ingiunzione e l'infondatezza del presente ricorso, deducendo che la ricorrente non avesse impugnato, con querela di falso, il verbale di contestazione dell'illecito amministrativo della Stazione Carabinieri di Avellino, il cui contenuto è assistito da fede privilegiata ex art. 2700 c.c.. Nel merito, quindi, chiedeva di rigettare l'avversa opposizione e, conseguentemente, confermare l'ordinanza-ingiunzione.
All'odierna udienza, le parti discutevano la causa e rassegnavano le proprie conclusioni.
La domanda di opposizione è fondata e va accolta.
Va premesso, sulla responsabilità solidale dell'opponente, che l'art. 6 c.3 l. 689/1981 stabilisce che “se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”. Quindi, secondo la lettera della norma, sono responsabili in solido con l'autore dell'illecito la persona giuridica, l'ente privo di personalità giuridica o, comunque, l'imprenditore per gli illeciti commessi dal rappresentante o dal dipendente.
Tanto premesso, si osserva che la ricorrente impugna l'ordinanza de qua lamentando l'inesistenza di un rapporto di dipendenza tra il trasgressore e la ditta individuale di cui essa è titolare e che, Persona_1 quindi, il taglio abusivo fosse avvenuto nello svolgimento delle incombenze del quale lavoratore alle Per_1 sue dipendenze sulla scorta di un contratto di utilizzazione del fondo sottoscritto dalla ditta ed il proprietario
Controparte_4
Va rammentato, in punto di riparto dell'onere della prova tra opponente e Pubblica amministrazione, che è principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello per cui “nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione”
(cfr. Cass. ordinanza n. 1921/2019).
Da ciò ne discende che l'Autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione, quale attrice in senso sostanziale, deve dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato; quest'ultimo
(convenuto in senso sostanziale) deve a sua volta provare la sussistenza di eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della fattispecie illecita.
In proposito, è opportuno ribadire che mentre l'onere dell'allegazione è a carico dell'opponente (il quale deve indicare quali sono gli elementi della fattispecie carenti in fatto e/o in diritto), per quanto concerne l'onere della prova si applica la regola ordinaria sancita dall'art. 2697 c.c..
Tuttavia, a questo riguardo, assume rilevanza la riferita precisazione in base alla quale, di fronte al giudice, una volta formulata l'opposizione, non si discute propriamente dell'atto ma della fattispecie produttiva dell'effetto, perché - nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni - spetta alla
P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio.
Perciò, alla modificazione delle regole normali dell'allegazione, non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A. (del resto gli attuali commi 11 dell'art. 6 e 10 dell'art. 7 del d. lgs. n. 150 del 2011 - così come prima il comma 11 dell'art. 23 della 1. n. 689/1981 - recitano: "Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente"). Nel caso di specie, l'Amministrazione non ha adeguatamente assolto al proprio onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c. giacché ha omesso di dar prova dell'esistenza dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e, in particolare, dell'esistenza di un rapporto di dipendenza tra il trasgressore e la ditta di titolarità dell'opponente nonché di un contratto di utilizzazione del fondo intestato alla ditta (il quale viene soltanto richiamato nel verbale e non prodotto agli atti).
Appaiono evidentemente insufficienti, ai fini dell'irrogazione della sanzione e del riconoscimento della responsabilità solidale in capo all'opponente, le sole dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti agli accertatori da parte del trasgressore in assenza di ulteriori accertamenti e riscontri documentali, che invece incombevano sulla resistente.
Si ritengono sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite fra le parti, tenuto conto sia del contegno tenuto dall'opponente (la quale né ha prodotto scritti difensivi nella fase amministrativa, né ha fornito prove concrete, nel presente giudizio, in merito alla propria innocenza attraverso l'articolazione di mezzi istruttori), sia dell'incertezza dei fatti di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei CP_1 confronti della ritenuta assorbita ogni altra domanda ed Parte_1 eccezione, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione impugnata;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Benevento, il 26.06.25
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Protano
Tribunale Ordinario di Benevento I Sezione civile
Verbale di udienza
Addì 26/06/2025
Innanzi al giudice unico dott.ssa Valeria Protano è stata chiamata la causa iscritta al N.r.g.a.c. 2784/2023
Sono comparsi:
1. l'avv. IANNACCONE ANTONIO per;
CP_1
2. l'avv. ALESSIA MAGGIO in sost. dell'avv. CORBO FRANCESCO per la
[...]
; Controparte_2
L'avv. Iannaccone esibisce sentenza del Tribunale penale di Benevento del 19.06.25, con cui la ricorrente è
stata assolta con formula piena per i reati di cui agli artt. 733 bis c.p. e 181 d.lgs. 42/04, che si riserva di depositare entro la giornata odierna. Si riporta, per il resto, ai propri scritti difensivi, alle richieste e conclusioni ivi contenute.
L'avv. Maggio si riporta alla memoria di comparsa e agli altri scritti depositati, impugna la documentazione oggi prodotta in quanto tardiva, e comunque, irrilevante in quanto trattasi di accertamento effettuato in sede penale mentre il presente giudizio ha ad oggetto una sanzione amministrativa. Insiste per il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese di lite.
IL GIUDICE
All'esito della discussione orale, preso atto dell'allontanamento delle parti dall'aula di udienza, ha pronunciato la seguente sentenza.
Il Giudice
dott.ssa Valeria Protano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Valeria Protano, all'esito della discussione orale, ha emesso, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2784 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023
Tra
, (C.F. ), in qualità di titolare della impresa individuale CP_1 C.F._1 omonima, con sede in Forino (Av), alla Via Provinciale Bracigliano, n. 3, rappresentata e difesa dall'avv.
Antonio Iannaccone (C.F. ), come da procura in calce al ricorso introduttivo, presso C.F._2 il cui studio è elettivamente domiciliata in Forino (Av), alla Via Provinciale a Petruro, n. 4;
-Ricorrente-
e
(C.F. , in persona del Controparte_3 P.IVA_1 presidente p.t., sedente per la carica in IE (AV), al Corso Partenio, n.10, rappresentata e difesa dall' avv. Francesco Corbo, (C.F. ), come da procura in calce alla comparsa di C.F._3 costituzione, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Avellino, alla Via F. Guarini n.114;
-Resistente-
OGGETTO: opposizione all'ordinanza-ingiunzione;
CONCLUSIONI: come da verbale che precede;
Concisa esposizione del fatto e motivi della decisione
Con ricorso ex art. 22 l. 689/1981, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione CP_1 prot. n. 4101 del 10.7.2023 della con la quale le veniva Parte_1 intimato il pagamento, in qualità di titolare della omonima ditta e, quindi, di coobbligata in CP_1 solido ex art. 6 l. 689/1981 con il trasgressore , dichiaratosi dipendente della predetta ditta, Persona_1 della somma di € 900,00, oltre oneri e spese di notifica, per le violazioni da quest'ultimo poste in essere dell'art. 17 comma 1 L.R. Campania n. 11/1996, il quale prevede che “chiunque intende effettuare il taglio dei boschi di cui all'art. 14, deve farne preventiva richiesta alle per i territori dei Parte_2
Comuni membri e dei Comuni interclusi ed alle Amministrazioni Provinciali per il restante territorio.”, come sanzionata dall'art. 25 comma 9 della medesima legge.
In particolare, con verbale di contestazione dell'illecito amministrativo n. 68/2021 del 17.11.2021, elevato dai Carabinieri Forestale - Stazione di Avellino, veniva accertato che, in data 12.11.2021, il trasgressore
, “in qualità di esecutore materiale che lavora per la ditta obbligata in solido” Persona_1 CP_1
in località “Serra della Strada” del Comune di Torrioni, sul fondo di cui al foglio 1 partt. 72-73,
[...] aveva abusivamente “eseguito il taglio di una sezione boschiva per una superficie ragguagliata di mq 2500, che il fondo in questione risultava essere sottoposto al vincolo relativo sito al sito di Interesse Comunitario
IT 8040020 “Bosco di Montefusco” nonché al vincolo paesaggistico ai sensi dell'artr. 142 c 1 lett.c del
D.L 42/04” e che “il contratto di locazione del bosco era stato stipulato con il proprietario delegato
(cfr. verbale di contestazione illecito amministrativo-Stazione Carabinieri di Controparte_4
Avellino).
La ricorrente, nel ricorso in opposizione, sottolineava la sua estraneità in merito alle violazioni contestate, escludendo tanto di aver concluso un contratto di utilizzazione del fondo con il proprietario CP_4
quanto di aver dato incarico ad alcun operaio o dipendente di procedere al taglio del legname.
[...]
Con memoria depositata in data 12.09.24, si costituiva nel presente giudizio la Parte_3
la quale, in primo luogo, faceva presente come l'obbligata in solido al pagamento della
[...] sanzione non avesse proposto, nei termini di legge, eventuali scritti difensivi né formulato istanza di autotutela per l'annullamento della suddetta sanzione.
Ribadiva, peraltro, la legittimità dell'ordinanza-ingiunzione e l'infondatezza del presente ricorso, deducendo che la ricorrente non avesse impugnato, con querela di falso, il verbale di contestazione dell'illecito amministrativo della Stazione Carabinieri di Avellino, il cui contenuto è assistito da fede privilegiata ex art. 2700 c.c.. Nel merito, quindi, chiedeva di rigettare l'avversa opposizione e, conseguentemente, confermare l'ordinanza-ingiunzione.
All'odierna udienza, le parti discutevano la causa e rassegnavano le proprie conclusioni.
La domanda di opposizione è fondata e va accolta.
Va premesso, sulla responsabilità solidale dell'opponente, che l'art. 6 c.3 l. 689/1981 stabilisce che “se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”. Quindi, secondo la lettera della norma, sono responsabili in solido con l'autore dell'illecito la persona giuridica, l'ente privo di personalità giuridica o, comunque, l'imprenditore per gli illeciti commessi dal rappresentante o dal dipendente.
Tanto premesso, si osserva che la ricorrente impugna l'ordinanza de qua lamentando l'inesistenza di un rapporto di dipendenza tra il trasgressore e la ditta individuale di cui essa è titolare e che, Persona_1 quindi, il taglio abusivo fosse avvenuto nello svolgimento delle incombenze del quale lavoratore alle Per_1 sue dipendenze sulla scorta di un contratto di utilizzazione del fondo sottoscritto dalla ditta ed il proprietario
Controparte_4
Va rammentato, in punto di riparto dell'onere della prova tra opponente e Pubblica amministrazione, che è principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello per cui “nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione”
(cfr. Cass. ordinanza n. 1921/2019).
Da ciò ne discende che l'Autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione, quale attrice in senso sostanziale, deve dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato; quest'ultimo
(convenuto in senso sostanziale) deve a sua volta provare la sussistenza di eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della fattispecie illecita.
In proposito, è opportuno ribadire che mentre l'onere dell'allegazione è a carico dell'opponente (il quale deve indicare quali sono gli elementi della fattispecie carenti in fatto e/o in diritto), per quanto concerne l'onere della prova si applica la regola ordinaria sancita dall'art. 2697 c.c..
Tuttavia, a questo riguardo, assume rilevanza la riferita precisazione in base alla quale, di fronte al giudice, una volta formulata l'opposizione, non si discute propriamente dell'atto ma della fattispecie produttiva dell'effetto, perché - nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni - spetta alla
P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio.
Perciò, alla modificazione delle regole normali dell'allegazione, non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A. (del resto gli attuali commi 11 dell'art. 6 e 10 dell'art. 7 del d. lgs. n. 150 del 2011 - così come prima il comma 11 dell'art. 23 della 1. n. 689/1981 - recitano: "Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente"). Nel caso di specie, l'Amministrazione non ha adeguatamente assolto al proprio onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c. giacché ha omesso di dar prova dell'esistenza dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e, in particolare, dell'esistenza di un rapporto di dipendenza tra il trasgressore e la ditta di titolarità dell'opponente nonché di un contratto di utilizzazione del fondo intestato alla ditta (il quale viene soltanto richiamato nel verbale e non prodotto agli atti).
Appaiono evidentemente insufficienti, ai fini dell'irrogazione della sanzione e del riconoscimento della responsabilità solidale in capo all'opponente, le sole dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti agli accertatori da parte del trasgressore in assenza di ulteriori accertamenti e riscontri documentali, che invece incombevano sulla resistente.
Si ritengono sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite fra le parti, tenuto conto sia del contegno tenuto dall'opponente (la quale né ha prodotto scritti difensivi nella fase amministrativa, né ha fornito prove concrete, nel presente giudizio, in merito alla propria innocenza attraverso l'articolazione di mezzi istruttori), sia dell'incertezza dei fatti di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei CP_1 confronti della ritenuta assorbita ogni altra domanda ed Parte_1 eccezione, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione impugnata;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Benevento, il 26.06.25
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Protano