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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/02/2025, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALI ANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
Dr. Paolo Celentano - Consigliere -
Dr. Giovanni Galasso - Consigliere relatore - ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 1856/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avverso la sentenza n. 1654/2020, pronunziata dal Tribunale di Torre
Annunziata, Seconda sezione civile, con le modalità di cui all'art. 281 sexies c.p.c., il
10.11.2020 e pendente
TRA
Parte_1
(c.f. ), con sede legale in Torre Annunziata (NA) al Corso Umberto
[...] P.IVA_1
I n. 21, costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avv. Nunzio
Mazzocchi (c.f. , nonché, in virtù di procura allegata con le C.F._1 modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c. alla “comparsa di costituzione di nuovo procuratore in aggiunta”, dall'Avv. Anna Daria Provitera (c.f. ); C.F._2
APPELLANTE
E
N. 1856/2021 R.G.A.C.C. c. Pag. 1 a 12 Parte_1Controparte_ CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
), con Controparte_2 P.IVA_2
sede legale in Caserta, alla via Unità Italiana n. 28;
APPELLATA CONTUMACE
SV OLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Torre
Annunziata il 9.5.2019, il in Parte_1
qualità di struttura accreditata per lo svolgimento di prestazioni sanitarie afferenti alla macroarea “patologia clinica” nell'ambito territoriale dell' - con cui Controparte_1 aveva sottoscritto specifico contratto ai sensi dell'art. 8 quinquies ex d.lgs. 502/92 il Cont 3.5.2016, volto a regolare il rapporto per l'anno 2015 - chiedeva ingiungersi alla detta il pagamento della somma di € 27.390,61, “oltre interessi al tasso di cui agli artt. 4-5
D.Lgs. n. 231/2002 e successive modificazioni”, a titolo di saldo residuo relativo alle prestazioni erogate ad aprile e settembre 2015 per cui erano state emesse rispettivamente la fattura n. 2/E del 30.4.2015 (in relazione alla quale era dovuto l'importo residuo di €
10.397,79) e la fattura n. 7/E del 30.9.2015 (in relazione alla quale era dovuto l'importo residuo di € 16.992,82).
Con decreto ingiuntivo n. 1206/2019, emesso il 3.9.2019, il Tribunale ingiungeva alla il pagamento della somma richiesta, “oltre interessi ex D. Lgs. n. Controparte_1
231/02 come richiesti, ed euro 0 per esborsi come documentati ed euro 1.305,00 per competenze, oltre contributo forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge, con attribuzione ai procuratori del ricorrente dichiaratisi antistatari”.
Proponeva opposizione avverso il predetto decreto l' , con atto di Controparte_1
citazione notificato il 14.10.2019, chiedendone la revoca per i seguenti motivi:
- l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dal in quanto Parte_1
l'importo fatturato per le prestazioni di aprile 2015 era già stato pagato con i mandati di pagamento nn. 8423/15 e 12552/2015; l'importo fatturato per le prestazioni di settembre
2015, era stato liquidato fino al raggiungimento del tetto di spesa, sicché, a fronte di una somma complessiva di € 18.594,03, erano stati pagati soltanto € 1.779,12 con mandati nn. 1558/15 e 2033/16, mentre il residuo era stato stornato con la nota di debito n. 597 del 4.4.2017, per €.16.853,04, come da richiesta prot. n. 7001 del 23.11.2015 del Distretto
56;
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(già Prima sezione civile bis)
- l'inidoneità delle fatture a provare il credito rivendicato;
- l'infondatezza della domanda accessoria di interessi di cui al d.lgs. n. 231/02 per l'insussistenza del credito preteso dal Centro.
Dunque, così concludeva “
1. Revocare il decreto ingiuntivo n.1206/2019, in quanto carente degli elementi di certezza, liquidità ed esigibilità del credito che ne for- ma l'oggetto sostanziale, nonché infondato nel merito;
2. Per l'effetto, condannare la parte opposta al pagamento di diritti, spese ed onorari di giudizio”.
Si costituiva, con comparsa depositata il 21.1.2020, il che Parte_1 resisteva all'avversa opposizione deducendo che:
- era stata fornita la prova della esistenza, liquidità ed esigibilità del credito mediante le fatture emesse nel periodo di riferimento, il contratto sottoscritto e uno schema riassuntivo degli importi richiesti;
- non vi erano contestazioni in ordine al rapporto di accreditamento tra il Centro e
Cont l' d all'esecuzione delle prestazioni, sicché le fatture potevano costituire piena prova del fondamento del credito;
- la fattura n. 2/E del 18.5.2015 risultava effettivamente pagata per cui poteva essere concessa la provvisoria esecuzione dell'ingiunzione limitatamente alla somma di
€ 16.853,04;
- il Centro non aveva emesso nessuna nota di debito e disconosceva le note di
Cont debito richiamate dall' Cont
- l' non aveva dimostrato l'eccepito superamento del tetto di spesa. In particolare: a) non aveva dato prova di aver effettuato le comunicazioni relative al monitoraggio sull'andamento della spesa previste dal contratto sottoscritto;
b) non aveva allegato i verbali del Tavolo Tecnico “che indica il limite di spesa annuale applicabile alle singole strutture previsto dalla Delibera di Giunta Regionale della Campania n.
2451/2003 per la verifica del rispetto del tetto di spesa per l'intera macroarea di riferimento”; c) non aveva provato di aver comunicato in costanza di erogazione delle prestazioni la data, presuntiva e consuntiva, di sforamento del tetto di spesa per la macroarea, limitandosi alla sola richiesta di nota di credito per prestazioni già effettuate;
d) il Centro non aveva ricevuto nessuna comunicazione a consuntivo relativa al superamento del tetto di spesa;
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(già Prima sezione civile bis)
- erano dovuti gli interessi al tasso previsto dal d.lgs. n. 231/02 (che dovevano decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza della fattura), in quanto il
Cont rapporto tra struttura sanitaria e ra qualificabile come transazione commerciale.
Pertanto, concludeva chiedendo: “in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, limitatamente alle somme sopra precisate, dal momento che la proposta opposizione non è fondata su prova scritta;
nel merito, rigettare
l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti, e condannare
l'opponente al pagamento della somma di € 16.853,04, oltre interessi moratori come richiesti. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio con distrazione”.
Con nota autorizzata depositata il 25.10.2020, il Centro opposto precisava che la comunicazione dello sforamento dei budget di spesa relativi al periodo gennaio-settembre
2015 era stata inviata il 14.12.2015, ossia dopo tre mesi dall'erogazione delle prestazioni, sicché quelle erogate fino alla detta data avrebbero dovuto essere oggetto di pagamento.
Inoltre, affermava che gli interessi di cui al d.lgs. n. 231/02 erano stati pattuiti nell'ambito Cont del contratto sottoscritto tra Centro e art. 7, comma 4).
Con sentenza n. 1654/2020, il Tribunale di Torre Annunziata accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo impugnato e compensava integralmente le spese di lite. In particolare:
- in via di premessa, affermava che l'imposizione dei tetti di spesa avveniva con atto autoritativo ampiamente discrezionale nell'ambito della pianificazione finanziaria regionale, che l'espressione di tale potere discrezionale andava recepita in contratti da stipulare con le strutture private e che i detti contratti dovevano prevedere il rispetto dei tetti di spesa stabiliti a monte con atto autoritativo. Pertanto, per ottenere il pagamento di prestazioni effettuate in eccedenza rispetto ai tetti di spesa il avrebbe dovuto: Pt_1 dedurre l'illegittimità dell'atto autoritativo che aveva previsto i tetti di spesa così da ottenerne la disapplicazione e il riconoscimento alla remunerazione della prestazione effettuata;
ovvero allegare la difformità tra atto autoritativo a monte e il contratto stipulato
Cont con la singola struttura. Quindi il pagamento a carico di una di prestazioni erogate in regime di convenzione era riservato alle ipotesi in cui non era avvenuto il superamento dei tetti di spesa ovvero ad ipotesi di violazione del principio di affidamento da parte
Cont dell' (ad esempio, consistente ritardo nella comunicazione del superamento del tetto di spesa che abbia causato eccessivi esborsi ai centri accreditati);
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(già Prima sezione civile bis)
- riconosceva il pagamento degli importi della fattura emessa per le prestazioni erogate nell'aprile del 2015; Cont
- quanto alle prestazioni di settembre 2015, affermava che: a) l' aveva documentato di aver chiesto l'emissione di nota di credito dal momento che era stato sforato il budget di spesa;
b) l'effettiva comunicazione della nota di credito assumeva valore secondario dato che “anche in ipotesi di avvenuto pagamento avrebbe dovuto esigere il rimborso di quanto pagato oltre il limite del tetto di spesa”; c) non era rilevante quanto sostenuto dal Centro in ordine alla valenza fiscale della nota di credito, in quanto
Cont a fronte di una fattura richiesta extra tetto, l' veva chiesto al Centro di correggere la stessa emettendo apposita nota di credito per regolarizzare fiscalmente la situazione;
d) era sussistente lo sforamento del tetto di spesa in quanto “la determinazione del tetto di spesa e soprattutto la successiva attestazione del suo superamento sono verificati attraverso l'adozione di atti amministrativi per i quali vige la presunzione di legittimità
e contro la cui adozione non sono stati rivolti rilievi specifici (fra l'altro nella fattispecie Cont concreta in esame l' ha notificato l'avvenuto raggiungimento del tetto di spesa)”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il , con atto Parte_1
notificato il 18.4.2021, osservando che:
- il Tribunale aveva errato nel ritenere che i crediti vantati fossero relativi a Cont prestazioni rese oltre i limiti dei tetti di spesa, non avendo l' (sulla quale gravava il relativo onere probatorio) adeguatamente dimostrato la sussistenza di tale circostanza impeditiva/estintiva; Cont
- l' non aveva provato di aver comunicato al Centro il detto superamento e comunque dalla documentazione versata in atti emergeva che tale comunicazione al periodo gennaio-settembre 2015 era stata inviata solo il 14.12.2015, con la conseguenza che, anche secondo i principi affermati in generale dal Tribunale, le prestazioni erogate fino a tale data dovevano essere pagate;
Cont
- l' on aveva dato prova di aver adempiuto agli obblighi di monitoraggio circa le prestazioni erogate dalle strutture accreditate, secondo le modalità e le tempistiche di cui all'art. 5 del contratto sottoscritto dal Centro, sicché la mancata o ritardata comunicazione del superamento aveva violato le norme pattizie in materia di comunicazioni sui monitoraggi che avrebbero dovuto permettere alle strutture interessate di adottare le opportune misure programmatiche ed organizzative;
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(già Prima sezione civile bis)
Cont
- l' non aveva altresì dato prova dell'attività del Tavolo Tecnico finalizzata a verificare il rispetto del tetto di spesa per l'intera macroarea di riferimento, né dell'effettivo superamento del tetto di spesa;
- soltanto per le eventuali prestazioni erogate dopo la data prevista di esaurimento del tetto di spesa debitamente comunicata (ipotesi che non si era verificata nel caso di specie) poteva essere esclusa la remunerazione;
- il Tribunale aveva errato nel ritenere che l'assenza di una comunicazione Cont preventiva in ordine al superamento dei tetti di spesa non impedisse all' di “attivare la procedura di regressione tariffaria per ottenere la restituzione dell'indebito. Tale osservazione è del tutto errata e contraddittoria nonché emessa in palese violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Giova precisare, innanzitutto,
Cont che non è stata avanzata alcuna richiesta in tal senso da parte della (per il che vi è stato, dunque, un pronunciamento ultra petitum), ma, anche se ciò fosse stato, non sarebbe stato possibile applicare alcuna procedura di regressione tariffaria proprio in virtù del principio della tutela dell'affidamento (correttamente enunciato dal primo giudice) e della mancanza della comunicazione preventiva in ordine alla data presuntiva di esaurimento del budget (in assenza della quale le prestazioni sono state correttamente
Cont erogate e, pertanto, vanno regolarmente retribuite). In virtù di tali principi, la contrariamente a quanto erroneamente sostenuto dal giudice a quo, non poteva richiedere alcune emissione di nota credito (per altro, anche tale richiesta non è stata documentata)”.
Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) In accoglimento del presente appello ed in integrale riforma dell'impugnata sentenza, si rigetti la Cont domanda/opposizione originariamente proposta dalla appellata;
2) con condanna condannarsi dell'appellata, in persona del proprio legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione”.
Nessuno si è costituito per l'appellata , nonostante la regolare Controparte_1 notifica dell'atto di citazione in appello;
pertanto, all'udienza del 14/9/2021, la Corte
d'Appello ne ha dichiarato la contumacia.
All'udienza del 19/11/2024, l'appellante ha precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo il solo termine per il deposito della comparsa conclusionale ai sensi dell'art. 190 primo comma c.p.c..
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(già Prima sezione civile bis)
MOTIV I DELLA DECIS IONE
1.1 L'appello è fondato, per quanto di ragione.
In via preliminare occorre ribadire che, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'onere della prova riguardo al superamento del tetto di spesa grava sul debitore, costituendo tale circostanza non un elemento costitutivo, bensì un fatto impeditivo della pretesa creditoria (cfr., ex multis, Cass. 17437/16; Cass.
3403/2018; Cass. 23324/2018).
Ciò premesso, nel caso di specie, non è tanto la prova dello sforamento del tetto di spesa a mancare, potendo la stessa trarsi anche dall'omessa contestazione - dal momento che il centro si è limitato ad invocare la prova di tale circostanza senza però espressamente negarla, come avrebbe dovuto - quanto i presupposti per escludere in toto il pagamento delle prestazioni rese dopo tale sforamento, non essendo stata comunicata preventivamente la data prevista per l'esaurimento del budget.
Non vi è dubbio, come afferma il Tribunale, che la mancanza della comunicazione non esclude che possano trovare applicazione meccanismi volti a riportare la spesa entro i limiti stabiliti, ma tali meccanismi non comportano l'esclusione di qualsivoglia remunerazione. È fondamentale al riguardo considerare quanto stabilisce il contratto sottoscritto dalle parti in causa per l'anno 2015. Nello stesso è riportato il tetto di spesa per la macroarea di patologia clinica (laboratorio) e non esclusivamente per le prestazioni
Cont rese dal;
l' avrebbe quindi dovuto comunicare mensilmente a Parte_1 ciascun centro privato “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo”. Per quanto concerne poi i criteri di remunerazione delle prestazioni sono previste nell'art. 5 due regole: nell'ipotesi contemplata dal punto a), ossia qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della data prevista dall'ultima comunicazione
Cont (preventiva) effettuata dall' per le prestazioni rese la spesa sanitaria viene riportata nei limiti invalicabili del tetto attraverso un provvedimento autoritativo di applicazione della c.d. regressione tariffaria unica al fatturato annuale di ogni singolo centro.
Nell'ipotesi contemplata dal punto b), invece, l'esaurimento del limite di spesa si verifica a consuntivo in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento
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(già Prima sezione civile bis)
Cont del limite di spesa comunicata dall' e in quel caso nulla spetta agli erogatori per le prestazioni rese oltre tale data.
In forza del regolamento contrattuale appena illustrato, nell'ipotesi prevista sub a) del comma 3 dell'art. 5, il superamento del tetto di spesa in una data anteriore a quella Cont prevista (e comunicata) dall' on è circostanza sufficiente per giustificare il mancato pagamento delle prestazioni rese tra la data effettiva di superamento del tetto e la data
Cont comunicata in sede di monitoraggio, dovendo invece l' applicare la regressione tariffaria secondo quanto previsto dall'allegato C della delibera di Giunta regionale n.
1268/08: le previsioni contrattuali al riguardo sono chiare e non autorizzano in alcun modo il rifiuto del pagamento, ma solo l'applicazione della regressione tariffaria che determina la riduzione dei compensi unitari.
In altri termini, il superamento del tetto di spesa che interviene in data anteriore a quella comunicata in via preventiva nel corso del monitoraggio previsto dall'art. 5 del Cont contratto comporta per l' il diritto e l'obbligo di applicare la regressione tariffaria, riducendo così il compenso di ciascun centro in proporzione al contributo dallo stesso fornito al superamento del tetto di spesa di macroarea;
sino a quando il relativo potere non viene esercitato, persiste il diritto del singolo centro di ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese. Cont Nel caso di specie, l' non ha mai allegato in primo grado di aver comunicato preventivamente la data di sforamento del tetto di spesa neppure indicata, limitandosi ad asserire che gli importi non liquidati, ossia quelli relativi alla fattura di settembre 2015, attengono al superamento del tetto di spesa. Soltanto dalla documentazione depositata
Cont telematicamente in primo grado dall' in particolare dalle note recanti n. prot. 6893 Cont del 17.11.2015 e 7001 del 23.11.2015 a firma del Direttore del DS n. 56 dell' si evince che il tetto di spesa per la macroarea del Centro qui considerato si sarebbe esaurito il
4.9.2015, ma non vi è nessuna prova che tale circostanza sia stata comunicata preventivamente all'odierno appellante. Nemmeno dalla p.e.c. del 14.12.2015 avente ad oggetto il “monitoraggio delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e lettera R gennaio-ottobre 2015. Tetti di spesa” si evince alcunché al riguardo.
Quindi, tenuto conto di quanto previsto dal contratto, in mancanza della comunicazione preventiva della data prevista per il superamento del tetto di spesa di macroarea può operare solo la previsione contenuta nell'art. 5 punto 3, lett. a), sicché non
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può escludersi sic et simpliciter il pagamento dei compensi, ma occorre far luogo alla regressione tariffaria di cui all'allegato C) della DGRC n. 1268/08 con conseguente riduzione dei compensi dei singoli centri in proporzione al contributo dato da ciascuno di essi al superamento del tetto di spesa di macroarea. Come ha più volte affermato questa
Corte, è evidente, quindi, che non si tratta di un problema di prova, che sarebbe solo
Cont successivo, bensì di allegazione, non avendo l' neppure dedotto a quanto ammonterebbe la regressione tariffaria applicata al Centro. Essendo stato fissato il tetto per la macroarea “patologia clinica”, il superamento di tale limite non si ripercuote in maniera uniforme su ogni centro, ma dà luogo alla regressione tariffaria che comporta la riduzione della remunerazione dovuta ai vari centri per le prestazioni compiute dopo la data effettiva di superamento del limite di spesa (non essendovi quella prevista) in proporzione al contributo che ciascun centro ha dato al superamento stesso. Sarebbe
Cont dunque stato onere dell' – persino ove si volesse prescindere dalla questione dell'onere probatorio – quanto meno allegare l'entità della regressione tariffaria applicabile nel periodo in esame al centro appellato.
In altri termini, non essendo stata comunicata la data prevista per lo sforamento
Cont del tetto di spesa nel periodo oggetto della presente controversia, l' avrebbe dovuto applicare la regressione tariffaria ai compensi per le prestazioni rese oltre la data di effettivo sforamento del tetto di spesa e non pretendere di non remunerare affatto tali prestazioni. In mancanza del provvedimento di applicazione della regressione tariffaria la remunerazione delle prestazioni deve essere riconosciuta integralmente.
Va aggiunto che l'applicazione dell'art. 5 del contratto non elude affatto i limiti Cont di spesa che devono essere rispettati dall ma stabilisce solo le modalità con le quali quest'ultima deve provvedere a mantenere la spesa sanitaria entro tali limiti;
ogni altra soluzione, pertanto, sarebbe del tutto arbitraria.
1.2 Peraltro, ai fini dell'applicazione della R.T.U., sarebbe stato necessario - salvo il caso di mancata contestazione al riguardo, che non ricorre nel caso di specie - allegare e documentare l'intervento del Tavolo Tecnico previsto dall'art. 6 del contratto, la cui Cont attività è anche quella di esaminare i conteggi e le determinazioni assunte dall' i fini dell'applicazione dei criteri di remunerazione delle prestazioni ai sensi degli artt. 4 e 5 del detto contratto. L'assenza di tale documentazione costituisce ulteriore argomento per l'accoglimento dell'appello, giacché, ove si ritenesse diversamente, si finirebbe per
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Cont affermare che l' può unilateralmente stabilire che alcune prestazioni non devono essere remunerate.
2. Tenuto conto di quanto esposto, occorre ora verificare l'entità del credito dovuto al . Orbene, quest'ultimo ha richiesto il pagamento del saldo Parte_1 residuo delle prestazioni sanitarie erogate e fatturate nell'aprile e settembre 2015 per un importo complessivo di € 27.390,61, di cui € 10.397,79 imputate alla fattura di aprile ed
€ 16.992,82 alla fattura di settembre.
In ordine all'importo relativo alla fattura di aprile il Tribunale ha accolto Cont l'eccezione di pagamento dell' riconosciuto anche dall'odierno appellante) formulata in primo grado e tale parte della pronuncia non è stata oggetto di censura (sebbene il centro nelle conclusioni dell'atto di appello chieda, sic et simplciter, il rigetto dell'originaria opposizione), con la conseguenza che gli importi imputati a titolo di residuo della detta fattura n. 2/E del 30.4.2015 (€ 10.397,79) non possono essere riconosciuti.
Quanto alla fattura di settembre 2015, si rileva che il Centro con il ricorso monitorio aveva dedotto che, a fronte di una fattura emessa per un importo di € 18.594,03 aveva ricevuto un acconto di € 1.601,21 il 23.12.2015 e un altro di € 174,02 il 10.3.2016, Cont sicché restava da versare la somma di € 16.818,80. Di contro l' aveva eccepito che il pagamento dell'acconto ammontava invece ad € 1.779,12, come da mandati di pagamento nn. 15598/2015 (€ 1.601,21 imputati alla fattura di settembre 2015) e 2033/2016 (imputati Cont
€ 177,91). Tale differenza non è stata oggetto di contestazione sicché, avendo l' dato sufficiente prova del pagamento, deve ritenersi che l'importo da riconoscere al
[...]
a titolo di saldo residuo della fattura n. 7/E del 30.9.2015 è pari ad € Parte_1
16.814,91 (18.594,03 – 1.779,12= 16.814,91).
Su tale importo vanno poi riconosciuti gli interessi al tasso stabilito dall'art. 7 del contratto (tasso di riferimento ex d.lgs. 231/2002 maggiorato di due punti percentuali per i primi due mesi di ritardo, di quattro punti percentuali per il terzo ed il quarto mese di ritardo, di sei punti percentuali per il quinto e sesto mese di ritardo, di otto punti percentuali a partire dal settimo mese) a decorrere dall'1.2.2016, termine entro il quale doveva essere pagato il saldo delle fatture relative al mese di settembre 2015.
3. L'appello va dunque accolto e la sentenza di primo grado riformata, con la Cont conseguenza che l' va condannata al pagamento, in favore del Parte_1
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(già Prima sezione civile bis)
di € 16.814,91, oltre interessi al tasso previsto Parte_1 dall'art. 7 del contratto a decorrere dall'1.2.2016.
4. In considerazione dell'accoglimento dell'appello va disposta la condanna dell' al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio - da Controparte_1
liquidarsi in base ai parametri indicati nelle tabelle 2 e 12 allegate al d.m. Giustizia
55/2014 (come modificato dal d.m. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra €
5.200,01 ad € 26.000,00, in considerazione del decisum - nei seguenti importi: giudizio di primo grado:
fase di studio: € 600,00
fase introduttiva: € 500,00
fase trattazione ed istruzione: € 900,00
fase decisoria: € 900,00 giudizio di appello:
fase di studio: € 700,00
fase introduttiva: € 750,00
fase trattazione ed istruzione: € 950,00
fase decisoria: € 1.500,00
Essendo stata richiesta l'attribuzione delle spese sia nel giudizio di primo grado che in quello di appello, occorre disporre la distrazione di quelle del giudizio di primo grado in favore dei difensori nello stesso costituiti, Avv.ti Anita Barbara Colella e Nunzio
Mazzocchi, per la quota del 50% ciascuno.
Quanto al grado di appello, vanno attribuiti interamente all'Avv. Mazzocchi i compensi relativi alle fasi di studio ed introduttiva, mentre vanno attribuiti all'Avv.
Mazzocchi ed all'Avv. Anna Daria Provitera, nella misura del 50% ciascuno, quelli relativi alle fasi istruttoria e decisoria (l'Avv. Provitera si è infatti costituita dopo la proposizione dell'appello il 13/9/2021).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1654/2020, emessa il 10.11.2020:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna l' al pagamento, in favore del CP_1 CP_1 Parte_1
N. 1856/2021 R.G.A.C.C. c. Pag. 11 a 12 Parte_1Controparte_ CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
di € 16.814,91 oltre interessi al tasso previsto Parte_1 dal art. 7 del contratto a decorrere dall'1/2/2016;
2. condanna l' al pagamento, in favore del Controparte_1 [...]
delle spese di entrambi i gradi di giudizio che Parte_1
liquida:
- per il giudizio di primo grado: in € 2.900,00 per compenso professionale ed € 354,00 per spese generali di rappresentanza e difesa, con attribuzione ai difensori (per la quota del 50% ciascuno) Avv. Anita Barbara Colella e Avv. Nunzio Mazzocchi;
- per il giudizio di appello: in € 3.900,00 per compenso professionale ed € 585,00 per spese generali, con attribuzione all'Avv. Nunzio Mazzocchi dell'importo di € 2.675 per compenso € 401,25 per spese generali ed all'Avv. Anna Daria Provitera dell'importo di
€ 1.225 per compenso ed € 183,75 per spese generali.
Così deciso in Napoli, il 25 febbraio 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
N. 1856/2021 R.G.A.C.C. c. Pag. 12 a 12 Parte_1Controparte_