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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/04/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 248/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di ST, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 248/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.ADDINO MARCO
PARTE RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
ADDINO MARCO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 6/2/2025 e Parte_1 Controparte_1
esponevano di avere contratto matrimonio, in data 19/12/2018, che dalla unione non erano nati figli e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_2
autorizzandoli a vivere separati e liberi di fissare la loro residenza Parte_1
e dimora, nel rispetto reciproco;
2) La casa coniugale di proprietà dell' della Provincia di Cosenza, sita in San Basile CP_2
alla via Abbadia n.2, distinta in catasto al foglio 4 – mappale 468 – sub 4 – fabbricato A –
scala A – piano terra – interno 1 - sarà assegnata a , già conduttrice;
Parte_2
entro due mesi dalla pronuncia della separazione lascerà Parte_1
l'abitazione prelevando ogni suo avere personale;
3) Il sig. dovrà versare mensilmente la somma di €800,00 Parte_1
mediante bonifico bancario alla sig.ra , con rivalutazione annuale Parte_2
secondo indici ufficiali ISTAST, a titolo di mantenimento per la moglie;
4) I coniugi si impegnano a chiudere il conto corrente cointestato esistente presso la Banca
INTESA SANPAOLO numero 00352/1000/65325 ed a dividere in parti uguali l'importo
liquidato;
5) I ricorrenti dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad
eccezione
di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nato a [...] il Parte_1
28/05/1961 e nata a [...] il [...] alle condizioni Controparte_1
riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
ST , 7 aprile 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di ST, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 248/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.ADDINO MARCO
PARTE RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
ADDINO MARCO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 6/2/2025 e Parte_1 Controparte_1
esponevano di avere contratto matrimonio, in data 19/12/2018, che dalla unione non erano nati figli e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_2
autorizzandoli a vivere separati e liberi di fissare la loro residenza Parte_1
e dimora, nel rispetto reciproco;
2) La casa coniugale di proprietà dell' della Provincia di Cosenza, sita in San Basile CP_2
alla via Abbadia n.2, distinta in catasto al foglio 4 – mappale 468 – sub 4 – fabbricato A –
scala A – piano terra – interno 1 - sarà assegnata a , già conduttrice;
Parte_2
entro due mesi dalla pronuncia della separazione lascerà Parte_1
l'abitazione prelevando ogni suo avere personale;
3) Il sig. dovrà versare mensilmente la somma di €800,00 Parte_1
mediante bonifico bancario alla sig.ra , con rivalutazione annuale Parte_2
secondo indici ufficiali ISTAST, a titolo di mantenimento per la moglie;
4) I coniugi si impegnano a chiudere il conto corrente cointestato esistente presso la Banca
INTESA SANPAOLO numero 00352/1000/65325 ed a dividere in parti uguali l'importo
liquidato;
5) I ricorrenti dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad
eccezione
di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nato a [...] il Parte_1
28/05/1961 e nata a [...] il [...] alle condizioni Controparte_1
riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
ST , 7 aprile 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento