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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 27/09/2025, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1651/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 1651/2025 promosso da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. MOSCATTINI GIAN CARLA e dell'avv. ,
nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. CERLINI MARTINA e dell'avv. CIANCIA SILVIA
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda contenziosa per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio, poi trasformata in congiunta all'udienza del
23/09/2025;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M.;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
pagina 1 di 6 1) I figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2 eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale sui medesimi, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che li riguardano e relative alla loro istruzione, educazione, salute ed alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi.
I genitori si impegnano a condividere le scelte educative, confrontandosi anticipatamente rispetto ad ogni evento, scelta ed impegno che riguardi i figli, individuando e perseguendo una linea comune e condivisa. Resta inteso che entrambi i genitori, o loro delegati, nei giorni infrasettimanali e nello spazio temporale in cui i figli sono con ognuno di loro le accompagnerà e le andrà a prendere per consentire ai figli di svolgere le attività sportive e i corsi, catechismo o qualunque altra attività che i genitori avranno deciso per loro.
I genitori si impegnano ad essere presenti entrambi nelle occasioni importanti che riguardano la vita dei loro figli. Ciascun genitore dovrà tenere informato l'altro di ogni aspetto relativo alla vita dei figli, ivi compresi il loro andamento scolastico, gli incontri con gli insegnanti, le iniziative della scuola, la loro salute e vita sociale.
I genitori si impegnano, nei giorni di propria spettanza a garantire un controllo sull'andamento scolastico dei figli, sullo svolgimento dei compiti assegnati e sullo studio, assicurando altresì una regolare frequentazione della scuola a cui accompagneranno i figli quando pernotteranno presso di loro.
Ciascun genitore, quando avrà presso di sé i figli, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità sui medesimi in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
2) I figli minori e saranno collocati, e avranno la residenza, presso la madre;
Per_1 Per_2
3) Il padre avrà il diritto/dovere di tenere con sé i figli nel rispetto degli impegni scolastici e sociali dei minori, e salvo diverso accordo preso di volta in volta dai genitori, secondo le seguenti modalità:
• FINO A QUANDO IL PADRE LAVORERA' FUORI PROVINCIA E NON RIENTRA DOPO IL
LAVORO NELLA ABITAZIONE NEL COMUNE DI FORMIGINE DURANTE LA SETTIMANA:
i) week end alternati: il padre andrà a prendere i figli PREVIO ACCORDO CON LA MADRE il venerdì sera (se il rientro avviene entro un orario compatibile con le esigenze dei figli) o alle ore 10 del sabato mattina, e li terrà con sé fino alla domenica sera quando li riaccompagnerà dalla madre entro le ore 22.00;
• ALLORQUANDO IL PADRE TORNERA' A LAVORARE IN PROVINCIA DI MODENA E
RIENTRA DOPO IL LAVORO NELLA ABITAZIONE NEL COMUNE DI FORMIGINE
DURANTE LA SETTIMANA:
pagina 2 di 6 a. week end alternati: il padre andrà a prendere i figli dal venerdì all'uscita di scuola, e li terrà con sé fino alla domenica sera quando li riaccompagnerà dalla madre entro le ore 22.00;
b. un giorno infrasettimanale dalle ore 18,30/18,10, quando il padre all'uscita dal lavoro andrà a prendere i figli per tenerli con sé fino al mattino successivo quando li riaccompagnerà a scuola.
Data l'età di , in grado di autodeterminarsi, il padre concorderà direttamente col ragazzo, Per_1 previa comunicazione alla madre, di andare a prendere per tenere con sé fino al mattino successivo, quando lo riaccompagnerà a scuola, un ulteriore giorno infrasettimanale.
c. Nel periodo di vacanza da scuola (metà giugno – fine luglio) il padre avrà facoltà di trascorrere col figlio : Per_1
i. I settimana: week end dal venerdì pomeriggio quando andrà a prenderlo presso l'abitazione della madre per poi riportarlo il lunedì mattina successivo;
ii. II settimana dal mercoledì quando andrà a prenderlo presso l'abitazione della madre per poi riportarlo il venerdì mattina successivo;
d. Le vacanze scolastiche natalizie e pasquali verranno suddivise tra i genitori metà per ciascuno e nello specifico: I genitori concordano che, qualora non trovino un diverso accordo, i minori trascorreranno il periodo pasquale dal termine delle lezioni scolastiche fino al giorno di Pasqua con la madre negli anni pari la mattina di Pasquetta il padre andrà a prendere i figli per tenerli presso di sé fino all'inizio delle lezioni quando li riporterà a scuola;
• negli anni dispari il contrario: il padre andrà a prendere i figli all'uscita di scuola per tenerli con sé fino al giorno di Pasqua e portarli dalla madre la mattina della Pasquetta con cui staranno finché non ricominceranno le lezioni scolastiche.
e. Le vacanze natalizie, salvo diverso accordo, ad anni alterni, il padre potrà andare a prendere i figli: la mattina del giorno di Natale per trascorrere con loro il pranzo di Natale per riaccompagnarli dalla madre la mattina di Santo Stefano e dalla mattina del 30 dicembre per tenerli con sé fino al 3 gennaio successivo quando li riaccompagnerà dalla madre. Trascorreranno con la madre dal termine delle lezioni fino alla vigilia di Natale compresa, da S. Stefano fino al 29 dicembre e dal 4 gennaio fino all'inizio delle lezioni.
f. Per le vacanze scolastiche estive il padre potrà tenere con sé i figli per trascorrere le vacanze con i medesimi, per due settimane, anche non consecutive. L'esatta cadenza dei periodi di vacanza dovrà essere concordata tra i genitori entro il 25 aprile di ogni anno;
in caso di mancato accordo, negli anni dispari: sceglierà il periodo che trascorrerà in vacanza con i figli la madre e il padre si adeguerà; negli anni pari: sceglierà il periodo che trascorrerà in vacanza con i figli il padre, mentre la madre si adeguerà. Nei suddetti periodi di vacanza resteranno sospesi i diritti di visita. Le spese per le vacanze pagina 3 di 6 dai figli saranno sostenute per intero dal genitore con cui i minori le trascorreranno. Per l'anno 2026, in caso di mancato accordo, il diritto di scelta spetterà alla madre. Entrambi i genitori saranno tenuti a comunicarsi la località in cui trascorreranno le vacanze con i figli almeno 10 (dieci) giorni prima della partenza.
4) Quanto al contributo al mantenimento ordinario per i figli minori, il sig. si obbliga a CP_1 versare alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento, la somma complessiva di euro Parte_1
300,00 (trecento/00) mensili fino a quando il sig. lavorando fuori provincia si occuperà dei CP_1 minori solo nel weekend a settimane alterne, e con la somma di euro 250,00 (duecentocinquanta,00) mensili, non appena il sig. lavorerà nel territorio modenese e sarà in grado di occuparsi CP_1 direttamente dei figli, somme da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni degli indici ISTAT e ciò fino all'indipendenza economica di . Le spese straordinarie arretrate, pari ad € 910,00 verranno Per_2 versate dal sig. alla sig.ra in trance mensili, regolari di € 100,00 Ciascuno e ciò CP_1 Parte_1 fino al saldo.
5) I genitori concorreranno alle spese straordinarie relative ai figli e nella misura del Per_1 Per_2
50% (cinquanta per cento) ciascuno, come da Protocollo del Tribunale di Modena di seguito riportato
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo pagina 4 di 6 accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
6) I genitori concordano sin d'ora che, in caso di necessità, prestano ora per allora, il consenso allo svolgimento da parte dei figli di lezioni di sostegno pomeridiane il cui costo verrà suddiviso fra i genitori in misura uguale. I genitori prestano, altresì, il consenso fin d'ora affinché inizi un Per_1 percorso di sostegno psicologico, presso un professionista scelto di comune accordo il cui costo verrà suddiviso fra i genitori in misura uguale;
qualora anche solo uno dei due genitori ritenesse utile far fare lo stesso percorso di sostegno psicologico a , entrambi prestano fin da ora il consenso Per_2 impegnandosi a contribuire per i costi, suddividendo la spesa al 50% tra loro. I genitori confermano fin da ora di voler far proseguire alla minore le cure dentistiche presso la dott.ssa Galassini di Per_2
Formigine, e di concordare per l'impianto dell'apparecchio ai denti il cui costo verrà suddiviso fra i genitori in misura uguale.
7) L'Assegno Unico Familiare erogato da relativo ai figli minori e sarà CP_2 Per_1 Per_2 percepito al 100% dalla signora ed il padre s'impegnerà a sottoscrivere i moduli che si Parte_1 rendessero necessari a semplice richiesta.
8) Le spese del procedimento sono compensate.
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c. pagina 5 di 6
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che
nata a [...] il [...] e Parte_1 Controparte_1 nato a [...] il [...] hanno proposto domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
- prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
- spese del procedimento compensate.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 24/09/2025
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 1651/2025 promosso da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. MOSCATTINI GIAN CARLA e dell'avv. ,
nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. CERLINI MARTINA e dell'avv. CIANCIA SILVIA
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda contenziosa per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio, poi trasformata in congiunta all'udienza del
23/09/2025;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M.;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
pagina 1 di 6 1) I figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2 eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale sui medesimi, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che li riguardano e relative alla loro istruzione, educazione, salute ed alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi.
I genitori si impegnano a condividere le scelte educative, confrontandosi anticipatamente rispetto ad ogni evento, scelta ed impegno che riguardi i figli, individuando e perseguendo una linea comune e condivisa. Resta inteso che entrambi i genitori, o loro delegati, nei giorni infrasettimanali e nello spazio temporale in cui i figli sono con ognuno di loro le accompagnerà e le andrà a prendere per consentire ai figli di svolgere le attività sportive e i corsi, catechismo o qualunque altra attività che i genitori avranno deciso per loro.
I genitori si impegnano ad essere presenti entrambi nelle occasioni importanti che riguardano la vita dei loro figli. Ciascun genitore dovrà tenere informato l'altro di ogni aspetto relativo alla vita dei figli, ivi compresi il loro andamento scolastico, gli incontri con gli insegnanti, le iniziative della scuola, la loro salute e vita sociale.
I genitori si impegnano, nei giorni di propria spettanza a garantire un controllo sull'andamento scolastico dei figli, sullo svolgimento dei compiti assegnati e sullo studio, assicurando altresì una regolare frequentazione della scuola a cui accompagneranno i figli quando pernotteranno presso di loro.
Ciascun genitore, quando avrà presso di sé i figli, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità sui medesimi in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
2) I figli minori e saranno collocati, e avranno la residenza, presso la madre;
Per_1 Per_2
3) Il padre avrà il diritto/dovere di tenere con sé i figli nel rispetto degli impegni scolastici e sociali dei minori, e salvo diverso accordo preso di volta in volta dai genitori, secondo le seguenti modalità:
• FINO A QUANDO IL PADRE LAVORERA' FUORI PROVINCIA E NON RIENTRA DOPO IL
LAVORO NELLA ABITAZIONE NEL COMUNE DI FORMIGINE DURANTE LA SETTIMANA:
i) week end alternati: il padre andrà a prendere i figli PREVIO ACCORDO CON LA MADRE il venerdì sera (se il rientro avviene entro un orario compatibile con le esigenze dei figli) o alle ore 10 del sabato mattina, e li terrà con sé fino alla domenica sera quando li riaccompagnerà dalla madre entro le ore 22.00;
• ALLORQUANDO IL PADRE TORNERA' A LAVORARE IN PROVINCIA DI MODENA E
RIENTRA DOPO IL LAVORO NELLA ABITAZIONE NEL COMUNE DI FORMIGINE
DURANTE LA SETTIMANA:
pagina 2 di 6 a. week end alternati: il padre andrà a prendere i figli dal venerdì all'uscita di scuola, e li terrà con sé fino alla domenica sera quando li riaccompagnerà dalla madre entro le ore 22.00;
b. un giorno infrasettimanale dalle ore 18,30/18,10, quando il padre all'uscita dal lavoro andrà a prendere i figli per tenerli con sé fino al mattino successivo quando li riaccompagnerà a scuola.
Data l'età di , in grado di autodeterminarsi, il padre concorderà direttamente col ragazzo, Per_1 previa comunicazione alla madre, di andare a prendere per tenere con sé fino al mattino successivo, quando lo riaccompagnerà a scuola, un ulteriore giorno infrasettimanale.
c. Nel periodo di vacanza da scuola (metà giugno – fine luglio) il padre avrà facoltà di trascorrere col figlio : Per_1
i. I settimana: week end dal venerdì pomeriggio quando andrà a prenderlo presso l'abitazione della madre per poi riportarlo il lunedì mattina successivo;
ii. II settimana dal mercoledì quando andrà a prenderlo presso l'abitazione della madre per poi riportarlo il venerdì mattina successivo;
d. Le vacanze scolastiche natalizie e pasquali verranno suddivise tra i genitori metà per ciascuno e nello specifico: I genitori concordano che, qualora non trovino un diverso accordo, i minori trascorreranno il periodo pasquale dal termine delle lezioni scolastiche fino al giorno di Pasqua con la madre negli anni pari la mattina di Pasquetta il padre andrà a prendere i figli per tenerli presso di sé fino all'inizio delle lezioni quando li riporterà a scuola;
• negli anni dispari il contrario: il padre andrà a prendere i figli all'uscita di scuola per tenerli con sé fino al giorno di Pasqua e portarli dalla madre la mattina della Pasquetta con cui staranno finché non ricominceranno le lezioni scolastiche.
e. Le vacanze natalizie, salvo diverso accordo, ad anni alterni, il padre potrà andare a prendere i figli: la mattina del giorno di Natale per trascorrere con loro il pranzo di Natale per riaccompagnarli dalla madre la mattina di Santo Stefano e dalla mattina del 30 dicembre per tenerli con sé fino al 3 gennaio successivo quando li riaccompagnerà dalla madre. Trascorreranno con la madre dal termine delle lezioni fino alla vigilia di Natale compresa, da S. Stefano fino al 29 dicembre e dal 4 gennaio fino all'inizio delle lezioni.
f. Per le vacanze scolastiche estive il padre potrà tenere con sé i figli per trascorrere le vacanze con i medesimi, per due settimane, anche non consecutive. L'esatta cadenza dei periodi di vacanza dovrà essere concordata tra i genitori entro il 25 aprile di ogni anno;
in caso di mancato accordo, negli anni dispari: sceglierà il periodo che trascorrerà in vacanza con i figli la madre e il padre si adeguerà; negli anni pari: sceglierà il periodo che trascorrerà in vacanza con i figli il padre, mentre la madre si adeguerà. Nei suddetti periodi di vacanza resteranno sospesi i diritti di visita. Le spese per le vacanze pagina 3 di 6 dai figli saranno sostenute per intero dal genitore con cui i minori le trascorreranno. Per l'anno 2026, in caso di mancato accordo, il diritto di scelta spetterà alla madre. Entrambi i genitori saranno tenuti a comunicarsi la località in cui trascorreranno le vacanze con i figli almeno 10 (dieci) giorni prima della partenza.
4) Quanto al contributo al mantenimento ordinario per i figli minori, il sig. si obbliga a CP_1 versare alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento, la somma complessiva di euro Parte_1
300,00 (trecento/00) mensili fino a quando il sig. lavorando fuori provincia si occuperà dei CP_1 minori solo nel weekend a settimane alterne, e con la somma di euro 250,00 (duecentocinquanta,00) mensili, non appena il sig. lavorerà nel territorio modenese e sarà in grado di occuparsi CP_1 direttamente dei figli, somme da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni degli indici ISTAT e ciò fino all'indipendenza economica di . Le spese straordinarie arretrate, pari ad € 910,00 verranno Per_2 versate dal sig. alla sig.ra in trance mensili, regolari di € 100,00 Ciascuno e ciò CP_1 Parte_1 fino al saldo.
5) I genitori concorreranno alle spese straordinarie relative ai figli e nella misura del Per_1 Per_2
50% (cinquanta per cento) ciascuno, come da Protocollo del Tribunale di Modena di seguito riportato
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo pagina 4 di 6 accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
6) I genitori concordano sin d'ora che, in caso di necessità, prestano ora per allora, il consenso allo svolgimento da parte dei figli di lezioni di sostegno pomeridiane il cui costo verrà suddiviso fra i genitori in misura uguale. I genitori prestano, altresì, il consenso fin d'ora affinché inizi un Per_1 percorso di sostegno psicologico, presso un professionista scelto di comune accordo il cui costo verrà suddiviso fra i genitori in misura uguale;
qualora anche solo uno dei due genitori ritenesse utile far fare lo stesso percorso di sostegno psicologico a , entrambi prestano fin da ora il consenso Per_2 impegnandosi a contribuire per i costi, suddividendo la spesa al 50% tra loro. I genitori confermano fin da ora di voler far proseguire alla minore le cure dentistiche presso la dott.ssa Galassini di Per_2
Formigine, e di concordare per l'impianto dell'apparecchio ai denti il cui costo verrà suddiviso fra i genitori in misura uguale.
7) L'Assegno Unico Familiare erogato da relativo ai figli minori e sarà CP_2 Per_1 Per_2 percepito al 100% dalla signora ed il padre s'impegnerà a sottoscrivere i moduli che si Parte_1 rendessero necessari a semplice richiesta.
8) Le spese del procedimento sono compensate.
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c. pagina 5 di 6
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che
nata a [...] il [...] e Parte_1 Controparte_1 nato a [...] il [...] hanno proposto domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
- prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
- spese del procedimento compensate.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 24/09/2025
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
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