Ordinanza cautelare 26 luglio 2023
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 13/06/2025, n. 4488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4488 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 04488/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02946/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2946 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avv. Patrizia Brancaccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
COMUNE DI TRECASE e REGIONE CAMPANIA, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
a) delle disposizioni del Comune di Trecase prot. n.-OMISSIS-e prot. n. -OMISSIS- recanti la sospensione lavori nelle more dell’integrazione documentale in relazione alla SCIA prot. n. 6043 del 23 agosto 2022 presentata dalla ricorrente;
b) dell’ordinanza del Comune di Trecase n.-OMISSIS-, recante l’ingiunzione di demolizione di opere abusive realizzate presso il fabbricato di proprietà della ricorrente, sito nel territorio comunale alla Via Vagnola n. 61;
c) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
d) dell’ordinanza della Regione Campania n. 22748 del 24 maggio 2023, recante la sospensione lavori a fini antisismici in relazione alla struttura in acciaio e alla tettoia realizzati presso il suddetto fabbricato;
e) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista l’ordinanza collegiale n. 1210 del 26 luglio 2023, con cui è stata accolta l’istanza cautelare;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Dato avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2025 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- la ricorrente è proprietaria di un piccolo fabbricato ad uso abitativo sito in Trecase alla Via Vagnola n. 61, in relazione al quale presentava, in data 23 agosto 2022 (prot. n. 6043), una SCIA per alcuni interventi edilizi consistenti nell’adeguamento degli impianti tecnologici ed elettrici con sostituzione dei pavimenti e dei rivestimenti interni, nella tinteggiatura e nella realizzazione di una balconata interna con tavolato in legno, nonché nella chiusura di un piccolo vano finestra e nella riconfigurazione di una porta esistente in finestra con mantenimento dell’originaria posizione;
- la medesima è risultata destinataria delle disposizioni del Comune di Trecase prot. n.-OMISSIS-e prot. n. -OMISSIS- recanti la sospensione lavori oggetto della suddetta SCIA nelle more dell’assolvimento di alcuni oneri documentali necessari per il buon esito della pratica edilizia;
- in un secondo momento è stata colpita dall’ordinanza del Comune di Trecase n.-OMISSIS-, con cui le è stata ingiunta la demolizione, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, di una serie di opere abusive poste in essere presso il fabbricato in parola, così compendiabili: i) opere realizzate in assenza di SCIA: installazione di una cucina lineare e di un bagno completo di impiantistica idraulica ed elettrica, realizzazione di impianti termico ed elettrico, chiusura di una piccola finestra e modifica di un vano porta esistente in finestra; ii) opere realizzate in assenza di permesso di costruire: realizzazione di una struttura in acciaio quale predisposizione di un soppalco, installazione di una piccola pensilina e di una tettoia poggiante su struttura in ferro;
- la ricorrente impugna, con il gravame introduttivo, i suddetti provvedimenti comunali di carattere inibitorio e sanzionatorio, mentre, con il gravame per motivi aggiunti, insorge avverso la successiva ordinanza della Regione Campania n. 22748 del 24 maggio 2023, recante la sospensione lavori a fini antisismici in relazione alla struttura in acciaio e alla tettoia già riguardati dall’ordinanza di demolizione n. 7/2023;
Rilevato, in via preliminare, che:
- il Collegio prende atto di quanto dichiarato dalla ricorrente nella memoria conclusiva depositata il 20 settembre 2024, nella quale rappresenta, corredando l’assunto di documentazione probatoria (vd. depositi del 17 febbraio 2024 e dell’11 settembre 2024), di aver spontaneamente eliminato, con conseguente riduzione in pristino dello stato dei luoghi, le opere di cui era stata contestata la realizzazione in assenza di permesso di costruire, ossia la struttura in acciaio, la piccola pensilina e la tettoia, anche al fine di evitare ulteriori addebiti di responsabilità rinvenienti dall’instaurazione di un parallelo procedimento penale presso il Tribunale di Torre Annunziata;
- come preannunciato nel corso dell’odierna udienza di discussione, ciò determina l’esaurimento dell’interesse a coltivare l’impugnativa dell’ordinanza di demolizione n. 7/2023 con riferimento alle opere in assenza di permesso di costruire, giacché l’avvenuta rimozione di tali manufatti rende inutile l’annullamento in parte qua dell’ordine demolitorio, non potendo evidentemente detto annullamento restituire alla ricorrente uno stato di fatto ormai non più esistente (cfr. TAR Lazio Latina, Sez. I, 7 febbraio 2018 n. 50);
- analogo discorso deve essere fatto con riguardo all’ordinanza regionale di sospensione lavori n. 22748/2023 gravata con i motivi aggiunti, il cui eventuale annullamento giammai potrebbe far riprendere i lavori rispetto a manufatti, come la struttura in acciaio e la tettoia, ormai non più sussistenti in natura;
- non avendo parte ricorrente nemmeno accennato nei suoi scritti difensivi di conservare un residuo interesse risarcitorio, discende da quanto esposto che il ricorso introduttivo deve essere dichiarato in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, limitatamente all’impugnativa dell’ordinanza di demolizione n.-OMISSIS- nella parte in cui sanziona la realizzazione di opere in assenza di permesso di costruire, mentre il ricorso per motivi aggiunti va integralmente dichiarato improcedibile, concernendo esclusivamente l’impugnativa dell’ordinanza regionale di sospensione lavori n. 22748 del 24 maggio 2023;
- pertanto, il Collegio si occuperà nel prosieguo dello scrutinio nel merito solo della parte del ricorso introduttivo rimasta procedibile, cominciando dall’analisi delle disposizioni comunali di sospensione lavori prot. n.-OMISSIS-e prot. n. 8755 del 25 novembre 2022;
Considerato, quanto alle suddette disposizioni comunali, che:
- va sicuramente accolta la censura articolata nel quarto motivo del gravame introduttivo, con cui si stigmatizza che gli interventi inibitori dell’amministrazione comunale sono stati posti in essere tardivamente, oltre i trenta giorni dalla data di presentazione della SCIA, in violazione dell’art. 19, comma 6-bis, della legge n. 241/1990 e in assenza delle condizioni previste dal precedente comma 4 dello stesso articolo;
- si osserva, invero, che la SCIA in questione è stata presentata il 23 agosto 2022, mentre le relative sospensioni lavori sono state disposte rispettivamente nelle date del 2 e del 25 novembre 2022, ossia dopo più di due mesi dalla formazione del titolo abilitativo, in dispregio del termine massimo di intervento, pari a trenta giorni, previsto per la SCIA edilizia dal succitato art. 19, comma 6-bis, e senza farsi carico della verifica dei presupposti contemplati dal parimenti già citato comma 4. È appena il caso di notare che al decorrere del termine per l’esercizio del potere inibitorio-repressivo, la SCIA costituisce titolo abilitativo definitivamente valido ed efficace, con la conseguenza che non solo deve reputarsi illegittima l’adozione da parte dell’amministrazione comunale del provvedimento sospensivo/denegatorio di una SCIA edilizia già consolidatasi, intervenuto oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della medesima e senza le garanzie e i presupposti previsti dall’ordinamento per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio, ma anche, più in generale, che nemmeno possono disconoscersi gli effetti abilitativi non formalmente inibiti o rimossi (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 29 settembre 2020 n. 5725; Consiglio di Stato, Sez. II, 9 dicembre 2019 n. 8388; Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 settembre 2019 n. 6195; TAR Campania Napoli, Sez. II, 7 gennaio 2021 n. 104; TAR Lazio Roma, Sez. II, 7 gennaio 2021 n. 214; TAR Puglia Bari, Sez. III, 9 marzo 2020 n. 371; TAR Lombardia Brescia, Sez. I, 5 marzo 2020 n. 197);
- ne deriva che il Comune di Trecase, al fine di rimuovere gli effetti della SCIA una volta decorso il termine di trenta giorni, avrebbe dovuto, in maniera più appropriata e verificata la sussistenza delle relative condizioni, azionare il potere previsto dall’art. 19, comma 4, della legge n. 241/1990, anziché inibire in via ordinaria l’attività edilizia intrapresa dalla ricorrente;
- pertanto, è palese l’illegittimità delle disposizioni comunali in commento per violazione dell’art. 19, comma 6-bis, della legge n. 241/1990, restando assorbite le rimanenti censure meno invasive qui non esaminate;
Considerato altresì, quanto all’ordinanza di demolizione n.-OMISSIS- con riferimento alle opere in assenza di SCIA, che:
- si presenta fondata la censura, dedotta nel quinto motivo del gravame introduttivo, con cui parte ricorrente lamenta che l’amministrazione comunale non avrebbe tenuto conto che tali innovazioni edilizie, che hanno portato alla riconfigurazione del fabbricato mediante l’adeguamento degli impianti tecnologici ed elettrici e la modifica dei prospetti originari, trovavano copertura nella succitata SCIA prot. n. 6043 del 23 agosto 2022;
- difatti, la documentazione in atti comprova che l’ordinanza demolitoria concerne le stesse opere oggetto della SCIA del 23 agosto 2023 e risulta inoltre, facendo tesoro di quanto già sopra chiarito, che a detta SCIA non ha fatto seguito alcun provvedimento inibitorio definitivo emesso entro il termine perentorio di legge, con conseguente consolidamento degli effetti ai sensi degli artt. 19, comma 6-bis, della legge n. 241/1990 e 23, comma 6, del d.P.R. n. 380/2001 (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 17 febbraio 2025 n. 1256);
- discende da quanto esposto che gli interventi in questione risultavano già assentiti in forza di apposito titolo edilizio, il che esclude che potessero essere reputati abusivi perché eseguiti in assenza di SCIA;
- pertanto, la gravata ordinanza di demolizione, nella parte in cui sanziona la realizzazione di opere in assenza di SCIA, deve essere dichiarata illegittima per eccesso di potere da erroneità dei presupposti, con assorbimento delle rimanenti censure meno invasive qui non vagliate;
Ritenuto, in conclusione, che:
- il ricorso introduttivo in parte va accolto mediante l’annullamento delle disposizioni di sospensione lavori prot. n.-OMISSIS-e prot. n. 8755 del 25 novembre 2022 e l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n.-OMISSIS- nella parte in cui sanziona la realizzazione di opere in assenza di SCIA, mentre per il resto va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- invece, si ribadisce l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso per motivi aggiunti;
- sussistono nondimeno le condizioni, attesa la complessiva evoluzione della vicenda contenziosa anche all’esito del comportamento tenuto dalla ricorrente, per disporre l’irripetibilità delle spese processuali nei confronti delle amministrazioni resistenti non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:
- accoglie in parte il ricorso introduttivo e, per l’effetto, annulla le gravate disposizioni di sospensione lavori prot. n.-OMISSIS-e prot. n. 8755 del 25 novembre 2022 unitamente alla gravata ordinanza di demolizione n.-OMISSIS- nella parte in cui sanziona la realizzazione di opere in assenza di SCIA, mentre per il resto lo dichiara improcedibile;
- dichiara improcedibile il ricorso per motivi aggiunti.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona della ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Maria Liguori, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere, Estensore
Cesira Casalanguida, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carlo Dell'Olio | Michelangelo Maria Liguori |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.