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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/11/2024, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1896 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, C.F. , nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso lo studio dall' Avv. Francesca Calabrò che la rappresenta e difende per procura speciale in atti;
nei confronti di
, C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Barbara Derosas che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti;
RICORRENTI
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO PER LEGGE
La causa è stata rimessa al Collegio sulle seguenti Pag. 1 a 9 CONCLUSIONI
Nell'interesse dei ricorrenti: “Voglia il Tribunale adito: pronunciare sentenza di cessazione degli
effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 15.6.2003, in Quartucciu, trascritto nei
registri dello Stato Civile di quel Comune all'Atto n. 7, Parte II, Anno 2003, ordinando all'Ufficiale
di Stato Civile del Comune di Quartucciu di procedere alla trascrizione ed annotazione de ritenuto
utile o necessario, e ciò alle seguenti condizioni:
1) I figli minori e , che avranno e manterranno la residenza presso l'abitazione Per_1 Per_2
materna, vengono affidati in via esclusiva alla madre.
2) La casa coniugale sita in Quartucciu via Trav. Manin n. 19/21, di esclusiva proprietà della ORa
, resta alla stessa assegnata con tutti gli arredi e corredi. Pt_1
3) La madre valuterà, nell'interesse dei minori e considerate le loro istanze affettive e la necessaria
tutela della loro stabilità emotiva, l'opportunità di un'eventuale ripresa dei rapporti con il padre.
4) Il OR corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento per entrambi i figli la CP_1
somma di complessivi 400,00 euro mensili (ossia 200,00 euro per ciascun figlio), da rivalutare
annualmente secondo gli indici ISTAT e da erogare con le medesime modalità già in corso.
5) Il OR , in considerazione del mancato e/o ridotto contributo al mantenimento Controparte_1
verificatosi negli anni addietro, della totale mancata partecipazione alle spese straordinarie
sostenute per i minori dall'udienza presidenziale ad oggi e quale una tantum per le spese
straordinarie a venire, trasferisce alla ORa , che accetta, la piena e perfetta Parte_1
proprietà dell'immobile sito in Quartucciu in via Rosselli, indicato in Catasto Via Mogoro n. 42 a
seguito di variazione toponomastica del 30/09/2020 pratica CA0095780, piano S1, interno B, edificio
E e distinto in Catasto al Foglio 9, Particella 4516, Sub. 37, Cat. C/2, Cl. 3, Rendita Catastale €.
225,59. La proprietà di cui sopra, pervenutagli in forza di atto di compravendita a rogito Notaio dott.
Rep. 67.276 – Racc. 33.968, trascritto in data 15.6.2009 – R.G. 18228 – R.P. 12902, Persona_3
si intende trasferita con tutti i diritti, azioni e ragioni, accessioni e pertinenze, quote condominiali ai
sensi dell'art. 1117 e segg. cod. civ., così come si possiede e si ha dall'alienante diritto di possedere
Pag. 2 a 9 e godere per giusti e legittimi titoli. Il OR garantisce che la proprietà Controparte_1
dell'immobile da lui trasferita è nella sua piena, perfetta ed esclusiva titolarità e che al momento
attuale risulta essere libera e disponibile, esente da vincoli, pesi, gravami anche di natura fiscale,
oneri, trascrizioni pregiudizievoli, privilegi, ipoteche, diritti reali parziari o diritti personali di
godimento altrui, evizioni, nonché nella sua piena disponibilità, nello stato di fatto e di diritto e nelle
condizioni in cui sta e giace. Ciò ad eccezione del provvedimento di sequestro ex art. 156 c.c. disposto
dal Tribunale di Cagliari su istanza della ORa . Il OR , Parte_1 Controparte_1
consapevole delle conseguenze previste dalla legge per le dichiarazioni, false, reticenti e, comunque,
non rispondenti al vero e per l'esibizione di documenti falsi, così come richiamate e previste dall'art.
76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, dichiara ed attesta che ai sensi del D.P.R.
6.6.2001 n. 380 del T.U. delle
Disposizioni Legislative e Regolamentari in materia edilizia che l'immobile è stato edificato in forza
di Concessione Edilizia protocollo n. 4332 Reg. n. 36- 165 rilasciata dal Comune di Cagliari
11.04.1980, variante in corso d'opera protocollo n. 10789 rilasciata dal Comune di Cagliari in data
27.7.1982 e Concessione in Sanatoria n. 725 rilasciata dal Comune di Quartucciu in data 11.5.2004.
Dichiara, inoltre, che per l'immobile non è stato emesso alcuno dei provvedimenti sanzionatori di
cui all'art. 41Legge 47/1985 e successive modifiche ed integrazioni e che il medesimo è pienamente
conforme alle concessioni edilizie citate ed alle norme urbanistiche vigenti, come risultante anche
dalla relazione tecnica – dichiarazione di conformità dell'immobile datata 29.01.2024, a firma
dell'Ing. pure allegata al presente ricorso. Il OR dichiara che i redditi Persona_4 CP_1
fondiari relativi alla proprietà del suddetto immobile sono stati dichiarati nell'ultima dichiarazione
dei redditi. Le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da tasse e tributi ai sensi
dell'art. 19 L. 06.03.1987 n. 74 e della sentenza n. 154/1999 della Corte Costituzionale. Le eventuali
spese, imposte e tasse che dovessero, comunque, derivare dall'alienazione convenuta, saranno a
carico esclusivo del OR . Le parti dichiarano che il trasferimento è effettuato a Controparte_1
definizione dei reciproci e pregressi rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, anche in
relazione agli obblighi pregressi di mantenimento dei figli minori e delle spese straordinarie
Pag. 3 a 9 pregresse e future, e quale elemento indispensabile ai fini della definizione della crisi familiare. Le
parti esonerano espressamente il Cancelliere dall'esecuzione degli adempimenti previsti dall'art.
2671 c.c. relativi alla trascrizione dell'atto, impegnandosi a provvedervi a proprie cure e spese, delle
quali si farà carico in via esclusiva la ORa . Pt_1
6) Il OR si impegna entro e non oltre il 05.11.2024 a lasciare il predetto immobile libero CP_1
da persone e/o cose.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/03/2024, e , Parte_1 Controparte_1
premesso di essersi sposati in data 15 giugno 2003 in Quartucciu, che dall'unione sono nati i figli
, in Cagliari il 13/02/2007, e , in Cagliari il 25/09/2009, di essersi separati con sentenza Per_1 Per_2
n. 1620/2021 emessa dal Tribunale di Cagliari il 4 maggio 2021, senza riconciliarsi, hanno chiesto che il Tribunale voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra loro alle condizioni trascritte in epigrafe.
Nell'udienza del 17/10/2024, le parti sono comparse personalmente davanti al Giudice relatore,
assistite dai rispettivi difensori, ed è stata esaminata la documentazione prodotta ai fini del trasferimento immobiliare, quale: la visura storica dell'immobile e la relativa planimetria (all. 24
all'integrazione documentale del 3/4/2024), l'atto di provenienza (all. 21 all'integrazione documentale dell'11/03/2024), la dichiarazione di conformità urbanistica (all. 24 all'integrazione documentale del 3/4/2024), la relazione notarile contenente la verifica della titolarità in capo all'alienante del bene immobile oggetto del trasferimento e dell'insussistenza di vincoli pregiudizievoli e della coincidenza dell'intestatario catastale con i registri immobiliari (all. 26
all'integrazione documentale del 20/05/2024).
La parte alienante intestatario catastale, ai sensi dell'art. 29, 1° comma bis, legge 27 febbraio 1985
n.52, come introdotto dall'art. l9, 14° comma, decreto-legge 31maggio 2010 n. 78 convertito in legge
Pag. 4 a 9 - i dati di identificazione catastale dell'immobile in oggetto sono quelli riferiti alle relative planimetrie depositate in catasto con il prot.n. CA 0047040 del 18/02/2024 (all. 20 alla nota dell'11/03/2024);
- vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale;
- il fabbricato in oggetto è stato edificato in forza in conformità della concessione edilizia n. 4332, rilasciata dal Comune di Cagliari in data 11/04/1980 e successiva concessione in sanatoria n. 725 dell'11/05/2024 rilasciata dal Comune di Quartucciu (all. 22 alla nota dell'11/03/2024);
- che con riferimento all'immobile in oggetto non sono state eseguite successive modifiche;
- che in relazione al medesimo immobile non sono stati emessi provvedimenti sanzionatori previsti dall'articolo 41 della predetta legge, che non sono stati eseguiti interventi edilizi di cui all'articolo 23 comma 1 del D.p.R. 380/2001 e che non sono state apportate ulteriori modifiche comunque non autorizzate;
- che l'immobile in oggetto è un locale deposito, cat. catastale C/2, e dunque è escluso dall'obbligo di dotazione APE.
Sono state altresì recepite le dichiarazioni delle parti di:
- conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale (art. 29, comma 1 bis, legge N. 52 del 7/02/1985,
introdotto dall'art.19, comma 14 d.l. n.78/2010);
- di non essersi avvalse dell'attività di un mediatore;
- di essersi avvalsi di un tecnico abilitato per la verifica della conformità del fabbricato al vigente strumento urbanistico (all. 23 alla nota dell'11/03/2024);
Pag. 5 a 9 - di conformità, in relazione agli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M.
22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma;
- di ampia e liberatoria quietanza e di rinuncia all'ipoteca legale con esonero al
Conservatore dei registri immobiliari di ogni responsabilità al riguardo, e, a fini fiscali, la dichiarazione delle parti che il presente trasferimento è esente da tasse e tributi ai sensi dell'art. 19 l. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza n. 154/1999 della Corte Costituzionale
ed è effettuato a definizione dei loro reciproci rapporti economici e patrimoniali, e quale elemento indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare;
- di esonero del Cancelliere dal compimento degli adempimenti successivi alla redazione del verbale di udienza e dalla esecuzione di ogni ulteriore formalità, con impegno da parte di di provvedervi a propria cura e spese. Parte_1
La causa è stata trattenuta a riserva per la decisione.
***
La domanda di divorzio è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Le parti hanno infatti provato che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate,
e che dalla data di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione consensuale alla data di introduzione del presente giudizio di divorzio erano trascorsi i termini di legge.
Le parti hanno inoltre dichiarato che dal momento della separazione esse non hanno più coabitato né
in alcun modo ricostituito l'affectio coniugalis.
In assenza di contestazioni, deve presumersi che la separazione sia stata ininterrotta.
Pag. 6 a 9 Così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett.b) L.
1.12.1970 n. 898, il
Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo ormai trascorso dalla separazione e lo stesso comportamento processuale delle parti convincono il Tribunale
che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è definitivamente cessata.
Deve quindi essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti e devono essere recepite le condizioni dalle stesse concordate, in quanto eque e conformi agli interessi della prole.
Inoltre, in attuazione delle condizioni pattuite, osservato ogni presupposto di regolarità e validità
dell'atto, deve essere pronunciato il trasferimento immobiliare voluto dalle parti.
La natura della causa e il comportamento processuale delle parti sono motivo di compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in QUARTUCCIU il
15/06/2003 tra , nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], ordinando all'ufficiale dello stato civile
[...]
del comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003, atto n. 7, parte 2, serie A);
2. dispone l'affidamento esclusivo dei minori (Cagliari, 13/02/2007) e (Cagliari, Per_1 Per_2
25/09/2009) alla madre, con collocamento presso la stessa e residenza anagrafica presso l'abitazione materna;
3. dispone che sia le decisioni di maggior interesse per i minori sia quelle riguardanti l'ordinaria amministrazione siano adottate in via esclusiva dal genitore affidatario;
4. assegna a la casa coniugale sita in Quartucciu via Trav. Manin n. 19/21, di Parte_1
sua esclusiva proprietà, dove continuerà a vivere coni figli minori;
Pag. 7 a 9
5. dispone che la madre valuterà, nell'interesse dei minori e considerate le loro istanze affettive e la necessaria tutela della loro stabilità emotiva, l'opportunità di un'eventuale ripresa dei rapporti con il padre;
6. dispone che versi in favore di la somma mensile di euro Controparte_1 Parte_1
400,00 euro (ossia 200,00 euro per ciascun figlio), a di contributo al mantenimento dei Pt_2
figli, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, con le medesime modalità
già in corso;
7. dà atto che , in considerazione del mancato e/o ridotto contributo al Controparte_1
mantenimento verificatosi negli anni addietro, della totale mancata partecipazione alle spese straordinarie sostenute per i minori dall'udienza presidenziale ad oggi e quale una tantum per le spese straordinarie a venire, trasferisce la piena e perfetta proprietà dell'immobile sito in
Quartucciu in via Rosselli, indicato in Catasto Via Mogoro n. 42 a seguito di variazione toponomastica del 30/09/2020 pratica CA0095780, piano S1, interno B, edificio E e distinto in Catasto al Foglio 9, Particella 4516, Sub. 37, Cat. C/2, Cl. 3, Rendita Catastale €. 225,59,
in favore di , che accetta. Parte_1
L'immobile, di proprietà di , proviene da atto di compravendita a rogito Controparte_1
Notaio dott. Rep. 67.276 – Racc. 33.968, trascritto in data 15.6.2009 – R.G. Persona_3
18228 – R.P. 12902, ed è stato edificato in forza in conformità della concessione edilizia n.
4332, rilasciata dal Comune di Cagliari in data 11/04/1980 e successiva concessione in sanatoria n. 725 dell'11/05/2024 rilasciata dal Comune di Quartucciu.
, quale intestatario del suddetto immobile, dichiara ai sensi dell'art. 29, Controparte_1
comma 1-bis legge 27 febbraio 1985, n. 52, che lo stato di fatto del bene è conforme ai dati catastali e alle planimetrie depositate in catasto e allegate al presente accordo e che al momento attuale risulta essere libera e disponibile, esente da vincoli, pesi, gravami anche di natura fiscale, oneri, trascrizioni pregiudizievoli, privilegi, ipoteche, diritti reali parziari o diritti personali di godimento altrui, evizioni, nonché nella sua piena disponibilità, nello stato
Pag. 8 a 9 di fatto e di diritto e nelle condizioni in cui sta e giace, ad eccezione del provvedimento di sequestro ex art. 156 c.c. disposto dal Tribunale di Cagliari su istanza di Parte_1
Le parti rilasciano ampia e liberatoria quietanza, rinunciando all'iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 c.c. con esonero al Conservatore dei Registri Immobiliari di ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
Le eventuali spese, imposte e tasse che dovessero, comunque, derivare dall'alienazione convenuta, saranno a carico esclusivo di . Controparte_1
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da tasse e tributi, ai sensi dell'art. 19 L. 6 marzo 1987, n. 74 e della sentenza n. 154/1999 della Corte Costituzionale, essendo il presente trasferimento effettuato a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti anche in relazione agli obblighi pregressi di mantenimento dei figli minori e delle spese straordinarie pregresse e future, e quale elemento indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare;
8. dà atto che le parti esonerano espressamente il Cancelliere dall'esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 2671 c.c. relativi alla trascrizione dell'atto, e che si impegna Parte_1
a provvedervi a propria cura e spese, facendosene carico in via esclusiva;
9. dà atto che si impegna entro e non oltre il 05.11.2024 a lasciare il predetto Controparte_1
immobile libero da persone e/o cose;
10. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari, il 11/11/2024, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il Presidente est.
Dott. Giorgio Latti
Pag. 9 a 9
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
30 luglio 2010 n. 122, ha dichiarato che:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1896 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, C.F. , nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso lo studio dall' Avv. Francesca Calabrò che la rappresenta e difende per procura speciale in atti;
nei confronti di
, C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Barbara Derosas che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti;
RICORRENTI
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO PER LEGGE
La causa è stata rimessa al Collegio sulle seguenti Pag. 1 a 9 CONCLUSIONI
Nell'interesse dei ricorrenti: “Voglia il Tribunale adito: pronunciare sentenza di cessazione degli
effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 15.6.2003, in Quartucciu, trascritto nei
registri dello Stato Civile di quel Comune all'Atto n. 7, Parte II, Anno 2003, ordinando all'Ufficiale
di Stato Civile del Comune di Quartucciu di procedere alla trascrizione ed annotazione de ritenuto
utile o necessario, e ciò alle seguenti condizioni:
1) I figli minori e , che avranno e manterranno la residenza presso l'abitazione Per_1 Per_2
materna, vengono affidati in via esclusiva alla madre.
2) La casa coniugale sita in Quartucciu via Trav. Manin n. 19/21, di esclusiva proprietà della ORa
, resta alla stessa assegnata con tutti gli arredi e corredi. Pt_1
3) La madre valuterà, nell'interesse dei minori e considerate le loro istanze affettive e la necessaria
tutela della loro stabilità emotiva, l'opportunità di un'eventuale ripresa dei rapporti con il padre.
4) Il OR corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento per entrambi i figli la CP_1
somma di complessivi 400,00 euro mensili (ossia 200,00 euro per ciascun figlio), da rivalutare
annualmente secondo gli indici ISTAT e da erogare con le medesime modalità già in corso.
5) Il OR , in considerazione del mancato e/o ridotto contributo al mantenimento Controparte_1
verificatosi negli anni addietro, della totale mancata partecipazione alle spese straordinarie
sostenute per i minori dall'udienza presidenziale ad oggi e quale una tantum per le spese
straordinarie a venire, trasferisce alla ORa , che accetta, la piena e perfetta Parte_1
proprietà dell'immobile sito in Quartucciu in via Rosselli, indicato in Catasto Via Mogoro n. 42 a
seguito di variazione toponomastica del 30/09/2020 pratica CA0095780, piano S1, interno B, edificio
E e distinto in Catasto al Foglio 9, Particella 4516, Sub. 37, Cat. C/2, Cl. 3, Rendita Catastale €.
225,59. La proprietà di cui sopra, pervenutagli in forza di atto di compravendita a rogito Notaio dott.
Rep. 67.276 – Racc. 33.968, trascritto in data 15.6.2009 – R.G. 18228 – R.P. 12902, Persona_3
si intende trasferita con tutti i diritti, azioni e ragioni, accessioni e pertinenze, quote condominiali ai
sensi dell'art. 1117 e segg. cod. civ., così come si possiede e si ha dall'alienante diritto di possedere
Pag. 2 a 9 e godere per giusti e legittimi titoli. Il OR garantisce che la proprietà Controparte_1
dell'immobile da lui trasferita è nella sua piena, perfetta ed esclusiva titolarità e che al momento
attuale risulta essere libera e disponibile, esente da vincoli, pesi, gravami anche di natura fiscale,
oneri, trascrizioni pregiudizievoli, privilegi, ipoteche, diritti reali parziari o diritti personali di
godimento altrui, evizioni, nonché nella sua piena disponibilità, nello stato di fatto e di diritto e nelle
condizioni in cui sta e giace. Ciò ad eccezione del provvedimento di sequestro ex art. 156 c.c. disposto
dal Tribunale di Cagliari su istanza della ORa . Il OR , Parte_1 Controparte_1
consapevole delle conseguenze previste dalla legge per le dichiarazioni, false, reticenti e, comunque,
non rispondenti al vero e per l'esibizione di documenti falsi, così come richiamate e previste dall'art.
76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, dichiara ed attesta che ai sensi del D.P.R.
6.6.2001 n. 380 del T.U. delle
Disposizioni Legislative e Regolamentari in materia edilizia che l'immobile è stato edificato in forza
di Concessione Edilizia protocollo n. 4332 Reg. n. 36- 165 rilasciata dal Comune di Cagliari
11.04.1980, variante in corso d'opera protocollo n. 10789 rilasciata dal Comune di Cagliari in data
27.7.1982 e Concessione in Sanatoria n. 725 rilasciata dal Comune di Quartucciu in data 11.5.2004.
Dichiara, inoltre, che per l'immobile non è stato emesso alcuno dei provvedimenti sanzionatori di
cui all'art. 41Legge 47/1985 e successive modifiche ed integrazioni e che il medesimo è pienamente
conforme alle concessioni edilizie citate ed alle norme urbanistiche vigenti, come risultante anche
dalla relazione tecnica – dichiarazione di conformità dell'immobile datata 29.01.2024, a firma
dell'Ing. pure allegata al presente ricorso. Il OR dichiara che i redditi Persona_4 CP_1
fondiari relativi alla proprietà del suddetto immobile sono stati dichiarati nell'ultima dichiarazione
dei redditi. Le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da tasse e tributi ai sensi
dell'art. 19 L. 06.03.1987 n. 74 e della sentenza n. 154/1999 della Corte Costituzionale. Le eventuali
spese, imposte e tasse che dovessero, comunque, derivare dall'alienazione convenuta, saranno a
carico esclusivo del OR . Le parti dichiarano che il trasferimento è effettuato a Controparte_1
definizione dei reciproci e pregressi rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, anche in
relazione agli obblighi pregressi di mantenimento dei figli minori e delle spese straordinarie
Pag. 3 a 9 pregresse e future, e quale elemento indispensabile ai fini della definizione della crisi familiare. Le
parti esonerano espressamente il Cancelliere dall'esecuzione degli adempimenti previsti dall'art.
2671 c.c. relativi alla trascrizione dell'atto, impegnandosi a provvedervi a proprie cure e spese, delle
quali si farà carico in via esclusiva la ORa . Pt_1
6) Il OR si impegna entro e non oltre il 05.11.2024 a lasciare il predetto immobile libero CP_1
da persone e/o cose.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/03/2024, e , Parte_1 Controparte_1
premesso di essersi sposati in data 15 giugno 2003 in Quartucciu, che dall'unione sono nati i figli
, in Cagliari il 13/02/2007, e , in Cagliari il 25/09/2009, di essersi separati con sentenza Per_1 Per_2
n. 1620/2021 emessa dal Tribunale di Cagliari il 4 maggio 2021, senza riconciliarsi, hanno chiesto che il Tribunale voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra loro alle condizioni trascritte in epigrafe.
Nell'udienza del 17/10/2024, le parti sono comparse personalmente davanti al Giudice relatore,
assistite dai rispettivi difensori, ed è stata esaminata la documentazione prodotta ai fini del trasferimento immobiliare, quale: la visura storica dell'immobile e la relativa planimetria (all. 24
all'integrazione documentale del 3/4/2024), l'atto di provenienza (all. 21 all'integrazione documentale dell'11/03/2024), la dichiarazione di conformità urbanistica (all. 24 all'integrazione documentale del 3/4/2024), la relazione notarile contenente la verifica della titolarità in capo all'alienante del bene immobile oggetto del trasferimento e dell'insussistenza di vincoli pregiudizievoli e della coincidenza dell'intestatario catastale con i registri immobiliari (all. 26
all'integrazione documentale del 20/05/2024).
La parte alienante intestatario catastale, ai sensi dell'art. 29, 1° comma bis, legge 27 febbraio 1985
n.52, come introdotto dall'art. l9, 14° comma, decreto-legge 31maggio 2010 n. 78 convertito in legge
Pag. 4 a 9 - i dati di identificazione catastale dell'immobile in oggetto sono quelli riferiti alle relative planimetrie depositate in catasto con il prot.n. CA 0047040 del 18/02/2024 (all. 20 alla nota dell'11/03/2024);
- vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale;
- il fabbricato in oggetto è stato edificato in forza in conformità della concessione edilizia n. 4332, rilasciata dal Comune di Cagliari in data 11/04/1980 e successiva concessione in sanatoria n. 725 dell'11/05/2024 rilasciata dal Comune di Quartucciu (all. 22 alla nota dell'11/03/2024);
- che con riferimento all'immobile in oggetto non sono state eseguite successive modifiche;
- che in relazione al medesimo immobile non sono stati emessi provvedimenti sanzionatori previsti dall'articolo 41 della predetta legge, che non sono stati eseguiti interventi edilizi di cui all'articolo 23 comma 1 del D.p.R. 380/2001 e che non sono state apportate ulteriori modifiche comunque non autorizzate;
- che l'immobile in oggetto è un locale deposito, cat. catastale C/2, e dunque è escluso dall'obbligo di dotazione APE.
Sono state altresì recepite le dichiarazioni delle parti di:
- conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale (art. 29, comma 1 bis, legge N. 52 del 7/02/1985,
introdotto dall'art.19, comma 14 d.l. n.78/2010);
- di non essersi avvalse dell'attività di un mediatore;
- di essersi avvalsi di un tecnico abilitato per la verifica della conformità del fabbricato al vigente strumento urbanistico (all. 23 alla nota dell'11/03/2024);
Pag. 5 a 9 - di conformità, in relazione agli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M.
22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma;
- di ampia e liberatoria quietanza e di rinuncia all'ipoteca legale con esonero al
Conservatore dei registri immobiliari di ogni responsabilità al riguardo, e, a fini fiscali, la dichiarazione delle parti che il presente trasferimento è esente da tasse e tributi ai sensi dell'art. 19 l. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza n. 154/1999 della Corte Costituzionale
ed è effettuato a definizione dei loro reciproci rapporti economici e patrimoniali, e quale elemento indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare;
- di esonero del Cancelliere dal compimento degli adempimenti successivi alla redazione del verbale di udienza e dalla esecuzione di ogni ulteriore formalità, con impegno da parte di di provvedervi a propria cura e spese. Parte_1
La causa è stata trattenuta a riserva per la decisione.
***
La domanda di divorzio è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Le parti hanno infatti provato che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate,
e che dalla data di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione consensuale alla data di introduzione del presente giudizio di divorzio erano trascorsi i termini di legge.
Le parti hanno inoltre dichiarato che dal momento della separazione esse non hanno più coabitato né
in alcun modo ricostituito l'affectio coniugalis.
In assenza di contestazioni, deve presumersi che la separazione sia stata ininterrotta.
Pag. 6 a 9 Così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett.b) L.
1.12.1970 n. 898, il
Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo ormai trascorso dalla separazione e lo stesso comportamento processuale delle parti convincono il Tribunale
che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è definitivamente cessata.
Deve quindi essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti e devono essere recepite le condizioni dalle stesse concordate, in quanto eque e conformi agli interessi della prole.
Inoltre, in attuazione delle condizioni pattuite, osservato ogni presupposto di regolarità e validità
dell'atto, deve essere pronunciato il trasferimento immobiliare voluto dalle parti.
La natura della causa e il comportamento processuale delle parti sono motivo di compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in QUARTUCCIU il
15/06/2003 tra , nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], ordinando all'ufficiale dello stato civile
[...]
del comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003, atto n. 7, parte 2, serie A);
2. dispone l'affidamento esclusivo dei minori (Cagliari, 13/02/2007) e (Cagliari, Per_1 Per_2
25/09/2009) alla madre, con collocamento presso la stessa e residenza anagrafica presso l'abitazione materna;
3. dispone che sia le decisioni di maggior interesse per i minori sia quelle riguardanti l'ordinaria amministrazione siano adottate in via esclusiva dal genitore affidatario;
4. assegna a la casa coniugale sita in Quartucciu via Trav. Manin n. 19/21, di Parte_1
sua esclusiva proprietà, dove continuerà a vivere coni figli minori;
Pag. 7 a 9
5. dispone che la madre valuterà, nell'interesse dei minori e considerate le loro istanze affettive e la necessaria tutela della loro stabilità emotiva, l'opportunità di un'eventuale ripresa dei rapporti con il padre;
6. dispone che versi in favore di la somma mensile di euro Controparte_1 Parte_1
400,00 euro (ossia 200,00 euro per ciascun figlio), a di contributo al mantenimento dei Pt_2
figli, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, con le medesime modalità
già in corso;
7. dà atto che , in considerazione del mancato e/o ridotto contributo al Controparte_1
mantenimento verificatosi negli anni addietro, della totale mancata partecipazione alle spese straordinarie sostenute per i minori dall'udienza presidenziale ad oggi e quale una tantum per le spese straordinarie a venire, trasferisce la piena e perfetta proprietà dell'immobile sito in
Quartucciu in via Rosselli, indicato in Catasto Via Mogoro n. 42 a seguito di variazione toponomastica del 30/09/2020 pratica CA0095780, piano S1, interno B, edificio E e distinto in Catasto al Foglio 9, Particella 4516, Sub. 37, Cat. C/2, Cl. 3, Rendita Catastale €. 225,59,
in favore di , che accetta. Parte_1
L'immobile, di proprietà di , proviene da atto di compravendita a rogito Controparte_1
Notaio dott. Rep. 67.276 – Racc. 33.968, trascritto in data 15.6.2009 – R.G. Persona_3
18228 – R.P. 12902, ed è stato edificato in forza in conformità della concessione edilizia n.
4332, rilasciata dal Comune di Cagliari in data 11/04/1980 e successiva concessione in sanatoria n. 725 dell'11/05/2024 rilasciata dal Comune di Quartucciu.
, quale intestatario del suddetto immobile, dichiara ai sensi dell'art. 29, Controparte_1
comma 1-bis legge 27 febbraio 1985, n. 52, che lo stato di fatto del bene è conforme ai dati catastali e alle planimetrie depositate in catasto e allegate al presente accordo e che al momento attuale risulta essere libera e disponibile, esente da vincoli, pesi, gravami anche di natura fiscale, oneri, trascrizioni pregiudizievoli, privilegi, ipoteche, diritti reali parziari o diritti personali di godimento altrui, evizioni, nonché nella sua piena disponibilità, nello stato
Pag. 8 a 9 di fatto e di diritto e nelle condizioni in cui sta e giace, ad eccezione del provvedimento di sequestro ex art. 156 c.c. disposto dal Tribunale di Cagliari su istanza di Parte_1
Le parti rilasciano ampia e liberatoria quietanza, rinunciando all'iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 c.c. con esonero al Conservatore dei Registri Immobiliari di ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
Le eventuali spese, imposte e tasse che dovessero, comunque, derivare dall'alienazione convenuta, saranno a carico esclusivo di . Controparte_1
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da tasse e tributi, ai sensi dell'art. 19 L. 6 marzo 1987, n. 74 e della sentenza n. 154/1999 della Corte Costituzionale, essendo il presente trasferimento effettuato a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti anche in relazione agli obblighi pregressi di mantenimento dei figli minori e delle spese straordinarie pregresse e future, e quale elemento indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare;
8. dà atto che le parti esonerano espressamente il Cancelliere dall'esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 2671 c.c. relativi alla trascrizione dell'atto, e che si impegna Parte_1
a provvedervi a propria cura e spese, facendosene carico in via esclusiva;
9. dà atto che si impegna entro e non oltre il 05.11.2024 a lasciare il predetto Controparte_1
immobile libero da persone e/o cose;
10. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari, il 11/11/2024, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il Presidente est.
Dott. Giorgio Latti
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
30 luglio 2010 n. 122, ha dichiarato che: