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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/05/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
n. rgvg 15286 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15286 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nata a [...] il [...] c.f. , rappresentata CP_1 C.F._1
e difesa giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. PUCA GIOVANNI presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] c.f. , CP_2 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. SAGLIOCCO
ANGELINA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/09/2024 e - premesso di Controparte_1 CP_2
aver contratto matrimonio in CASTELLAMARE DI STABIA il 05/07/2006 e che dalla loro unione sono nate le figlie (13.06.2009) e (23.10.2012) - rappresentavano la volontà di Persona_1 Per_2
separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc Acquisito il parere del PM, all'udienza del 13.03.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso cosi come modificate ed integrate con le suddette note. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni cosi come modificate ed integrate con note di trattazione del 13.03.2025:
“1) i coniugi vivranno separatamente con reciproco rispetto;
2) affido condiviso delle minori e con domicilio prevalente presso la madre che ne Per_2 Persona_1 sarà collocataria;
3) la casa coniugale sita in Napoli alla Piazza Amedeo Nr. 15 sc. A Pi. 2 Int. 23 verrà assegnata in uso alla RA , unitamente ai mobili che l'arredano, con il divieto di ospitare terzi estranei CP_1 con il quale si è legati da un rapporto sentimentale e/o sessuale (partener, compagno, ecc.) che possano arrecare disagio e/o turbare i figli ed interferire con la loro crescita. Nel momento in cui la RA dovesse iniziare una convivenza more uxorio (che non potrà in alcun modo essere CP_1 vissuta nella casa coniugale), perderà automaticamente i diritti concordati nel presente atto, che riguardano direttamente la RA , e rimarranno fermi solo gli obblighi del sig. nei CP_1 CP_2 confronti delle figlie;
4) i coniugi si impegnano a trasferire le rispettive quote di proprietà degli immobili siti in Napoli Nr.
15 sc. A Pi. 2 Int. 23e in Baia Domizia alla via Degli Olmi sc. A int. 1 foglio 196 particella 5538, attualmente in comune e indiviso, alle minori e , con apposito atto notarile entro il Per_2 Persona_1 termine 5 mesi dall'omologa della separazione, secondo le modalità che verranno concordate tra le parti mantenendo la riserva del diritto di usufrutto;
ovvero a far redigere una scrittura privata autenticata e depositata da un notaio di fiducia con il divieto di trasferire in qualsiasi modalità a terzi gli immobili di cui sopra ed il contestuale impegno a trasferire le rispettive quote di proprietà solo alle figlie al raggiungimento della maggiore età delle stesse, sempre mantenendo la riserva del diritto di usufrutto;
5) fino a quando il reddito della sig.ra si manterrà sotto i 24.000 euro annui (al CP_1 superamento di tale reddito le spese saranno ripartite in proporzione alle proprie sostanze) a carico del sig. resteranno le seguenti spese: CP_2
- spese mediche e farmaceutiche nella misura del 100%; - spese per l'istruzione nella misura del 100%; (scuola privata scelta dalla più grande) eventuale scuola privata che la più piccola sceglierà di frequentare;
- spese per l'abbigliamento entro l'importo annuo di euro 2.000 all'anno per ciascuna figlia;
- spese per i cellulari e le tariffe mensili di ciascuna minore;
- retribuzione che svolge servizio presso casa coniugale, che attualmente percepisce euro Parte_1
170 settimanali;
- spese per le utenze domestiche tra cui energia elettrica, spese idriche, abbonamenti Sky e Dazn relative alla casa coniugale in cui vivranno le minori;
- spese condominiali ed eventuali importi spesi per lavori straordinari in relazione all'immobile sito in piazza Amedeo;
-spese per i lavori di manutenzione annuali della casa coniugale;
-spese condominiali e del garage per l'immobile sito a Baia Domizia;
6) il padre potrà vedere le figlie il martedì dalle 14.00 alle 22.00, il giovedì dalle 14.00 con pernotto, nonché a week end alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio, con pernotto con il padre. Per le vacanze estive le figlie trascorreranno almeno quindici giorni consecutivi con il padre, previo accordo con la madre entro il30maggio di ciascun anno, in ragione del piano ferie aziendale di ciascuno dei genitori, per l'estate 2024 la prima settimana di agosto verrà trascorsa con la madre e la seconda settimana di agosto con il padre;
7) le minori trascorreranno con entrambi i genitori tutte le feste comandate nonché i giorni dei compleanni delle minori, ciò fin quando permarrà un clima di serenità e di reciproca collaborazione, come di fatto già avviene nel superiore interesse delle minori, molto legate ad entrambi i genitori.
Nella denegata ipotesi di eventuale futura sopraggiunta impossibilità di trascorrere le festività insieme, le minori trascorreranno le festività di Natale, Santo Stefano, Capodanno e Epifania, nonché
Pasqua e il lunedì in albis ad anni alterni con ciascun genitore. Nei giorni dei compleanni delle minori, tali ricorrenze verranno festeggiate con entrambi i genitori presso una sala feste o locale previo accordo;
8) il sig. verserà a titolo di concorso per il mantenimento delle figlie € 1.000,00 mensili CP_2 ciascuna, - rivalutabili secondo gli indici Istat - che si impegna a corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese,
9) le spese straordinarie mediche non mutuabili saranno a carico del padre;
10) la sig.ra rinuncia all'assegno di mantenimento per se stessa, ma il signor CP_1 CP_2 provvederà personalmente, fino a quando il reddito della sig.ra si manterrà sotto i CP_1
24.000 euro annui, alle seguenti spese: - spese per l'Assicurazione, bollo auto e telepass per la vettura Peugeot 108, intestata alla RA
; CP_1
- spese per il Posto auto della vettura della RA , che ammontano ad euro 200,00 mensili;
CP_1
-quota tessera circolo Canottieri per la RA;
CP_1
- spese per l'Assicurazione sanitaria familiare intestata alla RA;
CP_1
- spese di IMU per la proprietà sita in Via Stadera”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi delle minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto delle minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e CP_1 CP_2
(atto n.26, parte II, S. B SEZ.O , reg. Atti Matrimonio anno 2006);
[...]
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/03/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino