Articolo 1 della Legge 21 marzo 1958, n. 285
Articolo 2
Versione
13 aprile 1958
Art. 1.
Il Corpo volontari della liberta' (C.V.L.) e' riconosciuto, ad ogni effetto di legge, come Corpo militare organizzato inquadrato nelle Forze armate dello Stato, per l'attivita' svolta fino all'insediamento del Governo militare alleato nelle singole localita'.
I benefici economici e di carriera degli appartenenti al Corpo volontari della liberta' restano disciplinati dalle preesistenti disposizioni legislative.
Entrata in vigore il 13 aprile 1958