TRIB
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/01/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 13753/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 02 dicembre 2024 da
1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in[...] con l'Avv. Cecilia Gallina (cod. fisc.: – PEC: C.F._2
– fax: 02 ), con studio in Milano, Via Borgogna n. 5 Email_1 C.F._3 presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc.: C.F._4 residente in [...] con l'Avv. Cecilia Gallina (cod. fisc.: – PEC: C.F._5
– fax: 02 76.39.60.56), con studio in Milano, Via Borgogna n. 5 Email_1 presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli:
a) Parte_3 nata a [...], il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc.: C.F._6
b) Parte_4 nato a [...], il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc.: C.F._7
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
02 dicembre 2024, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e nati fuori dal matrimonio Parte_3 Parte_4 alle seguenti condizioni:
1. I figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Parte_3 Pt_4 collocamento prevalente degli stessi presso la madre nell'immobile sito in Milano, Via Compagnoni
n. 33, di proprietà esclusiva del dott. dove attualmente si trova e resterà fissata la Parte_2 residenza dei due minori. Per quanto concerne le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione che riguardano i due figli minori, ciascun genitore potrà esercitare la responsabilità genitoriale separatamente dall'altro; per quanto concerne le decisioni di maggiore interesse per la prole, che riguardano l'istruzione, l'educazione e la salute dei due figli minori, le stesse dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
2. La casa familiare sita in Milano, Via Compagnoni n. 33, di proprietà esclusiva del dott. Parte_2
viene assegnata, con tutti gli arredi, alla sig.ra che ivi abiterà insieme ai
[...] Parte_1 due figli e fino al compimento della maggiore età o della indipendenza economica Parte_3 Pt_4 di entrambi i figli. Entro nn. 60 (sessanta) giorni dalla data di sottoscrizione del ricorso, il dott. Pt_2 sposterà la propria abitazione e residenza anagrafica nell'immobile che condurrà in locazione sito in
Milano, Via Macedonio Melloni n. 64.
3. Il dott. potrà vedere e tenere con sé i due figli minori e nei Parte_2 Parte_3 Pt_4 tempi e con le modalità qui di seguito indicati, salvo diverso accordo tra le parti:
➢ a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alle ore 17:00 fino alla domenica sera alle ore 20.00, prelevandoli dall'abitazione di Milano, Via Compagnoni n. 33, o da scuola,
o dall'attività sportiva cui i figli fossero iscritti, personalmente o per il tramite di persona di sua fiducia;
➢ un pernottamento infrasettimanale, indicativamente fissato nel giorno di mercoledì, dalle ore 18:00 sino alle ore 08:00 della mattina successiva, con prelevamento dei figli presso l'abitazione di Milano, Via Compagnoni n. 33, o da scuola, o dall'attività sportiva cui i figli fossero iscritti, e riaccompagnandoli a scuola la mattina successiva, personalmente o per il tramite di persona di sua fiducia;
➢ durante le vacanze estive: e trascorreranno con il padre 15 giorni Parte_3 Pt_4 consecutivi nel mese di agosto, oltre a una settimana nel mese di luglio, da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno, tenuto conto degli impegni lavorativi del dott.
Pt_2
➢ vacanze natalizie: seguendo il principio dell'alternanza, verranno così suddivise tra i genitori: dal 26 dicembre al 1° gennaio (mattina) con un genitore e dal 1° gennaio
(mattina) al 6 gennaio (sera) con l'altro genitore;
la Vigilia di Natale verrà trascorsa dai figli con il genitore con cui trascorreranno il periodo dal 1° gennaio (mattina) al 6 gennaio (sera). Per le festività natalizie 2024/2025, i due minori trascorreranno il periodo dal 24 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 con entrambi i genitori, salvo diverso accordo tra le parti;
➢ vacanze pasquali e di carnevale: i minori trascorreranno ad anni alterni, con il padre o con la madre, le vacanze pasquali e di carnevale;
l'anno in cui trascorreranno le vacanze pasquali con la madre, trascorreranno quelle di carnevale con il padre, e viceversa, compatibilmente con gli impegni lavorativi di quest'ultimo, ed in ogni caso, salvo miglior accordo tra i genitori. Per l'anno 2025 i due minori trascorreranno le vacanze pasquali con il padre, salvo diverso accordo tra le parti;
➢ ponti infrasettimanali: verranno accorpati con il fine settimana di spettanza dell'uno o dell'altro genitore, salvo miglior accordo tra i genitori;
➢ giorni dei compleanni dei minori: compatibilmente con i rapporti tra i genitori, gli stessi trascorreranno insieme i giorni dei compleanni dei due minori;
nel caso i rapporti tra i genitori non dovessero essere più distesi, i giorni dei compleanni dei figli verranno trascorsi ad anni alterni con il padre o con la madre;
➢ festa del papà: verrà sempre trascorsa dai figli con il papà;
➢ festa della mamma: verrà sempre trascorsa dai figli con la mamma.
Resta espressamente inteso tra le parti che, compatibilmente con gli impegni lavorativi del dott.
viene a quest'ultimo concessa la più ampia facoltà di visita ai figli indipendentemente dai Pt_2 termini e condizioni sopra esposti, previo accordo per l'organizzazione con la sig.ra Pt_1
4. Il dott. verserà, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli e Parte_2 Parte_3
, fino al compimento della maggiore età o della indipendenza economica di ciascuno dei due Pt_4 figli, la somma di € 900,00 (novecento/00) per ciascun figlio, e così complessivamente € 1.800,00
(milleottocento/00) mensili, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese,
a decorrere dal mese di dicembre 2024, sul conto corrente intestato alla sig.ra Parte_1 codice Iban: [...]. La predetta somma verrà rivalutata annualmente in base agli indici Istat.
5. Il dott. a decorrere dal mese di dicembre 2024, fino al compimento della maggiore Parte_2 età o della indipendenza economica di ciascuno dei due figli, provvederà altresì al pagamento integrale delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14 novembre 2017, che i sigg.ri hanno confermato di avere ricevuto in copia e di accettare. Pt_1 Pt_2
6. In aggiunta a quanto previsto ai precedenti artt. 4) e 5), sempre a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori, il dott. terrà altresì a proprio carico tutte le spese Parte_2 ordinarie e straordinarie afferenti l'immobile di Milano, Via Compagnoni n. 33, oltre che tutte le utenze (luce, gas, tari) relative al predetto immobile, già al medesimo intestate, ove risiederanno i due figli minori con la madre. Inoltre il dott. si impegna a vendere la autovettura Mini Parte_2
Clubman di sua proprietà e, con il ricavato della vendita, ad acquistare per la sig.ra un'altra Pt_1 autovettura, che verrà intestata a quest'ultima e verrà dalla stessa utilizzata per gli spostamenti con i propri figli;
7. I sigg.ri convengono espressamente che eventuali assegni familiari resteranno in Pt_1 Pt_2 favore esclusivo del dott. con impegno da parte della sig.ra di Parte_2 Parte_1 fornire tempestivamente allo stesso la documentazione necessaria per l'erogazione.
8. Entrambi i genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza e/o domicilio e a comunicare altresì il recapito telefonico dei luoghi di villeggiatura.
9. I sigg.ri e si concedono reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei Pt_1 Pt_2 passaporti e di qualsivoglia altro documento valido per l'espatrio per i figli minori e Parte_3
, obbligandosi reciprocamente, ove occorra, a rilasciarsi le necessarie autorizzazioni per Pt_4
l'ottenimento dei suddetti documenti. Nel caso occorra reiterare espressamente e separatamente le predette autorizzazioni, i sigg.ri e si obbligano a provvedervi reciprocamente, su Pt_1 Pt_2 richiesta del soggetto interessato.
10. I sigg.ri e non hanno pretese e/o richieste reciproche da far valere tra di loro, Pt_1 Pt_2 neppure di carattere economico, hanno già regolamentato ogni e qualsivoglia pendenza economica tra gli stessi e, con l'esatto adempimento delle condizioni statuite, non avranno più nulla a che pretendere l'uno dall'altro.
11. I sigg.ri e si sono già accordati in relazione alle spese del presente procedimento Pt_1 Pt_2
e, conseguentemente, nessuna pretesa e/o richiesta potrà essere avanzata a tale riguardo da parte di nessuno di essi nei confronti dell'altro.
I sigg.ri e hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, Pt_1 Pt_2 hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art
473 bis 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i sigg.ri e hanno Pt_1 Pt_2 confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese.
Così deciso in Milano, il 22.1.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 02 dicembre 2024 da
1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in[...] con l'Avv. Cecilia Gallina (cod. fisc.: – PEC: C.F._2
– fax: 02 ), con studio in Milano, Via Borgogna n. 5 Email_1 C.F._3 presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc.: C.F._4 residente in [...] con l'Avv. Cecilia Gallina (cod. fisc.: – PEC: C.F._5
– fax: 02 76.39.60.56), con studio in Milano, Via Borgogna n. 5 Email_1 presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli:
a) Parte_3 nata a [...], il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc.: C.F._6
b) Parte_4 nato a [...], il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc.: C.F._7
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
02 dicembre 2024, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e nati fuori dal matrimonio Parte_3 Parte_4 alle seguenti condizioni:
1. I figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Parte_3 Pt_4 collocamento prevalente degli stessi presso la madre nell'immobile sito in Milano, Via Compagnoni
n. 33, di proprietà esclusiva del dott. dove attualmente si trova e resterà fissata la Parte_2 residenza dei due minori. Per quanto concerne le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione che riguardano i due figli minori, ciascun genitore potrà esercitare la responsabilità genitoriale separatamente dall'altro; per quanto concerne le decisioni di maggiore interesse per la prole, che riguardano l'istruzione, l'educazione e la salute dei due figli minori, le stesse dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
2. La casa familiare sita in Milano, Via Compagnoni n. 33, di proprietà esclusiva del dott. Parte_2
viene assegnata, con tutti gli arredi, alla sig.ra che ivi abiterà insieme ai
[...] Parte_1 due figli e fino al compimento della maggiore età o della indipendenza economica Parte_3 Pt_4 di entrambi i figli. Entro nn. 60 (sessanta) giorni dalla data di sottoscrizione del ricorso, il dott. Pt_2 sposterà la propria abitazione e residenza anagrafica nell'immobile che condurrà in locazione sito in
Milano, Via Macedonio Melloni n. 64.
3. Il dott. potrà vedere e tenere con sé i due figli minori e nei Parte_2 Parte_3 Pt_4 tempi e con le modalità qui di seguito indicati, salvo diverso accordo tra le parti:
➢ a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alle ore 17:00 fino alla domenica sera alle ore 20.00, prelevandoli dall'abitazione di Milano, Via Compagnoni n. 33, o da scuola,
o dall'attività sportiva cui i figli fossero iscritti, personalmente o per il tramite di persona di sua fiducia;
➢ un pernottamento infrasettimanale, indicativamente fissato nel giorno di mercoledì, dalle ore 18:00 sino alle ore 08:00 della mattina successiva, con prelevamento dei figli presso l'abitazione di Milano, Via Compagnoni n. 33, o da scuola, o dall'attività sportiva cui i figli fossero iscritti, e riaccompagnandoli a scuola la mattina successiva, personalmente o per il tramite di persona di sua fiducia;
➢ durante le vacanze estive: e trascorreranno con il padre 15 giorni Parte_3 Pt_4 consecutivi nel mese di agosto, oltre a una settimana nel mese di luglio, da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno, tenuto conto degli impegni lavorativi del dott.
Pt_2
➢ vacanze natalizie: seguendo il principio dell'alternanza, verranno così suddivise tra i genitori: dal 26 dicembre al 1° gennaio (mattina) con un genitore e dal 1° gennaio
(mattina) al 6 gennaio (sera) con l'altro genitore;
la Vigilia di Natale verrà trascorsa dai figli con il genitore con cui trascorreranno il periodo dal 1° gennaio (mattina) al 6 gennaio (sera). Per le festività natalizie 2024/2025, i due minori trascorreranno il periodo dal 24 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 con entrambi i genitori, salvo diverso accordo tra le parti;
➢ vacanze pasquali e di carnevale: i minori trascorreranno ad anni alterni, con il padre o con la madre, le vacanze pasquali e di carnevale;
l'anno in cui trascorreranno le vacanze pasquali con la madre, trascorreranno quelle di carnevale con il padre, e viceversa, compatibilmente con gli impegni lavorativi di quest'ultimo, ed in ogni caso, salvo miglior accordo tra i genitori. Per l'anno 2025 i due minori trascorreranno le vacanze pasquali con il padre, salvo diverso accordo tra le parti;
➢ ponti infrasettimanali: verranno accorpati con il fine settimana di spettanza dell'uno o dell'altro genitore, salvo miglior accordo tra i genitori;
➢ giorni dei compleanni dei minori: compatibilmente con i rapporti tra i genitori, gli stessi trascorreranno insieme i giorni dei compleanni dei due minori;
nel caso i rapporti tra i genitori non dovessero essere più distesi, i giorni dei compleanni dei figli verranno trascorsi ad anni alterni con il padre o con la madre;
➢ festa del papà: verrà sempre trascorsa dai figli con il papà;
➢ festa della mamma: verrà sempre trascorsa dai figli con la mamma.
Resta espressamente inteso tra le parti che, compatibilmente con gli impegni lavorativi del dott.
viene a quest'ultimo concessa la più ampia facoltà di visita ai figli indipendentemente dai Pt_2 termini e condizioni sopra esposti, previo accordo per l'organizzazione con la sig.ra Pt_1
4. Il dott. verserà, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli e Parte_2 Parte_3
, fino al compimento della maggiore età o della indipendenza economica di ciascuno dei due Pt_4 figli, la somma di € 900,00 (novecento/00) per ciascun figlio, e così complessivamente € 1.800,00
(milleottocento/00) mensili, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese,
a decorrere dal mese di dicembre 2024, sul conto corrente intestato alla sig.ra Parte_1 codice Iban: [...]. La predetta somma verrà rivalutata annualmente in base agli indici Istat.
5. Il dott. a decorrere dal mese di dicembre 2024, fino al compimento della maggiore Parte_2 età o della indipendenza economica di ciascuno dei due figli, provvederà altresì al pagamento integrale delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14 novembre 2017, che i sigg.ri hanno confermato di avere ricevuto in copia e di accettare. Pt_1 Pt_2
6. In aggiunta a quanto previsto ai precedenti artt. 4) e 5), sempre a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori, il dott. terrà altresì a proprio carico tutte le spese Parte_2 ordinarie e straordinarie afferenti l'immobile di Milano, Via Compagnoni n. 33, oltre che tutte le utenze (luce, gas, tari) relative al predetto immobile, già al medesimo intestate, ove risiederanno i due figli minori con la madre. Inoltre il dott. si impegna a vendere la autovettura Mini Parte_2
Clubman di sua proprietà e, con il ricavato della vendita, ad acquistare per la sig.ra un'altra Pt_1 autovettura, che verrà intestata a quest'ultima e verrà dalla stessa utilizzata per gli spostamenti con i propri figli;
7. I sigg.ri convengono espressamente che eventuali assegni familiari resteranno in Pt_1 Pt_2 favore esclusivo del dott. con impegno da parte della sig.ra di Parte_2 Parte_1 fornire tempestivamente allo stesso la documentazione necessaria per l'erogazione.
8. Entrambi i genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza e/o domicilio e a comunicare altresì il recapito telefonico dei luoghi di villeggiatura.
9. I sigg.ri e si concedono reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei Pt_1 Pt_2 passaporti e di qualsivoglia altro documento valido per l'espatrio per i figli minori e Parte_3
, obbligandosi reciprocamente, ove occorra, a rilasciarsi le necessarie autorizzazioni per Pt_4
l'ottenimento dei suddetti documenti. Nel caso occorra reiterare espressamente e separatamente le predette autorizzazioni, i sigg.ri e si obbligano a provvedervi reciprocamente, su Pt_1 Pt_2 richiesta del soggetto interessato.
10. I sigg.ri e non hanno pretese e/o richieste reciproche da far valere tra di loro, Pt_1 Pt_2 neppure di carattere economico, hanno già regolamentato ogni e qualsivoglia pendenza economica tra gli stessi e, con l'esatto adempimento delle condizioni statuite, non avranno più nulla a che pretendere l'uno dall'altro.
11. I sigg.ri e si sono già accordati in relazione alle spese del presente procedimento Pt_1 Pt_2
e, conseguentemente, nessuna pretesa e/o richiesta potrà essere avanzata a tale riguardo da parte di nessuno di essi nei confronti dell'altro.
I sigg.ri e hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, Pt_1 Pt_2 hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art
473 bis 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i sigg.ri e hanno Pt_1 Pt_2 confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese.
Così deciso in Milano, il 22.1.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato