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Sentenza 16 gennaio 2024
Sentenza 16 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/01/2024, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pt_1
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 876/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, II Sezione Civile, nella persona del Giudice
Unico GOP Dott. Francescantonio Gerundo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N° RG 4657/2012 e vertente opposizione a
Decreto Ingiuntivo
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 elettivamente domiciliata in alla Via F. Iannaccone 7 presso lo Pt_1 studio dell'Avv. Gerardo Mauriello che la rappresenta e difende giusta procura in atti
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in alla Via Tagliamento 43 presso lo Pt_1 studio dell'Avv. Lucio Granata che la rappresenta e difende in uno alla
Dott.ssa giusta procura in atti CP_2
OPPOSTO
NONCHE' , elettivamente domiciliato in alla F. Iannaccone P_ Pt_1
7 presso lo studio dell'Avv. Gerardo Mauriello che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI come dagli atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sulla premessa di essere creditrice nei confronti Controparte_1 della della somma di E 6.645,54 di cui alla fattura N° 13 del Parte_2
28/02/2011, quale saldo del maggior importo di E 23.333,74 dovuuto in virtù di lavori di realizzazione di impianti idraulici e di aspirazione, riscaldamento, condizionamento ed adduzione gas eseguiti presso il cantiere della opponente ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Pt_2
Avellino Decreto Ingiuntivo N° 969/2012 per l'importo di E 6.645,54 oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Con atto di citazione in opposizione a detto Decreto Ingiuntivo La
[...]
ha convenuto la innanzi il Tribunale di Pt_2 Controparte_1
Avellino per ivi sentire accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare il
Decreto Ingiuntivo opposto con condanna alle spese in quanto infondato sia in fatto che in diritto, ed ha eccepito che i lavori commissionati sono stati pagati.
La Soc. nel costituirsi in giudizio ha impugnato CP_1 estensivamente l'avverso assunto chiedendo il rigetto dell'opposizione asserendo che i lavori come da contratto di appalto prodotto in atti sono stati pagati come pure le modifiche agli impianti già realizzati ma non è stata pagata la progettazione e la realizzazione di un impianto di aspirazione da eseguirsi in un locale bagno all'interno dell'appartamento di proprietà del Sig. importo E 5.986,69 per cui è stata P_ emessa la fattura N° 13 del del 28/02/2011 per complessivi E 6.645,54 di cui E 5.986,69 come da preventivo ed E 100,00 a titolo di saldo dei lavori in precedenza effettuati.
Ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa del Sig. P_
.
[...]
IL Sig. nel costituirsi in giudizio ha impugnato P_ estensivamente l'avverso assunto ed ha eccepito che nulla deve alla
[...] in quanto l'incarico di installare l'impianto di aspirazione CP_1 non fu affidato alla ma alla Controparte_1 [...]
. Organizzazione_1
Pag. 2 di 7 Espletata l'istruttoria di rito ammesse le prove così come articolate dalle parti nelle memorie ex Art 183 cpc VI comma escussi i tasti indicati la causa è stata trattenuta a sentenza con i termini dell'Art. 190 cpc
Preliminarmente, osserva il Tribunale che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente e, qualora il credito risulti accertato nella sua stessa esistenza nonché nel suo ammontare, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza, validità degli elementi probatori che addussero all'emanazione dell'ingiunzione.
Il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Nel giudizio di opposizione tornano, dunque, ad avere vigore quelle medesime norme sull'ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero state applicabili se l'azione di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di citazione.
Il debitore-attore, che con l'opposizione al decreto instaura un procedimento di cognizione ordinario, si comporta rispetto al ricorso proposto dal creditore, per ottenere il decreto ingiuntivo, come un convenuto e, quindi, l'atto di citazione in opposizione ha natura sostanziale di comparsa di risposta. Detto atto, secondo la giurisprudenza recente, deve seguire le disposizioni dell'art. 167 c.p.c. e, quindi, il convenuto (l'opponente-debitore) ha l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte.
Al giudice di merito spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti.
In prima udienza, oppure, in caso di concessione dei relativi termini, con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. la parte è ammessa a modificare la domanda originariamente proposta qualora la fattispecie costitutiva contenga un nucleo fattuale comune a quello della domanda
Pag. 3 di 7 originaria ovvero i diritti fatti valere con le due domande siano in rapporto di reciproca esclusione.
la modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa
(petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali (Cass.
Sez. Unite 15 giugno 2015, n. 12310successivamente ribadito da Cass.,
1° marzo 2016, n. 4051).
Il teste , escusso all'udienza del 04/06/2014 nulla ha detto Testimone_1 di sapere.
Il teste , escusso sempre in detta udienza ha dichiarato Testimone_2 di essere intervenuto solo quando gi impianti erano in corso di lavorazione e di aver incontrato sul cantiere legale Persona_1 rappresentante della L'impianto di aspirazione nel Controparte_1 bagno e quello della caldaia a gas sono stati portati a termine. nulla sa di un intervento della . Non ha visto nessun altro sul Parte_3 cantiere.
Il teste escusso sempre a detta udienza, ha dichiarato di Tes_3 essere a conoscenza dei fatti perchè dipendente della . Ha CP_1 precisato che alla Soc. AZ fu commissionata la elaborazione di un preventivo per un impianto di aspirazione da realizzare in un Con appartamento del La ha acquistato il materiale e realizzato P_
l'impianto come da progetto.
Il teste EL , escusso all'udienza del 01/10/2014, titolare Tes_4 Con della ha dichiarato di aver fornito alla Soc. i componenti Org_2 per la realizzazione di un impianto di aspirazione dalla stessa commissionati. Ha riconosciuto come provenienti dalla i Org_2 documento prodotti in atti nel fascicolo dell'Avv. Granata. null'altro sa in merito ai rapporti tra le parti.
Il teste , escusso a detta udienza, ha dichiarato che il Testimone_5
Sig. gli aveva chiesto se conosceva una Ditta P_
Termoidraulica per poter risolvere problemi relativi agli impianti idrico- sanitario condizionamento aspirazione gas installati da altra Ditta all'interno del suo appartamento. Gli consigliai la Organizzazione_3
. Ricorda, inoltre, che la ha eseguito dei
[...] Org_1 lavori all'interno dell'appartamento del ma non sa nello P_ specifico quale siano stati. Null'altro sa.
Pag. 4 di 7 Il legale rappresentante della , in Parte_2 Controparte_4 suddetta udienza si è presentato per rendere l'interrogatorio formale deferitogli.
Ha dichiarato che è vero che all'inizio del 2009 la Pt_2 Parte_4 Con hanno richiesto alla un preventivo per la progettazione e realizzazione di un impianto di aspirazione da eseguirsi in un locale bagno all'interno ddell'appartamento del ed è vero che il P_ preventivo pari ad E 5.986,69. Ha precisato che il preventivo con allegata planimetria e la descrizione di lavori a farsi non è stato approvato dal perchè non sottoscritto dallo stesso. Dichiara di P_ non sapere se il lo ha approvato oralmente. Non gli risulta che P_ Con la ha acquistato tutti i materiali necessari alla lavorazione dell'impianto e poi messi in opera. La fattura è stata consegnata alla a distanza di circa due anni e mai registrata. Pt_2
Il teste ha reso la dichiarazione ex Art. 257 Bis Testimone_6
Cpc. e dichiara che il preventivo è stato richiesto dalla e di Parte_2 aver riscontrato la realizzazione delle opere per quanto non progettate dalla stessa.
Il teste ha dichiarato di essere a conoscenza dei fatti Testimone_7 de relato in quanto riferitegli dal P_
Il ES , moglie di , dichiara che i Testimone_8 P_ lavori a farsi erano stati commissionati a esclude che ci Parte_5 siano state altre Ditte.
Il teste , escusso all'udienza del 03/05/2017 ha dichiarato Parte_5 che i lavori a farsi furono commissionati dalla e non dal Parte_2
Di aver eseguito lavori di riparazione dell'impianto idraulico, P_ di riscaldamento, condizionamento ed adduzione gas presso l'abitazione del Non il ma la ha P_ P_ Parte_2 commissionato alla l'incarico di installare l'impianto di Org_1 aspirazione ed i lavori furono eseguiti completamente dalla
[...]
in proprio senza l'ausilio e/o l'intervento di altra Ditta. Org_1
Dalle risultanze processuali è emerso che la e il Parte_2 P_ nell'anno 2009 hanno richiesto alla impianti un preventivo CP_1 per la progettazione e realizzazione di un impianto di aspirazione da eseguirsi in un locale bagno all'interno dell'appartamento di proprietà del Sig. e che il preventivo, pari ad E 5.986,69 con allegata P_ planimetria e la descrizione dei lavori a farsi è stato consegnato alla Pa
Tanto è stato confermato sia dal legale rappresentante della Pt_2
Pag. 5 di 7 in sede di interrogatorio formale che dai testi e Pt_2 Tes_3
Testimone_6
La Soc. dopo aver acquistato tutto il materiale necessario CP_1 alla lavorazione dell'impianto commissionato ha provveduto a porli in opera come da progetto. Tanto è stato confermato dalla deposizione resa dai testi , Testimone_2 Tes_3 Testimone_6
In particolare il teste , titolare della , Testimone_9 Org_4 da dichiarato di aver fornito e consegnato alla sul cantiere CP_1
i componenti per la realizzazione di un impianto di aspirazione dalla stessa commissionati. Ha riconosciuto come provenienti dalla Org_4
i documenti prodotti in atti da parte opposta e precisamente i
[...] documenti di trasporto e le relative fatture.
Le deposizioni rese dai testi addotti dalle controparti anche se divergenti sono poco attendibili. Il teste ha dichiarato che la Testimone_5
ha effettuato dei lavori nell'appartamento del Parte_7 P_ ma non sa quali. La deposizione resa dal teste non Testimone_7 può essere presa in considerazione in quanto a conoscenza dei fatti de relato. Solo i testi e , titolare della Testimone_8 Parte_5
hanno dichiarato che a quest'ultima Organizzazione_5 fu affidato l'incarico di installare l'impianto di aspirazione all'interno del bagno del In atti non è stato prodotto alcun documento che P_ comprovi non solo la commissione e l'acquisto dei componenti per la realizzazione di un impianto di aspirazione ma neanche l'emissione di fattura e del conseguente pagamento della stessa.
In conclusione, il quadro probatorio offerto confrontato con la dinamica dei fatti esposta in comparsa di costituzione e risposta dalla CP_1
è del tutto sufficiente per ritenere raggiunta la prova piena circa la bontà dell'eccezione sollevata da parte opposta.
Nel caso in esame la nel corso del giudizio ha fornito Controparte_1 la dimostrazione del fatto che aveva l'onere di provare, per tabulas, mentre l'opponentweed il chiamato in causa, al contrario, non ha provato a provare l'inefficacia di tali fatti.
Nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito della opposizione a decreto ingiuntivo, solo l'opponente, nella sua sostanziale posizione di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, ma non anche l'opposto o il terzo chiamato in causa, i quali non possono proporre domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione. La spiegata domanda riconvenzionale non può essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M
Pag. 6 di 7 Il Giudice unico del Tribunale di Avellino definitivamente pronunziando sulla opposizione proposta dalla avverso il decreto Parte_2 ingiuntivo N° 969/2012 messo in favore della Soc. e Controparte_1
così dispone: P_
A)Rigetta l'opposizione e per l'effetto tiene fermo il decreto ingiuntivo opposto;
B) Condanna la in persona del legale rappresentante pro Parte_2 tempore, e , in solido, alla rifusione delle spese di lite in P_ favore della in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, che liquida in complessivi € 3.200,00 oltre spese generali 15% IVA e CPA come per legge.
così deciso in Avellino
il Giudice GOP
Dott. Francescantonio
Gerundo
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pt_1
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 876/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, II Sezione Civile, nella persona del Giudice
Unico GOP Dott. Francescantonio Gerundo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N° RG 4657/2012 e vertente opposizione a
Decreto Ingiuntivo
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 elettivamente domiciliata in alla Via F. Iannaccone 7 presso lo Pt_1 studio dell'Avv. Gerardo Mauriello che la rappresenta e difende giusta procura in atti
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in alla Via Tagliamento 43 presso lo Pt_1 studio dell'Avv. Lucio Granata che la rappresenta e difende in uno alla
Dott.ssa giusta procura in atti CP_2
OPPOSTO
NONCHE' , elettivamente domiciliato in alla F. Iannaccone P_ Pt_1
7 presso lo studio dell'Avv. Gerardo Mauriello che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI come dagli atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sulla premessa di essere creditrice nei confronti Controparte_1 della della somma di E 6.645,54 di cui alla fattura N° 13 del Parte_2
28/02/2011, quale saldo del maggior importo di E 23.333,74 dovuuto in virtù di lavori di realizzazione di impianti idraulici e di aspirazione, riscaldamento, condizionamento ed adduzione gas eseguiti presso il cantiere della opponente ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Pt_2
Avellino Decreto Ingiuntivo N° 969/2012 per l'importo di E 6.645,54 oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Con atto di citazione in opposizione a detto Decreto Ingiuntivo La
[...]
ha convenuto la innanzi il Tribunale di Pt_2 Controparte_1
Avellino per ivi sentire accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare il
Decreto Ingiuntivo opposto con condanna alle spese in quanto infondato sia in fatto che in diritto, ed ha eccepito che i lavori commissionati sono stati pagati.
La Soc. nel costituirsi in giudizio ha impugnato CP_1 estensivamente l'avverso assunto chiedendo il rigetto dell'opposizione asserendo che i lavori come da contratto di appalto prodotto in atti sono stati pagati come pure le modifiche agli impianti già realizzati ma non è stata pagata la progettazione e la realizzazione di un impianto di aspirazione da eseguirsi in un locale bagno all'interno dell'appartamento di proprietà del Sig. importo E 5.986,69 per cui è stata P_ emessa la fattura N° 13 del del 28/02/2011 per complessivi E 6.645,54 di cui E 5.986,69 come da preventivo ed E 100,00 a titolo di saldo dei lavori in precedenza effettuati.
Ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa del Sig. P_
.
[...]
IL Sig. nel costituirsi in giudizio ha impugnato P_ estensivamente l'avverso assunto ed ha eccepito che nulla deve alla
[...] in quanto l'incarico di installare l'impianto di aspirazione CP_1 non fu affidato alla ma alla Controparte_1 [...]
. Organizzazione_1
Pag. 2 di 7 Espletata l'istruttoria di rito ammesse le prove così come articolate dalle parti nelle memorie ex Art 183 cpc VI comma escussi i tasti indicati la causa è stata trattenuta a sentenza con i termini dell'Art. 190 cpc
Preliminarmente, osserva il Tribunale che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente e, qualora il credito risulti accertato nella sua stessa esistenza nonché nel suo ammontare, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza, validità degli elementi probatori che addussero all'emanazione dell'ingiunzione.
Il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Nel giudizio di opposizione tornano, dunque, ad avere vigore quelle medesime norme sull'ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero state applicabili se l'azione di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di citazione.
Il debitore-attore, che con l'opposizione al decreto instaura un procedimento di cognizione ordinario, si comporta rispetto al ricorso proposto dal creditore, per ottenere il decreto ingiuntivo, come un convenuto e, quindi, l'atto di citazione in opposizione ha natura sostanziale di comparsa di risposta. Detto atto, secondo la giurisprudenza recente, deve seguire le disposizioni dell'art. 167 c.p.c. e, quindi, il convenuto (l'opponente-debitore) ha l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte.
Al giudice di merito spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti.
In prima udienza, oppure, in caso di concessione dei relativi termini, con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. la parte è ammessa a modificare la domanda originariamente proposta qualora la fattispecie costitutiva contenga un nucleo fattuale comune a quello della domanda
Pag. 3 di 7 originaria ovvero i diritti fatti valere con le due domande siano in rapporto di reciproca esclusione.
la modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa
(petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali (Cass.
Sez. Unite 15 giugno 2015, n. 12310successivamente ribadito da Cass.,
1° marzo 2016, n. 4051).
Il teste , escusso all'udienza del 04/06/2014 nulla ha detto Testimone_1 di sapere.
Il teste , escusso sempre in detta udienza ha dichiarato Testimone_2 di essere intervenuto solo quando gi impianti erano in corso di lavorazione e di aver incontrato sul cantiere legale Persona_1 rappresentante della L'impianto di aspirazione nel Controparte_1 bagno e quello della caldaia a gas sono stati portati a termine. nulla sa di un intervento della . Non ha visto nessun altro sul Parte_3 cantiere.
Il teste escusso sempre a detta udienza, ha dichiarato di Tes_3 essere a conoscenza dei fatti perchè dipendente della . Ha CP_1 precisato che alla Soc. AZ fu commissionata la elaborazione di un preventivo per un impianto di aspirazione da realizzare in un Con appartamento del La ha acquistato il materiale e realizzato P_
l'impianto come da progetto.
Il teste EL , escusso all'udienza del 01/10/2014, titolare Tes_4 Con della ha dichiarato di aver fornito alla Soc. i componenti Org_2 per la realizzazione di un impianto di aspirazione dalla stessa commissionati. Ha riconosciuto come provenienti dalla i Org_2 documento prodotti in atti nel fascicolo dell'Avv. Granata. null'altro sa in merito ai rapporti tra le parti.
Il teste , escusso a detta udienza, ha dichiarato che il Testimone_5
Sig. gli aveva chiesto se conosceva una Ditta P_
Termoidraulica per poter risolvere problemi relativi agli impianti idrico- sanitario condizionamento aspirazione gas installati da altra Ditta all'interno del suo appartamento. Gli consigliai la Organizzazione_3
. Ricorda, inoltre, che la ha eseguito dei
[...] Org_1 lavori all'interno dell'appartamento del ma non sa nello P_ specifico quale siano stati. Null'altro sa.
Pag. 4 di 7 Il legale rappresentante della , in Parte_2 Controparte_4 suddetta udienza si è presentato per rendere l'interrogatorio formale deferitogli.
Ha dichiarato che è vero che all'inizio del 2009 la Pt_2 Parte_4 Con hanno richiesto alla un preventivo per la progettazione e realizzazione di un impianto di aspirazione da eseguirsi in un locale bagno all'interno ddell'appartamento del ed è vero che il P_ preventivo pari ad E 5.986,69. Ha precisato che il preventivo con allegata planimetria e la descrizione di lavori a farsi non è stato approvato dal perchè non sottoscritto dallo stesso. Dichiara di P_ non sapere se il lo ha approvato oralmente. Non gli risulta che P_ Con la ha acquistato tutti i materiali necessari alla lavorazione dell'impianto e poi messi in opera. La fattura è stata consegnata alla a distanza di circa due anni e mai registrata. Pt_2
Il teste ha reso la dichiarazione ex Art. 257 Bis Testimone_6
Cpc. e dichiara che il preventivo è stato richiesto dalla e di Parte_2 aver riscontrato la realizzazione delle opere per quanto non progettate dalla stessa.
Il teste ha dichiarato di essere a conoscenza dei fatti Testimone_7 de relato in quanto riferitegli dal P_
Il ES , moglie di , dichiara che i Testimone_8 P_ lavori a farsi erano stati commissionati a esclude che ci Parte_5 siano state altre Ditte.
Il teste , escusso all'udienza del 03/05/2017 ha dichiarato Parte_5 che i lavori a farsi furono commissionati dalla e non dal Parte_2
Di aver eseguito lavori di riparazione dell'impianto idraulico, P_ di riscaldamento, condizionamento ed adduzione gas presso l'abitazione del Non il ma la ha P_ P_ Parte_2 commissionato alla l'incarico di installare l'impianto di Org_1 aspirazione ed i lavori furono eseguiti completamente dalla
[...]
in proprio senza l'ausilio e/o l'intervento di altra Ditta. Org_1
Dalle risultanze processuali è emerso che la e il Parte_2 P_ nell'anno 2009 hanno richiesto alla impianti un preventivo CP_1 per la progettazione e realizzazione di un impianto di aspirazione da eseguirsi in un locale bagno all'interno dell'appartamento di proprietà del Sig. e che il preventivo, pari ad E 5.986,69 con allegata P_ planimetria e la descrizione dei lavori a farsi è stato consegnato alla Pa
Tanto è stato confermato sia dal legale rappresentante della Pt_2
Pag. 5 di 7 in sede di interrogatorio formale che dai testi e Pt_2 Tes_3
Testimone_6
La Soc. dopo aver acquistato tutto il materiale necessario CP_1 alla lavorazione dell'impianto commissionato ha provveduto a porli in opera come da progetto. Tanto è stato confermato dalla deposizione resa dai testi , Testimone_2 Tes_3 Testimone_6
In particolare il teste , titolare della , Testimone_9 Org_4 da dichiarato di aver fornito e consegnato alla sul cantiere CP_1
i componenti per la realizzazione di un impianto di aspirazione dalla stessa commissionati. Ha riconosciuto come provenienti dalla Org_4
i documenti prodotti in atti da parte opposta e precisamente i
[...] documenti di trasporto e le relative fatture.
Le deposizioni rese dai testi addotti dalle controparti anche se divergenti sono poco attendibili. Il teste ha dichiarato che la Testimone_5
ha effettuato dei lavori nell'appartamento del Parte_7 P_ ma non sa quali. La deposizione resa dal teste non Testimone_7 può essere presa in considerazione in quanto a conoscenza dei fatti de relato. Solo i testi e , titolare della Testimone_8 Parte_5
hanno dichiarato che a quest'ultima Organizzazione_5 fu affidato l'incarico di installare l'impianto di aspirazione all'interno del bagno del In atti non è stato prodotto alcun documento che P_ comprovi non solo la commissione e l'acquisto dei componenti per la realizzazione di un impianto di aspirazione ma neanche l'emissione di fattura e del conseguente pagamento della stessa.
In conclusione, il quadro probatorio offerto confrontato con la dinamica dei fatti esposta in comparsa di costituzione e risposta dalla CP_1
è del tutto sufficiente per ritenere raggiunta la prova piena circa la bontà dell'eccezione sollevata da parte opposta.
Nel caso in esame la nel corso del giudizio ha fornito Controparte_1 la dimostrazione del fatto che aveva l'onere di provare, per tabulas, mentre l'opponentweed il chiamato in causa, al contrario, non ha provato a provare l'inefficacia di tali fatti.
Nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito della opposizione a decreto ingiuntivo, solo l'opponente, nella sua sostanziale posizione di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, ma non anche l'opposto o il terzo chiamato in causa, i quali non possono proporre domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione. La spiegata domanda riconvenzionale non può essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M
Pag. 6 di 7 Il Giudice unico del Tribunale di Avellino definitivamente pronunziando sulla opposizione proposta dalla avverso il decreto Parte_2 ingiuntivo N° 969/2012 messo in favore della Soc. e Controparte_1
così dispone: P_
A)Rigetta l'opposizione e per l'effetto tiene fermo il decreto ingiuntivo opposto;
B) Condanna la in persona del legale rappresentante pro Parte_2 tempore, e , in solido, alla rifusione delle spese di lite in P_ favore della in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, che liquida in complessivi € 3.200,00 oltre spese generali 15% IVA e CPA come per legge.
così deciso in Avellino
il Giudice GOP
Dott. Francescantonio
Gerundo
Pag. 7 di 7