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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 19/05/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
nella persona del
Giudice Monocratico
Dott. Antonio Sardiello
ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa iscritta nel registro generale sotto il
numero d'ordine
335/2016 R.G.
TRA
Parte_1 nato a [...] il [...] (CF.: ) C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv.to Tommaso Sardelli
(attore)
e
Controparte_1
nata a [...] il [...] (C.F. ) C.F._2
e
Controparte_2 nato a [...] il [...] (C.F. ) C.F._3 entrambi rappresentati e difesi in virtù di mandato in calce al presente atto dall'avv.
Angela Carrieri (C.F. C.F._4 convenuti
In Fatto.
Pag. 1 a 4 Con atto di citazione notificato in data 27.01.2016 conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Brindisi, e , Controparte_1 Controparte_2 premettendo:
“che in data 18.2.2010 il IG. conveniva in giudizio la IG.ra Parte_1
mediante il deposito presso il Tribunale di Brindisi, Sez. Lavoro, Controparte_1 ricorso ex art. L. 533/73, rivendicando differenze salariali a vario titolo nei confronti della suddetta IG.ra , quale titolare della omonima ditta Evolution Hair Controparte_1
Acconciature, in virtù di rapporto di lavoro intercorso tra le stesse parti;
che, la suddetta causa veniva assegnata al Giudice del Lavoro, dott. e contrassegnata dal Persona_1
n. 640/2010 r.g.l.; che il Giudice dott. decideva la causa con sentenza n. 1498/2014 Per_1 del 8.7.14 e depositata in pari data;
che, pertanto, il IG. per effetto della sentenza Pt_1 di cui sopra n. 1489/2014 risulta essere creditore nei confronti della IG.ra CP_1
della somma complessiva pari ad € 20.617,49 (somma precettata, di cui €
[...]
16.698,32 a titolo di differenze retributive, € 1.000,93 a titolo di T.f.r. e € 2.918,24 per spese legali); che l'attore dovendo procedere ad esecuzione immobiliare in danno della IG.ra
, apprendeva, con visura per ispezione ipotecaria del 21.10.2015, Controparte_1 che la stessa unitamente al coniuge, IG. , in data 2 febbraio 2012 aveva Controparte_2 costituito un fondo patrimoniale ai sensi dell'art. 167 c.c., mediante atto pubblico a rogito del Notaio di UN (rep. 25491/14920), ivi destinando gli unici immobili di loro Per_2 proprietà (…);
“che, pertanto, in corso di causa, pendente tra il e la IG.ra , la Pt_1 CP_1 stessa provvedeva a costituire il fondo patrimoniale, unitamente al coniuge, al solo scopo di arrecare pregiudizio al IG. , qualora vi fosse stata un sentenza in favore Parte_1 dello stesso”.
Chiedeva, pertanto, in accoglimento della introdotta azione revocatoria che fosse dichiarato inefficace, nei suoi confronti, l'atto notarile ci cui innanzi.
Si costituivano i convenuti, con comparsa del 27.4.2016, concludendo per il rigetto della proposta domanda.
Dopo alcuni rinvii e la assegnazione della causa allo scrivente giudice, alla udienza all'uopo fissata del 10.02.2025, i difensori delle parti rassegnavano le loro conclusioni e chiedevano la concessione dei termini ex. art. 190 c.p.c.
Scaduti detti termini la causa è stata introitata per la decisione.
Motivi Della Decisione
La domanda attrice è fondata e deve, di conseguenza, essere accolta.
Ed invero, nel caso di specie, sussistono i presupposti previsti dall'art. 2901 c.c. per farsi luogo alla pronuncia di inefficacia dell'atto notarile riportato in premessa.
Pag. 2 a 4 Deve rilevarsi, al riguardo che, per legittimare la proposizione della azione revocatoria ordinaria, devono essere presenti i seguenti presupposti:
1) in primo luogo, è necessaria l'esistenza di un diritto di credito, certo nella sua effettiva quantificazione;
2) inoltre è necessario che debitore sia a conoscenza del pregiudizio arrecato attraverso l'atto dispositivo ovvero, qualora questo sia anteriore rispetto al sorgere del credito, che l'atto fosse dolosamente preordinato a pregiudicarne il soddisfacimento
(animus nocendi e eventus damni);
3) infine, la circostanza che, nel caso in cui l'atto sia a titolo oneroso, il terzo sia anch'esso consapevole dell'esistenza del pregiudizio (consilium fraudis).
L'azione revocatoria ha funzione meramente conservativa e non recuperatoria: in buona sostanza, l'accoglimento della stessa non sancisce l'illegittimità o l'inesistenza dell'atto pregiudizievole, ma “soltanto” la sua inefficacia nei confronti del creditore che l'ha, concretamente, esperita.
Questi, una volta acquisita la pronuncia di revoca, dovrà attivarsi per aggredire il bene oggetto dell'atto dispositivo con la procedura di espropriazione forzata, così come disciplinata dall'articolo 2902, cod. civ..
Ciò posto, deve convenirsi che le somme di cui l'attore ritiene di essere creditore nei confronti della convenuta , non possono ritenersi contestabili in Controparte_1 quanto riconosciute nella sentenza del Giudice del Lavoro di Brindisi, di cui si è detto innanzi.
Con la conseguenza, che deve ritenersi raggiunta la prova sia dell' “eventus damni”, sia della “scientia damni”, in quanto la convenuta era consapevole di essere debitrice, nei confronti dell'attore delle somme dallo stesso pretese.
Dunque, può affermarsi che ha proceduto a rogare l'atto di cui Controparte_1 si chiede la revoca. nella assoluta consapevolezza di poter arrecare danni all'attore, ben sapendo di essere debitrice delle stesse.
Consapevolezza che si estende anche all'altro convenuto stante lo stretto rapporto familiare con la suddetta attrice, essendo il coniuge della stessa.
Le spese di giudizio.
Seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore dell'attore ed a carico dei convenuti come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi nella persona del
Giudice Monocratico
Pag. 3 a 4 Dott. Antonio Sardiello definitivamente, decidendo sulla domanda introdotta, con atto di citazione depositato il 27.01.2016 da , nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
, cosi provvede: Controparte_2
1) Accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, dichiara e riconosce che la costituzione del fondo patrimoniale, ai sensi dell'art. 167 c.c., mediante atto pubblico a rogito del Notaio di UN (rep. 25491/14920), del 2 febbraio 2012, arreca pregiudizio alle ragioni Per_2 creditorie dell'attore, in quanto rendono impossibile, per quest'ultimo, la soddisfazione dei propri crediti.
2) Dichiara sussistente, in capo ai convenuti, la c.d scientia damni e, quindi, la fondatezza dell'azione di revocazione proposta.
3) Per l'effetto, ex art 2901 cod. civ., dichiara la inefficacia, nei confronti dell'attore, dell'atto pubblico a rogito del Notaio di UN (rep. 25491/14920), del 2 febbraio Per_2
2012.
4) Condanna i convenuti al pagamento delle spese di giudizio, in favore dell'attore, che liquida in complessivi € 5.077,00, oltre c.u. ed accessori come per legge.
Brindisi, 16 maggio 2025.
Il Giudice Monocratico
Dott. Antonio Sardiello
Pag. 4 a 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
nella persona del
Giudice Monocratico
Dott. Antonio Sardiello
ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa iscritta nel registro generale sotto il
numero d'ordine
335/2016 R.G.
TRA
Parte_1 nato a [...] il [...] (CF.: ) C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv.to Tommaso Sardelli
(attore)
e
Controparte_1
nata a [...] il [...] (C.F. ) C.F._2
e
Controparte_2 nato a [...] il [...] (C.F. ) C.F._3 entrambi rappresentati e difesi in virtù di mandato in calce al presente atto dall'avv.
Angela Carrieri (C.F. C.F._4 convenuti
In Fatto.
Pag. 1 a 4 Con atto di citazione notificato in data 27.01.2016 conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Brindisi, e , Controparte_1 Controparte_2 premettendo:
“che in data 18.2.2010 il IG. conveniva in giudizio la IG.ra Parte_1
mediante il deposito presso il Tribunale di Brindisi, Sez. Lavoro, Controparte_1 ricorso ex art. L. 533/73, rivendicando differenze salariali a vario titolo nei confronti della suddetta IG.ra , quale titolare della omonima ditta Evolution Hair Controparte_1
Acconciature, in virtù di rapporto di lavoro intercorso tra le stesse parti;
che, la suddetta causa veniva assegnata al Giudice del Lavoro, dott. e contrassegnata dal Persona_1
n. 640/2010 r.g.l.; che il Giudice dott. decideva la causa con sentenza n. 1498/2014 Per_1 del 8.7.14 e depositata in pari data;
che, pertanto, il IG. per effetto della sentenza Pt_1 di cui sopra n. 1489/2014 risulta essere creditore nei confronti della IG.ra CP_1
della somma complessiva pari ad € 20.617,49 (somma precettata, di cui €
[...]
16.698,32 a titolo di differenze retributive, € 1.000,93 a titolo di T.f.r. e € 2.918,24 per spese legali); che l'attore dovendo procedere ad esecuzione immobiliare in danno della IG.ra
, apprendeva, con visura per ispezione ipotecaria del 21.10.2015, Controparte_1 che la stessa unitamente al coniuge, IG. , in data 2 febbraio 2012 aveva Controparte_2 costituito un fondo patrimoniale ai sensi dell'art. 167 c.c., mediante atto pubblico a rogito del Notaio di UN (rep. 25491/14920), ivi destinando gli unici immobili di loro Per_2 proprietà (…);
“che, pertanto, in corso di causa, pendente tra il e la IG.ra , la Pt_1 CP_1 stessa provvedeva a costituire il fondo patrimoniale, unitamente al coniuge, al solo scopo di arrecare pregiudizio al IG. , qualora vi fosse stata un sentenza in favore Parte_1 dello stesso”.
Chiedeva, pertanto, in accoglimento della introdotta azione revocatoria che fosse dichiarato inefficace, nei suoi confronti, l'atto notarile ci cui innanzi.
Si costituivano i convenuti, con comparsa del 27.4.2016, concludendo per il rigetto della proposta domanda.
Dopo alcuni rinvii e la assegnazione della causa allo scrivente giudice, alla udienza all'uopo fissata del 10.02.2025, i difensori delle parti rassegnavano le loro conclusioni e chiedevano la concessione dei termini ex. art. 190 c.p.c.
Scaduti detti termini la causa è stata introitata per la decisione.
Motivi Della Decisione
La domanda attrice è fondata e deve, di conseguenza, essere accolta.
Ed invero, nel caso di specie, sussistono i presupposti previsti dall'art. 2901 c.c. per farsi luogo alla pronuncia di inefficacia dell'atto notarile riportato in premessa.
Pag. 2 a 4 Deve rilevarsi, al riguardo che, per legittimare la proposizione della azione revocatoria ordinaria, devono essere presenti i seguenti presupposti:
1) in primo luogo, è necessaria l'esistenza di un diritto di credito, certo nella sua effettiva quantificazione;
2) inoltre è necessario che debitore sia a conoscenza del pregiudizio arrecato attraverso l'atto dispositivo ovvero, qualora questo sia anteriore rispetto al sorgere del credito, che l'atto fosse dolosamente preordinato a pregiudicarne il soddisfacimento
(animus nocendi e eventus damni);
3) infine, la circostanza che, nel caso in cui l'atto sia a titolo oneroso, il terzo sia anch'esso consapevole dell'esistenza del pregiudizio (consilium fraudis).
L'azione revocatoria ha funzione meramente conservativa e non recuperatoria: in buona sostanza, l'accoglimento della stessa non sancisce l'illegittimità o l'inesistenza dell'atto pregiudizievole, ma “soltanto” la sua inefficacia nei confronti del creditore che l'ha, concretamente, esperita.
Questi, una volta acquisita la pronuncia di revoca, dovrà attivarsi per aggredire il bene oggetto dell'atto dispositivo con la procedura di espropriazione forzata, così come disciplinata dall'articolo 2902, cod. civ..
Ciò posto, deve convenirsi che le somme di cui l'attore ritiene di essere creditore nei confronti della convenuta , non possono ritenersi contestabili in Controparte_1 quanto riconosciute nella sentenza del Giudice del Lavoro di Brindisi, di cui si è detto innanzi.
Con la conseguenza, che deve ritenersi raggiunta la prova sia dell' “eventus damni”, sia della “scientia damni”, in quanto la convenuta era consapevole di essere debitrice, nei confronti dell'attore delle somme dallo stesso pretese.
Dunque, può affermarsi che ha proceduto a rogare l'atto di cui Controparte_1 si chiede la revoca. nella assoluta consapevolezza di poter arrecare danni all'attore, ben sapendo di essere debitrice delle stesse.
Consapevolezza che si estende anche all'altro convenuto stante lo stretto rapporto familiare con la suddetta attrice, essendo il coniuge della stessa.
Le spese di giudizio.
Seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore dell'attore ed a carico dei convenuti come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi nella persona del
Giudice Monocratico
Pag. 3 a 4 Dott. Antonio Sardiello definitivamente, decidendo sulla domanda introdotta, con atto di citazione depositato il 27.01.2016 da , nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
, cosi provvede: Controparte_2
1) Accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, dichiara e riconosce che la costituzione del fondo patrimoniale, ai sensi dell'art. 167 c.c., mediante atto pubblico a rogito del Notaio di UN (rep. 25491/14920), del 2 febbraio 2012, arreca pregiudizio alle ragioni Per_2 creditorie dell'attore, in quanto rendono impossibile, per quest'ultimo, la soddisfazione dei propri crediti.
2) Dichiara sussistente, in capo ai convenuti, la c.d scientia damni e, quindi, la fondatezza dell'azione di revocazione proposta.
3) Per l'effetto, ex art 2901 cod. civ., dichiara la inefficacia, nei confronti dell'attore, dell'atto pubblico a rogito del Notaio di UN (rep. 25491/14920), del 2 febbraio Per_2
2012.
4) Condanna i convenuti al pagamento delle spese di giudizio, in favore dell'attore, che liquida in complessivi € 5.077,00, oltre c.u. ed accessori come per legge.
Brindisi, 16 maggio 2025.
Il Giudice Monocratico
Dott. Antonio Sardiello
Pag. 4 a 4