Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/02/2025, n. 1368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1368 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del lavoro di Napoli, dott.ssa Alessandra Santulli, ha deciso a seguito dell'udienza del 19 febbraio 2025 la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17918/2023 R.G.A.L. cui sono riunite quelle n.17919 e 17920 dell'anno 2023 vertenti tra e Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce ai ricorsi, dall'Avv. Paolo Galluccio ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Aversa, alla Via Giotto, 87
RICORRENTI
E
in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dagli Controparte_1
Avvocati e Domenica Coppola (RG 16542/23),e dall'avv. Giuseppe Iervolino, (RG
16543/2023) elettivamente domiciliati in Napoli, alla Via Comunale del Principe, Cont 13/A, presso il Servizio Affari Legali della predetta in virtù di procura notarile alle liti per notar Per_1
RESISTENTE OGGETTO: maggiorazione del compenso per mancato riposo per lavoro festivo infrasettimanale
FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi, poi riuniti, depositati lo stesso 9 ottobre 2023, gli istanti, dipendenti dell' con qualifica di collaboratore professionale sanitario Controparte_1 attuale Ctg. D ( e e Ctg. C4 ( , tutti rientranti nel Parte_1 Parte_3 Pt_2 personale turnista, hanno adito il Tribunale in funzione di giudice del lavoro per sentir accertare il proprio diritto a percepire, ai sensi degli artt. 9 e 34 commi 7-8 del
C.C.N.L. del personale del comparto Sanità del 20/09/2001, cosi come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7-8 del C.C.N.L . 2016-2018, il compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali nei giorni indicati con conseguente condanna della convenuta al pagamento degli importi per ciascuno specificati e per il distinto periodo rivendicato, oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei fino all'effettivo soddisfo, spese vinte da distrarsi
A sostegno del proprio assunto hanno esposto:
-di aver lavorato dall'Aprile dell'anno 2019 al Dicembre dell'anno 2022 ( Parte_1
, dall' Aprile dell'anno 2020 al Dicembre dell'anno 2022 ( , dal Novembre Parte_3 dell'anno 2018 al Dicembre dell'anno 2022 ( Caiazza) oltre interessi, prestando attività in giorni festivi infrasettimanali, indicati peer ciascuno in dettaglio;
- di non aver mai goduto di riposo compensativo a fronte del lavoro prestato in giorni festivi infrasettimanali.
Hanno invocato l'art. 29, co. 6 C.C.N.L di categoria 2016-2018, che ha sostituto l'art. 9 del CCNL 20.9.2001 integrativo del C.C.N.L. del Controparte_2
07/04/1999, al sesto comma deducendo di aver diritto alla maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo non avendo beneficiato del riposo compensativo giusta la interpretazione della giurisprudenza di vertice e di merito.
1
All'udienza di discussione, istruita la causa in via documentale, invitata parte ricorrente a verificare la riduzione della domanda, viene decisa mediante separata sentenza, dopo la discussione orale.
La domanda va accolta secondo quanto appresso.
Va premesso che : “La riunione di cause connesse lascia inalterata l'autonomia dei giudizi per tutto quanto concerne la posizione assunta dalle parti in ciascuno di essi, con la conseguenza che gli atti e le statuizioni riferiti ad un processo non si ripercuotono sull'altro processo sol perché questo è stato riunito al primo. (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15383 del 13 luglio 2011)
In limine va disattesa l'eccezione di nullità del ricorso il quale soddisfa ampiamente il canone di specificazione di cui all'art. 414 n. 3 cpc essendo indicate le mansioni, la tipologia dell'articolazione oraria, i giorni festivi infrasettimanali di lavoro, il trattamento economico, le norme invocate, l'interpretazione giurisprudenziale. Trattasi di mera eccezione di stile.
Va disattesa l'eccezione di prescrizione, poichè la costituzione in mora in atti per tutti i ricorrenti è intervenuta dunque tempestivamente rispetto al quinquennio antecedente la domanda.
Del pari va disattesa l'eccezione di decadenza per non avere i lavoratori richiesto di poter godere del riposo nei trenta giorni successivi al lavoro prestato durante il festivo infrasettimanale .
L'art. 29 comma 6 CCNL dispone: “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
L'esegesi letterale della norma consente di affermare che resta in facoltà del lavoratore di chiedere la corresponsione del compenso per il quale la norma contrattuale non pone un termine ultimo, vista la disgiuntiva “o” che distingue le due ipotesi, quella della richiesta del riposo e quella del compenso.
Parte attrice fonda la pretesa azionata sulla previsione contrattuale dell'art 9 del
CCNL del 20.9.2001, cosi come sostituita dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7-8 del
2 C.C.N.L . 2016-2018, in ordine al compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali.
Per il ridetto art. 29 comma 6 CCNL la Corte di vertice ha offerta una corretta completa ed esaustiva ermeneusi qui pienamente condivisa ( v. ord. Cassazione civile sez. lav., 24/01/2022, n.2006 rel ) che si inscrive nel percorso Parte_4 interpretativo già intrapreso in relazione agli artt. 44 commi 3 e 12 del CCNL 1995 di cui gli artt 29 e 31 sono una riscrittura , in materia di compenso per lavoro straordinario prestato nei festivi Scrive la Corte: “..la Corte territoriale, nel riconoscere il cumulo fra i due trattamenti, In limine va disattesa l'eccezione di prescrizione quinquennale perché per tutti e tre gli istanti vi è in atti costituzione in mora stragiudiziale costituita da raccomandata Cont a.r. ricevuta dall' in data 29.4.2021 e sulla scorta delle giornate richieste per l'anno 2016 può ritenersi il termine prescrizionale efficacemente interrotto .
I ricorrenti fondano la pretesa azionata sulla previsione contrattuale dell'art 9 del CCNL del 20.9.2001, cosi come sostituita dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7-8 del
C.C.N.L . 2016-2018, in ordine al compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali.
L'art. 29 comma 6 CCNL dispone: “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. L'esegesi della norma fatta dalla S.C. ( v. da ultimo ord. Cassazione civile sez. lav., 24/01/2022, n.2006 rel ) si inscrive nel percorso interpretativo già Parte_4 intrapreso in relazione agli artt. 44 commi 3 e 12 del CCNL 1995 di cui gli artt 29 e
31 sono una riscrittura , in materia di compenso per lavoro straordinario prestato nei festivi. Scrive la Corte: “..la Corte territoriale, nel riconoscere il cumulo fra i due trattamenti, non si è discostata dal principio di diritto, enunciato da questa Corte in fattispecie analoghe, secondo cui "l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (Cass. n. 1505 del 2021, Cass. n. 6716 del 2021, Cass. n. 33126 del 2021);
3. la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "e' dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5);
3 3.1. il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n.
16592 del 2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva";
3.2. in questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il
CCNL 1 settembre 1995, che agli artt. 18, 19 e 20, capo III, (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di Lire
8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore";
3.3. il CCNL 7 aprile 1999, art. 34, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8, ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo";
3.4. infine con il CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL 7 aprile 1999, le parti collettive con l'art. 9, hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL 1 settembre 1995, art. 20, e dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo";
3.5. all'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata
4 includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità;
3.6. la contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a
Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore ");
3.7. occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27, la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista;
4. così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, hanno osservato le pronunce richiamate al punto 2 che la tesi secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44, non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, non è rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (commi 7 e 17);
4.1. si è aggiunto che la clausola contrattuale della quale gli originari ricorrenti invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44, si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti;
4.2. la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44, va individuata, quindi, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
4.3. al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività;
5 4.4. la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo;
5. si è precisato, inoltre, che non può essere esteso ai lavoratori del comparto sanità l'orientamento espresso in relazione all'interpretazione del CCNL
14 settembre 2000, art. 22, per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti
Cass. n. 1201 del 2019; Cass. n. 16600 del 2019; Cass. n. 21412 del 2019) e ciò perché in quel caso la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro...); è inserita nell'ambito di una disposizione che detta una disciplina completa del lavoro in turni;
riconosce una maggiorazione per il lavoro prestato nel giorno festivo, calcolata su una base di calcolo diversa da quella prevista per il non turnista, che tiene conto CCNL 14 settembre 2000, ex art. 52, lett. c), del minimo tabellare, della retribuzione di anzianità e di posizione e di ogni altro assegno continuativo;
5.1. viceversa la disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dal
CCNL 7 aprile 1999, art. 34, per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa;
6. infine si è anche precisato che a diverse conclusioni non si può giungere valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il (OMISSIS), ribadito il (OMISSIS) in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21 maggio 2018, perché lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 49), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425
c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878 del 2015)...”
Partendo dalla disciplina legislativa per il trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali e quella peculiare del settore, rispettivamente la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, e quella per lo speciale settore prevista dalla L. n. 520 del
1952, la Corte di vertice ha considerato la disciplina contrattuale. Sulla scorta di una interpretazione letterale e sistematica dell'assetto contrattuale (il
CCNL 1 settembre 1995, che agli artt. 18, 19 e 20, capo III e art. 44, CCNL 7 aprile
1999, art. 34, commi 7 e 8, CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL 7 aprile 1999) hanno concluso che quest'ultima ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già in precedenza prevista dal legislatore in epoca anteriore la contrattualizzazione del rapporto di impiego.
Similmente il CCNL del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, ha conservato lo stesso assetto regolativo e sistematico .
6 Cont Viene, dunque, disattesa la tesi delle secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44, non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (commi 7 e 17). L'orientamento qui esaminato consente di superare la prospettazione della resistente secondo cui l'articolazione oraria ordinaria dei turnisti consente di assicurare che il monte ore lavorabili da parte del dipendente turnista sia esattamente identico a quello richiesto a qualsiasi altro dipendente aziendale. L'azienda assume che ciò sarebbe avvenuto in ragione del particolare turno cui i ricorrente sono tenuti per cui alcune settimane essi avrebbero lavorato ma senza mai sforare l'orario osservato dai non turnisti. Sostiene infatti che dall'esame dei turni mensili osservati dai ricorrenti emergerebbe che laddove hanno lavorato nel giorno festivo infrasettimanale avrebbero goduto di riposi pari ed anche maggiori di quelli che avrebbero dovuto fruire,.
Deve rilevarsi che tale modulazione oraria rientra nella turnazione e che il diverso monte orario non ha carattere satisfattorio dell'obbligazione alternativa sulla stessa ricadente in ipotesi di svolgimento della prestazione in giornata festiva . Contr D'altronde la stessa nega possa riconoscersi ai turnisti il riposo compensativo ai sensi del combinato disposto delle norme contrattuali citate, e quindi appare ovvio che i riposi compensativi riconosciuti trovano diversa giustificazione che non consente di considerarli concessi in adempimento della disposizione contrattuale invocata. Cont L' resistente infatti afferma che il riposo debba riconoscersi solo dove si ravvisi una prestazione di ore in eccedenza rispetto all' orario ordinario , nel mentre la norma lo riconosce allo svolgimento dell'attività nella giornata festiva infrasettimanale prescindendo dal superamento del monte ore (giornaliero settimanale o mensile) .
Per quanto innanzi il ricorso va accolto con la rideterminazione del quantum per la Cont posizione di e di in quanto , dopo specifica contestazione dell' Parte_3 Pt_2 gli stessi hanno ammesso di aver diritto a somme più ridotte .
Pertanto spetta loro la somma rideterminata come in dispositivo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza solo per due terzi, vuoi per la parziale reciproca soccombenza , vuoi per l'esistenza di precedenti di merito difformi restando compensato il residuo terzo. Esse sono liquidate ai minimi per la natura seriale, con esclusione della fase istruttoria che è mancata e vanno distratte in favore del procuratore con la maggiorazione del 30% per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale.
P.Q.M.
così provvede:
1)accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna la resistente al pagamento di € 2.999,76 in favore di , di € 2974,32 in favore Parte_1
7 di , di € 1965,36 in favore di oltre interessi Parte_2 Parte_3 legali dalla maturazione dei crediti al saldo;
2)Condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio in ragione di due terzi che liquida in complessivi € 1100,00 oltre IVA CPA e spese forfettarie con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario. Così deciso in Napoli, 19 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
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