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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/01/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Antonietta Savino Presidente
Dott. Anna Rita Motti Consigliere
Dott. Michela Bacchetti Consigliere rel. (Giudice Ausiliario) ha pronunciato in grado di appello, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 17 gennaio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3079 dell'anno 2022 del Ruolo Lavoro
TRA
, in persona Parte_1 Parte_2
del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Itala De
Benedictis elettivamente domiciliato in Napoli presso l'Ufficio legale della Sede di Via
E Ferraris n. 4 pec Email_1
Appellante
E
rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Ferrara, ed Controparte_1
elettivamente dom.to presso il suo studio in Aversa (CE), Via S. D'acquisto n. 200 pec: Email_3
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7.12.2022 l' proponeva appello avverso la sentenza del Pt_1
Tribunale di S. Maria C.V. – sez. Lavoro – n. 1472/20, depositata in data 08.06.2022, non notificata, che, in accoglimento della domanda introduttiva, dichiarava il diritto di
[...]
“alla moltiplicazione per il coefficiente di rivalutazione contributiva di cui CP_1 all'art.13, co. VIII L.n.257/92 e di cui all'art.47 I co L.n.326/2003 (1,25) per i seguenti periodi: dall'1-06-1980 al 31-12-1983; dall'1-01-1984 al 31-12-1984; dall'1-01-1985 al
31-12-1992; dall'1-01-1993 al31-12-1996; dall'1-01-1997 al 28-02-2002; dall'1-01-2003 al 31-12-2003; dall'1-01-2004 al 30-09-2005; dall'1-01-2006 al 31-12-2006”; ordinava all' “l'accredito della rivalutazione contributiva in favore del ricorrente, secondo il Pt_1 coefficiente e per i periodi indicati” e condannava l'Istituto al pagamento delle spese processuali.
L'appellante si doleva della decisione osservando che il Tribunale non aveva esaminato l'eccezione di improponibilità dalla domanda fondata sull'assenza della domanda amministrativa;
inoltre riteneva che il Giudice di prime cure avesse erroneamente respinto l'eccezione di decadenza, ex art. 47 DPR 639/1970 come modificato dall'art.38 DL 98/2011
e art 47 co. 5 L326/2003, e di prescrizione ed avesse accolto la domanda sull'esito della prova per testi da ritenersi inammissibile nel caso concreto posto che la presenza,
“nell'ambiente di lavoro, di concentrazioni di polveri d'amianto in misura superiore a quella sopra indicata costituirebbero espressione di un giudizio, che presuppone tra l'altro il possesso di particolari cognizioni tecniche, laddove i testi possono soltanto essere ascoltati su circostanze di fatto”.
Insisteva, quindi, affinché la Corte in riforma della sentenza impugnata rigettasse la domanda introduttiva del giudizio.
Con comparsa depositata il 12.7.2024 si costituiva che Controparte_1
preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'appello e nel merito la sua infondatezza e ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
L'appellante ha puntualmente denunciato i vizi individuando i punti contestati della sentenza ed illustrando in maniera specifica le asserite criticità affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa e solo dall'esame delle singole doglianze è possibile dedurre la fondatezza o meno delle stesse.
La parte appellata ha preso puntuale ed articolata posizione su ogni questione sollevata dall'appellante ed è ormai pacifico che le norme processuali, se ambigue, vanno interpretate in modo da favorire una decisione nel merito, piuttosto che esiti abortivi del processo.
Le regole processuali, infatti, costituiscono solo lo strumento per garantire la giustizia della decisione, non il fine stesso del processo, con la sentenza n. 26242 del 12/12/2014, le
Sezioni Unite hanno affermato il superamento "dell'assunto della inossidabile primazia del rito rispetto al merito", soggiungendo che “tra più ragioni di rigetto della domanda, il giudice dovrebbe optare per quella che assicura il risultato più stabile: sicché tra un rigetto per motivi di rito e uno per ragioni afferenti al merito, il giudice dovrebbe scegliere il secondo” (cfr: Ord. n. 10916/2017, Sent. n. 27199/2017 e da ultimo Sent n. 13535/2018).
Nel merito l'appello non è fondato e le doglianze non scalfiscono la decisione.
Diversamente da quanto sostiene l'appellante dalla documentazione prodotta fin dal primo grado di giudizio risulta che l'assicurato ha presentato la domanda amministrativa per ottenere il beneficio amianto (cfr doc.
2 - Ricevuta di Protocollo arrivo 13.09.2011) e l' , come sarebbe stato suo onere, non ha in alcun modo contrastato tale documento né Pt_1
ha provato che tale istanza si riferisse ad altre prestazioni.
E' noto infatti che la giurisprudenza in tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali ha avuto modo di precisare che “al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall' o l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di Pt_1
individuare la prestazione richiesta affinché la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente” non potendo l'istituto previdenziale introdurre nuove cause di improcedibilità ovvero di improponibilità in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex art. 111 Cost (cfr. fra le tante Cassazione civile sez. lav., 27/05/2019 n.14412, n.
74/2020, n.76/2020).
Anche le doglianze riferite al mancato esame delle eccezioni di decadenza e di prescrizione sono infondate e vanno respinte.
Occorre, invero, rilevare che per tutte le prestazioni previdenziali, ivi compresa anche la rivalutazione contributiva da esposizione ad amianto incidente sul trattamento pensionistico in godimento o meno (cfr in tal senso Cass.2011/8926, 2012/3605 e 6382), l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno ovvero tre anni per i trattamenti pensionistici "dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione" (cfr in tal senso Cass. 18/8/2003 n.12073).
Orbene, nel caso in esame, come già detto, l'appellato ha presentato istanza amministrativa all' per il riconoscimento dei benefici amianto in data 13.9.2011 ed in data 24.05.2013 Pt_1
ha notificato il ricorso introduttivo, depositato presso il Tribunale di S. Maria C.V. -Sezione lavoro- nei confronti dell' , sicchè nessuna decadenza ex art. 47 DPR n. 639/70, come Pt_1
sostituito dall'art. 4 decreto legge n. 384, convertito in legge n. 438 del 1992, si è realizzata.
Nessuna prescrizione è inoltre maturata nel caso concreto.
È pacifico, in giurisprudenza, che anche il diritto alla rivalutazione contributiva di cui alla
L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, sia soggetto a prescrizione decennale, con decorrenza dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza o potesse avere conoscenza del fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto, durante le proprie lavorazioni (Cass.
2022/14599, Cass. 26 novembre 2020 n. 27089; Cass. 2 febbraio 2017, n. 2856; Cass. 9 febbraio 2015, n. 2351).
Si è, infatti, sempre evidenziato che il beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, è autonomo rispetto al diritto alla pensione e può essere fatto valere a prescindere dall'avvenuto pensionamento, traducendosi in una modalità più favorevole di calcolo della contribuzione per la determinazione della pensione medesima (Cass. n. 2351 del 2015), cosicchè, la prescrizione di esso, non incidendo sulla rivendicazione di una componente del credito previdenziale, decorre dal momento in cui il lavoratore abbia la consapevolezza della suddetta esposizione ed è riferita al diritto in quanto tale (Cass. n. 2856 del 2017).
La Suprema Corte ha ritenuto inoltre corretto l'operato della Corte di merito che aveva ritenuto di far decorrere il termine di prescrizione dalla presentazione della domanda all' (sent. n.13785/2021. che richiama il proprio precedente conforme sent. CP_2
n.2856/2017).
Orbene, l'appellato ha inoltrato all' la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento CP_2
dell'esposizione all'amianto in data 14.6.2005 ed è da tale data che decorre il termine di prescrizione decennale non maturata alla data di notifica del ricorso giudiziale.
La domanda introduttiva del giudizio era, quindi, proponibile, ammissibile, non era prescritta e, tenuto conto di quanto complessivamente emerso dal giudizio, anche fondata.
La prova per testi, che ha riguardato l'attività in concreto svolta del lavoratore in reparti nei quali era stata accertata la concentrazione di fibre di amianto prevista dalla legge, contrariamente all'assunto dell' , era assolutamente ammissibile ed idonea a Pt_1
dimostrare, insieme alle altre evidenze documentali (relazione CONTARP, estratto contributo, ecc.) i requisiti per il beneficio. In atti vi è infatti la nota dell' che, sulla base del parere del (che ha CP_2 CP_3
esaminato la situazione presso la ditta Graftech SpA, ditta presso la quale è CP_1
risultato essere alle dipendenze dal 1980 al 2006), evidenziava che gli addetti ai forni di gravitazione e gli addetti alla manutenzione fossero ripetutamente venuti a contatto con fibre di amianto, quantificabili in 100 ff/l media su base annua ed i testi escussi hanno confermato che l'attività dell'appellato era proprio quella di addetto ai forni di gravitazione, sicchè può ritenersi accertata l'esposizione qualificata dello stesso all'amianto, del tutto genericamente negata dall' Pt_1
In definitiva l'appello va rigettato e la sentenza confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna l' al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente Pt_1
grado di giudizio che liquida in € 2.000,00 oltre spese generali, CPA e Iva come per legge con attribuzione all'avv. Raffaele Ferrara.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, l.n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis DPR n.115/2002, se dovuto.
Napoli, 17 gennaio 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Antonietta Savino Presidente
Dott. Anna Rita Motti Consigliere
Dott. Michela Bacchetti Consigliere rel. (Giudice Ausiliario) ha pronunciato in grado di appello, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 17 gennaio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3079 dell'anno 2022 del Ruolo Lavoro
TRA
, in persona Parte_1 Parte_2
del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Itala De
Benedictis elettivamente domiciliato in Napoli presso l'Ufficio legale della Sede di Via
E Ferraris n. 4 pec Email_1
Appellante
E
rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Ferrara, ed Controparte_1
elettivamente dom.to presso il suo studio in Aversa (CE), Via S. D'acquisto n. 200 pec: Email_3
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7.12.2022 l' proponeva appello avverso la sentenza del Pt_1
Tribunale di S. Maria C.V. – sez. Lavoro – n. 1472/20, depositata in data 08.06.2022, non notificata, che, in accoglimento della domanda introduttiva, dichiarava il diritto di
[...]
“alla moltiplicazione per il coefficiente di rivalutazione contributiva di cui CP_1 all'art.13, co. VIII L.n.257/92 e di cui all'art.47 I co L.n.326/2003 (1,25) per i seguenti periodi: dall'1-06-1980 al 31-12-1983; dall'1-01-1984 al 31-12-1984; dall'1-01-1985 al
31-12-1992; dall'1-01-1993 al31-12-1996; dall'1-01-1997 al 28-02-2002; dall'1-01-2003 al 31-12-2003; dall'1-01-2004 al 30-09-2005; dall'1-01-2006 al 31-12-2006”; ordinava all' “l'accredito della rivalutazione contributiva in favore del ricorrente, secondo il Pt_1 coefficiente e per i periodi indicati” e condannava l'Istituto al pagamento delle spese processuali.
L'appellante si doleva della decisione osservando che il Tribunale non aveva esaminato l'eccezione di improponibilità dalla domanda fondata sull'assenza della domanda amministrativa;
inoltre riteneva che il Giudice di prime cure avesse erroneamente respinto l'eccezione di decadenza, ex art. 47 DPR 639/1970 come modificato dall'art.38 DL 98/2011
e art 47 co. 5 L326/2003, e di prescrizione ed avesse accolto la domanda sull'esito della prova per testi da ritenersi inammissibile nel caso concreto posto che la presenza,
“nell'ambiente di lavoro, di concentrazioni di polveri d'amianto in misura superiore a quella sopra indicata costituirebbero espressione di un giudizio, che presuppone tra l'altro il possesso di particolari cognizioni tecniche, laddove i testi possono soltanto essere ascoltati su circostanze di fatto”.
Insisteva, quindi, affinché la Corte in riforma della sentenza impugnata rigettasse la domanda introduttiva del giudizio.
Con comparsa depositata il 12.7.2024 si costituiva che Controparte_1
preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'appello e nel merito la sua infondatezza e ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
L'appellante ha puntualmente denunciato i vizi individuando i punti contestati della sentenza ed illustrando in maniera specifica le asserite criticità affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa e solo dall'esame delle singole doglianze è possibile dedurre la fondatezza o meno delle stesse.
La parte appellata ha preso puntuale ed articolata posizione su ogni questione sollevata dall'appellante ed è ormai pacifico che le norme processuali, se ambigue, vanno interpretate in modo da favorire una decisione nel merito, piuttosto che esiti abortivi del processo.
Le regole processuali, infatti, costituiscono solo lo strumento per garantire la giustizia della decisione, non il fine stesso del processo, con la sentenza n. 26242 del 12/12/2014, le
Sezioni Unite hanno affermato il superamento "dell'assunto della inossidabile primazia del rito rispetto al merito", soggiungendo che “tra più ragioni di rigetto della domanda, il giudice dovrebbe optare per quella che assicura il risultato più stabile: sicché tra un rigetto per motivi di rito e uno per ragioni afferenti al merito, il giudice dovrebbe scegliere il secondo” (cfr: Ord. n. 10916/2017, Sent. n. 27199/2017 e da ultimo Sent n. 13535/2018).
Nel merito l'appello non è fondato e le doglianze non scalfiscono la decisione.
Diversamente da quanto sostiene l'appellante dalla documentazione prodotta fin dal primo grado di giudizio risulta che l'assicurato ha presentato la domanda amministrativa per ottenere il beneficio amianto (cfr doc.
2 - Ricevuta di Protocollo arrivo 13.09.2011) e l' , come sarebbe stato suo onere, non ha in alcun modo contrastato tale documento né Pt_1
ha provato che tale istanza si riferisse ad altre prestazioni.
E' noto infatti che la giurisprudenza in tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali ha avuto modo di precisare che “al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall' o l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di Pt_1
individuare la prestazione richiesta affinché la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente” non potendo l'istituto previdenziale introdurre nuove cause di improcedibilità ovvero di improponibilità in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex art. 111 Cost (cfr. fra le tante Cassazione civile sez. lav., 27/05/2019 n.14412, n.
74/2020, n.76/2020).
Anche le doglianze riferite al mancato esame delle eccezioni di decadenza e di prescrizione sono infondate e vanno respinte.
Occorre, invero, rilevare che per tutte le prestazioni previdenziali, ivi compresa anche la rivalutazione contributiva da esposizione ad amianto incidente sul trattamento pensionistico in godimento o meno (cfr in tal senso Cass.2011/8926, 2012/3605 e 6382), l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno ovvero tre anni per i trattamenti pensionistici "dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione" (cfr in tal senso Cass. 18/8/2003 n.12073).
Orbene, nel caso in esame, come già detto, l'appellato ha presentato istanza amministrativa all' per il riconoscimento dei benefici amianto in data 13.9.2011 ed in data 24.05.2013 Pt_1
ha notificato il ricorso introduttivo, depositato presso il Tribunale di S. Maria C.V. -Sezione lavoro- nei confronti dell' , sicchè nessuna decadenza ex art. 47 DPR n. 639/70, come Pt_1
sostituito dall'art. 4 decreto legge n. 384, convertito in legge n. 438 del 1992, si è realizzata.
Nessuna prescrizione è inoltre maturata nel caso concreto.
È pacifico, in giurisprudenza, che anche il diritto alla rivalutazione contributiva di cui alla
L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, sia soggetto a prescrizione decennale, con decorrenza dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza o potesse avere conoscenza del fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto, durante le proprie lavorazioni (Cass.
2022/14599, Cass. 26 novembre 2020 n. 27089; Cass. 2 febbraio 2017, n. 2856; Cass. 9 febbraio 2015, n. 2351).
Si è, infatti, sempre evidenziato che il beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, è autonomo rispetto al diritto alla pensione e può essere fatto valere a prescindere dall'avvenuto pensionamento, traducendosi in una modalità più favorevole di calcolo della contribuzione per la determinazione della pensione medesima (Cass. n. 2351 del 2015), cosicchè, la prescrizione di esso, non incidendo sulla rivendicazione di una componente del credito previdenziale, decorre dal momento in cui il lavoratore abbia la consapevolezza della suddetta esposizione ed è riferita al diritto in quanto tale (Cass. n. 2856 del 2017).
La Suprema Corte ha ritenuto inoltre corretto l'operato della Corte di merito che aveva ritenuto di far decorrere il termine di prescrizione dalla presentazione della domanda all' (sent. n.13785/2021. che richiama il proprio precedente conforme sent. CP_2
n.2856/2017).
Orbene, l'appellato ha inoltrato all' la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento CP_2
dell'esposizione all'amianto in data 14.6.2005 ed è da tale data che decorre il termine di prescrizione decennale non maturata alla data di notifica del ricorso giudiziale.
La domanda introduttiva del giudizio era, quindi, proponibile, ammissibile, non era prescritta e, tenuto conto di quanto complessivamente emerso dal giudizio, anche fondata.
La prova per testi, che ha riguardato l'attività in concreto svolta del lavoratore in reparti nei quali era stata accertata la concentrazione di fibre di amianto prevista dalla legge, contrariamente all'assunto dell' , era assolutamente ammissibile ed idonea a Pt_1
dimostrare, insieme alle altre evidenze documentali (relazione CONTARP, estratto contributo, ecc.) i requisiti per il beneficio. In atti vi è infatti la nota dell' che, sulla base del parere del (che ha CP_2 CP_3
esaminato la situazione presso la ditta Graftech SpA, ditta presso la quale è CP_1
risultato essere alle dipendenze dal 1980 al 2006), evidenziava che gli addetti ai forni di gravitazione e gli addetti alla manutenzione fossero ripetutamente venuti a contatto con fibre di amianto, quantificabili in 100 ff/l media su base annua ed i testi escussi hanno confermato che l'attività dell'appellato era proprio quella di addetto ai forni di gravitazione, sicchè può ritenersi accertata l'esposizione qualificata dello stesso all'amianto, del tutto genericamente negata dall' Pt_1
In definitiva l'appello va rigettato e la sentenza confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna l' al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente Pt_1
grado di giudizio che liquida in € 2.000,00 oltre spese generali, CPA e Iva come per legge con attribuzione all'avv. Raffaele Ferrara.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, l.n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis DPR n.115/2002, se dovuto.
Napoli, 17 gennaio 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente