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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 04/11/2025, n. 1360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1360 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro
N.R.G. 1991/2021
Il Giudice LA ZZ, all'udienza del 4/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
Parte 1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Avv.ti MILANI LUCIANO
ricorrente contro
,rappresentato e difeso Controparte_1
dall'Avv.to LEONE FABIOLA
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 cpc, depositato 31/05/2021 e regolarmente notificato, il ricorrente in epigrafe emarginato, Parte 1 ha convenuto la [...]
davanti al Giudice del Lavoro di Controparte_1
Brindisi, impugnando “estensivamente: 1) il Verbale Unico di Accertamento e
Notificazione n. 2019016671/DDL del 01.10.2020, notificato via PEC il 01.10.2020;
2) il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2019018134/DDL_del
05.10.2020, notificato via PEC il 05.10.2020, entrambi emessi e notificati dall' CP_1 di Brindisi, di cui contesta ogni apodittica affermazione, priva di veri riscontri, quindi priva di valore giuridico, notificati appunto via PEC il 01 ottobre 2020 ed il 5 ottobre
2020" chiedendo "che l'Ecc.mo TRIBUNALE DI BRINDISI, Sezione LAVORO,
revochi, annulli e/o dichiari l'illegittimità dei due atti impugnati, e di ogni atto presupposto, connesso e/o comunque collegato, e/o successivo, comprese le decisioni di rigetto dei ricorsi amministrativi da parte del CP 2 per i Rapporti di Lavoro e dell' CP 1 richiamati, privandoli in ogni caso di efficacia giuridica, per la totale insussistenza dei presupposti ivi indicati, sia in fatto che in diritto. In via subordinata, in accoglimento delle presenti deduzioni, CHIEDE Che gli atti impugnati (ed eventualmente quelli presupposti, connessi e/o collegati, anche successivi), siano modificati-.revocati-rettificati, con eliminazione-riduzione di gran parte delle contestazioni illegittimamente notificate agli odierni istanti e conseguentemente siano eliminate gran parte delle somme illegittimamente chieste dall CP_1 ed eventualmente dichiarata dovuta, a titolo di contributi previdenziali obbligatori, solo la somma di €
20.000,00 o la diversa somma, maggiore e/o minore, ritenuta di giustizia, con conseguente riduzione delle somme spettanti a titolo di sanzioni e/o somme aggiuntive.
Con condanna al pagamento delle spese legali, da liquidare in favore del sottoscritto difensore antistatario."
In particolare, il ricorrente allegava che in data 1 ottobre 2020 l'associazione aveva ricevuto la notifica via pec del verbale unico di accertamento e notificazione numero
2019016671/DDL del 1.10.2020 emesso dall'ispettorato CP 1 di Brindisi e successivamente l'ulteriore verbale unico di accertamento numero 2019018134/DDL
del 5.10.2020; che detti verbali si riferivano a presunte irregolarità lavorative e connesse irregolarità contributive inerenti alcuni dipendenti dell'associazione; che l'CP 1 di Brindisi aveva riportato nei suoi due verbali quanto già evidenziato dall' CP 3 del lavoro di Brindisi nel verbale unico di accertamento del 4.6.2024
N. BR 0000 2020- 505.01 con il quale erano state contestate una serie di violazioni legislative in materia di rapporto di lavoro, irregolarità e tardività delle segnalazioni in materia di inizio e cessazione del rapporto di lavoro;
violazione della normativa in materia di lavoro sommerso;
nonché differenze retributive per presunto illegittimo inquadramento e maggior numero di ore lavorate rispetto al contratto di lavoro.
Sulla scorta di tali argomentazioni l'associazione contestava i verbali impugnati eccependo preliminarmente la nullità e annullabilità degli stessi per violazione dell'articolo 14 commi uno e due della legge 689 del 1981, in quanto notificati oltre i termini di legge;
l'illegittimità degli stessi per errato calcolo dei presunti contributi omessi;
l'illegittimità delle sanzioni dei presunti contributi previdenziali non pagati in quanto all'associazione era comunque applicabile la sola sanzione pari agli interessi legali;
nel merito, eccepiva l'infondatezza della pretesa creditoria dell'CP_1 in ragione delle dichiarazioni ricognitive degli ex dipendenti che avevano dato inizio al procedimento ispettivo, l'inefficacia delle dichiarazioni rese dai lavoratori in assenza di contraddittorio e l'insussistenza dei rapporti di lavoro così come accertati.
Si costituiva CP_1 contestando gli avversi assunti ed offrendo una differente rappresentazione, in fatto, della vicenda così come diffusamente in memoria cui, per brevità, si rimanda.
Istruito il procedimento con l'acquisizione degli atti e documenti offerti dalle parti, tentata invano la conciliazione, all'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
***
Il ricorso è infondato e deve esser rigettato per le seguenti ragioni.
Circa le contestazioni formali sollevate avverso l'attività ispettiva il Tribunale osserva come il giudizio di opposizione avverso il verbale di accertamento non verte sulla regolarità formale del procedimento o degli atti presupposti, né sulla legittimità in sé del provvedimento finale, bensì attiene alla verifica sostanziale del rapporto sanzionatorio, tanto che lo stesso è volto all'accertamento negativo del credito rivendicato dall'ente. In tal senso, il sindacato del giudice è a cognizione piena, nel senso che si appunta sul rapporto, ergo, sulla sussistenza o meno dei fatti descritti dalle norme sanzionatorie, concretamente accertati e posti dall'amministrazione a base dei provvedimenti sanzionatori.
Ciò spiega di per sé l'irrilevanza, ai fini della tutela demolitoria dell'atto, di ricorsi fondati su vizi formali o di carattere procedimentale.
In tale prospettiva, rilevato che, in ogni caso, le presunte violazioni formali non hanno inciso sul diritto di difesa della ricorrente, che in ricorso l'istante ha contestato le avverse pretese dimostrando di avere avuto ad ogni modo piena contezze delle violazioni addebitate, appare evidente l'infondatezza delle censure sollevate. Quanto alla questione del valore da attribuire alle dichiarazioni rese in fase amministrativa, va evidenziato che se è vero che i verbali contenenti dichiarazioni redatti dall'ispettorato non fanno mai prova piena della veridicità intrinseca delle dichiarazioni, è però, altrettanto vero che ai sensi degli artt. 2699-2700 c.c. gli stessi verbali fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti alla sua presenza, nonchè della provenienza del documento dal pubblico ufficiale e della provenienza delle dichiarazioni dalle parti.
La Corte di Cassazione ha esattamente ricostruito il valore probatorio dei verbali ispettivi, attribuendo loro: a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonchè quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario. (Cfr.: Cass. N. 166/2014). Di conseguenza il verbale ispettivo ha valenza privilegiata relativamente ai fatti che siano avvenuti in presenza del verbalizzante mentre i fatti dichiarati all'ispettore da parte di terzi devono essere confermati in giudizio dai soggetti che le dichiarazioni hanno reso.
Le dichiarazioni testimoniali rese dai testi sulle circostanze di fatto per cui è causa non differiscono con quelle accertate e riportate dagli ispettori a sostegno del contenuto di quanto accertato e posto a fondamento delle violazioni sanzionate ma vanno comunque vagliate con riferimento e a confutazione degli elementi fattuali di cui al relativo verbale per come contestate in ricorso. Seppur vero che l'efficacia probatoria privilegiata dei verbali di accertamento ispettivo, per ciò che concerne la veridicità delle dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale, devono essere confermate in giudizio dalle persone che le hanno rese per poter rilevare ai fini probatori, è indubitabile che non è possibile vincolare il giudicante al contenuto delle dichiarazioni testimoniali così come attribuire a priori efficacia di prova legale al contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese in fase amministrativa. Vale cioè il principio generale secondo cui tutte le dichiarazioni introdotte in un giudizio civile devono essere valutate nel complesso del materiale raccolto, non esistendo alcuna rigida gerarchia e analizzate al cospetto del principio processuale che impone al giudicante di applicare imparzialmente ed autonomamente i criteri di valutazione critica su tutte le dichiarazioni introdotte in un processo con prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa.
Ciò posto, venendo al merito, giova rilevare come nella specie gli accertamenti Part dell CP 1 traggono origine da una richiesta di collaborazione dell' di Brindisi relativamente ad un accertamento ispettivo avviato presso il Centro accoglienza di cittadini stranieri richiedenti asilo denominato “Istituto Suore E" (di seguito
"CAS").
Part L'accertamento dell' aveva ad oggetto la verifica dei rapporti di lavoro relativi ad una parte del personale impiegato dalla Parte 1 nella gestione del CAS, nel periodo dal 29.07.2016 sino al 31.10.2019, quando tale gestione cessava per risoluzione anticipata della convenzione disposta dalla Prefettura di Brindisi.
Ebbene, gli accertamenti oggetto del presente giudizio riguardano esclusivamente gli aspetti previdenziali in relazione a solo alcuni dipendenti per il periodo oggetto della Part verifica dell'❞
In tal senso, si evidenzia come l'associazione avesse aperto due matricole per lavoratori dipendenti: la 4108455337 (presso la sede di Lecce, con inizio attività con dipendenti dal 27.12.2010 e con cessazione provvisoria al 31.12.2018) e la 4987459152 (presso la sede di Milano Centro, con inizio attività con dipendenti dal 01.01.2019).
Per ciascuna posizione sono stati predisposti due distinti accertamenti, entrambi oggetto di contestazione nell'ambito del presente procedimento.
Esaminando le contestazioni sollevate, preme rilevare come CP_1 abbia proceduto per i lavoratori inquadrati come soci volontari, autonomi con partita iva e tirocinanti, alla riqualificazione di tali rapporti in rapporto di lavoro subordinato, mentre per quanto riguarda i lavoratori già qualificati come dipendenti, al fine di verificare il rispetto del minimale contributivo, CP_1 ha confrontato la retribuzione registrata sul LUL e denunciata all'Istituto con quella prevista dal CCNL applicato dall'azienda per il livello corrispondente alla mansione svolta e per l'orario effettivamente svolto.
L'CP 1 eccepiva inoltre l'omessa trasmissione entro i termini previsti per tutti i dipendenti delle denunce Uniemens relative ai mesi da agosto a ottobre 2019.
Per quanto riguarda la posizione dei lavoratori esaminati, dall'istruttoria è emerso quanto segue.
Per LI NA non emergono elementi tesi a corroborare la tesi di parte ricorrente.
Dall'esame del compendio istruttorio offerto emerge che la stessa sebbene formalmente indicata come mera socia volontaria (per un periodo iniziale) avesse da sempre svolto nell'associazione attività come dipendente “operatrice".
La stessa, invero, in fase ispettiva riferiva di rispettare l'orario di lavoro imposto dalla datrice ( "I turni mi venivano fatti dalla sig.ra Per 1 sulla base di quello che era necessario per il centro"); inoltre la coordinatrice CP_4 in sede ispettiva riferiva: “Con riferimento alla sig.ra Parte 3 posso riferire che la stessa, da quando ha iniziato a lavorare nella fine di novembre 2016 ha svolto la mansione di operatrice diurna, unica operatrice a ricoprire il suo turno di lavoro e che la sua mansione è stata la stessa dall'inizio alla fine, senza la sua presenza non si sarebbe potuto svolgere le funzioni essenziali del CAS: distribuzione kit igiene, controllo stanze, seguire le terapie medicali etc., quindi funzioni indispensabili per il CAS, ed era l'unica nel suo turno, tant'è vero che non si poteva assentare mai in quanto tenuta ad osservare il suo turno di lavoro. Lei non poteva decidere di assentarsi in quanto doveva avvisarmi della sua eventuale assenza affinché io potessi organizzare la sostituzione del suo turno". Risulta per tabulas poi che la stessa,, durante la fase in cui risultava mera volontaria avesse percepito la retribuzione di circa mille euro al mese per l'attività svolta.
Orbene, tale somma non può esser considerata un mero rimborso spese chilometrico forfettario corrisposto per il tragitto casa- lavoro.
Ed infatti, l'art. 17 co. 3 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, c.d. 'Codice del Terzo settore' dispone che "L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario". 66Lo stesso decreto, poi all'art. 17 co. 4 chiarisce che le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso."
Tanto premesso, considerato che, la lavoratrice Parte 3 riceveva specifiche direttive di lavoro dalla coordinatrice del centro (ovvero dalla sig.ra Parte 4
rispettando gli orari imposti;
che, la stessa aveva sempre svolto le medesime mansioni di operatrice diurna nel corso del tempo;
che l'importo del rimborso corrisposto alla sig.ra Pt 3 (circa mille euro al mese) risultava superiore ai limiti massimi previsti dalla legge, appare evidente che la stessa avesse svolto attività di lavoro subordinato come operatrice sin dall'origine del rapporto. Per quanto concerne la lavoratrice Parte 5 dalle risultanze istruttorie è emerso che la stessa sin dall'assunzione programmava i turni di lavoro del personale in forza alla Pt 1 curava i rapporti istituzionali per la Pt_1 con gli enti, oltre a svolgere compiti di mediatrice culturale.
Tanto emerge dalle dichiarazioni raccolte e dal verbale di ispezione (come affermato dalle lavoratrici da cui si desume che Parte 3 Persona 2 e Persona 3
,
la lavoratrice in questione, sin dalla prima assunzione, era stata impiegata quale responsabile/coordinatrice del centro, non essendo peraltro stata dimostrata la presenza di alcun'altra figura che avesse svolto tali mansioni prima del 2018, allorquando avvenne la formale assunzione della Parte 6 (correttamente retribuita,
con le paghe del II livello di inquadramento), con le mansioni di coordinatrice.
Di conseguenza, appaiono fondati i rilievi di CP_1 in ordine al corretto inquadramento della lavoratrice nel livello II. Persona 2In merito alla lavoratrice dall'esame dei prospetti dei turni settimanali acquisiti emerge che già dal 2017 la lavoratrice in questione lavorasse fino alle 23:00 ed il suo ruolo venisse definito: "Operatore notturno /Interprete".
Sempre dagli stessi documenti risulta che la stessa lavorava dal lunedì al sabato, e talvolta anche la domenica, su turni mattutini o pomeridiani, anche dalle 19:00 o dalle
20:00 "in poi"; mentre, dal 2019, è specificato il fine turno alle 22:00 o alle 23:00.
All'esame dell'Unilav di assunzione emerge come la stessa fosse stata assunta con un contratto a tempo pieno per 38 ore settimanali, conformemente a quanto fissato dal
CCNL Uneba, e non 36 ore come sostenuto dal ricorrente.
Inoltre, sul LUL la dipendente risulta registrata per otto ore al giorno su cinque giorni, mentre il sabato e la domenica non risultano registrati (salvo che per i mesi di febbraio e settembre 2018), diversamente da quanto allegato dalla ricorrente.
Infine, dalla documentazione esibita emerge come la lavoratrice non avesse mai usufruito delle ore accantonate in banca ore risultanti dal cedolino esibito, né che tali ore fossero mai state retribuite alla lavoratrice, nemmeno alla fine del rapporto di lavoro. Stando alle registrazioni sul LUL, soltanto nei mesi di febbraio e settembre
2018 risultano registrate delle ore di straordinario accantonate in banca ore
(complessivamente per 48), che quindi non sono state retribuite nei mesi in cui sono stati prestati. Tali ore sono state riportate nel LUL tra i residui solo fino al mese di febbraio 2019. Nel LUL dei mesi successivi, fino alla cessazione del rapporto di lavoro, tali ore non sono state più riportate tra i residui. Non risulta inoltre che la dipendente avesse usufruito di tali ore di permesso, né risulta che fosse stata corrisposta la relativa retribuzione, nemmeno alla cessazione del rapporto di lavoro.
Tanto in violazione dell'art. 65 CCNL, che prevede che nel mese di giugno di ciascun anno il datore di lavoro corrisponda la retribuzione relativa alle ore residue in banca ore.
Pertanto, risulta provato il credito relativo alle ore di straordinario prestate e non retribuite.
Inoltre, a decorrere dal mese di marzo 2019 venivano completamente sottratte dalle competenze residue della lavoratrice, utilizzando impropriamente l'istituto in questione.
Per quanto concerne la lavoratrice Parte 7 per il periodo dal 24.04.2017 al
07.06.2018 CP 1 ha riqualificato il rapporto di lavoro prestato in qualità di “socia volontaria" in lavoro subordinato, poiché è emerso che la stessa lavorava per 8 ore al giorno ininterrottamente dal lunedì alla domenica. Dall'istruttoria eseguita, invero, è risultato che la lavoratrice Parte_7 per l'intero periodo in cui ha prestato attività lavorativa (quindi sia durante quello in cui ha prestato attività come socia volontaria e poi con il tirocinio, sia durate il periodo di successiva assunzione come lavoratrice dipendente), ha sempre svolto le medesime mansioni di cuoca. Tanto emerge sia dal verbale di visita ispettiva prodotto dalla Prefettura nel corso dell'accertamento e riferito a una visita ispettiva di controllo effettuata in data 10.10.2017 (data in cui la lavoratrice era ancora impiegata formalmente come volontaria), che dall'analisi degli atti acquisiti nel corso dell'accertamento. Nello specifico, dall'istruttoria è emerso che la lavoratrice Parte 7 era inserita in modo stabile nell'organizzazione della Parte 1 tanto da svolgere una parte consistente delle prestazioni “necessarie” alla esecuzione del contratto di convenzione (preparazione dei pasti per colazione, pranzo e cena tutti servizi necessari al funzionamento del centro); che per tutta la parte iniziale del rapporto come socia volontaria e sino a che non è stato avviato il tirocinio, la sig.ra Parte 7 era l'unica a svolgere tale mansione ( cfr verbale ispettivo della
Prefettura); che alla sig.ra Pt7 era stato assegnato un orario di lavoro con collocazione temporale fissa.
Pertanto il Tribunale ritiene che siano emersi elementi sufficienti a identificare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, ovvero l'etero-organizzazione,
l'onerosità della prestazione.
Per il periodo successivo ovvero dal 13.12.2018 fino al 31.10.2019, ovvero periodo di regolare assunzione è emerso che la lavoratrice non avrebbe lavorato per sole 3,5 ore al giorno per cui era stata formalmente assunta.
Dall'esame dei fogli presenza e dalle dichiarazioni spontanee gli ispettori hanno, invero, accertato che la medesima anche in tale periodo continuava a svolgere la medesima attività lavorativa, per 5,5 ore al giorno per sei giorni settimanali (riposando venerdì), ovvero per 33 ore settimanali (part-time all'86,84%),.
Venendo ad esaminare la posizione di Parte 8 dall'istruttoria emerge come questi avesse lavorato complessivamente dal 10.06.2017 sino al
24.09.2019, osservando il seguente orario: dalle 14,00 alle 03,00 della mattina successiva (salvo il martedì in cui lavorava per sette ore come da fogli presenza firmati dallo stesso esaminati dagli ispettori).
Anche le sue mansioni risultano per tabulas dall'elenco del personale acquisito in fase di accesso: "Operatore notturno- interprete: monitorare quotidianamente le condizioni igienico sanitarie degli appartamenti;
verificare l'effettiva presenza dei beneficiari in struttura entro le 20.00 e tra le 20.00 e le 8.00; controllo quotidiano dello stato del mobilio;
attività di interprete durante i colloqui del legale e dello psicologo con i beneficiari". Sempre dal prospetto dei turni acquisito dalla CP_5 risulta che il lavoratore in questione avesse dei turni fissi analogamente agli altri, e fosse tenuto ad osservare un orario di lavoro predefinito.
Tanto appare sufficiente ad escludere la sussistenza di prestazioni di lavoro autonomo rese ai sensi dell'art. 2222 cc, che secondo la tesi della ricorrente sarebbero state retribuite con l'importo fisso di € 800,00 al mese, non essendo emerso che il lavoratore in questione avrebbe invece gestito in modo assolutamente autonomo la propria attività lavorativa, svincolata da qualsiasi forma di controllo e non sarebbe stato tenuto a firmare il registro presenze né a rispettare dei turni prestabiliti di lavoro.
Diversamente, infatti, nei fogli di presenza acquisiti emergeva che lo stesso lavorava tutti i giorni, secondo un orario di lavoro dettagliatamente ricostruito nel verbale di accertamento oggetto di contestazione.
il Tribunale osserva come Quanto infine alla posizione di Parte_9 anche in questo caso deve ritenersi provato che il lavoratore avesse prestato ininterrottamente attività lavorativa alle dipendenze della Parte 1 dal 09.08.2017
al 31.10.2019, con le mansioni di “addetto all'accoglienza, controllo presenza ospiti, ascolto richieste, interprete diurno", per otto ore al giorno, ininterrottamente dal lunedì alla domenica.
Dall'istruttoria svolta risulta, invero, che per tutto il periodo di lavoro sopra indicato le prestazioni lavorative rese dal dipendente fossero sempre le stesse secondo orari prestabiliti, con la conseguenza che non vi sono i presupposti per ricondurre tali prestazioni lavorative prima ad un'attività di volontariato, poi, ad un rapporto di tirocinio formativo, non essendovi alcuna differenza rispetto al rapporto di lavoro subordinato successivamente instaurato con lo stesso.
Per quanto concerne il periodo di lavoro con contratto di lavoro part-time per venti ore settimanali invece CP_1 ha correttamente proceduto al ricalcolo dell'imponibile previdenziale sulla base delle retribuzioni previste dal CCNL Uneba per un lavoratore a tempo pieno (ovvero 38 ore settimanali come previste dal CCNL), essendo emersa la prova dell'orario di lavoro pieno, come emerge da fogli presenza e documentazione contabile verificata in sede di accertamento.
In tale prospettiva le censure sollevate da CP_1 e dettagliatamente indicate nei verbali ispettivi vanno condivise, avendo l'istituto offerto adeguata prova delle violazioni riscontrate. Viceversa, la prova orale offerta dalla ricorrente risulta insufficiente atteso che l'unico teste indotto, Tes 1 membro del consiglio direttivo, non ha reso و
dichiarazioni idonee a provare la sussistenza dei fatti addotti, trattandosi di allegazioni generiche e in parte contraddette dalla documentazione datoriale.
Né tantomeno assume rilievo la circostanza che nelle more del presente procedimento i lavoratori abbiano conciliato le proprie posizioni accettando importi inferiori, non avendo tali atti conciliativi alcuna natura confessoria.
Sulla scorta di tali argomentazioni il Tribunale ritiene di non poter accogliere le doglianze della ricorrente e di dover confermare le violazioni riscontrate da CP_1
Quanto alla censura sollevata dall CP_1 inerente la mancata attuazione del CCNL di categoria quale parametro per la determinazione del c.d. minimale contributivo, preme osservare come parte ricorrente non abbia sollevato alcuna specifica doglianza, di conseguenza rilevato che l'ente ha applicato tale parametro, individuato nelle stesse buste paga come ccnl applicabile e ha determinato la contribuzione dovuta alla luce delle ore di lavoro accertate, appare evidente la correttezza e la fondatezza della pretesa contributiva.
Venendo quindi ad esaminare la sanzione irrogata ai ricorrenti, il Tribunale osserva come appaia corretta la violazione imputata in quanto non si verte in tema di omissioni rilevabili dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, bensì dell'ulteriore ipotesi di cui all'art. 116, comma 8, lett.b della L. n.388/2000.
Invero, nella specie, risulta provato anche l'elemento soggettivo della condotta desumibile dalle non genuine dichiarazioni dei rapporti di lavoro. Come noto invero, in tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, l'omessa o infedele denuncia mensile all' CP_1
(attraverso i cosiddetti modelli DM10) di rapporti di lavoro o di retribuzioni erogate, ancorché registrati nei libri di cui è obbligatoria la tenuta, concretizza l'ipotesi di
“evasione contributiva” di cui all'art. 116, comma 8, lett. B), della legge n. 388 del
2000, e non la meno grave fattispecie di “omissione contributiva" di cui alla lettera A) della medesima norma, che riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi ritenere che l'omessa o infedele denuncia configuri occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e faccia presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti;
conseguentemente, grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, onere che non può tuttavia reputarsi assolto in ragione della avvenuta corretta annotazione dei dati, omessi o infedelmente riportati nelle denunce, sui libri di cui è obbligatoria la tenuta (Cass. 25 agosto 2015, n. 17119; Cass. 25 giugno 2012, n. 10509;
Cass. 27 dicembre 2011, n. 28966).
Il ricorso deve quindi esser rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso condanna la ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite, che liquida in € 2700,00 oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge.
Brindisi 4.11.2025
Il Giudice
LA ZZ
Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro
N.R.G. 1991/2021
Il Giudice LA ZZ, all'udienza del 4/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
Parte 1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Avv.ti MILANI LUCIANO
ricorrente contro
,rappresentato e difeso Controparte_1
dall'Avv.to LEONE FABIOLA
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 cpc, depositato 31/05/2021 e regolarmente notificato, il ricorrente in epigrafe emarginato, Parte 1 ha convenuto la [...]
davanti al Giudice del Lavoro di Controparte_1
Brindisi, impugnando “estensivamente: 1) il Verbale Unico di Accertamento e
Notificazione n. 2019016671/DDL del 01.10.2020, notificato via PEC il 01.10.2020;
2) il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2019018134/DDL_del
05.10.2020, notificato via PEC il 05.10.2020, entrambi emessi e notificati dall' CP_1 di Brindisi, di cui contesta ogni apodittica affermazione, priva di veri riscontri, quindi priva di valore giuridico, notificati appunto via PEC il 01 ottobre 2020 ed il 5 ottobre
2020" chiedendo "che l'Ecc.mo TRIBUNALE DI BRINDISI, Sezione LAVORO,
revochi, annulli e/o dichiari l'illegittimità dei due atti impugnati, e di ogni atto presupposto, connesso e/o comunque collegato, e/o successivo, comprese le decisioni di rigetto dei ricorsi amministrativi da parte del CP 2 per i Rapporti di Lavoro e dell' CP 1 richiamati, privandoli in ogni caso di efficacia giuridica, per la totale insussistenza dei presupposti ivi indicati, sia in fatto che in diritto. In via subordinata, in accoglimento delle presenti deduzioni, CHIEDE Che gli atti impugnati (ed eventualmente quelli presupposti, connessi e/o collegati, anche successivi), siano modificati-.revocati-rettificati, con eliminazione-riduzione di gran parte delle contestazioni illegittimamente notificate agli odierni istanti e conseguentemente siano eliminate gran parte delle somme illegittimamente chieste dall CP_1 ed eventualmente dichiarata dovuta, a titolo di contributi previdenziali obbligatori, solo la somma di €
20.000,00 o la diversa somma, maggiore e/o minore, ritenuta di giustizia, con conseguente riduzione delle somme spettanti a titolo di sanzioni e/o somme aggiuntive.
Con condanna al pagamento delle spese legali, da liquidare in favore del sottoscritto difensore antistatario."
In particolare, il ricorrente allegava che in data 1 ottobre 2020 l'associazione aveva ricevuto la notifica via pec del verbale unico di accertamento e notificazione numero
2019016671/DDL del 1.10.2020 emesso dall'ispettorato CP 1 di Brindisi e successivamente l'ulteriore verbale unico di accertamento numero 2019018134/DDL
del 5.10.2020; che detti verbali si riferivano a presunte irregolarità lavorative e connesse irregolarità contributive inerenti alcuni dipendenti dell'associazione; che l'CP 1 di Brindisi aveva riportato nei suoi due verbali quanto già evidenziato dall' CP 3 del lavoro di Brindisi nel verbale unico di accertamento del 4.6.2024
N. BR 0000 2020- 505.01 con il quale erano state contestate una serie di violazioni legislative in materia di rapporto di lavoro, irregolarità e tardività delle segnalazioni in materia di inizio e cessazione del rapporto di lavoro;
violazione della normativa in materia di lavoro sommerso;
nonché differenze retributive per presunto illegittimo inquadramento e maggior numero di ore lavorate rispetto al contratto di lavoro.
Sulla scorta di tali argomentazioni l'associazione contestava i verbali impugnati eccependo preliminarmente la nullità e annullabilità degli stessi per violazione dell'articolo 14 commi uno e due della legge 689 del 1981, in quanto notificati oltre i termini di legge;
l'illegittimità degli stessi per errato calcolo dei presunti contributi omessi;
l'illegittimità delle sanzioni dei presunti contributi previdenziali non pagati in quanto all'associazione era comunque applicabile la sola sanzione pari agli interessi legali;
nel merito, eccepiva l'infondatezza della pretesa creditoria dell'CP_1 in ragione delle dichiarazioni ricognitive degli ex dipendenti che avevano dato inizio al procedimento ispettivo, l'inefficacia delle dichiarazioni rese dai lavoratori in assenza di contraddittorio e l'insussistenza dei rapporti di lavoro così come accertati.
Si costituiva CP_1 contestando gli avversi assunti ed offrendo una differente rappresentazione, in fatto, della vicenda così come diffusamente in memoria cui, per brevità, si rimanda.
Istruito il procedimento con l'acquisizione degli atti e documenti offerti dalle parti, tentata invano la conciliazione, all'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
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Il ricorso è infondato e deve esser rigettato per le seguenti ragioni.
Circa le contestazioni formali sollevate avverso l'attività ispettiva il Tribunale osserva come il giudizio di opposizione avverso il verbale di accertamento non verte sulla regolarità formale del procedimento o degli atti presupposti, né sulla legittimità in sé del provvedimento finale, bensì attiene alla verifica sostanziale del rapporto sanzionatorio, tanto che lo stesso è volto all'accertamento negativo del credito rivendicato dall'ente. In tal senso, il sindacato del giudice è a cognizione piena, nel senso che si appunta sul rapporto, ergo, sulla sussistenza o meno dei fatti descritti dalle norme sanzionatorie, concretamente accertati e posti dall'amministrazione a base dei provvedimenti sanzionatori.
Ciò spiega di per sé l'irrilevanza, ai fini della tutela demolitoria dell'atto, di ricorsi fondati su vizi formali o di carattere procedimentale.
In tale prospettiva, rilevato che, in ogni caso, le presunte violazioni formali non hanno inciso sul diritto di difesa della ricorrente, che in ricorso l'istante ha contestato le avverse pretese dimostrando di avere avuto ad ogni modo piena contezze delle violazioni addebitate, appare evidente l'infondatezza delle censure sollevate. Quanto alla questione del valore da attribuire alle dichiarazioni rese in fase amministrativa, va evidenziato che se è vero che i verbali contenenti dichiarazioni redatti dall'ispettorato non fanno mai prova piena della veridicità intrinseca delle dichiarazioni, è però, altrettanto vero che ai sensi degli artt. 2699-2700 c.c. gli stessi verbali fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti alla sua presenza, nonchè della provenienza del documento dal pubblico ufficiale e della provenienza delle dichiarazioni dalle parti.
La Corte di Cassazione ha esattamente ricostruito il valore probatorio dei verbali ispettivi, attribuendo loro: a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonchè quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario. (Cfr.: Cass. N. 166/2014). Di conseguenza il verbale ispettivo ha valenza privilegiata relativamente ai fatti che siano avvenuti in presenza del verbalizzante mentre i fatti dichiarati all'ispettore da parte di terzi devono essere confermati in giudizio dai soggetti che le dichiarazioni hanno reso.
Le dichiarazioni testimoniali rese dai testi sulle circostanze di fatto per cui è causa non differiscono con quelle accertate e riportate dagli ispettori a sostegno del contenuto di quanto accertato e posto a fondamento delle violazioni sanzionate ma vanno comunque vagliate con riferimento e a confutazione degli elementi fattuali di cui al relativo verbale per come contestate in ricorso. Seppur vero che l'efficacia probatoria privilegiata dei verbali di accertamento ispettivo, per ciò che concerne la veridicità delle dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale, devono essere confermate in giudizio dalle persone che le hanno rese per poter rilevare ai fini probatori, è indubitabile che non è possibile vincolare il giudicante al contenuto delle dichiarazioni testimoniali così come attribuire a priori efficacia di prova legale al contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese in fase amministrativa. Vale cioè il principio generale secondo cui tutte le dichiarazioni introdotte in un giudizio civile devono essere valutate nel complesso del materiale raccolto, non esistendo alcuna rigida gerarchia e analizzate al cospetto del principio processuale che impone al giudicante di applicare imparzialmente ed autonomamente i criteri di valutazione critica su tutte le dichiarazioni introdotte in un processo con prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa.
Ciò posto, venendo al merito, giova rilevare come nella specie gli accertamenti Part dell CP 1 traggono origine da una richiesta di collaborazione dell' di Brindisi relativamente ad un accertamento ispettivo avviato presso il Centro accoglienza di cittadini stranieri richiedenti asilo denominato “Istituto Suore E" (di seguito
"CAS").
Part L'accertamento dell' aveva ad oggetto la verifica dei rapporti di lavoro relativi ad una parte del personale impiegato dalla Parte 1 nella gestione del CAS, nel periodo dal 29.07.2016 sino al 31.10.2019, quando tale gestione cessava per risoluzione anticipata della convenzione disposta dalla Prefettura di Brindisi.
Ebbene, gli accertamenti oggetto del presente giudizio riguardano esclusivamente gli aspetti previdenziali in relazione a solo alcuni dipendenti per il periodo oggetto della Part verifica dell'❞
In tal senso, si evidenzia come l'associazione avesse aperto due matricole per lavoratori dipendenti: la 4108455337 (presso la sede di Lecce, con inizio attività con dipendenti dal 27.12.2010 e con cessazione provvisoria al 31.12.2018) e la 4987459152 (presso la sede di Milano Centro, con inizio attività con dipendenti dal 01.01.2019).
Per ciascuna posizione sono stati predisposti due distinti accertamenti, entrambi oggetto di contestazione nell'ambito del presente procedimento.
Esaminando le contestazioni sollevate, preme rilevare come CP_1 abbia proceduto per i lavoratori inquadrati come soci volontari, autonomi con partita iva e tirocinanti, alla riqualificazione di tali rapporti in rapporto di lavoro subordinato, mentre per quanto riguarda i lavoratori già qualificati come dipendenti, al fine di verificare il rispetto del minimale contributivo, CP_1 ha confrontato la retribuzione registrata sul LUL e denunciata all'Istituto con quella prevista dal CCNL applicato dall'azienda per il livello corrispondente alla mansione svolta e per l'orario effettivamente svolto.
L'CP 1 eccepiva inoltre l'omessa trasmissione entro i termini previsti per tutti i dipendenti delle denunce Uniemens relative ai mesi da agosto a ottobre 2019.
Per quanto riguarda la posizione dei lavoratori esaminati, dall'istruttoria è emerso quanto segue.
Per LI NA non emergono elementi tesi a corroborare la tesi di parte ricorrente.
Dall'esame del compendio istruttorio offerto emerge che la stessa sebbene formalmente indicata come mera socia volontaria (per un periodo iniziale) avesse da sempre svolto nell'associazione attività come dipendente “operatrice".
La stessa, invero, in fase ispettiva riferiva di rispettare l'orario di lavoro imposto dalla datrice ( "I turni mi venivano fatti dalla sig.ra Per 1 sulla base di quello che era necessario per il centro"); inoltre la coordinatrice CP_4 in sede ispettiva riferiva: “Con riferimento alla sig.ra Parte 3 posso riferire che la stessa, da quando ha iniziato a lavorare nella fine di novembre 2016 ha svolto la mansione di operatrice diurna, unica operatrice a ricoprire il suo turno di lavoro e che la sua mansione è stata la stessa dall'inizio alla fine, senza la sua presenza non si sarebbe potuto svolgere le funzioni essenziali del CAS: distribuzione kit igiene, controllo stanze, seguire le terapie medicali etc., quindi funzioni indispensabili per il CAS, ed era l'unica nel suo turno, tant'è vero che non si poteva assentare mai in quanto tenuta ad osservare il suo turno di lavoro. Lei non poteva decidere di assentarsi in quanto doveva avvisarmi della sua eventuale assenza affinché io potessi organizzare la sostituzione del suo turno". Risulta per tabulas poi che la stessa,, durante la fase in cui risultava mera volontaria avesse percepito la retribuzione di circa mille euro al mese per l'attività svolta.
Orbene, tale somma non può esser considerata un mero rimborso spese chilometrico forfettario corrisposto per il tragitto casa- lavoro.
Ed infatti, l'art. 17 co. 3 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, c.d. 'Codice del Terzo settore' dispone che "L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario". 66Lo stesso decreto, poi all'art. 17 co. 4 chiarisce che le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso."
Tanto premesso, considerato che, la lavoratrice Parte 3 riceveva specifiche direttive di lavoro dalla coordinatrice del centro (ovvero dalla sig.ra Parte 4
rispettando gli orari imposti;
che, la stessa aveva sempre svolto le medesime mansioni di operatrice diurna nel corso del tempo;
che l'importo del rimborso corrisposto alla sig.ra Pt 3 (circa mille euro al mese) risultava superiore ai limiti massimi previsti dalla legge, appare evidente che la stessa avesse svolto attività di lavoro subordinato come operatrice sin dall'origine del rapporto. Per quanto concerne la lavoratrice Parte 5 dalle risultanze istruttorie è emerso che la stessa sin dall'assunzione programmava i turni di lavoro del personale in forza alla Pt 1 curava i rapporti istituzionali per la Pt_1 con gli enti, oltre a svolgere compiti di mediatrice culturale.
Tanto emerge dalle dichiarazioni raccolte e dal verbale di ispezione (come affermato dalle lavoratrici da cui si desume che Parte 3 Persona 2 e Persona 3
,
la lavoratrice in questione, sin dalla prima assunzione, era stata impiegata quale responsabile/coordinatrice del centro, non essendo peraltro stata dimostrata la presenza di alcun'altra figura che avesse svolto tali mansioni prima del 2018, allorquando avvenne la formale assunzione della Parte 6 (correttamente retribuita,
con le paghe del II livello di inquadramento), con le mansioni di coordinatrice.
Di conseguenza, appaiono fondati i rilievi di CP_1 in ordine al corretto inquadramento della lavoratrice nel livello II. Persona 2In merito alla lavoratrice dall'esame dei prospetti dei turni settimanali acquisiti emerge che già dal 2017 la lavoratrice in questione lavorasse fino alle 23:00 ed il suo ruolo venisse definito: "Operatore notturno /Interprete".
Sempre dagli stessi documenti risulta che la stessa lavorava dal lunedì al sabato, e talvolta anche la domenica, su turni mattutini o pomeridiani, anche dalle 19:00 o dalle
20:00 "in poi"; mentre, dal 2019, è specificato il fine turno alle 22:00 o alle 23:00.
All'esame dell'Unilav di assunzione emerge come la stessa fosse stata assunta con un contratto a tempo pieno per 38 ore settimanali, conformemente a quanto fissato dal
CCNL Uneba, e non 36 ore come sostenuto dal ricorrente.
Inoltre, sul LUL la dipendente risulta registrata per otto ore al giorno su cinque giorni, mentre il sabato e la domenica non risultano registrati (salvo che per i mesi di febbraio e settembre 2018), diversamente da quanto allegato dalla ricorrente.
Infine, dalla documentazione esibita emerge come la lavoratrice non avesse mai usufruito delle ore accantonate in banca ore risultanti dal cedolino esibito, né che tali ore fossero mai state retribuite alla lavoratrice, nemmeno alla fine del rapporto di lavoro. Stando alle registrazioni sul LUL, soltanto nei mesi di febbraio e settembre
2018 risultano registrate delle ore di straordinario accantonate in banca ore
(complessivamente per 48), che quindi non sono state retribuite nei mesi in cui sono stati prestati. Tali ore sono state riportate nel LUL tra i residui solo fino al mese di febbraio 2019. Nel LUL dei mesi successivi, fino alla cessazione del rapporto di lavoro, tali ore non sono state più riportate tra i residui. Non risulta inoltre che la dipendente avesse usufruito di tali ore di permesso, né risulta che fosse stata corrisposta la relativa retribuzione, nemmeno alla cessazione del rapporto di lavoro.
Tanto in violazione dell'art. 65 CCNL, che prevede che nel mese di giugno di ciascun anno il datore di lavoro corrisponda la retribuzione relativa alle ore residue in banca ore.
Pertanto, risulta provato il credito relativo alle ore di straordinario prestate e non retribuite.
Inoltre, a decorrere dal mese di marzo 2019 venivano completamente sottratte dalle competenze residue della lavoratrice, utilizzando impropriamente l'istituto in questione.
Per quanto concerne la lavoratrice Parte 7 per il periodo dal 24.04.2017 al
07.06.2018 CP 1 ha riqualificato il rapporto di lavoro prestato in qualità di “socia volontaria" in lavoro subordinato, poiché è emerso che la stessa lavorava per 8 ore al giorno ininterrottamente dal lunedì alla domenica. Dall'istruttoria eseguita, invero, è risultato che la lavoratrice Parte_7 per l'intero periodo in cui ha prestato attività lavorativa (quindi sia durante quello in cui ha prestato attività come socia volontaria e poi con il tirocinio, sia durate il periodo di successiva assunzione come lavoratrice dipendente), ha sempre svolto le medesime mansioni di cuoca. Tanto emerge sia dal verbale di visita ispettiva prodotto dalla Prefettura nel corso dell'accertamento e riferito a una visita ispettiva di controllo effettuata in data 10.10.2017 (data in cui la lavoratrice era ancora impiegata formalmente come volontaria), che dall'analisi degli atti acquisiti nel corso dell'accertamento. Nello specifico, dall'istruttoria è emerso che la lavoratrice Parte 7 era inserita in modo stabile nell'organizzazione della Parte 1 tanto da svolgere una parte consistente delle prestazioni “necessarie” alla esecuzione del contratto di convenzione (preparazione dei pasti per colazione, pranzo e cena tutti servizi necessari al funzionamento del centro); che per tutta la parte iniziale del rapporto come socia volontaria e sino a che non è stato avviato il tirocinio, la sig.ra Parte 7 era l'unica a svolgere tale mansione ( cfr verbale ispettivo della
Prefettura); che alla sig.ra Pt7 era stato assegnato un orario di lavoro con collocazione temporale fissa.
Pertanto il Tribunale ritiene che siano emersi elementi sufficienti a identificare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, ovvero l'etero-organizzazione,
l'onerosità della prestazione.
Per il periodo successivo ovvero dal 13.12.2018 fino al 31.10.2019, ovvero periodo di regolare assunzione è emerso che la lavoratrice non avrebbe lavorato per sole 3,5 ore al giorno per cui era stata formalmente assunta.
Dall'esame dei fogli presenza e dalle dichiarazioni spontanee gli ispettori hanno, invero, accertato che la medesima anche in tale periodo continuava a svolgere la medesima attività lavorativa, per 5,5 ore al giorno per sei giorni settimanali (riposando venerdì), ovvero per 33 ore settimanali (part-time all'86,84%),.
Venendo ad esaminare la posizione di Parte 8 dall'istruttoria emerge come questi avesse lavorato complessivamente dal 10.06.2017 sino al
24.09.2019, osservando il seguente orario: dalle 14,00 alle 03,00 della mattina successiva (salvo il martedì in cui lavorava per sette ore come da fogli presenza firmati dallo stesso esaminati dagli ispettori).
Anche le sue mansioni risultano per tabulas dall'elenco del personale acquisito in fase di accesso: "Operatore notturno- interprete: monitorare quotidianamente le condizioni igienico sanitarie degli appartamenti;
verificare l'effettiva presenza dei beneficiari in struttura entro le 20.00 e tra le 20.00 e le 8.00; controllo quotidiano dello stato del mobilio;
attività di interprete durante i colloqui del legale e dello psicologo con i beneficiari". Sempre dal prospetto dei turni acquisito dalla CP_5 risulta che il lavoratore in questione avesse dei turni fissi analogamente agli altri, e fosse tenuto ad osservare un orario di lavoro predefinito.
Tanto appare sufficiente ad escludere la sussistenza di prestazioni di lavoro autonomo rese ai sensi dell'art. 2222 cc, che secondo la tesi della ricorrente sarebbero state retribuite con l'importo fisso di € 800,00 al mese, non essendo emerso che il lavoratore in questione avrebbe invece gestito in modo assolutamente autonomo la propria attività lavorativa, svincolata da qualsiasi forma di controllo e non sarebbe stato tenuto a firmare il registro presenze né a rispettare dei turni prestabiliti di lavoro.
Diversamente, infatti, nei fogli di presenza acquisiti emergeva che lo stesso lavorava tutti i giorni, secondo un orario di lavoro dettagliatamente ricostruito nel verbale di accertamento oggetto di contestazione.
il Tribunale osserva come Quanto infine alla posizione di Parte_9 anche in questo caso deve ritenersi provato che il lavoratore avesse prestato ininterrottamente attività lavorativa alle dipendenze della Parte 1 dal 09.08.2017
al 31.10.2019, con le mansioni di “addetto all'accoglienza, controllo presenza ospiti, ascolto richieste, interprete diurno", per otto ore al giorno, ininterrottamente dal lunedì alla domenica.
Dall'istruttoria svolta risulta, invero, che per tutto il periodo di lavoro sopra indicato le prestazioni lavorative rese dal dipendente fossero sempre le stesse secondo orari prestabiliti, con la conseguenza che non vi sono i presupposti per ricondurre tali prestazioni lavorative prima ad un'attività di volontariato, poi, ad un rapporto di tirocinio formativo, non essendovi alcuna differenza rispetto al rapporto di lavoro subordinato successivamente instaurato con lo stesso.
Per quanto concerne il periodo di lavoro con contratto di lavoro part-time per venti ore settimanali invece CP_1 ha correttamente proceduto al ricalcolo dell'imponibile previdenziale sulla base delle retribuzioni previste dal CCNL Uneba per un lavoratore a tempo pieno (ovvero 38 ore settimanali come previste dal CCNL), essendo emersa la prova dell'orario di lavoro pieno, come emerge da fogli presenza e documentazione contabile verificata in sede di accertamento.
In tale prospettiva le censure sollevate da CP_1 e dettagliatamente indicate nei verbali ispettivi vanno condivise, avendo l'istituto offerto adeguata prova delle violazioni riscontrate. Viceversa, la prova orale offerta dalla ricorrente risulta insufficiente atteso che l'unico teste indotto, Tes 1 membro del consiglio direttivo, non ha reso و
dichiarazioni idonee a provare la sussistenza dei fatti addotti, trattandosi di allegazioni generiche e in parte contraddette dalla documentazione datoriale.
Né tantomeno assume rilievo la circostanza che nelle more del presente procedimento i lavoratori abbiano conciliato le proprie posizioni accettando importi inferiori, non avendo tali atti conciliativi alcuna natura confessoria.
Sulla scorta di tali argomentazioni il Tribunale ritiene di non poter accogliere le doglianze della ricorrente e di dover confermare le violazioni riscontrate da CP_1
Quanto alla censura sollevata dall CP_1 inerente la mancata attuazione del CCNL di categoria quale parametro per la determinazione del c.d. minimale contributivo, preme osservare come parte ricorrente non abbia sollevato alcuna specifica doglianza, di conseguenza rilevato che l'ente ha applicato tale parametro, individuato nelle stesse buste paga come ccnl applicabile e ha determinato la contribuzione dovuta alla luce delle ore di lavoro accertate, appare evidente la correttezza e la fondatezza della pretesa contributiva.
Venendo quindi ad esaminare la sanzione irrogata ai ricorrenti, il Tribunale osserva come appaia corretta la violazione imputata in quanto non si verte in tema di omissioni rilevabili dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, bensì dell'ulteriore ipotesi di cui all'art. 116, comma 8, lett.b della L. n.388/2000.
Invero, nella specie, risulta provato anche l'elemento soggettivo della condotta desumibile dalle non genuine dichiarazioni dei rapporti di lavoro. Come noto invero, in tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, l'omessa o infedele denuncia mensile all' CP_1
(attraverso i cosiddetti modelli DM10) di rapporti di lavoro o di retribuzioni erogate, ancorché registrati nei libri di cui è obbligatoria la tenuta, concretizza l'ipotesi di
“evasione contributiva” di cui all'art. 116, comma 8, lett. B), della legge n. 388 del
2000, e non la meno grave fattispecie di “omissione contributiva" di cui alla lettera A) della medesima norma, che riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi ritenere che l'omessa o infedele denuncia configuri occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e faccia presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti;
conseguentemente, grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, onere che non può tuttavia reputarsi assolto in ragione della avvenuta corretta annotazione dei dati, omessi o infedelmente riportati nelle denunce, sui libri di cui è obbligatoria la tenuta (Cass. 25 agosto 2015, n. 17119; Cass. 25 giugno 2012, n. 10509;
Cass. 27 dicembre 2011, n. 28966).
Il ricorso deve quindi esser rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso condanna la ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite, che liquida in € 2700,00 oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge.
Brindisi 4.11.2025
Il Giudice
LA ZZ